Ordinanza collegiale 14 luglio 2023
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 27/03/2025, n. 6217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6217 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06217/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07395/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7395 del 2023, proposto da Emergency Ong Onlus e Prua Rossa S.r.l. società benefit a socio unico, armatrice della nave “ Life Support ”, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Sanino, Enrico Mordiglia e Andrea Mozzati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Mario Sanino in Roma, viale Parioli, 180;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Interno e Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Capitaneria di Porto di Brindisi, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento del 7 marzo 2023, con il quale il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, con funzioni di Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso Marittimo ( Italian Maritime Rescue Coordination Centre-IMRCC ), ha comunicato che il porto di Brindisi è stato individuato come luogo di sbarco per i migranti a bordo della nave “ Life Support ”;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi compresi: i) gli anche interni con i quali le competenti Autorità hanno individuato, quale porto di destinazione, il porto di Brindisi; ii) le comunicazioni intercorse tra il Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso Marittimo e le altre Autorità competenti relativamente a tale assegnazione;
nonché per l’accertamento e la declaratoria, ai sensi dell’art. 116 del cod. proc. amm. del diritto della Emergency Ong Onlus e della Prua Rossa S.r.l. a prendere visione ed estrarre copia integrale di tutti gli atti e documenti in possesso del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell’Interno, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e della Capitaneria di Brindisi relativi al procedimento sfociato nell’individuazione e nell’assegnazione del porto di Brindisi quale porto di destinazione per la nave “ Life Support ”, come richiesti con l’istanza di accesso presentata il 3 aprile 2023;
e per l’annullamento:
- del silenzio diniego opposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di formatosi sulla menzionata istanza di accesso del 3 aprile 2023, relativa alla succitata documentazione;
- della nota del Ministero dell’Interno n. 37993 del 24 aprile 2023, con la quale è stato denegato l’accesso alla documentazione richiesta;
- della nota del Ministero delle Infrastrutture – Dipartimento per la mobilità sostenibile n. 11638 del 17 aprile 2023, con la quale è stato comunicato “ che la materia di cui all''istanza di accesso non è di competenza di questa Direzione Generale ”;
- della nota della Capitaneria di Porto di Brindisi n. 19898 del 2 maggio 2023, con la quale è stato comunicato “ che la Capitaneria di porto in intestazione, ente periferico alle dipendenze del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, non ha partecipato al procedimento di individuazione ed assegnazione del porto di Brindisi quale porto di sbarco dei naufraghi soccorsi nell''operazione SAR conclusasi il 07.03.2023 ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell’Interno e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 marzo 2025 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Premesso che le società ricorrenti sono, rispettivamente, un’Associazione umanitaria che promuove l’affermazione dei diritti umani attiva anche nel Mar Mediterraneo in attività di search and rescue (Emergency Ong Onlus) e la società proprietaria della nave Life Support, battente bandiera panamense, noleggiata da Emergency per lo svolgimento dell’attività di search and rescue ;
Premesso, altresì, che le società ricorrenti, con la proposizione del presente gravame, hanno impugnato gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe, lamentando l’illegittimità dell’operato delle Amministrazioni resistenti nell’assegnazione del porto di Brindisi quale “ place of safety ” ove sbarcare i naufraghi e assicurare loro la dovuta assistenza medica e umanitaria;
Premesso, inoltre, che con il ricorso in esame le società ricorrenti hanno anche incidentalmente esperito l’azione di cui all’articolo 116, comma 2, c.p.a. avverso il silenzio-diniego opposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di formatosi sulla istanza di accesso avanzata in data 3 aprile 2023. La Sezione ha già definito il giudizio sull’accesso con l’ordinanza n. 11858 del 14 luglio 2023, respingendo l’azione proposta dalle società ricorrenti;
Rilevato che in corso di causa, e segnatamente in data 14 marzo 2025, le società ricorrenti hanno depositato in atti una dichiarazione con la quale hanno rappresentato di non avere più interesse alla definizione nel merito del presente giudizio;
All’udienza pubblica del 19 marzo 2025 la causa è stata discussa e poi trattenuta in decisione;
Il Collegio, preso atto della dichiarazione delle ricorrenti, dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Le spese di lite possono compensarsi in ragione della definizione in rito della controversia e della natura dei contrapposti interessi delle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Luca Biffaro, Referendario, Estensore
Marco Savi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Biffaro | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO