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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 30/05/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro Scialabba Presidente
Dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo Balzani Giudice
Oggetto: “Separazione consensuale”.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2221/2024R.G. Cont.
promossa con ricorso congiunto da:
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente a [...], elettivamente domiciliato in Via Colli
n. 20 a Torino presso lo Studio dell'Avv. Massimiliano Barbero, che lo rappresenta e difende per procura in atti e
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente a [...], elettivamente domiciliata in Piazza
Statuto n. 14 a Torino presso lo Studio dell'Avv. Cristina ZACCARIA che la rappresenta e difende per procura in atti. Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte
“1) Il sig. , che già si è allontanato dalla dimora coniugale, stabilirà altrove la propria Pt_1
residenza, obbligandosi, previa comunicazione della data e dell'orario, al ritiro degli effetti
personali e dell'archivio professionale, entro dieci giorni dalla data di udienza Presidenziale. Ad
avvenuto ritiro di quanto indicato il Signor consegnerà alla Signora Parte_1 Parte_2
utte le chiavi relative alle unità immobiliari indicate in premessa ivi comprese le pertinenze;
[...]
2) Il sig. concede alla sig.ra l godimento, a titolo di comodato gratuito, della Pt_1 Pt_2
quota del 50% di sua proprietà degli immobili ubicati in Chivasso alla Via Favorita n. 139/A
nonché degli arredi e mobili ivi contenuti, affinché la sig.ra ossa continuare ad utilizzarla Pt_2
esclusivamente come sua dimora, provvedendo quanto prima alla variazione a suo nome
dell'intestazione delle utenze domestiche, il tutto in forza di contratto di durata annuale,
tacitamente rinnovabile salvo disdetta, contestualmente sottoscritto tra le parti (che si allega quale
doc. 12), con eccezione degli oneri di manutenzione del giardino, compresi i lavori di potatura e
tinteggiatura del cancello, previa presentazione dei relativi preventivi da parte delle ditte
individuate per tali lavori ed accettati da entrambe le parti;
3) Entrambi i coniugi continueranno a versare, ciascuno nella misura del 50%, la provvista
necessaria al puntuale ed integrale pagamento delle rate del mutuo contratto per l'acqui-sto
dell'immobile e degli oneri assicurativi a copertura dei rischi di incendio e scoppio, mentre le spese
per le utenze domestiche e la manutenzione ordinaria degli immobili saranno a carico
esclusivamente della sig.ra Pt_2
4) Il saldo del c/c cointestato ad entrambi i ricorrenti [...] esistente
alla data di presentazione del presente ricorso viene riconosciuto dal sig. di Pt_1
pertinenza della sig.ra fermo restando l'impegno reciproco a mantenere costantemente la Pt_2
provvista necessaria al pagamento delle rate del mutuo;
5) L'autovettura SA MI targata GL075GM verrà restituita al Signor Parte_1
entro e non oltre giorni 10 dalla data di udienza presidenziale;
6) Entrambe le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non richiedere pertanto
reciprocamente alcun mantenimento economico;
7) Le spese del presente procedimento saranno a carico di ciascuna parte.”
Il P.M. in data 13.11.24 ha così concluso: “Visto, il PM IE VI esprime parere
favorevole”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito ed iscritto il giorno 14.10.2024, i coniugi e hanno adito l'intestato Tribunale affinché Parte_1 Parte_2
pronunciasse la separazione personale tra loro, premettendo che:
- hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Chivasso (TO), in data 18/11/1990,
con atto n. 111, parte 2, serie A - anno 1990 del Comune di Chivasso (TO), in regime di comunione legale dei beni;
- dall'unione dei coniugi è nato un figlio, il figlio in data 28/04/1991, Persona_1
oggi maggiorenne ed economicamente indipendente;
- da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni non hanno più
un'unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto, hanno deciso di separarsi consensualmente.
Con provvedimento del 15 aprile 2025 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio a Chivasso (TO) il 18 novembre 1990 (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile
di detto Comune - Atto N. 111 parte II, serie A - anno 1990 - Comune di Chivasso (TO).
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, relative alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi – che hanno riferito di avere contestualmente sottoscritto contratto
- in quanto conformi alla legge possono essere integralmente recepite dal Collegio.
Le spese di giudizio, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rese, e così come richiesto, vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
1) definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
su parere conforme del P.M., così provvede:
preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e - che hanno contratto matrimonio a Chivasso Parte_1 Parte_2
(TO) il 18 novembre 1990 (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile - Atto N. 111 parte II,
serie A, anno 1990, Comune di Chivasso (TO) - alle condizioni sopra riportate;
2) le spese legali relative alla presente procedura sono compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 27 maggio 2025.
IL GIUDICE rel/est.
Rossella MASTROPIETRO IL PRESIDENTE
Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)