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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 09/05/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Luciano Spina Presidente
Laura Di Bernardi Giudice rel.
Alessandra Tolettini Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2524 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 introdotta
DA
di sesso giuridico femminile, nata in [...] il Parte_1
01/02/2003, cod. fisc. , residente in 38010 Ruffrè-Mendola C.F._1
(TN), 1/B, parte rappresentata e difesa dall'avv. Alexander CP_1
Schuster del Foro di Trento, cod. fisc. , PEC CodiceFiscale_2
fax 02 700441405, con studio in 38122 Email_1
Trento, Via Cesare Abba, n. 8, presso il quale è stato eletto domicilio, anche telematico, giusta procura allegata al ricorso
Parte ricorrente
Nei confronti del
Pubblico Ministero Parte interveniente necessaria
CONCLUSIONI: parte ricorrente, all'udienza del 19 marzo 2025 ha concluso come da ricorso, avanzando, in particolare, le seguenti richieste: “Accertare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, legge n. 164/1982, il mutamento dei caratteri sessuali in senso maschile da parte di , nata in [...]
01/02/2003 in CLES (TN), di cittadinanza italiana;
Per gli effetti, ordinare ai sensi dell'art. 31, comma 5, d.lgs. n. 150/2011, all'Ufficiale dello stato civile del
Comune di Ruffrè di rettificare l'atto di nascita iscritto al n. 1, Parte I, Serie A,
Anno 2003, nel senso che riporti il sesso «maschile» in luogo di «femminile» e quale prenome « » in luogo di « », provvedendo alle conferenti Per_1 Pt_1
annotazioni; Disporre che la Cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza con attestazione di non impugnazione nei termini all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ruffrè; Disporsi l'apposizione dell'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex articolo 473 bis. 12 c.p.c., depositato in data 12 novembre 2024, parte ricorrente ha chiesto la rettificazione di attribuzione di sesso, da femminile a maschile, nei registri dello stato civile, in quanto affetto da un'accertata e conclamata “disforia di identità di genere”.
Il predetto ha, in particolare, rappresentato di essere una persona transgender di sesso biologico femminile che si riconosce nel genere maschile;
che, sin da piccolo, preferiva giocare con giochi considerati “da maschio”, imitando i comportamenti degli altri bambini invece che delle bambine e cercando di integrarsi fra di loro;
che egli aveva anche sempre avuto una predilezione per i capi di abbigliamento maschili cercando di indossarli il più possibile, nonostante
2 molte volte i genitori fossero contrari;
che, crescendo, aveva più volte desiderato di essere nato maschio;
che, all'età di circa 15/16 anni, aveva scoperto online dei profili social appartenenti a diverse persone transgender, che utilizzavano questi canali per raccontare le loro storie;
che egli, identificandosi in questi racconti e in queste storie, aveva, da allora, ovvero a partire dall'anno 2019, iniziato a presentarsi in maniera sempre più mascolina in modo tale da sentirsi a proprio agio con se stesso;
che, qualche mese dopo, aveva anche cominciato a confidarsi con gli amici, per poi fare coming out con i genitori negli anni a seguire e ricevere, in parte, supporto da parte della rete familiare;
che il medesimo aveva raggiunto un significativo equilibrio con se stesso e ciò tanto con la dimensione psicologica quanto con quella somatica;
che, nel periodo da febbraio a maggio
2024, egli aveva svolto dei colloqui con la psicologa che, Testimone_1
nella propria relazione, di data 25 luglio 2024, aveva esposto la storia dello stesso;
che egli aveva anche svolto alcuni colloqui con una psichiatra del servizio sanitario pubblico;
che, ad oggi, egli, in ogni ambito, era oramai riconosciuto e rispettato come compreso nei principali social network e nella Per_1
dimensione sociale;
che, per altro, nell'ambito scolastico, in seno all'istituto
Manzoni, egli era riconosciuto nella propria identità maschile e con il prenome
, come evidenziato dal recente documento di valutazione Persona_2
scolastica per l'anno 2023/2024, e ciò in continuità con l'identità ad esso già riconosciuta durante il suo soggiorno di studi in Irlanda;
che, dopo il periodo di affermazione sopra descritto, il medesimo aveva iniziato a riconoscersi allo specchio e il disagio causato dalla disforia di genere era certamente diminuito rispetto al passato, sussistendo una spiccata armonia con il proprio corpo;
che, tuttavia, il malessere si ripresentava puntualmente quando era necessario esibire i documenti d'identità, poiché incoerenti rispetto al suo aspetto esteriore e sentire interiore.
3 Alla luce di quanto sopra, al fine di porre termine ai disagi di un disallineamento fra genere risultante negli archivi dello stato civile e quello vissuto e percepito, la parte istante ha, dunque, domandato che venisse accertata “la realizzazione di modificazioni dei caratteri sessuali in senso maschile e così la riattribuzione del genere riportato nell'atto di nascita da femminile a maschile e di rettificare il prenome da « » a « », con tutte le annotazioni susseguenti previste Pt_1 Per_1 per legge”.
All'udienza indicata in epigrafe, sentito il ricorrente, la causa è stata discussa oralmente e, poi, rimessa al Collegio per la decisione.
………………………….
Orbene, ciò posto, in punto di diritto, si evidenza, anzitutto, che, in materia di rettificazione dell'attribuzione di sesso, la norma quadro è la legge n. 164 del
1982, il cui art. 1 stabilisce che: “La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
Sull'interpretazione e sul significato da attribuire alla previsione in esame, in passato, sono emersi due distinti orientamenti.
Secondo una prima prospettazione, tale norma avrebbe postulato, quale condizione necessaria per l'accoglimento della domanda di rettificazione del sesso, la previa sottoposizione dell'istante ad un apposito intervento medico- chirurgico, volto ad adeguare i profili anatomici propri dell'appartenenza ad un genere sessuale (connotati fisici e organi di riproduzione) all'identità sessuale percepita dal soggetto.
Si trattava di un'impostazione basata su un'interpretazione restrittiva della locuzione “intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali” impiegata dal
4 legislatore, che avrebbe, appunto, rappresentato la necessità del ricorso al trattamento medico-chirurgico, dovendo intendersi per “caratteri sessuali” i caratteri sessuali primari.
Alla stregua di un secondo indirizzo, l'intervento dei sanitari, invece, non si poneva quale presupposto indefettibile per l'accoglimento della domanda, rappresentando piuttosto solo una delle diverse espressioni del percorso di tramutamento del sesso intrapreso dall'istante, con cui questi avrebbe avuto la possibilità, in un'ottica tesa alla piena affermazione della sessualità, di conformare ancor di più il proprio aspetto esteriore all'identità sessuale percepita.
Ne discendeva, ad avviso di tale indirizzo, che la domanda di rettificazione del sesso era suscettibile di accoglimento anche in assenza del predetto trattamento medico, potendo il giudice circoscrivere il proprio apprezzamento al sentire dell'interessato, alle sue abitudini di vita e ai suoi comportamenti (Trib. Roma
7.11.2014; Trib. Messina, 04.11.2014; Trib. Siena 12.6.2013; Trib. Roma
11.3.2011 e Trib. Roma, 22.03.2011; Trib. Roma 18.10.1997) e agli ulteriori trattamenti medico sanitari dallo stesso effettuati che, senza determinare un radicale mutamento dei caratteri sessuali primari, erano, tuttavia, espressivi di una serietà ed irreversibilità – unitamente agli altri elementi psico sociali – del percorso intrapreso dall'istante.
Le conclusioni cui erano giunti i sostenitori di questa seconda tesi hanno trovato, poi, conferma anche nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150/2011, a mente del quale: “Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”.
Tale previsione, racchiusa all'interno di una norma che disciplina gli aspetti processuali delle controversie in materia di rettificazione del sesso, stabilisce, infatti, che il Tribunale autorizza il trattamento medico-chirurgico solo quando
5 necessario, lasciando quindi intendere che possano esserci casi in cui non si ravvisi l'esigenza di ricorrere ad alcun intervento sanitario.
Il secondo degli orientamenti riportati è stato, inoltre, fatto proprio anche dalla giurisprudenza di legittimità, la quale in particolare con la pronuncia n. 15138 del
2015 ha affermato che “Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”.
Segnatamente, nella superiore pronuncia, si è fatto espresso ricorso al canone della proporzionalità, quale utile indicatore ermeneutico nella scelta dell'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata degli articoli 1 e 3 della legge n. 164 del 1982.
Da un lato, infatti, nella precitata sentenza della Corte di Cassazione, è stata espressa la condivisibilità dell'opzione secondo cui “il diritto al mutamento di sesso può essere riconosciuto soltanto se non determini ambiguità nella individuazione soggettiva dei generi, e nella certezza delle relazioni giuridiche, non potendo l'ordinamento riconoscere un tertium genus costituito dalla combinazione di caratteri sessuali primari e secondari di entrambi i generi”; dall'altro lato, tuttavia, sempre nella suddetta pronuncia, è stato posto anche in rilievo il diritto a non sacrificare la propria sfera d'integrità psico-fisica e a non sottoporsi ad un intervento chirurgico particolarmente invasivo, laddove il
6 processo di mutamento significativo può anche aversi attraverso il mutamento dei propri caratteri sessuali secondari, ovvero mediante il sostegno dei trattamenti medici e psicologici corrispondenti ai diversi profili di personalità individuale.
In sostanza, “L'interesse pubblico alla definizione certa dei generi, anche considerando le implicazioni che ne possono conseguire in ordine alle relazioni familiari e filiali, non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psico fisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile dell'avvicinamento del soma alla psiche. L'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale” (cfr: in motivazione sentenza della Corte di Cass. Civ. n. 15138 del 2015).
Il mutamento di sesso, anche in considerazione delle coincidenti indicazioni della scienza medica e psicologica, è, difatti, “una scelta personale tendenzialmente immutabile, sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri secondari estetico somatici e ormonali”.
Con la precisazione, inoltre, da un lato, che “La varietà del percorso soggettivo non è indice di facilità e di superficialità del passaggio dall'uno all'altro genere sessuale, evidenziando soltanto la notevole complessità della scelta individuale, la sua maturazione tutt'altro che istantanea e la sua non riconducibilità a protocolli e trattamenti modificativi generali ed adeguati a qualsiasi situazione individuale” e che, dall'altro lato, “il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad
7 attestare l'irreversibilità personale della scelta” (cfr: in motivazione sentenza della Corte di Cass. Civ. n. 15138 del 2015).
La suddetta opzione interpretativa ha ricevuto anche l'avallo della Corte
Costituzionale con la pronuncia n. 221/2015.
La Corte ha rilevato, difatti, che la previsione di cui all'art. 1 della legge n.
164/1982 costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale e normativa tesa al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale specificazione del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 CEDU). Ad avviso della Consulta, la legge ha accolto un concetto di identità sessuale che conferisce rilievo, non solo agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita o “naturalmente evolutisi”, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale.
La formula letterale, adoperata dal legislatore, che, all'art. 1 della legge n.
164/1982, si è genericamente riferito alle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali dell'istante, risulta, pertanto, coerente con le premesse interpretative tracciate dalla Corte.
L'assenza di uno specifico riferimento testuale alle modalità attraverso le quali si realizza la modificazione dei caratteri sessuali porta, infatti, ad escludere la necessità del trattamento chirurgico ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica. Il trattamento sanitario costituisce quindi solo una delle possibili tecniche per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali.
Secondo la Corte, l'ordinamento rimette al singolo “la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, che deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere”.
8 Pertanto, spetta al giudice il compito di accertare le modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e il suo carattere definitivo, laddove, dunque, il trattamento chirurgico si pone come una mera eventualità, che può fungere da ausilio “al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona”.
Sul quadro così delineato, è, poi, intervenuta la recente pronuncia della Corte
Costituzionale che, con sentenza n. 143 del 2024, ha, in particolare, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
Segnatamente, la precitata pronuncia, nella propria parte motiva, ha evidenziato come la previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico- chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali “ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso”; che “pur non avendo eguali nel panorama comparatistico, che evidenzia semmai una progressiva focalizzazione sull'autodeterminazione individuale”, tale prescrizione normativa non può, tuttavia, essere censurata sotto il profilo della manifesta irragionevolezza, in quanto non “esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa”, considerata sia “l'entità”, sia “la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici”; che “Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si
9 coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015”; che, difatti, “tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un
«possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico»
(sentenza n. 221 del 2015)”; che, per altro, anche la sentenza n. 180 del 2017 ha ribadito “che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente
l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata»; che, pertanto, “potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, e, quindi, “anche senza un intervento di adeguamento chirurgico”, “la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale” sarebbe “espressione di una palese irragionevolezza”, tanto più che, in tal caso, “un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”; che, per altro, “tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa (tra molte, da ultimo, Tribunale ordinario di
Padova, sezione prima civile, sentenza 17 giugno 2024, e Tribunale ordinario di
Torino, sezione settima civile, sentenza 27 marzo 2024)”; con la conseguenza che, qualora sia sufficientemente dimostrato il completamento di un percorso individuale irreversibile di transizione - attraverso, appunto, il deposito di idonea documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati - l'intervento
10 chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non sarà più necessario ai fini della medesima pronuncia di rettificazione e la relativa autorizzazione a tale trattamento, ai fini della suddetta rettificazione, si porrà, proprio per tale ragione, in contrasto con la ratio legis.
Ordunque, delineato come sopra il complesso quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, si ritiene che la domanda proposta dal ricorrente non possa trovare accoglimento per le ragioni di seguito esplicitate.
Premesso, in particolare, che, nel caso di specie, il disagio avvertito dal predetto ricorrente è essenzialmente limitato - per quanto derivante dal suo identificarsi in un genere, per lo più, maschile - alla dimensione anagrafica, ovvero al nome assegnatogli alla nascita e ai pronomi femminili, con assenza quindi di alcuna intenzione di intervenire sul proprio corpo con il quale il predetto ha, invece, rappresentato di sentirsi a proprio agio (versando lo stesso, dunque, in una
“condizione di incongruenza identitaria circoscritta alla sola dimensione anagrafica”, come ricavabile dalla documentazione medica agli atti), si ritiene che non si verta nell'ipotesi contemplata dall'articolo 1 della legge n. 164 del
1982, che, ai fini della pronuncia di rettificazione, richiede, comunque, oltre alla componente psicologica e sociale, anche quella biologica (“intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”), sia pure nel senso più ampio sopra indicato (ovvero non necessariamente come modifica dei “caratteri sessuali primari”, ma anche come modifica di quelli “secondari”) e nonostante, dunque, la predilezione di una nozione di identità sessuale che tenga conto non solo dei caratteri sessuali esterni, ma anche di elementi di carattere psicologico e sociale.
A sostegno di quanto si ricava già dalla stessa lettura del dato normativo sopra richiamato, depone, altresì, proprio il contenuto delle pronunce sopra riportate, che, nell'attribuire alla locuzione “caratteri sessuali” quella più ampia di
“caratteri sessuali secondari e non già di caratteri sessuali primari”, hanno, al
11 contempo, espressamente rappresentato e confermato l'essenzialità della modifica di tali caratteri “secondari”, unitamente alla considerazione della dimensione sociologica e psicologica dell'istante, in una visione, quindi, dell'identità di genere costruita attraverso un paradigma complesso costituito dall'interazione di fattori biologici, psicologici e sociali (la stessa Corte
Costituzionale n. 161/1985 già evidenziava una “concezione del sesso come dato complesso della personalità, determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando - poiché la differenza tra i due sessi non è qualitativa, ma quantitativa - il o i fattori dominanti”).
Segnatamente, come sopra già anticipato, nella pronuncia della Corte
Costituzionale n. 221/2015, se, da un lato, è stato escluso il carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica, dall'altro lato, tuttavia, è stato precisato come il percorso di transizione debba comunque
“riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere”. Ed ancora, la stessa Corte di Cassazione 2015 n.
15138 del 2015, come evincibile dai passaggi sopra riportati, ha, in più punti, del pari precisato che “il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale” il quale va compiuto “attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta”, così, dunque, dando anche importanza al profilo biologico/fisico, oltre a quello comportamentale e psicologico.
Significativa a tale riguardo, inoltre, è la stessa Corte Costituzionale n. 143 del
2024 che, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 “nella parte in cui prescrive
l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso
12 tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”, ha, allo stesso tempo, ribadito che il percorso di transizione può anche compiersi “mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale”, con ciò, invero, specificando, sia la sufficienza di tali interventi medici (relativi, in generale, ai caratteri sessuali secondari), sia, al contempo, il loro carattere necessario ai fini della pronuncia di rettificazione.
Da ultimo, occorre anche fare riferimento alla sentenza della Corte
Costituzionale, ordinanza n. 185 del 2017, la quale - pronunciandosi sulla questione di legittimità costituzionale, sollevata da parte del Tribunale ordinario di Avezzano in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dell'art. 1, comma
1, della legge 14 aprile 1982, n. 164, fondata sul fatto che il riconoscimento del diritto alla rettifica di sesso, anche in assenza di intervento chirurgico, secondo l'interpretazione fornita dalle sopra richiamate pronunce della Corte
Costituzionale e della Corte di Cassazione, finirebbe per prevalere sul diritto della gran parte dei consociati a conservare il pieno «duopolio uomo/donna» - ha rigettato la questione sollevata, sull'assunto che
“l'interpretazione adeguatrice della disposizione censurata, pur escludendo la necessità di modificazioni chirurgiche dei caratteri sessuali, ha, tuttavia, mantenuto fermo il dato testuale dell'art. 1, comma 1, il quale prevede comunque le «intervenute modificazioni dei caratteri sessuali»”, che “la linea interpretativa adottata nelle pronunce sopra richiamate mostra di tenere nella dovuta considerazione proprio le esigenze evidenziate dallo stesso rimettente, in particolare laddove si riconosce che nella legge n. 164 del 1982 la realizzazione del diritto del singolo al riconoscimento del proprio diritto all'identità personale, di cui è parte l'identità di genere, trova la sua realizzazione attraverso un procedimento giudiziale che garantisce, al contempo, sia il diritto del singolo individuo, sia quelle esigenze pubblicistiche di certezza delle relazioni giuridiche, sulle quali si fonda il rilievo dei registri
13 anagrafici”, che “sebbene l'aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici con quello soggettivamente percepito e “vissuto” costituisca espressione del diritto al riconoscimento dell'identità di genere il ragionevole punto di equilibrio tra le molteplici istanze di garanzia in un quadro di «irriducibile varietà delle situazioni soggettive » (sentenza n. 221 del 2015) è stato individuato affidando al Giudice, nell'ambito di un giudizio cui partecipa anche il pubblico Ministero,
l'accertamento delle modalità attraverso le quali le modificazioni siano intervenute, tenendo conto di tutte le componenti, compresi i caratteri sessuali, che concorrono a determinare l'identità personale e di genere”.
Ragione per cui può ritenersi che se, da un lato, va reputato non necessario l'intervento chirurgico, dall'altro lato, tuttavia, va anche escluso il semplice elemento volontaristico, occorrendo che il giudice accerti la serietà ed univocità del percorso scelto e, dunque, la compiutezza dell'approdo finale, anche attraverso le intervenute modifiche sessuali. Ciò, quindi, sempre nell'ottica del bilanciamento degli interessi coinvolti (da un lato diritto al riconoscimento dell'identità di genere e dall'altro lato esigenze pubblicistiche di certezza delle relazioni giuridiche), assicurato attraverso l'accertamento, da parte del giudice, delle modalità attraverso cui le modificazioni siano intervenute, ovvero tenendo conto di tutte le componenti, compresi i caratteri sessuali, che concorrono a determinare l'identità personale e di genere.
Tanto premesso, si ritiene, per l'effetto, che, nel caso de quo, si verta, come sopra anticipato, in una ipotesi di incongruenza di genere del tutto avulsa dalla componente biologica, e ciò per quanto emerge, sia dalla relazione di data 25-07-
2024, a firma della dott.ssa nella quale, appunto, si legge che Testimone_1 il ricorrente “si identifica perlopiù nel genere maschile e la richiesta è quella di rettificare i dati anagrafici in tal senso, con nome e pronomi allineati al genere elettivo”, vivendo quest'ultimo un disagio “circoscritto alla dimensione
14 anagrafica” ed essendo, quindi, assente “l'intenzione di intervenire sul corpo con il quale dice sentirsi a proprio agio”, sia dalla relazione di data 21-11-2024, rilasciata dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, nella quale, viene precisato che “L'interessato, identificandosi nel genere maschile sin dalla infanzia, vive in una condizione di incongruenza identitaria con importante disagio reattivo, che risulta comunque circoscritto alla dimensione anagrafica, senza pertanto istanze di modifiche corporee”, e, pertanto, come tale, non contemplata dalla normativa di riferimento come sopra illustrata.
A tale riguardo osserva, ancora, questo Collegio che la fattispecie in esame sembrerebbe piuttosto riconducibile all'interno di quei casi di disforia di genere relativa a persone con “identità non binaria” (ovvero genere diverso dal maschile e dal femminile, in quanto caratterizzato da una combinazione di elementi dell'uno e dell'altro genere).
Casi per i quali la stessa Corte Costituzionale summenzionata (n. 143 del 2024) - nel dichiarare l'inammissibilità delle questioni sollevate dal Tribunale di Bolzano nei confronti dell'art. 1 della legge n. 164 del 1982 – ha ribadito, in linea con gli orientamenti precedenti, che la legge n. 164 del 1982 è stata emanata per affrontare la problematica della transessualità, vale a dire il “disallineamento e la ricomposizione tra il sesso biologico, attribuito alla nascita su base morfologico- genotipica, e l'identità sessuale, percepita dall'individuo nello sviluppo della sua personalità”, che “l'allineamento somatico all'identità sessuale è funzionale a ripristinare lo stato di benessere della persona” e che “è dovere di solidarietà per gli altri membri della collettività riconoscere l'identità oggetto di transizione, senza che quest'ultima possa essere considerata fattore di perturbamento dei rapporti sociali e giuridici, atteso che «il far coincidere
l'identificazione anagrafica del sesso alle apparenze esterne del soggetto interessato o, se si vuole, al suo orientamento psicologico e comportamentale, favorisce anche la chiarezza dei rapporti sociali e, così, la certezza dei rapporti
15 giuridici»”. Ragione per la quale per i casi di disforia di genere, etichettabili come «some alternative gender» - per i quali, per altro, in vari ambiti della comunità nazionale, è stata posta anche in essere la pratica delle “carriere alias”, tramite le quali diversi istituti di istruzione secondaria e universitaria permettono agli studenti di assumere elettivamente, ai fini amministrativi interni, un'identità
– anche non binaria – coerente al genere percepito (come del resto avvenuto nel presente caso, oggetto di esame da parte di questo Collegio, rinvenendosi, in atti, apposita documentazione scolastica in cui al ricorrente è stato attribuito il nome di “ ) - non sarebbe sufficiente uno sforzo interpretativo, essendo, Persona_3
piuttosto, necessario un apposito intervento legislativo, volto appunto all'espresso riconoscimento di tale terzo genere.
L'eventuale introduzione di un terzo genere di stato civile, difatti, ad avviso della precitata Consulta, avrebbe un impatto generale, richiedente necessariamente un intervento legislativo di sistema, nei vari settori dell'ordinamento e per i numerosi istituti attualmente regolati con logica binaria. Il binarismo di genere, in particolare, “informa il diritto di famiglia (così per il matrimonio e l'unione civile, negozi riservati a persone di sesso diverso e, rispettivamente, dello stesso sesso), il diritto del lavoro (per le azioni positive in favore della lavoratrice), il diritto dello sport (per la distinzione degli ambiti competitivi), il diritto della riservatezza (i “luoghi di contatto”, quali carceri, ospedali e simili, sono normalmente strutturati per genere maschile e femminile)”.
Lo stesso art. 1 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre
2005, n. 246), dopo aver sancito il principio della parità di trattamento e di opportunità «tra donne e uomini», da assicurare in tutti i campi (comma 2), precisa che esso non osta al mantenimento o all'adozione di misure in favore del
«sesso sottorappresentato» (comma 3).
16 Infine, “La rettificazione in senso non binario inciderebbe anche sulla disciplina dello stato civile, e non soltanto per la necessità di coniare una nuova voce di registrazione, ma anche riguardo al nome della persona”. Infatti, “l'art. 35, comma 1, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127) stabilisce il principio della corrispondenza tra nome e sesso, principio che andrebbe superato, o quantomeno relativizzato, per le persone con identità non binaria, giacché nell'onomastica italiana i nomi ambigenere sono rarissimi (lo conferma proprio il caso di specie, nel quale la persona chiede il riconoscimento dell'identità non binaria e vuole pertanto abbandonare il nome femminile imposto alla nascita, e tuttavia opta, in sostituzione, per un nome maschile)” (cfr: in motivazione Corte
Cost. n. 143 del 2024).
Ne deriva, dunque, per tutte le ragioni sopra esplicitate, il rigetto della domanda proposta da parte ricorrente.
Nulla sulle spese di lite in assenza di soggetti controinteressati.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentito il procuratore di parte ricorrente:
- Rigetta la domanda, proposta da parte ricorrente, di mutamento dei caratteri sessuali in senso maschile;
- Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 09 aprile 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Laura Di Bernardi Luciano Spina
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Luciano Spina Presidente
Laura Di Bernardi Giudice rel.
Alessandra Tolettini Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2524 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 introdotta
DA
di sesso giuridico femminile, nata in [...] il Parte_1
01/02/2003, cod. fisc. , residente in 38010 Ruffrè-Mendola C.F._1
(TN), 1/B, parte rappresentata e difesa dall'avv. Alexander CP_1
Schuster del Foro di Trento, cod. fisc. , PEC CodiceFiscale_2
fax 02 700441405, con studio in 38122 Email_1
Trento, Via Cesare Abba, n. 8, presso il quale è stato eletto domicilio, anche telematico, giusta procura allegata al ricorso
Parte ricorrente
Nei confronti del
Pubblico Ministero Parte interveniente necessaria
CONCLUSIONI: parte ricorrente, all'udienza del 19 marzo 2025 ha concluso come da ricorso, avanzando, in particolare, le seguenti richieste: “Accertare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, legge n. 164/1982, il mutamento dei caratteri sessuali in senso maschile da parte di , nata in [...]
01/02/2003 in CLES (TN), di cittadinanza italiana;
Per gli effetti, ordinare ai sensi dell'art. 31, comma 5, d.lgs. n. 150/2011, all'Ufficiale dello stato civile del
Comune di Ruffrè di rettificare l'atto di nascita iscritto al n. 1, Parte I, Serie A,
Anno 2003, nel senso che riporti il sesso «maschile» in luogo di «femminile» e quale prenome « » in luogo di « », provvedendo alle conferenti Per_1 Pt_1
annotazioni; Disporre che la Cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza con attestazione di non impugnazione nei termini all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ruffrè; Disporsi l'apposizione dell'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex articolo 473 bis. 12 c.p.c., depositato in data 12 novembre 2024, parte ricorrente ha chiesto la rettificazione di attribuzione di sesso, da femminile a maschile, nei registri dello stato civile, in quanto affetto da un'accertata e conclamata “disforia di identità di genere”.
Il predetto ha, in particolare, rappresentato di essere una persona transgender di sesso biologico femminile che si riconosce nel genere maschile;
che, sin da piccolo, preferiva giocare con giochi considerati “da maschio”, imitando i comportamenti degli altri bambini invece che delle bambine e cercando di integrarsi fra di loro;
che egli aveva anche sempre avuto una predilezione per i capi di abbigliamento maschili cercando di indossarli il più possibile, nonostante
2 molte volte i genitori fossero contrari;
che, crescendo, aveva più volte desiderato di essere nato maschio;
che, all'età di circa 15/16 anni, aveva scoperto online dei profili social appartenenti a diverse persone transgender, che utilizzavano questi canali per raccontare le loro storie;
che egli, identificandosi in questi racconti e in queste storie, aveva, da allora, ovvero a partire dall'anno 2019, iniziato a presentarsi in maniera sempre più mascolina in modo tale da sentirsi a proprio agio con se stesso;
che, qualche mese dopo, aveva anche cominciato a confidarsi con gli amici, per poi fare coming out con i genitori negli anni a seguire e ricevere, in parte, supporto da parte della rete familiare;
che il medesimo aveva raggiunto un significativo equilibrio con se stesso e ciò tanto con la dimensione psicologica quanto con quella somatica;
che, nel periodo da febbraio a maggio
2024, egli aveva svolto dei colloqui con la psicologa che, Testimone_1
nella propria relazione, di data 25 luglio 2024, aveva esposto la storia dello stesso;
che egli aveva anche svolto alcuni colloqui con una psichiatra del servizio sanitario pubblico;
che, ad oggi, egli, in ogni ambito, era oramai riconosciuto e rispettato come compreso nei principali social network e nella Per_1
dimensione sociale;
che, per altro, nell'ambito scolastico, in seno all'istituto
Manzoni, egli era riconosciuto nella propria identità maschile e con il prenome
, come evidenziato dal recente documento di valutazione Persona_2
scolastica per l'anno 2023/2024, e ciò in continuità con l'identità ad esso già riconosciuta durante il suo soggiorno di studi in Irlanda;
che, dopo il periodo di affermazione sopra descritto, il medesimo aveva iniziato a riconoscersi allo specchio e il disagio causato dalla disforia di genere era certamente diminuito rispetto al passato, sussistendo una spiccata armonia con il proprio corpo;
che, tuttavia, il malessere si ripresentava puntualmente quando era necessario esibire i documenti d'identità, poiché incoerenti rispetto al suo aspetto esteriore e sentire interiore.
3 Alla luce di quanto sopra, al fine di porre termine ai disagi di un disallineamento fra genere risultante negli archivi dello stato civile e quello vissuto e percepito, la parte istante ha, dunque, domandato che venisse accertata “la realizzazione di modificazioni dei caratteri sessuali in senso maschile e così la riattribuzione del genere riportato nell'atto di nascita da femminile a maschile e di rettificare il prenome da « » a « », con tutte le annotazioni susseguenti previste Pt_1 Per_1 per legge”.
All'udienza indicata in epigrafe, sentito il ricorrente, la causa è stata discussa oralmente e, poi, rimessa al Collegio per la decisione.
………………………….
Orbene, ciò posto, in punto di diritto, si evidenza, anzitutto, che, in materia di rettificazione dell'attribuzione di sesso, la norma quadro è la legge n. 164 del
1982, il cui art. 1 stabilisce che: “La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
Sull'interpretazione e sul significato da attribuire alla previsione in esame, in passato, sono emersi due distinti orientamenti.
Secondo una prima prospettazione, tale norma avrebbe postulato, quale condizione necessaria per l'accoglimento della domanda di rettificazione del sesso, la previa sottoposizione dell'istante ad un apposito intervento medico- chirurgico, volto ad adeguare i profili anatomici propri dell'appartenenza ad un genere sessuale (connotati fisici e organi di riproduzione) all'identità sessuale percepita dal soggetto.
Si trattava di un'impostazione basata su un'interpretazione restrittiva della locuzione “intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali” impiegata dal
4 legislatore, che avrebbe, appunto, rappresentato la necessità del ricorso al trattamento medico-chirurgico, dovendo intendersi per “caratteri sessuali” i caratteri sessuali primari.
Alla stregua di un secondo indirizzo, l'intervento dei sanitari, invece, non si poneva quale presupposto indefettibile per l'accoglimento della domanda, rappresentando piuttosto solo una delle diverse espressioni del percorso di tramutamento del sesso intrapreso dall'istante, con cui questi avrebbe avuto la possibilità, in un'ottica tesa alla piena affermazione della sessualità, di conformare ancor di più il proprio aspetto esteriore all'identità sessuale percepita.
Ne discendeva, ad avviso di tale indirizzo, che la domanda di rettificazione del sesso era suscettibile di accoglimento anche in assenza del predetto trattamento medico, potendo il giudice circoscrivere il proprio apprezzamento al sentire dell'interessato, alle sue abitudini di vita e ai suoi comportamenti (Trib. Roma
7.11.2014; Trib. Messina, 04.11.2014; Trib. Siena 12.6.2013; Trib. Roma
11.3.2011 e Trib. Roma, 22.03.2011; Trib. Roma 18.10.1997) e agli ulteriori trattamenti medico sanitari dallo stesso effettuati che, senza determinare un radicale mutamento dei caratteri sessuali primari, erano, tuttavia, espressivi di una serietà ed irreversibilità – unitamente agli altri elementi psico sociali – del percorso intrapreso dall'istante.
Le conclusioni cui erano giunti i sostenitori di questa seconda tesi hanno trovato, poi, conferma anche nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150/2011, a mente del quale: “Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”.
Tale previsione, racchiusa all'interno di una norma che disciplina gli aspetti processuali delle controversie in materia di rettificazione del sesso, stabilisce, infatti, che il Tribunale autorizza il trattamento medico-chirurgico solo quando
5 necessario, lasciando quindi intendere che possano esserci casi in cui non si ravvisi l'esigenza di ricorrere ad alcun intervento sanitario.
Il secondo degli orientamenti riportati è stato, inoltre, fatto proprio anche dalla giurisprudenza di legittimità, la quale in particolare con la pronuncia n. 15138 del
2015 ha affermato che “Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”.
Segnatamente, nella superiore pronuncia, si è fatto espresso ricorso al canone della proporzionalità, quale utile indicatore ermeneutico nella scelta dell'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata degli articoli 1 e 3 della legge n. 164 del 1982.
Da un lato, infatti, nella precitata sentenza della Corte di Cassazione, è stata espressa la condivisibilità dell'opzione secondo cui “il diritto al mutamento di sesso può essere riconosciuto soltanto se non determini ambiguità nella individuazione soggettiva dei generi, e nella certezza delle relazioni giuridiche, non potendo l'ordinamento riconoscere un tertium genus costituito dalla combinazione di caratteri sessuali primari e secondari di entrambi i generi”; dall'altro lato, tuttavia, sempre nella suddetta pronuncia, è stato posto anche in rilievo il diritto a non sacrificare la propria sfera d'integrità psico-fisica e a non sottoporsi ad un intervento chirurgico particolarmente invasivo, laddove il
6 processo di mutamento significativo può anche aversi attraverso il mutamento dei propri caratteri sessuali secondari, ovvero mediante il sostegno dei trattamenti medici e psicologici corrispondenti ai diversi profili di personalità individuale.
In sostanza, “L'interesse pubblico alla definizione certa dei generi, anche considerando le implicazioni che ne possono conseguire in ordine alle relazioni familiari e filiali, non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psico fisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile dell'avvicinamento del soma alla psiche. L'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale” (cfr: in motivazione sentenza della Corte di Cass. Civ. n. 15138 del 2015).
Il mutamento di sesso, anche in considerazione delle coincidenti indicazioni della scienza medica e psicologica, è, difatti, “una scelta personale tendenzialmente immutabile, sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri secondari estetico somatici e ormonali”.
Con la precisazione, inoltre, da un lato, che “La varietà del percorso soggettivo non è indice di facilità e di superficialità del passaggio dall'uno all'altro genere sessuale, evidenziando soltanto la notevole complessità della scelta individuale, la sua maturazione tutt'altro che istantanea e la sua non riconducibilità a protocolli e trattamenti modificativi generali ed adeguati a qualsiasi situazione individuale” e che, dall'altro lato, “il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad
7 attestare l'irreversibilità personale della scelta” (cfr: in motivazione sentenza della Corte di Cass. Civ. n. 15138 del 2015).
La suddetta opzione interpretativa ha ricevuto anche l'avallo della Corte
Costituzionale con la pronuncia n. 221/2015.
La Corte ha rilevato, difatti, che la previsione di cui all'art. 1 della legge n.
164/1982 costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale e normativa tesa al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale specificazione del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 CEDU). Ad avviso della Consulta, la legge ha accolto un concetto di identità sessuale che conferisce rilievo, non solo agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita o “naturalmente evolutisi”, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale.
La formula letterale, adoperata dal legislatore, che, all'art. 1 della legge n.
164/1982, si è genericamente riferito alle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali dell'istante, risulta, pertanto, coerente con le premesse interpretative tracciate dalla Corte.
L'assenza di uno specifico riferimento testuale alle modalità attraverso le quali si realizza la modificazione dei caratteri sessuali porta, infatti, ad escludere la necessità del trattamento chirurgico ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica. Il trattamento sanitario costituisce quindi solo una delle possibili tecniche per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali.
Secondo la Corte, l'ordinamento rimette al singolo “la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, che deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere”.
8 Pertanto, spetta al giudice il compito di accertare le modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e il suo carattere definitivo, laddove, dunque, il trattamento chirurgico si pone come una mera eventualità, che può fungere da ausilio “al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona”.
Sul quadro così delineato, è, poi, intervenuta la recente pronuncia della Corte
Costituzionale che, con sentenza n. 143 del 2024, ha, in particolare, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
Segnatamente, la precitata pronuncia, nella propria parte motiva, ha evidenziato come la previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico- chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali “ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso”; che “pur non avendo eguali nel panorama comparatistico, che evidenzia semmai una progressiva focalizzazione sull'autodeterminazione individuale”, tale prescrizione normativa non può, tuttavia, essere censurata sotto il profilo della manifesta irragionevolezza, in quanto non “esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa”, considerata sia “l'entità”, sia “la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici”; che “Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si
9 coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015”; che, difatti, “tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un
«possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico»
(sentenza n. 221 del 2015)”; che, per altro, anche la sentenza n. 180 del 2017 ha ribadito “che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente
l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata»; che, pertanto, “potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, e, quindi, “anche senza un intervento di adeguamento chirurgico”, “la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale” sarebbe “espressione di una palese irragionevolezza”, tanto più che, in tal caso, “un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”; che, per altro, “tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa (tra molte, da ultimo, Tribunale ordinario di
Padova, sezione prima civile, sentenza 17 giugno 2024, e Tribunale ordinario di
Torino, sezione settima civile, sentenza 27 marzo 2024)”; con la conseguenza che, qualora sia sufficientemente dimostrato il completamento di un percorso individuale irreversibile di transizione - attraverso, appunto, il deposito di idonea documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati - l'intervento
10 chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non sarà più necessario ai fini della medesima pronuncia di rettificazione e la relativa autorizzazione a tale trattamento, ai fini della suddetta rettificazione, si porrà, proprio per tale ragione, in contrasto con la ratio legis.
Ordunque, delineato come sopra il complesso quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, si ritiene che la domanda proposta dal ricorrente non possa trovare accoglimento per le ragioni di seguito esplicitate.
Premesso, in particolare, che, nel caso di specie, il disagio avvertito dal predetto ricorrente è essenzialmente limitato - per quanto derivante dal suo identificarsi in un genere, per lo più, maschile - alla dimensione anagrafica, ovvero al nome assegnatogli alla nascita e ai pronomi femminili, con assenza quindi di alcuna intenzione di intervenire sul proprio corpo con il quale il predetto ha, invece, rappresentato di sentirsi a proprio agio (versando lo stesso, dunque, in una
“condizione di incongruenza identitaria circoscritta alla sola dimensione anagrafica”, come ricavabile dalla documentazione medica agli atti), si ritiene che non si verta nell'ipotesi contemplata dall'articolo 1 della legge n. 164 del
1982, che, ai fini della pronuncia di rettificazione, richiede, comunque, oltre alla componente psicologica e sociale, anche quella biologica (“intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”), sia pure nel senso più ampio sopra indicato (ovvero non necessariamente come modifica dei “caratteri sessuali primari”, ma anche come modifica di quelli “secondari”) e nonostante, dunque, la predilezione di una nozione di identità sessuale che tenga conto non solo dei caratteri sessuali esterni, ma anche di elementi di carattere psicologico e sociale.
A sostegno di quanto si ricava già dalla stessa lettura del dato normativo sopra richiamato, depone, altresì, proprio il contenuto delle pronunce sopra riportate, che, nell'attribuire alla locuzione “caratteri sessuali” quella più ampia di
“caratteri sessuali secondari e non già di caratteri sessuali primari”, hanno, al
11 contempo, espressamente rappresentato e confermato l'essenzialità della modifica di tali caratteri “secondari”, unitamente alla considerazione della dimensione sociologica e psicologica dell'istante, in una visione, quindi, dell'identità di genere costruita attraverso un paradigma complesso costituito dall'interazione di fattori biologici, psicologici e sociali (la stessa Corte
Costituzionale n. 161/1985 già evidenziava una “concezione del sesso come dato complesso della personalità, determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando - poiché la differenza tra i due sessi non è qualitativa, ma quantitativa - il o i fattori dominanti”).
Segnatamente, come sopra già anticipato, nella pronuncia della Corte
Costituzionale n. 221/2015, se, da un lato, è stato escluso il carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica, dall'altro lato, tuttavia, è stato precisato come il percorso di transizione debba comunque
“riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere”. Ed ancora, la stessa Corte di Cassazione 2015 n.
15138 del 2015, come evincibile dai passaggi sopra riportati, ha, in più punti, del pari precisato che “il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale” il quale va compiuto “attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta”, così, dunque, dando anche importanza al profilo biologico/fisico, oltre a quello comportamentale e psicologico.
Significativa a tale riguardo, inoltre, è la stessa Corte Costituzionale n. 143 del
2024 che, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 “nella parte in cui prescrive
l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso
12 tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”, ha, allo stesso tempo, ribadito che il percorso di transizione può anche compiersi “mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale”, con ciò, invero, specificando, sia la sufficienza di tali interventi medici (relativi, in generale, ai caratteri sessuali secondari), sia, al contempo, il loro carattere necessario ai fini della pronuncia di rettificazione.
Da ultimo, occorre anche fare riferimento alla sentenza della Corte
Costituzionale, ordinanza n. 185 del 2017, la quale - pronunciandosi sulla questione di legittimità costituzionale, sollevata da parte del Tribunale ordinario di Avezzano in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dell'art. 1, comma
1, della legge 14 aprile 1982, n. 164, fondata sul fatto che il riconoscimento del diritto alla rettifica di sesso, anche in assenza di intervento chirurgico, secondo l'interpretazione fornita dalle sopra richiamate pronunce della Corte
Costituzionale e della Corte di Cassazione, finirebbe per prevalere sul diritto della gran parte dei consociati a conservare il pieno «duopolio uomo/donna» - ha rigettato la questione sollevata, sull'assunto che
“l'interpretazione adeguatrice della disposizione censurata, pur escludendo la necessità di modificazioni chirurgiche dei caratteri sessuali, ha, tuttavia, mantenuto fermo il dato testuale dell'art. 1, comma 1, il quale prevede comunque le «intervenute modificazioni dei caratteri sessuali»”, che “la linea interpretativa adottata nelle pronunce sopra richiamate mostra di tenere nella dovuta considerazione proprio le esigenze evidenziate dallo stesso rimettente, in particolare laddove si riconosce che nella legge n. 164 del 1982 la realizzazione del diritto del singolo al riconoscimento del proprio diritto all'identità personale, di cui è parte l'identità di genere, trova la sua realizzazione attraverso un procedimento giudiziale che garantisce, al contempo, sia il diritto del singolo individuo, sia quelle esigenze pubblicistiche di certezza delle relazioni giuridiche, sulle quali si fonda il rilievo dei registri
13 anagrafici”, che “sebbene l'aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici con quello soggettivamente percepito e “vissuto” costituisca espressione del diritto al riconoscimento dell'identità di genere il ragionevole punto di equilibrio tra le molteplici istanze di garanzia in un quadro di «irriducibile varietà delle situazioni soggettive » (sentenza n. 221 del 2015) è stato individuato affidando al Giudice, nell'ambito di un giudizio cui partecipa anche il pubblico Ministero,
l'accertamento delle modalità attraverso le quali le modificazioni siano intervenute, tenendo conto di tutte le componenti, compresi i caratteri sessuali, che concorrono a determinare l'identità personale e di genere”.
Ragione per cui può ritenersi che se, da un lato, va reputato non necessario l'intervento chirurgico, dall'altro lato, tuttavia, va anche escluso il semplice elemento volontaristico, occorrendo che il giudice accerti la serietà ed univocità del percorso scelto e, dunque, la compiutezza dell'approdo finale, anche attraverso le intervenute modifiche sessuali. Ciò, quindi, sempre nell'ottica del bilanciamento degli interessi coinvolti (da un lato diritto al riconoscimento dell'identità di genere e dall'altro lato esigenze pubblicistiche di certezza delle relazioni giuridiche), assicurato attraverso l'accertamento, da parte del giudice, delle modalità attraverso cui le modificazioni siano intervenute, ovvero tenendo conto di tutte le componenti, compresi i caratteri sessuali, che concorrono a determinare l'identità personale e di genere.
Tanto premesso, si ritiene, per l'effetto, che, nel caso de quo, si verta, come sopra anticipato, in una ipotesi di incongruenza di genere del tutto avulsa dalla componente biologica, e ciò per quanto emerge, sia dalla relazione di data 25-07-
2024, a firma della dott.ssa nella quale, appunto, si legge che Testimone_1 il ricorrente “si identifica perlopiù nel genere maschile e la richiesta è quella di rettificare i dati anagrafici in tal senso, con nome e pronomi allineati al genere elettivo”, vivendo quest'ultimo un disagio “circoscritto alla dimensione
14 anagrafica” ed essendo, quindi, assente “l'intenzione di intervenire sul corpo con il quale dice sentirsi a proprio agio”, sia dalla relazione di data 21-11-2024, rilasciata dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, nella quale, viene precisato che “L'interessato, identificandosi nel genere maschile sin dalla infanzia, vive in una condizione di incongruenza identitaria con importante disagio reattivo, che risulta comunque circoscritto alla dimensione anagrafica, senza pertanto istanze di modifiche corporee”, e, pertanto, come tale, non contemplata dalla normativa di riferimento come sopra illustrata.
A tale riguardo osserva, ancora, questo Collegio che la fattispecie in esame sembrerebbe piuttosto riconducibile all'interno di quei casi di disforia di genere relativa a persone con “identità non binaria” (ovvero genere diverso dal maschile e dal femminile, in quanto caratterizzato da una combinazione di elementi dell'uno e dell'altro genere).
Casi per i quali la stessa Corte Costituzionale summenzionata (n. 143 del 2024) - nel dichiarare l'inammissibilità delle questioni sollevate dal Tribunale di Bolzano nei confronti dell'art. 1 della legge n. 164 del 1982 – ha ribadito, in linea con gli orientamenti precedenti, che la legge n. 164 del 1982 è stata emanata per affrontare la problematica della transessualità, vale a dire il “disallineamento e la ricomposizione tra il sesso biologico, attribuito alla nascita su base morfologico- genotipica, e l'identità sessuale, percepita dall'individuo nello sviluppo della sua personalità”, che “l'allineamento somatico all'identità sessuale è funzionale a ripristinare lo stato di benessere della persona” e che “è dovere di solidarietà per gli altri membri della collettività riconoscere l'identità oggetto di transizione, senza che quest'ultima possa essere considerata fattore di perturbamento dei rapporti sociali e giuridici, atteso che «il far coincidere
l'identificazione anagrafica del sesso alle apparenze esterne del soggetto interessato o, se si vuole, al suo orientamento psicologico e comportamentale, favorisce anche la chiarezza dei rapporti sociali e, così, la certezza dei rapporti
15 giuridici»”. Ragione per la quale per i casi di disforia di genere, etichettabili come «some alternative gender» - per i quali, per altro, in vari ambiti della comunità nazionale, è stata posta anche in essere la pratica delle “carriere alias”, tramite le quali diversi istituti di istruzione secondaria e universitaria permettono agli studenti di assumere elettivamente, ai fini amministrativi interni, un'identità
– anche non binaria – coerente al genere percepito (come del resto avvenuto nel presente caso, oggetto di esame da parte di questo Collegio, rinvenendosi, in atti, apposita documentazione scolastica in cui al ricorrente è stato attribuito il nome di “ ) - non sarebbe sufficiente uno sforzo interpretativo, essendo, Persona_3
piuttosto, necessario un apposito intervento legislativo, volto appunto all'espresso riconoscimento di tale terzo genere.
L'eventuale introduzione di un terzo genere di stato civile, difatti, ad avviso della precitata Consulta, avrebbe un impatto generale, richiedente necessariamente un intervento legislativo di sistema, nei vari settori dell'ordinamento e per i numerosi istituti attualmente regolati con logica binaria. Il binarismo di genere, in particolare, “informa il diritto di famiglia (così per il matrimonio e l'unione civile, negozi riservati a persone di sesso diverso e, rispettivamente, dello stesso sesso), il diritto del lavoro (per le azioni positive in favore della lavoratrice), il diritto dello sport (per la distinzione degli ambiti competitivi), il diritto della riservatezza (i “luoghi di contatto”, quali carceri, ospedali e simili, sono normalmente strutturati per genere maschile e femminile)”.
Lo stesso art. 1 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre
2005, n. 246), dopo aver sancito il principio della parità di trattamento e di opportunità «tra donne e uomini», da assicurare in tutti i campi (comma 2), precisa che esso non osta al mantenimento o all'adozione di misure in favore del
«sesso sottorappresentato» (comma 3).
16 Infine, “La rettificazione in senso non binario inciderebbe anche sulla disciplina dello stato civile, e non soltanto per la necessità di coniare una nuova voce di registrazione, ma anche riguardo al nome della persona”. Infatti, “l'art. 35, comma 1, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127) stabilisce il principio della corrispondenza tra nome e sesso, principio che andrebbe superato, o quantomeno relativizzato, per le persone con identità non binaria, giacché nell'onomastica italiana i nomi ambigenere sono rarissimi (lo conferma proprio il caso di specie, nel quale la persona chiede il riconoscimento dell'identità non binaria e vuole pertanto abbandonare il nome femminile imposto alla nascita, e tuttavia opta, in sostituzione, per un nome maschile)” (cfr: in motivazione Corte
Cost. n. 143 del 2024).
Ne deriva, dunque, per tutte le ragioni sopra esplicitate, il rigetto della domanda proposta da parte ricorrente.
Nulla sulle spese di lite in assenza di soggetti controinteressati.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentito il procuratore di parte ricorrente:
- Rigetta la domanda, proposta da parte ricorrente, di mutamento dei caratteri sessuali in senso maschile;
- Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 09 aprile 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Laura Di Bernardi Luciano Spina
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