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Sentenza 23 aprile 2024
Sentenza 23 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 23/04/2024, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 594/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Cappello Ada Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Francesca Varesano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 594/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
TORTORELLA ELENA;
e da
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avvocato TORTORELLA Parte_2 C.F._2
ELENA;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 06/03/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni meglio indicate nel ricorso e, quindi (ex art. 473-bis.49 c.p.c.) l'ulteriore e successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, una volta decorsi i termini di legge.
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia invocata (art. 151 c.c.).
Relativamente alla domanda di separazione, è evidente, dagli atti e dalle circostanze rappresentate dalle parti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo intollerabile.
Le parti hanno domandato l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1. I coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto;
2. L'abitazione sita in Locate di Triulzi, Via Benedetto Secondi n. 4, Lettera C, di esclusiva proprietà della Sig.ra resterà nella piena disponibilità della stessa, unitamente agli Parte_1 arredi ivi presenti, ed il Sig. si impegna a trasferire la propria residenza altrove, entro e Parte_2 non oltre tre mesi dalla pronuncia di separazione consensuale dei coniugi.
3. I coniugi dichiarano di essere ambedue economicamente autosufficienti, rinunciando a qualsiasi pretesa di mantenimento per sé stessi, dichiarando altresì di aver regolato ogni rapporto economico. pagina 1 di 2
4. I coniugi prestano, sin da ora, il reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio di entrambi.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni relative ai rapporti economici che non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio concordatario in Locate di Triulzi in data 7.8.1988;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Locate di Triulzi perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
5) Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del procedimento;
6) Spese al definitivo.
Così deciso in Lodi, il 19/04/2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Varesano Dott.ssa Ada Cappello
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Cappello Ada Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Francesca Varesano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 594/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
TORTORELLA ELENA;
e da
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avvocato TORTORELLA Parte_2 C.F._2
ELENA;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 06/03/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni meglio indicate nel ricorso e, quindi (ex art. 473-bis.49 c.p.c.) l'ulteriore e successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, una volta decorsi i termini di legge.
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia invocata (art. 151 c.c.).
Relativamente alla domanda di separazione, è evidente, dagli atti e dalle circostanze rappresentate dalle parti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo intollerabile.
Le parti hanno domandato l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1. I coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto;
2. L'abitazione sita in Locate di Triulzi, Via Benedetto Secondi n. 4, Lettera C, di esclusiva proprietà della Sig.ra resterà nella piena disponibilità della stessa, unitamente agli Parte_1 arredi ivi presenti, ed il Sig. si impegna a trasferire la propria residenza altrove, entro e Parte_2 non oltre tre mesi dalla pronuncia di separazione consensuale dei coniugi.
3. I coniugi dichiarano di essere ambedue economicamente autosufficienti, rinunciando a qualsiasi pretesa di mantenimento per sé stessi, dichiarando altresì di aver regolato ogni rapporto economico. pagina 1 di 2
4. I coniugi prestano, sin da ora, il reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio di entrambi.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni relative ai rapporti economici che non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio concordatario in Locate di Triulzi in data 7.8.1988;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Locate di Triulzi perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
5) Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del procedimento;
6) Spese al definitivo.
Così deciso in Lodi, il 19/04/2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Varesano Dott.ssa Ada Cappello
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