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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/11/2025, n. 8585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8585 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, ha pronunciato la seguente sentenza, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 19.11.2025, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 25100/2024
TRA
, C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Sinagra (C.F. ), giusta procura in calce al ricorso C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest'ultimo sito in Caserta al Vicolo Pietro Mascagni, Parco Russo n. 18; Ricorrente CONTRO
C.F. Controparte_1
– P.I. in persona del legale rappresentante pro tempore – P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Anna di Stefano ( ), in virtù di C.F._3 procura generale alle liti a rogito notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 del Persona_1 22/03/2024 con domicilio digitale e p.e.c. t Email_1 Convenuto
E
con sede in Roma alla Via Giuseppe Grezar 14, Controparte_2 P.Iva: in persona del Dott. , in qualità di Responsabile P.IVA_3 Controparte_3 Atti Successivi del Giudizio , a ciò autorizzato per procura speciale, Pt_2 autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr nr 181515 raccolta nr Persona_2 12772 del 25/07/2024, rappresentata e difesa, come da procura alle liti su foglio allegato, dall'avv. Renato Giuseppe Fiorentino, C.F.: , (Fax: 0814977167) C.F._4 con studio in Napoli alla Piazza G. Bovio n. 22, che dichiara di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni all'indirizzo pec presso cui elegge domicilio Email_2 digitale;
Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: opposizione a cartelle di pagamento / avvisi di addebito
1
1 Con ricorso depositato il 19.11.2024, la parte ricorrente adiva l'Autorità giudiziaria per ottenere la declaratoria di illegittimità della intimazione di pagamento n. 07120249053511587000 e di alcuni avvisi di addebito (ava) n. 37120170009582559000 pari ad euro 5.533,47, 37120180004475529000 pari ad euro 4.167,76, 37120180016525804000 pari ad euro 2.791,67, 37120190006516757000 pari ad euro 2.794,93, n. 37120190018130639000 pari ad euro 2.712,19, 37120210003014966000 pari ad euro 4.200,85, 37120220017274374000 pari ad euro 3.313,83, 37120230007264729000, pari ad euro 4.564,09 a titolo di contributi previdenziali, Ente impositore sede di CP_1 Pozzuoli (Napoli) per un totale di euro 30.078,79. L'istante fondava il ricorso sul presupposto del difetto di notifica degli avvisi di addebito e della prescrizione. L' e l' si costituivano, eccependo la CP_1 Controparte_2 inammissibilità e la infondatezza dell'opposizione. Il Giudice decideva la lite, all'esito del deposito delle note concesse alle parti ex art 127 ter cpc.
2 Quanto agli avvisi impugnati, va preliminarmente rilevato che risulta documentata la regolare notifica: n. 37120170009582559000 notificato il 09/01/2018; n.37120180004475529000 notificato il 10/07/2018; n.37120180016525804000 notificato il 27/12/2018; n.37120190006516757000 notificato il 16/09/2022; n.37120190018130639000 notificato il 24/01/2020; n.37120210003014966000 notificato il 29/12/2021; n.37120220017274374000 notificato il 06/02/2023; n.37120230007264729000 notificato il 18/11/2023. L'opposizione contro il ruolo è, dunque, inammissibile, essendo stata proposta oltre il termine di giorni 40 per il merito.
3 Quanto alla prescrizione successiva alla notifica dell'avviso di addebito, l'opposizione è ammissibile, in quanto l'istante ha ricevuto una intimazione di pagamento relativa anche alle somme indicate nell'avviso impugnato;
nella specie, quindi, vi è in capo al contribuente un interesse ad agire ex articolo 100 C.p.c. tendente a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico.
4 Va poi precisato che l'intimazione di pagamento impugnata è stata notificata da in CP_4 data 22.10.2024 a mezzo pec, come da documentazione allegata.
5 Resta da esaminare la questione della sopravvenuta prescrizione quinquennale, dedotta quale motivo di opposizione all'esecuzione, tenendo conto della sospensione. L'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. In tal caso la sospensione è pari a 129 giorni. L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha, poi, introdotto una ulteriore sospensione del corso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni. La sospensione massima relativa alle disposizioni da ultimo richiamate è dunque pari a 311 giorni. 6 Ebbene, dalla notifica degli avvisi di addebito (la prima avvenuta il 9.1.2018) risultano notificate una precedente intimazione di pagamento n. 07120239030084912000 in data 18.9.2023 mediante consegna pec (allegato da e relativa agli avvisi n. CP_4 37120170009582559000, 37120180004475529000, 37120180016525804000, 37120190006516757000, 37120190018130639000, 37120210003014966000) nonché l'impugnata intimazione di pagamento, avvenuta il 22.10.2024; tenuto conto della sospensione, non è trascorso il termine di prescrizione di 5 anni. L'opposizione va, dunque, rigettata. 7 Le spese di lite vanno compensate nella misura di 1/2 per la qualità delle parti, con condanna della parte ricorrente al pagamento del residuo nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara l'inammissibilità dell'opposizione contro il ruolo impugnato;
- rigetta l'opposizione all'esecuzione;
- compensa le spese di lite nella misura di 1/2 e condanna l'opponente al pagamento, CP_ in favore di ciascuno dell' e del procuratore di dichiaratosi anticipatario CP_4 avv. Renato Giuseppe Fiorentino, del residuo, che liquida in complessivi € 2.400,00, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge. NAPOLI, 20.11.2025 Il Giudice d.ssa Monica Galante
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, ha pronunciato la seguente sentenza, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 19.11.2025, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 25100/2024
TRA
, C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Sinagra (C.F. ), giusta procura in calce al ricorso C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest'ultimo sito in Caserta al Vicolo Pietro Mascagni, Parco Russo n. 18; Ricorrente CONTRO
C.F. Controparte_1
– P.I. in persona del legale rappresentante pro tempore – P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Anna di Stefano ( ), in virtù di C.F._3 procura generale alle liti a rogito notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 del Persona_1 22/03/2024 con domicilio digitale e p.e.c. t Email_1 Convenuto
E
con sede in Roma alla Via Giuseppe Grezar 14, Controparte_2 P.Iva: in persona del Dott. , in qualità di Responsabile P.IVA_3 Controparte_3 Atti Successivi del Giudizio , a ciò autorizzato per procura speciale, Pt_2 autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr nr 181515 raccolta nr Persona_2 12772 del 25/07/2024, rappresentata e difesa, come da procura alle liti su foglio allegato, dall'avv. Renato Giuseppe Fiorentino, C.F.: , (Fax: 0814977167) C.F._4 con studio in Napoli alla Piazza G. Bovio n. 22, che dichiara di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni all'indirizzo pec presso cui elegge domicilio Email_2 digitale;
Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: opposizione a cartelle di pagamento / avvisi di addebito
1
1 Con ricorso depositato il 19.11.2024, la parte ricorrente adiva l'Autorità giudiziaria per ottenere la declaratoria di illegittimità della intimazione di pagamento n. 07120249053511587000 e di alcuni avvisi di addebito (ava) n. 37120170009582559000 pari ad euro 5.533,47, 37120180004475529000 pari ad euro 4.167,76, 37120180016525804000 pari ad euro 2.791,67, 37120190006516757000 pari ad euro 2.794,93, n. 37120190018130639000 pari ad euro 2.712,19, 37120210003014966000 pari ad euro 4.200,85, 37120220017274374000 pari ad euro 3.313,83, 37120230007264729000, pari ad euro 4.564,09 a titolo di contributi previdenziali, Ente impositore sede di CP_1 Pozzuoli (Napoli) per un totale di euro 30.078,79. L'istante fondava il ricorso sul presupposto del difetto di notifica degli avvisi di addebito e della prescrizione. L' e l' si costituivano, eccependo la CP_1 Controparte_2 inammissibilità e la infondatezza dell'opposizione. Il Giudice decideva la lite, all'esito del deposito delle note concesse alle parti ex art 127 ter cpc.
2 Quanto agli avvisi impugnati, va preliminarmente rilevato che risulta documentata la regolare notifica: n. 37120170009582559000 notificato il 09/01/2018; n.37120180004475529000 notificato il 10/07/2018; n.37120180016525804000 notificato il 27/12/2018; n.37120190006516757000 notificato il 16/09/2022; n.37120190018130639000 notificato il 24/01/2020; n.37120210003014966000 notificato il 29/12/2021; n.37120220017274374000 notificato il 06/02/2023; n.37120230007264729000 notificato il 18/11/2023. L'opposizione contro il ruolo è, dunque, inammissibile, essendo stata proposta oltre il termine di giorni 40 per il merito.
3 Quanto alla prescrizione successiva alla notifica dell'avviso di addebito, l'opposizione è ammissibile, in quanto l'istante ha ricevuto una intimazione di pagamento relativa anche alle somme indicate nell'avviso impugnato;
nella specie, quindi, vi è in capo al contribuente un interesse ad agire ex articolo 100 C.p.c. tendente a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico.
4 Va poi precisato che l'intimazione di pagamento impugnata è stata notificata da in CP_4 data 22.10.2024 a mezzo pec, come da documentazione allegata.
5 Resta da esaminare la questione della sopravvenuta prescrizione quinquennale, dedotta quale motivo di opposizione all'esecuzione, tenendo conto della sospensione. L'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. In tal caso la sospensione è pari a 129 giorni. L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha, poi, introdotto una ulteriore sospensione del corso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni. La sospensione massima relativa alle disposizioni da ultimo richiamate è dunque pari a 311 giorni. 6 Ebbene, dalla notifica degli avvisi di addebito (la prima avvenuta il 9.1.2018) risultano notificate una precedente intimazione di pagamento n. 07120239030084912000 in data 18.9.2023 mediante consegna pec (allegato da e relativa agli avvisi n. CP_4 37120170009582559000, 37120180004475529000, 37120180016525804000, 37120190006516757000, 37120190018130639000, 37120210003014966000) nonché l'impugnata intimazione di pagamento, avvenuta il 22.10.2024; tenuto conto della sospensione, non è trascorso il termine di prescrizione di 5 anni. L'opposizione va, dunque, rigettata. 7 Le spese di lite vanno compensate nella misura di 1/2 per la qualità delle parti, con condanna della parte ricorrente al pagamento del residuo nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara l'inammissibilità dell'opposizione contro il ruolo impugnato;
- rigetta l'opposizione all'esecuzione;
- compensa le spese di lite nella misura di 1/2 e condanna l'opponente al pagamento, CP_ in favore di ciascuno dell' e del procuratore di dichiaratosi anticipatario CP_4 avv. Renato Giuseppe Fiorentino, del residuo, che liquida in complessivi € 2.400,00, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge. NAPOLI, 20.11.2025 Il Giudice d.ssa Monica Galante