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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 12/08/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
V.G. R.G.N. 1808/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado indicata in epigrafe, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria Parte_1 C.F._1
Del Gratta
e
AN CA (C.F. ), rappresentata e difesa dall' Avv. Anna C.F._2
Baroncini, in qualità di amministratrice di sostegno
- ricorrenti
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: modifica delle condizioni di mantenimento.
Conclusioni: come da ricorso congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 29/5/2025, i Sig.ri e AR NI hanno adito Parte_1
l'intestato Tribunale chiedendo la modifica delle condizioni stabilite dal Tribunale di Pisa con decreto
1 del 12/11/2020 nell'ambito del procedimento R.G. n. 111/2020, con riferimento all'obbligo stabilito a carico della Sig.ra NI di corrispondere al Sig. la somma mensile di € 150,00 a Parte_1 titolo di contributo di mantenimento per il figlio . Per_1
A sostegno della propria domanda, i ricorrenti hanno dedotto che le gravi condizioni economiche e di salute della Sig.ra NI rendono opportuna e necessaria una revisione del contributo economico previsto per il mantenimento del figlio , divenuto nel frattempo maggiorenne e Per_1 affetto da una grave disabilità, evidenziando altresì che quest'ultimo beneficia attualmente di un'indennità di accompagnamento, pari ad € 520,00, destinata ad essere integrata, in futuro, dalla corresponsione di una pensione di invalidità civile, e che il Sig. , amministratore di sostegno Parte_1 del figlio, percepisce uno stipendio mensile di circa € 1.700,00/1.800,00.
Tanto premesso, le parti hanno chiesto congiuntamente di ottenere la modifica delle condizioni di divorzio alle seguenti condizioni: “a parziale modifica delle disposizioni già prese nella camera di consiglio del 12.11.2020 , R.g. n. 111/2020 V.g., disporre che la Sig.ra NI AR, madre di
, corrisponda al Sig. , padre di , nella propria qualità di Parte_2 Parte_1 Per_1
a.d.s. di quest'ultimo, quale contributo mensile per il mantenimento di , € 100,00 mensili oltre Per_1 rivalutazione istat, dal momento in cui e fino a quando , oltre che l'indennità di Per_1 accompagnamento, percepirà altresì la pensione di invalidità civile, sul conto
[...]; con previsione della ripartizione delle spese straordinarie di
al 50% ad eccezione della sola spesa relativa al costo degli occhiali che sarà imputabile a Per_1
”. Per_1
2. All'udienza del 24/6/2025, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
3. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
**********
4. Poiché le condizioni concordate dai coniugi non sono contrarie a norme imperative e non appaiono pregiudizievoli dell'interesse del figlio , oggi maggiorenne, il Tribunale ritiene di poterle Per_1 porre a base della presente decisione come in dispositivo, senza necessità di procedere all'ascolto della prole, stante la congruità di quanto stabilito dai genitori e l'esigua riduzione del contributo di mantenimento.
5. Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in conformità all'accordo raggiunto tra le parti e in parziale modifica del decreto n. 111/2020 emesso dal Tribunale di Pisa in data 12/11/2020, così provvede:
2 - pone a carico di AN CA l'obbligo di corrispondere a , a Parte_1 titolo di contributo al mantenimento per il figlio , un assegno periodico mensile di € 100,00, Per_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal momento in cui e fino a quando , oltre che l'indennità di accompagnamento, percepirà altresì la pensione di invalidità Per_1 civile, sul conto [...];
- pone a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% le spese straordinarie, ad eccezione della sola spesa relativa al costo degli occhiali che rimarrà a carico di;
Per_1
- nulla sulle spese.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 11/08/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado indicata in epigrafe, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria Parte_1 C.F._1
Del Gratta
e
AN CA (C.F. ), rappresentata e difesa dall' Avv. Anna C.F._2
Baroncini, in qualità di amministratrice di sostegno
- ricorrenti
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: modifica delle condizioni di mantenimento.
Conclusioni: come da ricorso congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 29/5/2025, i Sig.ri e AR NI hanno adito Parte_1
l'intestato Tribunale chiedendo la modifica delle condizioni stabilite dal Tribunale di Pisa con decreto
1 del 12/11/2020 nell'ambito del procedimento R.G. n. 111/2020, con riferimento all'obbligo stabilito a carico della Sig.ra NI di corrispondere al Sig. la somma mensile di € 150,00 a Parte_1 titolo di contributo di mantenimento per il figlio . Per_1
A sostegno della propria domanda, i ricorrenti hanno dedotto che le gravi condizioni economiche e di salute della Sig.ra NI rendono opportuna e necessaria una revisione del contributo economico previsto per il mantenimento del figlio , divenuto nel frattempo maggiorenne e Per_1 affetto da una grave disabilità, evidenziando altresì che quest'ultimo beneficia attualmente di un'indennità di accompagnamento, pari ad € 520,00, destinata ad essere integrata, in futuro, dalla corresponsione di una pensione di invalidità civile, e che il Sig. , amministratore di sostegno Parte_1 del figlio, percepisce uno stipendio mensile di circa € 1.700,00/1.800,00.
Tanto premesso, le parti hanno chiesto congiuntamente di ottenere la modifica delle condizioni di divorzio alle seguenti condizioni: “a parziale modifica delle disposizioni già prese nella camera di consiglio del 12.11.2020 , R.g. n. 111/2020 V.g., disporre che la Sig.ra NI AR, madre di
, corrisponda al Sig. , padre di , nella propria qualità di Parte_2 Parte_1 Per_1
a.d.s. di quest'ultimo, quale contributo mensile per il mantenimento di , € 100,00 mensili oltre Per_1 rivalutazione istat, dal momento in cui e fino a quando , oltre che l'indennità di Per_1 accompagnamento, percepirà altresì la pensione di invalidità civile, sul conto
[...]; con previsione della ripartizione delle spese straordinarie di
al 50% ad eccezione della sola spesa relativa al costo degli occhiali che sarà imputabile a Per_1
”. Per_1
2. All'udienza del 24/6/2025, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
3. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
**********
4. Poiché le condizioni concordate dai coniugi non sono contrarie a norme imperative e non appaiono pregiudizievoli dell'interesse del figlio , oggi maggiorenne, il Tribunale ritiene di poterle Per_1 porre a base della presente decisione come in dispositivo, senza necessità di procedere all'ascolto della prole, stante la congruità di quanto stabilito dai genitori e l'esigua riduzione del contributo di mantenimento.
5. Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in conformità all'accordo raggiunto tra le parti e in parziale modifica del decreto n. 111/2020 emesso dal Tribunale di Pisa in data 12/11/2020, così provvede:
2 - pone a carico di AN CA l'obbligo di corrispondere a , a Parte_1 titolo di contributo al mantenimento per il figlio , un assegno periodico mensile di € 100,00, Per_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal momento in cui e fino a quando , oltre che l'indennità di accompagnamento, percepirà altresì la pensione di invalidità Per_1 civile, sul conto [...];
- pone a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% le spese straordinarie, ad eccezione della sola spesa relativa al costo degli occhiali che rimarrà a carico di;
Per_1
- nulla sulle spese.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 11/08/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina
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