Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 02/04/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
2380/2024 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 2380/2024 R.V.G. promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Sandro Terrestri ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, giusta procura allegata al ricorso, e (c.f. ) Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Tonino Giordan ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, giusta procura allegata al ricorso;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto - cessazione effetti civili
CONCLUSIONI Per i ricorrenti:
• Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_2
e trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune
[...] Parte_1 al n.7 parte II Serie A dell'anno 2016
• Ordinare al Comune di VA di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
• Omologare le seguenti condizioni e dichiarare equa la somma già versata una tantum come infra indicato 1) I figli minorenni vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza abituale presso la madre. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, essi potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno
1
3) Durante le vacanze estive e invernali, le visite del padre seguiranno lo stesso calendario di cui sopra, con la precisazione che i genitori trascorreranno con il minore il giorno di Natale e Santo Stefano in via alternata di anno in anno, e così anche il giorno dell'ultimo dell'anno e di Capodanno e il giorno di Pasqua e di Pasquetta, salvo diversi migliori accordi nell'interesse dei minori. I figli trascorreranno con ciascun genitore durante le vacanze di Natale almeno cinque giorni consecutivi con ciascun genitore.
4) La casa familiare ubicata nel Comune di VA (PD) via Beata Liduina n.24, di proprietà del marito, unitamente agli arredi e corredi, ad eccezione degli effetti personali della moglie, continuerà ad essere da lui abitata, in quanto la madre con i figli e nel loro interesse ha stabilito di trasferire la loro residenza in Via Dell'Artigianato 1, Boara Pisani. La stessa si impegna a rilasciare la casa familiare entro il termine di giorni 30 dal versamento dell'importo stabilito a suo favore come infra indicato.
5) Il marito verserà alla moglie a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma pari nel complesso ad €1.000,00 e così €250,00 per ciascun figlio, somma che sarà aggiornata automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dalla pronuncia della separazione. L'importo sarà versato a decorrere dal mese di maggio 2024 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della signora con IBAN IT43 U030 6962 9121 0000 0003 Parte_2
304BIC BCITITMM presso Intesa Sanpaolo. 6) Il signor verserà il 50% delle spese medico-sanitarie non Parte_1 coperte dal S.S.N.; qualora queste superino l'importo di €800,00 per ogni bambino, il signor per la differenza verserà il 70% di tali spese, Parte_1 rimanendo per il restante 30% a carico della madre;
si intendono ripartite in parti uguali tra i coniugi le spese scolastiche, quelle extrascolastiche di carattere ludico, ricreativo e sportivo, sostenute e/o da sostenere nell'interesse dei figli. Si distingue in proposito tra spese di maggior interesse che richiedono un preventivo accordo tra i genitori e spese che invece non lo richiedono, secondo lo schema che segue, da intendersi con valore non esaustivo ma indicativo:
2 I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche, ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici, libri di testo eventualmente anche usati, materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, costo per il trasporto pubblico;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e tasse per corsi universitari, eventuale soggiorno nella città universitaria, costi relativi a corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: attività sportive e relative spese per abbigliamento e attrezzatura, studi musicali e relativa attrezzatura, centri ricreativi estivi, attività ricreative, acquisto di libri, acquisto di strumenti informatici, costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli;
VI) spese extrascolastiche da documentare, che richiedono un preventivo accordo: soggiorni prolungati, spese per baby-sitting nel caso in cui entrambi i genitori siano impossibilitati ad accudire i figli, viaggi e vacanze senza i genitori. Nel caso di spese che richiedono un accordo (quelle di cui sopra sub II, IV e VI) il genitore che ritenga necessaria od utile la spesa comunicherà la propria proposta all'altro, il quale ove non sia d'accordo dovrà esprimere per iscritto il proprio dissenso motivato entro dieci giorni;
il silenzio varrà come assenso alla spesa. Nel caso di spese medico-sanitarie che non possano essere previamente concordate perché urgenti, permane il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
7) L'Assegno Unico erogato dall'INPS sarà percepito al 50% per ciascuno dei genitori;
in ugual misura saranno fiscalmente posti a carico di ciascun genitore i figli con ogni conseguenza in ordine alle spese da portare in detrazione/deduzioni dai redditi.
8) I genitori si prestano reciprocamente l'assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto per i figli minori e di ogni altro documento valido per l'espatrio.
9) Le parti si fanno carico ciascuna delle spese per la propria assistenza legale.
10) Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, a regolazione di rapporti pregressi ed anche agli effetti di cui all'art. 5 Legge 1970, n. 898, intendendo le parti così stabilire definitivamente per il futuro l'impossibilità a che i coniugi possano l'uno nei confronti dell'altro avanzare alcuna rivendicazione o richiesta avente contenuto patrimoniale e/o mantenimento, il sig. ha Parte_1 già versato alla sig.ra la somma omnicomprensiva di €120.000,00 Pt_2
3 Ragioni della decisione
In fatto – Con ricorso congiunto depositato il 19-6-2024 avanti il Tribunale di Rovigo,
[...]
e chiedevano ai sensi degli artt. 473-bis.49 c.p.c. e 473- Parte_1 Parte_2 bis.51 c.p.c. la pronuncia di separazione personale consensuale e successivamente di divorzio congiunto del matrimonio da loro contratto il 3-9-2016 a VA (PD), trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di VA (PD) Pers al n. 7, Parte II, Serie A, anno 2016, e dalla cui unione erano nati i figli , Per_2
e , rispettivamente il 24-4-2014, 17-12-2015, 26-3-2020 e il 10- Per_3 Per_4
3-2021.
Con sentenza n. 192/2024, depositata il 29-8-2024, il Tribunale di Rovigo aveva pronunciato la separazione personale consensuale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso e ribadite nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 29-8-2024.
Con separata ordinanza le parti erano rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento in ordine alla domanda di divorzio congiunto e comparivano personalmente all'udienza dell'1-4-2025, all'esito della quale il giudice relatore rimetteva la causa al collegio.
In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970 per la declaratoria di divorzio congiunto del matrimonio, atteso che la separazione personale consensuale dei coniugi è stata pronunciata con la sentenza n. 192/2024, depositata il 29-8-2024 e passata in giudicato il 3-3-2025, sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il collegio reputa che gli accordi raggiunti dalle parti, analiticamente indicati nel ricorso e nelle conclusioni in epigrafe, siano conformi alla legge e rispondano Pers all'interesse dei figli , e . Per_2 Per_3 Per_4
Le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 2380/2024 R.G. promossa da
[...]
e da , con il parere del Pubblico Ministero, Parte_1 Parte_2
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in data 3-9-2016 a VA (PD), trascritto Parte_1 Parte_2
4 nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di VA (PD) al n. 7, Parte II, Serie A, anno 2016;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- prende atto degli accordi raggiunti dalle parti e riportati nelle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso a Rovigo, il 1° aprile 2025
il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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