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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 26/09/2025, n. 1702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1702 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5228 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott.ssa Michela Benedetta BORDIERI Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.N. 5228 /2024, promossa con ricorso depositato in data 26/07/2024
Da
nata a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. BAGLIERI MARA FRANCESCA ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE -
contro nato a [...] in data [...] (C.F.: Controparte_1
), non costituito;
C.F._2
-CONVENUTO CONTUMACE -
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: separazione giudiziale con contestuale richiesta di rimessione della causa sul ruolo per la pronuncia di divorzio.
Causa trattenuta in decisione all'udienza in data 18.09.2025 sulle seguenti conclusioni, come da ricorso introduttivo:
➢ autorizzare i coniugi a vivere separatamente nel reciproco rispetto e dichiarare la separazione personale tra il Sig. e la Sig.ra con addebito al Sig. , e - trasmessi gli Controparte_1 Parte_1 CP_1 atti al Pubblico Ministero - rimettere la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza non definitiva dichiari la separazione personale dei coniugi alle condizioni rappresentate nel sopra esteso ricorso, ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ. e ordinare al Comune di Lissone (MB) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
➢ decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la causa sia rimessa al Giudice
Relatore affinché fissi udienza di comparizione delle parti, nella quale il giudice prenderà atto della loro volontà di non riconciliarsi e, all'esito rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva dichiari lo scioglimento del matrimonio e ordini al Comune di Lissone (MB) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
1) disporre – già nel provvedimento provvisorio - che la separazione tra i coniugi Sig.ra Parte_1
e Sig. venga addebitata a quest'ultimo; Controparte_1
2) disporre - già nel provvedimento provvisorio ed inaudita altera parte - che la Sig.ra continui Pt_1 ad alloggiare - insieme ai due figli - nell'immobile in locazione sito in Lissone (MB), Via Nigra Costantino Per_ Per_ n. 2/B ed in cui attualmente vivono la ricorrente, i figli e il marito Sig. ; CP_1
3) disporre che il Sig. , entro un termine che si chiede alla S.V. di indicare già nel provvedimento CP_1 provvisorio, lasci l'abitazione familiare, avendo cura di procurarsi in autonomia un altro alloggio;
Per_ Per_
4) disporre che i figli e engano affidati in via esclusiva alla madre con collocamento presso la predetta abitazione sita in Lissone (MB), Via Nigra Costantino n. 2/B;
5) stabilire, anche in ragione dell'età dei figli, che il padre potrà frequentarli previo accordo con gli stessi sulle tempistiche e modalità ed avendo cura e attenzione di verificare e rispettare la loro volontà al riguardo;
6) disporre - già nel provvedimento provvisorio - che il Sig. corrisponda alla Sig.ra Controparte_1
la somma di euro 500,00 (cinquecento/00) a titolo di contributo al mantenimento dei Parte_1 figli. Detto contributo dovrà essere versato tramite bonifico bancario sulla postepay intestata alla Sig.ra
IBAN [...] o su altro/diverso conto di cui verranno Parte_1 comunicate le coordinate in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità all'anno, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat-Foi. Oltre a ciò, il Sig. dovrà CP_1 contribuire nella misura del 50% a tutte le spese straordinarie come definite dalle Linee Guida di Questo
Ill.mo Tribunale, che si riportano di seguito:
➢SPESE STRAORDINARIE EROGABILI SENZA PREVENTIVO ACCORDO
Spese mediche h. Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
i. Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
j. Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante
(es.: fisioterapia); k. Spese mediche urgenti;
Spese scolastiche e di istruzione l. Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
m. Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
n. Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
o. Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
p. Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
q. Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
➢ SPESE PER LE QUALI È NECESSARIO IL PREVENTIVO ACCORDO
Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore.
In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare:
Spese mediche r. Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
s. Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
t. Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
u. Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Altre spese v. Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
w. Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
x. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
y. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
z. Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
aa. Viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
bb. Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività; Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. Il genitore anticipatario delle spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di sua spettanza”;
7) il padre dovrà autorizzare il rilascio di documenti validi per l'espatrio per la ricorrente e per i figli;
8) l'assegno unico verrà integralmente percepito dal Sig. , il quale dovrà trasferire immediatamente CP_1
Per_ Per_ l'intero importo direttamente ai figli e secondo le modalità sinora utilizzate. La Sig.ra Pt_1 si impegna sin d'ora a sottoscrivere la documentazione che si rendesse necessaria al riguardo;
9) ordinare che il Sig. si adoperi e sottoscriva la documentazione necessaria per la chiusura CP_1 dei conti correnti cointestati.
