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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/08/2025, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
Dott.ssa Barbara Fatale Presidente
Dott. Rosario Murgida Consigliere
Dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 74 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, con l'Avv. Daniela Marrabello Parte_1
Appellante
E
, con gli Controparte_1
Avv.ti Elisabetta Paonessa e Fabrizio Allegrini;
Appellato
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
, operatore ecologico avente mansione di autista, alle dipendenze di Parte_1
Ecoshark Igiene Ambientale s.r.l., conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di CP_1
Vibo Valentia chiedendo il riconoscimento del grado di menomazione nella misura del
10%, derivante da un infortunio sul lavoro verificatosi in data 20 maggio 2017, allorché, in qualità di autista addetto alla raccolta dei rifiuti, mentre scendeva dal mezzo di servizio, riportava una distorsione al collo del piede sinistro. Deduceva che a seguito dell'infortunio era stato sottoposto a intervento chirurgico e lamentava che l' CP_1 avesse riconosciuto un grado di menomazione permanente pari soltanto al 3%, qualificandola come “algia con movimenti completi” e che tale valutazione fosse sottostimata. L' , costituitosi in giudizio, non ha contestato l'infortunio (per il quale ha CP_1 riconosciuto un'inabilità temporanea assoluta per n. 118 giorni), limitandosi a sostenere la correttezza della propria valutazione medico-legale.
Il Tribunale di Vibo Valentia, senza disporre consulenza tecnica d'ufficio, ha rigettato il ricorso del lavoratore, richiamando la valutazione operata in sede amministrativa dall' e affermando che il grado di menomazione riconosciuto in tale sede CP_1 risultava scevro da vizi logici e che, essendo inferiore alla soglia del 6% prevista per l'indennizzabilità ex art. 13 del d.lgs. 38/2000, doveva essere considerato rientrante nella franchigia contemplata dal sistema di tutela. Le spese di lite venivano integralmente compensate tra le parti.
Avverso tale decisione ha interposto gravame l'assicurato, censurando la mancata ammissione di CTU da parte del primo giudice e sottolineando le diverse conclusioni cui era giunto il proprio consulente tecnico di parte dott. che, con Persona_1
l'elaborato peritale versato agli atti del primo grado, aveva evidenziato l'incongruità della percentuale riconosciuta dall' %) e la chiara efficienza lesiva del trauma CP_1 subito dal lavoratore, quantificando un danno biologico permanente pari al 9-10%. Ha insistito, quindi, per l'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio.
Nella resistenza dell' , che ha chiesto il rigetto dell'appello perché infondato, il CP_1
Collegio ha disposto ctu medico legale.
All'esito dello scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c, il Collegio decide la causa nei termini che seguono.
1.L'appello è infondato.
Il nominato ctu, dott. . Il predetto ctu, all'esito delle operazioni Persona_2 peritali, ha confermato la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento e le lesioni riscontrate, accertando in capo al periziato un “trauma distorsivo al collo piede sinistro con distrazione del legamento deltoideo omolaterale” ma ha valutato, sulla base dell'esame clinico/obiettivo e con riferimento alle tabelle di cui al D.M. 12 luglio 2000, un danno biologico permanente del solo 3%. Così ha motivato il consulente la conferma del giudizio dei sanitari “il quadro clinico riscontrato è stato praticamente CP_1 sovrapponibile a quello precedentemente rilevato dai Sanitari dell'Istituto, come dimostrato, infatti, dal mancato riscontro di eterometria a carico degli arti inferiori
Pag. 2 di 3 così come di eventuali alterazioni del tono - trofismo e della forza muscolare a carico di essi, dal riscontro di un collo piede normoconformato bilateralmente, dall'assenza di lassità legamentose;
anche dal punto di vista funzionale non sono state rilevate eventuali limitazioni a carico dei vari distretti articolari degli arti inferiori, così come sono risultati possibili le manovre di elevazione sulle punte, sui talloni e
l'accovacciamento con stazione eretta ben mantenuta, rilevandosi unicamente a carico del collo piede di sinistra l'insorgenza di dolore, peraltro, nei soli gradi più impegnativi di movimento con zoppia nella deambulazione”.
Alla regolare comunicazione della bozza di relazione peritale non sono seguite osservazioni critiche delle parti, che hanno depositato entrambe, tempestivamente, le note di trattazione scritta, riportandosi genericamente ai rispettivi atti di causa.
Pertanto, non risultando profili di rilievo per sconfessare l'esito della consulenza tecnica d'ufficio, conforme ai criteri medico-legali vigenti e coerente sotto il profilo logico- scientifico, va confermata la decisione del giudice di prime cure, atteso che il grado di invalidità residuato in capo all'appellante risulta essere inferiore alla soglia del 6%, al di sotto della quale non sussiste diritto ad indennizzo.
