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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/07/2025, n. 4524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4524 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5176 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza cartolare del 15 luglio 2025 e vertente tra
TRA partita iva , rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Marino per Parte_1 P.IVA_1 procura in atti;
APPELLANTE
E
1) odice Fiscale e P. IVA n° per essa quale mandataria , Controparte_1 P.IVA_2
(c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. UMBERTO MARIA CP_2 P.IVA_3
MALANDRUCCO per procura in atti;
2) CONTUMACE CP_3
APPELLATE
Nonché
1) .F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano-Monza- CP_4
Brianza-Lodi rappresentata da odice fiscale e numero di P.IVA_4 CP_5 iscrizione al registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi P.IVA_5 rappresentata e difesa, per procura in atti, anche disgiuntamente tra loro dagli Avv.ti Andrea Giannelli, Stefano Parlatore e Giacinto Di Donato;
2) .F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano- Controparte_6
Monza-Brianza-Lodi e per essa odice fiscale e P.IVA_6 Controparte_7 numero di iscrizione al registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi , P.IVA_5 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Giacinto Di Donato;
INTERVENUTE EX ART. 111 CPC
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
[.. la evocava in giudizio, innanzi al Tribunale di Latina, la e la Parte_1 Controparte_1
deducendo che le convenute avevano stipulato due contratti di mutuo chirografario, per CP_3
l'acquisto di macchinari, per l'importo di 500.000,00 e 300.000,00 euro, successivamente risolti. Sottolineava di aver prestato fideiussione per entrambi i finanziamenti. Lamentava l'applicazione di interessi usurari.
Agiva per l'accertamento negativo della minor somma dovuta, allegando di aver effettuato il pagamento di diverse rate, in luogo della debitrice principale.
Si costituiva la insistendo per il rigetto della domanda. Controparte_1
Non si costituiva la e ne veniva, pertanto, dichiarata la contumacia. CP_3
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha respinto la domanda attrice, con condanna alle spese di lite.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[…In via del tutto preliminare, va osservato come non si può dubitare - stante il disposto dell'art. 1945 c.c. - della sussistenza dell'interesse, in capo ai fideiussori, ad agire nei confronti della banca al fine di contestare la validità dei contratti da cui trae origine l'esposizione del debitore principale (Tribunale Palermo Sez. V, Sent., 21/03/2017).
Tuttavia, nel caso di specie, non risultano correttamente adempiuti gli oneri probatori gravanti sull'attrice.
In proposito, deve osservarsi come, nell'ambito delle azioni di accertamento negativo del saldo relativamente ad un contratto di finanziamento, vigano principi rigorosi.
In particolare, chi promuova un'azione di accertamento negativo del credito della banca e del reale rapporto di dare avere tra le parti, mediante ricalcolo del saldo dei rapporti bancari, con condanna dell'istituto alla restituzione di quanto eventualmente risultante indebitamente percepito, è gravato dall'onere di produrre gli estratti conto completi dall'inizio del rapporto. Solo la produzione di tali documenti, invero, consente, attraverso una integrale ricostruzione del dare e dell'avere, di determinare l'eventuale credito della banca (Tribunale Roma Sez. XVII Sent., 09/08/2018).
Soltanto, quando, infatti, ad agire sia la grava su quest'ultima l'onere di produrre in giudizio CP_8 il contratto, unitamente alla documentazione contabile (estratti conto e riassunti scalari, ad esempio) dall'inizio del rapporto.
Quando l'iniziativa sia del cliente (o del fideiussore), invece, l'incapacità di quest'ultimo di fornire la prova dell'andamento dell'intero rapporto, implica l'acquiescenza al dato cristallizzato dalla Banca.
Deve ritenersi, invero, non assolto il primo degli oneri incombenti sul cliente, relativamente alla produzione della documentazione idonea a consentire la ricostruzione del rapporto, previa acquisizione di tutte le condizioni contrattuali, per la verifica dell'applicazione di costi non oggetto di specifica pattuizione, ad esempio, o di tassi usurari.
