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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/07/2025, n. 3546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3546 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. RG. 4148 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dr. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dr.ssa Isabella Messina GIUDICE
Dr.ssa Daniela Culotta GIUDICE Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 4148/2024 promossa da
con il patrocinio dell'avv. MARCHINO ELISA giusta procura in atti Parte_1 ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. GATTUSO SALVINA giusta procura in atti CP_1 resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE RICORRENTE (come da memoria del 21.05.2025)
“In via istruttoria:
Disporre l'audizione del minore;
Per_1 nel merito: confermando il decreto del Tribunale di Torino del 13.10.2016, non modificato sul punto dalla Corte d'Appello,
1. Affidare i figli e a entrambi i genitori, disponendo che mantengano residenza e Per_1 Per_2 collocazione prevalente presso la madre e con l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
in modifica del provvedimento della Corte d'Appello di Torino del 21.09.2017, disporre quanto segue:
2. Disporre che il padre, salvo diverso accordo direttamente intercorso tra i genitori, possa vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità, sulla base dei turni di lavoro annuali che egli sarà tenuto a comunicare alla madre entro il 10 gennaio di ciascun anno: a) potrà trascorrere con loro un fine settimana al mese (ossia il week-end in cui non lavora), dalle ore 10 del sabato mattina alle ore 21 della domenica, fermo restando che la OR Pt_1 conferma la disponibilità a garantire che, nel weekend di spettanza paterna, anche se ridotto, sarà garantita la frequentazione padre-figli purché gli orari siano comunicati con congruo anticipo;
b) il padre potrà inoltre tenere con sé i minori un pomeriggio infrasettimanale, indicativamente il mercoledì (salvo documentati impegni lavorativi), prelevando i bambini a scuola, accompagnandoli se necessario alle attività di educativa o alla scuola calcio, e riportandoli a casa della madre alle ore 21:00; entro il 10 del mese di gennaio di ciascun anno il padre dovrà indicare per tutto l'anno i mercoledì in cui terrà i bambini, sulla base dei turni comunicati dall'azienda;
c) prevedere che durante le vacanze natalizie i minori rimangano con il padre negli anni pari dal 24 dicembre al 30 dicembre e negli dispari dal 31 dicembre al 6 gennaio e che durante le ferie estive il padre possa usufruire di una settimana di vacanza da concordare entro il 31 maggio di ogni anno (in difetto di accordo negli anni pari il padre trascorrerà la prima settimana di agosto e negli anni dispari l'ultima). In parziale modifica del decreto della Corte d'Appello prevedere invece che i genitori si alterneranno tra loro durante le vacanze pasquali.
3. Preso atto del fatto che il resistente si è dato disponibile a che la propria quota di assegno unico (all'incirca pari a euro 220/mese) sia integralmente percepita dalla madre, disporre che il signor CP_
corrisponda alla OR , entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di euro Pt_1 500,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli (250,00 per ciascun figlio), o in subordine la somma di euro 450,00 disposta con provvedimento provvisorio del 30.11.2024, in ogni caso con decorrenza dalla data di deposito del ricorso e annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT.
4. Disporre che l'assegno unico venga integralmente percepito dalla madre, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso, preso atto della disponibilità espressa dal padre sin dalla sua costituzione in giudizio;
5. Verranno in ogni caso ripartite tra i due genitori al 50% le spese scolastiche, mediche extra S.S.N., sportive e ricreative dei minori secondo quanto previsto dal Protocollo vigente presso questo Tribunale.
6. Disporre la prosecuzione della presa in carico dei minori e del nucleo da parte del Servizio Sociale e di e degli interventi di educativa. CP_2
Spese come per legge.”
PARTE RESISTENTE (come da verbale d'udienza 21.5.25); conferma del provvedimento del 30.11.2024 in punto mantenimento e quanto alle visite per l'aggiunta di un ulteriore giorno infrasettimanale senza ER
Per il PM nulla oppone
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
e sono nati dalla relazione tra e Parte_2 Parte_3 Parte_1
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza more uxorio. CP_1
Su ricorso della sig.ra , con decreto 1489/2016 del 13.10.2016, il Tribunale di Torino Pt_1 così disponeva in punto regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale:
“AFFIDA i figli minori e a entrambi i genitori, con residenza e Per_1 Parte_3 collocazione prevalente presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore liberamente secondo accordi con la madre o, in difetto di accordi, secondo il regime seguente: i) a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola (o alle ore 17 in periodi non scolastici) sino alle ore 21 del sabato ovvero, in alternativa in base alle esigenze lavorative del padre, dalle ore 10 del sabato alle ore 21 della domenica;
ii) nelle settimane il cui weekend è di spettanza paterna, il martedì dall'uscita da scuola (o dalle ore 15 in periodi non scolastici) sino alle ore 21 con accompagnamento a casa mentre nelle settimane il cui weekend è di spettanza materna, il giovedì dall'uscita da scuola (o dalle ore 17 in periodi non scolastici) sino al mattino successivo con accompagnamento a scuola o, in periodo non scolastico, a casa entro le ore 10, salvo diverso accordo delle parti in considerazione degli impegni lavorativi del padre;
iii) durante le vacanze natalizie, negli anni pari dal 24 dicembre al 30 dicembre e, negli anni dispari, dal 31 dicembre al 6 gennaio;
iv) dal venerdì antecedente la Pasqua al giorno del Lunedì dell'Angelo nei soli anni pari;
v) durante le ferie estive, in deroga ai punti i) e ii), per due settimane anche non consecutive da concordare ogni anno con la madre entro il 31 maggio e, in difetto di accordo: negli anni pari le prime due settimane di agosto e, negli anni dispari, le ultime due settimane di agosto;
DISPONE che il signor corrisponda a , entro il giorno 5 di CP_1 Parte_1 ogni mese, la somma di 400 euro, annualmente rivalutata secondo indice Istat, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, oltre il 50% delle spese straordinarie (mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative) concordate o necessarie e successivamente documentate, come da Protocollo d'intesa sottoscritto il 15 marzo 2016 dal Tribunale di Torino e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino;
DISPONE la presa in carico dei minori da parte del Servizio Sociale e di Neuropsichiatria Infantile competenti per territorio, per le opportune misure di sostegno ai minori e al nucleo familiare” CP_ Su reclamo proposto dal sig. , la Corte d'Appello di Torino, con decreto 2009/2017 del 21.9.2017, a parziale modifica del decreto 1489/2016 del Tribunale di Torino, così statuiva:
“dispone che il padre consegni alla madre il proprio calendario di lavoro entro il 25 del mese precedente, per il mese successivo con eventuali variazioni di orari;
i figli staranno con il padre quando quest'ultimo ha il weekend non lavorativo (indicativamente uno su 5) CP_ nonché per il pernottamento nei giorni infrasettimanali nei quali il ha riposo per due giorni consecutivi fra un turno e l'altro; quanto ai pomeriggi il padre potrà prendere i bambini dalle ore 15.30 prelevandoli dalla casa materna o dalla scuola fino alle 21 quando li riporterà a casa della madre, quando lavora sul 1° e sul 3° turno (in totale 4 pomeriggi per il primo turno e 4 per l'altro); conferma quanto disposto dal Giudice di prime cure quanto alle vacanze natalizie pasquali ed estive.
