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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 24/09/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
643/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile
IL G.O.T. DEL TRIBUNALE CIVILE DI SCIACCA, DOTT. Filippo Barba, IN DATA DEL
24/09/2025, HA EMESSO LA PRESENTE
SENTENZA
NEL PROCEDIMENTO PORTANTE IL N° 643/2021 DEL RUOLO GENERALE
AFFARI CIVILI E CONTENZIOSI VERTENTE TRA:
NATO A MENFI (AG) IL 08/07/1935, C.F.: CP_1 C.F._1
, NATA A MENFI (AG) il 03/10/1966, C.F.: Parte_1 C.F._2
Rappresentati e difesi: dall'Avv. GAGLIANO LEONARDO
PARTE ATTRICE
CONTRO
, NATO A MENFI (AG) IL 03/02/1940, C.F.: CP_2 C.F._3
Rappresentato e difeso: dall'Avv. CP_2
PARTE CONVENUTA
§*§*§*§*§*§*§*§*§*§ avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni di parte attrice:
COME DA VERBALE DI UDIENZA DEL 01.04.2025
Conclusioni di parte convenuta:
COME DA VERBALE DI UDIENZA DEL 01.04.2025
IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato a mezzo PEC del 14.06.2021 ore
22:25:34, consegnata in data 14.06.2021 ore 22:25:41, e CP_1 [...]
(questa nella qualità di amministratore di sostegno di ) Pt_1 Persona_1 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 119/2021 – n° 299/2021
1 R.G., emesso dall'intestato Tribunale il 26/04/2021, notificato il 03.05.2021, con cui veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 32.958,64, oltre interessi e spese ivi liquidate.
Chiedevano, quindi, accogliersi le seguenti conclusioni:
“Revocare e dichiarare nullo ed inefficace o, comunque, annullare con qualsiasi statuizione il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando che nessuna somma è dovuta al
Professionista in relazione alla vicenda per cui è causa.
Con espressa richiesta di chiedere in separata sede il ristoro dei danni subiti dagli attori
a seguito della responsabilità professionale ex adverso.
Con vittoria di spese e compensi”.
Deduceva parte attrice, a tal fine, di nulla dovere al professionista opposto, in ordine al compenso rivendicato per l'atto stragiudiziale poiché la relativa pretesa creditoria era da ritenersi estinta per prescrizione presuntiva triennale ex art. 2956 n° 2 c.c..
Parimenti eccepivano in relazione al procedimento per sequestro giudiziario di cui al procedimento n° 864-1/2013 R.G., definito con ordinanza del 27/06.2014.
Così come in relazione al procedimento per reclamo iscritto al n° 734/14 R.G., definito con ordinanza del 14.02.2015.
In, poi, al procedimento ordinario di cognizione, iscritto al n° 864/2013 R.G., deducevano ed eccepivano che il professionista opposta non avrebbe potuto rivendicare alcun compenso, poiché la sua attività professionale, in violazione del disposto normativo di cui all'art. 1176 comma 2 cod. civ., era frutto di negligenza, imperizia, imprudenza, per come emergente dal testo della sentenza n° 7/2019.
In relazione a detto ultimo procedimento, infine ed in subordine, contestavano le voci del progetto di parcella presentata dal Professionista al Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati, e rappresentavano che all'atto del conferimento dell'incarico, veniva concordato il versamento delle spese vive e, di volta in volta, acconti di € 500/600 prima di ogni udienza.
Costituitosi in giudizio, il creditore opposto, a mezzo della propria comparsa responsiva, rappresentava cronologicamente i fatti sottesi all'attività professionale svolta, di cui alla richiesta di vidimazione della parcella professionale da parte del competente COA, e contestava l'assunto di parte opponente in ordine alla paventata colpa professionale ex art. 1176 cod. civ..
Indi, contestava le eccezioni di prescrizione, rappresentando che tutti gli atti e procedimenti (stragiudiziale, ricorso per sequestro, reclamo, giudizio di merito)
2 risultano connessi tra loro, costituendo un unicum.
Conseguentemente, al netto degli acconti già versati e di cui veniva dato atto in seno al ricorso per decreto ingiuntivo, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
“rigettare l'opposizione proposta dichiarandola improcedibile, inammissibile ed improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto, confermando interamente il
D.I. opposto”.
Stante la natura documentale e preso atto della richiesta delle parti processuali, il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
30.03.2023 e, una volta rinviata per riorganizzazione del ruolo, alla successiva udienza fissata ex art. 127 ter c.p.c. per il giorno 23.11.2023, veniva dichiarato interrotto a causa del decesso della parte opponente sottoposta ad Amministrazione di sostegno.
Una volta riassunto, il procedimento veniva rinviato nuovamente per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 01.04.2025, ove veniva posto in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è caratterizzato dal fatto che l'opponente, seppur formalmente attore, riveste – in relazione alle motivazioni miranti a paralizzare le pretese creditorie dell'opposto - la posizione processuale di convenuto sostanziale su cui, quindi, grava l'onere probatorio di fornire la prova del fatto modificativo e/o estintivo del diritto fatto valere in monitorio.
Viceversa, il ricorrente in monitorio, convenuto formale nel successivo processo di merito conseguente alla spiegata opposizione, assurge ad attore sostanziale su cui grava l'onere di fornire la prova del diritto rivendicato.
Nel caso specifico per cui oggi è sentenza, i fatti narrati e rappresentati dal convenuto opposto, siccome debitamente sostenuti da prova scritta per come allegata in seno al procedimento monitorio il cui decreto ingiuntivo è stato oggi opposto, hanno trovato indiscutibile ed inequivocabile conferma nel narrato di parte opponente che, lungi dal contestare specificamente – anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c. –
l'assunto del creditore opposto (attore sostanziale), ha solamente eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto in forza del disposto di cui all'art. 2956, comma 1
n° 2, c.p.c., evidenziando la presunta sussistenza di colpa professionale, ex art. 1176 comma 2 cod. civ., in relazione all'esito del giudizio di merito.
Nulla, come detto, ha contestato in ordine all'avvenuto conferimento dell'incarico professionale, né alla relativa attività svolta sia in fase stragiudiziale che giudiziale,
3 siccome narrata e rappresentata dall'opposto convenuto (attore sostanziale).
Va da sé, allora, che il contendere per cui oggi è sentenza è costituito dalla sussistenza della denunciata improcedibilità della proposta opposizione, per tardività della stessa, nonché dalla verifica dell'avvenuta maturazione dell'eccepita prescrizione dei crediti professionali rivendicati dall'opposto.
Originando dalla dedotta improcedibilità della spiegata opposizione per tardiva notifica dell'atto introduttivo del relativo giudizio, va rilevato come l'art. 147 c.p.c., siccome applicabile tempus regit actum alla data di notificazione dell'opposizione (14.06.2021, ultimo giorno utile per tale incombente, concordemente individuato dalle parti processuali), all'esito della statuizione da parte della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 septies, comma 1, D. L. 179/2012, opera un netto distinguo tra soggetto notificante e destinatario: per il primo, alla luce della dichiarata illegittimità costituzionale, la notifica si perfeziona nel momento in cui
è stata generata la ricevuta di accettazione della PEC.
In conseguenza di tale principio, la Suprema Corte ha statuito che “la notifica è tempestiva quando la generazione della ricevuta di accettazione è avvenuta entro la ventiquattresima ora dell'ultimo giorno utile” (Cass. n° 1519/2023).
Inevitabile, quindi, è l'affermazione che la notifica a mezzo PEC dell'atto di citazione in opposizione, siccome avvenuta in data 14.06.2021, alle ore 22:25:34 (momento della generazione della ricevuta di accettazione del messaggio), è assolutamente ed indiscutibilmente tempestiva e, pertanto, l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione, per decorso del termine di cui all'art. 641 c.p.c., va rigettata.
In ordine, poi, alla eccezione di prescrizione, va osservato come la stessa, in quanto presuntiva, deve essere rigettata qualora il soggetto opponente abbia ad ammettere in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta.
Ammissione che, nello specifico caso, non è avvenuta, né volontariamente né sollecitata per il tramite del deferimento di interrogatorio formale ovvero di giuramento, per come ipotizzabile in forza degli artt. 2959 e 2960 cod. civ..
Né, aliunde, si può riconoscere sussistente una rinuncia (tacita e/o espressa) alla prescrizione eccepita, in quanto nessuna univoca volontà in tal senso lascia emergere l'eventuale interpretazione estensiva degli scritti difensivi di parte opponente.
Non avendo fornito prova sul fatto interruttivo della prescrizione, né acquisita nel corso del presente giudizio l'ammissione circa la mancata estinzione del credito professionale, deve pervenirsi alla conclusione dell'accoglimento della proposta
4 opposizione in ordine alle rivendicazioni degli onorari per l'attività svolta sia in via stragiudiziale che giudiziale in relazione al sequestro giudiziario n° 864-1/2013 R.G., nonché in relazione al reclamo n° 734/14 R.G..
A diversa conclusione, invece, deve pervenirsi in relazione al giudizio di merito definito con la sentenza n° 7/2019, poiché le contestazioni in ordine alla ipotizzata responsabilità professionale, nonostante l'onere gravante sulla parte opponente, sono rimaste verbis e prive di riscontro probatorio.
Inoltre, in relazione allo stesso procedimento, parte opponente afferma di aver concordato il pagamento rateale prima di ogni incontro, ma non ha prodotto a dimostrazione dell'adempimento dell'obbligazione, alcun atto di quietanza, ovvero ha dedotto alcun elemento probatorio dimostrante il proprio assunto.
Conseguentemente, non può che pervenirsi alla conclusione della revoca del decreto ingiuntivo opposto n° 119/2021 – n° 299/2021 R.G., e statuire che, all'esito dell'estinzione per intervenuta prescrizione, il residuo credito vantato dal professionista opposto è pari a complessivi € 13.430,00, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e
CPA come per legge ove dovute.
In considerazione della reciproca soccombenza, sussistono giusti motivi per disporre tra le parti l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il G.O.T. del Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- ACCOGLIE la spiegata opposizione e, per l'effetto, revoca integralmente il decreto ingiuntivo opposto n° 119/2021 – n° 299/2021 R.G.;
- DICHIARA, nel merito, che gli opponenti e in CP_1 Parte_1 solido tra loro, sono debitori nei confronti del professionista opposto, Avv. CP_2
, della somma di € 13.430,00, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA
[...] come per legge ove dovute;
- CONDANNA, all'esito e per l'effetto, gli opponenti e CP_1 [...]
, in solido tra loro, al pagamento, in favore del professionista opposto Avv. Pt_1
, della somma di € 13.430,00, oltre rimborso spese generali 15%, IVA CP_2
e CPA come per legge ove dovute.
- RIGETTA ogni altra domanda e/o eccezione spiegata dalle parti.
Sciacca, 24/09/2025
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e
5 sottoscritto con firma digitale dal Giudice/Dott FILIPPO BARBA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile
IL G.O.T. DEL TRIBUNALE CIVILE DI SCIACCA, DOTT. Filippo Barba, IN DATA DEL
24/09/2025, HA EMESSO LA PRESENTE
SENTENZA
NEL PROCEDIMENTO PORTANTE IL N° 643/2021 DEL RUOLO GENERALE
AFFARI CIVILI E CONTENZIOSI VERTENTE TRA:
NATO A MENFI (AG) IL 08/07/1935, C.F.: CP_1 C.F._1
, NATA A MENFI (AG) il 03/10/1966, C.F.: Parte_1 C.F._2
Rappresentati e difesi: dall'Avv. GAGLIANO LEONARDO
PARTE ATTRICE
CONTRO
, NATO A MENFI (AG) IL 03/02/1940, C.F.: CP_2 C.F._3
Rappresentato e difeso: dall'Avv. CP_2
PARTE CONVENUTA
§*§*§*§*§*§*§*§*§*§ avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni di parte attrice:
COME DA VERBALE DI UDIENZA DEL 01.04.2025
Conclusioni di parte convenuta:
COME DA VERBALE DI UDIENZA DEL 01.04.2025
IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato a mezzo PEC del 14.06.2021 ore
22:25:34, consegnata in data 14.06.2021 ore 22:25:41, e CP_1 [...]
(questa nella qualità di amministratore di sostegno di ) Pt_1 Persona_1 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 119/2021 – n° 299/2021
1 R.G., emesso dall'intestato Tribunale il 26/04/2021, notificato il 03.05.2021, con cui veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 32.958,64, oltre interessi e spese ivi liquidate.
Chiedevano, quindi, accogliersi le seguenti conclusioni:
“Revocare e dichiarare nullo ed inefficace o, comunque, annullare con qualsiasi statuizione il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando che nessuna somma è dovuta al
Professionista in relazione alla vicenda per cui è causa.
Con espressa richiesta di chiedere in separata sede il ristoro dei danni subiti dagli attori
a seguito della responsabilità professionale ex adverso.
Con vittoria di spese e compensi”.
Deduceva parte attrice, a tal fine, di nulla dovere al professionista opposto, in ordine al compenso rivendicato per l'atto stragiudiziale poiché la relativa pretesa creditoria era da ritenersi estinta per prescrizione presuntiva triennale ex art. 2956 n° 2 c.c..
Parimenti eccepivano in relazione al procedimento per sequestro giudiziario di cui al procedimento n° 864-1/2013 R.G., definito con ordinanza del 27/06.2014.
Così come in relazione al procedimento per reclamo iscritto al n° 734/14 R.G., definito con ordinanza del 14.02.2015.
In, poi, al procedimento ordinario di cognizione, iscritto al n° 864/2013 R.G., deducevano ed eccepivano che il professionista opposta non avrebbe potuto rivendicare alcun compenso, poiché la sua attività professionale, in violazione del disposto normativo di cui all'art. 1176 comma 2 cod. civ., era frutto di negligenza, imperizia, imprudenza, per come emergente dal testo della sentenza n° 7/2019.
In relazione a detto ultimo procedimento, infine ed in subordine, contestavano le voci del progetto di parcella presentata dal Professionista al Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati, e rappresentavano che all'atto del conferimento dell'incarico, veniva concordato il versamento delle spese vive e, di volta in volta, acconti di € 500/600 prima di ogni udienza.
Costituitosi in giudizio, il creditore opposto, a mezzo della propria comparsa responsiva, rappresentava cronologicamente i fatti sottesi all'attività professionale svolta, di cui alla richiesta di vidimazione della parcella professionale da parte del competente COA, e contestava l'assunto di parte opponente in ordine alla paventata colpa professionale ex art. 1176 cod. civ..
Indi, contestava le eccezioni di prescrizione, rappresentando che tutti gli atti e procedimenti (stragiudiziale, ricorso per sequestro, reclamo, giudizio di merito)
2 risultano connessi tra loro, costituendo un unicum.
Conseguentemente, al netto degli acconti già versati e di cui veniva dato atto in seno al ricorso per decreto ingiuntivo, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
“rigettare l'opposizione proposta dichiarandola improcedibile, inammissibile ed improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto, confermando interamente il
D.I. opposto”.
Stante la natura documentale e preso atto della richiesta delle parti processuali, il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
30.03.2023 e, una volta rinviata per riorganizzazione del ruolo, alla successiva udienza fissata ex art. 127 ter c.p.c. per il giorno 23.11.2023, veniva dichiarato interrotto a causa del decesso della parte opponente sottoposta ad Amministrazione di sostegno.
Una volta riassunto, il procedimento veniva rinviato nuovamente per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 01.04.2025, ove veniva posto in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è caratterizzato dal fatto che l'opponente, seppur formalmente attore, riveste – in relazione alle motivazioni miranti a paralizzare le pretese creditorie dell'opposto - la posizione processuale di convenuto sostanziale su cui, quindi, grava l'onere probatorio di fornire la prova del fatto modificativo e/o estintivo del diritto fatto valere in monitorio.
Viceversa, il ricorrente in monitorio, convenuto formale nel successivo processo di merito conseguente alla spiegata opposizione, assurge ad attore sostanziale su cui grava l'onere di fornire la prova del diritto rivendicato.
Nel caso specifico per cui oggi è sentenza, i fatti narrati e rappresentati dal convenuto opposto, siccome debitamente sostenuti da prova scritta per come allegata in seno al procedimento monitorio il cui decreto ingiuntivo è stato oggi opposto, hanno trovato indiscutibile ed inequivocabile conferma nel narrato di parte opponente che, lungi dal contestare specificamente – anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c. –
l'assunto del creditore opposto (attore sostanziale), ha solamente eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto in forza del disposto di cui all'art. 2956, comma 1
n° 2, c.p.c., evidenziando la presunta sussistenza di colpa professionale, ex art. 1176 comma 2 cod. civ., in relazione all'esito del giudizio di merito.
Nulla, come detto, ha contestato in ordine all'avvenuto conferimento dell'incarico professionale, né alla relativa attività svolta sia in fase stragiudiziale che giudiziale,
3 siccome narrata e rappresentata dall'opposto convenuto (attore sostanziale).
Va da sé, allora, che il contendere per cui oggi è sentenza è costituito dalla sussistenza della denunciata improcedibilità della proposta opposizione, per tardività della stessa, nonché dalla verifica dell'avvenuta maturazione dell'eccepita prescrizione dei crediti professionali rivendicati dall'opposto.
Originando dalla dedotta improcedibilità della spiegata opposizione per tardiva notifica dell'atto introduttivo del relativo giudizio, va rilevato come l'art. 147 c.p.c., siccome applicabile tempus regit actum alla data di notificazione dell'opposizione (14.06.2021, ultimo giorno utile per tale incombente, concordemente individuato dalle parti processuali), all'esito della statuizione da parte della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 septies, comma 1, D. L. 179/2012, opera un netto distinguo tra soggetto notificante e destinatario: per il primo, alla luce della dichiarata illegittimità costituzionale, la notifica si perfeziona nel momento in cui
è stata generata la ricevuta di accettazione della PEC.
In conseguenza di tale principio, la Suprema Corte ha statuito che “la notifica è tempestiva quando la generazione della ricevuta di accettazione è avvenuta entro la ventiquattresima ora dell'ultimo giorno utile” (Cass. n° 1519/2023).
Inevitabile, quindi, è l'affermazione che la notifica a mezzo PEC dell'atto di citazione in opposizione, siccome avvenuta in data 14.06.2021, alle ore 22:25:34 (momento della generazione della ricevuta di accettazione del messaggio), è assolutamente ed indiscutibilmente tempestiva e, pertanto, l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione, per decorso del termine di cui all'art. 641 c.p.c., va rigettata.
In ordine, poi, alla eccezione di prescrizione, va osservato come la stessa, in quanto presuntiva, deve essere rigettata qualora il soggetto opponente abbia ad ammettere in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta.
Ammissione che, nello specifico caso, non è avvenuta, né volontariamente né sollecitata per il tramite del deferimento di interrogatorio formale ovvero di giuramento, per come ipotizzabile in forza degli artt. 2959 e 2960 cod. civ..
Né, aliunde, si può riconoscere sussistente una rinuncia (tacita e/o espressa) alla prescrizione eccepita, in quanto nessuna univoca volontà in tal senso lascia emergere l'eventuale interpretazione estensiva degli scritti difensivi di parte opponente.
Non avendo fornito prova sul fatto interruttivo della prescrizione, né acquisita nel corso del presente giudizio l'ammissione circa la mancata estinzione del credito professionale, deve pervenirsi alla conclusione dell'accoglimento della proposta
4 opposizione in ordine alle rivendicazioni degli onorari per l'attività svolta sia in via stragiudiziale che giudiziale in relazione al sequestro giudiziario n° 864-1/2013 R.G., nonché in relazione al reclamo n° 734/14 R.G..
A diversa conclusione, invece, deve pervenirsi in relazione al giudizio di merito definito con la sentenza n° 7/2019, poiché le contestazioni in ordine alla ipotizzata responsabilità professionale, nonostante l'onere gravante sulla parte opponente, sono rimaste verbis e prive di riscontro probatorio.
Inoltre, in relazione allo stesso procedimento, parte opponente afferma di aver concordato il pagamento rateale prima di ogni incontro, ma non ha prodotto a dimostrazione dell'adempimento dell'obbligazione, alcun atto di quietanza, ovvero ha dedotto alcun elemento probatorio dimostrante il proprio assunto.
Conseguentemente, non può che pervenirsi alla conclusione della revoca del decreto ingiuntivo opposto n° 119/2021 – n° 299/2021 R.G., e statuire che, all'esito dell'estinzione per intervenuta prescrizione, il residuo credito vantato dal professionista opposto è pari a complessivi € 13.430,00, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e
CPA come per legge ove dovute.
In considerazione della reciproca soccombenza, sussistono giusti motivi per disporre tra le parti l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il G.O.T. del Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- ACCOGLIE la spiegata opposizione e, per l'effetto, revoca integralmente il decreto ingiuntivo opposto n° 119/2021 – n° 299/2021 R.G.;
- DICHIARA, nel merito, che gli opponenti e in CP_1 Parte_1 solido tra loro, sono debitori nei confronti del professionista opposto, Avv. CP_2
, della somma di € 13.430,00, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA
[...] come per legge ove dovute;
- CONDANNA, all'esito e per l'effetto, gli opponenti e CP_1 [...]
, in solido tra loro, al pagamento, in favore del professionista opposto Avv. Pt_1
, della somma di € 13.430,00, oltre rimborso spese generali 15%, IVA CP_2
e CPA come per legge ove dovute.
- RIGETTA ogni altra domanda e/o eccezione spiegata dalle parti.
Sciacca, 24/09/2025
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e
5 sottoscritto con firma digitale dal Giudice/Dott FILIPPO BARBA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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