In una simile prospettiva, a ben vedere, non risulta esaminabile il quadro delle censure delineato da parte attrice in citazione.
Va, peraltro, sottolineato come parte attrice, relativamente ai dedotti profili di usura, non abbia depositato i decreti ministeriali utili alla relativa verifica.
Va considerato come la natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali rende loro inapplicabile il principio "iura novit curia" di cui all'art. 113 c.p.c., da coordinarsi, sul piano ermeneutico, con il disposto dell'art. 1 preleggi, (che non comprende, appunto, i detti decreti tra le fonti del diritto), con la conseguenza che, in assenza di qualsivoglia loro produzione nel corso del giudizio di merito, deve ritenersene inammissibile l'esibizione, ex art. 372 c.p.c., in sede di giudizio di legittimità, ed altresì inammissibile il ricorso per cassazione fondato, in punto di diritto, sulla loro pretesa applicazione (Cass. 12476/2002; analogamente, Cass. 8742/2001) (Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 17/02/2009) 29-04-2009, n. 9941).
Ne discende che, in mancanza di allegazione dei decreti, è preclusa al giudice ogni indagine in ordine alla natura usuraria degli interessi pattuiti, la consulenza tecnica non risultando ammissibile quale mezzo di prova suppletivo rispetto alle carenza istruttorie riferibili alla parte interessata.
Da questo punto di vista, parte attrice non ha correttamente adempiuto all'onere probatorio su di essa incombente, la domanda restando, pertanto, completamente sfornita di prova.]»
§ 2 — Ha proposto appello la società originaria attrice come in epigrafe indicata contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo “ - in via preliminare accertare e dichiarare la nullità della fideius-sione omnibus prestata da in favore di in data Parte_1 CP_3
28/9/2012 per violazione del divieto di intese anticon-correnziali;
- nel merito accogliere le conclusioni già formulate nell'atto di ci-tazione in primo grado come rimodulate a seguito di rinuncia parziale nelle note di trattazione scritta depositate il 24/9/2020 e che di seguito si riprotano “Voglia il Tribunale adìto, ogni contra-ria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e reietta, previa ri-messione della causa sul ruolo per l'espletamento di ctu tecnico - contabile come richiesta sia nell'atto di citazione che nella me-moria ex art. 183 comma 6 secondo termine depositata il 17/11/2017, accogliere la domanda e, per l'effetto, dichiarare nulle e di nessun effetto giuridico, le clausole relative agli inte-ressi di cui ai contratti di mutuo chirografario- finanziamento og-getto di causa per violazione delle norme di cui all'art. 4 l. 17/2/1992 n. 154, trasfuso nell'art. 117 d. lgs. 1/9/1993 n. 385 e art. 4 l. 7/3/1996 n. 108.
Per l'effetto accertare negativamente la minor somma dovuta per il titolo stesso degli interessi rideterminando la misura della rata mensile dei due mutui-finanziamenti.
Dichiarare, infine, non dovute ex art. 1283 c.c. le somme tutte ri-chieste dalla anche CP_1 all'odierno istante, per il titolo di “mora”.
Con ogni altra statuizione che in quanto consentita si rendesse necessaria”.
Ha resistito , rappresentata da chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1 CP_2
E' rimasta contumace . CP_3
Nel corso del giudizio - in data 16.12.22 - è intervenuta ex art. 111 per mezzo CP_9 della mandataria , quale cessionaria del credito oggetto di giudizio. CP_5
Dopo differimenti, la causa – con provvedimento presidenziale in data 12 luglio 2023 – è stata assegnata a questo relatore.
