TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 23/10/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 895/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Sezione Lavoro in funzione del giudice unico: dr.ssa Emanuela FEDELE ha pronunciato sentenza con motivazione contestuale nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa con ricorso depositato il
05/06/2025 da
, rappresentato e difeso dall'avv. RICCARDO VENTURA Parte_1 elettivamente domiciliato presso il difensore
RICORRENTE contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. GRAZIA GUERRA , elettivamente domiciliata presso gli ufficidi dell'avvocature Inps a Varese
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI : come in atti
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 05/06/2025 ha proposto impugnazione Parte_1 avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001832475 relativa ad atto di accertamento n.
INPS.8790.05/09/2019.0029186 del 5 settembre 2019 riferito all'anno 2018 per il mancato versamento di contributi previdenziali ed assistenziali, per un importo di euro 3.842,89 notificata il 12 maggio 2025. L'opponente ha contestato l'esistenza del credito non ricorrendo i presupposti di legge chiedendo l'annullamento della stessa.
Ritualmente costituito Inps ha dato atto di aver provveduto all'annullamento dell'ordinanza ingiunzione chiedendo venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'udienza odierna parte ricorrente ha insistito nelle proprie richieste, non opponendosi alla cessazione della materia del contendere ma con riconoscimento delle spese di lite.
Come si desume dagli atti di causa, Inps ha proceduto d'ufficio all'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Poiché l'annullamento è successivo al deposito del ricorso, valutando la soccombenza virtuale,
l'ente va condannato a rivalere parte ricorrente delle spese di lite liquidate in complessivi euro
850,00 (applicati i minimi nello scaglione di riferimento omessa la fase istruttoria) oltre spese generali, euro 49,00 per spese vive e accessori di legge.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere e condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite liquidate in complessivi euro 850,00 oltre spese generali, euro 49,00 per spese vive e accessori di legge.
Busto Arsizio, 23/10/2025
Il Giudice dr.ssa Emanuela Fedele
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Sezione Lavoro in funzione del giudice unico: dr.ssa Emanuela FEDELE ha pronunciato sentenza con motivazione contestuale nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa con ricorso depositato il
05/06/2025 da
, rappresentato e difeso dall'avv. RICCARDO VENTURA Parte_1 elettivamente domiciliato presso il difensore
RICORRENTE contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. GRAZIA GUERRA , elettivamente domiciliata presso gli ufficidi dell'avvocature Inps a Varese
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI : come in atti
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 05/06/2025 ha proposto impugnazione Parte_1 avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001832475 relativa ad atto di accertamento n.
INPS.8790.05/09/2019.0029186 del 5 settembre 2019 riferito all'anno 2018 per il mancato versamento di contributi previdenziali ed assistenziali, per un importo di euro 3.842,89 notificata il 12 maggio 2025. L'opponente ha contestato l'esistenza del credito non ricorrendo i presupposti di legge chiedendo l'annullamento della stessa.
Ritualmente costituito Inps ha dato atto di aver provveduto all'annullamento dell'ordinanza ingiunzione chiedendo venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'udienza odierna parte ricorrente ha insistito nelle proprie richieste, non opponendosi alla cessazione della materia del contendere ma con riconoscimento delle spese di lite.
Come si desume dagli atti di causa, Inps ha proceduto d'ufficio all'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Poiché l'annullamento è successivo al deposito del ricorso, valutando la soccombenza virtuale,
l'ente va condannato a rivalere parte ricorrente delle spese di lite liquidate in complessivi euro
850,00 (applicati i minimi nello scaglione di riferimento omessa la fase istruttoria) oltre spese generali, euro 49,00 per spese vive e accessori di legge.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere e condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite liquidate in complessivi euro 850,00 oltre spese generali, euro 49,00 per spese vive e accessori di legge.
Busto Arsizio, 23/10/2025
Il Giudice dr.ssa Emanuela Fedele