****
Con ricorso depositato in data 26.07.2024 adiva l'intestato Tribunale al fine di sentire Parte_1 pronunciare sentenza di separazione giudiziale nei confronti di , esponendo che dalla Controparte_1
Per_ Per_ loro unione erano nati i figli gemelli e (16.01.2008) e che la coppia in data 17.09.2019 era convolata a nozze.
Tuttavia, i comportamenti del convenuto, contrari ai doveri coniugali e agli obblighi di sostentamento della famiglia, avevano determinato il venir meno dell'affectio coniugalis.
Per tali ragioni, chiedeva addebitarsi la separazione la marito. lamentava di non essere economicamente autosufficiente, non prestando attività lavorativa e Pt_1 beneficiando esclusivamente di una pensione di invalidità pari ad euro 600,00 mensili, e di non essere automunita in quanto non patentata.
Data l'assenza di , il quale aveva già abbandonato l'abitazione coniugale, chiedeva disporsi l'affido CP_1 esclusivo dei figli minori a sé onde evitare una paralisi nel processo decisionale rispetto alle questioni loro riguardanti, oltre all'assegnazione della casa e alla determinazione di un assegno per il contributo al Per_ Per_ mantenimento di di
Con istanza depositata in data 06.11.2024 parte ricorrente chiedeva con urgenza l'allontanamento di dalla casa familiare, richiesta che veniva rigettata con decreto del 09.11.2024 posto che il CP_1 resistente risultava avere già abbandonato l'abitazione.
All'udienza del 04.02.2025, ove parte convenuta non risultava costituita e non compariva neppure personalmente il Giudice, rilevata la regolarità della notifica dichiarava la contumacia del convenuto;
tuttavia, soprattutto in considerazione della richiesta di affido esclusivo dei minori, il Giudice disponeva che parte ricorrente notificasse il ricorso ed il verbale anche presso il datore di lavoro di , CP_1 auspicando la partecipazione dello stesso al procedimento.
Contestualmente ordinava all' di trasmettere documentazione contributivo-previdenziale del CP_2 convenuto.
Escussa la ricorrente, il giudice autorizzava i coniugi a vivere separati e rinviava all'udienza del 18.11.2025.
Con nota di deposito del 07.02.2025 perveniva in atti la documentazione richiesta da parte dell e CP_2 in data 11.03.2025 parte ricorrente dava prova dell'esito negativo della notifica presso il datore di lavoro di , non risultando più in essere la società ove costui prestava attività lavorativa. CP_1
All'udienza del 18.11.2025, ove neanche in tale sede il convenuto compariva e si costituiva, parte ricorrente precisava le conclusioni e insisteva nell'accoglimento delle conclusioni come da ricorso introduttivo.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dalla ricorrente nel corso dell'istruttoria, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile, soprattutto in considerazione del fatto che ha abbandonato il tetto coniugale CP_1 rendendosi irreperibile, e rinunciando alla partecipazione in causa non costituendosi in giudizio.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale
II. Quanto alla domanda di addebito della separazione al marito formulata dalla ricorrente, in punto di diritto il Collegio richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. I, sent. n. 13431 del
23.05.2008). La ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione al marito deducendo l'esclusiva riconducibilità allo stesso della frattura del rapporto coniugale, il quale negli ultimi anni di matrimonio l'avrebbe trascurata e si sarebbe dimostrato inadempiente negli obblighi di contribuzione morale e materiale, con la specificazione che avrebbe esposto la moglie e il nucleo familiare a una grave situazione CP_1 debitoria, alla quale lo stesso si sarebbe sottratto rendendosi irreperibile.
Osserva il Tribunale che a sostegno della propria domanda la ricorrente non ha formulato capitoli di prova o istanze istruttorie né in sede di ricorso introduttivo né nella memoria ex art. 473-bis.17 n.1; invero, non risulta in atti alcuna documentazione idonea e sufficiente a dimostrate quanto genericamente esposto dalla ricorrente sia negli scritti sia durante l'escussione orale in udienza.
Invero, ha fatto cenni su una grave situazione creata negli anni dal marito, senza tuttavia Pt_1 contornare la stessa con elementi concreti.
In conclusione, la domanda di addebito della separazione al marito formulata dalla moglie non merita accoglimento, non avendo la ricorrente dimostrato né la violazione da parte del marito dei doveri derivanti dal matrimonio né, quel che più rileva nella presente sede, l'esclusiva riconducibilità al marito stesso della sopravvenuta intollerabilità della convivenza. Per_ III. Quanto all'affidamento di e di è noto come il legislatore del 2006 abbia prescelto come Per_2 prioritaria la modalità di affido condiviso della prole minore di età a entrambi i genitori, dovendosi sempre tutelare, ove possibile, il diritto alla c.d. bigenitorialità.
Se questa è la regola, l'art. 337 quater c.c. consente al giudice di disporre l'affido esclusivo dei minori a un genitore quando l'affido all'altro sia contrario al superiore interesse del minore, interesse che deve ispirare ogni decisione del giudice nell'ambito dei procedimenti riguardanti minori e che trova la propria copertura normativa a livello primario, nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (art. 8) e nella
Costituzione (artt. 2, 30 e 31).
Nel caso di specie, si osserva che il padre ha abbandonato la casa familiare, rendendosi irreperibile e sottraendosi a ogni onere di sostentamento, sia morale che materiale, dei figli, onerando così la madre di farsi carico in via esclusiva di ogni incombenza.
Tale situazione di fatto, sebbene i figli siano ormai prossimi alla maggiore età, rischia di determinare una paralisi nel processo decisionale per tutte le questioni attinenti agli stessi, giacché l'assenza del padre rischierebbe di pregiudicare i figli in tema di decisioni riguardanti gli aspetti scolastici, extra-scolastici, sanitari, sportivi e riguardanti l'espatrio dei figli. ha invece dimostrato di essere un genitore pienamente in grado di occuparsi delle esigenze dei Pt_1 figli e di provvedere ai loro bisogni.
Deve quindi essere accolta la richiesta attorea di affido esclusivo dei minori a sé, con collocamento prevalente degli stessi presso l'abitazione materna. IV. Alla luce di quanto sopra riportato, il Collegio ritiene opportuno confermare l'assegnazione dell'abitazione familiare, unitamente a tutti gli arredi, a la quale vi continuerà a vivere Pt_1 unitamente ai figli. Per_ Per_ V. Considerata l'età di e si ormai quasi maggiorenni, dispone che le eventuali visite con il padre siano rimesse alla loro libera volontà e organizzate secondo liberi accordi tra il padre e i figli.
VI. Quanto al mantenimento indiretto dei figli da parte del padre, è noto come l'art. 337 ter c.c. disponga che ciascun genitore debba contribuire al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice possa stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori. Ove il figlio sia collocato in misura prevalente presso uno dei due genitori, in particolare, il genitore non collocatario non potrà ritenersi sollevato in tutto o in parte dell'obbligo di corrispondere l'assegno per il tempo in cui il minore si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento, dal momento che “il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno” (Cass. Civ., sez. I, sent.
n. 18869 dello 08.09.2014).
ha dichiarato di non aver mai svolto attività lavorativa e di percepire unicamente una Parte_1 pensione di invalidità pari ad euro 616,00; ha dichiarato di vivere in un immobile Aler condotto in locazione, insieme ai figli, per il quale versa il canone mensile di euro 140,00; ha precisato che l'A.U. erogato dall' è sempre stato percepito da sino al provvedimento del Tribunale;
ad oggi la CP_2 CP_1 signora percepisce integralmente l'AU che è pari ad euro 402,00..