In data 25 giugno 2025 è intervenuta ex art. 111 CPC in giudizio per essa Controparte_6
, in qualità di cessionaria di per il medesimo credito resistendo Controparte_7 CP_4 al gravame di cui ha chiesto il rigetto.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe, come sostituita, le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello, composto di 13 pagine, risulta – dal tenore complessivo - articolato in tre motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo la società appellante lamenta “Violazione di legge nella valutazione degli oneri probatori” deducendo che il Tribunale avrebbe travisato gli elementi e soprattutto avrebbe fatto riferimento all'onere di produzione di estratti conto, principio riferibile ai conto correnti bancari e non ad un mutuo. Invoca, quindi, l'appellante l'ammissione di CTU.
§ 3.2 — Col secondo motivo l'appellante si duole di “Violazione di legge per omessa valutazione della “rinuncia al capo di domanda sulla ripetizione di indebito” per aver il Tribunale omesso di valutare la rinuncia che l'attrice aveva formulato con riguardo alla domanda di ripetizione, con riferimento alla quale, invece, il primo giudice aveva motivato il rigetto. Chiede, quindi, il solo accertamento della nullità delle clausole relative agli interessi con riguardo all'usura ed all'anatocismo. § 3.3 — Col terzo motivo la società appellante denuncia “ Violazione di legge per errata valutazione dell'omessa produzione dei decreti ministeriali relativi ai tassi soglia” richiamando Cass. N. 8883/20 sulla loro reale natura ed invocando la loro acquisizione per mezzo di CTU.
§3.4 – Con l'ultimo motivo l'appellante invoca la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, trattandosi di invalidità rilevabile d'ufficio e non rilevata (con conseguente omissione) dal Tribunale.
§ 4 — Preliminarmente, deve essere delibata l'eccezione che , con le note di trattazione scritta, è stata sollevata dalla parte appellante con riguardo alla legittimazione passiva delle società intervenute, rispettivamente qualificatesi cessionarie dell'originario credito azionato da CP_4 CP_6
. CP_1
Al riguardo, va evidenziato che detta eccezione ha riguardo non tanto all'esistenza della cessione di crediti tra le varie società indicate, quanto piuttosto la riconducibilità del credito litigioso in detta cessione.
Viene, quindi, invocata giurisprudenza di legittimità con riguardo alla genericità delle indicazioni relative alla cessione e, addirittura, posta in dubbio la “veridicità” delle dichiarazioni di avvenuta cessione ad opera delle società cedenti.
L'eccezione è palesemente infondata e la Corte decide sul punto in ossequio ai principi già affermati in casi similari ex art. 118 disp. Att. CPC.
Va, innanzitutto, evidenziato che nei rispettivi atti di intervento le società intervenienti hanno esplicitamente indicato, nella parte espositiva, gli estremi dell'atto di cessione, evidenziandone l'avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, pure allegata (v. Cass. 8975/20).
Sul punto relativo alla riconducibilità del credito oggetto di giudizio a quelli ceduti, va richiamato il principio secondo il quale “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (v. Cass. N. 31188/17).
E' indubbio che (v. Cass. N. 24798/20) chi si dichiara e agisce come successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, in particolar modo se vi è contestazione (v. anche Cass. N. 34373/23).
Ciò non significa, però, che - una volta allegati gli elementi a sostegno della “legitimatio ad causam”, il cessionario debba depositare anche il contratto di cessione: è sufficiente, infatti, produrre elementi probatori che consentano di ricollegare causalmente alla cessione anche la posizione del debitori che formulano la contestazione circa la detta legittimazione.
Nel caso in esame, come emerge anche in questa sede, vi è la produzione dell'avviso di pubblicazione, recante l'indicazione per categorie dei rapporti inclusi o esclusi dalla cessione nonché
- addirittura – i codici “NDG” con la possibilità, quindi di identificazione.
A ciò si può aggiungere che l'indicazione dell'arco temporale e della tipologia dei debiti/crediti è tale che neppure la parte appellante è in grado di affermare che il credito oggetto di giudizio sia estraneo a tali categorie.
Va, allora, ricordato che proprio la giurisprudenza di legittimità ha affermato come la prova oggi richiesta dall'appellante può essere fornita in ragione di elementi gravi, precisi e concordanti: e nel caso in esame si può ritenere raggiunta, anche a voler applicare con rigore i principi affermati dalla Corte di legittimità (v. da ultimo Cass. N. 4277/23).
E' sufficiente richiamare le dichiarazioni di avvenuta cessione – con firma digitale delle cedenti sicchè non è dato comprendere come si possa giungere ad un “disconoscimento” del documento peraltro a carattere meramente generico – così come il comportamento delle stesse cedenti , quale si evince dal disinteresse alla prosecuzione del giudizio una volta intervenuta la rispettiva cessionaria;
infine, altro elementi da valorizzare è la coincidenza del difensore (o di almeno di uno di essi) tra cedente e cessionaria.
In sostanza, tutti questi elementi confermano che il credito oggetto di giudizio sia stato trasferito da fino all'odierna Vela 2023, con conseguente reiezione della eccezione. CP_1
Nel merito, l'appello è ai limiti dell'ammissibilità.
I motivi di gravame, tutti strettamente connessi tra loro, possono essere unitamente delibati.
Va, in primo luogo, dichiarato inammissibile ex art. 345 CPC l'ultimo motivo relativo ad una nullità della fideiussione che comporta – evidentemente – un campo di indagine del tutto nuovo, sicchè seppur la nullità potrebbe essere rilevata d'ufficio, è necessario che ciò avvenga “ex actis”, presupposto non riferibile al primo grado, con conseguente violazione del contraddittorio.
In secondo luogo, non viene affatto impugnata la ripartizione dell'onere probatorio – come indicata dal Tribunale in piena conformità con l'orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità – bensì il solo profilo relativo agli estratti conto perché non riferibile al mutuo.
Evidentemente, all'appellante sfugge che il Tribunale ha fatto riferimento ad un principio generale, quello cioè che – anche in caso di mutuo – occorre una ricostruzione del rapporto per comprendere, con precisione, quale sia stata la sua esecuzione e verificare, quindi, quali rate sono state versate, di quale entità, quali interessi sono stati applicati e in quali entità, i periodi temporali, se si tratta di denuncia per usura originaria o sopravvenuta , se si è verificata una capitalizzazione degli interessi. Insomma, occorreva una allegazione precisa e completa – così come la corrispondente prova – che il solo deposito dei contratti di mutuo non poteva soddisfare, come invece sostiene oggi l'appellante, che neppure in questa sede spiega quali tassi erano in contratto, quali erano i limiti della soglia riferibili a quel periodo temporale e a quali interessi (di qui l'irrilevanza, a questo punto, della qualificazione dei decreti ministeriali) così come non spiega la modalità con la quale si sarebbe verificata la capitalizzazione degli interessi. Manca una qualsiasi pista probatoria, stante pure l'assenza di una perizia di parte che, seppure non indispensabile, avrebbe comunque colmato il vuoto documentale evidentemente evidenziato dal primo giudice.
Ne consegue che una CTU non può che configurarsi come meramente esplorativa.
Di qui la reiezione del gravame.