2. Le spese del grado vengono interamente compensate e quelle della ctu medico-legale, liquidate con separato decreto vengono poste a carico dell' in considerazione della CP_1 dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. ai fini dell'esonero.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso depositato in data 01.02.2023 avverso la sentenza n. Parte_1
948/22 del Tribunale di Vibo Valentia, Giudice del Lavoro, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. compensa le spese del grado;
3. pone le spese di ctu, come liquidate con separato decreto, a carico dell' CP_1
Così deciso nella camera di consiglio del 13.06.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Barbara Fatale
Pag. 3 di 3
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
Dott.ssa Barbara Fatale Presidente
Dott. Rosario Murgida Consigliere
Dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 74 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, con l'Avv. Daniela Marrabello Parte_1
Appellante
E
, con gli Controparte_1
Avv.ti Elisabetta Paonessa e Fabrizio Allegrini;
Appellato
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
, operatore ecologico avente mansione di autista, alle dipendenze di Parte_1
Ecoshark Igiene Ambientale s.r.l., conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di CP_1
Vibo Valentia chiedendo il riconoscimento del grado di menomazione nella misura del
10%, derivante da un infortunio sul lavoro verificatosi in data 20 maggio 2017, allorché, in qualità di autista addetto alla raccolta dei rifiuti, mentre scendeva dal mezzo di servizio, riportava una distorsione al collo del piede sinistro. Deduceva che a seguito dell'infortunio era stato sottoposto a intervento chirurgico e lamentava che l' CP_1 avesse riconosciuto un grado di menomazione permanente pari soltanto al 3%, qualificandola come “algia con movimenti completi” e che tale valutazione fosse sottostimata. L' , costituitosi in giudizio, non ha contestato l'infortunio (per il quale ha CP_1 riconosciuto un'inabilità temporanea assoluta per n. 118 giorni), limitandosi a sostenere la correttezza della propria valutazione medico-legale.
Il Tribunale di Vibo Valentia, senza disporre consulenza tecnica d'ufficio, ha rigettato il ricorso del lavoratore, richiamando la valutazione operata in sede amministrativa dall' e affermando che il grado di menomazione riconosciuto in tale sede CP_1 risultava scevro da vizi logici e che, essendo inferiore alla soglia del 6% prevista per l'indennizzabilità ex art. 13 del d.lgs. 38/2000, doveva essere considerato rientrante nella franchigia contemplata dal sistema di tutela. Le spese di lite venivano integralmente compensate tra le parti.
Avverso tale decisione ha interposto gravame l'assicurato, censurando la mancata ammissione di CTU da parte del primo giudice e sottolineando le diverse conclusioni cui era giunto il proprio consulente tecnico di parte dott. che, con Persona_1
l'elaborato peritale versato agli atti del primo grado, aveva evidenziato l'incongruità della percentuale riconosciuta dall' %) e la chiara efficienza lesiva del trauma CP_1 subito dal lavoratore, quantificando un danno biologico permanente pari al 9-10%. Ha insistito, quindi, per l'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio.
Nella resistenza dell' , che ha chiesto il rigetto dell'appello perché infondato, il CP_1
Collegio ha disposto ctu medico legale.
All'esito dello scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c, il Collegio decide la causa nei termini che seguono.
1.L'appello è infondato.
Il nominato ctu, dott. . Il predetto ctu, all'esito delle operazioni Persona_2 peritali, ha confermato la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento e le lesioni riscontrate, accertando in capo al periziato un “trauma distorsivo al collo piede sinistro con distrazione del legamento deltoideo omolaterale” ma ha valutato, sulla base dell'esame clinico/obiettivo e con riferimento alle tabelle di cui al D.M. 12 luglio 2000, un danno biologico permanente del solo 3%. Così ha motivato il consulente la conferma del giudizio dei sanitari “il quadro clinico riscontrato è stato praticamente CP_1 sovrapponibile a quello precedentemente rilevato dai Sanitari dell'Istituto, come dimostrato, infatti, dal mancato riscontro di eterometria a carico degli arti inferiori
Pag. 2 di 3 così come di eventuali alterazioni del tono - trofismo e della forza muscolare a carico di essi, dal riscontro di un collo piede normoconformato bilateralmente, dall'assenza di lassità legamentose;
anche dal punto di vista funzionale non sono state rilevate eventuali limitazioni a carico dei vari distretti articolari degli arti inferiori, così come sono risultati possibili le manovre di elevazione sulle punte, sui talloni e
l'accovacciamento con stazione eretta ben mantenuta, rilevandosi unicamente a carico del collo piede di sinistra l'insorgenza di dolore, peraltro, nei soli gradi più impegnativi di movimento con zoppia nella deambulazione”.
Alla regolare comunicazione della bozza di relazione peritale non sono seguite osservazioni critiche delle parti, che hanno depositato entrambe, tempestivamente, le note di trattazione scritta, riportandosi genericamente ai rispettivi atti di causa.
Pertanto, non risultando profili di rilievo per sconfessare l'esito della consulenza tecnica d'ufficio, conforme ai criteri medico-legali vigenti e coerente sotto il profilo logico- scientifico, va confermata la decisione del giudice di prime cure, atteso che il grado di invalidità residuato in capo all'appellante risulta essere inferiore alla soglia del 6%, al di sotto della quale non sussiste diritto ad indennizzo.
2. Le spese del grado vengono interamente compensate e quelle della ctu medico-legale, liquidate con separato decreto vengono poste a carico dell' in considerazione della CP_1 dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. ai fini dell'esonero.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso depositato in data 01.02.2023 avverso la sentenza n. Parte_1
948/22 del Tribunale di Vibo Valentia, Giudice del Lavoro, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. compensa le spese del grado;
3. pone le spese di ctu, come liquidate con separato decreto, a carico dell' CP_1
Così deciso nella camera di consiglio del 13.06.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Barbara Fatale
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