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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 05/09/2025, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1093 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1093 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione all'udienza del 26.03.2025 e promossa
DA
IN QUALITA' DI ESERCENTE PATRIA Parte_1 C.F._1
POTESTA' SUI MINORI DE IS ON E - Parte_2 Pt_3
, con l'Avv. Giovanna BONO domicilio digitale,
[...] C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. SILVESTRI ARRIGO VIA TITO BETUZIO BARRO CP_1 P.IVA_1
14 63100 ASCOLI PICENO .
APPELLATO
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n.222/2021 del 22/03/2021
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 ha citato l' rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale Parte_4 CP_1
di Ascoli Piceno, accertare e dichiarare la responsabilità alla struttura sanitaria CP_1
di Ascoli Piceno, nella causazione del danno sofferto dalla signora Controparte_2 PT
in seguito al trattamento sanitario prestato;
accertare e dichiarare che in conseguenza dell'errore
[...]
medico ha reliquato i danni dedotti in narrativa;
per l'effetto, condannare Parte_4 [...]
corrente in via Oberdan n. 2 di ancona, codice fiscale e partita iva per i titoli CP_1 P.IVA_1
indicati e descritti in narrativa, al risarcimento dei danni subiti da in conseguenza Parte_4
dell'errato trattamento sanitario, nella misura che risulterà accertata in corso di causa e che parrà di giustizia, maggiorata di interessi e rivalutazione dal fatto al saldo;
condannare l' a pagare spese e CP_1
compensi di avvocato della espletata procedura ex art. 696 bis cpc maggiorata di rimborso forfetario/CAP/IVA, oltre costi della CTU oltre costi di partecipazione del proprio CTP alla CTU;
condannare alla refusione delle spese e compensi di avvocato della presente procedura, oltre CP_1
rimborso forfettario spese generali e accessori come per legge”.
L' costituendosi ha rassegnato le seguenti conclusioni “Piaccia all'Ill.mo Giudice adìto, contrariis CP_1
reiectis, si opus, in via preliminare, sul rito, disporre il mutamento del rito da procedimento sommario di cognizione a procedimento ordinario, con fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c.; nel merito in via principale respingere il ricorso perché inammissibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto;
in denegata ipotesi di accoglimento delle stesse, diminuire il risarcimento del danno secondo la gravità delle rispettive colpe e responsabilità ex art. 1227 c.c. e dichiarare non dovuti gli accessori così come richiesti. Con vittoria di spese e compensi ex D.M. n. 37/2018”. In via istruttoria – si opus con mutamento del rito e quindi con riserva di ogni ulteriore produzione, deduzione ed istanza ex art. 183, 6 co., c.p.c. -, a) si chiede, per i motivi esposti in premessa, la rinnovazione della CTU espletata dal Dr. nel precedente procedimento ex art. 696 bis c.p.c. o quantomeno l'integrazione della stessa con Per_1
diverso CTU per i motivi suesposti al punto sub C); si nominano sin d'ora, in alternativa tra loro e compatibilmente con gli impegni di istituto i medici legali Dr. Dr.ssa Controparte_3 [...]
e Dr. domiciliati presso l'Area Vasta 5, con riserva di nomina di Per_2 Controparte_4
ausiliario specialista nella branca;
b) si chiede ordinarsi all'INPS di Ascoli Piceno, anche ex art. 213 cpc, l'esibizione della documentazione inerente ai benefici economici spettanti in favore della Sig.ra erogati ed erogandi. Parte_4
Il primo giudice, disposto mutamento del rito, ha ordinato all' di pagare CP_1
immediatamente a favore della la somma di euro 250.000,00 quale acconto sul Parte_4
maggiore dovuto e disposto integrazione della Ctu svolta in sede di Atp.
pagina 2 di 5 Deceduta l'attrice in corso di causa, con comparsa di intervento volontario depositata telematicamente in data 10.3.2021 si sono costituiti in giudizio gli eredi, riportandosi alle rassegnate conclusioni.
Il Tribunale ha così deciso: ritenuto ammissibile l'intervento dei figli della parte attrice nella qualità di eredi, accertata e dichiarata la responsabilità della struttura sanitaria ASUR Marche, Ospedale Civile Mazzoni di Ascoli Piceno, nella causazione del danno sofferto dalla signora in seguito al Parte_4
trattamento sanitario prestato, ritenuto e dichiarato che, in conseguenza dell'errore medico, PT
abbia riportato i danni così come accertati e quantificati nella CTU in sede di a firma dott.
[...] Cont
e nella CTU redatta nel presente giudizio con il riconoscimento di invalidità permanente a firma Per_1
dott.ssa , nella percentuale di 80/85% e con inabilità temporanea assoluta per mesi 13, Per_3
condanna convenuta al risarcimento dei danni subiti da in CP_1 Parte_4
conseguenza della ritardata diagnosi e delle conseguenze gravissime che ne sono derivate, fino all'evento morte, che quantifica in euro 800.000,00 complessive, oltre interessi e rivalutazione dalla presente pronuncia fino al saldo effettivo, quale somma complessivamente dovuta agli eredi iure proprio e iure successionis, a cui va detratta la somma di euro 250.000,00 già pagata dalla convenuta in corso di causa e la somma di euro totale 49.442,94 pagata dall'INPS come da certificazione acquisita in atti a favore della stessa danneggiata e con diritto di rivalsa dell'Ente verso la convenuta, ritenuta responsabile delle lesioni e della morte che pure ne è conseguita . Condanna la alla CP_1
rifusione di spese e compensi della presente procedura, che liquida in euro 8.494,86 per spese così come quantificate e richieste dalla parte attrice relativamente alle spese della CTU in sede di ATP ed in euro 545,00 per spese vive della presente causa ed euro 18.000,00 per compenso professionale oltre rimb. Forf. iva e cpa come per legge.
Hanno interposto appello gli eredi della lamentando ultra petita del giudice, per aver Parte_5
liquidato loro anche il danno jure proprio, conseguito alla morte della congiunta, dagli stessi ipotizzato come causa diretta dell'errore medico, ma dagli stessi non richiesto, e concludendo affinché fosse dichiarato che la liquidazione contenuta in sentenza, da confermarsi nell'importo, si riferisce al solo danno jure successionis.
Costituendosi l' ha contestato l'appello principale, proponendo appello incidentale lamentando CP_1
l'errore del primo giudice nell'aver ritenuto la morte come conseguenza dell'errore medico e conseguentemente limitare a 250.000,00 euro, già versati, la liquidazione dello stesso a carico dell'Ente, con conseguente ordine di ripetere quanto percepito in virtù della riformanda sentenza.
pagina 3 di 5 Questa Corte ha disposto Ctu con l'incarico di chiarire se la morte della paziente Parte_4
sopravvenuta al deposito della precedente relazione di consulenza, sia conseguenza del ritardo diagnostico esitato nella paraplegia ovvero di una causa sopravvenuta idonea ad escludere, in termini giuridicamente rilevanti, detto nesso causale.
L'appello principale ed incidentale possono essere trattati congiuntamente, stante la connessione.
E' evidente infatti che è in parte fondato l'appello principale, non avendo richiesto gli eredi alcun danno jure proprio, mentre non lo è quanto alla pretesa di quantificare il danno ricomprendendovi anche l'evento morte, come sostenuto nell'appello incidentale.
Il Ctu nominato in appello ha stabilito infatti (senza incontrare alcuna osservazione dalle parti) che la morte della paziente non sia stata la conseguenza del ritardo diagnostico esitato nella Parte_4
paraplegia, ma sia stata provocata da una causa sopravvenuta (insufficienza respiratoria da sindrome obesità-ipoventilazione, scompenso cardiaco) idonea ad escludere, in termini giuridicamente rilevanti, il nesso causale con l'errore diagnostico-terapeutico verificatosi nell'agosto del 2014.
Dunque il risarcimento deve essere limitato al danno da invalidità permanente e temporanea, secondo i parametri già indicati della Ctu di primo grado: 80- 85% I.P. e giorni 395 per invalidità temporanea.
A questo punto, poiché l' chiede di limitare il danno a 250.000,00 euro, così contestando la CP_1
liquidazione del primo giudice, questa Corte deve rideterminare il medesimo.
La nata il 27 giugno del 1972, alla data di causazione del danno, 10 aprile 2014, aveva l'età di PT
41 anni e 10 mesi;
il tipo di danno e l'età della vittima legittimano un incremento del punto per la particolare afflittività.
Le tabelle di Milano allo stato vigenti (2024) ipotizzano la liquidazione che segue:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 41 anni
Percentuale di invalidità permanente 83% (LA MEDIA TRA 80 ED 85% INDICATA DAL CTU)
Punto danno biologico € 9.440,34
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 50%) € 4.720,17
Punto danno non patrimoniale € 14.160,51
Totale € 626.839,00
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale GIORNI 395
Invalidità temporanea totale € 45.425,00
Così pervenendo alla somma di euro 672.264,00 oltre interessi legali dalla pronuncia di questa sentenza al saldo essendo la liquidazione parametrata all'attualità.
pagina 4 di 5 Da tale somma va detratta la somma di euro 250.000,00 già pagata dalla convenuta in corso di causa e la somma di euro 49.442,94 pagata dall'INPS come da certificazione acquisita in atti a favore della stessa danneggiata.
