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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1027/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
MELI SALVATORE, Presidente e Relatore
LA ROSA CARMELA, Giudice
SPAMPINATO BIAGIO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2004/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 570574 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento, meglio indicato in epigrafe, emesso dal Comune di Catania in relazione a somme richieste a titolo di IMU in ordine all'anno d'imposta 2019.
Il ricorrente sosteneva che l'atto impugnato doveva considerarsi illegittimo e nullo, in ragione della mancanza, nel caso di Imu, della responsabilità solidale ex art. 65 co 4 d.p.r. 600 del 1973 e dell'avvenuta notifica presso il domicilio dell'erede, anziché presso il domicilio del de cuis.
Il Comune di Catania si costituiva in giudizio in data 28.01.2026, depositando documentazione.
La Corte, all'odierna udienza, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve osservarsi che il Comune di Catania ha depositato documentazione in data
28.01.2026, contestualmente alla costituzione in giudizio;
pertanto, non può tenersi conto di tale documentazione, in quanto tardiva.
Invero, a norma dell'art. 32, comma 1, del d. lgs. n. 546 del 1992, le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l'art. 24 comma 1.
Tale termine, posto a tutela dei principi di difesa e del contraddittorio, è considerato perentorio dalla giurisprudenza.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Invero, l'atto impugnato, risulta indirizzato agli “Eredi di IM SE, pur essendo stato notificato presso il domicilio del ricorrente.
Tuttavia, al caso di specie, trattandosi di Imu, non è applicabile la regola speciale della solidarietà dei coeredi di cui all'art. 65 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, trattandosi di regola predisposta soltanto per i debiti contratti dal de cuius relativamente al mancato pagamento delle imposte sui redditi;
non è, altresì, applicabile la regola speciale della solidarietà dei coeredi contenuta all'art. 36 D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, predisposta soltanto per il pagamento dell'imposta di successione;
deve ritenersi, pertanto, applicabile l'ordinaria regola della ripartizione pro quota dei debiti ereditari.
In particolare, l'articolo 752 del codice civile stabilisce che i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e dei pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.
Ne deriva l'annullamento dell'atto impugnato, dovendo il Comune di Catania rideterminare quanto dovuto dal ricorrente in proporzione della quota ereditaria del medesimo.
Le spese del giudizio, stante l'accoglimento parziale, vanno compensate nella misura delle metà e per il resto poste a carico del Comune.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato, disponendo che il Comune provveda a rideterminare quanto dovuto dal ricorrente in proporzione della quota ereditaria del medesimo.
Condanna il Comune di Catania al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio che liquida in euro 1.000,00 (mille) oltre accessori di legge.
Così deciso in Camera di Consiglio il 3 febbraio 2026.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
MELI SALVATORE, Presidente e Relatore
LA ROSA CARMELA, Giudice
SPAMPINATO BIAGIO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2004/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 570574 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento, meglio indicato in epigrafe, emesso dal Comune di Catania in relazione a somme richieste a titolo di IMU in ordine all'anno d'imposta 2019.
Il ricorrente sosteneva che l'atto impugnato doveva considerarsi illegittimo e nullo, in ragione della mancanza, nel caso di Imu, della responsabilità solidale ex art. 65 co 4 d.p.r. 600 del 1973 e dell'avvenuta notifica presso il domicilio dell'erede, anziché presso il domicilio del de cuis.
Il Comune di Catania si costituiva in giudizio in data 28.01.2026, depositando documentazione.
La Corte, all'odierna udienza, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve osservarsi che il Comune di Catania ha depositato documentazione in data
28.01.2026, contestualmente alla costituzione in giudizio;
pertanto, non può tenersi conto di tale documentazione, in quanto tardiva.
Invero, a norma dell'art. 32, comma 1, del d. lgs. n. 546 del 1992, le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l'art. 24 comma 1.
Tale termine, posto a tutela dei principi di difesa e del contraddittorio, è considerato perentorio dalla giurisprudenza.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Invero, l'atto impugnato, risulta indirizzato agli “Eredi di IM SE, pur essendo stato notificato presso il domicilio del ricorrente.
Tuttavia, al caso di specie, trattandosi di Imu, non è applicabile la regola speciale della solidarietà dei coeredi di cui all'art. 65 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, trattandosi di regola predisposta soltanto per i debiti contratti dal de cuius relativamente al mancato pagamento delle imposte sui redditi;
non è, altresì, applicabile la regola speciale della solidarietà dei coeredi contenuta all'art. 36 D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, predisposta soltanto per il pagamento dell'imposta di successione;
deve ritenersi, pertanto, applicabile l'ordinaria regola della ripartizione pro quota dei debiti ereditari.
In particolare, l'articolo 752 del codice civile stabilisce che i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e dei pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.
Ne deriva l'annullamento dell'atto impugnato, dovendo il Comune di Catania rideterminare quanto dovuto dal ricorrente in proporzione della quota ereditaria del medesimo.
Le spese del giudizio, stante l'accoglimento parziale, vanno compensate nella misura delle metà e per il resto poste a carico del Comune.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato, disponendo che il Comune provveda a rideterminare quanto dovuto dal ricorrente in proporzione della quota ereditaria del medesimo.
Condanna il Comune di Catania al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio che liquida in euro 1.000,00 (mille) oltre accessori di legge.
Così deciso in Camera di Consiglio il 3 febbraio 2026.