§ 5 — Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri massimi, in considerazione della molteplicità delle questioni , anche processuali, introdotte da parte appellante, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Dette spese, peraltro, vanno riconosciute in favore di tutte le parti costituite, appellata ed intervenute, secondo il principio di causalità; nulla, ovviamente, deve disporsi per la parte rimasta contumace.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.045,00
Fase decisionale, valore medio: € 3.470,00
Compenso tabellare (valori medi) € 9.991,00
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 1777/20 del tribunale di Latina, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna parte appellante alla rifusione, in favore di parte appellata come rappresentata CP_1 dalla mandataria , nonché in favore di ciascuna parte intervenuta, delle spese del grado che si liquidano – per ciascuna di dette parti – in Euro 9.991,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 luglio 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5176 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza cartolare del 15 luglio 2025 e vertente tra
TRA partita iva , rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Marino per Parte_1 P.IVA_1 procura in atti;
APPELLANTE
E
1) odice Fiscale e P. IVA n° per essa quale mandataria , Controparte_1 P.IVA_2
(c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. UMBERTO MARIA CP_2 P.IVA_3
MALANDRUCCO per procura in atti;
2) CONTUMACE CP_3
APPELLATE
Nonché
1) .F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano-Monza- CP_4
Brianza-Lodi rappresentata da odice fiscale e numero di P.IVA_4 CP_5 iscrizione al registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi P.IVA_5 rappresentata e difesa, per procura in atti, anche disgiuntamente tra loro dagli Avv.ti Andrea Giannelli, Stefano Parlatore e Giacinto Di Donato;
2) .F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano- Controparte_6
Monza-Brianza-Lodi e per essa odice fiscale e P.IVA_6 Controparte_7 numero di iscrizione al registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi , P.IVA_5 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Giacinto Di Donato;
INTERVENUTE EX ART. 111 CPC
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
[.. la evocava in giudizio, innanzi al Tribunale di Latina, la e la Parte_1 Controparte_1
deducendo che le convenute avevano stipulato due contratti di mutuo chirografario, per CP_3
l'acquisto di macchinari, per l'importo di 500.000,00 e 300.000,00 euro, successivamente risolti. Sottolineava di aver prestato fideiussione per entrambi i finanziamenti. Lamentava l'applicazione di interessi usurari.
Agiva per l'accertamento negativo della minor somma dovuta, allegando di aver effettuato il pagamento di diverse rate, in luogo della debitrice principale.
Si costituiva la insistendo per il rigetto della domanda. Controparte_1
Non si costituiva la e ne veniva, pertanto, dichiarata la contumacia. CP_3
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha respinto la domanda attrice, con condanna alle spese di lite.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[…In via del tutto preliminare, va osservato come non si può dubitare - stante il disposto dell'art. 1945 c.c. - della sussistenza dell'interesse, in capo ai fideiussori, ad agire nei confronti della banca al fine di contestare la validità dei contratti da cui trae origine l'esposizione del debitore principale (Tribunale Palermo Sez. V, Sent., 21/03/2017).
Tuttavia, nel caso di specie, non risultano correttamente adempiuti gli oneri probatori gravanti sull'attrice.
In proposito, deve osservarsi come, nell'ambito delle azioni di accertamento negativo del saldo relativamente ad un contratto di finanziamento, vigano principi rigorosi.
In particolare, chi promuova un'azione di accertamento negativo del credito della banca e del reale rapporto di dare avere tra le parti, mediante ricalcolo del saldo dei rapporti bancari, con condanna dell'istituto alla restituzione di quanto eventualmente risultante indebitamente percepito, è gravato dall'onere di produrre gli estratti conto completi dall'inizio del rapporto. Solo la produzione di tali documenti, invero, consente, attraverso una integrale ricostruzione del dare e dell'avere, di determinare l'eventuale credito della banca (Tribunale Roma Sez. XVII Sent., 09/08/2018).
Soltanto, quando, infatti, ad agire sia la grava su quest'ultima l'onere di produrre in giudizio CP_8 il contratto, unitamente alla documentazione contabile (estratti conto e riassunti scalari, ad esempio) dall'inizio del rapporto.
Quando l'iniziativa sia del cliente (o del fideiussore), invece, l'incapacità di quest'ultimo di fornire la prova dell'andamento dell'intero rapporto, implica l'acquiescenza al dato cristallizzato dalla Banca.
Deve ritenersi, invero, non assolto il primo degli oneri incombenti sul cliente, relativamente alla produzione della documentazione idonea a consentire la ricostruzione del rapporto, previa acquisizione di tutte le condizioni contrattuali, per la verifica dell'applicazione di costi non oggetto di specifica pattuizione, ad esempio, o di tassi usurari.