Dispone che il padre contribuisca al mantenimento dei figli con la somma di euro 300,00 mensili con decorrenza da ottobre 2017
Conferma nel resto l'impugnato decreto”.
Su ricorso del PM, veniva incardinato avanti al Tribunale per i Minorenni per il Piemonte e la Valle D'Aosta il procedimento n. 3371/19 per la presa in carico dei minori da parte dei Servizi psico-sociali territoriali e la mediazione della conflittualità genitoriale. Il Tribunale dei Minorenni, in punto frequentazione del padre con i figli, con provvedimento 9-10.07.2019 (confermato con successivo decreto 30.06.-20.07.2022) assegnava al Servizio Sociale la possibilità di scegliere fra la conferma del regime di cui al decreto 2009/2017 della Corte d'Appello di Torino ovvero diversa articolazione così individuata:
Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli il fine settimana non lavorativo (che lui stesso indicherà entro il 25 del mese precedente) oltre ad un pomeriggio infrasettimanale, il mercoledì, con pernottamento: se il padre sarà impegnato lavorativamente l'incontro non si svolgerà.
Con ricorso depositato in data 06.03.2024 adiva il Tribunale, Parte_1 chiedendo l'attivazione del supporto educativo per e la modifica del regime di visita padre- Per_2 CP_ figli nonchè l'aumento ad E. 600 mensili del contributo dovuto dal per il mantenimento della prole, oltre al riconoscimento del 100% dell'assegno unico in proprio favore.
Con memoria difensiva depositata il 4.10.2024 si costituiva in giudizio CP_1 chiedendo, a sua volta, la modifica del regime di frequentazione padre-figli con la previsione alternativa di due pomeriggi infrasettimanali senza ER ovvero un giorno dall'uscita da scuola con ER e accompagnamento a scuola il giorno successivo e proponendo l'aumento ad E. 400 mensili del contributo a suo carico per il mantenimento della prole con assegno unico percepito integralmente dalla madre.
Le parti venivano liberamente interrogate all'udienza del 4.11.2024 e all'esito il Giudice Relatore assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti. Segnatamente, con ordinanza 30.11.2024, il Giudice Relatore così disponeva:
“Conferma, quanto all'affidamento dei minori ed alla loro collocazione abitativa, le statuizioni del decreto del Tribunale di Torino del 10.10.2016;
Dispone che il padre, salve diverse e più ampie intese fra le parti, possa incontrare e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità sulla base dei turni di lavoro annuali che egli sarà tenuto a comunicare all'altro genitore entro il 20 gennaio di ciascun anno:
- nel fine settimana non lavorativo, dalle ore 10 del sabato mattina alle ore 21 della domenica. Dà atto che le parti concordano che, nel weekend di spettanza paterna, anche se ridotto, sarà garantita la frequentazione padre-figli purché gli orari siano comunicati con congruo anticipo;
- un pomeriggio infrasettimanale seguito da ER (indicativamente, il mercoledì dall'uscita da scuola con accompagnamento a scuola il mattino successivo o entro le ore 9 presso l'abitazione materna in assenza di scuola);
- vacanze pasquali, natalizie ed estive come da decreto del Tribunale di Torino del 10.10.2016;
Dispone la prosecuzione della presa in carico dei minori e del nucleo da parte del Servizio Sociale e di per le finalità indicate in parte motiva, con richiesta di inoltro CP_2 di relazioni di aggiornamento entro e non oltre il 15.5.2025;
Dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento dei figli quando li ha con sé. CP_ Inoltre, il sig. corrisponderà all'altro genitore, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso, per il mantenimento dei figli, l'assegno periodico di € 450 (E. 225/mese per figlio), entro il 5 di ogni mese, importo annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. Torino. L'assegno unico, con la predetta decorrenza, sarà percepito interamente dalla ricorrente;
Pt_1
Respinge le istanze istruttorie delle parti”.
Alla successiva udienza del 21.05.2025 le parti rassegnavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
*** In via preliminare, il Collegio rileva come l'audizione del minore (il solo tra i due Per_1 fratelli ad avere l'età prescritta dalla legge per l'ascolto ex art. 473 bis 4 cpc) sia stato ritenuto inopportuno, oltre che superfluo, per i seguenti motivi.
è descritto dal Servizio di NPI/Psicologia come un ragazzino che presenta Per_1 attualmente condotte oppositivo-provocatorie e scarsa consapevolezza del sé. Fatica ad accettare regole e confini e oscilla tra una iper-adultizzazione impropria e l'oppositività, chiedendo attenzioni in modo non sempre adeguato e manifestando un disturbo della condotta (v. rel. NPI del 23.4.25). Tale descrizione è confermata dagli educatori del Servizio Sociale che hanno rimarcato, non senza preoccupazione, i comportamenti oppositivi e poco rispettosi delle regole posti in essere da nelle più varie circostanze (v. rel. educativa 8.5.25). Per_1
Tale quadro consente di ritenere che l'ascolto di , in questo momento di particolare Per_1 difficoltà e disagio del ragazzo, oltre a costituire un possibile momento di ulteriore aggravio emotivo, non potrebbe aggiungere nulla di più rispetto a quanto già rappresentato dai Servizi territoriali circa il forte malessere esternato da con condotte provocatorie ed oppositive, Per_1 messe in campo nei più vari contesti, che appaiono “di origine reattiva” ad un contesto familiare caratterizzato da un'elevata ed irriducibile conflittualità fra i genitori e ad “un sistema familiare freezerato in modalità disfunzionali in assenza di cambiamento” (v. rel. NPI cit.).
D'altra parte, nel presente giudizio, non è in contestazione né il regime di affidamento né la collocazione abitativa di e del fratello mentre, rispetto al regime di frequentazione Per_1 Per_2 padre-figli (unico profilo controverso insieme a quello economico), è incontestato che, almeno fino all'udienza del 4.11.2024, le parti abbiano osservato, pur con qualche discontinuità, il calendario di visita stabilito dal decreto del Tribunale per i Minorenni di Torino del 2019 (v. dichiarazioni delle parti all'udienza 4.11.24) e solo negli ultimi mesi detto calendario sia stato disatteso a causa del rifiuto dei minori di pernottare dal padre (v. ultime rel. SS e NPI).
