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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 04/08/2025, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere rel. dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1044 dell'anno 2017 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1 in data 22/08/1954, rappresentata e difesa dall'avv. Elena Pappalardo (PEC Email_1
appellante
CONTRO
(C.F. , in persona del legale rappre- Controparte_1 P.IVA_1 sentante pro tempore, rappresentata e difesa all'avv. Marcello Vegna (PEC
Email_2
appellato
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 5480/2016, pronunciata dal Tribunale di Palermo, in com- posizione monocratica, in data 31/10/2016
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante:
«In accoglimento del presente atto di appello, riformare per i motivi ripor- tati in parte motiva e che si richiamano integralmente, la sentenza n. 5480/2016 resa inter partes dal Tribunale di Palermo, III Sezione Civile, dott.ssa Giuseppa Caraccia, del 31.10.2016, non notificata, R.G. 11078/2014.
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 11 Ritenere e dichiarare che la responsabilità dell'incidente per cui è causa, sia ex art. 2043 cod. civ. che ex art. 2051 cod. civ., è esclusivamente impu- tabile a fatto e colpa del in persona del suo legale Controparte_1 rapp.te pro-tempore. Per l'effetto condannare l'Ente convenuto, in persona del legale rapp.te pro-tempore, al risarcimento dei danni tutti patrimoniali ed extrapatrimo- niali subiti dalla sig.ra nella misura di euro Parte_1
32.016,00 come sopra determinata, ovvero in quella maggiore o minore che verrà accertata nel corso del giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge. Condannare, altresì, gli appellati al pagamento in favore dell'appellante delle spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio. In via istruttoria, ammettere, ove ritenuto necessario, CTU medico-legale per accertare la natura e l'entità del danno alla salute riportato dalla sig.ra nell'occorso incidente. Parte_1
Conclusioni per la parte appellata:
«Disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: rigettare in toto, con qualsivoglia motivazione, l'appello proposto dalla sig.ra
[...]
poiché, oltre che inammissibile, infondato in fatto ed in Parte_2 diritto, confermando, per l'effetto, in ogni sua parte l'impugnata sentenza. In via di estremo subordine e senza recesso, valutato il comportamento imprudente ed imperito nell'occorso, della sig.ra , limitare il ri- Parte_1 sarcimento in favore della stessa oltre che corrispondentemente al princi- pio di cui all'art. 1227/2° c.c. alla effettiva entità del danno che sarà stato dalla stessa provato in rigoroso adempimento dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c..- Sempre ed in ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudi- zio di appello»
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con citazione del 16/7/2014, citava in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale di Palermo il , chiedendone la Controparte_1 condanna al risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro verificatosi mentre percorreva a piedi alle ore 11.00 del 15/3/2011, la via Papa Lucia- ni 3, allorquando rovinava per terra a causa di una basola di marmo del marciapiede rovinata e coperta da volantini pubblicitari.
2. Il Comune di Partinico si costituiva con comparsa del 16/12/2014, op- ponendosi all'accoglimento della domanda.
3. Con sentenza n. 5480/2016 del 31/10/2016, il Tribunale di Palermo ri- gettava la domanda e compensava le spese processuali.
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 11 4. Con citazione del 26/4/2017, ha proposto ap- Parte_1 pello alla predetta sentenza chiedendo, in integrale riforma della stessa, l'accoglimento della domanda originariamente formulata.
5. Il si è costituito con comparsa del 20/9/2017, op- Controparte_1 ponendosi all'accoglimento dell'impugnazione.
6. Il processo è stato istruito con l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio e le parti hanno precisato le rispettive conclusioni con note scrit- te depositate in sostituzione dell'udienza del 16/10/2024 e con ordinanza del 18/11/2024 la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
7. Con un unico motivo di impugnazione, l'appellante contesta la valuta- zione del materiale probatorio operata dal giudice di primo grado, invo- candone una integrale revisione.
8. La sentenza impugnata ha ritenuto che, sulla base del compendio pro- batorio raccolto all'esito dell'istruttoria, l'attrice non avrebbe dimostrato la sussistenza di un nesso di causalità tra le condizioni della strada e la ca- duta subita. In particolar modo, il Tribunale di Palermo rileva che sebbene dalle fotografie prodotte si evincesse l'evidente dissesto della basola del marciapiede, tuttavia non sarebbe stato dimostrato che tale situazione fosse stata occultata dalla presenza di volantini pubblicitari per terra e che, giacché l'incidente si era verificato in un orario che garantiva condi- zioni di perfetta visibilità, prestando la dovuta attenzione l'anomalia sa- rebbe stata perfettamente visibile ed evitabile, di tal che l'imprudenza dell'attrice sarebbe stata l'unica causa determinante dell'accaduto.
9. Alla luce della predetta motivazione, deve ritenersi che la reale motiva- zione del rigetto della domanda dell'attrice consista nell'aver ravvisato la sussistenza di un caso fortuito idoneo a interrompere il nesso causale, consistente nella condotta imprudente dell'odierna appellante.
10. Al riguardo, va premesso che la giurisprudenza di legittimità ha chiari- to che “presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia”, sicché essi, “in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 cod. civ., devono essere provati dal danneggiato” (così, Cass. sent. n. 26142 del 2023). “Incombe, invece, sul custode”, si è del pari ribadito, “la prova (liberatoria) della sussistenza del «caso fortuito», quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita”, da intendersi quale
“fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 11 possa reputarsi cagionato dalla res” (così, Cass. n. 26142 del 2023, cit.).
11. Costituisce un dato ormai assodato che “la responsabilità di cui all'art.
2051 cod. civ. ha natura di responsabilità oggettiva, la quale prescinde da ogni connotato si colpa, sia pure presunta, talché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la cosa me- desima e il soggetto individuato come responsabile” (Cass. sent. n. 26142 del 2023, cit., ma si v. anche Cass Sez. Un., sent. n. 20943 del 2022 e Cass. sent. n. 11152 del 2023). Se, dunque, “la colpa del custode non integra un elemento costitutivo della sua responsabilità, la prova liberatoria che egli è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nes- so di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa (ovverosia, la posizione in essere, da parte sua, di una condotta conforme al modello di comportamento esigibile dall'homo eiusdem condicionis et professionis e allo sforzo diligente ade- guato alle concrete circostanze del caso), ma dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneg- giato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento” (sempre Cass. sent. n. 26142 del 2023, cit.).
12. La giurisprudenza citata chiarisce che “Il fatto integrante il “caso for- tuito”, quale fatto attinente all'elemento oggettivo dell'illecito, nel porsi in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con l'evento di danno, non determina, dunque, come talora si è impropriamente ripetuto, una
“interruzione del nesso tra cosa e danno”, ma, operando quale causa so- pravvenuta alla preesistente situazione della res, secondo il meccanismo delineato dalla citata norma del codice penale, si sovrappone ad essa, de- gradandola a mera occasione di danno. Per effetto del verificarsi di tale fatto (o atto), la res viene deprivata della sua efficienza di causalità mate- riale senza che ne sia cancellata l'efficienza causale sul piano strettamente naturalistico.” (così, ancora una volta, Cass. sent. n. 26142 del 2023, cit.)
13. Applicando i suddetti principi in tema di responsabilità oggettiva per custodia, la giurisprudenza di legittimità è giunta ad affermare che «ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in cor- rispondenza di una sconnessione o buca stradale, l'accertamento della re- sponsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rile- vanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 11 dell'art. 1227, comma 1 o 2, c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del for- tuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed ec- cezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occa- sione dell'evento.» (così Cass. ord. n. 37059 del 2022).
14. Dovendosi, quindi, escludere che la condotta della danneggiata possa integrare un caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità dell'ente appellante, rimane da valutare se tale condotta possa aver concorso a causare l'evento infausto e se la stessa abbia rilevanza ai fini della riduzio- ne o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2, c.c..
15. In virtù della regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'art. 1227, primo comma, cod. civ., che trova fondamento nel principio di causalità materiale, il requisito della rilevanza causale del fatto del dan- neggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comporta- mento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza. Il fatto colposo del danneggiato comporta, quin- di, la riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
16. Peraltro, sotto il profilo processuale, il fatto colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. (a differenza dell'inosservanza del dovere di evitare l'aggravamento del danno di cui al secondo comma dello stesso articolo) è rilevabile d'ufficio se risultino pro- spettati gli elementi di fatto da cui esso sia ricavabile (così, ex multis, Cass. n. 11258 del 2018 e Cass. n. 19218 del 2018).
17. Ciò posto, nel caso di specie, dalla deposizione resa dal testimone all'udienza del 18/4/2016 si evince effettivamente che Testimone_1 il giorno 15/3/2011, alle ore 11.00 circa, l'odierna attrice, mentre percor- reva la via Papa Luciani n. 3 di , a causa della presenza di una la- CP_1 stra di pietra che delimitava il marciapiede rotta, perché mancante di un pezzo, metteva il piede in fallo e rovinava per terra. Il medesimo testimo- ne non ha confermato, tuttavia, la circostanza dedotta dall'attrice, secon- do cui l'anomalia della predetta lastra di pietra fosse occultata dalla pre- senza di volantini pubblicitari sparsi per terra, pur confermando la presen- za di tali volantini lungo il marciapiede.
18. La suddetta deposizione trova adeguato riscontro nella testimonianza resa alla medesima udienza da , la quale, pur non aven- Testimone_2 do assistito direttamente all'incidente, poiché al momento dell'accaduto si trovava all'interno di un locale commerciale, ebbe a precipitarsi sul luo-
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 11 go nell'immediatezza dei fatti, allertata dalle urla dell'appellante, ebbe a trovare quest'ultima riversa per terra e dolorante, proprio in corrispon- denza della lastra di pietra lesionata. Anche tale ultima testimone non ha confermato la presenza di volantini pubblicitari per terra che occultassero la vista dell'anomalia del manto stradale.
19. Alla luce delle prove acquisite, deve ritenersi provata la sussistenza di un nesso causale tra le condizioni del manto stradale e l'infortunio occor- so all'odierna appellante, e, sulla base dei criteri di valutazione preceden- temente indicati deve, quindi, escludersi che la condotta della danneggia- ta possa integrare un caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità dell'ente appellante.
20. Tuttavia, le concrete condizioni di tempo e di luogo del sinistro condu- cono a ritenere sussistente un concorso di colpa della danneggiata, ai sen- si dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., da quantificarsi nella misura del 50%, per non aver prestato la dovuta attenzione nel percorrere la sede stradale. Tale conclusione si ricava in virtù delle seguenti circostanze:
− l'incidente si è verificato alle ore 11.00 del mattino, e dunque in condizioni di perfetta visibilità;
− le condizioni di dissesto del manto stradale erano del tutto evidenti, come si evince dalle stesse fotografie prodotte dall'appellante (all. n. 8 della produzione nel giudizio di primo grado), confermate dai testi escussi;
− non è stato provato che l'anomalia del manto stradale fosse occulta- ta alla vista dalla presenza di volantini pubblicitari sparsi per terra.
21. Venendo, quindi, alla quantificazione del risarcimento dovuto, va rile- vato che la CTU medico-legale espletata nel corso del presente giudizio di appello, affidata al consulente dr. , i cui esiti sono riepi- Persona_1 logati nella relazione depositata in data 20/5/2024, ha consentito di ac- certare che a causa del sinistro l'odierna appellata ha riportato una frattu- ra pluri-irradiata del collo chirurgico dell'omero destro con coinvolgimen- to del trochite e una frattura dell'arco intermedio dell'ottava costa di de- stra. La frattura della spalla destra veniva trattata in maniera conservativa ma il risultato funzionale finale era insoddisfacente a causa di una capsuli- te adesiva post traumatica. A causa di tale complicanza l'appellante ha dovuto praticare numerose cure fisioterapiche e subire un intervento chi- rurgico correttivo nell'estate del 2012.
22. A causa delle predette patologie, il consulente tecnico dell'ufficio ha stimato, secondo un percorso logico lineare e privo di contraddizioni, che questa Corte ritiene di condividere e che non è stato oggetto di specifiche
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 11 contestazioni ad opera delle parti in causa, che sia derivato un danno bio- logico permanente di 12 punti percentuali, nonché una inabilità tempora- nea assoluta di 90 giorni, una inabilità temporanea parziale al 75% di 90 giorni, e di ulteriori 90 giorni al 50%. I postumi permanenti riportati, inol- tre, pur non impedendo all'appellante lo svolgimento della sua attività la- vorativa, risultano averla resa maggiormente usurante, così aggravando la natura afflittiva del danno. Sono state ritenute congrue, infine, le spese sanitarie documentate dall'appellante.
23. In merito al risarcimento del danno non patrimoniale, e in particolare del danno alla persona, vale ricordare che la più recente giurisprudenza di legittimità (cf. Cass. n. 2408 del 2011) ha, fra i vari aspetti, evidenziato an- che quello della uniformità di liquidazione, onde evitare che situazione so- stanzialmente analoghe possano essere oggetto di liquidazioni differenti;
per questo ha, proprio con la sentenza appena richiamata e per le ragioni ivi spiegate, indicato – in difetto di apposita normativa di riferimento – le tabelle redatte dall'Osservatorio di Milano per la stima del danno alla per- sona, quali parametri di riferimento per una liquidazione che, pur restan- do equitativa, consenta sia di predeterminare i valori, sia di rendere omo- genee le varie decisioni per casi del tutto simili.
24. La Cassazione medesima (Cass. n. 2167 del 2016) ha pure evidenziato che “diversamente che per quello patrimoniale, del danno non patrimonia- le il ristoro pecuniario non può mai corrispondere alla relativa esatta commisurazione, imponendosene pertanto la valutazione equitativa” (cf. ex plurimis Cass., Sez. Un., n. 26972 del 2008, Cass. n. 8828 del 2003). Va- lutazione equitativa che è diretta a determinare «la compensazione eco- nomica socialmente adeguata» del pregiudizio, quella che «l'ambiente so- ciale accetta come compensazione equa» (in ordine al significato che nel caso assume l'equità v. Cass., n. 12408 del 2011). Subordinata alla dimo- strata esistenza di un danno risarcibile certo (e non meramente eventuale o ipotetico) (cfr. Cass. n. 15478 del 2014) e alla circostanza dell'impossibi- lità o estrema difficoltà (v. Cass., n. 12613 del 2010) di prova nel suo pre- ciso ammontare, attenendo pertanto alla quantificazione e non già all'in- dividuazione del danno (non potendo valere a surrogare il mancato assol- vimento dell'onere probatorio imposto all'art. 2697 c.c.: v. Cass., n. 11368 del 2010, Cass. n. 10957 del 2010, Cass., n. 25820 del 2009 e, da ultimo, Cass., n. 23425 del 2014), la valutazione equitativa deve essere condotta con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del ca- so concreto, considerandosi in particolare la rilevanza economica del dan- no alla stregua della coscienza sociale e i vari fattori incidenti sulla gravità della lesione.
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 11 25. Come avvertito anche in dottrina, l'esigenza di una tendenziale uni- formità della valutazione di base della lesione non può d'altro canto tra- dursi in una preventiva tariffazione della persona, rilevando aspetti per- sonalistici che rendono necessariamente individuale e specifica la relativa quantificazione nel singolo caso concreto (cfr. Cass., n. 8828 del 2003). Il danno non patrimoniale non può comunque essere liquidato in termini puramente simbolici o irrisori o comunque non correlati all'effettiva natu- ra o entità del danno (v. Cass. n. 11039 del 2006, Cass. n. 392 del 2007, Cass. n. 394 del 2007), ma deve essere congruo. Per essere congruo, il ri- storo deve tendere, in considerazione della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno, alla maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento (v. Cass. n. 14402 del 2011, Cass., Sez. Un., n. 26972 del 2008 cit., Cass., n. 7740 del 2007 e, nel senso che il risarcimento deve essere senz'altro "integrale" v. peraltro Cass., n. 9231 del 2013).
26. Le indicazioni offerte dalla giurisprudenza di legittimità danno conto di una circostanza: la tabella milanese non è 'il' parametro di riferimento unico, nel senso che è ben possibile distaccarsene, in misura inferiore o superiore, purché siano tenute in adeguata considerazione le circostanze del caso concreto, e il ristoro risulti rispetto ad esse congruo e adeguata- mente satisfattivo.
27. E ciò con riguardo a tutti gli aspetti del 'danno alla persona', ivi com- presi i riflessi 'esistenziali', ovvero alla incidenza sugli aspetti dinamico- relazionali del soggetto leso: difatti, “la natura unitaria ed onnicomprensi- va del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso di attri- buire al soggetto danneggiato una somma di denaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito. … Pertanto, nel procedere all'accertamento ed alla quantificazione del danno risarcibile, dovranno essere distintamente valutati - per gli aspetti non rientranti nel danno bio- logico, in quanto non conseguenti a lesioni psico-fisiche - sia l'aspetto inte- riore del danno sofferto, che quello dinamico-relazionale, destinato ad in- cidere negativamente su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto” (così Cass. n. 9196 del 2018), da considerare non come voce a sé ma come indice per la ulteriore personalizzazione del ristoro, in modo da ricom- prendervi ogni aspetto (ivi compresa appunto la sofferenza interiore, inte- sa come danno morale.
28. Va, poi, condivisa la giurisprudenza di legittimità (cf. Cass. n. 7537 del
2018), secondo cui non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria di «danno esistenziale», inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costi-
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 11 tuzionale ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c., interpretato in modo conforme alla Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di un'ulteriore posta di danno comporte- rebbe una duplicazione risarcitoria.
29. Sulla scorta di tali parametri, tenuto conto dell'età della danneggiata al momento del sinistro, pari a 56 anni, applicando le tabelle milanesi ela- borate nell'anno 2024 l'importo del risarcimento del danno non patrimo- niale va quantificato nella seguente misura:
Danno biologico permanente (12%) € 31.758,00 Personalizzazione per cenestesi lavorativa € 7.939,50 Invalidità temporanea assoluta (90 gg) € 10.350,00
Invalidità temporanea parziale al 75% (90 gg) € 7.762,50 Invalidità temporanea parziale al 50% (90 gg) € 5.175,00 Danno patrimoniale (spese mediche e di viaggio
€ 4.750.00 documentate)
TOTALE 67.735,00 €
30. L'importo come sopra liquidato va decurtato nella misura di un mezzo, tenuto conto dell'accertato concorso di colpa della danneggiata, e il risar- cimento dovuto va, pertanto, quantificato in euro 33.867,50.
31. La predetta somma esprime il valore attuale del risarcimento, essendo stata quantificata sulla base delle ultime tabelle disponibili, ma va pure ri- sarcito, sempre in via equitativa, il chiesto danno riconducibile al decorso del tempo intervenuto tra il giorno del sinistro e il giorno della presente liquidazione.
32. A tale scopo, in conformità all'orientamento accolto dalle Sezioni Uni- te con la sentenza n° 1712/95, si può utilizzare il meccanismo dei c.d. “in- teressi compensativi”, che vanno applicati alla suddetta somma devaluta- ta all'epoca del sinistro e quindi rivalutata di anno in anno, sulla base di un saggio d'interesse che, nel caso di specie, questa Corte ritiene di dovere individuare nel tasso legale in vigore nel periodo sopra indicato, di tal che il risarcimento complessivo dovuto va calcolato nella seguente misura:
Importo attuale € 33.867,50 Importo devalutato alla data del sinistro € 26.562,75 Totale Interessi € 5.808,91
TOTALE RISARCIMENTO € 39.676,41
Corte di Appello di Palermo pag. 9 di 11 33. L'amministrazione appellante va, pertanto, condannata al pagamento in favore dell'appellante della complessiva somma di euro 39.676,41 a ti- tolo di risarcimento del danno, sia patrimoniale che non patrimoniale.
34. Infine, convertendosi per effetto della presente sentenza il credito di valore in credito di valuta, dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo sono dovuti gli interessi legali.
35. L'esito complessivo della controversia, connotato da una reciproca parziale soccombenza, induce a ritenere che sussistano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per disporre la compensazione parziale delle spese di lite, nella misura di un mezzo, con riferimento a entrambi i gradi del giudi- zio.
36. Il va, conseguentemente, condannato al paga- Controparte_1 mento della rimanente metà delle spese processuali, che vengono liquida- ti, al netto della compensazione parziale, in euro 1.910,00 per il giudizio di primo grado (di cui euro 425,50 per fase di studio, euro 301 per fase in- troduttiva, euro 457,00 per la fase istruttoria ed euro 726,50 per la fase decisionale) e in euro 2.507,00 per il presente giudizio di appello (di cui euro 514,50 per fase di studio, euro 354,50 per fase introduttiva, euro 761,50 per la fase istruttoria ed euro 876,50 per la fase decisionale), oltre spese esenti in misura pari al contributo unificato versato, spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge.
37. Di tali spese va disposta la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito dell'appellante, avv. Elena Pappalardo, che ne ha fatto richiesta, dichiarandosi antistataria (cf. comparsa conclusionale).
38. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura già liquidata con apposito decreto, vanno poste definitivamente a carico del CP_1 appellante, il quale va condannato al rimborso in favore dell'appellata del- le somme eventualmente anticipate a tale titolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• In parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
nei confronti del con citazione del
[...] Controparte_1
26/4/2017 e in riforma della sentenza n. 5480/2016, pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 31/10/2016, accoglie parzialmente le domande proposte dall'appellante nei confronti del appellato CP_1 con citazione del 16/7/2014 e, per l'effetto, condanna il CP_1
al pagamento in favore di , a
[...] Parte_1
Corte di Appello di Palermo pag. 10 di 11 titolo di risarcimento del danno, della complessiva somma di € 39.676,41, oltre interessi al saggio legale dalla data della presente de- cisione sino all'effettivo pagamento;
• condanna il al pagamento in favore Controparte_1 dell'appellante della metà delle spese del giudizio, che liquida in euro 1.910,00 per il giudizio di primo grado e in euro 2.507,00 per il presen- te giudizio di appello, oltre spese esenti in misura pari al contributo unificato versato, spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Elena Pappalar- do;
• dichiara compensata tra le parti la restante metà delle spese proces- suali;
• condanna il a rifondere all'appellante le spese Controparte_1 eventualmente anticipate a titolo di spese della consulenza tecnica d'ufficio. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 23/07/2025 Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Angelo Piraino, ai sensi dell'art. 196 quinquies disp. att. c.p.c..
Corte di Appello di Palermo pag. 11 di 11
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1044 dell'anno 2017 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1 in data 22/08/1954, rappresentata e difesa dall'avv. Elena Pappalardo (PEC Email_1
appellante
CONTRO
(C.F. , in persona del legale rappre- Controparte_1 P.IVA_1 sentante pro tempore, rappresentata e difesa all'avv. Marcello Vegna (PEC
Email_2
appellato
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 5480/2016, pronunciata dal Tribunale di Palermo, in com- posizione monocratica, in data 31/10/2016
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante:
«In accoglimento del presente atto di appello, riformare per i motivi ripor- tati in parte motiva e che si richiamano integralmente, la sentenza n. 5480/2016 resa inter partes dal Tribunale di Palermo, III Sezione Civile, dott.ssa Giuseppa Caraccia, del 31.10.2016, non notificata, R.G. 11078/2014.
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 11 Ritenere e dichiarare che la responsabilità dell'incidente per cui è causa, sia ex art. 2043 cod. civ. che ex art. 2051 cod. civ., è esclusivamente impu- tabile a fatto e colpa del in persona del suo legale Controparte_1 rapp.te pro-tempore. Per l'effetto condannare l'Ente convenuto, in persona del legale rapp.te pro-tempore, al risarcimento dei danni tutti patrimoniali ed extrapatrimo- niali subiti dalla sig.ra nella misura di euro Parte_1
32.016,00 come sopra determinata, ovvero in quella maggiore o minore che verrà accertata nel corso del giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge. Condannare, altresì, gli appellati al pagamento in favore dell'appellante delle spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio. In via istruttoria, ammettere, ove ritenuto necessario, CTU medico-legale per accertare la natura e l'entità del danno alla salute riportato dalla sig.ra nell'occorso incidente. Parte_1
Conclusioni per la parte appellata:
«Disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: rigettare in toto, con qualsivoglia motivazione, l'appello proposto dalla sig.ra
[...]
poiché, oltre che inammissibile, infondato in fatto ed in Parte_2 diritto, confermando, per l'effetto, in ogni sua parte l'impugnata sentenza. In via di estremo subordine e senza recesso, valutato il comportamento imprudente ed imperito nell'occorso, della sig.ra , limitare il ri- Parte_1 sarcimento in favore della stessa oltre che corrispondentemente al princi- pio di cui all'art. 1227/2° c.c. alla effettiva entità del danno che sarà stato dalla stessa provato in rigoroso adempimento dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c..- Sempre ed in ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudi- zio di appello»
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con citazione del 16/7/2014, citava in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale di Palermo il , chiedendone la Controparte_1 condanna al risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro verificatosi mentre percorreva a piedi alle ore 11.00 del 15/3/2011, la via Papa Lucia- ni 3, allorquando rovinava per terra a causa di una basola di marmo del marciapiede rovinata e coperta da volantini pubblicitari.
2. Il Comune di Partinico si costituiva con comparsa del 16/12/2014, op- ponendosi all'accoglimento della domanda.
3. Con sentenza n. 5480/2016 del 31/10/2016, il Tribunale di Palermo ri- gettava la domanda e compensava le spese processuali.
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 11 4. Con citazione del 26/4/2017, ha proposto ap- Parte_1 pello alla predetta sentenza chiedendo, in integrale riforma della stessa, l'accoglimento della domanda originariamente formulata.
5. Il si è costituito con comparsa del 20/9/2017, op- Controparte_1 ponendosi all'accoglimento dell'impugnazione.
6. Il processo è stato istruito con l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio e le parti hanno precisato le rispettive conclusioni con note scrit- te depositate in sostituzione dell'udienza del 16/10/2024 e con ordinanza del 18/11/2024 la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
7. Con un unico motivo di impugnazione, l'appellante contesta la valuta- zione del materiale probatorio operata dal giudice di primo grado, invo- candone una integrale revisione.
8. La sentenza impugnata ha ritenuto che, sulla base del compendio pro- batorio raccolto all'esito dell'istruttoria, l'attrice non avrebbe dimostrato la sussistenza di un nesso di causalità tra le condizioni della strada e la ca- duta subita. In particolar modo, il Tribunale di Palermo rileva che sebbene dalle fotografie prodotte si evincesse l'evidente dissesto della basola del marciapiede, tuttavia non sarebbe stato dimostrato che tale situazione fosse stata occultata dalla presenza di volantini pubblicitari per terra e che, giacché l'incidente si era verificato in un orario che garantiva condi- zioni di perfetta visibilità, prestando la dovuta attenzione l'anomalia sa- rebbe stata perfettamente visibile ed evitabile, di tal che l'imprudenza dell'attrice sarebbe stata l'unica causa determinante dell'accaduto.
9. Alla luce della predetta motivazione, deve ritenersi che la reale motiva- zione del rigetto della domanda dell'attrice consista nell'aver ravvisato la sussistenza di un caso fortuito idoneo a interrompere il nesso causale, consistente nella condotta imprudente dell'odierna appellante.
10. Al riguardo, va premesso che la giurisprudenza di legittimità ha chiari- to che “presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia”, sicché essi, “in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 cod. civ., devono essere provati dal danneggiato” (così, Cass. sent. n. 26142 del 2023). “Incombe, invece, sul custode”, si è del pari ribadito, “la prova (liberatoria) della sussistenza del «caso fortuito», quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita”, da intendersi quale
“fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 11 possa reputarsi cagionato dalla res” (così, Cass. n. 26142 del 2023, cit.).
11. Costituisce un dato ormai assodato che “la responsabilità di cui all'art.
2051 cod. civ. ha natura di responsabilità oggettiva, la quale prescinde da ogni connotato si colpa, sia pure presunta, talché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la cosa me- desima e il soggetto individuato come responsabile” (Cass. sent. n. 26142 del 2023, cit., ma si v. anche Cass Sez. Un., sent. n. 20943 del 2022 e Cass. sent. n. 11152 del 2023). Se, dunque, “la colpa del custode non integra un elemento costitutivo della sua responsabilità, la prova liberatoria che egli è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nes- so di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa (ovverosia, la posizione in essere, da parte sua, di una condotta conforme al modello di comportamento esigibile dall'homo eiusdem condicionis et professionis e allo sforzo diligente ade- guato alle concrete circostanze del caso), ma dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneg- giato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento” (sempre Cass. sent. n. 26142 del 2023, cit.).
12. La giurisprudenza citata chiarisce che “Il fatto integrante il “caso for- tuito”, quale fatto attinente all'elemento oggettivo dell'illecito, nel porsi in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con l'evento di danno, non determina, dunque, come talora si è impropriamente ripetuto, una
“interruzione del nesso tra cosa e danno”, ma, operando quale causa so- pravvenuta alla preesistente situazione della res, secondo il meccanismo delineato dalla citata norma del codice penale, si sovrappone ad essa, de- gradandola a mera occasione di danno. Per effetto del verificarsi di tale fatto (o atto), la res viene deprivata della sua efficienza di causalità mate- riale senza che ne sia cancellata l'efficienza causale sul piano strettamente naturalistico.” (così, ancora una volta, Cass. sent. n. 26142 del 2023, cit.)
13. Applicando i suddetti principi in tema di responsabilità oggettiva per custodia, la giurisprudenza di legittimità è giunta ad affermare che «ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in cor- rispondenza di una sconnessione o buca stradale, l'accertamento della re- sponsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rile- vanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 11 dell'art. 1227, comma 1 o 2, c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del for- tuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed ec- cezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occa- sione dell'evento.» (così Cass. ord. n. 37059 del 2022).
14. Dovendosi, quindi, escludere che la condotta della danneggiata possa integrare un caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità dell'ente appellante, rimane da valutare se tale condotta possa aver concorso a causare l'evento infausto e se la stessa abbia rilevanza ai fini della riduzio- ne o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2, c.c..
15. In virtù della regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'art. 1227, primo comma, cod. civ., che trova fondamento nel principio di causalità materiale, il requisito della rilevanza causale del fatto del dan- neggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comporta- mento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza. Il fatto colposo del danneggiato comporta, quin- di, la riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
16. Peraltro, sotto il profilo processuale, il fatto colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. (a differenza dell'inosservanza del dovere di evitare l'aggravamento del danno di cui al secondo comma dello stesso articolo) è rilevabile d'ufficio se risultino pro- spettati gli elementi di fatto da cui esso sia ricavabile (così, ex multis, Cass. n. 11258 del 2018 e Cass. n. 19218 del 2018).
17. Ciò posto, nel caso di specie, dalla deposizione resa dal testimone all'udienza del 18/4/2016 si evince effettivamente che Testimone_1 il giorno 15/3/2011, alle ore 11.00 circa, l'odierna attrice, mentre percor- reva la via Papa Luciani n. 3 di , a causa della presenza di una la- CP_1 stra di pietra che delimitava il marciapiede rotta, perché mancante di un pezzo, metteva il piede in fallo e rovinava per terra. Il medesimo testimo- ne non ha confermato, tuttavia, la circostanza dedotta dall'attrice, secon- do cui l'anomalia della predetta lastra di pietra fosse occultata dalla pre- senza di volantini pubblicitari sparsi per terra, pur confermando la presen- za di tali volantini lungo il marciapiede.
18. La suddetta deposizione trova adeguato riscontro nella testimonianza resa alla medesima udienza da , la quale, pur non aven- Testimone_2 do assistito direttamente all'incidente, poiché al momento dell'accaduto si trovava all'interno di un locale commerciale, ebbe a precipitarsi sul luo-
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 11 go nell'immediatezza dei fatti, allertata dalle urla dell'appellante, ebbe a trovare quest'ultima riversa per terra e dolorante, proprio in corrispon- denza della lastra di pietra lesionata. Anche tale ultima testimone non ha confermato la presenza di volantini pubblicitari per terra che occultassero la vista dell'anomalia del manto stradale.
19. Alla luce delle prove acquisite, deve ritenersi provata la sussistenza di un nesso causale tra le condizioni del manto stradale e l'infortunio occor- so all'odierna appellante, e, sulla base dei criteri di valutazione preceden- temente indicati deve, quindi, escludersi che la condotta della danneggia- ta possa integrare un caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità dell'ente appellante.
20. Tuttavia, le concrete condizioni di tempo e di luogo del sinistro condu- cono a ritenere sussistente un concorso di colpa della danneggiata, ai sen- si dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., da quantificarsi nella misura del 50%, per non aver prestato la dovuta attenzione nel percorrere la sede stradale. Tale conclusione si ricava in virtù delle seguenti circostanze:
− l'incidente si è verificato alle ore 11.00 del mattino, e dunque in condizioni di perfetta visibilità;
− le condizioni di dissesto del manto stradale erano del tutto evidenti, come si evince dalle stesse fotografie prodotte dall'appellante (all. n. 8 della produzione nel giudizio di primo grado), confermate dai testi escussi;
− non è stato provato che l'anomalia del manto stradale fosse occulta- ta alla vista dalla presenza di volantini pubblicitari sparsi per terra.
21. Venendo, quindi, alla quantificazione del risarcimento dovuto, va rile- vato che la CTU medico-legale espletata nel corso del presente giudizio di appello, affidata al consulente dr. , i cui esiti sono riepi- Persona_1 logati nella relazione depositata in data 20/5/2024, ha consentito di ac- certare che a causa del sinistro l'odierna appellata ha riportato una frattu- ra pluri-irradiata del collo chirurgico dell'omero destro con coinvolgimen- to del trochite e una frattura dell'arco intermedio dell'ottava costa di de- stra. La frattura della spalla destra veniva trattata in maniera conservativa ma il risultato funzionale finale era insoddisfacente a causa di una capsuli- te adesiva post traumatica. A causa di tale complicanza l'appellante ha dovuto praticare numerose cure fisioterapiche e subire un intervento chi- rurgico correttivo nell'estate del 2012.
22. A causa delle predette patologie, il consulente tecnico dell'ufficio ha stimato, secondo un percorso logico lineare e privo di contraddizioni, che questa Corte ritiene di condividere e che non è stato oggetto di specifiche
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 11 contestazioni ad opera delle parti in causa, che sia derivato un danno bio- logico permanente di 12 punti percentuali, nonché una inabilità tempora- nea assoluta di 90 giorni, una inabilità temporanea parziale al 75% di 90 giorni, e di ulteriori 90 giorni al 50%. I postumi permanenti riportati, inol- tre, pur non impedendo all'appellante lo svolgimento della sua attività la- vorativa, risultano averla resa maggiormente usurante, così aggravando la natura afflittiva del danno. Sono state ritenute congrue, infine, le spese sanitarie documentate dall'appellante.
23. In merito al risarcimento del danno non patrimoniale, e in particolare del danno alla persona, vale ricordare che la più recente giurisprudenza di legittimità (cf. Cass. n. 2408 del 2011) ha, fra i vari aspetti, evidenziato an- che quello della uniformità di liquidazione, onde evitare che situazione so- stanzialmente analoghe possano essere oggetto di liquidazioni differenti;
per questo ha, proprio con la sentenza appena richiamata e per le ragioni ivi spiegate, indicato – in difetto di apposita normativa di riferimento – le tabelle redatte dall'Osservatorio di Milano per la stima del danno alla per- sona, quali parametri di riferimento per una liquidazione che, pur restan- do equitativa, consenta sia di predeterminare i valori, sia di rendere omo- genee le varie decisioni per casi del tutto simili.
24. La Cassazione medesima (Cass. n. 2167 del 2016) ha pure evidenziato che “diversamente che per quello patrimoniale, del danno non patrimonia- le il ristoro pecuniario non può mai corrispondere alla relativa esatta commisurazione, imponendosene pertanto la valutazione equitativa” (cf. ex plurimis Cass., Sez. Un., n. 26972 del 2008, Cass. n. 8828 del 2003). Va- lutazione equitativa che è diretta a determinare «la compensazione eco- nomica socialmente adeguata» del pregiudizio, quella che «l'ambiente so- ciale accetta come compensazione equa» (in ordine al significato che nel caso assume l'equità v. Cass., n. 12408 del 2011). Subordinata alla dimo- strata esistenza di un danno risarcibile certo (e non meramente eventuale o ipotetico) (cfr. Cass. n. 15478 del 2014) e alla circostanza dell'impossibi- lità o estrema difficoltà (v. Cass., n. 12613 del 2010) di prova nel suo pre- ciso ammontare, attenendo pertanto alla quantificazione e non già all'in- dividuazione del danno (non potendo valere a surrogare il mancato assol- vimento dell'onere probatorio imposto all'art. 2697 c.c.: v. Cass., n. 11368 del 2010, Cass. n. 10957 del 2010, Cass., n. 25820 del 2009 e, da ultimo, Cass., n. 23425 del 2014), la valutazione equitativa deve essere condotta con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del ca- so concreto, considerandosi in particolare la rilevanza economica del dan- no alla stregua della coscienza sociale e i vari fattori incidenti sulla gravità della lesione.
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 11 25. Come avvertito anche in dottrina, l'esigenza di una tendenziale uni- formità della valutazione di base della lesione non può d'altro canto tra- dursi in una preventiva tariffazione della persona, rilevando aspetti per- sonalistici che rendono necessariamente individuale e specifica la relativa quantificazione nel singolo caso concreto (cfr. Cass., n. 8828 del 2003). Il danno non patrimoniale non può comunque essere liquidato in termini puramente simbolici o irrisori o comunque non correlati all'effettiva natu- ra o entità del danno (v. Cass. n. 11039 del 2006, Cass. n. 392 del 2007, Cass. n. 394 del 2007), ma deve essere congruo. Per essere congruo, il ri- storo deve tendere, in considerazione della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno, alla maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento (v. Cass. n. 14402 del 2011, Cass., Sez. Un., n. 26972 del 2008 cit., Cass., n. 7740 del 2007 e, nel senso che il risarcimento deve essere senz'altro "integrale" v. peraltro Cass., n. 9231 del 2013).
26. Le indicazioni offerte dalla giurisprudenza di legittimità danno conto di una circostanza: la tabella milanese non è 'il' parametro di riferimento unico, nel senso che è ben possibile distaccarsene, in misura inferiore o superiore, purché siano tenute in adeguata considerazione le circostanze del caso concreto, e il ristoro risulti rispetto ad esse congruo e adeguata- mente satisfattivo.
27. E ciò con riguardo a tutti gli aspetti del 'danno alla persona', ivi com- presi i riflessi 'esistenziali', ovvero alla incidenza sugli aspetti dinamico- relazionali del soggetto leso: difatti, “la natura unitaria ed onnicomprensi- va del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso di attri- buire al soggetto danneggiato una somma di denaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito. … Pertanto, nel procedere all'accertamento ed alla quantificazione del danno risarcibile, dovranno essere distintamente valutati - per gli aspetti non rientranti nel danno bio- logico, in quanto non conseguenti a lesioni psico-fisiche - sia l'aspetto inte- riore del danno sofferto, che quello dinamico-relazionale, destinato ad in- cidere negativamente su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto” (così Cass. n. 9196 del 2018), da considerare non come voce a sé ma come indice per la ulteriore personalizzazione del ristoro, in modo da ricom- prendervi ogni aspetto (ivi compresa appunto la sofferenza interiore, inte- sa come danno morale.
28. Va, poi, condivisa la giurisprudenza di legittimità (cf. Cass. n. 7537 del
2018), secondo cui non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria di «danno esistenziale», inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costi-
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 11 tuzionale ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c., interpretato in modo conforme alla Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di un'ulteriore posta di danno comporte- rebbe una duplicazione risarcitoria.
29. Sulla scorta di tali parametri, tenuto conto dell'età della danneggiata al momento del sinistro, pari a 56 anni, applicando le tabelle milanesi ela- borate nell'anno 2024 l'importo del risarcimento del danno non patrimo- niale va quantificato nella seguente misura:
Danno biologico permanente (12%) € 31.758,00 Personalizzazione per cenestesi lavorativa € 7.939,50 Invalidità temporanea assoluta (90 gg) € 10.350,00
Invalidità temporanea parziale al 75% (90 gg) € 7.762,50 Invalidità temporanea parziale al 50% (90 gg) € 5.175,00 Danno patrimoniale (spese mediche e di viaggio
€ 4.750.00 documentate)
TOTALE 67.735,00 €
30. L'importo come sopra liquidato va decurtato nella misura di un mezzo, tenuto conto dell'accertato concorso di colpa della danneggiata, e il risar- cimento dovuto va, pertanto, quantificato in euro 33.867,50.
31. La predetta somma esprime il valore attuale del risarcimento, essendo stata quantificata sulla base delle ultime tabelle disponibili, ma va pure ri- sarcito, sempre in via equitativa, il chiesto danno riconducibile al decorso del tempo intervenuto tra il giorno del sinistro e il giorno della presente liquidazione.
32. A tale scopo, in conformità all'orientamento accolto dalle Sezioni Uni- te con la sentenza n° 1712/95, si può utilizzare il meccanismo dei c.d. “in- teressi compensativi”, che vanno applicati alla suddetta somma devaluta- ta all'epoca del sinistro e quindi rivalutata di anno in anno, sulla base di un saggio d'interesse che, nel caso di specie, questa Corte ritiene di dovere individuare nel tasso legale in vigore nel periodo sopra indicato, di tal che il risarcimento complessivo dovuto va calcolato nella seguente misura:
Importo attuale € 33.867,50 Importo devalutato alla data del sinistro € 26.562,75 Totale Interessi € 5.808,91
TOTALE RISARCIMENTO € 39.676,41
Corte di Appello di Palermo pag. 9 di 11 33. L'amministrazione appellante va, pertanto, condannata al pagamento in favore dell'appellante della complessiva somma di euro 39.676,41 a ti- tolo di risarcimento del danno, sia patrimoniale che non patrimoniale.
34. Infine, convertendosi per effetto della presente sentenza il credito di valore in credito di valuta, dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo sono dovuti gli interessi legali.
35. L'esito complessivo della controversia, connotato da una reciproca parziale soccombenza, induce a ritenere che sussistano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per disporre la compensazione parziale delle spese di lite, nella misura di un mezzo, con riferimento a entrambi i gradi del giudi- zio.
36. Il va, conseguentemente, condannato al paga- Controparte_1 mento della rimanente metà delle spese processuali, che vengono liquida- ti, al netto della compensazione parziale, in euro 1.910,00 per il giudizio di primo grado (di cui euro 425,50 per fase di studio, euro 301 per fase in- troduttiva, euro 457,00 per la fase istruttoria ed euro 726,50 per la fase decisionale) e in euro 2.507,00 per il presente giudizio di appello (di cui euro 514,50 per fase di studio, euro 354,50 per fase introduttiva, euro 761,50 per la fase istruttoria ed euro 876,50 per la fase decisionale), oltre spese esenti in misura pari al contributo unificato versato, spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge.
37. Di tali spese va disposta la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito dell'appellante, avv. Elena Pappalardo, che ne ha fatto richiesta, dichiarandosi antistataria (cf. comparsa conclusionale).
38. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura già liquidata con apposito decreto, vanno poste definitivamente a carico del CP_1 appellante, il quale va condannato al rimborso in favore dell'appellata del- le somme eventualmente anticipate a tale titolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• In parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
nei confronti del con citazione del
[...] Controparte_1
26/4/2017 e in riforma della sentenza n. 5480/2016, pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 31/10/2016, accoglie parzialmente le domande proposte dall'appellante nei confronti del appellato CP_1 con citazione del 16/7/2014 e, per l'effetto, condanna il CP_1
al pagamento in favore di , a
[...] Parte_1
Corte di Appello di Palermo pag. 10 di 11 titolo di risarcimento del danno, della complessiva somma di € 39.676,41, oltre interessi al saggio legale dalla data della presente de- cisione sino all'effettivo pagamento;
• condanna il al pagamento in favore Controparte_1 dell'appellante della metà delle spese del giudizio, che liquida in euro 1.910,00 per il giudizio di primo grado e in euro 2.507,00 per il presen- te giudizio di appello, oltre spese esenti in misura pari al contributo unificato versato, spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Elena Pappalar- do;
• dichiara compensata tra le parti la restante metà delle spese proces- suali;
• condanna il a rifondere all'appellante le spese Controparte_1 eventualmente anticipate a titolo di spese della consulenza tecnica d'ufficio. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 23/07/2025 Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Angelo Piraino, ai sensi dell'art. 196 quinquies disp. att. c.p.c..
Corte di Appello di Palermo pag. 11 di 11