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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 21/03/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1387/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1387 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Luccioni Parte_2 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, Via Ludovico Aminale n. 26, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attrice
E
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore Controparte_1 P.IVA_2 [...]
rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Marini ed elettivamente domiciliato presso CP_2 gli uffici dell'Avvocatura Comunale in Piazza dei Priori n. 1, giusta procura in calce CP_1 alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuto
Oggetto: responsabilità del custode
Conclusioni delle parti:
- L'avv. Roberta Luccioni, per l'attrice: “Voglia il Tribunale adito, previa ogni pronuncia di legge e del caso, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, accertare e dichiarare che la condotta gravemente negligente ed inosservante della normativa in premessa descritta, posta in essere dal convenuto ha cagionato gli ingiusti danni descritti in narrativa alla e, per Parte_1
l'effetto: - condannare il al risarcimento in favore della Controparte_1 dei danni da essa patiti, quantificati in Parte_1 complessivi € 9.300.000,00, di cui Euro 1.500.000,00 per la diminuzione di valore occorsa al compendio immobiliare, come in narrativa illustrato, Euro 3.900.000,00 per i maggiori oneri economici dovuti per la ristrutturazione del compendio immobiliare, come in narrativa illustrato, Euro 270.000,00 per il lucro cessante subito a causa della occorsa gestione gratuita della piscina come in narrativa descritto, Euro 800.000,00 per il lucro cessante dovuto alla mancata realizzazione del progetto di sviluppo in narrativa descritto, Euro 330.000,00 quale danno emergente per le spese sostenute per il progetto di sviluppo in narrativa descritto, ed Euro
2.500.000,00 quale danno all'immagine aziendale come in premessa descritto, o in quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa anche in via equitativa o a mezzo CTU. Il tutto, con vittoria di spese, onorari e funzioni del presente giudizio da distrarsi in favore dell'antistatario procuratore”.
- L'avv. Fabio Marini, per il convenuto: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale rigettare tutte le domande avanzate dalla società attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto. Vinte in ogni caso le spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 22/06/2023, la Parte_1 conveniva in giudizio il invocando la responsabilità di quest'ultimo Controparte_1 per i danni subiti, quale proprietaria (dal 2011, quando lo stesso glielo aveva CP_1 venduto) del complesso immobiliare denominato “Castello di San Girolamo”, per il mancato rispetto da parte del convenuto degli obblighi connessi alla sua qualità custode del predetto complesso immobiliare tra il 16/07/2013 (data in cui il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Terni ne aveva disposto il sequestro preventivo) e il 10/06/2021 (data della riconsegna ad essa del bene a seguito del passaggio in giudicato della sentenza n. 1188/2020 del medesimo Tribunale, che ne aveva ordinato il dissequestro). L'attrice deduceva che, a causa dell'omessa manutenzione e sorveglianza del bene da parte del Controparte_1 nel suddetto periodo il compendio immobiliare aveva subito gravi danni strutturali, con una conseguente perdita di valore pari ad € 1.500.000,00, e con maggiori oneri di ristrutturazione
– rispetto a quelli già preventivabili all'epoca del sequestro – pari ad € 3.900.000,00. L'attrice affermava inoltre di aver subito danni da lucro cessante quantificabili negli importi di €
270.000,00 (per non aver potuto utilizzare la piscina del Castello nei tre anni in cui la stessa era stata affidata in gestione gratuita al il quale non le aveva poi “girato” i CP_1 proventi neppure a seguito del dissequestro) e di € 800.000,00 (per non aver potuto realizzare il progetto di sviluppo inizialmente programmato per la realizzazione nel compendio immobiliare di un hotel di lusso con annesso centro congressi per i Vescovi), di aver inutilmente investito la somma di € 330.000,00 (per l'avvio della realizzazione del suddetto progetto di sviluppo) e di aver subito un danno alla propria immagine e reputazione commerciale da quantificarsi in € 2.500.000,00. La Parte_1 chiedeva quindi la condanna del al pagamento della somma di € Controparte_1
9.300.000,00.
Con comparsa depositata in data 11/10/2023 si costituiva in giudizio il Controparte_1 il quale eccepiva: 1) che il complesso immobiliare oggetto di causa era già gravemente fatiscente al momento della sua vendita da parte del nel 2011, come chiaramente CP_1 esplicitato anche nel relativo bando di alienazione, e che lo stato di degrado dello stesso al momento della riconsegna a seguito del dissequestro era sostanzialmente identico a quello esistente alla data del sequestro (non essendo stato alterato neppure dagli eventi sismici del
2016), come dimostrato da una perizia elaborata dal geom. nel 2013 (utilizzata a CP_3 proprio favore dalla stessa nel giudizio tributario Parte_3 inerente alla vendita del medesimo complesso immobiliare, e recepita nelle sentenze penali del Tribunale di Terni); 2) che la piscina, in alcun modo utilizzata dall'attrice sino al momento del sequestro, era stata affidata – previa autorizzazione giudiziaria, e al fine di evitarne l'ammaloramento – alla per tre anni (sino a quando era scaduta la CP_4 proroga per l'adeguamento dell'impianto alle prescrizioni dettate dalla delibera n. 189 adottata dalla Giunta Regionale dell'Umbria il 04/03/2013), la quale si era fatta carico della relativa gestione e manutenzione versando il simbolico corrispettivo di € 2.200,00 (che era stato destinato a coprire altri costi di gestione); 3) che i propri tecnici avevano periodicamente verificato lo stato del complesso, eseguendo anche interventi di messa in sicurezza delle parti esterne al fine di garantire l'incolumità dei partecipanti alla ”. Il Parte_4 [...] oncludeva quindi per l'integrale rigetto dell'avversa domanda. CP_1
A seguito delle verifiche preliminari, del deposito delle memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c. e della successiva udienza ex art. 183 c.p.c., nonché della susseguente istruttoria (consistita unicamente nell'assunzione di prove orali), all'esito udienza del 19/02/2025 – sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – lo scrivente giudice, con provvedimento del 21/02/2025, preso atto degli scritti conclusionali depositati dalle parti nei termini concessi ai sensi dell'art. 189, co. 1, c.p.c., tratteneva la causa in decisione.
La domanda attorea è infondata e non merita accoglimento, per i motivi di seguito illustrati.
1. Come noto, l'obbligazione del custode – quale ausiliario del giudice che ha disposto il sequestro penale – trova la sua fonte nell'art. 259 c.p.p. (cui faceva rinvio, con specifico riferimento al custode nominato nell'ambito del sequestro preventivo, l'art. 104 disp. att.
c.p.p. nella versione applicabile ratione temporis: v. da ultimo Trib. Catanzaro 17 maggio
2023), che prevede lo specifico obbligo di conservazione, funzionale a quello di presentazione della cosa a richiesta dell'autorità giudiziaria e alla sua riconsegna all'avente diritto alla cessazione del vincolo. Da questa norma deriva un'obbligazione positiva che, pur in assenza di contratto, si distingue dall'obbligazione generica negativa di neminem laedere che regola la vita di relazione, la cui violazione espone a responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.; viene in considerazione, invece, un'obbligazione avente ad oggetto una prestazione specifica, il cui inadempimento determina responsabilità contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 c.c. (v.
Cass. 25917/2023 e Cass. 4738/2023). A tal riguardo, deve precisarsi che il fatto che l'attrice abbia qualificato come extracontrattuale la responsabilità del convenuto (v. in CP_1 particolare pag.
9-10 dell'atto di citazione) non impedisce nel caso di specie la riqualificazione della domanda, poiché la stessa attrice ha più volte fatto riferimento all'inadempimento degli obblighi di manutenzione e sorveglianza da parte del custode, sicché non vengono in rilievo elementi di differenziazione della disciplina delle due azioni sui quali non si sia formato il contraddittorio (v. ex multis Cass. 36272/2023).
2. Ciò premesso, deve rilevarsi che, se può ritenersi sufficiente la generica allegazione attorea dell'inadempimento del in termini di negligente esercizio della funzione di CP_1 custode da esso assunta (v. Cass. 5128/2022), altrettanto non può dirsi per quel che concerne l'altrettanto generica allegazione dei “danneggiamenti” del compendio immobiliare che a tale inadempimento sarebbero in tesi conseguiti. L'attrice, sulla quale gravava l'onere di individuare in maniera sufficientemente specifica il danno asseritamente conseguente al dedotto inadempimento del e di provare la sussistenza di tale nesso di causa (v. ex CP_1 multis Cass. 12760/2024), non ha adeguatamente assolto tale onere, limitandosi a menzionare eventi (come l'occupazione da parte di terzi – in un periodo non precisamente identificato – di una porzione di fabbricato destinata a teatro, da essi utilizzata come ricovero per gatti abbandonati) che di per sé non integrano alcun danno, e a dedurre genericamente l'esistenza di non meglio individuati “sfondamenti del tetto e gravi danni strutturali” e di “crolli della copertura in più parti dello stabile” (v. pag.
5-6 dell'atto di citazione, nonché i doc. 5, 6 e 7 ad esso allegati), senza indicare quale parte di essi si sarebbe verificata dopo l'acquisto e il sequestro penale del compendio immobiliare, e ciò neppure a fronte della produzione da parte del della perizia di parte redatta nell'ottobre del 2013 dal geom. che la CP_1 CP_3 stessa società attrice non ha specificamente contestato di aver utilizzato a proprio favore nel giudizio tributario inerente alla vendita del medesimo complesso immobiliare, e dalla quale emerge con tutta evidenza che all'epoca l'immobile era già interessato da gravi danni strutturali con crollo parziale del tetto. Tale circostanza, del resto, è stata confermata anche dal testimone il quale, citato dalla stessa società attrice ed escusso all'udienza Testimone_1 del 06/11/2024, da un lato ha confermato l'esistenza di crolli estesi del tetto e di gravi infiltrazioni già nel giugno 2013, e, dall'altro, ha smentito di aver scattato le fotografie che la società attrice ha prodotto con la propria memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. al fine di documentare lo stato del compendio immobiliare poco prima dell'attuazione del sequestro penale.
3. A fronte di un'allegazione del tutto generica del “mutamento in peius” che l'immobile avrebbe subito dal luglio 2013 al giugno 2021, basata su fotografie che l'asserito autore ha smentito di aver scattato, e non meglio dettagliata neppure a mezzo di una consulenza tecnica di parte, l'invocata consulenza tecnica d'ufficio sul punto avrebbe avuto un'inammissibile natura esplorativa (v. ex multis Cass. 5091/2016).
4. La mancanza di prova circa un rilevante peggioramento delle condizioni di degrado anche strutturale del compendio immobiliare oggetto di causa determina di per sé il rigetto della domanda risarcitoria anche per il danno emergente e il lucro cessante inerenti alle spese asseritamente sostenute per l'elaborazione di un progetto di sviluppo per la realizzazione di un hotel di lusso e alla mancata attuazione di tale progetto, che la stessa attrice ha ricondotto alla dedotta (e, come detto, non provata) “maggiore onerosità della ristrutturazione del compendio dovuta alla mala custodia” del compendio immobiliare da parte del (v. CP_1 pag. 8 dell'atto di citazione). In ogni caso, non può non evidenziarsi che dalla documentazione in atti emerge che la società attrice – a seguito della non acquisizione da parte dell' e della Controparte_5 valutazione negativa sull'investimento da parte del costruttore – Persona_1 aveva conferito incarico di mediazione per la vendita del compendio immobiliare oggetto di causa (v. pag.
9-11 della seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c. di parte convenuta, nonché le deposizioni rese nel processo penale riportate nelle sottostanti note), e che la
[...] non deposita da oltre dieci anni i propri bilanci nel Registro delle Parte_1 imprese (v. la visura camerale in atti;
sul mancato deposito dei bilanci come indice di insolvenza, v. ex multis v. Cass. 30209/2017), sicché la mancata attuazione dell'investimento in questione appare evidentemente riconducibile a causa diverse da quelle dedotte nel presente giudizio dalla società attrice.
5. Per quanto concerne, infine, il lucro cessante correlato al mancato utilizzo della piscina, si tratta evidentemente di un danno conseguente al sequestro in sé e non alle modalità di espletamento della funzione di custode da parte del il quale, d'altra Controparte_1 parte, ha documentato l'avvenuto affidamento in gestione della piscina ad un'associazione sportiva a fronte di un corrispettivo di entità puramente simbolica, sicché si appalesa evidentemente infondata anche la doglianza attorea circa l'incameramento dei proventi della gestione della piscina da parte del CP_1
6. Per tutti i motivi sopra esposti, la domanda attorea deve essere integralmente rigettata.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore (superiore ad € 8.000.000,00, con conseguente applicazione degli incrementi stabiliti dall'art. 6 del predetto D.M.), alla natura e alla complessità (media) della controversia, e con il riconoscimento degli invocati oneri riflessi (v. la nota spese in atti) in sostituzione di CPA e IVA, atteso che il CP_1 convenuto è stato patrocinato dalla sua Avvocatura interna (v. Cass., SS.UU., 3592/2023, e
Cass. 29654/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda risarcitoria proposta dalla nei confronti del Parte_1 ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede: Controparte_1
- rigetta la domanda;
- condanna la alla rifusione in favore del Parte_1 delle spese processuali, che liquida in € 80.000,00 (di cui € Controparte_1
13.000,00 per la fase di studio, 8.500,00 per la fase introduttiva, € 37.000,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 21.500,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%) ed oneri riflessi come per legge.
Terni, 21/03/2025
Il giudice
(dott. Alessandro Nastri)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1387 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Luccioni Parte_2 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, Via Ludovico Aminale n. 26, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attrice
E
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore Controparte_1 P.IVA_2 [...]
rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Marini ed elettivamente domiciliato presso CP_2 gli uffici dell'Avvocatura Comunale in Piazza dei Priori n. 1, giusta procura in calce CP_1 alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuto
Oggetto: responsabilità del custode
Conclusioni delle parti:
- L'avv. Roberta Luccioni, per l'attrice: “Voglia il Tribunale adito, previa ogni pronuncia di legge e del caso, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, accertare e dichiarare che la condotta gravemente negligente ed inosservante della normativa in premessa descritta, posta in essere dal convenuto ha cagionato gli ingiusti danni descritti in narrativa alla e, per Parte_1
l'effetto: - condannare il al risarcimento in favore della Controparte_1 dei danni da essa patiti, quantificati in Parte_1 complessivi € 9.300.000,00, di cui Euro 1.500.000,00 per la diminuzione di valore occorsa al compendio immobiliare, come in narrativa illustrato, Euro 3.900.000,00 per i maggiori oneri economici dovuti per la ristrutturazione del compendio immobiliare, come in narrativa illustrato, Euro 270.000,00 per il lucro cessante subito a causa della occorsa gestione gratuita della piscina come in narrativa descritto, Euro 800.000,00 per il lucro cessante dovuto alla mancata realizzazione del progetto di sviluppo in narrativa descritto, Euro 330.000,00 quale danno emergente per le spese sostenute per il progetto di sviluppo in narrativa descritto, ed Euro
2.500.000,00 quale danno all'immagine aziendale come in premessa descritto, o in quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa anche in via equitativa o a mezzo CTU. Il tutto, con vittoria di spese, onorari e funzioni del presente giudizio da distrarsi in favore dell'antistatario procuratore”.
- L'avv. Fabio Marini, per il convenuto: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale rigettare tutte le domande avanzate dalla società attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto. Vinte in ogni caso le spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 22/06/2023, la Parte_1 conveniva in giudizio il invocando la responsabilità di quest'ultimo Controparte_1 per i danni subiti, quale proprietaria (dal 2011, quando lo stesso glielo aveva CP_1 venduto) del complesso immobiliare denominato “Castello di San Girolamo”, per il mancato rispetto da parte del convenuto degli obblighi connessi alla sua qualità custode del predetto complesso immobiliare tra il 16/07/2013 (data in cui il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Terni ne aveva disposto il sequestro preventivo) e il 10/06/2021 (data della riconsegna ad essa del bene a seguito del passaggio in giudicato della sentenza n. 1188/2020 del medesimo Tribunale, che ne aveva ordinato il dissequestro). L'attrice deduceva che, a causa dell'omessa manutenzione e sorveglianza del bene da parte del Controparte_1 nel suddetto periodo il compendio immobiliare aveva subito gravi danni strutturali, con una conseguente perdita di valore pari ad € 1.500.000,00, e con maggiori oneri di ristrutturazione
– rispetto a quelli già preventivabili all'epoca del sequestro – pari ad € 3.900.000,00. L'attrice affermava inoltre di aver subito danni da lucro cessante quantificabili negli importi di €
270.000,00 (per non aver potuto utilizzare la piscina del Castello nei tre anni in cui la stessa era stata affidata in gestione gratuita al il quale non le aveva poi “girato” i CP_1 proventi neppure a seguito del dissequestro) e di € 800.000,00 (per non aver potuto realizzare il progetto di sviluppo inizialmente programmato per la realizzazione nel compendio immobiliare di un hotel di lusso con annesso centro congressi per i Vescovi), di aver inutilmente investito la somma di € 330.000,00 (per l'avvio della realizzazione del suddetto progetto di sviluppo) e di aver subito un danno alla propria immagine e reputazione commerciale da quantificarsi in € 2.500.000,00. La Parte_1 chiedeva quindi la condanna del al pagamento della somma di € Controparte_1
9.300.000,00.
Con comparsa depositata in data 11/10/2023 si costituiva in giudizio il Controparte_1 il quale eccepiva: 1) che il complesso immobiliare oggetto di causa era già gravemente fatiscente al momento della sua vendita da parte del nel 2011, come chiaramente CP_1 esplicitato anche nel relativo bando di alienazione, e che lo stato di degrado dello stesso al momento della riconsegna a seguito del dissequestro era sostanzialmente identico a quello esistente alla data del sequestro (non essendo stato alterato neppure dagli eventi sismici del
2016), come dimostrato da una perizia elaborata dal geom. nel 2013 (utilizzata a CP_3 proprio favore dalla stessa nel giudizio tributario Parte_3 inerente alla vendita del medesimo complesso immobiliare, e recepita nelle sentenze penali del Tribunale di Terni); 2) che la piscina, in alcun modo utilizzata dall'attrice sino al momento del sequestro, era stata affidata – previa autorizzazione giudiziaria, e al fine di evitarne l'ammaloramento – alla per tre anni (sino a quando era scaduta la CP_4 proroga per l'adeguamento dell'impianto alle prescrizioni dettate dalla delibera n. 189 adottata dalla Giunta Regionale dell'Umbria il 04/03/2013), la quale si era fatta carico della relativa gestione e manutenzione versando il simbolico corrispettivo di € 2.200,00 (che era stato destinato a coprire altri costi di gestione); 3) che i propri tecnici avevano periodicamente verificato lo stato del complesso, eseguendo anche interventi di messa in sicurezza delle parti esterne al fine di garantire l'incolumità dei partecipanti alla ”. Il Parte_4 [...] oncludeva quindi per l'integrale rigetto dell'avversa domanda. CP_1
A seguito delle verifiche preliminari, del deposito delle memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c. e della successiva udienza ex art. 183 c.p.c., nonché della susseguente istruttoria (consistita unicamente nell'assunzione di prove orali), all'esito udienza del 19/02/2025 – sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – lo scrivente giudice, con provvedimento del 21/02/2025, preso atto degli scritti conclusionali depositati dalle parti nei termini concessi ai sensi dell'art. 189, co. 1, c.p.c., tratteneva la causa in decisione.
La domanda attorea è infondata e non merita accoglimento, per i motivi di seguito illustrati.
1. Come noto, l'obbligazione del custode – quale ausiliario del giudice che ha disposto il sequestro penale – trova la sua fonte nell'art. 259 c.p.p. (cui faceva rinvio, con specifico riferimento al custode nominato nell'ambito del sequestro preventivo, l'art. 104 disp. att.
c.p.p. nella versione applicabile ratione temporis: v. da ultimo Trib. Catanzaro 17 maggio
2023), che prevede lo specifico obbligo di conservazione, funzionale a quello di presentazione della cosa a richiesta dell'autorità giudiziaria e alla sua riconsegna all'avente diritto alla cessazione del vincolo. Da questa norma deriva un'obbligazione positiva che, pur in assenza di contratto, si distingue dall'obbligazione generica negativa di neminem laedere che regola la vita di relazione, la cui violazione espone a responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.; viene in considerazione, invece, un'obbligazione avente ad oggetto una prestazione specifica, il cui inadempimento determina responsabilità contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 c.c. (v.
Cass. 25917/2023 e Cass. 4738/2023). A tal riguardo, deve precisarsi che il fatto che l'attrice abbia qualificato come extracontrattuale la responsabilità del convenuto (v. in CP_1 particolare pag.
9-10 dell'atto di citazione) non impedisce nel caso di specie la riqualificazione della domanda, poiché la stessa attrice ha più volte fatto riferimento all'inadempimento degli obblighi di manutenzione e sorveglianza da parte del custode, sicché non vengono in rilievo elementi di differenziazione della disciplina delle due azioni sui quali non si sia formato il contraddittorio (v. ex multis Cass. 36272/2023).
2. Ciò premesso, deve rilevarsi che, se può ritenersi sufficiente la generica allegazione attorea dell'inadempimento del in termini di negligente esercizio della funzione di CP_1 custode da esso assunta (v. Cass. 5128/2022), altrettanto non può dirsi per quel che concerne l'altrettanto generica allegazione dei “danneggiamenti” del compendio immobiliare che a tale inadempimento sarebbero in tesi conseguiti. L'attrice, sulla quale gravava l'onere di individuare in maniera sufficientemente specifica il danno asseritamente conseguente al dedotto inadempimento del e di provare la sussistenza di tale nesso di causa (v. ex CP_1 multis Cass. 12760/2024), non ha adeguatamente assolto tale onere, limitandosi a menzionare eventi (come l'occupazione da parte di terzi – in un periodo non precisamente identificato – di una porzione di fabbricato destinata a teatro, da essi utilizzata come ricovero per gatti abbandonati) che di per sé non integrano alcun danno, e a dedurre genericamente l'esistenza di non meglio individuati “sfondamenti del tetto e gravi danni strutturali” e di “crolli della copertura in più parti dello stabile” (v. pag.
5-6 dell'atto di citazione, nonché i doc. 5, 6 e 7 ad esso allegati), senza indicare quale parte di essi si sarebbe verificata dopo l'acquisto e il sequestro penale del compendio immobiliare, e ciò neppure a fronte della produzione da parte del della perizia di parte redatta nell'ottobre del 2013 dal geom. che la CP_1 CP_3 stessa società attrice non ha specificamente contestato di aver utilizzato a proprio favore nel giudizio tributario inerente alla vendita del medesimo complesso immobiliare, e dalla quale emerge con tutta evidenza che all'epoca l'immobile era già interessato da gravi danni strutturali con crollo parziale del tetto. Tale circostanza, del resto, è stata confermata anche dal testimone il quale, citato dalla stessa società attrice ed escusso all'udienza Testimone_1 del 06/11/2024, da un lato ha confermato l'esistenza di crolli estesi del tetto e di gravi infiltrazioni già nel giugno 2013, e, dall'altro, ha smentito di aver scattato le fotografie che la società attrice ha prodotto con la propria memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. al fine di documentare lo stato del compendio immobiliare poco prima dell'attuazione del sequestro penale.
3. A fronte di un'allegazione del tutto generica del “mutamento in peius” che l'immobile avrebbe subito dal luglio 2013 al giugno 2021, basata su fotografie che l'asserito autore ha smentito di aver scattato, e non meglio dettagliata neppure a mezzo di una consulenza tecnica di parte, l'invocata consulenza tecnica d'ufficio sul punto avrebbe avuto un'inammissibile natura esplorativa (v. ex multis Cass. 5091/2016).
4. La mancanza di prova circa un rilevante peggioramento delle condizioni di degrado anche strutturale del compendio immobiliare oggetto di causa determina di per sé il rigetto della domanda risarcitoria anche per il danno emergente e il lucro cessante inerenti alle spese asseritamente sostenute per l'elaborazione di un progetto di sviluppo per la realizzazione di un hotel di lusso e alla mancata attuazione di tale progetto, che la stessa attrice ha ricondotto alla dedotta (e, come detto, non provata) “maggiore onerosità della ristrutturazione del compendio dovuta alla mala custodia” del compendio immobiliare da parte del (v. CP_1 pag. 8 dell'atto di citazione). In ogni caso, non può non evidenziarsi che dalla documentazione in atti emerge che la società attrice – a seguito della non acquisizione da parte dell' e della Controparte_5 valutazione negativa sull'investimento da parte del costruttore – Persona_1 aveva conferito incarico di mediazione per la vendita del compendio immobiliare oggetto di causa (v. pag.
9-11 della seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c. di parte convenuta, nonché le deposizioni rese nel processo penale riportate nelle sottostanti note), e che la
[...] non deposita da oltre dieci anni i propri bilanci nel Registro delle Parte_1 imprese (v. la visura camerale in atti;
sul mancato deposito dei bilanci come indice di insolvenza, v. ex multis v. Cass. 30209/2017), sicché la mancata attuazione dell'investimento in questione appare evidentemente riconducibile a causa diverse da quelle dedotte nel presente giudizio dalla società attrice.
5. Per quanto concerne, infine, il lucro cessante correlato al mancato utilizzo della piscina, si tratta evidentemente di un danno conseguente al sequestro in sé e non alle modalità di espletamento della funzione di custode da parte del il quale, d'altra Controparte_1 parte, ha documentato l'avvenuto affidamento in gestione della piscina ad un'associazione sportiva a fronte di un corrispettivo di entità puramente simbolica, sicché si appalesa evidentemente infondata anche la doglianza attorea circa l'incameramento dei proventi della gestione della piscina da parte del CP_1
6. Per tutti i motivi sopra esposti, la domanda attorea deve essere integralmente rigettata.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore (superiore ad € 8.000.000,00, con conseguente applicazione degli incrementi stabiliti dall'art. 6 del predetto D.M.), alla natura e alla complessità (media) della controversia, e con il riconoscimento degli invocati oneri riflessi (v. la nota spese in atti) in sostituzione di CPA e IVA, atteso che il CP_1 convenuto è stato patrocinato dalla sua Avvocatura interna (v. Cass., SS.UU., 3592/2023, e
Cass. 29654/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda risarcitoria proposta dalla nei confronti del Parte_1 ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede: Controparte_1
- rigetta la domanda;
- condanna la alla rifusione in favore del Parte_1 delle spese processuali, che liquida in € 80.000,00 (di cui € Controparte_1
13.000,00 per la fase di studio, 8.500,00 per la fase introduttiva, € 37.000,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 21.500,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%) ed oneri riflessi come per legge.
Terni, 21/03/2025
Il giudice
(dott. Alessandro Nastri)