TRIB
Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10581/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10581/2024
Oggi 8 gennaio 2025, alle ore11.42, innanzi alla dott.ssa Ivana Antonica, sono comparsi:
Per l'avv. MICHELE CELLAMARE in sostituzione dell'avv. ANTONIO GIULIO Parte_1
LOSACCO il quale insiste nell'eccezione di incompetenza territoriale ritualmente sollevata e chiede la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite in favore dello scrivente difensore quale antistatario.
Per 'avv. LUCIA PASTORE in sostituzione dell'avv. ANTONIO PROSCIA la quale CP_1 conferma la propria adesione all'eccezione di incompetenza sollevata da controparte e chiede la compensazione delle spese di lite.
Il Giudice
Dopo breve discussione, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. allegandola al verbale.
Il Giudice dott.ssa Ivana Antonica
pagina 1 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ivana Antonica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10581/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANTONIO GIULIO LOSACCO, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in PALO DEL COLLE, MARGHERITA DI SAVOIA 14 presso il difensore avv. ANTONIO GIULIO LOSACCO
opponente contro
C.F. , con il patrocinio dell'avv. ANTONIO PROSCIA, elettivamente CP_1 P.IVA_2
domiciliato in BITETTO, VIA BEATO GIACOMO 8/B presso il difensore avv. ANTONIO
PROSCIA opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 4 di seguito ) ha agito in via monitoria nei confronti di (di CP_1 CP_1 Parte_1 seguito ) al fine di sentirla condannare al pagamento in proprio favore dell'importo di €. Pt_1
16.880,24 oltre interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002.
In data 23.01.2024 il Tribunale di Roma, nella persona del dott. Danilo Sena ha emesso il decreto ingiuntivo n. 1018/2024 con il quale ha ingiunto a il pagamento in favore della l'importo Pt_1 CP_1 di €. 16.880,24, oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/2022 oltre spese di procedura.
Averso il suddetto decreto ingiuntivo ha proposto opposizione che ha chiesto a) in via Pt_1
pregiudiziale: dichiarare il difetto della propria competenza e rimettere le Parti dinanzi al Giudice competente - individuato nel Tribunale di Bari - con conseguente condanna alle spese di lite della ricorrente b) in subordine e nel merito: accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità il CP_1
decreto ingiuntivo opposto, perché infondato in fatto ed in diritto (oltre che non provato) per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, revocarlo;
c) in via riconvenzionale ed ulteriormente gradata, accertare l'eccessiva onerosità ex art.1384 c.c. della clausola sub. 6 del contratto di noleggio del
02.02.2023 e, per l'effetto, ridurre ad equità la penale per la restituzione anticipata dell'autovettura
Peugeot 5008.”
Si è costituita che ha aderito all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte CP_1
opponente chiedendo, però la compensazione delle spese di lite in virtù dell'operata adesione.
Considerato che l'art. 20 al comma 2 delle Condizione Generali del contratto prevede espressamente che : “Per qualsiasi controversia, derivata e/o connessa alla locazione del veicolo, per ogni azione necessaria al recupero coattivo del credito maturato dal Locatore, sarà esclusivamente competente il
Foro di Bari, ad eccezione dell'ipotesi contemplate all'art.33, comma 2, lettera u del Codice del
Consumo (D.Lgs. 206/2005) in cui è competente in via esclusiva il Foro di residenza del Consumatore
(Allegati sub 2 e 3 del fascicolo monitorio).” e che la parte opposta ha ritenuto di aderire alla suddetta eccezione riconoscendone l'applicabilità nel caso di specie.
Pertanto l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da è fondata e deve essere accolta Pt_1 con la conseguenza che, deve essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Roma adito in favore del Tribunale di Bari ai sensi dell'art. 38 c.p.c. e la nullità del decreto ingiuntivo n. 14888/2020 emesso dal Tribunale di Roma in data 21.09.2020 che deve essere revocato.
Non deve procedersi alla regolamentazione delle spese processuali, poiché, per consolidata giurisprudenza, l'adesione della parte all'eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla controparte comporta, a norma dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa (cfr. Cass. civ.n.
pagina 3 di 4 25180 dell'8/11/2013; Cass. civ. n. 6106 del 20/3/2006). Le ragioni per emettere condanna al pagamento delle spese processuali consistono, infatti, nel carattere definitivo della decisione giudiziale e nella soccombenza di una delle parti sulla questione decisa (cfr. Cass. civ. n. 4345 dell'8/7/1980), presupposti entrambi che non ricorrono nel caso in esame. E' irrilevante il fatto che si provveda alla cancellazione della causa dal ruolo con sentenza anziché con ordinanza, dovendosi provvedere alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, poiché il provvedimento che dichiari la competenza per territorio derogabile su conforme accordo delle parti (qual è quello di cui qui si tratta) ha la natura sostanziale di ordinanza, pur se emesso in forma di sentenza. Il giudice della riassunzione deciderà il merito della controversia e provvederà sulle relative spese, tenuto conto dell'esito complessivo della lite e dell'intero svolgimento delle vicende processuali, ivi incluse le attività svolte dalle parti davanti al giudice incompetente (cfr. Cass. civ. n.25180 dell'8/11/2013).
Di talchè, visti gli artt. 645 e 281-quinquies c.p.c.,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara l'incompetenza territoriale del giudice adito in sede monitoria in favore del Tribunale
Ordinario di Bari e, per l'effetto, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. n. 14888/2020 emesso dal
Tribunale Ordinario di Roma in data 21.09.2020 e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
Demanda al Tribunale Ordinario di Bari ogni statuizione sulle spese di lite.
Sentenza pronunciata ai sensi dell'ar.281 sexies c.p.c. ed allegata al verbale di udienza.
Roma, 8 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Ivana Antonica
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10581/2024
Oggi 8 gennaio 2025, alle ore11.42, innanzi alla dott.ssa Ivana Antonica, sono comparsi:
Per l'avv. MICHELE CELLAMARE in sostituzione dell'avv. ANTONIO GIULIO Parte_1
LOSACCO il quale insiste nell'eccezione di incompetenza territoriale ritualmente sollevata e chiede la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite in favore dello scrivente difensore quale antistatario.
Per 'avv. LUCIA PASTORE in sostituzione dell'avv. ANTONIO PROSCIA la quale CP_1 conferma la propria adesione all'eccezione di incompetenza sollevata da controparte e chiede la compensazione delle spese di lite.
Il Giudice
Dopo breve discussione, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. allegandola al verbale.
Il Giudice dott.ssa Ivana Antonica
pagina 1 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ivana Antonica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10581/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANTONIO GIULIO LOSACCO, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in PALO DEL COLLE, MARGHERITA DI SAVOIA 14 presso il difensore avv. ANTONIO GIULIO LOSACCO
opponente contro
C.F. , con il patrocinio dell'avv. ANTONIO PROSCIA, elettivamente CP_1 P.IVA_2
domiciliato in BITETTO, VIA BEATO GIACOMO 8/B presso il difensore avv. ANTONIO
PROSCIA opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 4 di seguito ) ha agito in via monitoria nei confronti di (di CP_1 CP_1 Parte_1 seguito ) al fine di sentirla condannare al pagamento in proprio favore dell'importo di €. Pt_1
16.880,24 oltre interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002.
In data 23.01.2024 il Tribunale di Roma, nella persona del dott. Danilo Sena ha emesso il decreto ingiuntivo n. 1018/2024 con il quale ha ingiunto a il pagamento in favore della l'importo Pt_1 CP_1 di €. 16.880,24, oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/2022 oltre spese di procedura.
Averso il suddetto decreto ingiuntivo ha proposto opposizione che ha chiesto a) in via Pt_1
pregiudiziale: dichiarare il difetto della propria competenza e rimettere le Parti dinanzi al Giudice competente - individuato nel Tribunale di Bari - con conseguente condanna alle spese di lite della ricorrente b) in subordine e nel merito: accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità il CP_1
decreto ingiuntivo opposto, perché infondato in fatto ed in diritto (oltre che non provato) per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, revocarlo;
c) in via riconvenzionale ed ulteriormente gradata, accertare l'eccessiva onerosità ex art.1384 c.c. della clausola sub. 6 del contratto di noleggio del
02.02.2023 e, per l'effetto, ridurre ad equità la penale per la restituzione anticipata dell'autovettura
Peugeot 5008.”
Si è costituita che ha aderito all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte CP_1
opponente chiedendo, però la compensazione delle spese di lite in virtù dell'operata adesione.
Considerato che l'art. 20 al comma 2 delle Condizione Generali del contratto prevede espressamente che : “Per qualsiasi controversia, derivata e/o connessa alla locazione del veicolo, per ogni azione necessaria al recupero coattivo del credito maturato dal Locatore, sarà esclusivamente competente il
Foro di Bari, ad eccezione dell'ipotesi contemplate all'art.33, comma 2, lettera u del Codice del
Consumo (D.Lgs. 206/2005) in cui è competente in via esclusiva il Foro di residenza del Consumatore
(Allegati sub 2 e 3 del fascicolo monitorio).” e che la parte opposta ha ritenuto di aderire alla suddetta eccezione riconoscendone l'applicabilità nel caso di specie.
Pertanto l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da è fondata e deve essere accolta Pt_1 con la conseguenza che, deve essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Roma adito in favore del Tribunale di Bari ai sensi dell'art. 38 c.p.c. e la nullità del decreto ingiuntivo n. 14888/2020 emesso dal Tribunale di Roma in data 21.09.2020 che deve essere revocato.
Non deve procedersi alla regolamentazione delle spese processuali, poiché, per consolidata giurisprudenza, l'adesione della parte all'eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla controparte comporta, a norma dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa (cfr. Cass. civ.n.
pagina 3 di 4 25180 dell'8/11/2013; Cass. civ. n. 6106 del 20/3/2006). Le ragioni per emettere condanna al pagamento delle spese processuali consistono, infatti, nel carattere definitivo della decisione giudiziale e nella soccombenza di una delle parti sulla questione decisa (cfr. Cass. civ. n. 4345 dell'8/7/1980), presupposti entrambi che non ricorrono nel caso in esame. E' irrilevante il fatto che si provveda alla cancellazione della causa dal ruolo con sentenza anziché con ordinanza, dovendosi provvedere alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, poiché il provvedimento che dichiari la competenza per territorio derogabile su conforme accordo delle parti (qual è quello di cui qui si tratta) ha la natura sostanziale di ordinanza, pur se emesso in forma di sentenza. Il giudice della riassunzione deciderà il merito della controversia e provvederà sulle relative spese, tenuto conto dell'esito complessivo della lite e dell'intero svolgimento delle vicende processuali, ivi incluse le attività svolte dalle parti davanti al giudice incompetente (cfr. Cass. civ. n.25180 dell'8/11/2013).
Di talchè, visti gli artt. 645 e 281-quinquies c.p.c.,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara l'incompetenza territoriale del giudice adito in sede monitoria in favore del Tribunale
Ordinario di Bari e, per l'effetto, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. n. 14888/2020 emesso dal
Tribunale Ordinario di Roma in data 21.09.2020 e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
Demanda al Tribunale Ordinario di Bari ogni statuizione sulle spese di lite.
Sentenza pronunciata ai sensi dell'ar.281 sexies c.p.c. ed allegata al verbale di udienza.
Roma, 8 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Ivana Antonica
pagina 4 di 4