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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 28/11/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 26 giungo 2025, iscritta al n. 1614 del ruolo generale dell'anno 2025 V.G., vertente
TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Viterbo, alla P.zza della Rocca C.F._1
n. 31, presso lo studio dell'Avv. Susanna Marinaro che la rappresenta e difende per procura rilasciata;
[...]
[...]
nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
elettivamente domiciliato in Orvieto (TR), alla Via 1° C.F._2
Maggio n. 18, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Barbaro che lo rappresenta e difende per procura rilasciata.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note depositate rispettivamente in data 9 e 10 ottobre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I sig.ri e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 Parte_2 bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia, nata fuori dal matrimonio a Viterbo il 14 ottobre 2016 e stabilite Persona_1 con decreto di omologa emesso il 1° luglio 2022 dal Tribunale di Viterbo. Ciò in ragione delle diverse esigenze di cura della minore, rispetto ai precedenti accordi.
Hanno concordato, in particolare, le seguenti nuove condizioni:
“1. Durante i mesi di giugno, luglio e agosto di ciascun anno, la piccola Per_1 trascorrerà una settimana intera. dal lunedì sino al lunedì successivo, con ciascun genitore. In tale periodo, il padre potrà iscrivere la minore - previa condivisione con la madre e tenendo in considerazione i desideri e le inclinazioni della bambina - ad attività educative, sportive o ludico-ricreative
(quali campi estivi, vacanze studio o simili) i cui costi resteranno ad esclusivo carico del medesimo;
2. il padre durante i suddetti mesi estivi non dovrà versare l'assegno di mantenimento previsto, in ragione del collocamento paritario posto in essere nel periodo indicato. La corresponsione del contributo riprenderà regolarmente a decorrere dal mese di settembre di ciascun anno. Tale contributo mensile sarà pari ad E 248,50 (corrispondente alla somma di E
230,00 prevista nel provvedimento sopra richiamato ed allegato al n. 5 e rivalutata) oltre rivalutazioni ISTAT come per legge: tale somma viene valutata come congrua dalle parti anche in considerazione del fatto che la madre continuerà a percepire integralmente l'assegno unico universale;
3. i genitori provvederanno al l'educazione ed all'istruzione della figlia attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse della minore, impegnandosi reciprocamente a rispettare i desideri, le inclinazioni e le aspirazioni della stessa;
4. i genitori si impegnano a concordare preventivamente, al fine di evitare ogni aggravio di spese, a quale specialista affidare la figlia minore in caso di necessità
(ad es. visite odontoiatriche, oculistiche, logopediche, ortopediche o simili). Le relative spese saranno considerate straordinarie come previsto dal vigente
Protocollo, e suddivise in misura paritaria (50%) tra i genitori, previa condivisione e approvazione tra gli stessi;
5. entrambi i genitori si impegnano a vigilare affinché la figlia minore non faccia uso smodato o inappropriato di dispositivi elettronici quali smartphone e tablet, limitandone l'utilizzo alle sole esigenze educative, ricreative e comunicative compatibili con l'età e il benessere psicofisico della minore;
pag. 2 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
6. entrambi i genitori si impegnano a mantenere un atteggiamento riservato e rispettoso in merito alle rispettive relazioni sentimentali o personali, evitando comportamenti, dichiarazioni o esposizioni che possano generare confusione o turbamento nella figlia minore, nell'ottica di garantirle un contesto affettivo sereno ed equilibrato;
7. le modalità di affidamento e collocamento nei mesi che vanno da settembre a maggio rimarranno invariate rispetto a quanto già concordato ovvero: a) la bambina rimarrà affidata ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
il padre terrà con sé la bambina nelle settimane del week end di spettanza del padre, Il Sig. avrà la facoltà di tenere con sé la figlia dal Pt_2 mercoledì al giovedì di ogni settimana, prelevandola presso la casa materna alle ore 19:00 di mercoledì e trattenendola con sé fino all'indomani quando la accompagnerà all'entrata di scuola, mentre nel periodo estivo, coincidente con la chiusura dell'anno scolastico, egli starà con la figlia dal mercoledì alle ore 18:00 fino al giovedì prima di la casa paterna padre;
b) infrasettimanalmente una volta al mese coincidente con il week end della madre, il Sig otrà stare con la Pt_2 figlia dal mercoledì alle ore 19:00 fino al venerdì mattina quando la riaccompagnerà a scuola. Nell'ulteriore settimana coincidente con il week end della madre il sig. starà con la figlia dal mercoledì alle ore 19:00 fino al Pt_2 giovedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola;
c) i week-end saranno alternati tra i genitori e il padre in quelli di sua spettanza potrà tenere con sé la figlia, con pernottamento, dal venerdì alle ore 19:00 (quando il padre la preleverà presso la madre) fino alla domenica alle ore 21:00 quando la madre la preleverà a casa del padre, e ciò durante l'intero periodo scolastico;
d) durante le vacanze estive ciascuno dei genitori potrà trascorrere con la figlia un soggiorno di una settimana consecutiva in varie località turistiche purché sia comunicato con congruo preavviso la località prescelta e sia garantita la facoltà all'altro genitore di sentire telefonicamente la figlia almeno per 10 minuti al giorno. Si precisa che tale ultima facoltà dovrà essere parimenti garantita durante tutte le settimane estive;
e) durante le vacanze natalizie, da intendersi dal 23 dicembre all'Epifania, la figlia trascorrerà la giornata del 24 dicembre con un genitore e la giornata del 23 dicembre con l'altro genitore, ad anni alterni. La figlia, inoltre, starà con un genitore dal giorno 26 dicembre mattina al giorno 1° gennaio mattina, e con l'altro genitore dal giorno 1° gennaio fino al giorno dell'Epifania ore 18:30. Ad anni alterni durante le vacanze pasquali la figlia rimarrà cori un genitore il giorno della Pasqua, e con l'altro genitore il giorno del Lunedì dell'Angelo”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle nuove condizioni. pag. 3 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto delle nuove condizioni concordate dalle parti, rileva che esse non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) prende atto delle nuove condizioni concordate dalle parti, riportate in motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 1° novembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
pag. 4 di 4
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 26 giungo 2025, iscritta al n. 1614 del ruolo generale dell'anno 2025 V.G., vertente
TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Viterbo, alla P.zza della Rocca C.F._1
n. 31, presso lo studio dell'Avv. Susanna Marinaro che la rappresenta e difende per procura rilasciata;
[...]
[...]
nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
elettivamente domiciliato in Orvieto (TR), alla Via 1° C.F._2
Maggio n. 18, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Barbaro che lo rappresenta e difende per procura rilasciata.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note depositate rispettivamente in data 9 e 10 ottobre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I sig.ri e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 Parte_2 bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia, nata fuori dal matrimonio a Viterbo il 14 ottobre 2016 e stabilite Persona_1 con decreto di omologa emesso il 1° luglio 2022 dal Tribunale di Viterbo. Ciò in ragione delle diverse esigenze di cura della minore, rispetto ai precedenti accordi.
Hanno concordato, in particolare, le seguenti nuove condizioni:
“1. Durante i mesi di giugno, luglio e agosto di ciascun anno, la piccola Per_1 trascorrerà una settimana intera. dal lunedì sino al lunedì successivo, con ciascun genitore. In tale periodo, il padre potrà iscrivere la minore - previa condivisione con la madre e tenendo in considerazione i desideri e le inclinazioni della bambina - ad attività educative, sportive o ludico-ricreative
(quali campi estivi, vacanze studio o simili) i cui costi resteranno ad esclusivo carico del medesimo;
2. il padre durante i suddetti mesi estivi non dovrà versare l'assegno di mantenimento previsto, in ragione del collocamento paritario posto in essere nel periodo indicato. La corresponsione del contributo riprenderà regolarmente a decorrere dal mese di settembre di ciascun anno. Tale contributo mensile sarà pari ad E 248,50 (corrispondente alla somma di E
230,00 prevista nel provvedimento sopra richiamato ed allegato al n. 5 e rivalutata) oltre rivalutazioni ISTAT come per legge: tale somma viene valutata come congrua dalle parti anche in considerazione del fatto che la madre continuerà a percepire integralmente l'assegno unico universale;
3. i genitori provvederanno al l'educazione ed all'istruzione della figlia attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse della minore, impegnandosi reciprocamente a rispettare i desideri, le inclinazioni e le aspirazioni della stessa;
4. i genitori si impegnano a concordare preventivamente, al fine di evitare ogni aggravio di spese, a quale specialista affidare la figlia minore in caso di necessità
(ad es. visite odontoiatriche, oculistiche, logopediche, ortopediche o simili). Le relative spese saranno considerate straordinarie come previsto dal vigente
Protocollo, e suddivise in misura paritaria (50%) tra i genitori, previa condivisione e approvazione tra gli stessi;
5. entrambi i genitori si impegnano a vigilare affinché la figlia minore non faccia uso smodato o inappropriato di dispositivi elettronici quali smartphone e tablet, limitandone l'utilizzo alle sole esigenze educative, ricreative e comunicative compatibili con l'età e il benessere psicofisico della minore;
pag. 2 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
6. entrambi i genitori si impegnano a mantenere un atteggiamento riservato e rispettoso in merito alle rispettive relazioni sentimentali o personali, evitando comportamenti, dichiarazioni o esposizioni che possano generare confusione o turbamento nella figlia minore, nell'ottica di garantirle un contesto affettivo sereno ed equilibrato;
7. le modalità di affidamento e collocamento nei mesi che vanno da settembre a maggio rimarranno invariate rispetto a quanto già concordato ovvero: a) la bambina rimarrà affidata ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
il padre terrà con sé la bambina nelle settimane del week end di spettanza del padre, Il Sig. avrà la facoltà di tenere con sé la figlia dal Pt_2 mercoledì al giovedì di ogni settimana, prelevandola presso la casa materna alle ore 19:00 di mercoledì e trattenendola con sé fino all'indomani quando la accompagnerà all'entrata di scuola, mentre nel periodo estivo, coincidente con la chiusura dell'anno scolastico, egli starà con la figlia dal mercoledì alle ore 18:00 fino al giovedì prima di la casa paterna padre;
b) infrasettimanalmente una volta al mese coincidente con il week end della madre, il Sig otrà stare con la Pt_2 figlia dal mercoledì alle ore 19:00 fino al venerdì mattina quando la riaccompagnerà a scuola. Nell'ulteriore settimana coincidente con il week end della madre il sig. starà con la figlia dal mercoledì alle ore 19:00 fino al Pt_2 giovedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola;
c) i week-end saranno alternati tra i genitori e il padre in quelli di sua spettanza potrà tenere con sé la figlia, con pernottamento, dal venerdì alle ore 19:00 (quando il padre la preleverà presso la madre) fino alla domenica alle ore 21:00 quando la madre la preleverà a casa del padre, e ciò durante l'intero periodo scolastico;
d) durante le vacanze estive ciascuno dei genitori potrà trascorrere con la figlia un soggiorno di una settimana consecutiva in varie località turistiche purché sia comunicato con congruo preavviso la località prescelta e sia garantita la facoltà all'altro genitore di sentire telefonicamente la figlia almeno per 10 minuti al giorno. Si precisa che tale ultima facoltà dovrà essere parimenti garantita durante tutte le settimane estive;
e) durante le vacanze natalizie, da intendersi dal 23 dicembre all'Epifania, la figlia trascorrerà la giornata del 24 dicembre con un genitore e la giornata del 23 dicembre con l'altro genitore, ad anni alterni. La figlia, inoltre, starà con un genitore dal giorno 26 dicembre mattina al giorno 1° gennaio mattina, e con l'altro genitore dal giorno 1° gennaio fino al giorno dell'Epifania ore 18:30. Ad anni alterni durante le vacanze pasquali la figlia rimarrà cori un genitore il giorno della Pasqua, e con l'altro genitore il giorno del Lunedì dell'Angelo”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle nuove condizioni. pag. 3 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto delle nuove condizioni concordate dalle parti, rileva che esse non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) prende atto delle nuove condizioni concordate dalle parti, riportate in motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 1° novembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
pag. 4 di 4