Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/03/2025, n. 2811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2811 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale n. 14161/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X sez., in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Ulisse Forziati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c.
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato in data 15.06.2023 da
Parte_1
, con sede in NO RE (Sa), via
[...]
Atzori, cod fiscale in persona del Commissario Straordinario, Avv. Mario Rosario P.IVA_1
D'Angelo, elettivamente domiciliato in Salerno, via G.V. Quaranta n. 5, presso l'Avv. Marcello
G. Feola, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
, partita IVA in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Napoli, via Petrarca n. 93, elettivamente domiciliata in Ischia (Na) alla Traversa Campagnano n. 8, presso lo studio dell'Avv. Paolo Nuzzo, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA nonché
con sede in Napoli, via Pazzigno n 117, partita IVA Controparte_2 P.IVA_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, ing. , elettivamente Controparte_3 domiciliata in Napoli, viale Antonio Gramsci n. 23, presso lo studio dell'Avv. Antonio Vecchione, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
e
, partita IVA , con sede in Napoli, via del Rione Controparte_4 P.IVA_4
Sirignano n. 7, in persona del legale rappresentante pro tempore, , Controparte_5 elettivamente domiciliata in Ischia (Na) alla via Delle Terme n. 3, presso lo studio dell'Avv.
RM AR, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
1
Conclusioni per l'attrice: insiste per l'accoglimento delle conclusioni di cui all'atto di citazione.
Conclusioni per : ribadisce l'eccezione di difetto di legittimazione passiva e chiede che il CP_1 procedimento venga deciso con l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti. Con Conclusioni per : insiste per l'estromissione della società dal giudizio, con condanna alle spese e attribuzione delle stesse al procuratore antistatario. Con Conclusioni per : chiede che la domanda proposta venga rigettata riportandosi alle conclusioni in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
§ 1. Il Consorzio di bonifica integrale comprensorio del Sarno - bacini del Sarno, dei torrenti vesuviani e dell'Irno (di seguito, per comodità, ) ha agito nei confronti della Parte_1 [...]
, della e della , per sentirle Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 condannare, in solido, al pagamento di € 255.180,75, oltre interessi dal 22.02.2021 all'effettivo soddisfo;
in via subordinata, l'attore ha chiesto la condanna della sola al CP_4 pagamento del predetto importo.
A fondamento della domanda, il ha dedotto che: - con sentenza n. 343/2019, Parte_1 pronunciata all'esito del giudizio iscritto al n. di r.g. 2675/2013, il tribunale di NO RE
l'aveva condannato al pagamento, in favore della società della somma di € CP_1
460.411,35, oltre interessi dalla domanda;
- in data 26.07.2019 gli era stato notificato un atto di precetto, con il quale la qualificatasi come cessionaria del credito Controparte_2 risultante dalla predetta sentenza, gli aveva intimato il pagamento della complessiva somma di
€ 479.319,00, di cui € 460.411,35 per capitale, € 18.106,15 per interessi legali ed € 801,15 per spese e competenze relative all'atto di precetto;
- al precetto era seguito un pignoramento in suo danno, ad opera della stessa avente ad oggetto i crediti da esso Controparte_2 vantati nei confronti della e della Ge.Fil. Gestione Fiscalità Locale Controparte_6
s.p.a., fino alla concorrenza di € 718.978,50; - in data 11.08.2020 era intervenuta nella procedura esecutiva, la in sostituzione della creditrice procedente CP_4 Controparte_2
qualificandosi cessionaria del credito in virtù dell'atto per Notar del
[...] Per_1
09.07.2020; - con ordinanza dell'11.02.2021, il tribunale di NO RE aveva assegnato alla la somma di € 487.640,88, di cui € 479.319,00 portati nel precetto notificato il CP_4
26.07.2019, € 2.281,03 per ulteriori interessi nelle more maturati ed € 6.040,85 a titolo di spese legali per la procedura esecutiva;
- in data 22/02/2021, in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione, il terzo pignorato aveva provveduto a liquidare alla Controparte_6 la somma di € 481.600,03, oltre € 6.040,88 per le competenze della procedura Parte_2 esecutiva corrisposti direttamente all'Avv. RM AR;
- nelle more, con atto notificato il 14.10.2019 aveva proposto appello avverso la sentenza del tribunale di NO RE n.
343/2019; - con sentenza n. 1326/2022, la corte di appello di Salerno aveva parzialmente riformato la sentenza di I grado, rideterminando in € 216.162,59 la somma spettante alla in luogo di quella di € 460.411,35 stabilita con la sentenza di primo grado, con CP_1
2 l'aggiunta degli "interessi legali dalla domanda al soddisfo"; - la sentenza della corte di appello di Salerno n. 1326/2022, non essendo stata impugnata nei sei mesi successivi alla sua pubblicazione, era passata in giudicato.
L si è costituita, eccependo: - la “diversità e non corrispondenza del credito” da CP_1 lei vantato (“un credito sub iudice privo di qualsiasi quantificazione”) con quello oggetto Con dell'azione esecutiva da parte della e della;
- l'assenza del vincolo di Controparte_2 solidarietà in relazione all'obbligazione restitutoria e il proprio difetto di legittimazione passiva.
Ciò dedotto, ha chiesto che fosse accertato il suo difetto di legittimazione passiva con conseguente estromissione dal giudizio. si è costituita, contestando l'esistenza di un vincolo solidale e Controparte_7 individuando nella sola il soggetto obbligato alla restituzione delle somme. CP_4
Si è costituita, infine, la la quale ha eccepito la decadenza dell'attrice dalla CP_4 possibilità di agire per la restituzione di quanto indebitamente corrisposto e ha contestato genericamente il quantum richiesto in restituzione.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c al
20/02/2025. All'udienza di discussione, la causa è stata assegnata in decisione secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c..
§ 2. La convenuta ha eccepito la decadenza dell'attrice stante la mancata CP_4 proposizione della domanda di restituzione in sede di gravame.
L'eccezione è infondata.
Dalla mancata proposizione della domanda restitutoria nel giudizio di appello, infatti, non consegue alcuna decadenza. Detta domanda è certamente ammissibile nel giudizio d'appello, ma la sua mancata proposizione non produce alcun effetto preclusivo sul piano della tutela della parte interessata, la quale può agire per la restituzione anche in un separato giudizio.
La Corte di Cassazione ha evidenziato al riguardo che le pretese restitutorie conseguenti alla riforma in appello della sentenza di primo grado possono essere azionate in un autonomo giudizio ovvero possono trovare ingresso nella fase di gravame della sentenza posta in esecuzione, al fine di precostituire il titolo esecutivo per la restituzione, non conseguendo tale effetto alla mera sentenza di riforma (cfr. Cass., sez. III, 11/06/2008, n. 15461);
Lo spiegare istanza di restituzione di somme indebitamente pagate nel procedimento di appello rappresenta, quindi, una mera facoltà, nulla ostando a che la domanda possa essere proposta in un separato giudizio, per cui nessuna decadenza si è verificata ai danni del
. Parte_1
§ 3. La domanda è fondata nei limiti di seguito esposti.
I fatti narrati nell'atto di citazione sono provati dalla documentazione prodotta dal
. In particolare, vanno richiamati i seguenti documenti: - la sentenza del tribunale di Parte_1
NO RE n. 343/2019 (doc. 1); - il contratto di cessione del credito del 07.03.2016
(doc. 3); - il precetto e l'atto di pignoramento notificati dalla (doc. 2 e Controparte_2
3 doc. 4); - il contratto di cessione del credito del 09.07.2020 (doc. 9); - l'ordinanza di Con assegnazione delle somme in favore della , emessa in data 11.02.2021 dal G.E. del tribunale di NO RE (doc. 10); - il bonifico di € 481.600,03 effettuato dal terzo Con pignorato in favore della (doc. 11); - la sentenza della corte di Controparte_6 appello di Salerno n. 1326/2022, con cui il credito vantato dalla nei confronti del CP_1
è stato ridotto a € 216.162,59 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo (cfr. Parte_1 doc. 14).
Oltre ad essere dotati di riscontro documentale, i fatti costitutivi della pretesa restitutoria non sono stati specificamente contestati dai convenuti, con conseguente applicazione dell'art. 115 c.p.c., in base al quale il giudice deve porre a base della decisione i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite. Nella terza memoria ex art. 171 ter c.p.c., la Con
ha sollevato dubbi in ordine all'idoneità probatoria della ricevuta di bonifico in assenza della produzione della quietanza di pagamento, ma si tratta di questione che non incide Con sull'accoglimento della domanda proprio perché la stessa non ha tempestivamente contestato di aver ricevuto il pagamento delle somme pignorate (peraltro, una chiara contestazione del pagamento non è presente nemmeno nella terza memoria ex art. 171 ter c.p.c.).
Alla luce della documentazione in precedenza richiamata, il ha diritto ad ottenere Parte_1 in restituzione quanto pagato in più rispetto al reale importo del credito ceduto. Infatti, con la sentenza n. 1326/2022, la corte di Appello di Salerno ha rideterminando in € 216.162,59 il debito del a fronte della precedente quantificazione di € 460.411,35, operata dalla Parte_1 sentenza di I grado e a fronte dell'assegnazione in sede esecutiva di complessivi € 481.600,03. Con La domanda è fondata nei soli confronti della , in quanto, come si evince dalla formulazione letterale dell'art. 2033 cod. civ., rispetto all'azione di ripetizione di indebito oggettivo il debitore va individuato, in via esclusiva, nel soggetto che ha ricevuto la somma che si assume essere non dovuta (cfr. Cass., sez. I, n. 25170 del 07/12/2016; Cass., sez. III,
n. 11073 del 15/07/2003). Fa eccezione al suddetto principio il caso, non ricorrente nella specie, in cui le somme siano state incassate dal rappresentante: in siffatta ipotesi, la legittimazione passiva spetta al rappresentato (cfr. Cass., sez. II, n. 5268 del 28/02/2024). Con La , quale accipiens in nome proprio delle somme, deve restituire alla controparte quanto ricevuto in eccesso rispetto all'effettivo ammontare del credito. Invece, le altre due convenute difettano di titolarità passiva del rapporto dedotto in lite, avendo ceduto il credito e non avendo incassato alcuna somma. Va poi esclusa la sussistenza di un vincolo solidale, in quanto né la legge, né le cessioni prevedono che i cedenti restino obbligati ex art. 2033 cod. civ. in caso di pagamenti indebiti relativi al credito ceduto.
§ 4. In merito al quantum, vanno richiamati i conteggi esposti in atto di citazione (vedi pp. Con 4 e 5), che non sono stati specificamente contestati dalla . In forza dei suddetti conteggi, il credito restitutorio ammonta a € 255.180,75, oltre interessi al tasso ex art. 1284, comma 1, cod. civ. con decorrenza dal 22.02.2021 (data dell'avvenuto pagamento) all'effettivo soddisfo.
4 Quanto alla decorrenza degli interessi, la Corte di Cassazione ha precisato che "l'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'accipiens; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende ex lege, senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del solvens di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento" (Cass., sez. III, 06/03/2023, n. 6621). Con
§ 5. In conclusione, la deve essere condannata a restituire all'attore € 255.180,75, oltre interessi al tasso ex art. 1284, comma 1, cod. civ. dal 22.02.2021 e sino al soddisfo (non vi è domanda di interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma 4, cod. civ.).
La domanda proposta dall'attore nei confronti della e della CP_1 Controparte_2 deve essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in mancanza di apposita nota, si liquidano come da dispositivo in base ai parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del
10.03.2014 (come modificati dal d.m. n. 147 del 2022) e tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva in concreto prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sez. X, in persona del giudice, dott. Ulisse Forziati, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) condanna la a pagare, in favore del Controparte_4 Parte_1 integrale comprensorio , dei torrenti vesuviani e dell , € Parte_1 Pt_1
255.180,75, oltre interessi al tasso ex art. 1284, comma 1, cod. civ. dal 22.02.2021 e sino al soddisfo;
b) rigetta le domande proposte dall'attore nei confronti della e Controparte_1 della Controparte_2
c) condanna la alla refusione delle spese di lite in favore della parte attrice, CP_4 spese che liquida in € 804,00 per esborsi, € 8.335,00 per compenso del difensore (di cui €
2.000,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 2.500,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
d) condanna l'attore al pagamento delle spese di lite della spese liquidate CP_1
7.052,00 per compenso del difensore (€ 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 2.127,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Paolo Nuzzo;
e) condanna l'attore al pagamento delle spese di lite della spese Controparte_2 liquidate in € 7.052,00 per compenso del difensore (€ 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00
5 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 2.127,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Francesco Vecchione.
Napoli, 19/03/2025
Il Giudice
dott. Ulisse Forziati
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