Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 23/12/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
536/2025 Sent. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso in riassunzione iscritto al n.
76175/pensioni militari del registro di Segreteria.
TRA
della Sig.ra XX (C.F.
omissis), nata a [...] (omissis) il omissis e residente in omissis (omissis), viale omissis, n.omissis, rappresentata e difesa, come da procura rilasciata a margine del ricorso, dall’Avv. Angelo FI AR (C.F. [...]) p.e.c.
angelofiore.tartaglia@avvocato.pe.it e fax 06/35491865, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo sito in Roma, in viale delle Medaglie d’Oro, n. 266;
- ricorrente-
CONTRO
- Ministero della difesa in persona del Ministro pro tempore, rappresentato, difeso e domiciliato da e presso la Direzione generale della previdenza militare e della leva, dal Capo reparto d.ssa LA SO, in Roma, Viale dell’Esercito, n.
186, p.e.c. previmil@postacert.difesa.it;
- Ministero dell’economia e delle finanze in persona del Ministro pro tempore, rappresentato, difeso e domiciliato da e presso il Dipartimento dell’amministrazione generale del personale e dei servizi -Direzione dei servizi del tesoro, in Roma, via Casilina, n. 3, dalla d.ssa Sara Salimbene, dirigente delegato, e dalla d.ssa Anna Maria Alimandi, funzionario delegato;
- Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
(C.F. 80078750587), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, alla Via Ciro il Grande n. 24, quale successore ex lege di INPDAP, Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica, ai sensi dell’art. 21, comma 1, d.l. n. 201 del 6.12.2011, convertito dalla l. n. 214 del 22/12/11, rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli Avv. Manuela Massa, (C.F. [...], p.e.c.
avv.manuela.massa@postacert.inps.gov.it), Clementina UL (C.F. [...], p.e.c.
avv.clementina.pulli@postacert.inps.gov.it) e TR CI (C.F. [...], p.e.c.
avv.patrizia.ciacci@postacert.inps.gov.it), nonché con l’Avv. Andrea Botta (C.F. [...])
p.e.c. avv.andrea.botta@postacert.inps.gov.it, con i quali è elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, n. 29, giusta procura generale alle liti in atti, allegato alla memoria di costituzione;
- resistenti -
Visto l’atto introduttivo del giudizio;
Visti gli altri atti e documenti di causa;
Uditi all’udienza del 14 settembre 2023, celebrata con l’assistenza del segretario d’udienza Sig.ra AO ZI, l’avv. Pierpaolo De Vizio (per delega) per il ricorrente, la d.ssa Anna Maria Alimandi per il Ministero dell’economia e delle finanze l’Avv. Andrea Botta per l’I.N.P.S., mentre nessuno è intervenuto per il Ministero della difesa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. La ricorrente agisce in riassunzione, quale vedova dell’Aiutante della Marina Militare YY, al fine di ottenere il riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato di
reversibilità (a seguito del decesso del marito) di prima categoria della tabella “A”, annessa alla l.n.
648 del 1950 e s.m.i. in relazione all’infermità
“neoplasia maligna di alto grado a cellule fusate ed epiteliodi - carcinoma sarcomatoide regione orbitaria sinistra già sottoposta a radio e chemioterapia e trattata chirurgicamente con exeresi del globo oculare omolaterale” con conseguente condanna delle resistenti amministrazioni a corrispondere alla ricorrente relativo trattamento pensionistico, con interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione del diritto fino a quella dell’effettivo soddisfo.
1.1 Rappresenta che:
a. la ricorrente è vedova del sopra nominato militare, già in congedo, nato a [...] il [...]
e deceduto il omissis a causa dell’infermità
“neoplasia maligna di alto grado a cellule fusate ed epiteliodi - carcinoma sarcomatoide regione orbitaria sinistra già sottoposta a radio e chemioterapia e trattata chirurgicamente con exeresi del globo oculare omolaterale”;
b. il militare nel corso della carriera sarebbe stato a lungo esposto a nocivi fattori ambientali nel corso degli impieghi elencati a pag. 3 e 4s del ricorso;
c. nel settembre del 2010 questi è stato riscontrato affetto da “neoplasia maligna di alto grado a cellule fusate ed epiteliodi - carcinoma sarcomatoide”;
d. nel novembre del 2010 egli ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio con contestuale richiesta di equo indennizzo, e con separata istanza, il riconoscimento dei benefici previsti in favore personale militare equiparato alle
“vittime del dovere” ai sensi dell’art. 1, comma 564, l. n. 266 del 2005 e del d.p.r. 243 del 2006;
e. in relazione alle predette istanze veniva sottoposto, prima, nell’ambito del procedimento relativo al riconoscimento dei benefici ex D.P.R. n.