In accoglimento dell'appello principale ed incidentale, la sentenza impugnata dovrà quindi essere in tal senso riformata.
La parziale riforma della sentenza impugnata obbliga questa Corte a regolare le spese anche del primo grado, valutando l'esito complessivo della lite (cfr. Cass. 2021 n. 15233, ex multis); al proposito occorre considerare che l' rimane sostanzialmente soccombente, quindi tenuta al rimborso delle CP_1
spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in dispositivo. Non si ritiene gravare l' CP_1
anche delle spese della Ctu svolta in appello, posto che il contenuto della medesima le è favorevole.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da
[...]
IN PROPRIO ED IN QUALITA' DI ESERCENTE PATRIA POTESTA' Parte_1 [...]
E nei confronti di Parte_6 Parte_7 [...]
e sull'appello incidentale di quest'ultima, così provvede: CP_1
in accoglimento dell'appello principale, e di quello incidentale, condanna al CP_1
risarcimento dei danni subiti a causa delle lesioni conseguite alla errata diagnosi da PT
, che quantifica in euro 672.264,00 oltre interessi legali dalla pronuncia di questa sentenza al
[...]
saldo effettivo, quale somma complessivamente dovuta agli eredi iure successionis, dalla quale somma va detratta la somma di euro 250.000,00 già pagata dalla convenuta in corso di causa e la somma di euro 49.442,94 pagata dall'INPS, pone le spese del giudizio a carico di liquidando per il primo grado euro 8.494,86 per spese CP_1
della CTU in sede di ATP ed in euro18.000,00 per competenze e per l'appello euro 12.156,00 oltre, per entrambi i gradi, spese vive 15% sg. ed iva di legge, CP_6
pone le spese di Ctu di appello, come liquidate in atti, a carico degli appellanti principali.
Ordina la ripetizione di quanto eventualmente pagato in più rispetto alla presente decisione.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 22 luglio 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1093 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione all'udienza del 26.03.2025 e promossa
DA
IN QUALITA' DI ESERCENTE PATRIA Parte_1 C.F._1
POTESTA' SUI MINORI DE IS ON E - Parte_2 Pt_3
, con l'Avv. Giovanna BONO domicilio digitale,
[...] C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. SILVESTRI ARRIGO VIA TITO BETUZIO BARRO CP_1 P.IVA_1
14 63100 ASCOLI PICENO .
APPELLATO
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n.222/2021 del 22/03/2021
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 ha citato l' rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale Parte_4 CP_1
di Ascoli Piceno, accertare e dichiarare la responsabilità alla struttura sanitaria CP_1
di Ascoli Piceno, nella causazione del danno sofferto dalla signora Controparte_2 PT
in seguito al trattamento sanitario prestato;
accertare e dichiarare che in conseguenza dell'errore
[...]
medico ha reliquato i danni dedotti in narrativa;
per l'effetto, condannare Parte_4 [...]
corrente in via Oberdan n. 2 di ancona, codice fiscale e partita iva per i titoli CP_1 P.IVA_1
indicati e descritti in narrativa, al risarcimento dei danni subiti da in conseguenza Parte_4
dell'errato trattamento sanitario, nella misura che risulterà accertata in corso di causa e che parrà di giustizia, maggiorata di interessi e rivalutazione dal fatto al saldo;
condannare l' a pagare spese e CP_1
compensi di avvocato della espletata procedura ex art. 696 bis cpc maggiorata di rimborso forfetario/CAP/IVA, oltre costi della CTU oltre costi di partecipazione del proprio CTP alla CTU;
condannare alla refusione delle spese e compensi di avvocato della presente procedura, oltre CP_1
rimborso forfettario spese generali e accessori come per legge”.
L' costituendosi ha rassegnato le seguenti conclusioni “Piaccia all'Ill.mo Giudice adìto, contrariis CP_1
reiectis, si opus, in via preliminare, sul rito, disporre il mutamento del rito da procedimento sommario di cognizione a procedimento ordinario, con fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c.; nel merito in via principale respingere il ricorso perché inammissibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto;
in denegata ipotesi di accoglimento delle stesse, diminuire il risarcimento del danno secondo la gravità delle rispettive colpe e responsabilità ex art. 1227 c.c. e dichiarare non dovuti gli accessori così come richiesti. Con vittoria di spese e compensi ex D.M. n. 37/2018”. In via istruttoria – si opus con mutamento del rito e quindi con riserva di ogni ulteriore produzione, deduzione ed istanza ex art. 183, 6 co., c.p.c. -, a) si chiede, per i motivi esposti in premessa, la rinnovazione della CTU espletata dal Dr. nel precedente procedimento ex art. 696 bis c.p.c. o quantomeno l'integrazione della stessa con Per_1
diverso CTU per i motivi suesposti al punto sub C); si nominano sin d'ora, in alternativa tra loro e compatibilmente con gli impegni di istituto i medici legali Dr. Dr.ssa Controparte_3 [...]
e Dr. domiciliati presso l'Area Vasta 5, con riserva di nomina di Per_2 Controparte_4
ausiliario specialista nella branca;
b) si chiede ordinarsi all'INPS di Ascoli Piceno, anche ex art. 213 cpc, l'esibizione della documentazione inerente ai benefici economici spettanti in favore della Sig.ra erogati ed erogandi. Parte_4
Il primo giudice, disposto mutamento del rito, ha ordinato all' di pagare CP_1
immediatamente a favore della la somma di euro 250.000,00 quale acconto sul Parte_4
maggiore dovuto e disposto integrazione della Ctu svolta in sede di Atp.
pagina 2 di 5 Deceduta l'attrice in corso di causa, con comparsa di intervento volontario depositata telematicamente in data 10.3.2021 si sono costituiti in giudizio gli eredi, riportandosi alle rassegnate conclusioni.
Il Tribunale ha così deciso: ritenuto ammissibile l'intervento dei figli della parte attrice nella qualità di eredi, accertata e dichiarata la responsabilità della struttura sanitaria ASUR Marche, Ospedale Civile Mazzoni di Ascoli Piceno, nella causazione del danno sofferto dalla signora in seguito al Parte_4
trattamento sanitario prestato, ritenuto e dichiarato che, in conseguenza dell'errore medico, PT
abbia riportato i danni così come accertati e quantificati nella CTU in sede di a firma dott.
[...] Cont
e nella CTU redatta nel presente giudizio con il riconoscimento di invalidità permanente a firma Per_1
dott.ssa , nella percentuale di 80/85% e con inabilità temporanea assoluta per mesi 13, Per_3
condanna convenuta al risarcimento dei danni subiti da in CP_1 Parte_4
conseguenza della ritardata diagnosi e delle conseguenze gravissime che ne sono derivate, fino all'evento morte, che quantifica in euro 800.000,00 complessive, oltre interessi e rivalutazione dalla presente pronuncia fino al saldo effettivo, quale somma complessivamente dovuta agli eredi iure proprio e iure successionis, a cui va detratta la somma di euro 250.000,00 già pagata dalla convenuta in corso di causa e la somma di euro totale 49.442,94 pagata dall'INPS come da certificazione acquisita in atti a favore della stessa danneggiata e con diritto di rivalsa dell'Ente verso la convenuta, ritenuta responsabile delle lesioni e della morte che pure ne è conseguita . Condanna la alla CP_1
rifusione di spese e compensi della presente procedura, che liquida in euro 8.494,86 per spese così come quantificate e richieste dalla parte attrice relativamente alle spese della CTU in sede di ATP ed in euro 545,00 per spese vive della presente causa ed euro 18.000,00 per compenso professionale oltre rimb. Forf. iva e cpa come per legge.
Hanno interposto appello gli eredi della lamentando ultra petita del giudice, per aver Parte_5
liquidato loro anche il danno jure proprio, conseguito alla morte della congiunta, dagli stessi ipotizzato come causa diretta dell'errore medico, ma dagli stessi non richiesto, e concludendo affinché fosse dichiarato che la liquidazione contenuta in sentenza, da confermarsi nell'importo, si riferisce al solo danno jure successionis.
Costituendosi l' ha contestato l'appello principale, proponendo appello incidentale lamentando CP_1
l'errore del primo giudice nell'aver ritenuto la morte come conseguenza dell'errore medico e conseguentemente limitare a 250.000,00 euro, già versati, la liquidazione dello stesso a carico dell'Ente, con conseguente ordine di ripetere quanto percepito in virtù della riformanda sentenza.
pagina 3 di 5 Questa Corte ha disposto Ctu con l'incarico di chiarire se la morte della paziente Parte_4
sopravvenuta al deposito della precedente relazione di consulenza, sia conseguenza del ritardo diagnostico esitato nella paraplegia ovvero di una causa sopravvenuta idonea ad escludere, in termini giuridicamente rilevanti, detto nesso causale.
L'appello principale ed incidentale possono essere trattati congiuntamente, stante la connessione.
E' evidente infatti che è in parte fondato l'appello principale, non avendo richiesto gli eredi alcun danno jure proprio, mentre non lo è quanto alla pretesa di quantificare il danno ricomprendendovi anche l'evento morte, come sostenuto nell'appello incidentale.
Il Ctu nominato in appello ha stabilito infatti (senza incontrare alcuna osservazione dalle parti) che la morte della paziente non sia stata la conseguenza del ritardo diagnostico esitato nella Parte_4
paraplegia, ma sia stata provocata da una causa sopravvenuta (insufficienza respiratoria da sindrome obesità-ipoventilazione, scompenso cardiaco) idonea ad escludere, in termini giuridicamente rilevanti, il nesso causale con l'errore diagnostico-terapeutico verificatosi nell'agosto del 2014.
Dunque il risarcimento deve essere limitato al danno da invalidità permanente e temporanea, secondo i parametri già indicati della Ctu di primo grado: 80- 85% I.P. e giorni 395 per invalidità temporanea.
A questo punto, poiché l' chiede di limitare il danno a 250.000,00 euro, così contestando la CP_1
liquidazione del primo giudice, questa Corte deve rideterminare il medesimo.
La nata il 27 giugno del 1972, alla data di causazione del danno, 10 aprile 2014, aveva l'età di PT
41 anni e 10 mesi;
il tipo di danno e l'età della vittima legittimano un incremento del punto per la particolare afflittività.
Le tabelle di Milano allo stato vigenti (2024) ipotizzano la liquidazione che segue:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 41 anni
Percentuale di invalidità permanente 83% (LA MEDIA TRA 80 ED 85% INDICATA DAL CTU)
Punto danno biologico € 9.440,34
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 50%) € 4.720,17
Punto danno non patrimoniale € 14.160,51
Totale € 626.839,00
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale GIORNI 395
Invalidità temporanea totale € 45.425,00
Così pervenendo alla somma di euro 672.264,00 oltre interessi legali dalla pronuncia di questa sentenza al saldo essendo la liquidazione parametrata all'attualità.
pagina 4 di 5 Da tale somma va detratta la somma di euro 250.000,00 già pagata dalla convenuta in corso di causa e la somma di euro 49.442,94 pagata dall'INPS come da certificazione acquisita in atti a favore della stessa danneggiata.
In accoglimento dell'appello principale ed incidentale, la sentenza impugnata dovrà quindi essere in tal senso riformata.
La parziale riforma della sentenza impugnata obbliga questa Corte a regolare le spese anche del primo grado, valutando l'esito complessivo della lite (cfr. Cass. 2021 n. 15233, ex multis); al proposito occorre considerare che l' rimane sostanzialmente soccombente, quindi tenuta al rimborso delle CP_1
spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in dispositivo. Non si ritiene gravare l' CP_1
anche delle spese della Ctu svolta in appello, posto che il contenuto della medesima le è favorevole.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da
[...]
IN PROPRIO ED IN QUALITA' DI ESERCENTE PATRIA POTESTA' Parte_1 [...]
E nei confronti di Parte_6 Parte_7 [...]
e sull'appello incidentale di quest'ultima, così provvede: CP_1
in accoglimento dell'appello principale, e di quello incidentale, condanna al CP_1
risarcimento dei danni subiti a causa delle lesioni conseguite alla errata diagnosi da PT
, che quantifica in euro 672.264,00 oltre interessi legali dalla pronuncia di questa sentenza al
[...]
saldo effettivo, quale somma complessivamente dovuta agli eredi iure successionis, dalla quale somma va detratta la somma di euro 250.000,00 già pagata dalla convenuta in corso di causa e la somma di euro 49.442,94 pagata dall'INPS, pone le spese del giudizio a carico di liquidando per il primo grado euro 8.494,86 per spese CP_1
della CTU in sede di ATP ed in euro18.000,00 per competenze e per l'appello euro 12.156,00 oltre, per entrambi i gradi, spese vive 15% sg. ed iva di legge, CP_6
pone le spese di Ctu di appello, come liquidate in atti, a carico degli appellanti principali.
Ordina la ripetizione di quanto eventualmente pagato in più rispetto alla presente decisione.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 22 luglio 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 5 di 5