In una simile prospettiva, a ben vedere, non risulta esaminabile il quadro delle censure delineato da parte attrice in citazione.
Va, peraltro, sottolineato come parte attrice, relativamente ai dedotti profili di usura, non abbia depositato i decreti ministeriali utili alla relativa verifica.
Va considerato come la natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali rende loro inapplicabile il principio "iura novit curia" di cui all'art. 113 c.p.c., da coordinarsi, sul piano ermeneutico, con il disposto dell'art. 1 preleggi, (che non comprende, appunto, i detti decreti tra le fonti del diritto), con la conseguenza che, in assenza di qualsivoglia loro produzione nel corso del giudizio di merito, deve ritenersene inammissibile l'esibizione, ex art. 372 c.p.c., in sede di giudizio di legittimità, ed altresì inammissibile il ricorso per cassazione fondato, in punto di diritto, sulla loro pretesa applicazione (Cass. 12476/2002; analogamente, Cass. 8742/2001) (Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 17/02/2009) 29-04-2009, n. 9941).
Ne discende che, in mancanza di allegazione dei decreti, è preclusa al giudice ogni indagine in ordine alla natura usuraria degli interessi pattuiti, la consulenza tecnica non risultando ammissibile quale mezzo di prova suppletivo rispetto alle carenza istruttorie riferibili alla parte interessata.
Da questo punto di vista, parte attrice non ha correttamente adempiuto all'onere probatorio su di essa incombente, la domanda restando, pertanto, completamente sfornita di prova.]»
§ 2 — Ha proposto appello la società originaria attrice come in epigrafe indicata contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo “ - in via preliminare accertare e dichiarare la nullità della fideius-sione omnibus prestata da in favore di in data Parte_1 CP_3
28/9/2012 per violazione del divieto di intese anticon-correnziali;
- nel merito accogliere le conclusioni già formulate nell'atto di ci-tazione in primo grado come rimodulate a seguito di rinuncia parziale nelle note di trattazione scritta depositate il 24/9/2020 e che di seguito si riprotano “Voglia il Tribunale adìto, ogni contra-ria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e reietta, previa ri-messione della causa sul ruolo per l'espletamento di ctu tecnico - contabile come richiesta sia nell'atto di citazione che nella me-moria ex art. 183 comma 6 secondo termine depositata il 17/11/2017, accogliere la domanda e, per l'effetto, dichiarare nulle e di nessun effetto giuridico, le clausole relative agli inte-ressi di cui ai contratti di mutuo chirografario- finanziamento og-getto di causa per violazione delle norme di cui all'art. 4 l. 17/2/1992 n. 154, trasfuso nell'art. 117 d. lgs. 1/9/1993 n. 385 e art. 4 l. 7/3/1996 n. 108.
Per l'effetto accertare negativamente la minor somma dovuta per il titolo stesso degli interessi rideterminando la misura della rata mensile dei due mutui-finanziamenti.
Dichiarare, infine, non dovute ex art. 1283 c.c. le somme tutte ri-chieste dalla anche CP_1 all'odierno istante, per il titolo di “mora”.
Con ogni altra statuizione che in quanto consentita si rendesse necessaria”.
Ha resistito , rappresentata da chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1 CP_2
E' rimasta contumace . CP_3
Nel corso del giudizio - in data 16.12.22 - è intervenuta ex art. 111 per mezzo CP_9 della mandataria , quale cessionaria del credito oggetto di giudizio. CP_5
Dopo differimenti, la causa – con provvedimento presidenziale in data 12 luglio 2023 – è stata assegnata a questo relatore.
In data 25 giugno 2025 è intervenuta ex art. 111 CPC in giudizio per essa Controparte_6
, in qualità di cessionaria di per il medesimo credito resistendo Controparte_7 CP_4 al gravame di cui ha chiesto il rigetto.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe, come sostituita, le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello, composto di 13 pagine, risulta – dal tenore complessivo - articolato in tre motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo la società appellante lamenta “Violazione di legge nella valutazione degli oneri probatori” deducendo che il Tribunale avrebbe travisato gli elementi e soprattutto avrebbe fatto riferimento all'onere di produzione di estratti conto, principio riferibile ai conto correnti bancari e non ad un mutuo. Invoca, quindi, l'appellante l'ammissione di CTU.
§ 3.2 — Col secondo motivo l'appellante si duole di “Violazione di legge per omessa valutazione della “rinuncia al capo di domanda sulla ripetizione di indebito” per aver il Tribunale omesso di valutare la rinuncia che l'attrice aveva formulato con riguardo alla domanda di ripetizione, con riferimento alla quale, invece, il primo giudice aveva motivato il rigetto. Chiede, quindi, il solo accertamento della nullità delle clausole relative agli interessi con riguardo all'usura ed all'anatocismo. § 3.3 — Col terzo motivo la società appellante denuncia “ Violazione di legge per errata valutazione dell'omessa produzione dei decreti ministeriali relativi ai tassi soglia” richiamando Cass. N. 8883/20 sulla loro reale natura ed invocando la loro acquisizione per mezzo di CTU.
§3.4 – Con l'ultimo motivo l'appellante invoca la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, trattandosi di invalidità rilevabile d'ufficio e non rilevata (con conseguente omissione) dal Tribunale.
§ 4 — Preliminarmente, deve essere delibata l'eccezione che , con le note di trattazione scritta, è stata sollevata dalla parte appellante con riguardo alla legittimazione passiva delle società intervenute, rispettivamente qualificatesi cessionarie dell'originario credito azionato da CP_4 CP_6
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Al riguardo, va evidenziato che detta eccezione ha riguardo non tanto all'esistenza della cessione di crediti tra le varie società indicate, quanto piuttosto la riconducibilità del credito litigioso in detta cessione.
Viene, quindi, invocata giurisprudenza di legittimità con riguardo alla genericità delle indicazioni relative alla cessione e, addirittura, posta in dubbio la “veridicità” delle dichiarazioni di avvenuta cessione ad opera delle società cedenti.
L'eccezione è palesemente infondata e la Corte decide sul punto in ossequio ai principi già affermati in casi similari ex art. 118 disp. Att. CPC.
Va, innanzitutto, evidenziato che nei rispettivi atti di intervento le società intervenienti hanno esplicitamente indicato, nella parte espositiva, gli estremi dell'atto di cessione, evidenziandone l'avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, pure allegata (v. Cass. 8975/20).
Sul punto relativo alla riconducibilità del credito oggetto di giudizio a quelli ceduti, va richiamato il principio secondo il quale “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (v. Cass. N. 31188/17).
E' indubbio che (v. Cass. N. 24798/20) chi si dichiara e agisce come successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, in particolar modo se vi è contestazione (v. anche Cass. N. 34373/23).
Ciò non significa, però, che - una volta allegati gli elementi a sostegno della “legitimatio ad causam”, il cessionario debba depositare anche il contratto di cessione: è sufficiente, infatti, produrre elementi probatori che consentano di ricollegare causalmente alla cessione anche la posizione del debitori che formulano la contestazione circa la detta legittimazione.
Nel caso in esame, come emerge anche in questa sede, vi è la produzione dell'avviso di pubblicazione, recante l'indicazione per categorie dei rapporti inclusi o esclusi dalla cessione nonché
- addirittura – i codici “NDG” con la possibilità, quindi di identificazione.
A ciò si può aggiungere che l'indicazione dell'arco temporale e della tipologia dei debiti/crediti è tale che neppure la parte appellante è in grado di affermare che il credito oggetto di giudizio sia estraneo a tali categorie.
