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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/11/2025, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
R.G.V.G. n. 2916/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro
- Presidente -
- Giudice rel./est. - Dott.ssa Cristiana Satta
- Giudice - Dott. Fulvio Mastro
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2916 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza del 29-9-2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Parte 1 C.F. C.F. 1
Ercolano, alla via Panoramica, n. 133; rappresentato e difeso dell'avv. Ventura Di
Tuoro, giusta procura in atti;
E
,Controparte 1 elettivamente domiciliata in C.F. C.F. 2
,
Maddaloni alla via Napoli n. 434; rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela Santo giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI
All'udienza del 29-9-2025, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 16-7-2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Napoli (NA) il 21-5-2005, dal quale sono nati due figli, ER_1 (nata il [...]) e Per 2 (nato il 23-6-
2011), chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 29-9-2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
PATTI E CONDIZIONI
1) I coniugi continueranno a vivere separatamente, fissando la propria residenza ovunque credano, nel mutuo e civile reciproco rispetto;
2) I figli IO e RE verranno affidati ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica presso la residenza materna ossia la casa coniugale di proprietà ET SU in Afragola
(Na) alla Via Francesco Compagna n.
8. ER l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni degli stessi;
3) II Sig. AV RO corrisponderà mensilmente, per il mantenimento ordinario dei figli, la somma globale di € 600,00 da versare entro il 10 di ogni mese mentre le spese straordinarie di natura scolastica, sportiva e medica saranno equamente suddivise tra le parti al 50%;
4) La sig. ra ET SU rinuncia espressamente a qualunque forma di mantenimento personale essendo dipendente pubblico del Miur con la qualifica di docente della scuola primaria con contratto a tempo indeterminato, presso l'istituto scolastico LC. "Gigi Proietti", sito in Roma alla Via Marco Decumio n.25.
I coniugi in riferimento a qualsivoglia richiesta di natura economica dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro;
5) Che la sig.ra ET sarà l'unica corrispondente dell'assegno unico e delle detrazioni fiscali in quanto genitore collocante dei due figli;
6) II Sig. AV RO, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di tenere con sé il figlio minore dal venerdì alla domenica a settimane alterne nonché in altre occasioni secondo il calendario che sarà di volta in volta concordato tra i coniugi anche tramite messaggistica, nel rispetto del superiore interesse del minore e compatibilmente con le esigenze scolastiche dello stesso.
Il figlio RE frequenterà dal prossimo mese di settembre il liceo scientifico
"F.Brunelleschi" di Afragola. Lo stesso frequenta la piscina "Alba Oriens" di Casoria.
Il sig.AV RO Concorderà poi direttamente con la figlia maggiorenne le modalità di incontri e tempo libero da trascorrere insieme secondo le esigenze e gli impegni personali della stessa.
Il minore sarà accompagnato dal padre a scuola tre giorni a settimana mentre per gli altri due provvederà la madre, comunicando fin da ora la disponibilità in concomitanza alle proprie esigenze lavorative. Analogamente per le attività ludico- sportive il minore sarà accompagnato alternativamente dai genitori secondo la disponibilità personale di ciascuno e le modalità dettate dal buon senso reciproco.
Tenendo altresì conto che la sig.ra ET SU riceve i turni lavorativi a partire dal mese di settembre, pertanto sarà necessario, per le parti, concordare correttamente la questione in riferimento al minore, anche e soprattutto, in relazione ai turni della stessa;
7) In riferimento alla figlia maggiorenne il padre concorderà direttamente con la stessa le modalità di incontri e tempo libero da trascorrere insieme secondo le esigenze e gli impegni personali della stessa;
8) Le feste, onomastici, compleanni, festa del papa, verranno concordate di volta in volta tenendo conto di un ragionevole criterio di alternatività e in modo da garantire a entrambi i coniugi di stare pari tempo con i figli. Ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori;
9) Le festività natalizie e pasquali saranno equamente divise tra i genitori secondo un criterio ragionevole di alternanza annuale nonché di pranzi /cene festivi;
10) Le vacanze estive saranno suddivise tra i genitori ovvero una settimana a luglio ed una ad agosto, i genitori avranno cura di comunicarsi il mese e i giorni in rispetto delle esigenze dei giorni e dell'altro genitore con comunicazioni preventive entro il
31 maggio di ogni anno;
11) I genitori concedono sin da ora, e con la sottoscrizione del presente atto, autorizzazione al rilascio di passaporto o altro documento equipollente valido per l'espatrio in favore del minore;
12) In riferimento al cane di proprietà del sig. AV, ma lasciato presso l'appartamento della sig.ra ET, per desiderio e amore dei figli, i coniugi dichiarano che le spese, sia di cibo, di veterinario, nonché di permanenza nel periodo estivo, saranno divise al 50% o secondo le regole di buon senso personale;
13) Le parti dichiarano che tale accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del presente ricorso.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi agli interessi del minore, il cui ascolto non si ritiene necessario, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Pronuncia la separazione personale di Parte 1 C.F.
,
ai Controparte_1 C.F. C.F. 1 C.F. 2
,
sensi dell'art. 151 c.c., con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (atto n.59, Parte
II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2005) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.
