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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 810/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/05/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA DO, Presidente
MICELI AR, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1037/2024 depositato il 29/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello 28 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 889/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 2 e pubblicata il 20/07/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200011895331000 TRIBUTI
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto d'impugnazione è la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento n. 889/2023, depositata in data 20.07.2023, che ha rigettato il ricorso proposto dal Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n.29120200011895331, notificata in data 21.02.2022, relativa ad iscrizione a ruolo riguardante
Ritenute alla fonte per reddito Lavoro Autonomo Arti e Professioni, unitamente ad interessi e sanzioni, per un totale di €. 3.582,74. La Corte, inoltre, ha condannato il ricorrente a rifondere le spese ad DE per la somma di euro 300,00.
Il contribuente, Ricorrente_1, ha proposto appello chiedendo a questa Corte che, in accoglimento del proposto gravame, voglia riformare in ogni sua parte la sentenza impugnata e, per l'effetto, dichiarare illegittime tutte le pretese dell'Ufficio e, quindi, annullare ogni atto impugnato nella sua totalità, con ogni consequenziale pronuncia e statuizione, anche in punto accessori, sanzioni e spese di ogni grado di cui si chiede la distrazione a favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs 546/1992 e art. 93 c.p.c.
DE si è costituita in giudizio, depositando proprie controdeduzioni con le quali ha chiesto di:
-dichiarare il difetto di legittimazione processuale passiva dell'Agenzia delle Entrate Riscossione con riguardo a presunti vizi attinenti al merito della pretesa impositiva;
-rigettare la domanda dell'odierno appellante in quanto infondata in fatto e in diritto e/o comunque inammissibile e improcedibile per tutti i motivi sopra indicati;
-condannare l'appellante al pagamento di spese e competenze di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, oltre Cassa di Previdenza avvocati e Iva come per legge.
La Corte, all'udienza del 26 maggio 2025, ha posto in decisione la controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante lamenta che i Giudici di primo grado, accogliendo acriticamente le contestazioni sollevate dall' Agenzia delle Entrate Riscossione e senza tenere minimante in considerazione le specifiche contestazioni sollevate dal ricorrente con memoria illustrativa, hanno erroneamente affermato che la cartella di pagamento, tenuto conto della normativa COVID, è stata notificata nei termini decadenziali.
Le somme iscritte a ruolo dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Agrigento, si riferiscono, infatti, alla liquidazione della dichiarazione Modello Mod. 770/2017, per l'anno d'imposta 2016, che avrebbe riscontrato omesso e/
o carente e/o ritardato versamento delle ritenute alla fonte per redditi di lavoro e che, con sanzioni al 30% ed interessi, ha comportato un'iscrizione a ruolo ex art. 36-bis del D.P.R. 600/1973.
La cartella è stata notificata all'odierno ricorrente in data 21.02.2022, e, dunque, a parere dell'appellante, oltre i termini decadenziali previsti dalla legge.
Infatti, secondo l'appellante, contrariamente a quanto rilevato dai Giudici di primo grado, alla fattispecie in questione non possono applicarsi i termini di sospensione OV ex art. 157 del Dl 34/2020, comma 3, ed ex art. 4, comma 1, Dl 41/2021.
Il predetto art. 157, comma 3, lett. a) stabilisce, infatti, che i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento, previsti dall'art. 25 , comma 1, lettere a) e b) D.P.R. n. 602 del 1973, sono prorogati di 14 mesi solo relativamente alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018 per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli artt. 36 bis D.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis D.P.R. n. 633 del 1972.
Il motivo è infondato.
La cartella in questione rientra nell'ambito di previsione dell'art. 25 lett. a) del DPR 602/73 e doveva essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
La legislazione emergenziale e, in particolare, l'art. 157 del D.L 34/2020, al comma 1, ha previsto però espressamente che:
“In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre
2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità
e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.”
Il secondo comma prevede, inoltre, che:
“Dal termine iniziale del periodo di sospensione di cui al comma 1, non si procede altresì agli invii dei seguenti atti, comunicazioni e inviti, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020:
a) comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600……”
E il terzo comma, sempre a proposito dei controlli automatizzati, stabilisce che:
“I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di quattordici mesi relativamente:
a) alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633…..”
L'articolo è stato oggetto di controverse interpretazioni, ma la Giurisprudenza di legittimità si è espressa chiaramente, precisandone l'ambito e le modalità di applicazione.
In una recentissima pronuncia (Cass. Sent. n. 17668 del 30/06/2025), la Corte ha innanzitutto ribadito che le previsioni dell'art. 157 riguardano tutti gli atti impositivi, anche se ha chiarito che l'ambito di applicazione dell'art. 157 riguarda solo gli atti i cui termini di decadenza scadevano tra 8 marzo 2020 e 31 dicembre 2020.
Il termine, inoltre, come avverte la norma, doveva essere calcolato sulla base della normativa di riferimento, senza tener conto del periodo di sospensione previsto dall'art. 67 della Legge n.18 del 2020.
La norma precisa, inoltre, che l'emissione dell'atto doveva essere realizzata, per gli atti scadenti in quel periodo, entro il 31 dicembre 2020, mentre la notifica nel successivo periodo, compreso tra l'1 gennaio 2021
e il 28 febbraio 2022.
In tal senso si è espressa anche chiaramente l'Agenzia con la circolare n.25/E/2020.
Ebbene, è pertanto evidente, che il legislatore, al terzo comma dell'art. 157 del D.L 34/2020, ha fatto riferimento espresso alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018 per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli artt. 36 bis D.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis D.P.R. n. 633 del 1972, non per limitare ad esse l'ambito di applicazione della norma, ma, al contrario, allo scopo di estendere la proroga dei termini di decadenza per la notificazione delle cartelle anche a queste dichiarazioni che, altrimenti non sarebbero rientrate nell'ambito di previsione del comma 1.
Infatti, per le cartelle relative ai controlli sulle dichiarazioni presentate per il 2018, il termine di decadenza sarebbe stato quello del 31 dicembre 2021 e, quindi, senza la previsione espressa del 3 comma, le stesse non sarebbero rientrate nell'ambito di applicazione dell'art. 157, 1 comma, che riguarda solo gli atti tributari i cui termini di decadenza per le notifiche scadevano tra 8 marzo 2020 e 31 dicembre 2020.
Pertanto, considerato che i termini di sospensione previsti dalla legislazione emergenziale si applicano a tutti gli atti impositivi i cui termini di decadenza scadevano tra 8 marzo 2020 e 31 dicembre 2020 e che, nel caso di specie il ruolo, in conformità a quanto previsto dalla stessa normativa, è stato emesso entro il 31 dicembre 2020 e la cartella notificata il 21.02.2022, i termini di decadenza risultano pienamente rispettati.
2. Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha accolto il motivo di ricorso riguardante l'illegittimità della cartella di pagamento per omessa motivazione - difetto di allegazione e violazione del principio di precisazione e di chiarezza in violazione dell'art. 3, legge 7 agosto
1990, n. 24 e dell'art. 7 della legge n.212/2000. Pertanto, insiste sulla nullità della cartella di pagamento in quanto priva di motivazione e per difetto di allegazione della prodromica comunicazione di irregolarità.
Con il terzo motivo lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto legittima l'iscrizione a ruolo nonostante l'assenza di prova della notifica della prodromica comunicazione d'irregolarità, per violazione dell'art. 6, comma 5, della legge n. 212/2000 e dell'art. 54 bis e 60 del d.p.r. n. 633/72. Infatti, come rilevato già in primo grado, l'iscrizione a ruolo contenuta nella cartella di pagamento non è stata preceduta dalla comunicazione di irregolarità (dal cd. avviso bonario), né alcuna prova circa la ritualità della notifica della comunicazione di irregolarità è stata fornita dall'Agente per la Riscossione.
I motivi sono entrambi infondati e non meritano accoglimento.
La Cassazione ha ormai consolidato il suo orientamento in materia:
Cass., Ord. n. 24747del 05/11/2020: In tema di controllo automatizzato ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973,
è legittima l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta, senza necessità di emettere avviso di accertamento, quando la verifica sia meramente cartolare e non implichi valutazioni, ciò che avviene quando essa si fondi sul solo riscontro obiettivo tra i dati formali contenuti nella dichiarazione dei redditi e le informazioni sul contribuente reperibili nell'anagrafe tributaria e sulle incongruità riscontrate dal suddetto raffronto. (Nella specie, si trattava di recupero di crediti di imposta per investimenti in aree svantaggiate non indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi).
Cass., Ord. n. 24813 del 15/09/2021: In tema di accertamento delle dichiarazioni tributarie, l'attività di controllo formale svolta ai sensi dell'art. 36-ter, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 differisce dal cd. "controllo automatizzato" in sede di liquidazione dell'imposta di cui al precedente art. 36-bis, comma 2; infatti, quest'ultimo ha il solo scopo di evitare al contribuente la reiterazione di errori attribuendo all'Amministrazione finanziaria, all'esito di una verifica meramente cartolare, il potere di provvedere sulla base dei dati già in suo possesso, senza la possibilità di una diversa ricostruzione sostanziale dei dati esposti dal contribuente, al quale viene consentito, all'esito di apposita comunicazione la cui omissione non determina alcuna nullità, di regolarizzare gli aspetti formali;
viceversa, la prima fattispecie consente una, sia pur ridotta, attività istruttoria seguita, a pena di nullità, dalla comunicazione dell'esito del controllo con conseguente potere dell'Ufficio di escludere, in tutto o in parte, le detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti al contribuente.
Cass., Ord. n. 9759 del 11/04/2024: L'iscrizione a ruolo della maggiore imposta, ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, è ammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo, non potendosi, invece, con questa modalità, risolvere questioni giuridiche, per cui il disconoscimento dell'Amministrazione finanziaria di un credito d'imposta non può avvenire tramite l'emissione di una cartella di pagamento, avente ad oggetto il relativo importo, senza essere preceduta da un avviso, anche solo bonario, di recupero di detto credito.
Nel caso di specie, l'iscrizione a ruolo si riferisce ad un controllo meramente cartolare, che non implica valutazioni o risoluzione di questioni giuridiche, e si fonda sul solo riscontro obiettivo dei dati formali contenuti nella dichiarazione.
Di conseguenza, la notifica della cartella di pagamento, anche in mancanza di prova di notifica della comunicazione di regolarità, risulta legittima.
Inoltre, in ordine alla censura riguardante la carenza di motivazione della cartella, va rilevato che la stessa non si limita a far mero riferimento alla dichiarazione oggetto del controllo, ma esplicita voce per voce, i rilievi effettuati indicandone la causa e l'importo.
La cartella contiene al suo interno, infatti, un'apposita tabella in cui si trova l'analitica indicazione delle somme dovute ma anche delle somme irrogate a titolo di sanzione e delle somme conteggiate a titolo di interessi, in modo da consentire alla società ricorrente la piena verifica di quanto è stato richiesto per ogni titolo, consentendo anche l'adeguato controllo della misura e del calcolo delle somme richieste, al fine di esercitare le proprie difese.
3-Di conseguenza, risulta infondato anche l'ultimo motivo di appello con il quale si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha accolto il motivo di ricorso riguardante il difetto di motivazione della cartella per mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.
In proposito, va riconosciuto, infatti, che la Corte di Cassazione si è pronunciata sul controverso tema con una sentenza a Sezioni unite particolarmente esplicita in proposito:
Cass., Sez. Un., Sent. n. 22281 del 14/07/2022 : La cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del
1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono
- e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo.
Ebbene, nel caso di specie, anche considerando che la cartella costituisca il primo atto riguardante la pretesa, dalla stessa si evince chiaramente la tipologia e la natura degli interessi richiesti, espressamente dovuti per
“per omesso e/o ritardato versamento”, con l'ulteriore precisazione esplicita che “per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora calcolati a partire dalla data di notifica di questa cartella”. Di conseguenza, anche se non sono specificati i singoli saggi periodicamente applicati o le modalità di calcolo, l'obbligo di motivazione risulta pienamente soddisfatto.
La Corte, pertanto, rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado. Condanna l'appellante soccombente alla rifusione in favore di DE delle spese del presente grado del giudizio liquidate in complessivi euro 1020,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA, Sezione 1, rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado. Condanna l'appellante soccombente alla rifusione in favore dell'Agenzia delle
Entrate- Riscossione appellata delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in complessivi euro
1.020,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Palermo, il 28 gennaio 2026.
Il Giudice relatore Il Presidente
IA CE RD TT
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/05/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA DO, Presidente
MICELI AR, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1037/2024 depositato il 29/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello 28 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 889/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 2 e pubblicata il 20/07/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200011895331000 TRIBUTI
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto d'impugnazione è la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento n. 889/2023, depositata in data 20.07.2023, che ha rigettato il ricorso proposto dal Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n.29120200011895331, notificata in data 21.02.2022, relativa ad iscrizione a ruolo riguardante
Ritenute alla fonte per reddito Lavoro Autonomo Arti e Professioni, unitamente ad interessi e sanzioni, per un totale di €. 3.582,74. La Corte, inoltre, ha condannato il ricorrente a rifondere le spese ad DE per la somma di euro 300,00.
Il contribuente, Ricorrente_1, ha proposto appello chiedendo a questa Corte che, in accoglimento del proposto gravame, voglia riformare in ogni sua parte la sentenza impugnata e, per l'effetto, dichiarare illegittime tutte le pretese dell'Ufficio e, quindi, annullare ogni atto impugnato nella sua totalità, con ogni consequenziale pronuncia e statuizione, anche in punto accessori, sanzioni e spese di ogni grado di cui si chiede la distrazione a favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs 546/1992 e art. 93 c.p.c.
DE si è costituita in giudizio, depositando proprie controdeduzioni con le quali ha chiesto di:
-dichiarare il difetto di legittimazione processuale passiva dell'Agenzia delle Entrate Riscossione con riguardo a presunti vizi attinenti al merito della pretesa impositiva;
-rigettare la domanda dell'odierno appellante in quanto infondata in fatto e in diritto e/o comunque inammissibile e improcedibile per tutti i motivi sopra indicati;
-condannare l'appellante al pagamento di spese e competenze di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, oltre Cassa di Previdenza avvocati e Iva come per legge.
La Corte, all'udienza del 26 maggio 2025, ha posto in decisione la controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante lamenta che i Giudici di primo grado, accogliendo acriticamente le contestazioni sollevate dall' Agenzia delle Entrate Riscossione e senza tenere minimante in considerazione le specifiche contestazioni sollevate dal ricorrente con memoria illustrativa, hanno erroneamente affermato che la cartella di pagamento, tenuto conto della normativa COVID, è stata notificata nei termini decadenziali.
Le somme iscritte a ruolo dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Agrigento, si riferiscono, infatti, alla liquidazione della dichiarazione Modello Mod. 770/2017, per l'anno d'imposta 2016, che avrebbe riscontrato omesso e/
o carente e/o ritardato versamento delle ritenute alla fonte per redditi di lavoro e che, con sanzioni al 30% ed interessi, ha comportato un'iscrizione a ruolo ex art. 36-bis del D.P.R. 600/1973.
La cartella è stata notificata all'odierno ricorrente in data 21.02.2022, e, dunque, a parere dell'appellante, oltre i termini decadenziali previsti dalla legge.
Infatti, secondo l'appellante, contrariamente a quanto rilevato dai Giudici di primo grado, alla fattispecie in questione non possono applicarsi i termini di sospensione OV ex art. 157 del Dl 34/2020, comma 3, ed ex art. 4, comma 1, Dl 41/2021.
Il predetto art. 157, comma 3, lett. a) stabilisce, infatti, che i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento, previsti dall'art. 25 , comma 1, lettere a) e b) D.P.R. n. 602 del 1973, sono prorogati di 14 mesi solo relativamente alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018 per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli artt. 36 bis D.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis D.P.R. n. 633 del 1972.
Il motivo è infondato.
La cartella in questione rientra nell'ambito di previsione dell'art. 25 lett. a) del DPR 602/73 e doveva essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
La legislazione emergenziale e, in particolare, l'art. 157 del D.L 34/2020, al comma 1, ha previsto però espressamente che:
“In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre
2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità
e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.”
Il secondo comma prevede, inoltre, che:
“Dal termine iniziale del periodo di sospensione di cui al comma 1, non si procede altresì agli invii dei seguenti atti, comunicazioni e inviti, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020:
a) comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600……”
E il terzo comma, sempre a proposito dei controlli automatizzati, stabilisce che:
“I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di quattordici mesi relativamente:
a) alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633…..”
L'articolo è stato oggetto di controverse interpretazioni, ma la Giurisprudenza di legittimità si è espressa chiaramente, precisandone l'ambito e le modalità di applicazione.
In una recentissima pronuncia (Cass. Sent. n. 17668 del 30/06/2025), la Corte ha innanzitutto ribadito che le previsioni dell'art. 157 riguardano tutti gli atti impositivi, anche se ha chiarito che l'ambito di applicazione dell'art. 157 riguarda solo gli atti i cui termini di decadenza scadevano tra 8 marzo 2020 e 31 dicembre 2020.
Il termine, inoltre, come avverte la norma, doveva essere calcolato sulla base della normativa di riferimento, senza tener conto del periodo di sospensione previsto dall'art. 67 della Legge n.18 del 2020.
La norma precisa, inoltre, che l'emissione dell'atto doveva essere realizzata, per gli atti scadenti in quel periodo, entro il 31 dicembre 2020, mentre la notifica nel successivo periodo, compreso tra l'1 gennaio 2021
e il 28 febbraio 2022.
In tal senso si è espressa anche chiaramente l'Agenzia con la circolare n.25/E/2020.
Ebbene, è pertanto evidente, che il legislatore, al terzo comma dell'art. 157 del D.L 34/2020, ha fatto riferimento espresso alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018 per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli artt. 36 bis D.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis D.P.R. n. 633 del 1972, non per limitare ad esse l'ambito di applicazione della norma, ma, al contrario, allo scopo di estendere la proroga dei termini di decadenza per la notificazione delle cartelle anche a queste dichiarazioni che, altrimenti non sarebbero rientrate nell'ambito di previsione del comma 1.
Infatti, per le cartelle relative ai controlli sulle dichiarazioni presentate per il 2018, il termine di decadenza sarebbe stato quello del 31 dicembre 2021 e, quindi, senza la previsione espressa del 3 comma, le stesse non sarebbero rientrate nell'ambito di applicazione dell'art. 157, 1 comma, che riguarda solo gli atti tributari i cui termini di decadenza per le notifiche scadevano tra 8 marzo 2020 e 31 dicembre 2020.
Pertanto, considerato che i termini di sospensione previsti dalla legislazione emergenziale si applicano a tutti gli atti impositivi i cui termini di decadenza scadevano tra 8 marzo 2020 e 31 dicembre 2020 e che, nel caso di specie il ruolo, in conformità a quanto previsto dalla stessa normativa, è stato emesso entro il 31 dicembre 2020 e la cartella notificata il 21.02.2022, i termini di decadenza risultano pienamente rispettati.
2. Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha accolto il motivo di ricorso riguardante l'illegittimità della cartella di pagamento per omessa motivazione - difetto di allegazione e violazione del principio di precisazione e di chiarezza in violazione dell'art. 3, legge 7 agosto
1990, n. 24 e dell'art. 7 della legge n.212/2000. Pertanto, insiste sulla nullità della cartella di pagamento in quanto priva di motivazione e per difetto di allegazione della prodromica comunicazione di irregolarità.
Con il terzo motivo lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto legittima l'iscrizione a ruolo nonostante l'assenza di prova della notifica della prodromica comunicazione d'irregolarità, per violazione dell'art. 6, comma 5, della legge n. 212/2000 e dell'art. 54 bis e 60 del d.p.r. n. 633/72. Infatti, come rilevato già in primo grado, l'iscrizione a ruolo contenuta nella cartella di pagamento non è stata preceduta dalla comunicazione di irregolarità (dal cd. avviso bonario), né alcuna prova circa la ritualità della notifica della comunicazione di irregolarità è stata fornita dall'Agente per la Riscossione.
I motivi sono entrambi infondati e non meritano accoglimento.
La Cassazione ha ormai consolidato il suo orientamento in materia:
Cass., Ord. n. 24747del 05/11/2020: In tema di controllo automatizzato ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973,
è legittima l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta, senza necessità di emettere avviso di accertamento, quando la verifica sia meramente cartolare e non implichi valutazioni, ciò che avviene quando essa si fondi sul solo riscontro obiettivo tra i dati formali contenuti nella dichiarazione dei redditi e le informazioni sul contribuente reperibili nell'anagrafe tributaria e sulle incongruità riscontrate dal suddetto raffronto. (Nella specie, si trattava di recupero di crediti di imposta per investimenti in aree svantaggiate non indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi).
Cass., Ord. n. 24813 del 15/09/2021: In tema di accertamento delle dichiarazioni tributarie, l'attività di controllo formale svolta ai sensi dell'art. 36-ter, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 differisce dal cd. "controllo automatizzato" in sede di liquidazione dell'imposta di cui al precedente art. 36-bis, comma 2; infatti, quest'ultimo ha il solo scopo di evitare al contribuente la reiterazione di errori attribuendo all'Amministrazione finanziaria, all'esito di una verifica meramente cartolare, il potere di provvedere sulla base dei dati già in suo possesso, senza la possibilità di una diversa ricostruzione sostanziale dei dati esposti dal contribuente, al quale viene consentito, all'esito di apposita comunicazione la cui omissione non determina alcuna nullità, di regolarizzare gli aspetti formali;
viceversa, la prima fattispecie consente una, sia pur ridotta, attività istruttoria seguita, a pena di nullità, dalla comunicazione dell'esito del controllo con conseguente potere dell'Ufficio di escludere, in tutto o in parte, le detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti al contribuente.
Cass., Ord. n. 9759 del 11/04/2024: L'iscrizione a ruolo della maggiore imposta, ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, è ammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo, non potendosi, invece, con questa modalità, risolvere questioni giuridiche, per cui il disconoscimento dell'Amministrazione finanziaria di un credito d'imposta non può avvenire tramite l'emissione di una cartella di pagamento, avente ad oggetto il relativo importo, senza essere preceduta da un avviso, anche solo bonario, di recupero di detto credito.
Nel caso di specie, l'iscrizione a ruolo si riferisce ad un controllo meramente cartolare, che non implica valutazioni o risoluzione di questioni giuridiche, e si fonda sul solo riscontro obiettivo dei dati formali contenuti nella dichiarazione.
Di conseguenza, la notifica della cartella di pagamento, anche in mancanza di prova di notifica della comunicazione di regolarità, risulta legittima.
Inoltre, in ordine alla censura riguardante la carenza di motivazione della cartella, va rilevato che la stessa non si limita a far mero riferimento alla dichiarazione oggetto del controllo, ma esplicita voce per voce, i rilievi effettuati indicandone la causa e l'importo.
La cartella contiene al suo interno, infatti, un'apposita tabella in cui si trova l'analitica indicazione delle somme dovute ma anche delle somme irrogate a titolo di sanzione e delle somme conteggiate a titolo di interessi, in modo da consentire alla società ricorrente la piena verifica di quanto è stato richiesto per ogni titolo, consentendo anche l'adeguato controllo della misura e del calcolo delle somme richieste, al fine di esercitare le proprie difese.
3-Di conseguenza, risulta infondato anche l'ultimo motivo di appello con il quale si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha accolto il motivo di ricorso riguardante il difetto di motivazione della cartella per mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.
In proposito, va riconosciuto, infatti, che la Corte di Cassazione si è pronunciata sul controverso tema con una sentenza a Sezioni unite particolarmente esplicita in proposito:
Cass., Sez. Un., Sent. n. 22281 del 14/07/2022 : La cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del
1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono
- e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo.
Ebbene, nel caso di specie, anche considerando che la cartella costituisca il primo atto riguardante la pretesa, dalla stessa si evince chiaramente la tipologia e la natura degli interessi richiesti, espressamente dovuti per
“per omesso e/o ritardato versamento”, con l'ulteriore precisazione esplicita che “per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora calcolati a partire dalla data di notifica di questa cartella”. Di conseguenza, anche se non sono specificati i singoli saggi periodicamente applicati o le modalità di calcolo, l'obbligo di motivazione risulta pienamente soddisfatto.
La Corte, pertanto, rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado. Condanna l'appellante soccombente alla rifusione in favore di DE delle spese del presente grado del giudizio liquidate in complessivi euro 1020,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA, Sezione 1, rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado. Condanna l'appellante soccombente alla rifusione in favore dell'Agenzia delle
Entrate- Riscossione appellata delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in complessivi euro
1.020,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Palermo, il 28 gennaio 2026.
Il Giudice relatore Il Presidente
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