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Sentenza 29 gennaio 2024
Sentenza 29 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/01/2024, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Prima Sezione Civile
Il Giudice designato
Letto il ricorso che precede iscritto al R.G. n. 7772/2023 avente ad oggetto una domanda congiunta di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio;
richiamato il decreto con il quale ai sensi dell'art.473 bis.51 cpc è stato assegnato alle parti – che ne hanno fatto richiesta ai sensi del primo comma dell'art.473 bis.51 cpc ovvero dando applicazione all'art.127 ter cpc – il termine del 18/01/2024 per il deposito di note scritte, nonché disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero;
preso atto della volontà espressa dalle parti di confermare la domanda congiunta di cui al richiamato ricorso
rimette la causa in decisione.
Cagliari 19/01/2024
Il giudice designato
Dott. I. Tamponi
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Collegio composto dai signori Magistrati:
Dott. Ignazio Tamponi Presidente rel.
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7772 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avv. VALENTINA CHERCHI che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. CARLA ITRIA C.F._2
BELLU, che la rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
Esaminato il ricorso congiunto depositato dalle parti come in epigrafe in data 27/11/2023.
2 Dato atto che con decreto in data 29/11/2023 è stato disposto che, ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., la presente udienza venisse sostituita dal deposito telematico di note scritte;
verificato che la cancelleria ha tempestivamente comunicato ai difensori tale decreto e che sono state accettate le note depositate dalle parti;
esaminate le istanze in atti e dato atto che le condizioni concordate dalle parti debbano essere allo stato integralmente recepite dal Collegio, in quanto eque e conformi all'interesse della prole, mentre quelle relative ai rapporti tra i genitori esulano dall'oggetto del presente procedimento e producono i loro effetti su di un piano meramente negoziale;
Rilevato che la causa è stata rimessa in decisione dal giudice designato;
P.Q.M.
Il Tribunale, provvede in conformità agli accordi intervenuti fra le parti, come da istanza che precede.
In particolare:
1) Affida i figli minori (nato a [...], il [...]) e (nato a [...], il Per_1 Per_2
20/04/2010) in modo condiviso ad entrambi i genitori con residenza anagrafica presso la madre;
Pt_1
2. dà atto che i genitori, che concordano sull'importanza di conservare, soprattutto in questa fase della crescita dei figli, un dialogo per confrontarsi sui loro bisogni emozionali, sulla salute, sulla scuola e le attività extrascolastiche e, più in generale, sulla linea educativa da condividere, si impegnano a consultarsi reciprocamente prima di assumere qualunque decisione riguardante la vita, la salute e gli studi dei figli;
3. dispone che i figli minori intratterranno rapporti con ciascun genitore secondo accordi liberamente assunti in base alle loro esigenze e a quelle dei genitori;
in ogni caso, salvo diverse esigenze dei figli (o in futuro lavorative dei genitori), pranzeranno con il padre due o tre volte alla settimana, si tratterranno a dormire presso di lui tutte le volte che lo desiderano e, in ogni caso, nella notte del sabato, in alternanza con la madre;
durante le vacanze natalizie trascorreranno ad anni alterni la vigilia di Natale con un genitore e il 25 dicembre con l'altro, così come alternativamente il 31 dicembre, il primo gennaio, la
3 Pasqua e il lunedì dell'EL nonché le altre festività. Eventuali periodi continuativi con uno dei genitori nel periodo estivo verranno concordati con adeguato anticipo in modo da consentire ad entrambi di trascorrere un periodo di vacanza con i figli;
4) dà atto che i genitori si alterneranno per gli accompagnamenti per lo sport e nelle uscite serali;
5) dispone che il versi per il mantenimento dei due figli mediante in favore della madre, Parte_1
mezzo bonifico entro il 15 del mese, l'importo di euro 150,00 per ciascuno, a partire dal mese di ottobre
2023. Le spese straordinarie saranno ripartite in parti uguali avendo come riferimento le linee guida CNF
che si allegano al ricorso. Il genitore che avrà anticipato la spesa trasmetterà il conteggio entro la fine del mese ed il rimborso da parte dell'altro avverrà entro il giorno 15 del mese successivo;
richiamando per il resto le linee guida del CNF 2017 per le spese straordinarie;
Org_ 6) dà atto che l'assegno di frequenza di sarà percepito dalla madre che provvederà ad Per_2
utilizzarlo per il pagamento del doposcuola e, più in generale, per far fronte alle esigenze di sostegno allo studio del figlio;
7) dà atto che l'assegno unico per i figli, con gli eventuali arretrati, sarà interamente percepito dalla madre;
8) spese di lite compensate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Cagliari, in data 19/01/2024 nella Camera di Consiglio Civile del Tribunale.
Il Presidente est.
dott. Ignazio Tamponi
4
Prima Sezione Civile
Il Giudice designato
Letto il ricorso che precede iscritto al R.G. n. 7772/2023 avente ad oggetto una domanda congiunta di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio;
richiamato il decreto con il quale ai sensi dell'art.473 bis.51 cpc è stato assegnato alle parti – che ne hanno fatto richiesta ai sensi del primo comma dell'art.473 bis.51 cpc ovvero dando applicazione all'art.127 ter cpc – il termine del 18/01/2024 per il deposito di note scritte, nonché disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero;
preso atto della volontà espressa dalle parti di confermare la domanda congiunta di cui al richiamato ricorso
rimette la causa in decisione.
Cagliari 19/01/2024
Il giudice designato
Dott. I. Tamponi
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Collegio composto dai signori Magistrati:
Dott. Ignazio Tamponi Presidente rel.
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7772 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avv. VALENTINA CHERCHI che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. CARLA ITRIA C.F._2
BELLU, che la rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
Esaminato il ricorso congiunto depositato dalle parti come in epigrafe in data 27/11/2023.
2 Dato atto che con decreto in data 29/11/2023 è stato disposto che, ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., la presente udienza venisse sostituita dal deposito telematico di note scritte;
verificato che la cancelleria ha tempestivamente comunicato ai difensori tale decreto e che sono state accettate le note depositate dalle parti;
esaminate le istanze in atti e dato atto che le condizioni concordate dalle parti debbano essere allo stato integralmente recepite dal Collegio, in quanto eque e conformi all'interesse della prole, mentre quelle relative ai rapporti tra i genitori esulano dall'oggetto del presente procedimento e producono i loro effetti su di un piano meramente negoziale;
Rilevato che la causa è stata rimessa in decisione dal giudice designato;
P.Q.M.
Il Tribunale, provvede in conformità agli accordi intervenuti fra le parti, come da istanza che precede.
In particolare:
1) Affida i figli minori (nato a [...], il [...]) e (nato a [...], il Per_1 Per_2
20/04/2010) in modo condiviso ad entrambi i genitori con residenza anagrafica presso la madre;
Pt_1
2. dà atto che i genitori, che concordano sull'importanza di conservare, soprattutto in questa fase della crescita dei figli, un dialogo per confrontarsi sui loro bisogni emozionali, sulla salute, sulla scuola e le attività extrascolastiche e, più in generale, sulla linea educativa da condividere, si impegnano a consultarsi reciprocamente prima di assumere qualunque decisione riguardante la vita, la salute e gli studi dei figli;
3. dispone che i figli minori intratterranno rapporti con ciascun genitore secondo accordi liberamente assunti in base alle loro esigenze e a quelle dei genitori;
in ogni caso, salvo diverse esigenze dei figli (o in futuro lavorative dei genitori), pranzeranno con il padre due o tre volte alla settimana, si tratterranno a dormire presso di lui tutte le volte che lo desiderano e, in ogni caso, nella notte del sabato, in alternanza con la madre;
durante le vacanze natalizie trascorreranno ad anni alterni la vigilia di Natale con un genitore e il 25 dicembre con l'altro, così come alternativamente il 31 dicembre, il primo gennaio, la
3 Pasqua e il lunedì dell'EL nonché le altre festività. Eventuali periodi continuativi con uno dei genitori nel periodo estivo verranno concordati con adeguato anticipo in modo da consentire ad entrambi di trascorrere un periodo di vacanza con i figli;
4) dà atto che i genitori si alterneranno per gli accompagnamenti per lo sport e nelle uscite serali;
5) dispone che il versi per il mantenimento dei due figli mediante in favore della madre, Parte_1
mezzo bonifico entro il 15 del mese, l'importo di euro 150,00 per ciascuno, a partire dal mese di ottobre
2023. Le spese straordinarie saranno ripartite in parti uguali avendo come riferimento le linee guida CNF
che si allegano al ricorso. Il genitore che avrà anticipato la spesa trasmetterà il conteggio entro la fine del mese ed il rimborso da parte dell'altro avverrà entro il giorno 15 del mese successivo;
richiamando per il resto le linee guida del CNF 2017 per le spese straordinarie;
Org_ 6) dà atto che l'assegno di frequenza di sarà percepito dalla madre che provvederà ad Per_2
utilizzarlo per il pagamento del doposcuola e, più in generale, per far fronte alle esigenze di sostegno allo studio del figlio;
7) dà atto che l'assegno unico per i figli, con gli eventuali arretrati, sarà interamente percepito dalla madre;
8) spese di lite compensate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Cagliari, in data 19/01/2024 nella Camera di Consiglio Civile del Tribunale.
Il Presidente est.
dott. Ignazio Tamponi
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