Si tratta, tuttavia, di un rifiuto che -come ben evidenziato dagli operatori che, ormai da anni, seguono il nucleo familiare- è sintomatico di un disagio dei minori che trova origini in un contesto familiare contrassegnato da tempo da modalità comunicative fra i genitori disfunzionali e asimmetriche, improntate alla reciproca accusa e attribuzione di colpe e responsabilità (v. rel. NPI 16.10.24 e 23.4.25; v. rel. SS del 16.5.25), e dunque esso va inscritto e letto alla luce di tale imprescindibile contesto.
Ciò posto e premettendo ulteriormente che si ritengono ammissibili le produzioni documentali di parte ricorrente, in specie, docc. 46-55, perché di formazione successiva allo spirare delle preclusioni istruttorie, dev'essere confermato il regime di affidamento e di collocazione abitativa della prole già stabilito con il decreto del Tribunale di Torino del 2016 (cfr. doc. 2 attoreo), non essendone stata chiesta la modifica da alcuna delle parti.
Per quanto concerne la frequentazione padre-figli, la ricorrente, in sede di precisazione delle conclusioni, ha chiesto la conferma del calendario stabilito con l'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc salve le seguenti modifiche: in relazione alle visite infrasettimanali, la previsione di un solo pomeriggio, senza ER;
in relazione alle vacanze pasquali, l'alternanza dei genitori durante il periodo;
in relazione alle vacanze estive, la previsione di una sola settimana da concordare entro il 31 maggio di ogni anno (in difetto di accordo, negli anni pari la prima settimana di agosto con il padre e negli anni dispari l'ultima settimana di agosto).
Per contro, il resistente ha chiesto la conferma del calendario stabilito con ordinanza 30.11.2024 con l'aggiunta di un ulteriore pomeriggio infrasettimanale senza ER.
Così inquadrate le richieste avanzate dalle parti, è necessario tenere conto delle risultanze della presa in carico dei minori da parte dei Servizi Territoriali. Gli ultimi aggiornamenti dei Servizi Psico-Sociali hanno dato rimando di un'evoluzione in negativo dei rapporti padre-figli atteso il rifiuto dei minori di pernottare presso il padre, con la conseguenza che attualmente la frequentazione con il genitore è limitata ad un solo pomeriggio alla settimana, senza pernotti (tendenzialmente il mercoledì, v. rel. SS del 16.5.25 e rel. NPI del 23.4.25).
È stato evidenziato dagli operatori come i motivi addotti dai minori a sostegno del rifiuto siano “superficiali” (“papà non cucina le verdure”, “ mi ruba le coperte”, “i cuscini non Per_2 sono comodi” e altre giustificazioni di analoga natura) e le difficoltà dagli stessi manifestate siano da ascrivere “al clima di tensione e disistima reciproca fra i genitori” (così in rel. NPI del 16.10.24; v. anche rel. SS del 30.10.2024), che perdura da anni senza soluzione di continuità e plausibilmente alimentato anche dai plurimi procedimenti, civili e penali, che hanno visto le parti contrapposte.
Tuttavia, questo Collegio reputa necessario tenere in considerazione dette difficoltà ed evitare che la previsione di un regime di frequentazione più esteso possa tradursi in forzature con il rischio di sortire in questo momento effetti controproducenti, prescrivendo però, al contempo, la necessità di un lavoro da svolgersi coi Servizi territoriali per il superamento delle predette criticità.
Si dispone, pertanto, che le visite avvengano secondo le modalità e con le tempistiche indicate in dispositivo, così modulate tenendo conto -da un lato- dell'attuale rifiuto dei minori di pernottare dal padre e -dall'altro- dell'esigenza di assicurare comunque una frequentazione costante e regolare con il genitore. Si prevede sin d'ora il reinserimento del ER dei minori presso il domicilio paterno non appena ciò sia reputato dai Servizi incaricati compatibile con il loro stato di benessere psico-fisico.
A tal fine è necessario che i Servizi Psico-Sociali, in sinergia fra loro, continuino a monitorare la situazione del nucleo e l'andamento dei rapporti di ciascun minore con le figure genitoriali, attivando ogni più opportuno e necessario intervento di supporto, anche educativo (fra cui, l'inserimento di presso il Centro Diurno) e psicologico, inteso a sostenere la relazione Per_2 padre-figli ed il graduale reinserimento del ER presso il padre, con i tempi e con le modalità che saranno meglio indicati dagli operatori incaricati. È indispensabile, tuttavia, che gli adulti collaborino fattivamente coi Servizi territoriali per l'attivazione dei percorsi, anche individuali, di sostegno genitoriale che possano aiutarli a meglio comprendere i bisogni emotivi e più profondi dei minori ed a focalizzare l'attenzione su di essi piuttosto che sulle reciproche recriminazioni, cercando di trovare modalità comunicative fra loro più funzionali e incentrate sul benessere dei figli e sulla condivisione del ruolo educativo e genitoriale, allentando la conflittualità gravemente nociva per la prole.
Per quanto concerne le vacanze estive, la regolamentazione attualmente vigente (cfr. decreto Trib. Torino 10.10.2016) prevede che il padre possa tenere con sé i figli “per due settimane anche non consecutive” da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
A fronte, tuttavia, del contingente rifiuto dei minori di pernottare dal padre, un periodo di vacanza con il padre di due settimane consecutive pare, in questo momento, soluzione difficilmente praticabile.
Si ritiene, pertanto, di disporre che, in relazione alle imminenti vacanze estive, il padre possa tenere con sé i figli per almeno una settimana (eventualmente anche senza il ER) così come indicato in dispositivo, salvo il ripristino del regime di due settimane previsto dal decreto del Tribunale di Torino del 2016 a partire dagli anni successivi.
Per quanto concerne, invece, le festività natalizie e pasquali si confermano le disposizioni del decreto del Tribunale di Torino del 10.10.2016, non essendovi ragione alcuna per modificarla, salva la previsione che la frequentazione padre-figli in detti periodi venga comunque garantita, eventualmente pur senza il ER. Passando ora agli aspetti economici, la ricorrente ha instato in sede di precisazione delle conclusioni per l'incremento ad E. 500 al mese del contributo dovuto dalla controparte per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese extra ed al 100% dell'assegno unico o, in via subordinata, per la conferma dell'importo di E. 450 al mese, oltre assegno unico e spese extra, stabilito con l'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc, mentre il resistente ha chiesto la conferma integrale di detto ultimo provvedimento.
Si evidenzia che il Giudice Relatore, in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti, in punto mantenimento della prole ha così disposto e motivato: “[…] quanto al mantenimento della prole, tenuto conto della situazione reddituale e patrimoniale delle parti quale risulta dalle rispettive allegazioni e produzioni documentali versate in atti (la ricorrente lavora a tempo indeterminato con un reddito mensile, al netto di ritenute Irpef e addizionali e calcolato su 12 mensilità, di circa E. 1.500, è proprietaria esclusiva di due unità immobiliari ed è gravata da un finanziamento di quasi E. 300/mese, cfr. Modelli 730, doc. 29 ed estratti c/c; il resistente lavora c/o la con un reddito mensile, al netto di ritenute Irpef e addizionali e calcolato su 12 mensilità, CP_3 di circa E. 2.300/2.400 oltre premi di produzione, è proprietario esclusivo di un immobile ed è gravato da un mutuo con rate di circa E. 600/mese e da un finanziamento con rate di circa E. 300/m, cfr. CU 2023-2024, docc. 15, 26 ed estratti c/c), della circostanza che entrambe le parti hanno visto incrementare i propri redditi rispetto al tempo del decreto della Corte d'Appello del 2017 seppur il resistente in misura più significativa, dei compiti di accudimento della prole gravanti in misura ben maggiore in capo alla madre anche rispetto al regime di visita previsto dal decreto della Corte d'Appello, dell'aumento delle esigenze economiche della prole correlate al progredire dell'età e della circostanza che il resistente si è dato disponibile a che la propria quota di assegno unico (all'incirca pari a E. 220/mese) sia integralmente percepita dalla (v. Pt_1 CP_ memoria di costituzione), debba disporsi l'aumento del contributo economico dovuto dal a favore dei figli ad E. 450 al mese (E. 225/mese per figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie ed al 100% dell'assegno unico a favore della ricorrente”.
L'ordinanza -per quel che consta al Collegio- non risulta essere stata reclamata.
La documentazione reddituale prodotta dalle parti in ottemperanza all'ordine di esibizione disposto con ordinanza ex art. 473bis 22 cpc (cfr. docc. 41-45 attorei;
cfr. docc.
1-3 parte resistente dep. il 15.5.25) conferma, nella sostanza e salvo lievi variazioni, le condizioni economiche delle parti come già esaminate dal Giudice Relatore. Il contratto di finanziamento prodotto dal resistente sub doc. 4 il 15.5.25, in quanto privo di causale, non è suscettibile di assumere rilevanza ai fini della valutazione in questione.
Non si ritiene neppure che le modifiche apportate con il presente provvedimento al calendario di visita padre-figli possano giustificare un incremento del contributo dovuto alla Pt_1 per il mantenimento dei figli vuoi perché trattasi di modifiche contenute (ed auspicabilmente contingenti) vuoi perché esse appaiono comunque “bilanciate” dal lieve aumento dei redditi annui imponibili registrati dalla ricorrente nel 2023 (cfr. Mod. 730/24) rispetto all'anno precedente valutato dal Giudice Relatore.
Per le ragioni esposte, il Collegio conferma in punto mantenimento della prole quanto stabilito con l'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc.
Le spese di lite, tenuto conto della natura della causa e del suo esito complessivo (considerata, in specie, la reciproca soccombenza in punto regime di visita e mantenimento prole), si dichiarano integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: CONFERMA, quanto all'affidamento dei minori ed alla loro collocazione abitativa, le statuizioni del decreto del Tribunale di Torino del 10.10.2016;
DISPONE che il padre, salve diverse e più ampie intese fra le parti, possa incontrare e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità sulla base dei turni di lavoro annuali che egli sarà tenuto a comunicare all'altro genitore entro il 20 gennaio di ciascun anno:
− nel fine settimana non lavorativo, quantomeno il sabato e la domenica dalle ore 10 alle ore 21 e, a partire dal momento in cui sarà reinserito il ER dei minori presso il padre, dalle ore 10 del sabato mattina alle ore 21 della domenica, dando atto dell'intesa delle parti nel senso che, nel weekend di spettanza paterna, anche se ridotto, sarà garantita la frequentazione padre-figli purché gli orari siano comunicati con congruo anticipo;
− un pomeriggio infrasettimanale anche senza ER (indicativamente, il mercoledì dall'uscita da scuola e riaccompagnamento a casa della madre entro le ore 21) e, a partire dal momento in cui sarà reinserito il ER dei minori presso il padre, un pomeriggio infra-settimanale seguito da ER (indicativamente, il mercoledì dall'uscita da scuola con accompagnamento a scuola il mattino successivo o entro le ore 9 presso l'abitazione materna in assenza di scuola);
− festività natalizie e pasquali come da decreto del Tribunale di Torino del 10.10.2016, eventualmente anche senza ER, ove non già reinserito;
− durante le imminenti vacanze estive 2025, quantomeno una settimana in periodo da concordare fra le parti, eventualmente anche senza il ER (in difetto di accordo, l'ultima settimana di agosto); per gli anni successivi, due settimane anche non consecutive da concordare fra le parti entro il 31 maggio di ogni anno (in difetto di accordo, negli anni pari, le prime due settimane di agosto e, negli anni dispari, le ultime due settimane di agosto o, in alternativa, negli anni pari, la prima settimana di agosto e, negli anni dispari, l'ultima settimana di agosto, oltre all'aggiunta, in entrambi i casi, di una settimana nel mese di luglio o nel mese di settembre da concordare entro il 31 maggio di ogni anno);
DISPONE la prosecuzione della presa in carico dei minori e del nucleo familiare da parte dei Servizi Psico-Sociali con specifico incarico di monitorare la situazione e l'andamento dei rapporti dei minori con ciascun genitore, ponendo in essere ogni più opportuno e necessario intervento di supporto, anche educativo (fra cui, l'inserimento di presso il Centro Diurno) e psicologico, e Per_2 comunque inteso a sostenere la relazione padre-figli ed il graduale reinserimento del ER presso il padre, con i tempi e con le modalità che saranno meglio indicate dagli operatori incaricati;
INCARICA altresì i Servizi Psico-Sociali di favorire l'attuazione di ogni più utile percorso/intervento di supporto genitoriale a favore degli adulti che possa aiutarli a meglio comprendere i bisogni emotivi e più profondi dei minori ed a focalizzare l'attenzione su di essi nonché a trovare modalità comunicative fra loro più funzionali e incentrate sul benessere dei figli e sulla condivisione del ruolo educativo e genitoriale;
RACCOMANDA alle parti la massima e fattiva collaborazione rispetto alle indicazioni che saranno date dai Servizi territoriali;
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento dei figli quando li ha con sé. Inoltre, il CP_ sig. corrisponderà all'altro genitore, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso, per il mantenimento dei figli, l'assegno periodico di € 450 (E. 225/mese per figlio), entro il 5 di ogni mese, importo annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. Torino;
DISPONE che l'assegno unico, con la predetta decorrenza, sia percepito interamente dalla ricorrente;
Pt_1
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 11.07.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
Minuta del provvedimento predisposta dal MOT dott. Stefano Scaglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dr. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dr.ssa Isabella Messina GIUDICE