Va, allora, ricordato che proprio la giurisprudenza di legittimità ha affermato come la prova oggi richiesta dall'appellante può essere fornita in ragione di elementi gravi, precisi e concordanti: e nel caso in esame si può ritenere raggiunta, anche a voler applicare con rigore i principi affermati dalla Corte di legittimità (v. da ultimo Cass. N. 4277/23).
E' sufficiente richiamare le dichiarazioni di avvenuta cessione – con firma digitale delle cedenti sicchè non è dato comprendere come si possa giungere ad un “disconoscimento” del documento peraltro a carattere meramente generico – così come il comportamento delle stesse cedenti , quale si evince dal disinteresse alla prosecuzione del giudizio una volta intervenuta la rispettiva cessionaria;
infine, altro elementi da valorizzare è la coincidenza del difensore (o di almeno di uno di essi) tra cedente e cessionaria.
In sostanza, tutti questi elementi confermano che il credito oggetto di giudizio sia stato trasferito da fino all'odierna Vela 2023, con conseguente reiezione della eccezione. CP_1
Nel merito, l'appello è ai limiti dell'ammissibilità.
I motivi di gravame, tutti strettamente connessi tra loro, possono essere unitamente delibati.
Va, in primo luogo, dichiarato inammissibile ex art. 345 CPC l'ultimo motivo relativo ad una nullità della fideiussione che comporta – evidentemente – un campo di indagine del tutto nuovo, sicchè seppur la nullità potrebbe essere rilevata d'ufficio, è necessario che ciò avvenga “ex actis”, presupposto non riferibile al primo grado, con conseguente violazione del contraddittorio.
In secondo luogo, non viene affatto impugnata la ripartizione dell'onere probatorio – come indicata dal Tribunale in piena conformità con l'orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità – bensì il solo profilo relativo agli estratti conto perché non riferibile al mutuo.
Evidentemente, all'appellante sfugge che il Tribunale ha fatto riferimento ad un principio generale, quello cioè che – anche in caso di mutuo – occorre una ricostruzione del rapporto per comprendere, con precisione, quale sia stata la sua esecuzione e verificare, quindi, quali rate sono state versate, di quale entità, quali interessi sono stati applicati e in quali entità, i periodi temporali, se si tratta di denuncia per usura originaria o sopravvenuta , se si è verificata una capitalizzazione degli interessi. Insomma, occorreva una allegazione precisa e completa – così come la corrispondente prova – che il solo deposito dei contratti di mutuo non poteva soddisfare, come invece sostiene oggi l'appellante, che neppure in questa sede spiega quali tassi erano in contratto, quali erano i limiti della soglia riferibili a quel periodo temporale e a quali interessi (di qui l'irrilevanza, a questo punto, della qualificazione dei decreti ministeriali) così come non spiega la modalità con la quale si sarebbe verificata la capitalizzazione degli interessi. Manca una qualsiasi pista probatoria, stante pure l'assenza di una perizia di parte che, seppure non indispensabile, avrebbe comunque colmato il vuoto documentale evidentemente evidenziato dal primo giudice.
Ne consegue che una CTU non può che configurarsi come meramente esplorativa.
Di qui la reiezione del gravame.
§ 5 — Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri massimi, in considerazione della molteplicità delle questioni , anche processuali, introdotte da parte appellante, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Dette spese, peraltro, vanno riconosciute in favore di tutte le parti costituite, appellata ed intervenute, secondo il principio di causalità; nulla, ovviamente, deve disporsi per la parte rimasta contumace.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.045,00
Fase decisionale, valore medio: € 3.470,00
Compenso tabellare (valori medi) € 9.991,00
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 1777/20 del tribunale di Latina, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna parte appellante alla rifusione, in favore di parte appellata come rappresentata CP_1 dalla mandataria , nonché in favore di ciascuna parte intervenuta, delle spese del grado che si liquidano – per ciascuna di dette parti – in Euro 9.991,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 luglio 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore