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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/12/2025, n. 2751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2751 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3197/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice IN ON ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3197/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
LA ER ( ) ; , elettivamente domiciliato in presso il difensore C.F._1
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUNTONI GIORGIO e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO PORTA VITTORIA 28 20122 MILANO presso il difensore avv. GIUNTONI GIORGIO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni effettuato in data 11.9.2025 per parte attrice e in data 23.9.2025 per parte convenuta pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 [...] al fine di sentire quest'ultima condannata ai sensi dell'art. 2033 c.c. al pagamento della CP_1 somma di euro 21.599,40, versata indebitamente a titolo di addizionale provinciale all'accise sull'energia elettrica, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria.
A fondamento di tale richiesta, parte attrice ha allegato di aver corrisposto la somma di euro 21.599,40 relativamente all'anno 2011 sulla base di quanto previsto dal contratto di fornitura di energia elettrica concluso con a titolo di addizionali provinciali all'accise sull'energia (cfr. doc. 1 Controparte_1
e doc. “estratti conto” allegato alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, cpc di parte attrice). ha dedotto a fondamento della propria difesa come a seguito dell'entrata in Parte_1 vigore della Legge 44/2012 (di conversione del D.L. 16/2012) è stata definitivamente abrogata l'imposta addizionale provinciale all'accise sull'energia perché in contrasto con la normativa comunitaria 2008/118/CE e, per tale ragione, non più addebitata dall'anno 2012.
Inoltre, in applicazione dell'orientamento della Suprema Corte di cui alla sentenza n. 27101/2019 e alla sentenza n. 27009/2019 secondo cui “il consumatore finale dell'energia elettrica, a cui sono state addebitate le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6, co. 3, del D.L. n.
511/1988 da parte del fornitore, può agire nei confronti di quest'ultimo con l'ordinaria azione di ripetizione di indebito”, parte attrice ha attivato la tutela prevista ex art. 2033 c.c. al fine di recuperare il pagamento di quanto versato a titolo di addizionale provinciale non essendo nulla dovuto per l'anno
2011 trattandosi di un periodo successivo alla direttiva 2008/118/CE e alle interpretazioni date alla stessa dalla Corte di Giustizia Europea.
Parte convenuta si è tempestivamente costituita chiedendo, in via preliminare, di ordinare ex art. 107
c.p.c. l'intervento in causa dell' e, nel merito in via principale, di Controparte_2 respingere tutte le domande in quanto infondate in fatto e in diritto, accertando e dichiarando che nulla
è dovuto da Controparte_1
Nello specifico, parte convenuta ha eccepito l'inefficacia orizzontale della direttiva 2008/118/CE e l'infondatezza della pretesa restitutoria formula dall'attrice alla luce della compatibilità dell'addizionale con la direttiva europea sopra menzionata. Parte convenuta, infatti, sostiene tale pagina 2 di 7 compatibilità affermando che la stessa addizionale non sia un'imposta indiretta, e, dunque, prevedibile solamente laddove ne siano indicate le specifiche finalità, bensì, al contrario, un'addizionale e, come tale, caratterizzata da natura accessoria quale mero incremento quantitativo di un altro tributo, ovvero l'accise, alla quale si ricollega in modo sistematico e strutturale.
Parte convenuta ha eccepito, inoltre, nel merito che la domanda avversaria sia da rigettare per difetto di prova, in quanto non sarebbe stata fornita alcuna evidenza di pagamento, prova prevista dalla disciplina della ripetizione di indebito a carico dell'attore.
Posto quanto anzidetto, sempre nel merito, in via subordinata, ha chiesto la Controparte_1 riduzione della pretesa avversaria, compensando quanto dovuto con il vantaggio fiscale già conseguito da parte attrice. ha chiesto, infine, l'applicazione di eventuali interessi al solo tasso legale e con Controparte_1 decorrenza dei medesimi dalla data di proposizione della domanda giudiziale, senza rivalutazione monetaria, costituendo la somma dovuta un debito di valuta non soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224
c.c., danno che va, peraltro, provato dal richiedente.
***
In via pregiudiziale va rilevato che la domanda formulata da parte convenuta in ordine all'integrazione del contradditorio nei confronti dell' deve essere negata perché, Controparte_2 pur essendo la causa a questa comune, l'accertamento dell'illegittimità delle imposte ricevute dall'Amministrazione rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice tributario.
Passando, pertanto, al merito, non risulta condivisibile quanto eccepito da parte convenuta in ordine all'asserita mancata prova del pagamento delle somme chieste in restituzione da parte attrice, che costituisce il presupposto di fatto della presente decisione. Va, infatti, osservato che le fatture sono state depositate e che, altresì, le stesse non contengono alcun riferimento a posizioni moratorie (cfr. doc. 1 allegato all'atto di citazione;
doc. “estratti conto” allegato alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, cpc di parte attrice).
pagina 3 di 7 Il presupposto del pagamento da parte dell'attrice a favore della convenuta dell'addizionale provinciale alle accise sull'energia nel corso dell'anno 2011 nella misura di euro 21.599,40 può, dunque, ritenersi provato.
Posto quanto anzidetto, la domanda promossa da parte attrice è fondata e, pertanto, va accolta.
La contrarietà dell'art 1, par. 2, direttiva 2008/118/CE, come interpreta dalla Corte di Giustizia UE con le sentenze 5 marzo 2015, nella causa C-533/12, e 25 luglio 2018, nella causa C-103/17, con l'art. 6, comma 1, lett. C) del D.L. 511/1988, legittimante l'applicazione in rivalsa dell'addizionale da parte del fornitore all'acquirente finale, può considerarsi un dato acquisito e incontestabile alla luce della copiosa giurisprudenza di legittimità e comunitaria.
Stante il mancato recepimento della normativa suddetta da parte dello Stato entro il termine del
1.1.2010 e la tardiva abrogazione della norma interna a decorrere dal 1.4.2012 per effetto dell'art 4, comma 10, D.L. n. 16/12 poi convertito in L. 44/12, è necessario, ai fini della decisione, chiedersi se il
D.L. 511/1988 vada disapplicato anche per il periodo che vede lo stesso in aperto contrasto con il diritto comunitario e non disapplicato da alcuna disposizione nazionale.
A tal proposto, si sono registrati due orientamenti di massima nella giurisprudenza di merito (come rilevato nell'ordinanza ex art. 363-bis c.p.c. del Tribunale di Verona del 4.4.23, pubblicata sul sito della
Suprema Corte).
Il primo orientamento consente di superare il contrasto evidenziato in quanto una direttiva con carattere self-executing, come è stato ampiamente riconosciuto alla direttiva 2008/118/CE, è direttamente applicabile all'interno dello Stato, nonostante la sua mancata recezione, nei rapporti tra il cittadino e lo stesso Stato, permettendo al consumatore di rifarsi non nei confronti del fornitore, ma agendo direttamente nei confronti dello Stato.
Il secondo orientamento, differentemente, vede disapplicato l'art. 6 del D.L. 511/1988 in forza del principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla sentenza della Corte di Giustizia
è immediatamente applicabile nel diritto interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni interne che risultino in contrasto con esso.
Si è ritenuto, tuttavia, che entrambi gli orientamenti si prestassero a critiche, come più ampiamente riferito nell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 10.9.2023 del Tribunale di Verona, che si ritiene qui pagina 4 di 7 richiamata per relationem, e alla quale ci si rifà nel prospettare una terza via che legittimi la disapplicazione della norma interna in mancanza di un intervento abrogante dello Stato. Tale terza impostazione è in linea con quanto disposto dalla quinta sezione della Corte di Giustizia dell'Unione europea con sentenza del 11/04/2024 nella causa C-316/2022.
A fronte dell'impossibilità di applicare una direttiva self-executing in disapplicazione di una norma interna tra due soggetti privati, la Corte con più pronunce (CGCEE, 12 luglio 1990, Foster C- 188/89;
CGUE, 10 ottobre 2017, Farrel, C- 413/15) identifica la possibilità di superare questo limite statuito qualora uno dei due soggetti, nello specifico quello che si avvale della norma interna, possa essere equiparabile allo Stato per particolari aspetti intrinseci. Ciò, in particolare, si verifica quando esso sia soggetto a un controllo statale diretto oppure sia titolare di poteri ulteriori rispetto a quelli generalmente riconosciuti ai singoli privati, di connotazione pubblicistica in senso lato (cfr. ordinanza ex art 702 ter
c.p.c. del Tribunale di Verona del 10.9.2023). Per tal ciò, si considera, con specifico riferimento alla rivalsa dell'accise, che il rapporto tra l'acquirente finale e il fornitore di energia elettrica è identificabile quale rapporto “para-verticale”, riconducendo il secondo alla nozione comunitaria di “emanazione dello Stato”, poiché titolare di prerogative di carattere pubblicistico non riconosciute ad altri soggetti privati nell'ordinamento.
I fornitori di energia elettrica, infatti, pur operando in libero mercato, incidono sull'erogazione di un servizio pubblico e sono sottoposti ad alcune delle norme dettate per la Pubblica Amministrazione, oltre che tutelati dall'art. 16, comma 3, D.lgs. n. 504/95, che attribuisce ai fornitori una facoltà non riconosciuta ad altri soggetti di diritto privato: quella di ribaltare sugli acquirenti finali l'importo corrispondente all'imposta indiretta cui sono soggetti nei confronti dello Stato.
Ne consegue che nella fattispecie in esame, sulla base della motivazione sopra illustrata, può procedersi alla disapplicazione dell'art. 6 comma 1, lett. C, D.L. n. 511/88 per il periodo successivo al 1.01.10, da cui deriva l'esclusione del fondamento normativo in forza del quale il fornitore ha addebitato le addizionali provinciali all'accise sull'energia nel periodo preso in considerazione.
Pertanto, la domanda di ripetizione dell'indebito deve essere accolta, senza che possano assumere rilievo in senso contrario i profili di iniquità del sistema di rimborso ai danni dei fornitori o l'indebito arricchimento che l'attrice trarrebbe dal rimborso. pagina 5 di 7 In relazione al quantum, va evidenziato che parte attrice, mediante la produzione delle fatture e dell'estratto conto (allegato alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.) ha provato documentalmente il pagamento di tutte le fatture emesse dalle società fornitrice di energia elettrica, compreso, dunque, quanto previsto alle voci “addizionali provinciali”. È evidente, quindi, che devono a oggi considerarsi dovuti euro 21.599,40 considerato quanto pagato a titolo di addizionale nel rapporto contrattuale intercorso tra parte attrice e la fornitrice di energia elettrica Controparte_1
Infine, con riferimento alla domanda di parte attrice sugli interessi, si ritiene che gli stessi debbano essere riconosciuti ai sensi dell'art. 2033 c.c. nella misura del tasso legale dal momento della domanda, posta l'innegabile buona fede di parte convenuta alla luce della sua conformità del comportamento al dato normativo esistente all'epoca.
Non si ritiene, invece, dovuta alcuna rivalutazione sulle somme oggetto di ripetizione considerando la natura di debito di valuta delle stesse e, dunque, la vigenza del principio nominalistico;
come tali le somme non sono legittimamente rivalutabili.
I contrasti giurisprudenziali evidenziati nella motivazione giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
1) Accoglie la domanda dell'attrice.
2) Condanna la società in persona del legale rappresentate pro tempore, a Controparte_1 pagare in favore di la somma di € 21.599,40, oltre interessi legali Parte_1 dalla domanda al saldo.
3) Dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Verona, 17.12.2025
La Giudice
IN ON
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice IN ON ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3197/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
LA ER ( ) ; , elettivamente domiciliato in presso il difensore C.F._1
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUNTONI GIORGIO e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO PORTA VITTORIA 28 20122 MILANO presso il difensore avv. GIUNTONI GIORGIO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni effettuato in data 11.9.2025 per parte attrice e in data 23.9.2025 per parte convenuta pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 [...] al fine di sentire quest'ultima condannata ai sensi dell'art. 2033 c.c. al pagamento della CP_1 somma di euro 21.599,40, versata indebitamente a titolo di addizionale provinciale all'accise sull'energia elettrica, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria.
A fondamento di tale richiesta, parte attrice ha allegato di aver corrisposto la somma di euro 21.599,40 relativamente all'anno 2011 sulla base di quanto previsto dal contratto di fornitura di energia elettrica concluso con a titolo di addizionali provinciali all'accise sull'energia (cfr. doc. 1 Controparte_1
e doc. “estratti conto” allegato alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, cpc di parte attrice). ha dedotto a fondamento della propria difesa come a seguito dell'entrata in Parte_1 vigore della Legge 44/2012 (di conversione del D.L. 16/2012) è stata definitivamente abrogata l'imposta addizionale provinciale all'accise sull'energia perché in contrasto con la normativa comunitaria 2008/118/CE e, per tale ragione, non più addebitata dall'anno 2012.
Inoltre, in applicazione dell'orientamento della Suprema Corte di cui alla sentenza n. 27101/2019 e alla sentenza n. 27009/2019 secondo cui “il consumatore finale dell'energia elettrica, a cui sono state addebitate le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6, co. 3, del D.L. n.
511/1988 da parte del fornitore, può agire nei confronti di quest'ultimo con l'ordinaria azione di ripetizione di indebito”, parte attrice ha attivato la tutela prevista ex art. 2033 c.c. al fine di recuperare il pagamento di quanto versato a titolo di addizionale provinciale non essendo nulla dovuto per l'anno
2011 trattandosi di un periodo successivo alla direttiva 2008/118/CE e alle interpretazioni date alla stessa dalla Corte di Giustizia Europea.
Parte convenuta si è tempestivamente costituita chiedendo, in via preliminare, di ordinare ex art. 107
c.p.c. l'intervento in causa dell' e, nel merito in via principale, di Controparte_2 respingere tutte le domande in quanto infondate in fatto e in diritto, accertando e dichiarando che nulla
è dovuto da Controparte_1
Nello specifico, parte convenuta ha eccepito l'inefficacia orizzontale della direttiva 2008/118/CE e l'infondatezza della pretesa restitutoria formula dall'attrice alla luce della compatibilità dell'addizionale con la direttiva europea sopra menzionata. Parte convenuta, infatti, sostiene tale pagina 2 di 7 compatibilità affermando che la stessa addizionale non sia un'imposta indiretta, e, dunque, prevedibile solamente laddove ne siano indicate le specifiche finalità, bensì, al contrario, un'addizionale e, come tale, caratterizzata da natura accessoria quale mero incremento quantitativo di un altro tributo, ovvero l'accise, alla quale si ricollega in modo sistematico e strutturale.
Parte convenuta ha eccepito, inoltre, nel merito che la domanda avversaria sia da rigettare per difetto di prova, in quanto non sarebbe stata fornita alcuna evidenza di pagamento, prova prevista dalla disciplina della ripetizione di indebito a carico dell'attore.
Posto quanto anzidetto, sempre nel merito, in via subordinata, ha chiesto la Controparte_1 riduzione della pretesa avversaria, compensando quanto dovuto con il vantaggio fiscale già conseguito da parte attrice. ha chiesto, infine, l'applicazione di eventuali interessi al solo tasso legale e con Controparte_1 decorrenza dei medesimi dalla data di proposizione della domanda giudiziale, senza rivalutazione monetaria, costituendo la somma dovuta un debito di valuta non soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224
c.c., danno che va, peraltro, provato dal richiedente.
***
In via pregiudiziale va rilevato che la domanda formulata da parte convenuta in ordine all'integrazione del contradditorio nei confronti dell' deve essere negata perché, Controparte_2 pur essendo la causa a questa comune, l'accertamento dell'illegittimità delle imposte ricevute dall'Amministrazione rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice tributario.
Passando, pertanto, al merito, non risulta condivisibile quanto eccepito da parte convenuta in ordine all'asserita mancata prova del pagamento delle somme chieste in restituzione da parte attrice, che costituisce il presupposto di fatto della presente decisione. Va, infatti, osservato che le fatture sono state depositate e che, altresì, le stesse non contengono alcun riferimento a posizioni moratorie (cfr. doc. 1 allegato all'atto di citazione;
doc. “estratti conto” allegato alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, cpc di parte attrice).
pagina 3 di 7 Il presupposto del pagamento da parte dell'attrice a favore della convenuta dell'addizionale provinciale alle accise sull'energia nel corso dell'anno 2011 nella misura di euro 21.599,40 può, dunque, ritenersi provato.
Posto quanto anzidetto, la domanda promossa da parte attrice è fondata e, pertanto, va accolta.
La contrarietà dell'art 1, par. 2, direttiva 2008/118/CE, come interpreta dalla Corte di Giustizia UE con le sentenze 5 marzo 2015, nella causa C-533/12, e 25 luglio 2018, nella causa C-103/17, con l'art. 6, comma 1, lett. C) del D.L. 511/1988, legittimante l'applicazione in rivalsa dell'addizionale da parte del fornitore all'acquirente finale, può considerarsi un dato acquisito e incontestabile alla luce della copiosa giurisprudenza di legittimità e comunitaria.
Stante il mancato recepimento della normativa suddetta da parte dello Stato entro il termine del
1.1.2010 e la tardiva abrogazione della norma interna a decorrere dal 1.4.2012 per effetto dell'art 4, comma 10, D.L. n. 16/12 poi convertito in L. 44/12, è necessario, ai fini della decisione, chiedersi se il
D.L. 511/1988 vada disapplicato anche per il periodo che vede lo stesso in aperto contrasto con il diritto comunitario e non disapplicato da alcuna disposizione nazionale.
A tal proposto, si sono registrati due orientamenti di massima nella giurisprudenza di merito (come rilevato nell'ordinanza ex art. 363-bis c.p.c. del Tribunale di Verona del 4.4.23, pubblicata sul sito della
Suprema Corte).
Il primo orientamento consente di superare il contrasto evidenziato in quanto una direttiva con carattere self-executing, come è stato ampiamente riconosciuto alla direttiva 2008/118/CE, è direttamente applicabile all'interno dello Stato, nonostante la sua mancata recezione, nei rapporti tra il cittadino e lo stesso Stato, permettendo al consumatore di rifarsi non nei confronti del fornitore, ma agendo direttamente nei confronti dello Stato.
Il secondo orientamento, differentemente, vede disapplicato l'art. 6 del D.L. 511/1988 in forza del principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla sentenza della Corte di Giustizia
è immediatamente applicabile nel diritto interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni interne che risultino in contrasto con esso.
Si è ritenuto, tuttavia, che entrambi gli orientamenti si prestassero a critiche, come più ampiamente riferito nell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 10.9.2023 del Tribunale di Verona, che si ritiene qui pagina 4 di 7 richiamata per relationem, e alla quale ci si rifà nel prospettare una terza via che legittimi la disapplicazione della norma interna in mancanza di un intervento abrogante dello Stato. Tale terza impostazione è in linea con quanto disposto dalla quinta sezione della Corte di Giustizia dell'Unione europea con sentenza del 11/04/2024 nella causa C-316/2022.
A fronte dell'impossibilità di applicare una direttiva self-executing in disapplicazione di una norma interna tra due soggetti privati, la Corte con più pronunce (CGCEE, 12 luglio 1990, Foster C- 188/89;
CGUE, 10 ottobre 2017, Farrel, C- 413/15) identifica la possibilità di superare questo limite statuito qualora uno dei due soggetti, nello specifico quello che si avvale della norma interna, possa essere equiparabile allo Stato per particolari aspetti intrinseci. Ciò, in particolare, si verifica quando esso sia soggetto a un controllo statale diretto oppure sia titolare di poteri ulteriori rispetto a quelli generalmente riconosciuti ai singoli privati, di connotazione pubblicistica in senso lato (cfr. ordinanza ex art 702 ter
c.p.c. del Tribunale di Verona del 10.9.2023). Per tal ciò, si considera, con specifico riferimento alla rivalsa dell'accise, che il rapporto tra l'acquirente finale e il fornitore di energia elettrica è identificabile quale rapporto “para-verticale”, riconducendo il secondo alla nozione comunitaria di “emanazione dello Stato”, poiché titolare di prerogative di carattere pubblicistico non riconosciute ad altri soggetti privati nell'ordinamento.
I fornitori di energia elettrica, infatti, pur operando in libero mercato, incidono sull'erogazione di un servizio pubblico e sono sottoposti ad alcune delle norme dettate per la Pubblica Amministrazione, oltre che tutelati dall'art. 16, comma 3, D.lgs. n. 504/95, che attribuisce ai fornitori una facoltà non riconosciuta ad altri soggetti di diritto privato: quella di ribaltare sugli acquirenti finali l'importo corrispondente all'imposta indiretta cui sono soggetti nei confronti dello Stato.
Ne consegue che nella fattispecie in esame, sulla base della motivazione sopra illustrata, può procedersi alla disapplicazione dell'art. 6 comma 1, lett. C, D.L. n. 511/88 per il periodo successivo al 1.01.10, da cui deriva l'esclusione del fondamento normativo in forza del quale il fornitore ha addebitato le addizionali provinciali all'accise sull'energia nel periodo preso in considerazione.
Pertanto, la domanda di ripetizione dell'indebito deve essere accolta, senza che possano assumere rilievo in senso contrario i profili di iniquità del sistema di rimborso ai danni dei fornitori o l'indebito arricchimento che l'attrice trarrebbe dal rimborso. pagina 5 di 7 In relazione al quantum, va evidenziato che parte attrice, mediante la produzione delle fatture e dell'estratto conto (allegato alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.) ha provato documentalmente il pagamento di tutte le fatture emesse dalle società fornitrice di energia elettrica, compreso, dunque, quanto previsto alle voci “addizionali provinciali”. È evidente, quindi, che devono a oggi considerarsi dovuti euro 21.599,40 considerato quanto pagato a titolo di addizionale nel rapporto contrattuale intercorso tra parte attrice e la fornitrice di energia elettrica Controparte_1
Infine, con riferimento alla domanda di parte attrice sugli interessi, si ritiene che gli stessi debbano essere riconosciuti ai sensi dell'art. 2033 c.c. nella misura del tasso legale dal momento della domanda, posta l'innegabile buona fede di parte convenuta alla luce della sua conformità del comportamento al dato normativo esistente all'epoca.
Non si ritiene, invece, dovuta alcuna rivalutazione sulle somme oggetto di ripetizione considerando la natura di debito di valuta delle stesse e, dunque, la vigenza del principio nominalistico;
come tali le somme non sono legittimamente rivalutabili.
I contrasti giurisprudenziali evidenziati nella motivazione giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
1) Accoglie la domanda dell'attrice.
2) Condanna la società in persona del legale rappresentate pro tempore, a Controparte_1 pagare in favore di la somma di € 21.599,40, oltre interessi legali Parte_1 dalla domanda al saldo.
3) Dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Verona, 17.12.2025
La Giudice
IN ON
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