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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/06/2025, n. 1955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1955 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO
composta da: Giovanna Ciardi Presidente rel. Beatrice Marrani Consigliera Rossana Taverna Consigliera
nella causa civile in grado di appello n. 1999/2024
all'udienza del 23 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv.ti Maria Cicellino e SO AR appellante E
CP_1
Avv. Laura Loreni appellato
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 58/2024 del Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro. CONCLUSIONI: come da rispettivi atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 22.04.2021, proponeva opposizione CP_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 121/2021 emesso dal Tribunale di Latina, con il quale all'odierno Istituto appellato era stato ingiunto, in favore della sig.ra Parte_1
, il pagamento della somma di euro 3.652,39 a titolo di TFR, oltre interessi
[...] legali e rivalutazione monetaria. concludeva, dunque, per l'accoglimento CP_1 delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della proposta opposizione, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 121/2021 del 15.03.2021, avente n. R.G. 352/2021 e rigettare l'avversa pretesa in quanto destituita di fondamento;
con vittoria delle spese di lite del presente giudizio”. L'Ente previdenziale, infatti, a sostegno delle suindicate conclusioni, eccepiva l'infondatezza nel merito dell'opposto decreto ingiuntivo, rappresentando come non avesse CP_1 provveduto a corrispondere, in favore della sig.ra la somma dovuta a Parte_1 titolo di TFR in ragione dell'insussistenza del requisito utile all'intervento del Fondo di Garanzia, quale l'effettiva cessazione del rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra l'odierna appellante e la SESA N.V. S.r.l. (la quale, solo con sentenza del Tribunale di Roma n. 840 del 9.11.2017, veniva dichiarata fallita).
invero, rappresentava come la sig.ra fosse transitata senza CP_1 Parte_1 soluzione di continuità, a seguito di plurime cessioni di ramo di azienda, in primo luogo, dalla alla SESA N.V. S.r.l. e, successivamente, dalla SESA Controparte_2
N.V. S.r.l. alla differente General Engineering S.p.A., in data 1.12.2015, prima ancora che la SESA N.V. S.r.l. fosse oggetto della menzionata procedura concorsuale.
2. Ritualmente evocata in giudizio, si costituiva la sig.ra , Parte_1 contestando le pretese attoree e insistendo per la conferma dell'impugnato decreto ingiuntivo.
3. Con la sentenza in oggetto, il Tribunale di Latina accoglieva l'opposizione avanzata dall'Istituto previdenziale revocando il gravato decreto ingiuntivo, in ragione dell'accertata sussistenza di responsabilità solidale in capo a cedente e cessionario di azienda, in conformità all'orientamento espresso dal giudice di legittimità (Cass. Civ. n. 164/2016, Cass. Civ. n. 20837/2013: “in caso di cessione d'azienda assoggettata al regime di cui all'art. 2112 cod. civ., posto il carattere retributivo e sinallagmatico del trattamento di fine rapporto che costituisce istituto di retribuzione differita, il datore di lavoro cessionario è obbligato nei confronti del lavoratore, il cui rapporto sia con lui proseguito quanto alla quota maturata nel periodo anteriore alla cessione in ragione del vincolo di solidarietà e resta l'unico obbligato quanto alla quota maturata nel periodo successivo alla cessione, mentre il datore di lavoro cedente rimane obbligato nei confronti del lavoratore suo dipendente per la quota di trattamento di fine rapporto maturata durante il periodo di lavoro svolto fino al trasferimento aziendale”). Il Giudice di prime cure, infatti, a motivo dell'accoglimento dell'opposizione, rappresentava come la sig.ra Parte_1 in ragione della suindicata responsabilità solidale ai sensi dell'art. 2112 c.c., per vedersi corrispondere il TFR maturato presso il datore di lavoro cedente (Sesa NV s.r.l.) sul presupposto dell'insolvenza di quest'ultimo – nelle more difatti fallito – avrebbe dovuto provare di aver previamente escusso il datore di lavoro cessionario, all'epoca dei fatti in bonis e successivamente fallito. Inoltre, il Tribunale evidenziava come, ai fini probatori, non fosse stata prodotta dalla ricorrente alcuna documentazione comprovante la dovuta istanza di ammissione al passivo della società General Engineering spa, cessionaria del rapporto ed ultima datrice di lavoro, e come, per tale ragione, non sussistessero i requisiti per il preteso intervento del
Fondo di Garanzia. Infatti, così come nella gravata sentenza si legge: “il lavoratore può conseguire il pagamento del t.f.r. dal Fondo di garanzia costituito presso l' CP_1 ai sensi dell'art. 2 della l. n. 297 del 1982, ove, accertata l'insolvenza del datore con
2 sentenza dichiarativa di fallimento, dimostri di essere stato ammesso al passivo ovvero, in mancanza, che l'esame della domanda tardiva di insinuazione è stata impedita dalla previa chiusura del fallimento per insufficienza di attivo, sempre che, in tal caso, prima di agire per la condanna del Fondo, abbia esperito l'azione esecutiva contro il datore di lavoro tornato "in bonis" e il patrimonio di quest'ultimo sia risultato incapiente.”. 4. Avverso la suindicata pronuncia, propone appello la sig.ra Parte_1 insistendo per l'accertamento del proprio diritto alla percezione della quota del T.F.R. poiché legittimamente maturata nei confronti della società SESA N.V. S.r.l., datrice di lavoro cedente fallita;
l'odierna appellante deduce: “Violazione dell'art. 2 della legge n. 297 del 1982. Violazione dell'art. 2112 c.c. Violazione dell'art. 5 comma 5.1, lettera A, numero 3) della circolare n. 70 del 26/07/2023. CP_1
Contraddittorietà e irragionevolezza della motivazione in violazione dell'art. 116 c.p.c. Insufficiente motivazione della sentenza ex artt. 132 c.p.c., 118 disp. Att. c.p.c. e 111 Cost. e sua conseguente nullità”. 5. Ritualmente costituitosi, l'Istituto previdenziale contesta le deduzioni dell'odierna appellante, lamentando l'assenza di cessazione di rapporto di lavoro della sig.ra con la SESA N.V. S.r.l., a fronte della continuazione del Parte_1 proprio rapporto lavorativo, senza soluzione di continuità, presso la società cessionaria, e dolendosi anche dell'assenza della proposizione da parte dell'odierna appellante della relativa domanda di ammissione al passivo della Generale
Engineering S.p.a. L'Ente appellato, dunque, conclude per l'integrale conferma della gravata sentenza.
6. All'odierna udienza, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
7. L'appello è infondato.
8. Al fine di una compiuta risoluzione della fattispecie in esame, la Corte rammenta preliminarmente quanto disposto dall'art. 2, comma 1, della legge n. 297/1982: “E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte”. Il comma 5 della succitata norma dispone, inoltre, che: “Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto,
3 sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto.” 8.1. Per il caso di specie, è d'uopo altresì la menzione dei principi espressi in materia dalla Suprema Corte, la quale ha affermato che “anche con riferimento alla fattispecie in cui il fallimento del cedente intervenga dopo che sia cessato il rapporto di lavoro proseguito con il cessionario, va riaffermato il principio secondo cui la L. n. 297 del 1982, art. 2 e il D.Lgs. n. 82 del 1990, art. 2, si riferiscono all'ipotesi in cui sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento in cui il t.f.r. diviene esigibile ed in cui la domanda di insinuazione al passivo viene proposta ed, inoltre, poiché il t.f.r. diventa esigibile solo al momento della cessazione del rapporto, il fatto che (erroneamente) il credito maturato per t.f.r. fino al momento della cessione d'azienda sia stato ammesso allo stato passivo nella procedura fallimentare del datore di lavoro cedente non può vincolare l' che è estraneo alla procedura e che perciò deve poter contestare il CP_1 credito per t.f.r. sostenendo che esso non sia ancora esigibile, neppure in parte, e quindi non opera ancora la garanzia della L. n. 297 del 1982, art. 2.” (così Cass. n. 4897 del 23/02/2021) e che “In caso di cessione di azienda con prosecuzione del rapporto di lavoro con il cessionario, cui sia poi seguito il fallimento del cedente, non sussiste un obbligo di intervento del Fondo di garanzia istituito presso l CP_1 per il TFR maturato dai lavoratori alle dipendenze del cedente stesso, nemmeno se il relativo credito è stato accertato e riconosciuto in sede concorsuale, poiché il presupposto dell'insolvenza non riguarda il datore di lavoro con cui è in essere il rapporto al momento in cui tale credito diviene esigibile, non rilevando in senso contrario l'accordo sindacale raggiunto ex art. 47, comma 5, l. n. 428 del 1990, ratione temporis applicabile, per liberare il cessionario dall'obbligazione solidale di pagare il TFR maturato alle dipendenze del cedente, accordo che non è opponibile all' (Cass. n.16740/2024). CP_1
9. Alla luce del suindicato orientamento di legittimità, dunque, l'odierna Corte ritiene pienamente condivisibile la decisione del Tribunale;
infatti, la sig.ra ha proseguito il proprio rapporto lavorativo, senza soluzione di continuità, Parte_1
a far data dal 01.12.2015, con la Generale Engineering S.p.A. a seguito di cessione del ramo di azienda da parte della SESA N.V. S.r.l. A fronte delle procedure concorsuali fallimentari intervenute per entrambe le società (ovvero, per la Generale Engineering S.p.A. in data 14.09.2017 e per la
[...] in data 09.11.2017), l'odierna appellante avrebbe dovuto richiedere CP_3
l'ammissione al passivo, al fine della corresponsione della somma oggetto di causa, non soltanto alla SESA N.V. S.r.l., ma altresì alla Generale Engineering S.p.A. – in qualità di società cessionaria “in bonis” al momento della cessione del contratto di lavoro–, poiché obbligata in solido con la società cedente SESA N.V. S.r.l. Questa Corte ritiene dunque che non sussistano i requisiti prescritti per l'intervento del Fondo di Garanzia al fine della corresponsione del TFR CP_1 richiesto.
4 9.1. L'odierna appellante eccepisce, dunque, erroneamente la violazione della circolare n. 70 del 26/07/2023, ai sensi della quale – secondo quanto dedotto CP_1 dalla sig.ra – non sussisterebbe alcun obbligo di proposizione di entrambe Parte_1 le istanze di insinuazione al passivo fallimentare (ovvero, nei confronti delle società cedente e nei confronti della società cessionaria), potendo il lavoratore decidere di recuperare solo il TFR maturato con la cedente. Tale assunto non è condivisibile. Si legge infatti nella suindicata circolare, relativamente all'ipotesi di insolvenza del datore di lavoro cedente e di quello cessionario, che “Qualora sia il cedente che il cessionario siano stati assoggettati a procedura concorsuale, il Fondo di garanzia deve intervenire, non esistendo alcuna parte in bonis alla quale possono rivolgersi i lavoratori per ottenere soddisfazione del loro credito. In questa fattispecie, in primo luogo, è necessario accertare in che misura il credito del lavoratore è stato ammesso nello stato passivo delle due procedure interessate. Generalmente il credito per TFR viene ammesso proquota, in relazione alla durata del rapporto, nello stato passivo di ciascuna procedura”. A tal proposito, trova riscontro quanto prescritto dalla S.C. e correttamente riportato dal Giudice di prime cure: “in caso di cessione d'azienda assoggettata al regime di cui all'art. 2112 cod. civ., posto il carattere retributivo e sinallagmatico del trattamento di fine rapporto che costituisce istituto di retribuzione differita, il datore di lavoro cessionario è obbligato nei confronti del lavoratore, il cui rapporto sia con lui proseguito quanto alla quota maturata nel periodo anteriore alla cessione in ragione del vincolo di solidarietà e resta l'unico obbligato quanto alla quota maturata nel periodo successivo alla cessione, mentre il datore di lavoro cedente rimane obbligato nei confronti del lavoratore suo dipendente per la quota di trattamento di fine rapporto maturata durante il periodo di lavoro svolto fino al trasferimento aziendale” (Cass. Civ. n. 164/2016, in motivazione;
conforme: Cass. Civ. n. 20837/2013). Dunque, in conformità del suindicato orientamento di legittimità, a fronte del menzionato vincolo di solidarietà tra società cedente e società cessionaria ed in ragione altresì dell'assenza di alcuna procedura concorsuale interessante la Generale Engineering S.p.A. alla data del 22.12.2015 (data di cessione del contratto di lavoro), la Corte ritiene come, oltre alla richiesta di ammissione al passivo della SESA N.V. S.r.l., sarebbe stato onere dell'odierna appellante richiedere l'insinuazione anche al passivo della Generale Engineering S.p.A. al fine della corresponsione della quota di
TFR maturata per il periodo di rapporto di lavoro con la società cedente.
10. Alla luce di tali considerazioni consegue, quindi, il rigetto dell'appello.
11. La condanna dell'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese del grado, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
12. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del dpr n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte
5 respinge l'appello; condanna l'appellante a rifondere, alla parte appellata, le spese del grado, che liquida, in €962,00, oltre 15% per spese forfettarie. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art.13 comma 1 quater del dpr n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 23 maggio 2025
La Presidente est. Giovanna Ciardi
6
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO
composta da: Giovanna Ciardi Presidente rel. Beatrice Marrani Consigliera Rossana Taverna Consigliera
nella causa civile in grado di appello n. 1999/2024
all'udienza del 23 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv.ti Maria Cicellino e SO AR appellante E
CP_1
Avv. Laura Loreni appellato
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 58/2024 del Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro. CONCLUSIONI: come da rispettivi atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 22.04.2021, proponeva opposizione CP_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 121/2021 emesso dal Tribunale di Latina, con il quale all'odierno Istituto appellato era stato ingiunto, in favore della sig.ra Parte_1
, il pagamento della somma di euro 3.652,39 a titolo di TFR, oltre interessi
[...] legali e rivalutazione monetaria. concludeva, dunque, per l'accoglimento CP_1 delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della proposta opposizione, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 121/2021 del 15.03.2021, avente n. R.G. 352/2021 e rigettare l'avversa pretesa in quanto destituita di fondamento;
con vittoria delle spese di lite del presente giudizio”. L'Ente previdenziale, infatti, a sostegno delle suindicate conclusioni, eccepiva l'infondatezza nel merito dell'opposto decreto ingiuntivo, rappresentando come non avesse CP_1 provveduto a corrispondere, in favore della sig.ra la somma dovuta a Parte_1 titolo di TFR in ragione dell'insussistenza del requisito utile all'intervento del Fondo di Garanzia, quale l'effettiva cessazione del rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra l'odierna appellante e la SESA N.V. S.r.l. (la quale, solo con sentenza del Tribunale di Roma n. 840 del 9.11.2017, veniva dichiarata fallita).
invero, rappresentava come la sig.ra fosse transitata senza CP_1 Parte_1 soluzione di continuità, a seguito di plurime cessioni di ramo di azienda, in primo luogo, dalla alla SESA N.V. S.r.l. e, successivamente, dalla SESA Controparte_2
N.V. S.r.l. alla differente General Engineering S.p.A., in data 1.12.2015, prima ancora che la SESA N.V. S.r.l. fosse oggetto della menzionata procedura concorsuale.
2. Ritualmente evocata in giudizio, si costituiva la sig.ra , Parte_1 contestando le pretese attoree e insistendo per la conferma dell'impugnato decreto ingiuntivo.
3. Con la sentenza in oggetto, il Tribunale di Latina accoglieva l'opposizione avanzata dall'Istituto previdenziale revocando il gravato decreto ingiuntivo, in ragione dell'accertata sussistenza di responsabilità solidale in capo a cedente e cessionario di azienda, in conformità all'orientamento espresso dal giudice di legittimità (Cass. Civ. n. 164/2016, Cass. Civ. n. 20837/2013: “in caso di cessione d'azienda assoggettata al regime di cui all'art. 2112 cod. civ., posto il carattere retributivo e sinallagmatico del trattamento di fine rapporto che costituisce istituto di retribuzione differita, il datore di lavoro cessionario è obbligato nei confronti del lavoratore, il cui rapporto sia con lui proseguito quanto alla quota maturata nel periodo anteriore alla cessione in ragione del vincolo di solidarietà e resta l'unico obbligato quanto alla quota maturata nel periodo successivo alla cessione, mentre il datore di lavoro cedente rimane obbligato nei confronti del lavoratore suo dipendente per la quota di trattamento di fine rapporto maturata durante il periodo di lavoro svolto fino al trasferimento aziendale”). Il Giudice di prime cure, infatti, a motivo dell'accoglimento dell'opposizione, rappresentava come la sig.ra Parte_1 in ragione della suindicata responsabilità solidale ai sensi dell'art. 2112 c.c., per vedersi corrispondere il TFR maturato presso il datore di lavoro cedente (Sesa NV s.r.l.) sul presupposto dell'insolvenza di quest'ultimo – nelle more difatti fallito – avrebbe dovuto provare di aver previamente escusso il datore di lavoro cessionario, all'epoca dei fatti in bonis e successivamente fallito. Inoltre, il Tribunale evidenziava come, ai fini probatori, non fosse stata prodotta dalla ricorrente alcuna documentazione comprovante la dovuta istanza di ammissione al passivo della società General Engineering spa, cessionaria del rapporto ed ultima datrice di lavoro, e come, per tale ragione, non sussistessero i requisiti per il preteso intervento del
Fondo di Garanzia. Infatti, così come nella gravata sentenza si legge: “il lavoratore può conseguire il pagamento del t.f.r. dal Fondo di garanzia costituito presso l' CP_1 ai sensi dell'art. 2 della l. n. 297 del 1982, ove, accertata l'insolvenza del datore con
2 sentenza dichiarativa di fallimento, dimostri di essere stato ammesso al passivo ovvero, in mancanza, che l'esame della domanda tardiva di insinuazione è stata impedita dalla previa chiusura del fallimento per insufficienza di attivo, sempre che, in tal caso, prima di agire per la condanna del Fondo, abbia esperito l'azione esecutiva contro il datore di lavoro tornato "in bonis" e il patrimonio di quest'ultimo sia risultato incapiente.”. 4. Avverso la suindicata pronuncia, propone appello la sig.ra Parte_1 insistendo per l'accertamento del proprio diritto alla percezione della quota del T.F.R. poiché legittimamente maturata nei confronti della società SESA N.V. S.r.l., datrice di lavoro cedente fallita;
l'odierna appellante deduce: “Violazione dell'art. 2 della legge n. 297 del 1982. Violazione dell'art. 2112 c.c. Violazione dell'art. 5 comma 5.1, lettera A, numero 3) della circolare n. 70 del 26/07/2023. CP_1
Contraddittorietà e irragionevolezza della motivazione in violazione dell'art. 116 c.p.c. Insufficiente motivazione della sentenza ex artt. 132 c.p.c., 118 disp. Att. c.p.c. e 111 Cost. e sua conseguente nullità”. 5. Ritualmente costituitosi, l'Istituto previdenziale contesta le deduzioni dell'odierna appellante, lamentando l'assenza di cessazione di rapporto di lavoro della sig.ra con la SESA N.V. S.r.l., a fronte della continuazione del Parte_1 proprio rapporto lavorativo, senza soluzione di continuità, presso la società cessionaria, e dolendosi anche dell'assenza della proposizione da parte dell'odierna appellante della relativa domanda di ammissione al passivo della Generale
Engineering S.p.a. L'Ente appellato, dunque, conclude per l'integrale conferma della gravata sentenza.
6. All'odierna udienza, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
7. L'appello è infondato.
8. Al fine di una compiuta risoluzione della fattispecie in esame, la Corte rammenta preliminarmente quanto disposto dall'art. 2, comma 1, della legge n. 297/1982: “E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte”. Il comma 5 della succitata norma dispone, inoltre, che: “Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto,
3 sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto.” 8.1. Per il caso di specie, è d'uopo altresì la menzione dei principi espressi in materia dalla Suprema Corte, la quale ha affermato che “anche con riferimento alla fattispecie in cui il fallimento del cedente intervenga dopo che sia cessato il rapporto di lavoro proseguito con il cessionario, va riaffermato il principio secondo cui la L. n. 297 del 1982, art. 2 e il D.Lgs. n. 82 del 1990, art. 2, si riferiscono all'ipotesi in cui sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento in cui il t.f.r. diviene esigibile ed in cui la domanda di insinuazione al passivo viene proposta ed, inoltre, poiché il t.f.r. diventa esigibile solo al momento della cessazione del rapporto, il fatto che (erroneamente) il credito maturato per t.f.r. fino al momento della cessione d'azienda sia stato ammesso allo stato passivo nella procedura fallimentare del datore di lavoro cedente non può vincolare l' che è estraneo alla procedura e che perciò deve poter contestare il CP_1 credito per t.f.r. sostenendo che esso non sia ancora esigibile, neppure in parte, e quindi non opera ancora la garanzia della L. n. 297 del 1982, art. 2.” (così Cass. n. 4897 del 23/02/2021) e che “In caso di cessione di azienda con prosecuzione del rapporto di lavoro con il cessionario, cui sia poi seguito il fallimento del cedente, non sussiste un obbligo di intervento del Fondo di garanzia istituito presso l CP_1 per il TFR maturato dai lavoratori alle dipendenze del cedente stesso, nemmeno se il relativo credito è stato accertato e riconosciuto in sede concorsuale, poiché il presupposto dell'insolvenza non riguarda il datore di lavoro con cui è in essere il rapporto al momento in cui tale credito diviene esigibile, non rilevando in senso contrario l'accordo sindacale raggiunto ex art. 47, comma 5, l. n. 428 del 1990, ratione temporis applicabile, per liberare il cessionario dall'obbligazione solidale di pagare il TFR maturato alle dipendenze del cedente, accordo che non è opponibile all' (Cass. n.16740/2024). CP_1
9. Alla luce del suindicato orientamento di legittimità, dunque, l'odierna Corte ritiene pienamente condivisibile la decisione del Tribunale;
infatti, la sig.ra ha proseguito il proprio rapporto lavorativo, senza soluzione di continuità, Parte_1
a far data dal 01.12.2015, con la Generale Engineering S.p.A. a seguito di cessione del ramo di azienda da parte della SESA N.V. S.r.l. A fronte delle procedure concorsuali fallimentari intervenute per entrambe le società (ovvero, per la Generale Engineering S.p.A. in data 14.09.2017 e per la
[...] in data 09.11.2017), l'odierna appellante avrebbe dovuto richiedere CP_3
l'ammissione al passivo, al fine della corresponsione della somma oggetto di causa, non soltanto alla SESA N.V. S.r.l., ma altresì alla Generale Engineering S.p.A. – in qualità di società cessionaria “in bonis” al momento della cessione del contratto di lavoro–, poiché obbligata in solido con la società cedente SESA N.V. S.r.l. Questa Corte ritiene dunque che non sussistano i requisiti prescritti per l'intervento del Fondo di Garanzia al fine della corresponsione del TFR CP_1 richiesto.
4 9.1. L'odierna appellante eccepisce, dunque, erroneamente la violazione della circolare n. 70 del 26/07/2023, ai sensi della quale – secondo quanto dedotto CP_1 dalla sig.ra – non sussisterebbe alcun obbligo di proposizione di entrambe Parte_1 le istanze di insinuazione al passivo fallimentare (ovvero, nei confronti delle società cedente e nei confronti della società cessionaria), potendo il lavoratore decidere di recuperare solo il TFR maturato con la cedente. Tale assunto non è condivisibile. Si legge infatti nella suindicata circolare, relativamente all'ipotesi di insolvenza del datore di lavoro cedente e di quello cessionario, che “Qualora sia il cedente che il cessionario siano stati assoggettati a procedura concorsuale, il Fondo di garanzia deve intervenire, non esistendo alcuna parte in bonis alla quale possono rivolgersi i lavoratori per ottenere soddisfazione del loro credito. In questa fattispecie, in primo luogo, è necessario accertare in che misura il credito del lavoratore è stato ammesso nello stato passivo delle due procedure interessate. Generalmente il credito per TFR viene ammesso proquota, in relazione alla durata del rapporto, nello stato passivo di ciascuna procedura”. A tal proposito, trova riscontro quanto prescritto dalla S.C. e correttamente riportato dal Giudice di prime cure: “in caso di cessione d'azienda assoggettata al regime di cui all'art. 2112 cod. civ., posto il carattere retributivo e sinallagmatico del trattamento di fine rapporto che costituisce istituto di retribuzione differita, il datore di lavoro cessionario è obbligato nei confronti del lavoratore, il cui rapporto sia con lui proseguito quanto alla quota maturata nel periodo anteriore alla cessione in ragione del vincolo di solidarietà e resta l'unico obbligato quanto alla quota maturata nel periodo successivo alla cessione, mentre il datore di lavoro cedente rimane obbligato nei confronti del lavoratore suo dipendente per la quota di trattamento di fine rapporto maturata durante il periodo di lavoro svolto fino al trasferimento aziendale” (Cass. Civ. n. 164/2016, in motivazione;
conforme: Cass. Civ. n. 20837/2013). Dunque, in conformità del suindicato orientamento di legittimità, a fronte del menzionato vincolo di solidarietà tra società cedente e società cessionaria ed in ragione altresì dell'assenza di alcuna procedura concorsuale interessante la Generale Engineering S.p.A. alla data del 22.12.2015 (data di cessione del contratto di lavoro), la Corte ritiene come, oltre alla richiesta di ammissione al passivo della SESA N.V. S.r.l., sarebbe stato onere dell'odierna appellante richiedere l'insinuazione anche al passivo della Generale Engineering S.p.A. al fine della corresponsione della quota di
TFR maturata per il periodo di rapporto di lavoro con la società cedente.
10. Alla luce di tali considerazioni consegue, quindi, il rigetto dell'appello.
11. La condanna dell'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese del grado, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
12. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del dpr n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte
5 respinge l'appello; condanna l'appellante a rifondere, alla parte appellata, le spese del grado, che liquida, in €962,00, oltre 15% per spese forfettarie. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art.13 comma 1 quater del dpr n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 23 maggio 2025
La Presidente est. Giovanna Ciardi
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