74;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 29.10.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
R.G.V.G. n. 2916/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro
- Presidente -
- Giudice rel./est. - Dott.ssa Cristiana Satta
- Giudice - Dott. Fulvio Mastro
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2916 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza del 29-9-2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Parte 1 C.F. C.F. 1
Ercolano, alla via Panoramica, n. 133; rappresentato e difeso dell'avv. Ventura Di
Tuoro, giusta procura in atti;
E
,Controparte 1 elettivamente domiciliata in C.F. C.F. 2
,
Maddaloni alla via Napoli n. 434; rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela Santo giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI
All'udienza del 29-9-2025, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 16-7-2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Napoli (NA) il 21-5-2005, dal quale sono nati due figli, ER_1 (nata il [...]) e Per 2 (nato il 23-6-
2011), chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 29-9-2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
PATTI E CONDIZIONI
1) I coniugi continueranno a vivere separatamente, fissando la propria residenza ovunque credano, nel mutuo e civile reciproco rispetto;
2) I figli IO e RE verranno affidati ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica presso la residenza materna ossia la casa coniugale di proprietà ET SU in Afragola
(Na) alla Via Francesco Compagna n.
8. ER l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni degli stessi;
3) II Sig. AV RO corrisponderà mensilmente, per il mantenimento ordinario dei figli, la somma globale di € 600,00 da versare entro il 10 di ogni mese mentre le spese straordinarie di natura scolastica, sportiva e medica saranno equamente suddivise tra le parti al 50%;
4) La sig. ra ET SU rinuncia espressamente a qualunque forma di mantenimento personale essendo dipendente pubblico del Miur con la qualifica di docente della scuola primaria con contratto a tempo indeterminato, presso l'istituto scolastico LC. "Gigi Proietti", sito in Roma alla Via Marco Decumio n.25.
I coniugi in riferimento a qualsivoglia richiesta di natura economica dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro;
5) Che la sig.ra ET sarà l'unica corrispondente dell'assegno unico e delle detrazioni fiscali in quanto genitore collocante dei due figli;
6) II Sig. AV RO, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di tenere con sé il figlio minore dal venerdì alla domenica a settimane alterne nonché in altre occasioni secondo il calendario che sarà di volta in volta concordato tra i coniugi anche tramite messaggistica, nel rispetto del superiore interesse del minore e compatibilmente con le esigenze scolastiche dello stesso.
Il figlio RE frequenterà dal prossimo mese di settembre il liceo scientifico
"F.Brunelleschi" di Afragola. Lo stesso frequenta la piscina "Alba Oriens" di Casoria.
Il sig.AV RO Concorderà poi direttamente con la figlia maggiorenne le modalità di incontri e tempo libero da trascorrere insieme secondo le esigenze e gli impegni personali della stessa.
Il minore sarà accompagnato dal padre a scuola tre giorni a settimana mentre per gli altri due provvederà la madre, comunicando fin da ora la disponibilità in concomitanza alle proprie esigenze lavorative. Analogamente per le attività ludico- sportive il minore sarà accompagnato alternativamente dai genitori secondo la disponibilità personale di ciascuno e le modalità dettate dal buon senso reciproco.
Tenendo altresì conto che la sig.ra ET SU riceve i turni lavorativi a partire dal mese di settembre, pertanto sarà necessario, per le parti, concordare correttamente la questione in riferimento al minore, anche e soprattutto, in relazione ai turni della stessa;
7) In riferimento alla figlia maggiorenne il padre concorderà direttamente con la stessa le modalità di incontri e tempo libero da trascorrere insieme secondo le esigenze e gli impegni personali della stessa;
8) Le feste, onomastici, compleanni, festa del papa, verranno concordate di volta in volta tenendo conto di un ragionevole criterio di alternatività e in modo da garantire a entrambi i coniugi di stare pari tempo con i figli. Ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori;
9) Le festività natalizie e pasquali saranno equamente divise tra i genitori secondo un criterio ragionevole di alternanza annuale nonché di pranzi /cene festivi;
10) Le vacanze estive saranno suddivise tra i genitori ovvero una settimana a luglio ed una ad agosto, i genitori avranno cura di comunicarsi il mese e i giorni in rispetto delle esigenze dei giorni e dell'altro genitore con comunicazioni preventive entro il
31 maggio di ogni anno;
11) I genitori concedono sin da ora, e con la sottoscrizione del presente atto, autorizzazione al rilascio di passaporto o altro documento equipollente valido per l'espatrio in favore del minore;
12) In riferimento al cane di proprietà del sig. AV, ma lasciato presso l'appartamento della sig.ra ET, per desiderio e amore dei figli, i coniugi dichiarano che le spese, sia di cibo, di veterinario, nonché di permanenza nel periodo estivo, saranno divise al 50% o secondo le regole di buon senso personale;
13) Le parti dichiarano che tale accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del presente ricorso.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi agli interessi del minore, il cui ascolto non si ritiene necessario, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Pronuncia la separazione personale di Parte 1 C.F.
,
ai Controparte_1 C.F. C.F. 1 C.F. 2
,
sensi dell'art. 151 c.c., con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (atto n.59, Parte
II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2005) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.
74;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 29.10.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro