Sentenza 19 gennaio 1999
Massime • 1
In relazione al concetto di "sentenza che chiude il processo", ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., non è richiesta esclusivamente una soccombenza di merito, rilevandone una anche per ragioni di ordine processuale, purché la pronuncia che la dichiari, in forma di sentenza, chiuda il processo davanti al giudice, cioè sia almeno conclusiva di una fase del giudizio. Pertanto, anche in caso di sentenza declinatoria della giurisdizione il contendente vittorioso ha diritto in tutto o in parte al rimborso delle spese sostenute.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/01/1999, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. Vincenzo CARBONE - Rel. Consigliere -
Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere -
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AR AT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ITALO PICCAGLI 5, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se medesimo;
- ricorrente -
contro
RT DO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LAURENTINA 1571, presso l'avvocato LUIGI RICCIONI, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
e contro
IO LU, elett.te dom.to in Roma Via Laurentina, 1571, il quale sta in giudizio personalmente
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1393/96 della Corte d'Appello 2185 di ROMA, depositata il 16/04/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/98 dal Consigliere Dott. Vincenzo CARBONE;
udito per il resistente, l'Avvocato IO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel ricorso ex art.700 c.p.c. in data 11.12.1989, l'avv. Fortunato CO, affermò che RN FO nel maggio 1986, gli aveva conferito mandato professionale per difenderlo in una causa di lavoro con richiesta della somma di 80 milioni, causa vinta dal resistente da lui difeso che ottenne il rigetto della domanda, ma non le spese, avendo il giudice del lavoro ritenuto di compensarle. Su contrasto delle parti del rapporto professionale, il Tribunale di Roma condannò il FO a pagare L.
7.264.200 quale onorario professionale spettante all'avv. CO, somme versate in via esecutiva dal cliente che dichiarò di aver ottemperato anche alla relativa ritenuta d'acconto.
Tanto premesso con il ricorso d'urgenza il CO chiese al ET di Roma di dichiarare il FO tenuto a far ottenere la documentazione relativa ai versamenti del sostituto di imposta e di ordinare allo stesso FO di depositare le dichiarazioni attestanti il versamento delle ritenute di acconto di lire 1.260.000 per l'anno 1988, e di lire 338.360 per l'anno 1989. Costituitosi in giudizio il FO eccepì l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. Con ordinanza, in data 16.2.1990,il ET di Roma dichiarò il FO tenuto a fare ottenere al ricorrente la documentazione relativa ai versamenti quale sostituto di imposta, e lo condannò a consegnare al CO le dichiarazioni attestanti il versamento delle ritenute di acconto relative agli anni 1988 e 1989, fissando il termine di 90 giorni per l'inizio del giudizio di merito. Con citazione notificata il 30.3.1990 l'avv. CO, premesso che il FO non aveva ancora ottemperato all'ordinanza pretorile, convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma lo stesso FO, per sentire dichiarare che mentre il CO aveva tenuto un comportamento corretto, diligente, conforme a legge, il FO non aveva ottemperato al versamento delle ritenute di acconto, e dell'IVA.
Su opposizione del FO, il Tribunale di Roma dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di materia attribuita alle commissioni tributarie e compensò le spese del giudizio, comprese quelle della fase cautelare. Avverso la predetta sentenza, propose ritualmente appello il FO, con atto notificato del 28.12.1993, lamentando unicamente la mancata condanna del CO al pagamento delle spese del giudizio. A sua volta l'avv. CO, costituitosi, contestò il fondamento del gravame, chiedendone il rigetto, perché, avendo emesso una pronuncia di difetto di giurisdizione, il Tribunale non avrebbe dovuto pronunciarsi in alcun modo sulle spese.
La Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 16.4.1996, in parziale riforma della sentenza di primo grado in ordine alle spese, ha compensato le stesse non più per l'intero ma solo per la metà condannando il CO a pagare al FO lire 1.447.000. Parimenti ha compensato per la metà le spese del giudizio di gravame liquidandone l'altra metà, in lire 871.565 a carico del CO in favore del procuratore antistatario del FO, l'avv. IO. Secondo il giudice a quo, il Tribunale, dichiarando che la controversia si apparteneva alle commissioni Tributarie e compensando le spese di giudizio comprese quelle della fase cautelare, stante la complessità degli argomenti trattati sui quali si era verificato anche un "revirement" giurisprudenziale", ha finito con il non applicare il principio della soccombenza in base al quale, le spese del giudizio dovevano essere poste a carico del CO, in quanto l'art.91 c.p.c. non richiede, ai fini della statuizione sulle spese, una decisione che attenga al merito, ma soltanto una pronuncia che chiuda definitivamente il processo davanti al giudice adito, con la conseguenza che detta statuizione deve essere pronunciata anche quando viene dichiarato il difetto di giurisdizione. Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione l'avv. CO sulla base di due motivi. Resistono con controricorso sia il FO che l'avv. IO convenuto nella sua qualità di antistatario. Il ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Pregiudiziale all'esame del ricorso è l'eccezione proposta dall'antistatario avv. IO il quale solleva l'inammissibilità del ricorso per non essere parte del giudizio di cassazione. L'eccezione è infondata. È vero che il procuratore distrattario è parte soltanto limitatamente al capo di pronuncia con il quale gli sono state attribuite le spese, e limitatamente alle censure che tale capo specificatamente e direttamente investono. Di conseguenza secondo la giurisprudenza di questa Corte egli non è legittimato a proporre od a subire impugnazione sulla base di motivi, che sia sotto il profilo processuale sia sotto quello sostanziale attengono alla causa, quale si è svolta tra le parti del rapporto controverso (Cass., sez. un., 2.8.1995 n. 8458; Cass., 2.3.1990 n. 1644). Ma nel caso di specie il primo motivo di ricorso censura l'impugnata sentenza per aver riformato quella di primo grado, passando da una compensazione totale ad una compensazione parziale delle spese con conseguente condanna del ricorrente alle spese di primo e secondo grado, queste ultime liquidate in favore del procuratore che ha dichiarato di averle anticipate. Appare pertanto di palmare evidenzia l'infondatezza della proposta eccezione, dovendosi ribadire il principio secondo cui il procuratore distrattario è parte limitatamente al capo di pronuncia con il quale gli sono state attribuite le spese ed alle censure che investono specificamente e direttamente tale capo, con conseguente legittimazione a partecipare in proprio al giudizio di impugnazione allorché, con questa, si attacca il capo di pronuncia concernente la distrazione nella sua totalità o anche la compensazione totale o parziale.
Con il primo motivo del proposto ricorso il CO insiste nella sua tesi, già respinta dai giudici a quo secondo cui la pronuncia sulle spese non è dovuta quando il processo non si conclude con una pronuncia di merito, o al più come espressamente dedotto, con un provvedimento sulla competenza, tenuto anche conto che l'analogo giudizio innanzi alle commissioni tributarie sarebbe stato senza pronuncia sulle spese.
Il motivo è infondato.
La ratio dell'art.91 c.p.c. è di tener comunque indenne il contendente vittorioso dal carico delle spese giudiziali che vanno poste sul soccombente, non a titolo di sanzione, ma come conseguenza obiettiva della soccombenza, tenendo conto del comportamento delle parti per cui è attribuito al giudice il potere discrezionale di adottare, in funzione del comportamento stesso, valutazioni diversificate che vanno dalla condanna, alla compensazione parziale o totale, in relazione alla sentenza che chiude il processo. In relazione al concetto di sentenza che chiude il processo, ai sensi dell'art. 91 non si richiede esclusivamente una soccombenza in merito, rilevando anche una soccombenza per ragioni di ordine processuale (Cass.
6.3.1987 n. 2377), purché la pronuncia che la dichiari, in forma di sentenza, chiuda il processo davanti al giudice, cioè sia conclusiva almeno di una fase del giudizio. In particolare, la giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare come, agli effetti del regolamento delle spese processuali, la soccombenza ben può essere determinata, anziché da ragioni di merito, dall'avere la parte attrice adito un giudice privo di giurisdizione o di competenza, ricorrendo pure in tal caso il mancato accoglimento della domanda, ancorché per un impedimento di carattere processuale (Cass., sez. lav., 9.8.1996 n. 7389). Ad ulteriore riprova va ricordato l'indirizzo interpretativo secondo cui la condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, 10 comma, c.p.c. può essere emessa anche dalle sezioni unite, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, a carico di chi abbia proposto la relativa istanza con la consapevolezza o con l'ignoranza, gravemente colpevole, della sua inammissibilità, derivante, ad esempio, dalla prospettazione di questioni che la costante giurisprudenza esclude possano essere dedotte con il regolamento preventivo di giurisdizione, per attenere al merito o comunque alle modalità di esercizio della giurisdizione spettante al giudice adito (Cass., sez. un., 13.6.1995 n. 448) In conclusione, la sentenza che chiude il processo può ben essere una sentenza declinatoria di giurisdizione ed, anche in tal caso, il contendente vittorioso ha diritto in tutto o in parte al rimborso delle spese sostenute.
Con il secondo motivo si censura l'impugnata sentenza denunciandone la nullità insanabile, per non aver ritenuto di rilevare il litisconsorzio necessario con l'Amministrazione delle finanze.
Il motivo non ha alcun fondamento. Il giudizio di primo grado si è concluso con una sentenza che ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in favore delle commissioni tributarie di cui è parte necessaria l'Amministrazione delle finanze. È passata in giudicato questa pronuncia e il gravame si è svolto solo sulla condanna alle spese connessa alla sentenza di difetto di giurisdizione sentenza che, comunque, chiude il processo. In questa sede di legittimità si eccepisce per la prima volta la necessità di integrare il contraddittorio. Ma si tratta di un'argomentazione inesatta oltre che contraddittoria perché non ha senso dolersi, al di là dei profili di inammissibilità, della mancata integrazione del contraddittorio con l'Amministrazione delle finanze, in un procedimento conclusosi con una sentenza non impugnata dal CO che ha pronunciato il difetto di giurisdizione, per essere la controversia di carattere tributario e quindi attribuita alle competenti commissioni tributarie. Non può essere consentito alla parte che non ha impugnato la pronuncia di difetto di giurisdizione per appartenere la controversia al giudice tributario, in cui l'amministrazione delle finanze è parte necessaria, dolersi oggi che quel giudizio ordinario, così terminato avrebbe dovuto avere, come litisconsorte necessario, proprio l'Amministrazione delle finanze.
Al rigetto del ricorso, per il principio della soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese processuali di questa fase di legittimità che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in lire 1.100.000= di cui lire 1.000.000 di onorario per ciascun convenuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione, il 24.9.1998 Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 1999