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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/04/2025, n. 1445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1445 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
n. 3687 /2014 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.3687/ 2014 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3687 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2014, vertente
TRA
, C.F./P.I. , rapp.to e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Monteleone Giacomo, presso cui elettivamente domicilia;
ATTORE
E
C.F./P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., e rapp.to e Controparte_1 P.IVA_1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Colavincenzo, Fabrizio Buttà e Marco D'Aragona, presso cui elettivamente domicilia;
CONVENUTO
Oggetto: contratto di fornitura.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002). PartePart Con atto di citazione regolarmente notificato la agiva in giudizio nei confronti della
[...] onde ottenere il pagamento del corrispettivo, pari ad € 7.060,35,per lavori e posa in opera CP_1 di controtelai in lamiera, in tubolare, finestre ed altro presso un cantiere sito in Provincia di Roma, come da fatture allegate.
Chiedeva altresì il risarcimento di tutti i danni patiti a fronte dell'inadempimento contrattuale della controparte. Con vittoria di spese.
Si costituiva la che eccepiva l'inadempimento della controparte sia per non aver Controparte_1 fornito la propria prestazione a regola d'arte, che per aver tardato la consegna della merce, con conseguente slittamento dei lavori in corso e applicazione, da parte del committente, della penale contrattualmente prevista. Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
La causa veniva istruita dapprima mediante l'audizione di un testimone per parte e, successivamente con la nomina di consulente tecnico. Veniva, poi, rinviata per la discussione ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 02/04/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta. Il giudice, lette le note depositate, decide la controversia con la presente sentenza ex art 281 sexies co 3 c.p.c., allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c..
La domanda va parzialmente accolta.
In primo luogo, va rilevato che il rapporto intercorso tra le parti appare provato alla luce dell'istruttoria, sia documentale che orale compiuta. La parte convenuta non ha specificamente contestato la sussistenza del rapporto, e, anzi, l'ha implicitamente ammesso, contestando, al contrario, la corretta esecuzione delle opere commissionate nei termini che si andranno ad approfondire. Inoltre il testimone di parte attrice ha confermato lo svolgimento dei lavori, chiarendo di essersi Pt_4 recato sul cantiere quale amico del titolare della ditta istante, di aver visionato l'andamento delle opere e di aver anche aiutato nella realizzazione.
Venendo alle difese di parte convenuta, la società ha contestato, come anticipato, il corretto svolgimento delle opere, deducendo sia vizi e difformità nella merce fornita e nella messa in opera della stessa, che il ritardo nella consegna della merce. L'eccezione in questione va qualificata ai sensi dell'art 1460 c.c.
Il citato disposto normativo prevede che “nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie, o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto.”: trattasi di una forma di autotutela riconosciuta nel caso di prestazioni sinallagmatiche, attivabile non solo qualora venga dedotto l'inadempimento, ma anche laddove si discorra di inesatto adempimento della controprestazione.
In ordine all'istituto prospettato, va rilevato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.13533/2001, hanno chiarito che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione
o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.”
In sostanza, qualora venga dedotto l'inadempimento di una prestazione contrattuale, ferma la prova del contratto, a colui che agisce in giudizio è richiesta esclusivamente l'allegazione dell'inadempimento, mentre spetterà alla controparte provare l'estinzione della prestazione a suo carico;
viceversa, qualora la controparte a sua volta eccepisca l'inadempimento, ex art 1460 c.c., sull'attore graverà l'onere di provare di aver correttamente adempiuto la propria prestazione.
Ebbene nel caso in esame a fronte della specificità dell'eccezione ex art 1460 c.c. sollevata dalla
PartePart
la non ha provato di aver correttamente adempiuto alla propria Controparte_1
prestazione con riferimento ai vizi della fornitura.
Va richiamato quanto indicato dal CTU, il quale ha così qualificato i vizi: • “ i ferma-persiane non sono stati forniti e nemmeno posti in opera, in tutte le finestre e balconi, tra l'altro posti in opera successivamente dal proprietario e mai forniti dalla ditta
Attrice;
• si è riscontrata la mancanza di borchie ottonate sulle maniglie di tutte le persiane ad un'anta;
• del Portone in ferro del garage non sono stati forniti i vetri di chiusura delle specchiature apribili, né tantomeno sono stati installati dalla ditta;
• tutte le mostre dei controtelai degli infissi oggetto di controversia evidenziano, sistematicamente, sfalsamenti vistosi rispetto al filo murario, con larghezza variabile, e suscettibili di veicolazione di infiltrazioni e creazione di ponti termici;
• l'infisso a tre ante accantonato a piè d'opera, è risultato essere sia dimensionalmente, sia per tipologia, sia sotto il profilo architettonico totalmente incompatibile con la bucatura muraria da attrezzare nella zona giorno che invece meritava soluzione con infisso non semovente e dalla diversa architettura ed estetica (prestazione oggetto di Fattura n° 3 del 16.01.2012);
• serratura mancante di borchie anche per il portone blindato d'ingresso alla villa, che peraltro
a tergo, dall'interno risulta privo di finitura lato cerniere con evidente pregiudizio estetico ed assenza di mascheratura del grezzo di giunzione muraria (prestazione oggetto di Fattura
n° 4 del 02.03.2012).”
Delle conclusioni cui è giunto il CTU non si ha motivo di dubitare in quanto le stesse sono state articolate sulla base di una attenta analisi dello stato dei luoghi e dei beni forniti. Né per altro trovano fondamento le relative eccezione della parte attrice in ordine all'asserito mutamento dello stato dei luoghi: sarebbe spettato proprio all'attrice provare di aver correttamente adempiuto alla propria prestazione per cui sulla stessa ricadono gli effetti della mancanza di tale prova al momento della fornitura e, quindi, dell'eventuale mutamento dello stato dei luoghi.
Parimenti infondate appaiono le doglianze in ordine all'imputabilità dei vizi alla società convenuta: i difetti riscontrati, infatti, possono essere ricollegati alle prestazioni fornite dalla Nella CP_2 fattura in atti si legge che l'attività commissionata era non solo di fornitura ma anche di posa in opera del materiale, ivi compresi i controtelai. Anche con riferimento al portoncino, emerge che l'attività richiesta coinvolgeva anche le finiture esterne, senza alcuna esclusione: e ciò a smentire le doglianze da ultimo sollevate con le note di trattazione scritta
Tanto premesso, congrua appare la riduzione del prezzo opera dal CTU, in quanto in linea con i singoli prezzi di cui alle fatture, e con l'impatto sull'opera finale dei difetti riscontrati. Venendo alla seconda contestazione, riferita al ritardo nella consegna dei beni, deve rilevarsi che la parte odierna convenuta non ha dato adeguata prova dell'esistenza della pattuizione di un termine per la consegna.
Ed infatti il convenuto avrebbe dovuto provare, in ossequio alla giurisprudenza sopra riportata,
l'esistenza della pattuizione di cui si eccepisce, al contrario, l'inadempimento – e solo in seguito il relativo onere di provare di aver correttamente adempiuto sarebbe traslato all'attore.
A tale onere la non può sottrarsi richiamando il contratto intercorso con l'originario Controparte_1 committente: si tratta di due rapporti completamente distinti, e l'esistenza di un termine per il completamento dell'opera finale non può far presumere l'esistenza di un termine anche per la consegna degli infissi. E ciò a maggior ragione se si considera che in effetti la fornitura di cui al presente giudizio è stata completata prima della scadenza del suddetto termine pattuito per il completamento delle opere di straordinaria manutenzione.
Né tantomeno rilevano gli esiti della prova orale svolta, in quanto il teste di parte convenuta si è limitato a riferire, de relato, che la merce sarebbe dovuta essere consegnata entro l'estate 2012.
La dichiarazione, oltre ad essere, per l'appunto, de relato, in quanto il teste non ha dichiarato di aver Pa Part avuto rapporti con la . o di aver partecipato agli accordi tra l'attrice e la convenuta, è anche oltremodo generica, perché il riferimento all'estate 2012 non permetterebbe a questo giudice di compiere un adeguato vaglio in ordine all'effettività dell'inadempimento, rispetto alla data di consegna.
L'eccezione, in questo senso, va rigettata.
La parte convenuta va pertanto condannata al pagamento della somma pari ad € 5.648,28, IVA già compresa, oltre interessi dalla data della domanda.
Va, invece, rigettata la domanda di risarcimento dei danni spiegata dall'attore.
In termini va rilevato che per la giurisprudenza di legittimità (così Cass. civ. ordinanza n. 12760 del
09/05/2024) “in tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, la previsione dell'art.
1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e
l'inadempimento, fonte del danno di cui si chiede il risarcimento, atteso che il cosiddetto
"assorbimento" del nesso eziologico nell'inadempimento non deve essere inteso come sua irrilevanza tanto sul piano sostanziale quanto in punto di ricadute di carattere processuale e di distribuzione dell'onere probatorio, bensì come prova "evidenziale" della sua esistenza, giustificata dal fatto che
quel nesso, di norma, non è funzionalmente scindibile dall'inadempimento, in quanto quest'ultimo si sostanzia nella lesione dell'interesse del creditore che a sua volta identifica l'evento di danno.”.
Ne deriva che colui che richiede il risarcimento del danno è comunque tenuto a provare il nesso causale tra il comportamento del debitore e il danno dedotto oltre che, ovviamente, il suddetto danno.
Nel caso di specie tale prova manca del tutto. Ne discende il rigetto della relativa domanda.
Dalla reciproca soccombenza – accoglimento domanda di pagamento, rigetto domanda di risarcimento- discende l'integrale compensazione delle spese di lite.
Le spese di CTU vengono invece poste in capo alla parte convenuta, soccombente rispetto alla domanda di pagamento delle somme, cui la consulenza è correlata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) in parziale accoglimento della domanda attorea condanna la parte convenuta al pagamento, nei confronti dell'attrice, della somma pari ad € 5.648,28, oltre interessi dalla data della domanda;
b) rigetta la domanda riconvenzionale;
c) compensa le spese di lite;
d) pone le spese di CTU in capo a parte convenuta.
Depositato telematicamente in data 18/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.3687/ 2014 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3687 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2014, vertente
TRA
, C.F./P.I. , rapp.to e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Monteleone Giacomo, presso cui elettivamente domicilia;
ATTORE
E
C.F./P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., e rapp.to e Controparte_1 P.IVA_1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Colavincenzo, Fabrizio Buttà e Marco D'Aragona, presso cui elettivamente domicilia;
CONVENUTO
Oggetto: contratto di fornitura.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002). PartePart Con atto di citazione regolarmente notificato la agiva in giudizio nei confronti della
[...] onde ottenere il pagamento del corrispettivo, pari ad € 7.060,35,per lavori e posa in opera CP_1 di controtelai in lamiera, in tubolare, finestre ed altro presso un cantiere sito in Provincia di Roma, come da fatture allegate.
Chiedeva altresì il risarcimento di tutti i danni patiti a fronte dell'inadempimento contrattuale della controparte. Con vittoria di spese.
Si costituiva la che eccepiva l'inadempimento della controparte sia per non aver Controparte_1 fornito la propria prestazione a regola d'arte, che per aver tardato la consegna della merce, con conseguente slittamento dei lavori in corso e applicazione, da parte del committente, della penale contrattualmente prevista. Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
La causa veniva istruita dapprima mediante l'audizione di un testimone per parte e, successivamente con la nomina di consulente tecnico. Veniva, poi, rinviata per la discussione ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 02/04/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta. Il giudice, lette le note depositate, decide la controversia con la presente sentenza ex art 281 sexies co 3 c.p.c., allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c..
La domanda va parzialmente accolta.
In primo luogo, va rilevato che il rapporto intercorso tra le parti appare provato alla luce dell'istruttoria, sia documentale che orale compiuta. La parte convenuta non ha specificamente contestato la sussistenza del rapporto, e, anzi, l'ha implicitamente ammesso, contestando, al contrario, la corretta esecuzione delle opere commissionate nei termini che si andranno ad approfondire. Inoltre il testimone di parte attrice ha confermato lo svolgimento dei lavori, chiarendo di essersi Pt_4 recato sul cantiere quale amico del titolare della ditta istante, di aver visionato l'andamento delle opere e di aver anche aiutato nella realizzazione.
Venendo alle difese di parte convenuta, la società ha contestato, come anticipato, il corretto svolgimento delle opere, deducendo sia vizi e difformità nella merce fornita e nella messa in opera della stessa, che il ritardo nella consegna della merce. L'eccezione in questione va qualificata ai sensi dell'art 1460 c.c.
Il citato disposto normativo prevede che “nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie, o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto.”: trattasi di una forma di autotutela riconosciuta nel caso di prestazioni sinallagmatiche, attivabile non solo qualora venga dedotto l'inadempimento, ma anche laddove si discorra di inesatto adempimento della controprestazione.
In ordine all'istituto prospettato, va rilevato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.13533/2001, hanno chiarito che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione
o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.”
In sostanza, qualora venga dedotto l'inadempimento di una prestazione contrattuale, ferma la prova del contratto, a colui che agisce in giudizio è richiesta esclusivamente l'allegazione dell'inadempimento, mentre spetterà alla controparte provare l'estinzione della prestazione a suo carico;
viceversa, qualora la controparte a sua volta eccepisca l'inadempimento, ex art 1460 c.c., sull'attore graverà l'onere di provare di aver correttamente adempiuto la propria prestazione.
Ebbene nel caso in esame a fronte della specificità dell'eccezione ex art 1460 c.c. sollevata dalla
PartePart
la non ha provato di aver correttamente adempiuto alla propria Controparte_1
prestazione con riferimento ai vizi della fornitura.
Va richiamato quanto indicato dal CTU, il quale ha così qualificato i vizi: • “ i ferma-persiane non sono stati forniti e nemmeno posti in opera, in tutte le finestre e balconi, tra l'altro posti in opera successivamente dal proprietario e mai forniti dalla ditta
Attrice;
• si è riscontrata la mancanza di borchie ottonate sulle maniglie di tutte le persiane ad un'anta;
• del Portone in ferro del garage non sono stati forniti i vetri di chiusura delle specchiature apribili, né tantomeno sono stati installati dalla ditta;
• tutte le mostre dei controtelai degli infissi oggetto di controversia evidenziano, sistematicamente, sfalsamenti vistosi rispetto al filo murario, con larghezza variabile, e suscettibili di veicolazione di infiltrazioni e creazione di ponti termici;
• l'infisso a tre ante accantonato a piè d'opera, è risultato essere sia dimensionalmente, sia per tipologia, sia sotto il profilo architettonico totalmente incompatibile con la bucatura muraria da attrezzare nella zona giorno che invece meritava soluzione con infisso non semovente e dalla diversa architettura ed estetica (prestazione oggetto di Fattura n° 3 del 16.01.2012);
• serratura mancante di borchie anche per il portone blindato d'ingresso alla villa, che peraltro
a tergo, dall'interno risulta privo di finitura lato cerniere con evidente pregiudizio estetico ed assenza di mascheratura del grezzo di giunzione muraria (prestazione oggetto di Fattura
n° 4 del 02.03.2012).”
Delle conclusioni cui è giunto il CTU non si ha motivo di dubitare in quanto le stesse sono state articolate sulla base di una attenta analisi dello stato dei luoghi e dei beni forniti. Né per altro trovano fondamento le relative eccezione della parte attrice in ordine all'asserito mutamento dello stato dei luoghi: sarebbe spettato proprio all'attrice provare di aver correttamente adempiuto alla propria prestazione per cui sulla stessa ricadono gli effetti della mancanza di tale prova al momento della fornitura e, quindi, dell'eventuale mutamento dello stato dei luoghi.
Parimenti infondate appaiono le doglianze in ordine all'imputabilità dei vizi alla società convenuta: i difetti riscontrati, infatti, possono essere ricollegati alle prestazioni fornite dalla Nella CP_2 fattura in atti si legge che l'attività commissionata era non solo di fornitura ma anche di posa in opera del materiale, ivi compresi i controtelai. Anche con riferimento al portoncino, emerge che l'attività richiesta coinvolgeva anche le finiture esterne, senza alcuna esclusione: e ciò a smentire le doglianze da ultimo sollevate con le note di trattazione scritta
Tanto premesso, congrua appare la riduzione del prezzo opera dal CTU, in quanto in linea con i singoli prezzi di cui alle fatture, e con l'impatto sull'opera finale dei difetti riscontrati. Venendo alla seconda contestazione, riferita al ritardo nella consegna dei beni, deve rilevarsi che la parte odierna convenuta non ha dato adeguata prova dell'esistenza della pattuizione di un termine per la consegna.
Ed infatti il convenuto avrebbe dovuto provare, in ossequio alla giurisprudenza sopra riportata,
l'esistenza della pattuizione di cui si eccepisce, al contrario, l'inadempimento – e solo in seguito il relativo onere di provare di aver correttamente adempiuto sarebbe traslato all'attore.
A tale onere la non può sottrarsi richiamando il contratto intercorso con l'originario Controparte_1 committente: si tratta di due rapporti completamente distinti, e l'esistenza di un termine per il completamento dell'opera finale non può far presumere l'esistenza di un termine anche per la consegna degli infissi. E ciò a maggior ragione se si considera che in effetti la fornitura di cui al presente giudizio è stata completata prima della scadenza del suddetto termine pattuito per il completamento delle opere di straordinaria manutenzione.
Né tantomeno rilevano gli esiti della prova orale svolta, in quanto il teste di parte convenuta si è limitato a riferire, de relato, che la merce sarebbe dovuta essere consegnata entro l'estate 2012.
La dichiarazione, oltre ad essere, per l'appunto, de relato, in quanto il teste non ha dichiarato di aver Pa Part avuto rapporti con la . o di aver partecipato agli accordi tra l'attrice e la convenuta, è anche oltremodo generica, perché il riferimento all'estate 2012 non permetterebbe a questo giudice di compiere un adeguato vaglio in ordine all'effettività dell'inadempimento, rispetto alla data di consegna.
L'eccezione, in questo senso, va rigettata.
La parte convenuta va pertanto condannata al pagamento della somma pari ad € 5.648,28, IVA già compresa, oltre interessi dalla data della domanda.
Va, invece, rigettata la domanda di risarcimento dei danni spiegata dall'attore.
In termini va rilevato che per la giurisprudenza di legittimità (così Cass. civ. ordinanza n. 12760 del
09/05/2024) “in tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, la previsione dell'art.
1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e
l'inadempimento, fonte del danno di cui si chiede il risarcimento, atteso che il cosiddetto
"assorbimento" del nesso eziologico nell'inadempimento non deve essere inteso come sua irrilevanza tanto sul piano sostanziale quanto in punto di ricadute di carattere processuale e di distribuzione dell'onere probatorio, bensì come prova "evidenziale" della sua esistenza, giustificata dal fatto che
quel nesso, di norma, non è funzionalmente scindibile dall'inadempimento, in quanto quest'ultimo si sostanzia nella lesione dell'interesse del creditore che a sua volta identifica l'evento di danno.”.
Ne deriva che colui che richiede il risarcimento del danno è comunque tenuto a provare il nesso causale tra il comportamento del debitore e il danno dedotto oltre che, ovviamente, il suddetto danno.
Nel caso di specie tale prova manca del tutto. Ne discende il rigetto della relativa domanda.
Dalla reciproca soccombenza – accoglimento domanda di pagamento, rigetto domanda di risarcimento- discende l'integrale compensazione delle spese di lite.
Le spese di CTU vengono invece poste in capo alla parte convenuta, soccombente rispetto alla domanda di pagamento delle somme, cui la consulenza è correlata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) in parziale accoglimento della domanda attorea condanna la parte convenuta al pagamento, nei confronti dell'attrice, della somma pari ad € 5.648,28, oltre interessi dalla data della domanda;
b) rigetta la domanda riconvenzionale;
c) compensa le spese di lite;
d) pone le spese di CTU in capo a parte convenuta.
Depositato telematicamente in data 18/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco