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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 31/05/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
DIVORZIO FIGLI MINORI/NON AUTONOMI
R.G. N. 4046/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G. N. _______/______,
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 4/12/2023, da
1) Parte_1
Nata a Como il 04/05/1978
cittadina: italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente in [...]
con l'Avv. Paola Tarquinio
e
2) Parte_2
Nato a Como il 14/05/1975
cittadino: italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
1
con l'Avv. Giordano Freti
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile,
in Lipomo (CO), in data 16/03/2002
(anno 2002, atto n. 2, reg. Atti di Matrimonio, parte I, serie 1);
SEPARAZIONE:
x separati consensualmente con verbale in data 07/04/2022
omologato con decreto del 20/04/2022
con i seguenti FIGLI MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nato il [...] Tes_1 Parte_3
FATTO
I coniugi nelle more del giudizio di divorzio hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
1. Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi sig.ra e Parte_1 [...]
in data 16.03.2002 in Lipomo, con atto trascritto nel registro Atti di Matrimonio del Comune Pt_2 di Lipomo, anno 2002, parte I, n. 2, sussistendone i presupposti di legge e ordinare agli Ufficiali dello
Stato Civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito;
2. Disporre che il figlio minore continui ad essere affidato congiuntamente ad entrambi i genitori Tes_1 con collocazione prevalente, quale residenza abituale ed a fini anagrafici, presso l'abitazione della madre. Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione da assumersi singolarmente dal genitore con il quale il figlio, di volta in volta, si troverà al momento dell'assunzione della decisione, con collocamento prevalente, anche anagrafico, presso la madre. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute saranno assunte dal genitore con cui il figlio si troverà nel momento del verificarsi dell'urgenza;
3. Confermare l'assegnazione della casa coniugale e degli arredi ivi presenti alla IG
[...]
, con pagamento delle rate di mutuo da parte dei IGi e nella misura Parte_1 Parte_1 Pt_2 del 50% ciascuno;
4. Disporre che il padre, IG , possa tenere vedere e tenere con sé il figlio secondo il Parte_2
2 seguente calendario:
a) A settimane alterne il padre prenderà il minore il venerdì all'uscita da scuola (o ad un orario a ciò corrispondente durante le vacanze scolastiche) per riaccompagnarlo presso la residenza materna la sera della domenica dopo cena, alle ore 20.30/21.00;
b) Il mercoledì, dall'uscita da scuola o dalle ore 18.30, quando avrà cura di andare a prenderlo presso l'abitazione, sino alle ore 21.00, quando lo riaccompagnerà a casa;
Per quanto attiene ai periodi di vacanza scolastica:
c) Vacanze natalizie: equa suddivisione di un uguale periodo di giorni 7 (sette) per ciascun genitore anche non consecutivi, avendo cura di scegliere ad anni alterni il festeggiamento del giorno di
Natale e del primo dell'anno, concordando di volta in volta gli orari con congruo preavviso;
d) Festività pasquali: con equa suddivisione di un uguale periodo di tempo per ciascun genitore, assicurando la presenza del figlio ad anni alterni presso l'uno o l'altro nella domenica di Pasqua ovvero nel lunedì dell'Angelo, fatta salva la possibilità di stabilire che il periodo pasquale venga integralmente gestito da un solo genitore ad anni alterni;
e) Vacanze estive: potrà trascorrere con ciascun genitore due settimane di villeggiatura, Tes_1 anche non consecutive, da scegliersi nei mesi di giugno, luglio, agosto, il tutto da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno, compatibilmente con le esigenze lavorative e le ferie di ciascun genitore;
Il tutto salvo diversi e migliori accordi che i genitori dovessero raggiungere e confermare per iscritto nell'interesse del benessere del minore.
5. Porre a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante Pt_2 Tes_1 corresponsione a favore della IG della somma mensile di euro 420,00.= Parte_1
(quattrocentoventi/00) da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT dall'anno successivo a quello dell'emananda sentenza;
6. Porre a carico di entrambi i genitori in misura del 50% ciascuno l'obbligo di provvedere al pagamento delle spese straordinarie di secondo le linee guida del protocollo del Tribunale di Como del Tes_1
24.05.2018 che qui si ritrascrivono:
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti
3 sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residente all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
d) spese scolastiche (da documentare) che chiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in
Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità di altri familiari b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia del figlio e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 (trenta) giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 (quindici) giorni successivi alla richiesta.
7. Disporre che gli assegni familiari siano percepiti interamente dalla IG;
Parte_1
8. I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio dei documenti personali (passaporto/carta di identità) validi per l'espatrio per i figli;
9. I coniugi si esonerano, sin da ora e reciprocamente, dalla produzione in giudizio di ulteriore documentazione finanziaria e/o economica, impegnandosi a produrla a richiesta del Tribunale.
10. Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di cui richiedono l'immediato passaggio in giudicato.
4 11. Spese compensate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA lo scioglimento
del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1 Parte_2
in data 16 marzo 2002, in Lipomo (CO)
con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Lipomo
5 (anno 2002, atto n. 2, reg. Atti di Matrimonio, parte I, serie 1);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LIPOMO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 30.5.2025
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
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