Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/04/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliera rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1801/2021 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
(P.I. ) in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
Palermo Via Sammartino n. 2 presso lo studio dell'avv.to Orazio Maria Monastero, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
appellante
CONTRO
in amministrazione straordinaria (già ), in persona del l.r.p.t. CP_1 Controparte_2
(P.I. ); P.IVA_2
appellata contumace in seguito all'interruzione del processo
E NEI CONFRONTI DI
in persona del l.r.p.t. (P.I. , elettivamente domiciliata in Controparte_3 P.IVA_3
Palermo, via Messina n. 15, presso lo studio dell'avv. Chiara Casano, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Noseda e Ivan Lamponi per mandato in atti;
appellata
E
; Controparte_4
; Controparte_5
Controparte_6
appellati contumaci
Motivi della decisione
❖ FATTI DI CAUSA
-accertato e dichiarato la responsabilità della società fornitrice per il Controparte_4 ritardo nella fornitura della merce (moduli fotovoltaici e relativi inverter) e per l'effetto accertato e dichiarato che è creditrice nei confronti di per euro Parte_2 Controparte_4
378.048,72 a titolo di risarcimento dei danni subiti;
-accertato e dichiarato che (e per essa la cessionaria Controparte_4 Controparte_6 Part nei limiti di euro 450.000,00) è creditrice nei confronti di Di. di euro 1.329.262,20 Parte_2
a titolo di corrispettivo per la merce venduta e interessi moratori;
-operato la compensazione, ex art. 1243 c.c., tra il credito vantato dall'attrice nei riguardi della Parte convenuta ed il controcredito vantato da questa nei confronti della prima, e condannato i.
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento dell'importo di € 865.182,78, Parte_2 oltre agli interessi legali maturati su detta somma dalla data della sentenza e sino al soddisfo, in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, nei limiti di Controparte_6 euro 450.000,00, ed in favore di , in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, per l'eccedenza;
-rigettato le domande di manleva avanzate da nei confronti di e P_ CP_2 CP_7
;
[...]
-dichiarato l'incompetenza del Tribunale ordinario e la competenza arbitrale sulla domanda di manleva avanzata da nei confronti di P_ Controparte_3
-compensato le spese di lite nei rapporti tra da una parte ed Parte_2 [...]
ed dall'altra parte;
P_ Controparte_6
- condannato ed in persona dei Parte_2 Controparte_4 Controparte_6 rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in ragione di ½ a carico di parte attrice e in ragione di ¼ ciascuna a carico di e al pagamento delle spese Controparte_4 Controparte_6 di lite sostenute da che ha liquidato in euro 27.804,00, oltre iva, cpa e spese CP_2 generali se dovute per legge;
- condannato la ed in persona dei rispettivi legali Controparte_4 Controparte_6 rappresentanti pro tempore, in ragione di ½ ciascuna al pagamento delle spese di lite sostenute da che ha liquidato in euro 27.804,00 oltre iva, spese generali e cpa se dovute per CP_3 legge;
-posto definitivamente a carico di in ragione di ½ e a carico di Parte_2 [...]
e in ragione di ¼ ciascuna, le spese della consulenza tecnica P_ Controparte_6
d'ufficio liquidate come da separato decreto.
Avverso la detta sentenza ha interposto appello eccependone l'erroneità Parte_2 sotto vari profili. Si sono costituiti in giudizio (già e CP_1 Controparte_2 CP_3 insistendo la prima per la conferma della sentenza di primo grado e la seconda
[...] proponendo appello incidentale condizionato. , il Controparte_4 [...]
ed ritualmente convocate in giudizio sono rimaste Controparte_5 Controparte_6 contumaci. In corso di causa, stante l'intervenuta dichiarazione dello stato di insolvenza della il giudizio è stato interrotto e da quest'ultima non più proseguito. CP_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., scaduto il termine dell'08.11.2024, la causa è stata posta in decisione dal Collegio con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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❖ MOTIVI DI APPELLO
1.Con il primo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in Part cui ha accertato che fosse creditrice di Di. in forza della Controparte_6 Parte_2 cessione pro soluto alla stessa dei crediti vantati da nei confronti Controparte_4 dell'appellante e fino alla concorrenza di € 450.000,00. Secondo la ricostruzione dell'appellante, tale intervento avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile perché tardivo ex art. 268 c.p.c. Ad ogni modo, la predetta cessione deve dichiararsi nulla perché posta in essere per ledere le ragioni dei creditori di , in effetti dichiarata fallita subito dopo la Controparte_4 pubblicazione della sentenza di primo grado con sentenza n. 24/2021 emessa dal Tribunale di Arezzo il 22.04.2021.
2.1.Con il secondo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso dal risarcimento del danno da ritardo per la perdita del diritto alla tariffa incentivante del “4° Conto Energia” relativo al mese di settembre 2011, la perdita relativa agli anni 2012 e 2013, nonché quella relativa agli anni successivi al 2020 e cioè fino alla durata del beneficio della tariffa incentivante prevista dalla legge in 20 anni.
2.2. Sempre con il secondo motivo di appello, l'appellante contesta la decisione di primo grado nella parte in cui, pur avendo riconosciuto l'esistenza di vizi e malfunzionamenti della merce, ha riconosciuto soltanto il danno pari alla differenza tra la produttività reale dei pannelli fotovoltaici (condizionata, appunto, da vizi e malfunzionamenti) e quella attesa (ove non vi fossero stati tali vizi e malfunzionamenti) che avrebbe dovuto avere una durata di almeno 25 anni, stante quanto consta dalle schede tecniche agli atti. La quantificazione di tale danno viene contestata dall'appellante sotto un duplice profilo: 1) per il mancato riconoscimento del danno futuro e relativo alle annualità successive al 2020; 2) per la mancata previsione dell'obbligo di sostituzione della merce difettosa, ovvero eliminazione dei vizi. Insiste, pertanto, per ottenere la condanna del fallimento di alla sostituzione della merce viziata. Controparte_4
3.Con il terzo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accolto la domanda riconvenzionale proposta da ed avente ad oggetto Controparte_4 il pagamento del saldo prezzo relativo alla merce consegnata. Secondo la prospettazione dell'appellante, dal tenore dell'atto di citazione in giudizio e delle successive memorie, era palese che, a fronte della domanda riconvenzionale proposta da , Controparte_4 Parte_2 avesse formulato eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sicchè è errata la motivazione
[...] della sentenza nella parte in cui ritiene non contestate le somme richieste dalla venditrice. L'appellante ritiene, pertanto, che, il Giudice avrebbe dovuto rideterminare la somma effettivamente dovuta a titolo di saldo prezzo e, ad ogni modo, non avrebbe dovuto applicare gli interessi moratori nella misura di cui al d.lgs. 231/2002.
4.Con il quarto motivo di appello, viene censurata la statuizione relativa alle spese di lite. Secondo la prospettazione dell'appellante, il Giudice di prime cure non avrebbe fatto corretta applicazione del principio di causalità nel riparto delle spese di lite, soprattutto in ragione della circostanza che le domande della stessa appellante sono state accolte, sia pure parzialmente.
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Preliminarmente occorre precisare che, poiché il fallimento di è Controparte_4 intervenuto in data successiva all'emanazione della sentenza di primo grado, tale fatto non ha alcun effetto sul processo che deve intendersi proseguire nei confronti delle parti originarie. Di conseguenza, alcuna statuizione potrà adottarsi nei confronti del fallimento di P_
, rispetto al quale la presente sentenza è inopponibile (cfr. Cassazione civile sez. I,
[...]
03/03/2022, n.7076).
1.Il primo motivo di appello è fondato. Trova applicazione la regola generale prevista dall'articolo 268 cpc - applicabile anche nel giudizio di appello in forza dell'articolo 359 c.p.c. - a tenore della quale l'intervento può avere luogo sino a quando non vengano precisate le conclusioni (cfr. Cassazione civile sez. I, 06/02/2018, n.2812). Nel caso che ci occupa,
[...] non ha rispettato tale preclusione, costituendosi in pendenza dei termini per il Controparte_6 deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. Deve, pertanto, dichiararsi l'inammissibilità del suo intervento in giudizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 111 c.p.c., 268 c.p.c e 359 c.p.c. in assenza di intervento della stessa nel presente giudizio di appello.
2. Il secondo motivo di appello è, in parte, fondato.
2.1. La sentenza di primo grado ha accertato che l'appellante ha, in effetti, subito il danno economico dovuto al ritardo nella consegna del materiale acquistato e nella successiva installazione degli impianti fotovoltaici pari alla perdita della tariffa incentivante riferita al mese di settembre 2011 ed ha quantificato tale danno ricavando la differenza tra le tariffe incentivanti di settembre 2011 (0,245 €/kWh) e ottobre 2011 (0,233 €/kWh) per un totale di 0,012 ed ha considerato il valore della produttività annua attesa minima e una perdita progressiva della produttività dell'impianto pari all'1% annuo. Recependo i calcoli di cui alla CTU in atti ha, pertanto, moltiplicato il valore di produttività atteso per ciascun anno ed indicato dal CTU a pag. 23 per 0,012 (differenza tra le tariffe incentivanti), ottenendo così la somma di euro 12.327,338 per il 2014, euro 12.204,064 per il 2015, euro 12.082,024 per il 2016, euro 11.961,203 per il 2017, euro 11.841,591 per il 2018, euro 11.723,175 per il 2019 ed euro 11.605,944 per il 2020, per un totale di euro 83.745,33 di danno. Ha, invece, escluso da tale quantificazione il danno prodottosi negli anni 2012 e 2013 stante il mancato tempestivo deposito delle schede di produttività dell'impianto ed il danno futuro, relativo agli anni successivi al 2020.
Tuttavia, poiché la base di calcolo recepita dal primo giudice non era la produttività effettiva dell'impianto, ma quella attesa, alcun rilievo assume la circostanza del mancato deposito delle schede di produttività per gli anni 2013 e 2014, anche in ragione della circostanza che il CTU non ha tenuto conto dei dati riportati nelle schede di produttività degli altri anni. Deve, pertanto, riconoscersi anche il danno economico relativo agli anni 2013 e 2014 sulla base dei dati applicati dal CTU e pari ad € 12.577,63 per il 2013 ed € 12.451,86 per l'anno 2014. Tale quantificazione, stante l'espressa domanda di risarcimento del danno per gli anni successivi può essere riconosciuto fino all'attualità, mentre per il futuro deve condividersi il ragionamento del Giudice di primo grado ed escludersi la risarcibilità di un danno che non si è ancora verificato e la cui verificazione deve ritenersi incerta in quanto presupposto della stessa è il mantenimento in uso dell'impianto fotovoltaico acquistato nel 2011 e la sua insensibilità ad ulteriori innovazioni tecnologiche, nonché l'immutabilità del regime normativo. Circostanze che non possono ritenersi certe e prevedibili. Deve, pertanto, provvedersi al risarcimento della somma di € 11.489,88 per il 2021; € 11.374,99 per il 2022; € 11.261,24 per il 2023; € 11.148,62 per il 2024; € 3.679,00 (pari a 4 mesi del 2025).
In accoglimento della prima parte del secondo motivo di appello deve, pertanto, riconoscersi all'appellante un danno da ritardo di complessivi € 157.728,6. Su tale somma andranno computati anche gli interessi compensativi e la rivalutazione conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a sezioni unite della Suprema Corte n. 1712\95.
2.2. Non può, invece, trovare accoglimento la doglianza relativa al mancato riconoscimento del danno dato dalla differenza tra la produttività attesa e la produttività reale per gli anni successivi al 2019. In assenza di dati aggiornati all'attualità non si può, infatti, procedere né all'attualizzazione delle somme spettanti fino ad oggi né al risarcimento del danno futuro. Ed infatti, per la stima di tale danno il CTU ha dapprima proceduto a quantificare la produzione annua attesa dall'impianto in esame, precisando che la stessa varia tra 1.543.812,47kWh e 1.510.970,21kWh. Assunti questi due valori a riferimento ha poi tenuto conto delle produzioni reali comunicate al GSE dall'anno 2014 all'anno 2019, giungendo infine alla definizione della mancata produttività dell'impianto rispetto alla produttività attesa e quantificata in complessivi € 378.048,72, oltre interessi e rivalutazione.
Infine, deve trovare conferma la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso il danno da malfunzionamento degli inverter in assenza della prova che i vizi evidenziati dalla CTU abbiano in effetti cagionato un danno economico all'appellante, così come dev'essere rigettata la domanda diretta ad ottenere la sostituzione della merce, dovendosi ritenere tale rimedio una duplicazione risarcitoria rispetto al riconoscimento delle somme spettanti a titolo di differenza tra la produttività reale e la produttività attesa. La sostituzione del materiale determinerebbe, in altre parole, un ingiusto arricchimento per l'appellante che si gioverebbe, da un lato del ristoro economico e pari alla produttività attesa dell'impianto perfettamente funzionante, e dall'altro della merce sostituita e priva di difetti.
3. Il terzo motivo di appello è infondato. Dalla lettura dell'atto di citazione in primo grado e dei successivi atti di causa, non risulta essere mai stata formulata eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. diretta a paralizzare la domanda riconvenzionale di . Controparte_4
Peraltro, anche a voler ritenere tale eccezione implicitamente formulata nella domanda di risarcimento del danno, deve ritenersi che la stessa non sia stata sollevata dall'appellante in buona fede e che l'inadempimento in concreto imputabile alla parte venditrice non sia idoneo ad alterare l'equilibrio sinallagmatico del contratto (cfr. ex multis Cassazione civile sez. III, 18/02/2025, n.4134). Nel caso che ci occupa, l'inadempimento imputabile alla parte venditrice è stato oggetto di richiesta risarcitoria, sicchè la compratrice non può giovarsi sia del risarcimento del danno (nella voce relativa al ristoro della differenza tra la produttività reale e quella attesa), quanto dell'eccezione di inadempimento diretta a paralizzare la domanda relativa al pagamento del saldo prezzo. Anche in tal caso si verrebbe a determinare un ingiustificato arricchimento della compratrice che si gioverebbe del profitto tratto dal materiale fornito, senza sostenerne il relativo costo, con la conseguenza che la sentenza di primo grado sul punto dev'essere confermata.
4. Il quarto motivo di appello è infondato. Parte appellante contesta la decisione di primo grado nella parte in cui l'ha onerata, unitamente ad e ad Controparte_6 P_
, al pagamento delle spese di lite nei confronti di Power One Italia s.p.a. Tuttavia,
[...] deve ritenersi che il Tribunale abbia correttamente applicato i principi di soccombenza e di causalità. E', infatti, rimasto indimostrato che gli inverter forniti da Power One Italia spa abbiano in concreto cagionato un danno economico all'appellante, sicchè l'onere delle spese di lite grava pure su quest'ultima che con la sua domanda ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia (cfr. Cassazione civile sez. III, 03/02/2025, n.2520).
Sulle spese di lite. Quanto alle spese di lite di questo grado di giudizio, nei rapporti tra
[...] da una parte ed , il ed Parte_2 Controparte_4 Controparte_5
tenuto conto dell'esito complessivo della lite e della contumacia delle Controparte_6 appellate, le stesse devono essere integralmente compensate.
Nei rapporti tra l'appellante e le terze chiamate in garanzia, considerato che la decisione di primo grado non è stata impugnata nella parte relativa al rigetto della domanda di garanzia nei confronti di Power One s.r.l. ed alla dichiarazione di incompetenza del Tribunale ordinario e la competenza arbitrale sulla domanda di manleva avanzata da nei confronti di anche P_ Controparte_3 in tal caso le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n. 114/2021 pubblicata dal Tribunale di Sciacca in data 31/03/2021 all'esito del giudizio n.r.g. 808/2012:
- Dichiara inammissibile l'intervento di Controparte_6
- Condanna al pagamento, in favore di della Controparte_4 Controparte_8 complessiva somma di € 535.777,3 (€ 157.728,6 a titolo di ritardo nella fornitura della merce ed € 378.048,72 già riconosciuti in primo grado), oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
- operata la compensazione, ex art. 1243 c.c, tra il credito vantato dall'appellante nei riguardi dell'appellata ed il controcredito vantato da questa nei confronti della prima, condanna in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento nei confronti di Parte_1
della differenza, oltre agli interessi legali maturati su detta somma Controparte_4 dalla data della presente sentenza sino all'effettivo pagamento;
- compensa integralmente le spese di lite del presente grado di giudizio.
- Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di Palermo, in data 11/04/2025.
Palermo, 22/04/2025
La Consigliera rel. Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo