Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/05/2025, n. 2317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2317 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai Magistrati:
Dott. Anna Carla Catalano Presidente
Dott. Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
Dott. Paolo Barletta Consigliere rel.
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 27.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 791/2019 R.G. lavoro vertente
TRA
(c.f. , in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Cristiano giusta procura Parte_2 generale alle liti, con cui elettivamente domicilia in alla piazza Matteotti n. 1 Pt_1
-appellante-
E
(c.f. ) in proprio e n.q. di l.r.p.t. della Parte_3 C.F._1
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_2 rappresentati e difesi dagli avv.ti Fabio Anzalone e Carmen Maria Coppola giusta procura in calce all'atto di appello, elettivamente domiciliati in alla via Gomez Pt_1
D'Ayala n. 6 presso lo studio dell'avv. Nerino Allocati -appellati-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in appello depositato in data 18.2.2019, la ha Parte_1 proposto gravame avverso la sentenza n. 1746/2018 con cui il Tribunale di Torre
Annunziata aveva accolto l'opposizione proposta da in proprio e n.q. di Parte_3 legale rappresentante della e Controparte_1 Controparte_1 avverso l'ordinanza–ingiunzione n. 2555 del 24.4.2018 emessa nei loro confronti dall' Pt_4 appellante, che, a seguito dell'ispezione della Polizia Provinciale di in data Pt_1
13.5.2013, aveva contestato l'art. 190 comma 1 lett. A) del d.lgs n. 152/2006 – che prescrive in combinato disposto con l'art. 189 l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo - per la incompleta compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e FIR
(formulario di identificazione dei rifiuti) relativi agli anni 2012-2013 ed aveva irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 258 comma 3 del citato decreto.
Con un unico motivo deduce l'erroneità dell'impugnata sentenza per aver ritenuto la mancanza di prova che il materiale ferroso rinvenuto presso l'azienda fosse ivi giacente da oltre dieci giorni. Dal verbale della Polizia Provinciale del 13.5.2013 emerge che il registro tenuto dalla era fermo al 13.3.2013, nonostante la società fosse sempre stata CP_1 in attività. L'onere probatorio grava sull'opponente: spettava quindi a quest'ultimo dimostrare la giacenza dei rifiuti da un tempo non superiore a dieci giorni.
L'Ente appellante censura, altresì, la sentenza, per aver escluso che i materiali ferrosi riscontrati dagli accertatori fossero effettivamente dei “rifiuti”, secondo la definizione di cui all'art. 183 d.lgs n. 152/2006.
Si sono costituiti e la , Parte_3 Controparte_1 chiedendo con varie argomentazioni il rigetto dell'appello.
In data odierna, all'esito della trattazione scritta, sulla scorta delle note depositate telematicamente dalle parti, la Corte ha riservato la causa per la decisione.
L'appello non è meritevole di accoglimento.
L'art. 183 cit. definisce “a) “rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi”. Osserva il Collegio, condividendo l'interpretazione fornita dall'impugnata sentenza, che la definizione di rifiuto fornita dall'art. 183, comma 1, lett. a), d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, si basa sul dato funzionale, con la conseguenza che, per stabilire se una determinata sostanza o un determinato oggetto siano da considerare rifiuto, non occorre individuarne gli elementi intrinseci che ne determinano la qualificazione, ma occorre piuttosto fare riferimento appunto al dato funzionale, essendo rifiuto tutto ciò di cui il detentore si sia disfatto ovvero intenda disfarsi o sia obbligato a farlo.
In tema di sanzioni amministrative, ai fini della qualificazione di una sostanza o di un oggetto come "rifiuto", alla luce della giurisprudenza eurounitaria, la mera classificazione chimica del medesimo nell'ambito delle tabelle allegate al d.lgs. n. 152 del 2006 non costituisce condizione sufficiente, essendo invece necessario sia che la sostanza costituisca un residuo di produzione sia che non presenti un elevato grado di probabilità di riutilizzo, economicamente conveniente nel medesimo processo di produzione, senza operazioni di trasformazione preliminare (Cassazione civile sez. II -
02/09/2022, n. 25929).
Risulta quindi dirimente non tanto la presenza nelle suddette tabelle allegate dell'oggetto o sostanza al d.lgs. n. 152 del 2006, ma, piuttosto, la modalità di conservazione dei materiali nell'azienda, ai fini della qualificazione dei “rifiuti”.
Ebbene, nella fattispecie, come risulta dalle foto allegate al verbale di accertamento, il materiale rinvenuto era collocato in contenitori all'interno dell'azienda e non abbandonati all'aperto ed esposti agli agenti atmosferici.
Il quadro istruttorio che pertanto si viene a delineare mostra l'intenzione di parte opponente di non volersi disfare di tali materiali, avendoli collocati in appositi contenitori in vista di un loro probabile recupero o riutilizzo.
Non sussiste quindi alcuna violazione dell'obbligo di aggiornamento del registro di carico e scarico in capo alla società appellata, con riferimento non essendo, i materiali rinvenuti dagli accertatori, classificabili come rifiuti.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, si impone il rigetto dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'Ente appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
condanna la al pagamento delle spese del grado in favore Parte_1 della parte appellata, che liquida in complessivi € 1.000,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 27.3.2025
Il consigliere estensore Magistrato Ausiliario
Il Presidente