Dr.ssa Daniela Culotta GIUDICE Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 4148/2024 promossa da
con il patrocinio dell'avv. MARCHINO ELISA giusta procura in atti Parte_1 ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. GATTUSO SALVINA giusta procura in atti CP_1 resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE RICORRENTE (come da memoria del 21.05.2025)
“In via istruttoria:
Disporre l'audizione del minore;
Per_1 nel merito: confermando il decreto del Tribunale di Torino del 13.10.2016, non modificato sul punto dalla Corte d'Appello,
1. Affidare i figli e a entrambi i genitori, disponendo che mantengano residenza e Per_1 Per_2 collocazione prevalente presso la madre e con l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
in modifica del provvedimento della Corte d'Appello di Torino del 21.09.2017, disporre quanto segue:
2. Disporre che il padre, salvo diverso accordo direttamente intercorso tra i genitori, possa vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità, sulla base dei turni di lavoro annuali che egli sarà tenuto a comunicare alla madre entro il 10 gennaio di ciascun anno: a) potrà trascorrere con loro un fine settimana al mese (ossia il week-end in cui non lavora), dalle ore 10 del sabato mattina alle ore 21 della domenica, fermo restando che la OR Pt_1 conferma la disponibilità a garantire che, nel weekend di spettanza paterna, anche se ridotto, sarà garantita la frequentazione padre-figli purché gli orari siano comunicati con congruo anticipo;
b) il padre potrà inoltre tenere con sé i minori un pomeriggio infrasettimanale, indicativamente il mercoledì (salvo documentati impegni lavorativi), prelevando i bambini a scuola, accompagnandoli se necessario alle attività di educativa o alla scuola calcio, e riportandoli a casa della madre alle ore 21:00; entro il 10 del mese di gennaio di ciascun anno il padre dovrà indicare per tutto l'anno i mercoledì in cui terrà i bambini, sulla base dei turni comunicati dall'azienda;
c) prevedere che durante le vacanze natalizie i minori rimangano con il padre negli anni pari dal 24 dicembre al 30 dicembre e negli dispari dal 31 dicembre al 6 gennaio e che durante le ferie estive il padre possa usufruire di una settimana di vacanza da concordare entro il 31 maggio di ogni anno (in difetto di accordo negli anni pari il padre trascorrerà la prima settimana di agosto e negli anni dispari l'ultima). In parziale modifica del decreto della Corte d'Appello prevedere invece che i genitori si alterneranno tra loro durante le vacanze pasquali.
3. Preso atto del fatto che il resistente si è dato disponibile a che la propria quota di assegno unico (all'incirca pari a euro 220/mese) sia integralmente percepita dalla madre, disporre che il signor CP_
corrisponda alla OR , entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di euro Pt_1 500,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli (250,00 per ciascun figlio), o in subordine la somma di euro 450,00 disposta con provvedimento provvisorio del 30.11.2024, in ogni caso con decorrenza dalla data di deposito del ricorso e annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT.
4. Disporre che l'assegno unico venga integralmente percepito dalla madre, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso, preso atto della disponibilità espressa dal padre sin dalla sua costituzione in giudizio;
5. Verranno in ogni caso ripartite tra i due genitori al 50% le spese scolastiche, mediche extra S.S.N., sportive e ricreative dei minori secondo quanto previsto dal Protocollo vigente presso questo Tribunale.
6. Disporre la prosecuzione della presa in carico dei minori e del nucleo da parte del Servizio Sociale e di e degli interventi di educativa. CP_2
Spese come per legge.”
PARTE RESISTENTE (come da verbale d'udienza 21.5.25); conferma del provvedimento del 30.11.2024 in punto mantenimento e quanto alle visite per l'aggiunta di un ulteriore giorno infrasettimanale senza ER
Per il PM nulla oppone
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
e sono nati dalla relazione tra e Parte_2 Parte_3 Parte_1
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza more uxorio. CP_1
Su ricorso della sig.ra , con decreto 1489/2016 del 13.10.2016, il Tribunale di Torino Pt_1 così disponeva in punto regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale:
“AFFIDA i figli minori e a entrambi i genitori, con residenza e Per_1 Parte_3 collocazione prevalente presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore liberamente secondo accordi con la madre o, in difetto di accordi, secondo il regime seguente: i) a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola (o alle ore 17 in periodi non scolastici) sino alle ore 21 del sabato ovvero, in alternativa in base alle esigenze lavorative del padre, dalle ore 10 del sabato alle ore 21 della domenica;
ii) nelle settimane il cui weekend è di spettanza paterna, il martedì dall'uscita da scuola (o dalle ore 15 in periodi non scolastici) sino alle ore 21 con accompagnamento a casa mentre nelle settimane il cui weekend è di spettanza materna, il giovedì dall'uscita da scuola (o dalle ore 17 in periodi non scolastici) sino al mattino successivo con accompagnamento a scuola o, in periodo non scolastico, a casa entro le ore 10, salvo diverso accordo delle parti in considerazione degli impegni lavorativi del padre;
iii) durante le vacanze natalizie, negli anni pari dal 24 dicembre al 30 dicembre e, negli anni dispari, dal 31 dicembre al 6 gennaio;
iv) dal venerdì antecedente la Pasqua al giorno del Lunedì dell'Angelo nei soli anni pari;
v) durante le ferie estive, in deroga ai punti i) e ii), per due settimane anche non consecutive da concordare ogni anno con la madre entro il 31 maggio e, in difetto di accordo: negli anni pari le prime due settimane di agosto e, negli anni dispari, le ultime due settimane di agosto;
DISPONE che il signor corrisponda a , entro il giorno 5 di CP_1 Parte_1 ogni mese, la somma di 400 euro, annualmente rivalutata secondo indice Istat, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, oltre il 50% delle spese straordinarie (mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative) concordate o necessarie e successivamente documentate, come da Protocollo d'intesa sottoscritto il 15 marzo 2016 dal Tribunale di Torino e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino;
DISPONE la presa in carico dei minori da parte del Servizio Sociale e di Neuropsichiatria Infantile competenti per territorio, per le opportune misure di sostegno ai minori e al nucleo familiare” CP_ Su reclamo proposto dal sig. , la Corte d'Appello di Torino, con decreto 2009/2017 del 21.9.2017, a parziale modifica del decreto 1489/2016 del Tribunale di Torino, così statuiva:
“dispone che il padre consegni alla madre il proprio calendario di lavoro entro il 25 del mese precedente, per il mese successivo con eventuali variazioni di orari;
i figli staranno con il padre quando quest'ultimo ha il weekend non lavorativo (indicativamente uno su 5) CP_ nonché per il pernottamento nei giorni infrasettimanali nei quali il ha riposo per due giorni consecutivi fra un turno e l'altro; quanto ai pomeriggi il padre potrà prendere i bambini dalle ore 15.30 prelevandoli dalla casa materna o dalla scuola fino alle 21 quando li riporterà a casa della madre, quando lavora sul 1° e sul 3° turno (in totale 4 pomeriggi per il primo turno e 4 per l'altro); conferma quanto disposto dal Giudice di prime cure quanto alle vacanze natalizie pasquali ed estive.
Dispone che il padre contribuisca al mantenimento dei figli con la somma di euro 300,00 mensili con decorrenza da ottobre 2017
Conferma nel resto l'impugnato decreto”.
Su ricorso del PM, veniva incardinato avanti al Tribunale per i Minorenni per il Piemonte e la Valle D'Aosta il procedimento n. 3371/19 per la presa in carico dei minori da parte dei Servizi psico-sociali territoriali e la mediazione della conflittualità genitoriale. Il Tribunale dei Minorenni, in punto frequentazione del padre con i figli, con provvedimento 9-10.07.2019 (confermato con successivo decreto 30.06.-20.07.2022) assegnava al Servizio Sociale la possibilità di scegliere fra la conferma del regime di cui al decreto 2009/2017 della Corte d'Appello di Torino ovvero diversa articolazione così individuata:
Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli il fine settimana non lavorativo (che lui stesso indicherà entro il 25 del mese precedente) oltre ad un pomeriggio infrasettimanale, il mercoledì, con pernottamento: se il padre sarà impegnato lavorativamente l'incontro non si svolgerà.
Con ricorso depositato in data 06.03.2024 adiva il Tribunale, Parte_1 chiedendo l'attivazione del supporto educativo per e la modifica del regime di visita padre- Per_2 CP_ figli nonchè l'aumento ad E. 600 mensili del contributo dovuto dal per il mantenimento della prole, oltre al riconoscimento del 100% dell'assegno unico in proprio favore.
Con memoria difensiva depositata il 4.10.2024 si costituiva in giudizio CP_1 chiedendo, a sua volta, la modifica del regime di frequentazione padre-figli con la previsione alternativa di due pomeriggi infrasettimanali senza ER ovvero un giorno dall'uscita da scuola con ER e accompagnamento a scuola il giorno successivo e proponendo l'aumento ad E. 400 mensili del contributo a suo carico per il mantenimento della prole con assegno unico percepito integralmente dalla madre.
Le parti venivano liberamente interrogate all'udienza del 4.11.2024 e all'esito il Giudice Relatore assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti. Segnatamente, con ordinanza 30.11.2024, il Giudice Relatore così disponeva:
“Conferma, quanto all'affidamento dei minori ed alla loro collocazione abitativa, le statuizioni del decreto del Tribunale di Torino del 10.10.2016;
Dispone che il padre, salve diverse e più ampie intese fra le parti, possa incontrare e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità sulla base dei turni di lavoro annuali che egli sarà tenuto a comunicare all'altro genitore entro il 20 gennaio di ciascun anno:
- nel fine settimana non lavorativo, dalle ore 10 del sabato mattina alle ore 21 della domenica. Dà atto che le parti concordano che, nel weekend di spettanza paterna, anche se ridotto, sarà garantita la frequentazione padre-figli purché gli orari siano comunicati con congruo anticipo;
- un pomeriggio infrasettimanale seguito da ER (indicativamente, il mercoledì dall'uscita da scuola con accompagnamento a scuola il mattino successivo o entro le ore 9 presso l'abitazione materna in assenza di scuola);
- vacanze pasquali, natalizie ed estive come da decreto del Tribunale di Torino del 10.10.2016;
Dispone la prosecuzione della presa in carico dei minori e del nucleo da parte del Servizio Sociale e di per le finalità indicate in parte motiva, con richiesta di inoltro CP_2 di relazioni di aggiornamento entro e non oltre il 15.5.2025;
Dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento dei figli quando li ha con sé. CP_ Inoltre, il sig. corrisponderà all'altro genitore, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso, per il mantenimento dei figli, l'assegno periodico di € 450 (E. 225/mese per figlio), entro il 5 di ogni mese, importo annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. Torino. L'assegno unico, con la predetta decorrenza, sarà percepito interamente dalla ricorrente;
Pt_1
Respinge le istanze istruttorie delle parti”.
Alla successiva udienza del 21.05.2025 le parti rassegnavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
*** In via preliminare, il Collegio rileva come l'audizione del minore (il solo tra i due Per_1 fratelli ad avere l'età prescritta dalla legge per l'ascolto ex art. 473 bis 4 cpc) sia stato ritenuto inopportuno, oltre che superfluo, per i seguenti motivi.
è descritto dal Servizio di NPI/Psicologia come un ragazzino che presenta Per_1 attualmente condotte oppositivo-provocatorie e scarsa consapevolezza del sé. Fatica ad accettare regole e confini e oscilla tra una iper-adultizzazione impropria e l'oppositività, chiedendo attenzioni in modo non sempre adeguato e manifestando un disturbo della condotta (v. rel. NPI del 23.4.25). Tale descrizione è confermata dagli educatori del Servizio Sociale che hanno rimarcato, non senza preoccupazione, i comportamenti oppositivi e poco rispettosi delle regole posti in essere da nelle più varie circostanze (v. rel. educativa 8.5.25). Per_1
Tale quadro consente di ritenere che l'ascolto di , in questo momento di particolare Per_1 difficoltà e disagio del ragazzo, oltre a costituire un possibile momento di ulteriore aggravio emotivo, non potrebbe aggiungere nulla di più rispetto a quanto già rappresentato dai Servizi territoriali circa il forte malessere esternato da con condotte provocatorie ed oppositive, Per_1 messe in campo nei più vari contesti, che appaiono “di origine reattiva” ad un contesto familiare caratterizzato da un'elevata ed irriducibile conflittualità fra i genitori e ad “un sistema familiare freezerato in modalità disfunzionali in assenza di cambiamento” (v. rel. NPI cit.).
D'altra parte, nel presente giudizio, non è in contestazione né il regime di affidamento né la collocazione abitativa di e del fratello mentre, rispetto al regime di frequentazione Per_1 Per_2 padre-figli (unico profilo controverso insieme a quello economico), è incontestato che, almeno fino all'udienza del 4.11.2024, le parti abbiano osservato, pur con qualche discontinuità, il calendario di visita stabilito dal decreto del Tribunale per i Minorenni di Torino del 2019 (v. dichiarazioni delle parti all'udienza 4.11.24) e solo negli ultimi mesi detto calendario sia stato disatteso a causa del rifiuto dei minori di pernottare dal padre (v. ultime rel. SS e NPI).
Si tratta, tuttavia, di un rifiuto che -come ben evidenziato dagli operatori che, ormai da anni, seguono il nucleo familiare- è sintomatico di un disagio dei minori che trova origini in un contesto familiare contrassegnato da tempo da modalità comunicative fra i genitori disfunzionali e asimmetriche, improntate alla reciproca accusa e attribuzione di colpe e responsabilità (v. rel. NPI 16.10.24 e 23.4.25; v. rel. SS del 16.5.25), e dunque esso va inscritto e letto alla luce di tale imprescindibile contesto.
Ciò posto e premettendo ulteriormente che si ritengono ammissibili le produzioni documentali di parte ricorrente, in specie, docc. 46-55, perché di formazione successiva allo spirare delle preclusioni istruttorie, dev'essere confermato il regime di affidamento e di collocazione abitativa della prole già stabilito con il decreto del Tribunale di Torino del 2016 (cfr. doc. 2 attoreo), non essendone stata chiesta la modifica da alcuna delle parti.
Per quanto concerne la frequentazione padre-figli, la ricorrente, in sede di precisazione delle conclusioni, ha chiesto la conferma del calendario stabilito con l'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc salve le seguenti modifiche: in relazione alle visite infrasettimanali, la previsione di un solo pomeriggio, senza ER;
in relazione alle vacanze pasquali, l'alternanza dei genitori durante il periodo;
in relazione alle vacanze estive, la previsione di una sola settimana da concordare entro il 31 maggio di ogni anno (in difetto di accordo, negli anni pari la prima settimana di agosto con il padre e negli anni dispari l'ultima settimana di agosto).
Per contro, il resistente ha chiesto la conferma del calendario stabilito con ordinanza 30.11.2024 con l'aggiunta di un ulteriore pomeriggio infrasettimanale senza ER.
Così inquadrate le richieste avanzate dalle parti, è necessario tenere conto delle risultanze della presa in carico dei minori da parte dei Servizi Territoriali. Gli ultimi aggiornamenti dei Servizi Psico-Sociali hanno dato rimando di un'evoluzione in negativo dei rapporti padre-figli atteso il rifiuto dei minori di pernottare presso il padre, con la conseguenza che attualmente la frequentazione con il genitore è limitata ad un solo pomeriggio alla settimana, senza pernotti (tendenzialmente il mercoledì, v. rel. SS del 16.5.25 e rel. NPI del 23.4.25).
È stato evidenziato dagli operatori come i motivi addotti dai minori a sostegno del rifiuto siano “superficiali” (“papà non cucina le verdure”, “ mi ruba le coperte”, “i cuscini non Per_2 sono comodi” e altre giustificazioni di analoga natura) e le difficoltà dagli stessi manifestate siano da ascrivere “al clima di tensione e disistima reciproca fra i genitori” (così in rel. NPI del 16.10.24; v. anche rel. SS del 30.10.2024), che perdura da anni senza soluzione di continuità e plausibilmente alimentato anche dai plurimi procedimenti, civili e penali, che hanno visto le parti contrapposte.
Tuttavia, questo Collegio reputa necessario tenere in considerazione dette difficoltà ed evitare che la previsione di un regime di frequentazione più esteso possa tradursi in forzature con il rischio di sortire in questo momento effetti controproducenti, prescrivendo però, al contempo, la necessità di un lavoro da svolgersi coi Servizi territoriali per il superamento delle predette criticità.
Si dispone, pertanto, che le visite avvengano secondo le modalità e con le tempistiche indicate in dispositivo, così modulate tenendo conto -da un lato- dell'attuale rifiuto dei minori di pernottare dal padre e -dall'altro- dell'esigenza di assicurare comunque una frequentazione costante e regolare con il genitore. Si prevede sin d'ora il reinserimento del ER dei minori presso il domicilio paterno non appena ciò sia reputato dai Servizi incaricati compatibile con il loro stato di benessere psico-fisico.
A tal fine è necessario che i Servizi Psico-Sociali, in sinergia fra loro, continuino a monitorare la situazione del nucleo e l'andamento dei rapporti di ciascun minore con le figure genitoriali, attivando ogni più opportuno e necessario intervento di supporto, anche educativo (fra cui, l'inserimento di presso il Centro Diurno) e psicologico, inteso a sostenere la relazione Per_2 padre-figli ed il graduale reinserimento del ER presso il padre, con i tempi e con le modalità che saranno meglio indicati dagli operatori incaricati. È indispensabile, tuttavia, che gli adulti collaborino fattivamente coi Servizi territoriali per l'attivazione dei percorsi, anche individuali, di sostegno genitoriale che possano aiutarli a meglio comprendere i bisogni emotivi e più profondi dei minori ed a focalizzare l'attenzione su di essi piuttosto che sulle reciproche recriminazioni, cercando di trovare modalità comunicative fra loro più funzionali e incentrate sul benessere dei figli e sulla condivisione del ruolo educativo e genitoriale, allentando la conflittualità gravemente nociva per la prole.
Per quanto concerne le vacanze estive, la regolamentazione attualmente vigente (cfr. decreto Trib. Torino 10.10.2016) prevede che il padre possa tenere con sé i figli “per due settimane anche non consecutive” da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
A fronte, tuttavia, del contingente rifiuto dei minori di pernottare dal padre, un periodo di vacanza con il padre di due settimane consecutive pare, in questo momento, soluzione difficilmente praticabile.
Si ritiene, pertanto, di disporre che, in relazione alle imminenti vacanze estive, il padre possa tenere con sé i figli per almeno una settimana (eventualmente anche senza il ER) così come indicato in dispositivo, salvo il ripristino del regime di due settimane previsto dal decreto del Tribunale di Torino del 2016 a partire dagli anni successivi.
Per quanto concerne, invece, le festività natalizie e pasquali si confermano le disposizioni del decreto del Tribunale di Torino del 10.10.2016, non essendovi ragione alcuna per modificarla, salva la previsione che la frequentazione padre-figli in detti periodi venga comunque garantita, eventualmente pur senza il ER. Passando ora agli aspetti economici, la ricorrente ha instato in sede di precisazione delle conclusioni per l'incremento ad E. 500 al mese del contributo dovuto dalla controparte per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese extra ed al 100% dell'assegno unico o, in via subordinata, per la conferma dell'importo di E. 450 al mese, oltre assegno unico e spese extra, stabilito con l'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc, mentre il resistente ha chiesto la conferma integrale di detto ultimo provvedimento.
Si evidenzia che il Giudice Relatore, in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti, in punto mantenimento della prole ha così disposto e motivato: “[…] quanto al mantenimento della prole, tenuto conto della situazione reddituale e patrimoniale delle parti quale risulta dalle rispettive allegazioni e produzioni documentali versate in atti (la ricorrente lavora a tempo indeterminato con un reddito mensile, al netto di ritenute Irpef e addizionali e calcolato su 12 mensilità, di circa E. 1.500, è proprietaria esclusiva di due unità immobiliari ed è gravata da un finanziamento di quasi E. 300/mese, cfr. Modelli 730, doc. 29 ed estratti c/c; il resistente lavora c/o la con un reddito mensile, al netto di ritenute Irpef e addizionali e calcolato su 12 mensilità, CP_3 di circa E. 2.300/2.400 oltre premi di produzione, è proprietario esclusivo di un immobile ed è gravato da un mutuo con rate di circa E. 600/mese e da un finanziamento con rate di circa E. 300/m, cfr. CU 2023-2024, docc. 15, 26 ed estratti c/c), della circostanza che entrambe le parti hanno visto incrementare i propri redditi rispetto al tempo del decreto della Corte d'Appello del 2017 seppur il resistente in misura più significativa, dei compiti di accudimento della prole gravanti in misura ben maggiore in capo alla madre anche rispetto al regime di visita previsto dal decreto della Corte d'Appello, dell'aumento delle esigenze economiche della prole correlate al progredire dell'età e della circostanza che il resistente si è dato disponibile a che la propria quota di assegno unico (all'incirca pari a E. 220/mese) sia integralmente percepita dalla (v. Pt_1 CP_ memoria di costituzione), debba disporsi l'aumento del contributo economico dovuto dal a favore dei figli ad E. 450 al mese (E. 225/mese per figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie ed al 100% dell'assegno unico a favore della ricorrente”.
L'ordinanza -per quel che consta al Collegio- non risulta essere stata reclamata.
La documentazione reddituale prodotta dalle parti in ottemperanza all'ordine di esibizione disposto con ordinanza ex art. 473bis 22 cpc (cfr. docc. 41-45 attorei;
cfr. docc.
1-3 parte resistente dep. il 15.5.25) conferma, nella sostanza e salvo lievi variazioni, le condizioni economiche delle parti come già esaminate dal Giudice Relatore. Il contratto di finanziamento prodotto dal resistente sub doc. 4 il 15.5.25, in quanto privo di causale, non è suscettibile di assumere rilevanza ai fini della valutazione in questione.
Non si ritiene neppure che le modifiche apportate con il presente provvedimento al calendario di visita padre-figli possano giustificare un incremento del contributo dovuto alla Pt_1 per il mantenimento dei figli vuoi perché trattasi di modifiche contenute (ed auspicabilmente contingenti) vuoi perché esse appaiono comunque “bilanciate” dal lieve aumento dei redditi annui imponibili registrati dalla ricorrente nel 2023 (cfr. Mod. 730/24) rispetto all'anno precedente valutato dal Giudice Relatore.
Per le ragioni esposte, il Collegio conferma in punto mantenimento della prole quanto stabilito con l'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc.
Le spese di lite, tenuto conto della natura della causa e del suo esito complessivo (considerata, in specie, la reciproca soccombenza in punto regime di visita e mantenimento prole), si dichiarano integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: CONFERMA, quanto all'affidamento dei minori ed alla loro collocazione abitativa, le statuizioni del decreto del Tribunale di Torino del 10.10.2016;
DISPONE che il padre, salve diverse e più ampie intese fra le parti, possa incontrare e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità sulla base dei turni di lavoro annuali che egli sarà tenuto a comunicare all'altro genitore entro il 20 gennaio di ciascun anno:
− nel fine settimana non lavorativo, quantomeno il sabato e la domenica dalle ore 10 alle ore 21 e, a partire dal momento in cui sarà reinserito il ER dei minori presso il padre, dalle ore 10 del sabato mattina alle ore 21 della domenica, dando atto dell'intesa delle parti nel senso che, nel weekend di spettanza paterna, anche se ridotto, sarà garantita la frequentazione padre-figli purché gli orari siano comunicati con congruo anticipo;
− un pomeriggio infrasettimanale anche senza ER (indicativamente, il mercoledì dall'uscita da scuola e riaccompagnamento a casa della madre entro le ore 21) e, a partire dal momento in cui sarà reinserito il ER dei minori presso il padre, un pomeriggio infra-settimanale seguito da ER (indicativamente, il mercoledì dall'uscita da scuola con accompagnamento a scuola il mattino successivo o entro le ore 9 presso l'abitazione materna in assenza di scuola);
− festività natalizie e pasquali come da decreto del Tribunale di Torino del 10.10.2016, eventualmente anche senza ER, ove non già reinserito;
− durante le imminenti vacanze estive 2025, quantomeno una settimana in periodo da concordare fra le parti, eventualmente anche senza il ER (in difetto di accordo, l'ultima settimana di agosto); per gli anni successivi, due settimane anche non consecutive da concordare fra le parti entro il 31 maggio di ogni anno (in difetto di accordo, negli anni pari, le prime due settimane di agosto e, negli anni dispari, le ultime due settimane di agosto o, in alternativa, negli anni pari, la prima settimana di agosto e, negli anni dispari, l'ultima settimana di agosto, oltre all'aggiunta, in entrambi i casi, di una settimana nel mese di luglio o nel mese di settembre da concordare entro il 31 maggio di ogni anno);
DISPONE la prosecuzione della presa in carico dei minori e del nucleo familiare da parte dei Servizi Psico-Sociali con specifico incarico di monitorare la situazione e l'andamento dei rapporti dei minori con ciascun genitore, ponendo in essere ogni più opportuno e necessario intervento di supporto, anche educativo (fra cui, l'inserimento di presso il Centro Diurno) e psicologico, e Per_2 comunque inteso a sostenere la relazione padre-figli ed il graduale reinserimento del ER presso il padre, con i tempi e con le modalità che saranno meglio indicate dagli operatori incaricati;
INCARICA altresì i Servizi Psico-Sociali di favorire l'attuazione di ogni più utile percorso/intervento di supporto genitoriale a favore degli adulti che possa aiutarli a meglio comprendere i bisogni emotivi e più profondi dei minori ed a focalizzare l'attenzione su di essi nonché a trovare modalità comunicative fra loro più funzionali e incentrate sul benessere dei figli e sulla condivisione del ruolo educativo e genitoriale;
RACCOMANDA alle parti la massima e fattiva collaborazione rispetto alle indicazioni che saranno date dai Servizi territoriali;
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento dei figli quando li ha con sé. Inoltre, il CP_ sig. corrisponderà all'altro genitore, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso, per il mantenimento dei figli, l'assegno periodico di € 450 (E. 225/mese per figlio), entro il 5 di ogni mese, importo annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. Torino;
DISPONE che l'assegno unico, con la predetta decorrenza, sia percepito interamente dalla ricorrente;
Pt_1
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 11.07.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
Minuta del provvedimento predisposta dal MOT dott. Stefano Scaglia