243 del 2006 -in data 5/8/2011 a visita presso la CMO di Roma che redigeva giudizio diagnostico di “esiti di neoplasia maligna di alto grado a cellule fusate ed epiteliodi - carcinoma sarcomatoide regione orbitaria sinistra trattata con intervento chirurgico di exeresi del globo oculare, in attuale assenza di ripresa di malattia e visus in OD corretto 10/10” e poi, nell’ambito del procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio sempre presso la medesima CMO in data 29.9.2011, che redigeva giudizio diagnostico di “esiti di neoplasia maligna di alto grado a cellule fusate ed epiteliodi -
carcinoma sarcomatoide regione orbitaria sinistra trattata già sottoposta a radio e chemioterapia e trattata chirurgicamente con exeresi del globo oculare omolaterale”, ascrivendo l’infermità ala 1^ctg. Della tab. A;
f. il Comitato di verifica per le cause di servizio, in data 10.10.2011 rendeva parere negativo circa il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio;
g. detto parere veniva comunicato all’interessato nell’ambito del procedimento relativo al riconoscimento dei benefici ex D.P.R. n. 243 del 2006 dal Ministero della difesa cui l’interessato faceva pervenire articolata memoria in esito alla quale il ministero richiedeva al predetto comitato il riesame del menzionato parere, che, tuttavia, veniva riconfermato con parere in data 13.12.2011;
h. il Ministero della difesa con decreto n. 190/NPos. 310675/B in data 18.1.2012 negava il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità esiti di neoplasia maligna di alto grado a cellule fusate ed epiteliodi - carcinoma sarcomatoide regione orbitaria sinistra trattata con intervento chirurgico di exeresi del globo oculare, in attuale assenza di ripresa di malattia e visus in OD corretto 10/10” nonché dell’equo indennizzo;
i. infine, il Ministero della Difesa con nota del 17.7.2013, ha dichiarato improcedibile l’istanza di trattamento privilegiato;
j. avverso il provvedimento l’odierna ricorrente presentava ricorso innanzi a questa sezione giurisdizionale, che con sentenza n. 442/2015 respingeva il ricorso;
k. avverso detta sentenza l’odierna ricorrente proponeva appello, che veniva accolto con sentenza della Sezione terza giurisdizionale centrale d’appello, 7 maggio 2018, n. 141, la quale disponeva l’annullamento della sentenza di primo grado con remissione al giudice di primo grado affinché si pronunciasse nel merito della causa, oltre che sulle spese del grado di appello del giudizio;
l. con il presente ricorso parte ricorrente riassume il giudizio;
1.2 In punto di diritto, ribadisce la seguente articolata censura:
I. violazione di legge in relazione agli artt. 1, commi 562 e 564, l. n. 266 del 2005, 1 e 6 D.P.R. n.
243 del 2006, D.P.R. n. 37 del 2009, ora sussunto negli artt. 603, 1904, 1907 d.lgs. n. 66 del 2010, artt. 1078, 1079, 1083 e 1084 D.P.R. n. 90 del 2010 e s.m.i. - Omessa e/o erronea valutazione dei precedenti sanitari di servizio il ricorrente, difetto di istruttoria ed erronea valutazione della situazione di fatto, errore sui presupposti, manifesta illogicità - Violazione del rischio tipizzato dai D.P.R. nn. 243 del 2006, 37 del 2009, 90 2010, 40 del 2012.
1.3 In conclusione, chiede:
1.1 I. di accogliere il ricorso, e per l’effetto accertare il diritto della ricorrente, quale vedova, a percepire il trattamento pensionistico trattamento pensionistico privilegiato di reversibilità di prima categoria della tabella “A”, annessa alla l. n. 648 del 1950 e s.m.i. in relazione all’infermità
“neoplasia maligna di alto grado a cellule fusate ed epiteliodi - carcinoma sarcomatoide regione orbitaria sinistra già sottoposta a radio e chemioterapia e trattata chirurgicamente con exeresi del globo oculare omolaterale”,
II. con conseguente condanna delle resistenti amministrazioni a corrispondere alla ricorrente il relativo trattamento pensionistico, con interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione del diritto fino a quella dell’effettivo soddisfo, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
2. Con memoria si è costituito il Ministero della difesa, chiedendo il rigetto del ricorso.
2.1 In punto di fatto, ha sostanzialmente confermato la ricostruzione dell’iter amministrativo delle istanze dei benefici pensionistici richiesti, fornita dal ricorrente.
2.2 In punto di diritto:
I. ha sostenuto l’infondatezza del ricorso per difetto del requisito del nesso causale tra la patologia e la prestazione professionale, per come accertato, per due volte, dal Comitato di verifica per le cause di servizio, ai sensi del D.P.R. n. 461 del 2001, anche sulla base del rapporto informativo redatto dalla competente Capitaneria di porto;
II. ha evidenziato che, con riguardo ai compiti, alle funzioni e alle modalità operative svolte dal sottufficiale, la condizione di soggetto imbarcato a bordo di unità navali costituisce condizione standard gravosa, ma non eccezionale per un militare della Marina Militare, pur senza minimizzare le difficoltà relative alla necessità di operare in spazi realmente angusti ed a contatto con sostanze potenzialmente nocive per la salute, occorrendo l’esposizione a un rischio specifico e ulteriore rispetto a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali;
2.3 In conclusione, chiede il rigetto del ricorso.
3. Si è costituito in giudizio con memoria di costituzione il Ministero dell’economia e delle finanze:
3.1 In punto di fatto, ha confermato la ricostruzione dell’iter amministrativo, fornita dal ricorrente.
3.2 In punto di diritto:
I. ha evidenziato che controparte non ha soddisfatto l’onere della prova su di essa ricadente;
II. ha evidenziato che nel caso di specie il comitato di verifica, composto da esperti particolarmente qualificati, ha preso in esame tutti gli aspetti nella fattispecie, concludendo per la presenza del nesso patogenetico.
3.3. In conclusione, chiede:
I. l’estromissione del comitato di verifica per le cause di servizio dal presente giudizio per difetto di legittimazione passiva;
II. Il rigetto del ricorso per infondatezza, in fatto e in diritto.
4. Si è costituito in giudizio con memoria di costituzione l’I.N.P.S., riportandosi integralmente a quanto evidenziato e richiesto nella memoria di costituzione di primo e secondo grado e chiedendo:
I. di dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Istituto, con conseguente estromissione del medesimo dal giudizio;
II. di respingere l’avversa domanda perché infondata in fatto e diritto.
5. In data 17 luglio 2023 Il Ministero della SaluteUfficio medico legale depositava parere medico legale in risposta ai seguenti quesiti posti dall’ordinanza 164 del 2018 di questa Sezione:
“1) accertare se le patologie di cui era affetto il ricorrente potevano essere derivanti dal servizio svolto e dalla esposizione ad elementi tossici e residui di carattere bellico con particolare riguardo agli esiti della biopsia dei tessuti in atti dalla quale emerge la presenza di particelle metalliche;
2) indicare se tali esiti della biopsia possano essere ricondotti ad altre cause diverse da quelle indicate dal ricorrente (partecipazione ad attività belliche);
3) in caso di risposta positiva indicare la categoria di ascrizione ai fini pensionistici di privilegio”.
Il parere concludeva:
- in ordine al primo quesito: “la patologia neoplastica orbitaria sinistra sviluppata dall’Aiutante YY, patologia che lo portava all’exitus, NON PUO’ riconoscersi dipendente da FATTI di Servizio, NÈ IN VIA CAUSALE NÉ IN VIA CONCAUSALE.”;
- in relazione al secondo quesito quesito, rispondeva in maniera negativa: ovvero quello che è sicuro affermare è che “tali esiti di biopsia” NON possono essere ricondotti alle cause indicate da parte attrice;
- in ordine al terzo quesito, non procedeva alla risposta, essendo stata negativa la risposta ai due primi quesiti.
6. In data 24.7.2023 parte ricorrente depositava le note medico legali già formulate dal proprio CTU in sede di disamina da parte del Ministero della Salute
– U.M.L..
7. In esito all’udienza pubblica odierna, sentiti gli interventi delle parti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio, come da dispositivo riportato in calce.
DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato.
2. Parte ricorrente agisce in riassunzione, quale vedova dell’Aiutante della Marina Militare YY, al fine di ottenere il riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato di reversibilità (a seguito del decesso del marito) di prima categoria della tabella “A”, annessa alla l.n.
648 del 1950 e s.m.i. in relazione all’infermità
“neoplasia maligna di alto grado a cellule fusate ed epiteliodi - carcinoma sarcomatoide regione orbitaria sinistra già sottoposta a radio e chemioterapia e trattata chirurgicamente con exeresi del globo oculare omolaterale” con conseguente condanna delle resistenti amministrazioni a corrispondere alla ricorrente relativo trattamento pensionistico, con interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione del diritto fino a quella dell’effettivo soddisfo.
3. In via pregiudiziale deve essere rigettata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, e conseguente richiesta di estromissione dal giudizio, sia del Ministero per il Comitato di verifica per le cause di servizio sia dell’I.N.P.S..
Ciò in quanto, le parti del presente giudizio, tra cui sia il predetto Ministero sia l’I.N.P.S., sono individuate da quelle del giudizio di appello (sez.
III app., 7.5.2018, n. 141), qui riassunto, nel corso del quale non risulta eccepito detto difetto di legittimazione passiva.
4. Nel merito, il ricorso non è fondato alla luce dell’articolato parere medico legale reso dal Ministero della salute – U.M.L., che ha confermato e condiviso le conclusioni dei pareri resi in sede amministrativa, nonché in sede del ricorso iniziale da cui è scaturito il presente giudizio di riassunzione.
Detto parere, che è stato reso, con il contributo di specialisti, con la partecipazione del consulente di parte attrice, in assenza dei consulenti delle controparti, previa disamina di tutta la documentazione pertinente, appare adeguatamente motivato e pertanto deve essere condiviso per il rigore logico-scientifico espresso.
Appare utile evidenziare che il parere dà atto che:
- sono da escludersi la serie eterogenea di fattori della patologia, “quale amianto, uranio impoverito, vaccinazioni multiple, invocate da parte attrice nel ricorso, dal momento che il ruolo causale/concausale di questi veniva escluso dal proprio CTP, Dr.ssa Rita Celli, che chiamava in gioco unicamente metalli pesanti ed eventualmente esposizione a raggi UV”;
peraltro, l’uranio impoverito risulta essere di rilievo in caso di esposizione di personale a terra terra (e non in mare, laddove non consta in atti che tale munizionamento sia a disposizione della Marina Militare);
- , quanto a metalli pesanti e raggi UV, ne esclude motivatamente la rilevanza nella fattispecie. In particolare, quanto ai metalli pesanti ne espone motivatamente la mancata rilevazione di quantità tali da correlarne l’origine con l’attività di servizio, piuttosto che con la normale esposizione di tutta la cittadinanza.
D’altro canto, deve evidenziarsi che il YY era un Sottufficiale della Marina Militare, categoria SSAL/FR, cioè, furiere, dunque istituzionalmente non addetto alla manipolazione di ordigni bellici o carburante e comunque imbarcato su unità militari di classi che è notorio, né è diversamente dimostrato da parte attrice, non contemplano l’esposizione del personale, in particolare addetto a servizi di segreteria, in luoghi all’aperto esposti a raggi UV ovvero in caso d’uso di cannoni o missili ; il che è coerente con il rapporto del 2011 in atti.
L’ulteriore nota del perito di parte attrice appare oltre che irrituale, in quanto si tratta di osservazioni medico-legali da proporsi nel corso dell’espletamento delle operazioni peritali, da un lato ripetitivo nella sostanza delle argomentazioni sostenute in quella sede e motivatamente non condivise dall’U.M.L.. Per inciso, del tutto inconferente si presenta il richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. II, 8.8.2022, n. 6977, in quanto riferita a militare, non della Marina Militare imbarcato, ma dell’Esercito Italiano, impiegato sul terreno operativo in quanto incursore.
Ne consegue l’infondatezza, allo stato degli atti, della pretesa della parte ricorrente.
5. Le spese legali possono essere compensate, ai sensi dell’art. 31, co. 3 c.g.c., in considerazione della complessità della materia.
6. Nulla per le spese della sentenza di cui all’art.
31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.
7. PER QUESTI MOTIVI La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese del giudizio;
- nulla per le spese della sentenza.
Motivazione in 60 giorni.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 settembre 2023.
Il Giudice Monocratico Cons. Saverio Galasso f.to digitalmente Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 23.12.2025 per il Dirigente F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA DR VINICOLA CORTE DEI CONTI 23.12.2025 10:39:17 GMT+01:00