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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/11/2025, n. 5865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5865 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
PROC. n. 1262/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
PP DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
PP ST INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
1262 dell'anno 2022, vertente tra
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Anita Lo Parte_1 C.F._1
Chiatto.
- APPELLANTE -
e
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Guerino Gazzella. C.F._3
- APPELLATI – nonchè
(c.f. ). Controparte_3 C.F._4
-APPELLATO- contumace -
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 4/2022 emessa dal Tribunale di Benevento, pubblicata il 10.2.2022, in tema di reintegrazione nel possesso di servitù di passaggio”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il
27.6.2025 dalla difesa di e il 4.7.2025 dalla difesa di e di Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 12 . Controparte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato (a mezzo PEC) il 18.3.2022, ha convenuto in giudizio, Parte_1 dinanzi a questa Corte, , e , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 proponendo appello avverso la sentenza n. 4/2022 emessa dal Tribunale di Benevento, pubblicata il 10.2.2022.
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1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado e (proprietario, il primo, ed affittuaria, la Controparte_3 Controparte_1 seconda, dei fondi siti in IT IN, in catasto al fg. 8, p.lle 166 e 405), con ricorso depositato ai sensi degli artt.
1168 c.c. e 703 c.p.c., avevano adìto il Tribunale di Ariano IN per essere reintegrati nel possesso della servitù di passaggio (sia a piedi che con mezzi meccanici) esercitata (per accedere ai detti fondi) sulla strada poderale in terra battuta, larga mt.5, che attraversava il fondo (confinante) sito in IT IN in via Cannavale (in catasto al foglio 8, particella 366), lamentando che, dagli inizi del mese di Ottobre 2011, , lavorando Parte_1 con un trattore ed un aratro il terreno posto a confine con il suddetto passaggio, avesse invaso la strada interpoderale ed alterato il suo tracciato.
I ricorrenti avevano chiesto, pertanto, il ripristino dello status quo ante mediante il ricompattamento del terreno e il ripristino del tracciato viario, in modo da consentire di accedere ai fondi identificati in catasto al foglio 8, p.lle 166
e 405, partendo dalla strada comunale Cannavale del comune di IT IN (Av).
Costituitosi in giudizio, aveva riconosciuto il diritto dei ricorrenti di passare attraverso il Parte_1 fondo riportato in catasto al foglio 8, particella 366, per accedere ai fondi, interclusi, identificati in catasto al foglio
8, p.lle 166 e 405, e di non aver mai ostacolato il suo esercizio, evidenziando tuttavia che si trattasse di una strada interpoderale di 2 metri e mezzo (anziché di 5 mt.), tale da permettere il comodo transito a piedi e con il trattore trainante il carrello.
In fase interdittale era stata totalmente accolta, dal giudice monocratico, la domanda dei ricorrenti, con reintegrazione degli stessi nel possesso della servitù di passaggio sulla stradella interpoderale per la larghezza di metri cinque.
E, in fase di reclamo, l'ordinanza emessa dal primo giudice era stata in parte revocata dal collegio, ordinando la reintegra dei ricorrenti mediante il ripristino dello status quo ante del tracciato della stradella interpoderale, con ricompattamento del terreno per una larghezza non eccedente i metri tre (anziché di metri cinque).
Con istanza per la prosecuzione del giudizio per il merito possessorio, formulata (così come previsto dall'art. 703, co. 4, c.p.c.) il 6.8.2012, e il 6.8.2012 - deducendo di Controparte_1 Controparte_3 avere interesse all'accertamento, con sentenza, del loro legittimo esercizio della servitù di passaggio sulla strada interpoderale in terra battuta, larga mt. 5, che attraversa il fondo indentificato in catasto al fg. 8, p.lla 366, del pagina 2 di 12 Comune di IT IN - avevano rassegnato le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare la legittimazione attiva di possidente della parte istante e quella passiva del , oltre all'illecito compiuto;
accertare e dichiarare, l'esercizio Parte_1 della servitù attiva di passaggio, esistente sulla strada interpoderale, in terra battuta, larga mt.
5.00 che attraversa il fondo, identificato dalla part. lla 366, foglio 8, del Comune di IT IN, per una lunghezza di circa 74,00 mt. lineari;
accertare e dichiarare che la parte istante ed i suoi danti causa hanno esercitato la predetta servitù di passaggio, con le modalità indicate nella premessa della presente, per oltre 40 anni, fino al momento dello spoglio;
per l'effetto, condannare al ripristino dello status quo ante allo Parte_1 spoglio, mediante il ricompattamento del terreno ed il ripristino del tracciato viario, come innanzi descritto, in modo da consentire alla parte ricorrente di accedere ai fondi identificati al foglio 8, part.lle 166 e 405, partendo dalla strada comunale Cannavale del comune di
IT IN (AV), come descritto ed identificato nell'allegato planimetrico A e B della CTP del Geom. del 13.10.2011; ordinare Per_1
a di astenersi da ogni illegittimo comportamento nei confronti della parte istante sulla strada interpoderale in Parte_1 terra battuta larga mt.
5.00 che, attraversa il fondo, identificato dalla part.lla 366, foglio 8, del Comune di IT IN, per una lunghezza di circa 74,00 mt. lineari e consentire ai ricorrenti un libero accesso ai propri fondi;
infine, condannare al Parte_1 risarcimento del danno in favore della parte istante, da liquidarsi nella somma di Euro 5.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata al soddisfo o in quelle somme maggiori o minori che dovessero essere ritenute di giustizia;
-in ogni caso, condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario e non percettore.”.
Costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 3.4.2013, aveva eccepito Parte_1
l'improcedibilità e l'inammissibilità dell'avversa domanda (per essere stata già decisa, in fase interdittale, all'esito del reclamo, con ordinanza del 19.6.2012) e, comunque, ne aveva contestato la fondatezza, chiedendone il rigetto nonchè, in parziale revoca del provvedimento collegiale emesso in fase di reclamo, che fosse dichiarata la propria estraneità allo spoglio lamentato dalla controparte e l'estensione di mt. 2,50 circa della strada interpoderale insistente sulla particella n.366 del fg.8.
Con atto dell'8.2.2016 era intervenuto in giudizio , deducendo di avere ricevuto in Controparte_2 donazione, con atto del 6.5.2014, la piena proprietà dell'appezzamento di terreno a destinazione agricola per cui è causa (sito alla Contrada Cannavale, Comune di IT IN, in catasto terreni al fg. 8, p.lle 166 e 405), e chiedendo, pertanto, che, previa declaratoria dell'ammissibilità del proprio intervento, fossero accolte le conclusioni rassegnate dagli attori, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del proprio difensore antistatario.
Il Tribunale di Benevento, con la sentenza n. 4/2022 impugnata dinanzi a questa Corte, ha accolto integralmente la domanda di reintegrazione proposta dai ricorrenti, così statuendo: “1) Accoglie la domanda attorea 2) dichiara che effettivamente nell'ottobre 2011 la parte convenuta nell'arare il terreno ha scomposto la sede stradale interpoderale eliminando il vecchio tratto così da spogliare del diritto di passaggio gli attori 3) Rigetta l'istanza del sig. per le ragioni spiegati in Controparte_2 motivazione 4) Condanna il convenuto a ripristinare lo status quo ante lo spoglio la strada interpoderale al fine di consentire alla parte attorea il passaggio con i mezzi meccanici comuni per l'agricoltura; 4) Rigetta la domanda di risarcimento perché non provato
5)condannata la parte convenuta alla refusione delle spese legali nella somma complessiva di euro 2600,00, di cui euro 150,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa in favore del procuratore degli attori dichiaratosi antistatario 6) Le spese di CTU sono poste a
pagina 3 di 12 carico della parte convenuta soccombente e allorquando esse siano state anticipate dalla parte attorea si riconosce il diritto alla restituzione in suo favore da parte del convenuto 7) Dichiara provvisoriamente esecutiva la presente sentenza ex lege”.
Il Tribunale di Benevento, in motivazione, ha anche ritenuto che non fosse legittimo l'intervento in giudizio di motivando tale convincimento nei seguenti termini: “in quanto non è stato depositato Controparte_2 alcun atto che lo conferma ovvero non risulta versato il presunto atto di donazione per notaio .”. Per_2
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2. IL GIUDIZIO DI APPELLO.
ha censurato la sentenza 4/2022 emessa dal Tribunale di Benevento sulla base dei Parte_1 seguenti motivi.
Con il primo ha censurato la decisione del Tribunale di ritenere non utilizzabili le prove assunte nella fase sommaria, e ha chiesto a questa Corte di valutare innanzitutto le dichiarazioni degli informatori sentiti dai
Carabinieri di IN (in quanto rese nell'immediatezza dei fatti), reputandole prevalenti rispetto a quelle rese nel giudizio di merito, al fine di riformare la sentenza del Tribunale di Benevento nel senso di accertare e statuire, sulla base di suddette dichiarazioni, una larghezza massima di tre metri del passaggio vantato dagli appellati.
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Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha escluso che, durante la pendenza del giudizio petitorio, la parte processuale non possa invocare i provvedimenti favorevoli assunti nel giudizio possessorio.
E ha sostenuto che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, fosse necessaria la valutazione delle risultanze dei provvedimenti resi nella fase possessoria (in particolare del provvedimento reso nella fase di reclamo) posto che, sebbene la sentenza di merito sia l'unico titolo volto a regolamentare la posizione possessoria e petitoria oggetto del contendere, con assorbimento integrale dell'interdetto, ciò non significa che il giudice del merito non debba valutare e prendere in esame per la statuizione finale anche le argomentazioni, i provvedimenti e le risultanze della fase possessoria, solo perché le due cause tutelano, rispettivamente, il possesso e il diritto sostanziale.
A tal proposito ha chiesto a questa Corte di esaminare il provvedimento reso in fase di reclamo, con conseguente riconoscimento che lo spoglio non si fosse perpetuato in danno dei ricorrenti per mancanza dell'elemento soggettivo e, comunque, che il passaggio posseduto e praticato dagli stessi non avesse mai superato i tre metri.
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Con il terzo motivo ha lamentato l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dai testi Parte_1
e , ritenute invece rilevanti dal giudice di primo grado per reputare Testimone_1 Testimone_2
pagina 4 di 12 sussistente lo spoglio in relazione al passaggio esercitato dai ricorrenti, sulla poderale in questione, per una larghezza di 5 mt. (cioè per passare anche con la mietritrebbia).
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Con il quarto motivo ha censurato la sentenza impugnata per non avere il Tribunale considerato l'importanza della testimonianza di (essendo quest'ultimo, invece, proprietario di un fondo confinante con Controparte_2 quello servente e necessariamente praticato dai ricorrenti per accedere ai fondi dominanti) e per avere ritenuto non esaustiva la testimonianza resa da in ordine all'autore dello spoglio e alla dimensione Testimone_3 della servitù.
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Con il quinto motivo l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha fondato la propria pronuncia sull'elaborato del ctu, ing. , ritenendo accertata l'esistenza e l'ampliamento Per_3 del passaggio interpoderale in base alle mappe catastali e all'evoluzione dei mezzi agricoli, seppure il diritto di passaggio e la sua estensione dovessero essere effettivamente dimostrati e non semplicemente desunti da presunzioni o tolleranze d'uso.
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Con il sesto motivo ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di Parte_1 prime cure ha accolto la domanda attorea ritenendolo come l'autore dello spoglio del diritto di passaggio degli appellati attraverso un'operazione di aratura del terreno.
L'appellante ha sostenuto, invece, che tale spoglio non sussistesse per mancanza dell'elemento soggettivo, non avendo egli mai impedito la servitù di passaggio evidenziando, in ogni caso, che la servitù di passaggio non fosse stata riconosciuta dal Tribunale di Benevento, nella sentenza impugnata, per i metri richiesti, ovvero per l'estensione dei 5 metri, avendo il Tribunale, invece, statuito: “Deve ripristinarsi il diritto al passaggio agli attori ma non è stata raggiunta una prova sincera, sufficiente e completa nel dimostrare il diritto di passaggio mediante mietitrebbia.”.
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Con il settimo motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha posto integralmente a suo carico le spese di lite e di consulenza tecnica d'ufficio, qualificandolo come unica parte soccombente.
Al riguardo ha sostenuto che tale decisione fosse priva di adeguata motivazione, poiché nel giudizio di primo grado la domanda di risarcimento danni proposta dagli attori era stata rigettata e la richiesta di intervento di era stata dichiarata inammissibile, con conseguente configurazione di una Controparte_2 soccombenza reciproca tra le parti.
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pagina 5 di 12 Con l'ottavo e ultimo motivo di gravame ha criticato la sentenza impugnata nella parte Parte_1 in cui lo ha condannato al ripristino dello status quo ante per consentire il passaggio con mezzi comuni per l'agricoltura laddove intesi come mietitrebbia, imballatrice e raccoglitrice.
Sul punto ha sostenuto che il ripristino fosse già stato eseguito (per tre metri, dopo la fase di spoglio) e che non fosse stata fornita la prova di un uso ventennale della servitù con mezzi di dimensioni superiori, essendo il passaggio sempre avvenuto con mezzi agricoli ordinari di larghezza non oltre i tre metri.
E, sulla scorta di quanto esposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “in via preliminare ed in rito dichiarare
l'improcedibilità, irritualità, e l'inammissibilità dell'azione e della domanda promossa dai ricorrenti appellati nel giudizio di primo grado per
i motivi enunciati nei propri scritti difensivi, da intendersi qui per riportati e trascritti, con ogni provvedimento connesso e consequenziale;
nel merito rigettare l'azione, tutte le richieste e le domande proposte da , e Controparte_1 Controparte_2 [...]
per essere inammissibili, irrituali, infondate in fatto ed in diritto, e non provate;
accertare e dichiarare che Controparte_3 [...]
per quanto argomentato e provato in corso di causa non si è reso autore di alcun spoglio nei confronti dei ricorrenti, non Parte_1 ha mai ostacolato il passaggio ai ricorrenti - appellati, e non ha cagionato alcun tipo di danno e/o pregiudizio;
accertare e dichiarare che il possesso e il passaggio vantato dai ricorrenti appellati sulla strada interpoderale - che insiste sulla particella n. 366 foglio 8 sita in IT
IN alla via Cannavale - ha sempre avuto nel corso degli anni una estensione di massimo 3 metri e non ha mai visto il transito di veicoli eccezionali quali mietitrebbia, imballatrice e raccoglitrice;
condannare gli appellati alla restituzione delle spese e competenze legali corrisposte nel giudizio possessorio, nel giudizio di merito e delle spese di Ctu esborsate dall'appellante ; Parte_1 condannare in ogni caso gli appellati al pagamento delle spese e competenze legali del presente giudizio e di quello di primo grado a favore del sottoscritto avvocato antistatario condannare gli appellati all'integrale pagamento delle spese di Ctu di primo grado con restituzione in favore dell'appellante di quelle già corrisposte;
emettere ogni altro provvedimento connesso e consequenziale.”.
Iscritta la causa al n. 1262/2022 del Ruolo generale ed acquisito, in data 4.7.2022 (come da annotazione telematica della cancelleria), il fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347, ultimo comma,
c.p.c., si sono costituiti in giudizio, con comparsa depositata il 13.9.2022, e Controparte_1 [...]
, contestando la fondatezza dell'avverso gravame e rassegnando le seguenti conclusioni: “1) in Controparte_2 via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c. in quanto inammissibile e/o manifestamente infondata;
2) in via principale, nel merito, rigettare integralmente l'appello proposto da
[...]
in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi ex ante rappresentati;
e, per l'effetto, 3) confermare in toto Parte_1
l'impugnata sentenza n. 4/2022 del Tribunale di Benevento ex Ariano IN, dott. Puorto, emessa il 26.01.2022, pubblicata il 10.02.2022,
R.G. n. 701/2012; 4) con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto Avv. Guerino
Gazzella, anticipatario e non percettore.”.
Con ordinanza del 4.10.2022 è stata rigettata l'istanza dell'appellante volta ad ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.1.2024.
Con la stessa ordinanza è stata dichiarata la contumacia di , non essendosi Controparte_3 costituito in giudizio nonostante la ritualità della notifica dell'atto di appello (effettuata via pec il 18.3.2022) nei suoi confronti.
pagina 6 di 12 Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 11.6.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per l'udienza del
8.7.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
E, depositate tali note (il 27.6.2025 dalla difesa di e il 4.7.2025 dalla difesa di Parte_1
e di ), la causa è stata trattenuta in decisione il 9.7.2025 (con Controparte_1 Controparte_2 ordinanza comunicata ritualmente dalla cancelleria alle parti costituite), concedendo alle parti i termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da risulta infondato e, pertanto, merita accoglimento. Parte_1
Risulta corretta, infatti, la decisione del primo giudice, sia pure integrando e parzialmente modificando (nei limiti di seguito esposti) la relativa motivazione (ciò per l'effetto devolutivo dell'appello che consente, per l'appunto, al giudice del gravame, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi, di confermare la decisione impugnata anche sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 07/09/2023, n. 26098; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 16/09/2024, n. 24738; Sez.
III, Ord., 12/03/2024, n. 6533).
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Prima di passare alla disamina dei motivi di gravame va precisato, al fine di delineare il thema decidendum, che, trattandosi, nel caso di specie, dell'azione di reintegra diretta a tutelare il possesso inteso (ai sensi dell'art. 1140 c.c.) come relazione di fatto con la cosa, corrispondente all'esercizio di un diritto reale - nello specifico di una servitù di passaggio - non assumono rilevanza la legittimità dell'esercizio del possesso vantato dai ricorrenti/appellati e la sua rispondenza ad un valido titolo, quanto piuttosto la mera situazione di fatto esistente al momento dello spoglio (cfr. Cass. civ. Sez. II Ord., 31/01/2019, n. 2991).
Ed invero, il possesso è tutelato dall'ordinamento giuridico con le azioni di reintegrazione e di manutenzione, previste dagli artt. 1168 e 1170 c.c., per garantire, nell'interesse collettivo, il diritto soggettivo alla sua conservazione contro gli atti di spoglio violento o clandestino e di molestia e per evitare turbamento della pace sociale, a prescindere dall'esistenza di un titolo giustificativo, essendo considerato di per sé un valore meritevole di tutela (cfr. Cass. civ., Sez. II, 22/05/2003, n. 8075; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 14/03/2023, n. 7374).
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Fatta questa precisazione, la Corte rileva che sono infondati, innanzitutto, i primi sei motivi di gravame, esaminabili congiuntamente in quanto strettamente connessi sia dal punto di vista logico che giuridico, avendo il primo giudice fatto buon governo delle risultanze istruttorie. pagina 7 di 12 Va premesso, al riguardo, che il Tribunale di Benevento, dopo aver correttamente rilevato che il giudizio di merito fosse stato preceduto da uno “cautelare possessorio” (con accoglimento totale della domanda dei ricorrenti nella prima fase e parziale in quello di reclamo), ha, poi, richiamato erroneamente dei principi giurisprudenziali (e di dottrina) riferibili al rapporto tra giudizio possessorio e petitorio, pur non trattandosi, nel caso di specie, di un giudizio petitorio (ossia sull'effettivo accertamento del diritto di servitù di passaggio in capo ai ricorrenti), bensì solo della fase di merito di quello c.d. possessorio (ex art. 703, co.4, c.p.c.).
Tali riferimenti, sebbene non pertinenti rispetto al caso di specie, non hanno inciso, tuttavia, sulla correttezza della decisione finale (di accoglimento della domanda dei ricorrenti).
Ed infatti le testimonianze assunte nella fase di merito e poste a fondamento della decisione impugnata erano state, effettivamente, convincenti, anche ad avviso di questa Corte, per ritenere che il tratto del fondo del resistente per cui è causa (ossia la strada poderale in questione) avesse consentito il passaggio dei ricorrenti anche con mezzi agricolo e, in particolare, pure con la mietitrebbia, avendo, quindi, una larghezza idonea a tale fine (di circa 5 metri).
Il teste (indifferente rispetto alle parti in causa), infatti, aveva riferito (cfr. il verbale di Testimone_4 udienza del 5.7.2019, contenuto nel fascicolo cartaceo di primo grado, agli atti), come rilevato dal Tribunale di
Benevento: “che io sappia il passaggio era largo tanto da passarci con trattrice, imballatrice, mietitrebbia. Ho visto personalmente passare con una mietitrebbia” e ricordato “Le volte che visto passare i ricorrenti nessuno ha impedito il passaggio.”.
E anche il teste (indifferente rispetto alle parti in causa;
cfr. il verbale di udienza del Testimone_2
26.9.2019, contenuto nel fascicolo cartaceo di primo grado, agli atti) aveva dichiarato, come riportato anche nella sentenza impugnata: “ricordo che lo zio del ricorrente per accedere al terreno di cui è causa vi passava prima con le mucche, poi con i carri, poi il trattore con l'imballatrice e poi con mietitrebbia. E' passato con la mietitrebbia da circa 20 anni.
Conosco questi fatti in quanto all'epoca li frequentavano già con mio padre. Ora frequento i luoghi in quanto acquisto l'uva dal ricorrente”.
Aveva poi precisato, per ciò che rileva in questa sede: “la strada è larga per una estensione pari ad una mietitrebbia, che ripeto ho visto da venti anni circa”; “L'ultima volta che ho visto la mietitrebbia sul fondo interpoderale è stato circa 10 anni fa….Quando accede sul terreno dalla strada per far salire il mietitrebbia appone, un po' a distanza della salita Pt_1 delle pietre per consentire la salita… Confermo che il sistema per far salire la mietitrebbia è indicato nella foto 5 di parte ricorrente ….e la pietra viene messa a destra del guado di accesso, cosi come da foto 3 allegata alla perizia di ”. Per_4
E tali dichiarazioni risultano suffragate, oltre che dalla documentazione fotografica prodotta dai ricorrenti in primo grado (e ridepositata in appello) – ritraenti il trattore con attrezzo per la raccolta del fieno e la mietitrebbia- anche da quanto riscontrato dal ctu, ing , che aveva indicato la dimensione di una mietitrebbia (vista passare più Per_3 volte dai detti testi sul tratto stradale in questione) in circa mt. 4,05.
Sul punto è anche condivisibile, dal punto di vista logico, la valutazione del primo giudice secondo cui il pagina 8 di 12 passaggio interpoderale, come risultante dalle dette mappe, fosse originariamente commisurato alla larghezza di un carro, per poi adeguarsi all'evoluzione della tecnologia che ha portato all'utilizzo di mezzi più grandi e funzionali, come la trattrice e la mietitrebbia.
Dunque, anche alla luce di tali riscontri di carattere tecnico e documentale, il teste Testimone_4
(indicato dal primo giudice, erroneamente, con il cognome “ ”) non risulta - contrariamente a quanto Tes_1 sostenuto dall'appellante - inattendibile, anche perché, quanto era stato sentito il 19.1.2012 dai Carabinieri di
IN (cfr. le sommarie informazioni ridepositate in questo grado dall'appellante), aveva semplicemente dichiarato di non essere in grado di indicare la misura esatta circa la larghezza della strada, riferendo che la stessa fosse pari ad un trattore trainante un mezzo agricolo (il che non collide con quanto dallo stesso riferito, come testimone, nel giudizio di merito, a tal punto da farlo ritenere inattendibile).
Non poteva ritenersi inattendibile, inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, neanche il teste
[...]
, sebbene lo stesso avesse effettivamente riferito, il 20.1.2012, ai Carabinieri di IN Testimone_2
(cfr. le sommarie informazioni ridepositate in questo grado dall'appellante), che la strada fosse di circa due metri e mezzo “ovvero la larghezza di un mezzo agricolo”.
La sola indicazione di una dimensione inferiore del fondo (rispetto a quello indicato dai ricorrenti) non può portare ad una valutazione di inattendibilità del teste, se è vero che, quanto riferito in sede testimoniale - ossia che lo zio del ricorrente passasse, prima con le mucche, poi con i carri, poi il trattore con l'imballatrice e poi con mietitrebbia, per accedere al terreno di cui è causa – non appare in netto contrasto con quanto in precedenza dichiarato ai Carabinieri di Carabinieri di IN, avendo comunque detto anche agli stessi che “quando non esistevano i mezzi agricoli passavano gli animali con i carri, successivamente il transito era consentito pure ai mezzi agricoli”.
A ciò si aggiunge (con riferimento specifico al terzo motivo di gravame) che, come rilevato dal primo giudice, la testimonianza di (cfr. il verbale di udienza del 17.6.2014, contenuto nel fascicolo cartaceo di Testimone_3 primo grado, agli atti) era stata alquanto generica, essendosi il teste limitato a confermare o a negare le circostanze di prova, senza riferire alcun ulteriore elemento significativo.
Né quanto desumibile dalle testimonianze rese dai testi e – Testimone_4 Testimone_2 suffragate, sul punto, dai detti riscontri documentali e tecnici- circa la maggiore estensione del tratto di strada in questione rispetto a quella (di circa 2 metri e mezzo) indicata dal resistente/appellante, può ritenersi ragionevolmente superata da quanto riferito da , fratello dello stesso , Controparte_2 Parte_1 escusso all'udienza del 5.7.2019 (cfr. il relativo verbale, contenuto nel fascicolo cartaceo di primo grado, agli atti), avendo egli dichiarato di non sapere dire la larghezza del tratto di strada in questione, limitandosi a dire che passava “la trattrice e non la mietitrebbia perché sul lato destro vi era, come detto, un vigneto e i filoni non avrebbero consentito il passaggio di mietitrebbia”. pagina 9 di 12 Non è superfluo precisare, del resto, che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (cfr. Cass. civ., Sez. I, 23/05/2014, n. 11511; cfr. anche Cass. civ., Sez.
VI - 3, Ord., 04/07/2017, n. 16467; Sez. lavoro, 07/01/2009, n. 42), non incontrando al riguardo altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (cfr. Cass. civ., Sez. I, 02/08/2016, n. 16056; cfr. anche
Cass. civ., Sez. II, Ord., 28/12/2023, n. 36298).
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante (nell'ambito, specificamente, del secondo e del sesto motivo di gravame), dai provvedimenti emessi in sede interdittale non si evinceva assolutamente l'esclusione dello spoglio, attraverso l'aratura del proprio fondo (in particolare per l'assenza dell'elemento soggettivo, secondo quanto prospettato dallo stesso appellante), del possesso ad immagine della servitù di passaggio esercitato dai ricorrenti.
Ed infatti, sia l'ordinanza monocratica emessa dal Tribunale di Ariano IN che quella resa dallo stesso
Tribunale, in composizione collegiale, all'esito del reclamo (entrambe ridepositate in questo grado dall'appellante), avevano riconosciuto lo spoglio perpetrato dal resistente, per effetto dell'aratura (avendo ciò impedito il passaggio dei ricorrenti sulla strada in terra battuta con il mezzo agricolo), essendo l'ordinanza del primo giudice stata riformata dal collegio solo in riferimento alla larghezza (non eccedente i tre metri, anziché cinque) della strada poderale da ripristinare.
La circostanza, inoltre, valorizzata dall'appellante nell'ambito del sesto motivo di gravame, che in un punto della motivazione della sentenza impugnata il Tribunale avesse scritto “Deve ripristinarsi il diritto al passaggio agli attori ma non è stata raggiunta una prova sincera, sufficiente e completa nel dimostrare il diritto di passaggio mediante mietitrebbia.”, non esclude che, in base alla valutazione complessiva dell'iter motivazionale, da rapportare al dispositivo (“Accoglie la domanda attorea…”… “Condanna il convenuto a ripristinare lo status quo ante lo spoglio la strada interpoderale al fine di consentire alla parte attorea il passaggio con i mezzi meccanici comuni per
l'agricoltura”), la domanda di reintegrazione proposta dai ricorrenti fosse stata comunque accolta proprio nei termini da questi ultimi richiesti.
E, quanto detto sino ad ora assorbe, logicamente, anche la valutazione dell'ottavo motivo di gravame (con cui, si ribadisce, ha criticato la sentenza impugnata nella parte in cui lo ha condannato al Parte_1 ripristino dello status quo ante per consentire il passaggio con mezzi comuni per l'agricoltura laddove intesi come mietitrebbia, imballatrice e raccoglitrice sostenendo, sul punto, che il ripristino fosse già stato eseguito, per tre metri, dopo la fase di spoglio) e che non fosse stata fornita la prova di un uso ventennale della servitù con mezzi di dimensioni superiori, essendo il passaggio sempre avvenuto con mezzi agricoli ordinari di larghezza non oltre i tre metri. pagina 10 di 12 ****
Risulta, infine, privo di fondamento anche il settimo motivo di gravame.
Se è vero, infatti, da un lato, che, come sostenuto dall'appellante, nel giudizio di primo grado la domanda di risarcimento danni proposta dai ricorrenti era stata rigettata e la richiesta di intervento di Controparte_2
era stata dichiarata inammissibile, ciò, tuttavia, non escludeva la prevalente soccombenza, ai fini della
[...] condanna alle spese di lite, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., del resistente.
Quest'ultimo, infatti, risultava soccombente rispetto alla domanda principale (quella di reintegrazione nel possesso) formulata dai ricorrenti, ossia rispetto alla domanda in relazione alla quale era stata espletata una lunga istruttoria e rispetto alla quale, peraltro, era stato focalizzato l'interesse delle parti.
Sul punto va detto, infatti, che è prevalente la soccombenza di una parte valutata con riferimento all'esito complessivo della controversia e al maggiore peso dalla domanda principale (cfr. Cass. civ., Sez. II, 27/12/2004,
n. 24029), tenendo conto del peso tecnico-giuridico, e non soltanto economico, delle contrapposte ragioni delle parti (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 13/07/2022, n. 22187).
****
Al rigetto dell'appello proposto da segue, in base al principio della soccombenza, ex Parte_1 art. 91 c.p.c., la condanna dello stesso al pagamento, in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, ex art. 93
c.p.c., degli appellati, dei compensi professionali del presente grado di giudizio.
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore degli appellati vittoriosi vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi, per tutte le fasi (anche per quella istruttoria, posto che alla prima udienza non è stata fissata esclusivamente e direttamente l'udienza di precisazione delle conclusioni, ma vi è stato il compimento di ulteriori attività, in particolare la disamina dell'istanza di inibitoria;
cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/09/2025, n. 25664; Sez. III, Ord., 19/03/2025, n. 7343; Sez. III,
Ord., 11/11/2024, n. 29077; Sez. III, Ord., 16/04/2021, n. 10206) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse degli appellati stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 1.100,01 ad euro 5.200,00, tenuto conto (in base al c.d. criterio del "disputatum") del valore della causa.
Spetta, inoltre, alla difesa degli appellati (pur avendo la medesima posizione processuale), l'aumento richiesto
(nell'ambito della nota specifica allegata alla memoria di replica depositata il 24.10.2025) ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.M. n. 55 del 2014.
Infatti l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, D.M. n. 55 del 2014, anche quando le pretese dei suoi assistiti siano pagina 11 di 12 esattamente coincidenti;
la difesa di più parti, infatti, anche nel caso di identità di pretese comporta pur sempre l'onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche, ecc.
La suddetta maggiorazione è obbligatoria per le prestazioni professionali concluse (come nel caso di specie) dopo il 23.10.2023, facoltativa per quelle concluse prima.
Se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti, e del 10% dall'undicesimo al trentesimo, mentre se le pretese dei vari assistiti sono (come nel caso di specie) identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del
30%, e quindi maggiorato ex art. 4, comma 2, D.M. n. 55 del 2014; ai fini dell'applicazione del comma 2, il valore della causa da porre a base del calcolo sarà dato non dalla sommatoria delle domande, ma dal valore della domanda più elevata (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 17/04/2024, n. 10367).
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Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente
e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1262/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 4/2022 emessa dal Tribunale Parte_1 di Benevento, pubblicata il 10.2.2022.
2. Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore dell'avv. Guerino Gazzella, Parte_1 quale difensore, dichiaratosi antistatario, di e di , dei compensi Controparte_1 Controparte_2 professionali del secondo di giudizio, liquidati complessivamente in euro 2.652,65, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 11.11.2025
Il Presidente
PP De UL
Il Consigliere est.
PP ST TI pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
PP DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
PP ST INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
1262 dell'anno 2022, vertente tra
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Anita Lo Parte_1 C.F._1
Chiatto.
- APPELLANTE -
e
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Guerino Gazzella. C.F._3
- APPELLATI – nonchè
(c.f. ). Controparte_3 C.F._4
-APPELLATO- contumace -
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 4/2022 emessa dal Tribunale di Benevento, pubblicata il 10.2.2022, in tema di reintegrazione nel possesso di servitù di passaggio”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il
27.6.2025 dalla difesa di e il 4.7.2025 dalla difesa di e di Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 12 . Controparte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato (a mezzo PEC) il 18.3.2022, ha convenuto in giudizio, Parte_1 dinanzi a questa Corte, , e , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 proponendo appello avverso la sentenza n. 4/2022 emessa dal Tribunale di Benevento, pubblicata il 10.2.2022.
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1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado e (proprietario, il primo, ed affittuaria, la Controparte_3 Controparte_1 seconda, dei fondi siti in IT IN, in catasto al fg. 8, p.lle 166 e 405), con ricorso depositato ai sensi degli artt.
1168 c.c. e 703 c.p.c., avevano adìto il Tribunale di Ariano IN per essere reintegrati nel possesso della servitù di passaggio (sia a piedi che con mezzi meccanici) esercitata (per accedere ai detti fondi) sulla strada poderale in terra battuta, larga mt.5, che attraversava il fondo (confinante) sito in IT IN in via Cannavale (in catasto al foglio 8, particella 366), lamentando che, dagli inizi del mese di Ottobre 2011, , lavorando Parte_1 con un trattore ed un aratro il terreno posto a confine con il suddetto passaggio, avesse invaso la strada interpoderale ed alterato il suo tracciato.
I ricorrenti avevano chiesto, pertanto, il ripristino dello status quo ante mediante il ricompattamento del terreno e il ripristino del tracciato viario, in modo da consentire di accedere ai fondi identificati in catasto al foglio 8, p.lle 166
e 405, partendo dalla strada comunale Cannavale del comune di IT IN (Av).
Costituitosi in giudizio, aveva riconosciuto il diritto dei ricorrenti di passare attraverso il Parte_1 fondo riportato in catasto al foglio 8, particella 366, per accedere ai fondi, interclusi, identificati in catasto al foglio
8, p.lle 166 e 405, e di non aver mai ostacolato il suo esercizio, evidenziando tuttavia che si trattasse di una strada interpoderale di 2 metri e mezzo (anziché di 5 mt.), tale da permettere il comodo transito a piedi e con il trattore trainante il carrello.
In fase interdittale era stata totalmente accolta, dal giudice monocratico, la domanda dei ricorrenti, con reintegrazione degli stessi nel possesso della servitù di passaggio sulla stradella interpoderale per la larghezza di metri cinque.
E, in fase di reclamo, l'ordinanza emessa dal primo giudice era stata in parte revocata dal collegio, ordinando la reintegra dei ricorrenti mediante il ripristino dello status quo ante del tracciato della stradella interpoderale, con ricompattamento del terreno per una larghezza non eccedente i metri tre (anziché di metri cinque).
Con istanza per la prosecuzione del giudizio per il merito possessorio, formulata (così come previsto dall'art. 703, co. 4, c.p.c.) il 6.8.2012, e il 6.8.2012 - deducendo di Controparte_1 Controparte_3 avere interesse all'accertamento, con sentenza, del loro legittimo esercizio della servitù di passaggio sulla strada interpoderale in terra battuta, larga mt. 5, che attraversa il fondo indentificato in catasto al fg. 8, p.lla 366, del pagina 2 di 12 Comune di IT IN - avevano rassegnato le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare la legittimazione attiva di possidente della parte istante e quella passiva del , oltre all'illecito compiuto;
accertare e dichiarare, l'esercizio Parte_1 della servitù attiva di passaggio, esistente sulla strada interpoderale, in terra battuta, larga mt.
5.00 che attraversa il fondo, identificato dalla part. lla 366, foglio 8, del Comune di IT IN, per una lunghezza di circa 74,00 mt. lineari;
accertare e dichiarare che la parte istante ed i suoi danti causa hanno esercitato la predetta servitù di passaggio, con le modalità indicate nella premessa della presente, per oltre 40 anni, fino al momento dello spoglio;
per l'effetto, condannare al ripristino dello status quo ante allo Parte_1 spoglio, mediante il ricompattamento del terreno ed il ripristino del tracciato viario, come innanzi descritto, in modo da consentire alla parte ricorrente di accedere ai fondi identificati al foglio 8, part.lle 166 e 405, partendo dalla strada comunale Cannavale del comune di
IT IN (AV), come descritto ed identificato nell'allegato planimetrico A e B della CTP del Geom. del 13.10.2011; ordinare Per_1
a di astenersi da ogni illegittimo comportamento nei confronti della parte istante sulla strada interpoderale in Parte_1 terra battuta larga mt.
5.00 che, attraversa il fondo, identificato dalla part.lla 366, foglio 8, del Comune di IT IN, per una lunghezza di circa 74,00 mt. lineari e consentire ai ricorrenti un libero accesso ai propri fondi;
infine, condannare al Parte_1 risarcimento del danno in favore della parte istante, da liquidarsi nella somma di Euro 5.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata al soddisfo o in quelle somme maggiori o minori che dovessero essere ritenute di giustizia;
-in ogni caso, condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario e non percettore.”.
Costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 3.4.2013, aveva eccepito Parte_1
l'improcedibilità e l'inammissibilità dell'avversa domanda (per essere stata già decisa, in fase interdittale, all'esito del reclamo, con ordinanza del 19.6.2012) e, comunque, ne aveva contestato la fondatezza, chiedendone il rigetto nonchè, in parziale revoca del provvedimento collegiale emesso in fase di reclamo, che fosse dichiarata la propria estraneità allo spoglio lamentato dalla controparte e l'estensione di mt. 2,50 circa della strada interpoderale insistente sulla particella n.366 del fg.8.
Con atto dell'8.2.2016 era intervenuto in giudizio , deducendo di avere ricevuto in Controparte_2 donazione, con atto del 6.5.2014, la piena proprietà dell'appezzamento di terreno a destinazione agricola per cui è causa (sito alla Contrada Cannavale, Comune di IT IN, in catasto terreni al fg. 8, p.lle 166 e 405), e chiedendo, pertanto, che, previa declaratoria dell'ammissibilità del proprio intervento, fossero accolte le conclusioni rassegnate dagli attori, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del proprio difensore antistatario.
Il Tribunale di Benevento, con la sentenza n. 4/2022 impugnata dinanzi a questa Corte, ha accolto integralmente la domanda di reintegrazione proposta dai ricorrenti, così statuendo: “1) Accoglie la domanda attorea 2) dichiara che effettivamente nell'ottobre 2011 la parte convenuta nell'arare il terreno ha scomposto la sede stradale interpoderale eliminando il vecchio tratto così da spogliare del diritto di passaggio gli attori 3) Rigetta l'istanza del sig. per le ragioni spiegati in Controparte_2 motivazione 4) Condanna il convenuto a ripristinare lo status quo ante lo spoglio la strada interpoderale al fine di consentire alla parte attorea il passaggio con i mezzi meccanici comuni per l'agricoltura; 4) Rigetta la domanda di risarcimento perché non provato
5)condannata la parte convenuta alla refusione delle spese legali nella somma complessiva di euro 2600,00, di cui euro 150,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa in favore del procuratore degli attori dichiaratosi antistatario 6) Le spese di CTU sono poste a
pagina 3 di 12 carico della parte convenuta soccombente e allorquando esse siano state anticipate dalla parte attorea si riconosce il diritto alla restituzione in suo favore da parte del convenuto 7) Dichiara provvisoriamente esecutiva la presente sentenza ex lege”.
Il Tribunale di Benevento, in motivazione, ha anche ritenuto che non fosse legittimo l'intervento in giudizio di motivando tale convincimento nei seguenti termini: “in quanto non è stato depositato Controparte_2 alcun atto che lo conferma ovvero non risulta versato il presunto atto di donazione per notaio .”. Per_2
****
2. IL GIUDIZIO DI APPELLO.
ha censurato la sentenza 4/2022 emessa dal Tribunale di Benevento sulla base dei Parte_1 seguenti motivi.
Con il primo ha censurato la decisione del Tribunale di ritenere non utilizzabili le prove assunte nella fase sommaria, e ha chiesto a questa Corte di valutare innanzitutto le dichiarazioni degli informatori sentiti dai
Carabinieri di IN (in quanto rese nell'immediatezza dei fatti), reputandole prevalenti rispetto a quelle rese nel giudizio di merito, al fine di riformare la sentenza del Tribunale di Benevento nel senso di accertare e statuire, sulla base di suddette dichiarazioni, una larghezza massima di tre metri del passaggio vantato dagli appellati.
****
Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha escluso che, durante la pendenza del giudizio petitorio, la parte processuale non possa invocare i provvedimenti favorevoli assunti nel giudizio possessorio.
E ha sostenuto che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, fosse necessaria la valutazione delle risultanze dei provvedimenti resi nella fase possessoria (in particolare del provvedimento reso nella fase di reclamo) posto che, sebbene la sentenza di merito sia l'unico titolo volto a regolamentare la posizione possessoria e petitoria oggetto del contendere, con assorbimento integrale dell'interdetto, ciò non significa che il giudice del merito non debba valutare e prendere in esame per la statuizione finale anche le argomentazioni, i provvedimenti e le risultanze della fase possessoria, solo perché le due cause tutelano, rispettivamente, il possesso e il diritto sostanziale.
A tal proposito ha chiesto a questa Corte di esaminare il provvedimento reso in fase di reclamo, con conseguente riconoscimento che lo spoglio non si fosse perpetuato in danno dei ricorrenti per mancanza dell'elemento soggettivo e, comunque, che il passaggio posseduto e praticato dagli stessi non avesse mai superato i tre metri.
***
Con il terzo motivo ha lamentato l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dai testi Parte_1
e , ritenute invece rilevanti dal giudice di primo grado per reputare Testimone_1 Testimone_2
pagina 4 di 12 sussistente lo spoglio in relazione al passaggio esercitato dai ricorrenti, sulla poderale in questione, per una larghezza di 5 mt. (cioè per passare anche con la mietritrebbia).
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Con il quarto motivo ha censurato la sentenza impugnata per non avere il Tribunale considerato l'importanza della testimonianza di (essendo quest'ultimo, invece, proprietario di un fondo confinante con Controparte_2 quello servente e necessariamente praticato dai ricorrenti per accedere ai fondi dominanti) e per avere ritenuto non esaustiva la testimonianza resa da in ordine all'autore dello spoglio e alla dimensione Testimone_3 della servitù.
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Con il quinto motivo l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha fondato la propria pronuncia sull'elaborato del ctu, ing. , ritenendo accertata l'esistenza e l'ampliamento Per_3 del passaggio interpoderale in base alle mappe catastali e all'evoluzione dei mezzi agricoli, seppure il diritto di passaggio e la sua estensione dovessero essere effettivamente dimostrati e non semplicemente desunti da presunzioni o tolleranze d'uso.
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Con il sesto motivo ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di Parte_1 prime cure ha accolto la domanda attorea ritenendolo come l'autore dello spoglio del diritto di passaggio degli appellati attraverso un'operazione di aratura del terreno.
L'appellante ha sostenuto, invece, che tale spoglio non sussistesse per mancanza dell'elemento soggettivo, non avendo egli mai impedito la servitù di passaggio evidenziando, in ogni caso, che la servitù di passaggio non fosse stata riconosciuta dal Tribunale di Benevento, nella sentenza impugnata, per i metri richiesti, ovvero per l'estensione dei 5 metri, avendo il Tribunale, invece, statuito: “Deve ripristinarsi il diritto al passaggio agli attori ma non è stata raggiunta una prova sincera, sufficiente e completa nel dimostrare il diritto di passaggio mediante mietitrebbia.”.
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Con il settimo motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha posto integralmente a suo carico le spese di lite e di consulenza tecnica d'ufficio, qualificandolo come unica parte soccombente.
Al riguardo ha sostenuto che tale decisione fosse priva di adeguata motivazione, poiché nel giudizio di primo grado la domanda di risarcimento danni proposta dagli attori era stata rigettata e la richiesta di intervento di era stata dichiarata inammissibile, con conseguente configurazione di una Controparte_2 soccombenza reciproca tra le parti.
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pagina 5 di 12 Con l'ottavo e ultimo motivo di gravame ha criticato la sentenza impugnata nella parte Parte_1 in cui lo ha condannato al ripristino dello status quo ante per consentire il passaggio con mezzi comuni per l'agricoltura laddove intesi come mietitrebbia, imballatrice e raccoglitrice.
Sul punto ha sostenuto che il ripristino fosse già stato eseguito (per tre metri, dopo la fase di spoglio) e che non fosse stata fornita la prova di un uso ventennale della servitù con mezzi di dimensioni superiori, essendo il passaggio sempre avvenuto con mezzi agricoli ordinari di larghezza non oltre i tre metri.
E, sulla scorta di quanto esposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “in via preliminare ed in rito dichiarare
l'improcedibilità, irritualità, e l'inammissibilità dell'azione e della domanda promossa dai ricorrenti appellati nel giudizio di primo grado per
i motivi enunciati nei propri scritti difensivi, da intendersi qui per riportati e trascritti, con ogni provvedimento connesso e consequenziale;
nel merito rigettare l'azione, tutte le richieste e le domande proposte da , e Controparte_1 Controparte_2 [...]
per essere inammissibili, irrituali, infondate in fatto ed in diritto, e non provate;
accertare e dichiarare che Controparte_3 [...]
per quanto argomentato e provato in corso di causa non si è reso autore di alcun spoglio nei confronti dei ricorrenti, non Parte_1 ha mai ostacolato il passaggio ai ricorrenti - appellati, e non ha cagionato alcun tipo di danno e/o pregiudizio;
accertare e dichiarare che il possesso e il passaggio vantato dai ricorrenti appellati sulla strada interpoderale - che insiste sulla particella n. 366 foglio 8 sita in IT
IN alla via Cannavale - ha sempre avuto nel corso degli anni una estensione di massimo 3 metri e non ha mai visto il transito di veicoli eccezionali quali mietitrebbia, imballatrice e raccoglitrice;
condannare gli appellati alla restituzione delle spese e competenze legali corrisposte nel giudizio possessorio, nel giudizio di merito e delle spese di Ctu esborsate dall'appellante ; Parte_1 condannare in ogni caso gli appellati al pagamento delle spese e competenze legali del presente giudizio e di quello di primo grado a favore del sottoscritto avvocato antistatario condannare gli appellati all'integrale pagamento delle spese di Ctu di primo grado con restituzione in favore dell'appellante di quelle già corrisposte;
emettere ogni altro provvedimento connesso e consequenziale.”.
Iscritta la causa al n. 1262/2022 del Ruolo generale ed acquisito, in data 4.7.2022 (come da annotazione telematica della cancelleria), il fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347, ultimo comma,
c.p.c., si sono costituiti in giudizio, con comparsa depositata il 13.9.2022, e Controparte_1 [...]
, contestando la fondatezza dell'avverso gravame e rassegnando le seguenti conclusioni: “1) in Controparte_2 via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c. in quanto inammissibile e/o manifestamente infondata;
2) in via principale, nel merito, rigettare integralmente l'appello proposto da
[...]
in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi ex ante rappresentati;
e, per l'effetto, 3) confermare in toto Parte_1
l'impugnata sentenza n. 4/2022 del Tribunale di Benevento ex Ariano IN, dott. Puorto, emessa il 26.01.2022, pubblicata il 10.02.2022,
R.G. n. 701/2012; 4) con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto Avv. Guerino
Gazzella, anticipatario e non percettore.”.
Con ordinanza del 4.10.2022 è stata rigettata l'istanza dell'appellante volta ad ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.1.2024.
Con la stessa ordinanza è stata dichiarata la contumacia di , non essendosi Controparte_3 costituito in giudizio nonostante la ritualità della notifica dell'atto di appello (effettuata via pec il 18.3.2022) nei suoi confronti.
pagina 6 di 12 Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 11.6.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per l'udienza del
8.7.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
E, depositate tali note (il 27.6.2025 dalla difesa di e il 4.7.2025 dalla difesa di Parte_1
e di ), la causa è stata trattenuta in decisione il 9.7.2025 (con Controparte_1 Controparte_2 ordinanza comunicata ritualmente dalla cancelleria alle parti costituite), concedendo alle parti i termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da risulta infondato e, pertanto, merita accoglimento. Parte_1
Risulta corretta, infatti, la decisione del primo giudice, sia pure integrando e parzialmente modificando (nei limiti di seguito esposti) la relativa motivazione (ciò per l'effetto devolutivo dell'appello che consente, per l'appunto, al giudice del gravame, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi, di confermare la decisione impugnata anche sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 07/09/2023, n. 26098; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 16/09/2024, n. 24738; Sez.
III, Ord., 12/03/2024, n. 6533).
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Prima di passare alla disamina dei motivi di gravame va precisato, al fine di delineare il thema decidendum, che, trattandosi, nel caso di specie, dell'azione di reintegra diretta a tutelare il possesso inteso (ai sensi dell'art. 1140 c.c.) come relazione di fatto con la cosa, corrispondente all'esercizio di un diritto reale - nello specifico di una servitù di passaggio - non assumono rilevanza la legittimità dell'esercizio del possesso vantato dai ricorrenti/appellati e la sua rispondenza ad un valido titolo, quanto piuttosto la mera situazione di fatto esistente al momento dello spoglio (cfr. Cass. civ. Sez. II Ord., 31/01/2019, n. 2991).
Ed invero, il possesso è tutelato dall'ordinamento giuridico con le azioni di reintegrazione e di manutenzione, previste dagli artt. 1168 e 1170 c.c., per garantire, nell'interesse collettivo, il diritto soggettivo alla sua conservazione contro gli atti di spoglio violento o clandestino e di molestia e per evitare turbamento della pace sociale, a prescindere dall'esistenza di un titolo giustificativo, essendo considerato di per sé un valore meritevole di tutela (cfr. Cass. civ., Sez. II, 22/05/2003, n. 8075; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 14/03/2023, n. 7374).
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Fatta questa precisazione, la Corte rileva che sono infondati, innanzitutto, i primi sei motivi di gravame, esaminabili congiuntamente in quanto strettamente connessi sia dal punto di vista logico che giuridico, avendo il primo giudice fatto buon governo delle risultanze istruttorie. pagina 7 di 12 Va premesso, al riguardo, che il Tribunale di Benevento, dopo aver correttamente rilevato che il giudizio di merito fosse stato preceduto da uno “cautelare possessorio” (con accoglimento totale della domanda dei ricorrenti nella prima fase e parziale in quello di reclamo), ha, poi, richiamato erroneamente dei principi giurisprudenziali (e di dottrina) riferibili al rapporto tra giudizio possessorio e petitorio, pur non trattandosi, nel caso di specie, di un giudizio petitorio (ossia sull'effettivo accertamento del diritto di servitù di passaggio in capo ai ricorrenti), bensì solo della fase di merito di quello c.d. possessorio (ex art. 703, co.4, c.p.c.).
Tali riferimenti, sebbene non pertinenti rispetto al caso di specie, non hanno inciso, tuttavia, sulla correttezza della decisione finale (di accoglimento della domanda dei ricorrenti).
Ed infatti le testimonianze assunte nella fase di merito e poste a fondamento della decisione impugnata erano state, effettivamente, convincenti, anche ad avviso di questa Corte, per ritenere che il tratto del fondo del resistente per cui è causa (ossia la strada poderale in questione) avesse consentito il passaggio dei ricorrenti anche con mezzi agricolo e, in particolare, pure con la mietitrebbia, avendo, quindi, una larghezza idonea a tale fine (di circa 5 metri).
Il teste (indifferente rispetto alle parti in causa), infatti, aveva riferito (cfr. il verbale di Testimone_4 udienza del 5.7.2019, contenuto nel fascicolo cartaceo di primo grado, agli atti), come rilevato dal Tribunale di
Benevento: “che io sappia il passaggio era largo tanto da passarci con trattrice, imballatrice, mietitrebbia. Ho visto personalmente passare con una mietitrebbia” e ricordato “Le volte che visto passare i ricorrenti nessuno ha impedito il passaggio.”.
E anche il teste (indifferente rispetto alle parti in causa;
cfr. il verbale di udienza del Testimone_2
26.9.2019, contenuto nel fascicolo cartaceo di primo grado, agli atti) aveva dichiarato, come riportato anche nella sentenza impugnata: “ricordo che lo zio del ricorrente per accedere al terreno di cui è causa vi passava prima con le mucche, poi con i carri, poi il trattore con l'imballatrice e poi con mietitrebbia. E' passato con la mietitrebbia da circa 20 anni.
Conosco questi fatti in quanto all'epoca li frequentavano già con mio padre. Ora frequento i luoghi in quanto acquisto l'uva dal ricorrente”.
Aveva poi precisato, per ciò che rileva in questa sede: “la strada è larga per una estensione pari ad una mietitrebbia, che ripeto ho visto da venti anni circa”; “L'ultima volta che ho visto la mietitrebbia sul fondo interpoderale è stato circa 10 anni fa….Quando accede sul terreno dalla strada per far salire il mietitrebbia appone, un po' a distanza della salita Pt_1 delle pietre per consentire la salita… Confermo che il sistema per far salire la mietitrebbia è indicato nella foto 5 di parte ricorrente ….e la pietra viene messa a destra del guado di accesso, cosi come da foto 3 allegata alla perizia di ”. Per_4
E tali dichiarazioni risultano suffragate, oltre che dalla documentazione fotografica prodotta dai ricorrenti in primo grado (e ridepositata in appello) – ritraenti il trattore con attrezzo per la raccolta del fieno e la mietitrebbia- anche da quanto riscontrato dal ctu, ing , che aveva indicato la dimensione di una mietitrebbia (vista passare più Per_3 volte dai detti testi sul tratto stradale in questione) in circa mt. 4,05.
Sul punto è anche condivisibile, dal punto di vista logico, la valutazione del primo giudice secondo cui il pagina 8 di 12 passaggio interpoderale, come risultante dalle dette mappe, fosse originariamente commisurato alla larghezza di un carro, per poi adeguarsi all'evoluzione della tecnologia che ha portato all'utilizzo di mezzi più grandi e funzionali, come la trattrice e la mietitrebbia.
Dunque, anche alla luce di tali riscontri di carattere tecnico e documentale, il teste Testimone_4
(indicato dal primo giudice, erroneamente, con il cognome “ ”) non risulta - contrariamente a quanto Tes_1 sostenuto dall'appellante - inattendibile, anche perché, quanto era stato sentito il 19.1.2012 dai Carabinieri di
IN (cfr. le sommarie informazioni ridepositate in questo grado dall'appellante), aveva semplicemente dichiarato di non essere in grado di indicare la misura esatta circa la larghezza della strada, riferendo che la stessa fosse pari ad un trattore trainante un mezzo agricolo (il che non collide con quanto dallo stesso riferito, come testimone, nel giudizio di merito, a tal punto da farlo ritenere inattendibile).
Non poteva ritenersi inattendibile, inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, neanche il teste
[...]
, sebbene lo stesso avesse effettivamente riferito, il 20.1.2012, ai Carabinieri di IN Testimone_2
(cfr. le sommarie informazioni ridepositate in questo grado dall'appellante), che la strada fosse di circa due metri e mezzo “ovvero la larghezza di un mezzo agricolo”.
La sola indicazione di una dimensione inferiore del fondo (rispetto a quello indicato dai ricorrenti) non può portare ad una valutazione di inattendibilità del teste, se è vero che, quanto riferito in sede testimoniale - ossia che lo zio del ricorrente passasse, prima con le mucche, poi con i carri, poi il trattore con l'imballatrice e poi con mietitrebbia, per accedere al terreno di cui è causa – non appare in netto contrasto con quanto in precedenza dichiarato ai Carabinieri di Carabinieri di IN, avendo comunque detto anche agli stessi che “quando non esistevano i mezzi agricoli passavano gli animali con i carri, successivamente il transito era consentito pure ai mezzi agricoli”.
A ciò si aggiunge (con riferimento specifico al terzo motivo di gravame) che, come rilevato dal primo giudice, la testimonianza di (cfr. il verbale di udienza del 17.6.2014, contenuto nel fascicolo cartaceo di Testimone_3 primo grado, agli atti) era stata alquanto generica, essendosi il teste limitato a confermare o a negare le circostanze di prova, senza riferire alcun ulteriore elemento significativo.
Né quanto desumibile dalle testimonianze rese dai testi e – Testimone_4 Testimone_2 suffragate, sul punto, dai detti riscontri documentali e tecnici- circa la maggiore estensione del tratto di strada in questione rispetto a quella (di circa 2 metri e mezzo) indicata dal resistente/appellante, può ritenersi ragionevolmente superata da quanto riferito da , fratello dello stesso , Controparte_2 Parte_1 escusso all'udienza del 5.7.2019 (cfr. il relativo verbale, contenuto nel fascicolo cartaceo di primo grado, agli atti), avendo egli dichiarato di non sapere dire la larghezza del tratto di strada in questione, limitandosi a dire che passava “la trattrice e non la mietitrebbia perché sul lato destro vi era, come detto, un vigneto e i filoni non avrebbero consentito il passaggio di mietitrebbia”. pagina 9 di 12 Non è superfluo precisare, del resto, che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (cfr. Cass. civ., Sez. I, 23/05/2014, n. 11511; cfr. anche Cass. civ., Sez.
VI - 3, Ord., 04/07/2017, n. 16467; Sez. lavoro, 07/01/2009, n. 42), non incontrando al riguardo altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (cfr. Cass. civ., Sez. I, 02/08/2016, n. 16056; cfr. anche
Cass. civ., Sez. II, Ord., 28/12/2023, n. 36298).
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante (nell'ambito, specificamente, del secondo e del sesto motivo di gravame), dai provvedimenti emessi in sede interdittale non si evinceva assolutamente l'esclusione dello spoglio, attraverso l'aratura del proprio fondo (in particolare per l'assenza dell'elemento soggettivo, secondo quanto prospettato dallo stesso appellante), del possesso ad immagine della servitù di passaggio esercitato dai ricorrenti.
Ed infatti, sia l'ordinanza monocratica emessa dal Tribunale di Ariano IN che quella resa dallo stesso
Tribunale, in composizione collegiale, all'esito del reclamo (entrambe ridepositate in questo grado dall'appellante), avevano riconosciuto lo spoglio perpetrato dal resistente, per effetto dell'aratura (avendo ciò impedito il passaggio dei ricorrenti sulla strada in terra battuta con il mezzo agricolo), essendo l'ordinanza del primo giudice stata riformata dal collegio solo in riferimento alla larghezza (non eccedente i tre metri, anziché cinque) della strada poderale da ripristinare.
La circostanza, inoltre, valorizzata dall'appellante nell'ambito del sesto motivo di gravame, che in un punto della motivazione della sentenza impugnata il Tribunale avesse scritto “Deve ripristinarsi il diritto al passaggio agli attori ma non è stata raggiunta una prova sincera, sufficiente e completa nel dimostrare il diritto di passaggio mediante mietitrebbia.”, non esclude che, in base alla valutazione complessiva dell'iter motivazionale, da rapportare al dispositivo (“Accoglie la domanda attorea…”… “Condanna il convenuto a ripristinare lo status quo ante lo spoglio la strada interpoderale al fine di consentire alla parte attorea il passaggio con i mezzi meccanici comuni per
l'agricoltura”), la domanda di reintegrazione proposta dai ricorrenti fosse stata comunque accolta proprio nei termini da questi ultimi richiesti.
E, quanto detto sino ad ora assorbe, logicamente, anche la valutazione dell'ottavo motivo di gravame (con cui, si ribadisce, ha criticato la sentenza impugnata nella parte in cui lo ha condannato al Parte_1 ripristino dello status quo ante per consentire il passaggio con mezzi comuni per l'agricoltura laddove intesi come mietitrebbia, imballatrice e raccoglitrice sostenendo, sul punto, che il ripristino fosse già stato eseguito, per tre metri, dopo la fase di spoglio) e che non fosse stata fornita la prova di un uso ventennale della servitù con mezzi di dimensioni superiori, essendo il passaggio sempre avvenuto con mezzi agricoli ordinari di larghezza non oltre i tre metri. pagina 10 di 12 ****
Risulta, infine, privo di fondamento anche il settimo motivo di gravame.
Se è vero, infatti, da un lato, che, come sostenuto dall'appellante, nel giudizio di primo grado la domanda di risarcimento danni proposta dai ricorrenti era stata rigettata e la richiesta di intervento di Controparte_2
era stata dichiarata inammissibile, ciò, tuttavia, non escludeva la prevalente soccombenza, ai fini della
[...] condanna alle spese di lite, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., del resistente.
Quest'ultimo, infatti, risultava soccombente rispetto alla domanda principale (quella di reintegrazione nel possesso) formulata dai ricorrenti, ossia rispetto alla domanda in relazione alla quale era stata espletata una lunga istruttoria e rispetto alla quale, peraltro, era stato focalizzato l'interesse delle parti.
Sul punto va detto, infatti, che è prevalente la soccombenza di una parte valutata con riferimento all'esito complessivo della controversia e al maggiore peso dalla domanda principale (cfr. Cass. civ., Sez. II, 27/12/2004,
n. 24029), tenendo conto del peso tecnico-giuridico, e non soltanto economico, delle contrapposte ragioni delle parti (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 13/07/2022, n. 22187).
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Al rigetto dell'appello proposto da segue, in base al principio della soccombenza, ex Parte_1 art. 91 c.p.c., la condanna dello stesso al pagamento, in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, ex art. 93
c.p.c., degli appellati, dei compensi professionali del presente grado di giudizio.
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore degli appellati vittoriosi vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi, per tutte le fasi (anche per quella istruttoria, posto che alla prima udienza non è stata fissata esclusivamente e direttamente l'udienza di precisazione delle conclusioni, ma vi è stato il compimento di ulteriori attività, in particolare la disamina dell'istanza di inibitoria;
cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/09/2025, n. 25664; Sez. III, Ord., 19/03/2025, n. 7343; Sez. III,
Ord., 11/11/2024, n. 29077; Sez. III, Ord., 16/04/2021, n. 10206) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse degli appellati stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 1.100,01 ad euro 5.200,00, tenuto conto (in base al c.d. criterio del "disputatum") del valore della causa.
Spetta, inoltre, alla difesa degli appellati (pur avendo la medesima posizione processuale), l'aumento richiesto
(nell'ambito della nota specifica allegata alla memoria di replica depositata il 24.10.2025) ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.M. n. 55 del 2014.
Infatti l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, D.M. n. 55 del 2014, anche quando le pretese dei suoi assistiti siano pagina 11 di 12 esattamente coincidenti;
la difesa di più parti, infatti, anche nel caso di identità di pretese comporta pur sempre l'onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche, ecc.
La suddetta maggiorazione è obbligatoria per le prestazioni professionali concluse (come nel caso di specie) dopo il 23.10.2023, facoltativa per quelle concluse prima.
Se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti, e del 10% dall'undicesimo al trentesimo, mentre se le pretese dei vari assistiti sono (come nel caso di specie) identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del
30%, e quindi maggiorato ex art. 4, comma 2, D.M. n. 55 del 2014; ai fini dell'applicazione del comma 2, il valore della causa da porre a base del calcolo sarà dato non dalla sommatoria delle domande, ma dal valore della domanda più elevata (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 17/04/2024, n. 10367).
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Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente
e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1262/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 4/2022 emessa dal Tribunale Parte_1 di Benevento, pubblicata il 10.2.2022.
2. Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore dell'avv. Guerino Gazzella, Parte_1 quale difensore, dichiaratosi antistatario, di e di , dei compensi Controparte_1 Controparte_2 professionali del secondo di giudizio, liquidati complessivamente in euro 2.652,65, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 11.11.2025
Il Presidente
PP De UL
Il Consigliere est.
PP ST TI pagina 12 di 12