La ricorrente ha affermato che in costanza di matrimonio il marito prestava attività lavorativa presso
RGR Edilizia S.R.L. con una retribuzione netta mensile pari a circa 1.900,00/2.100,00 euro;
allo stato,
non risulta essere occupato. CP_1
Dalla dichiarazione reddituale relativa all'anno di imposta 2022, depositata dalla ricorrente con il ricorso introduttivo, per risulta un reddito lordo annuo pari a 28.546,59 che, al netto delle imposte e CP_1 suddiviso su 12 mensilità, è pari a 2.000,00 euro al mese circa.
Dalla documentazione acquisita presso l' risulta confermato che il convenuto dal 04.05.2020 al CP_2
21.07.2024 abbia prestato servizio presso RGR Edilizia S.R.L., nell'anno 2023 con retribuzione lorda di euro 29.803.00 annui e per il semestre del 2024 per 13.563,00 euro annui. Alla luce di tali circostanze, rileva che sebbene non risulti allo stato occupato lo stesso, per età, CP_1 condizioni personali ed esperienze pregresse, risulti abile al lavoro e dunque pienamente in grado di provvedere al sostentamento materiale dei figli, con l'ulteriore precisazione che anche la condizione di disoccupazione non è tale da esonerare il genitore dalla contribuzione al mantenimento.
Per l'effetto, ed esaminati i redditi, il Tribunale ritiene congruo determinare in euro 400,00 mensili la somma che dovrà corrispondere a a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei CP_1 Pt_1
Per_ Per_ figli e
Tale somma dovrà essere corrisposta con decorrenza dal mese di settembre 2025, per dodici mensilità all'anno ed entro il giorno 10 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra ciascun genitore come da protocollo in uso presso il
Tribunale di Monza.
V. Rilevato che i minori risultano affidati in via super esclusiva presso la madre, e collocati presso la medesima, conferma che l'assegno unico erogato dall' sarà percepito integralmente da CP_2 Parte_1
considerato che graverà su quest'ultima l'onere di sostentare interamente i figli e, non essendo
[...] previsti, allo stato, periodi di permanenza o di visita presso il padre.
VI. La domanda volta a ad ordinare al convenuto di adoperarsi al fine di chiudere i conti correnti cointestati è da dichiararsi inammissibile e pertanto deve essere rigettata.
Rileva che le vicende relative ai conti correnti posti in essere rientrano nella autonomia negoziale privata delle parti, non soggetta ai poteri del giudice in una procedura per separazione giudiziale dei coniugi.
VII. Vista la richiesta di rimessione della causa sul ruolo per la pronuncia di divorzio, si riserva di pronunciare con separata ordinanza.
VII. Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 26/07/2024, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia la separazione di e che hanno Parte_1 Controparte_1 celebrato matrimonio con rito civile a Lissone (MB) il giorno 17.09.2019 (trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Lissone al n. 45, parte I, anno 2019);
II. Rigetta la richiesta di addebito di separazione al marito formulata da . Parte_1
III. Manda la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Lissone (MB) al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
Per_ Per_ IV. Dispone che i figli minori e siano affidati in via esclusiva alla madre, con facoltà per la medesima di assumere in via autonoma tutte le decisioni in punto di scelte sanitarie, scolastiche, educative, di rilascio documenti anche per l'espatrio, con collocazione abitativa prevalente presso la medesima;
V. Assegna l'abitazione familiare, unitamente a tutti gli arredi, a la quale vi continuerà a Parte_1 vivere unitamente ai figli minori;
Per_ Per_ VI. Dispone che le eventuali visite padre-figli siano rimesse alla libera volontà di e di e organizzate secondo liberi accordi tra il padre e i figli;
VII. Dispone che versi a e con decorrenza dal luglio 2024, in via Controparte_1 Parte_1 anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese e per 12 mensilità all'anno, a titolo di contributo al Per_ Per_ mantenimento dei figli e l'importo di Euro 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola.
Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo dal mese di dicembre 2024 e con riferimento al mese di dicembre 2023.
Pone, inoltre a carico di il cinquanta per cento delle spese mediche, Controparte_1 scolastiche e sportive della figlia da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
VIII. Dispone che l'assegno unico erogato dall' venga percepito integralmente e direttamente da CP_2
Parte_2
[.
. Rigetta la richiesta di ordine di chiusura dei conti correnti cointestati;
X. Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza;
XI. Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Si comunichi alle parti costituite
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio in data 18 settembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott.ssa Michela Benedetta BORDIERI Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.N. 5228 /2024, promossa con ricorso depositato in data 26/07/2024
Da
nata a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. BAGLIERI MARA FRANCESCA ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE -
contro nato a [...] in data [...] (C.F.: Controparte_1
), non costituito;
C.F._2
-CONVENUTO CONTUMACE -
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: separazione giudiziale con contestuale richiesta di rimessione della causa sul ruolo per la pronuncia di divorzio.
Causa trattenuta in decisione all'udienza in data 18.09.2025 sulle seguenti conclusioni, come da ricorso introduttivo:
➢ autorizzare i coniugi a vivere separatamente nel reciproco rispetto e dichiarare la separazione personale tra il Sig. e la Sig.ra con addebito al Sig. , e - trasmessi gli Controparte_1 Parte_1 CP_1 atti al Pubblico Ministero - rimettere la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza non definitiva dichiari la separazione personale dei coniugi alle condizioni rappresentate nel sopra esteso ricorso, ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ. e ordinare al Comune di Lissone (MB) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
➢ decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la causa sia rimessa al Giudice
Relatore affinché fissi udienza di comparizione delle parti, nella quale il giudice prenderà atto della loro volontà di non riconciliarsi e, all'esito rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva dichiari lo scioglimento del matrimonio e ordini al Comune di Lissone (MB) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
1) disporre – già nel provvedimento provvisorio - che la separazione tra i coniugi Sig.ra Parte_1
e Sig. venga addebitata a quest'ultimo; Controparte_1
2) disporre - già nel provvedimento provvisorio ed inaudita altera parte - che la Sig.ra continui Pt_1 ad alloggiare - insieme ai due figli - nell'immobile in locazione sito in Lissone (MB), Via Nigra Costantino Per_ Per_ n. 2/B ed in cui attualmente vivono la ricorrente, i figli e il marito Sig. ; CP_1
3) disporre che il Sig. , entro un termine che si chiede alla S.V. di indicare già nel provvedimento CP_1 provvisorio, lasci l'abitazione familiare, avendo cura di procurarsi in autonomia un altro alloggio;
Per_ Per_
4) disporre che i figli e engano affidati in via esclusiva alla madre con collocamento presso la predetta abitazione sita in Lissone (MB), Via Nigra Costantino n. 2/B;
5) stabilire, anche in ragione dell'età dei figli, che il padre potrà frequentarli previo accordo con gli stessi sulle tempistiche e modalità ed avendo cura e attenzione di verificare e rispettare la loro volontà al riguardo;
6) disporre - già nel provvedimento provvisorio - che il Sig. corrisponda alla Sig.ra Controparte_1
la somma di euro 500,00 (cinquecento/00) a titolo di contributo al mantenimento dei Parte_1 figli. Detto contributo dovrà essere versato tramite bonifico bancario sulla postepay intestata alla Sig.ra
IBAN [...] o su altro/diverso conto di cui verranno Parte_1 comunicate le coordinate in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità all'anno, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat-Foi. Oltre a ciò, il Sig. dovrà CP_1 contribuire nella misura del 50% a tutte le spese straordinarie come definite dalle Linee Guida di Questo
Ill.mo Tribunale, che si riportano di seguito:
➢SPESE STRAORDINARIE EROGABILI SENZA PREVENTIVO ACCORDO
Spese mediche h. Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
i. Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
j. Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante
(es.: fisioterapia); k. Spese mediche urgenti;
Spese scolastiche e di istruzione l. Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
m. Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
n. Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
o. Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
p. Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
q. Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
➢ SPESE PER LE QUALI È NECESSARIO IL PREVENTIVO ACCORDO
Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore.
In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare:
Spese mediche r. Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
s. Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
t. Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
u. Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Altre spese v. Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
w. Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
x. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
y. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
z. Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
aa. Viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
bb. Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività; Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. Il genitore anticipatario delle spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di sua spettanza”;
7) il padre dovrà autorizzare il rilascio di documenti validi per l'espatrio per la ricorrente e per i figli;
8) l'assegno unico verrà integralmente percepito dal Sig. , il quale dovrà trasferire immediatamente CP_1
Per_ Per_ l'intero importo direttamente ai figli e secondo le modalità sinora utilizzate. La Sig.ra Pt_1 si impegna sin d'ora a sottoscrivere la documentazione che si rendesse necessaria al riguardo;
9) ordinare che il Sig. si adoperi e sottoscriva la documentazione necessaria per la chiusura CP_1 dei conti correnti cointestati.
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Con ricorso depositato in data 26.07.2024 adiva l'intestato Tribunale al fine di sentire Parte_1 pronunciare sentenza di separazione giudiziale nei confronti di , esponendo che dalla Controparte_1
Per_ Per_ loro unione erano nati i figli gemelli e (16.01.2008) e che la coppia in data 17.09.2019 era convolata a nozze.
Tuttavia, i comportamenti del convenuto, contrari ai doveri coniugali e agli obblighi di sostentamento della famiglia, avevano determinato il venir meno dell'affectio coniugalis.
Per tali ragioni, chiedeva addebitarsi la separazione la marito. lamentava di non essere economicamente autosufficiente, non prestando attività lavorativa e Pt_1 beneficiando esclusivamente di una pensione di invalidità pari ad euro 600,00 mensili, e di non essere automunita in quanto non patentata.
Data l'assenza di , il quale aveva già abbandonato l'abitazione coniugale, chiedeva disporsi l'affido CP_1 esclusivo dei figli minori a sé onde evitare una paralisi nel processo decisionale rispetto alle questioni loro riguardanti, oltre all'assegnazione della casa e alla determinazione di un assegno per il contributo al Per_ Per_ mantenimento di di
Con istanza depositata in data 06.11.2024 parte ricorrente chiedeva con urgenza l'allontanamento di dalla casa familiare, richiesta che veniva rigettata con decreto del 09.11.2024 posto che il CP_1 resistente risultava avere già abbandonato l'abitazione.
All'udienza del 04.02.2025, ove parte convenuta non risultava costituita e non compariva neppure personalmente il Giudice, rilevata la regolarità della notifica dichiarava la contumacia del convenuto;
tuttavia, soprattutto in considerazione della richiesta di affido esclusivo dei minori, il Giudice disponeva che parte ricorrente notificasse il ricorso ed il verbale anche presso il datore di lavoro di , CP_1 auspicando la partecipazione dello stesso al procedimento.
Contestualmente ordinava all' di trasmettere documentazione contributivo-previdenziale del CP_2 convenuto.
Escussa la ricorrente, il giudice autorizzava i coniugi a vivere separati e rinviava all'udienza del 18.11.2025.
Con nota di deposito del 07.02.2025 perveniva in atti la documentazione richiesta da parte dell e CP_2 in data 11.03.2025 parte ricorrente dava prova dell'esito negativo della notifica presso il datore di lavoro di , non risultando più in essere la società ove costui prestava attività lavorativa. CP_1
All'udienza del 18.11.2025, ove neanche in tale sede il convenuto compariva e si costituiva, parte ricorrente precisava le conclusioni e insisteva nell'accoglimento delle conclusioni come da ricorso introduttivo.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dalla ricorrente nel corso dell'istruttoria, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile, soprattutto in considerazione del fatto che ha abbandonato il tetto coniugale CP_1 rendendosi irreperibile, e rinunciando alla partecipazione in causa non costituendosi in giudizio.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale
II. Quanto alla domanda di addebito della separazione al marito formulata dalla ricorrente, in punto di diritto il Collegio richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. I, sent. n. 13431 del
23.05.2008). La ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione al marito deducendo l'esclusiva riconducibilità allo stesso della frattura del rapporto coniugale, il quale negli ultimi anni di matrimonio l'avrebbe trascurata e si sarebbe dimostrato inadempiente negli obblighi di contribuzione morale e materiale, con la specificazione che avrebbe esposto la moglie e il nucleo familiare a una grave situazione CP_1 debitoria, alla quale lo stesso si sarebbe sottratto rendendosi irreperibile.
Osserva il Tribunale che a sostegno della propria domanda la ricorrente non ha formulato capitoli di prova o istanze istruttorie né in sede di ricorso introduttivo né nella memoria ex art. 473-bis.17 n.1; invero, non risulta in atti alcuna documentazione idonea e sufficiente a dimostrate quanto genericamente esposto dalla ricorrente sia negli scritti sia durante l'escussione orale in udienza.
Invero, ha fatto cenni su una grave situazione creata negli anni dal marito, senza tuttavia Pt_1 contornare la stessa con elementi concreti.
In conclusione, la domanda di addebito della separazione al marito formulata dalla moglie non merita accoglimento, non avendo la ricorrente dimostrato né la violazione da parte del marito dei doveri derivanti dal matrimonio né, quel che più rileva nella presente sede, l'esclusiva riconducibilità al marito stesso della sopravvenuta intollerabilità della convivenza. Per_ III. Quanto all'affidamento di e di è noto come il legislatore del 2006 abbia prescelto come Per_2 prioritaria la modalità di affido condiviso della prole minore di età a entrambi i genitori, dovendosi sempre tutelare, ove possibile, il diritto alla c.d. bigenitorialità.
Se questa è la regola, l'art. 337 quater c.c. consente al giudice di disporre l'affido esclusivo dei minori a un genitore quando l'affido all'altro sia contrario al superiore interesse del minore, interesse che deve ispirare ogni decisione del giudice nell'ambito dei procedimenti riguardanti minori e che trova la propria copertura normativa a livello primario, nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (art. 8) e nella
Costituzione (artt. 2, 30 e 31).
Nel caso di specie, si osserva che il padre ha abbandonato la casa familiare, rendendosi irreperibile e sottraendosi a ogni onere di sostentamento, sia morale che materiale, dei figli, onerando così la madre di farsi carico in via esclusiva di ogni incombenza.
Tale situazione di fatto, sebbene i figli siano ormai prossimi alla maggiore età, rischia di determinare una paralisi nel processo decisionale per tutte le questioni attinenti agli stessi, giacché l'assenza del padre rischierebbe di pregiudicare i figli in tema di decisioni riguardanti gli aspetti scolastici, extra-scolastici, sanitari, sportivi e riguardanti l'espatrio dei figli. ha invece dimostrato di essere un genitore pienamente in grado di occuparsi delle esigenze dei Pt_1 figli e di provvedere ai loro bisogni.
Deve quindi essere accolta la richiesta attorea di affido esclusivo dei minori a sé, con collocamento prevalente degli stessi presso l'abitazione materna. IV. Alla luce di quanto sopra riportato, il Collegio ritiene opportuno confermare l'assegnazione dell'abitazione familiare, unitamente a tutti gli arredi, a la quale vi continuerà a vivere Pt_1 unitamente ai figli. Per_ Per_ V. Considerata l'età di e si ormai quasi maggiorenni, dispone che le eventuali visite con il padre siano rimesse alla loro libera volontà e organizzate secondo liberi accordi tra il padre e i figli.
VI. Quanto al mantenimento indiretto dei figli da parte del padre, è noto come l'art. 337 ter c.c. disponga che ciascun genitore debba contribuire al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice possa stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori. Ove il figlio sia collocato in misura prevalente presso uno dei due genitori, in particolare, il genitore non collocatario non potrà ritenersi sollevato in tutto o in parte dell'obbligo di corrispondere l'assegno per il tempo in cui il minore si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento, dal momento che “il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno” (Cass. Civ., sez. I, sent.
n. 18869 dello 08.09.2014).
ha dichiarato di non aver mai svolto attività lavorativa e di percepire unicamente una Parte_1 pensione di invalidità pari ad euro 616,00; ha dichiarato di vivere in un immobile Aler condotto in locazione, insieme ai figli, per il quale versa il canone mensile di euro 140,00; ha precisato che l'A.U. erogato dall' è sempre stato percepito da sino al provvedimento del Tribunale;
ad oggi la CP_2 CP_1 signora percepisce integralmente l'AU che è pari ad euro 402,00..
La ricorrente ha affermato che in costanza di matrimonio il marito prestava attività lavorativa presso
RGR Edilizia S.R.L. con una retribuzione netta mensile pari a circa 1.900,00/2.100,00 euro;
allo stato,
non risulta essere occupato. CP_1
Dalla dichiarazione reddituale relativa all'anno di imposta 2022, depositata dalla ricorrente con il ricorso introduttivo, per risulta un reddito lordo annuo pari a 28.546,59 che, al netto delle imposte e CP_1 suddiviso su 12 mensilità, è pari a 2.000,00 euro al mese circa.
Dalla documentazione acquisita presso l' risulta confermato che il convenuto dal 04.05.2020 al CP_2
21.07.2024 abbia prestato servizio presso RGR Edilizia S.R.L., nell'anno 2023 con retribuzione lorda di euro 29.803.00 annui e per il semestre del 2024 per 13.563,00 euro annui. Alla luce di tali circostanze, rileva che sebbene non risulti allo stato occupato lo stesso, per età, CP_1 condizioni personali ed esperienze pregresse, risulti abile al lavoro e dunque pienamente in grado di provvedere al sostentamento materiale dei figli, con l'ulteriore precisazione che anche la condizione di disoccupazione non è tale da esonerare il genitore dalla contribuzione al mantenimento.
Per l'effetto, ed esaminati i redditi, il Tribunale ritiene congruo determinare in euro 400,00 mensili la somma che dovrà corrispondere a a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei CP_1 Pt_1
Per_ Per_ figli e
Tale somma dovrà essere corrisposta con decorrenza dal mese di settembre 2025, per dodici mensilità all'anno ed entro il giorno 10 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra ciascun genitore come da protocollo in uso presso il
Tribunale di Monza.
V. Rilevato che i minori risultano affidati in via super esclusiva presso la madre, e collocati presso la medesima, conferma che l'assegno unico erogato dall' sarà percepito integralmente da CP_2 Parte_1
considerato che graverà su quest'ultima l'onere di sostentare interamente i figli e, non essendo
[...] previsti, allo stato, periodi di permanenza o di visita presso il padre.
VI. La domanda volta a ad ordinare al convenuto di adoperarsi al fine di chiudere i conti correnti cointestati è da dichiararsi inammissibile e pertanto deve essere rigettata.
Rileva che le vicende relative ai conti correnti posti in essere rientrano nella autonomia negoziale privata delle parti, non soggetta ai poteri del giudice in una procedura per separazione giudiziale dei coniugi.
VII. Vista la richiesta di rimessione della causa sul ruolo per la pronuncia di divorzio, si riserva di pronunciare con separata ordinanza.
VII. Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 26/07/2024, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia la separazione di e che hanno Parte_1 Controparte_1 celebrato matrimonio con rito civile a Lissone (MB) il giorno 17.09.2019 (trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Lissone al n. 45, parte I, anno 2019);
II. Rigetta la richiesta di addebito di separazione al marito formulata da . Parte_1
III. Manda la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Lissone (MB) al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
Per_ Per_ IV. Dispone che i figli minori e siano affidati in via esclusiva alla madre, con facoltà per la medesima di assumere in via autonoma tutte le decisioni in punto di scelte sanitarie, scolastiche, educative, di rilascio documenti anche per l'espatrio, con collocazione abitativa prevalente presso la medesima;
V. Assegna l'abitazione familiare, unitamente a tutti gli arredi, a la quale vi continuerà a Parte_1 vivere unitamente ai figli minori;
Per_ Per_ VI. Dispone che le eventuali visite padre-figli siano rimesse alla libera volontà di e di e organizzate secondo liberi accordi tra il padre e i figli;
VII. Dispone che versi a e con decorrenza dal luglio 2024, in via Controparte_1 Parte_1 anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese e per 12 mensilità all'anno, a titolo di contributo al Per_ Per_ mantenimento dei figli e l'importo di Euro 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola.
Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo dal mese di dicembre 2024 e con riferimento al mese di dicembre 2023.
Pone, inoltre a carico di il cinquanta per cento delle spese mediche, Controparte_1 scolastiche e sportive della figlia da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
VIII. Dispone che l'assegno unico erogato dall' venga percepito integralmente e direttamente da CP_2
Parte_2
[.
. Rigetta la richiesta di ordine di chiusura dei conti correnti cointestati;
X. Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza;
XI. Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Si comunichi alle parti costituite
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio in data 18 settembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona