Art. 9. 1. Il consiglio d'amministrazione e' presieduto dal presidente dell'Istituto ed e' composto da dieci membri, di cui quattro nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su designazione rispettivamente dei Ministri degli affari esteri, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, per i beni culturali e ambientali e per la funzione pubblica, e sei eletti dall'assemblea.
2. Il consiglio elegge nel proprio seno un vice presidente con funzioni vicarie del presidente.
2. Il consiglio elegge nel proprio seno un vice presidente con funzioni vicarie del presidente.