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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 26/11/2025, n. 4329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4329 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in persona della Dott.ssa Valeria Guaragnella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al n. 10160 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2023 promosso da
, nella qualità di mandataria di Parte_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Patroni Griffi, Parte_2
-ricorrente
-
c o n t r o
e , rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo CP_1 Controparte_2
Floro,
-resistenti -
OGGETTO: accertamento accettazione tacita di eredità
CONCLUSIONI: All'udienza ex art. 127 ter cpc del 13.10.2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, di cui alle note scritte, la causa è stata riservata per la decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato l'11.9.2023 parte ricorrente ha chiesto che fosse accertato e dichiarato che e , in qualità rispettivamente di moglie CP_1 Controparte_2
e di figlio, fossero eredi di , nato a [...] il [...] e deceduto in data 17.1.2019, Persona_1
per essere nel possesso dei beni ereditari, atteso che i resistenti, pur non avendo formalizzato alcuna dichiarazione di accettazione o rinuncia all'eredità, abitano e hanno la loro residenza stabile in uno dei beni ereditari (sito in Bari-Carbonara alla via Cremona nn. 25 e 27): atti che presupporrebbero necessariamente la volontà di accettare l'eredità.
I convenuti si sono costituiti in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda. In particolare, hanno dedotto di aver rinunciato entrambi formalmente all'eredità e che la utilizza l'immobile di CP_1
via Cremona in qualità di comproprietaria nonché in virtù di diritto di abitazione ex art. 540 c.c.
All'udienza del 25.3.2024 il Giudice rinviava la causa per la discussione, concedendo alle parti termine per note;
indi, all'udienza ex art. 127 ter cpc del 13.10.2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, riservava la causa per la decisione.
La domanda è infondata e non merita accoglimento.
In primo luogo, va rilevato che i resistenti hanno documentato di aver rinunciato formalmente all'eredità con atto per Notar del 28.2.2019, prima del decorso dei termini di cui all'art. 485 Per_2
cc. (ossia circa un mese dopo l'apertura della successione).
Inoltre, non vi è prova che i resistenti siano nel possesso dei beni ereditari, essendo insufficiente a tal fine la circostanza che gli stessi abbiano la residenza anagrafica in uno dei beni ereditari. Difatti, la moglie del de cuius, ha continuato ad abitare la casa familiare sia in quanto comproprietaria CP_1
dell'immobile (nella misura del 50%) sia in qualità di titolare di diritto di abitazione ex art. 540 co. 2
c.c.; orbene, la predetta disposizione prevede un legato ex lege, che spetta al coniuge superstite anche in caso di rinuncia all'eredità. Ed invero, il diritto di abitazione ex art. 540 c.c. è considerato autonomo, non deriva dalla successione ereditaria ma è attribuito direttamente dalla legge al coniuge superstite per la sua qualità di coniuge e non viene meno in caso di rinuncia all'eredità.
La poi, in quanto comproprietaria e titolare del diritto di abitazione sull'immobile, ha CP_1
ospitato il proprio figlio che nelle more si era separato. Controparte_2
Per quanto precede, risulta evidente che i resistenti non abbiano compiuto alcun atto idoneo a comportare l'accettazione tacita dell'eredità del de cuius . Persona_1 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo applicando i valori medi di cui al D.M. n. 147/2022 – Tabella 2 in relazione allo scaglione di riferimento, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, con riduzione del 30% in ragione della non particolare complessità
della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa n. 10160/2023, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna parte ricorrente a rifondere ai resistenti le spese di lite che si liquidano in complessivi € 5.903,00 per compensi professionali, oltre a spese forfetarie, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Bari, il 25.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Guaragnella