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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 02/04/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1880 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio concordatario e vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Edoardo di Marsciano, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente -
E
nato a [...] il [...]e residente in [...], CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Edoardo di Marsciano, giusta procura speciale in atti;
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni
All'udienza del 12.02.2025 le parti precisavano le conclusioni in via congiunta ed il
Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per rinuncia del difensore delle parti.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 31.07.2024, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, ha dedotto: Parte_1
- di aver contratto matrimonio con rito civile in Manziana (RM) il 22.02.2002 con registrato agli atti dello Stato Civile del medesimo Comune CP_1 all'anno 2002 atto n. 3, parte 1;
- che dall'unione tra le parti erano nate le figlie (19.04.2003), Per_1 maggiorenne non economicamente indipendente e (07.05.2007); Per_2
- che il 04.01.2024 il Tribunale di Civitavecchia omologava la separazione personale dei coniugi prevedendo, tra l'altro, l'assegnazione della casa coniugale alla l'affidamento condiviso della figlia con Parte_1 Per_2 collocamento presso la madre, un assegno di mantenimento per le figlie di euro 500,00 mensili (euro 250,00 per ciascuna figlia) a carico del padre oltre al
50% delle spese straordinarie;
- che dalla separazione il padre non aveva mai corrisposto il mantenimento per le figlie;
- di percepire un reddito di euro 1.000,00 mensili, mentre il percepiva un CP_1 reddito di euro 1.500,00 mensili;
- di aver tentato di addivenire ad un accordo ma senza esito;
- che dopo la separazione non era ripresa la convivenza, né si era ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi ed erano decorsi i termini di legge per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Tanto dedotto, la ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione.
Con memoria difensiva del 10.02.2025 si costituiva in giudizio che CP_1 aderiva alla domanda di divorzio alle condizioni formulate dalla ricorrente.
In data 10.02.2025 le parti depositavano istanza congiunta di mutamento del rito da ricorso per divorzio giudiziale in ricorso congiunto.
All'udienza del 12.02.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo alle medesime condizioni della separazione e precisavano le conclusioni in via congiunta con indicate nel dettaglio le condizioni dell'accordo raggiunto senza
2 richiesta di assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c. e il Giudice rimetteva la decisione al Collegio senza assegnazione del termine ex art. 473 bis. 28
c.p.c.
Ritiene il Tribunale che nulla osti all'accoglimento delle condizioni concordate in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del presente procedimento nonché alle ragioni della decisione e al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1880/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento;
2) la figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori Per_2 con collocamento prevalente presso la madre;
3) la casa coniugale, di esclusiva proprietà della sig.ra resterà Parte_1 naturalmente assegnata a quest'ultima che vi risiederà insieme alle figlie;
4) considerata l'età della figlia minore la stessa sceglierà Per_2 autonomamente le modalità di frequentazione con il padre;
5) il sig. contribuirà al mantenimento delle figlie versando alla CP_1 moglie, entro il giorno 5 di ciascun mese, l'importo di € 250,00 mensili per la figlia e direttamente alla figlia maggiorenne, la Per_2 Per_1 somma di € 250,00 mensili rivalutabili ogni anno secondo gli indici istat;
6) entrambi i genitori contribuiranno alle spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie nell'interesse delle figlie nella misura del
50% ciascuno;
dette spese dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi salvo i casi di particolare urgenza e verranno corrisposte con le medesime modalità di versamento;
7) i coniugi esprimono sin d'ora reciproco e formale consenso per il rilascio e il rinnovo delle carte d'identità valide per l'espatrio e dei propri passaporti nonché dei passaporti e delle carte d'identità valide per l'espatrio delle figlie.
Nulla sulle spese.
3 Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, in Civitavecchia il 2 aprile 2025
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1880 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio concordatario e vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Edoardo di Marsciano, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente -
E
nato a [...] il [...]e residente in [...], CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Edoardo di Marsciano, giusta procura speciale in atti;
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni
All'udienza del 12.02.2025 le parti precisavano le conclusioni in via congiunta ed il
Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per rinuncia del difensore delle parti.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 31.07.2024, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, ha dedotto: Parte_1
- di aver contratto matrimonio con rito civile in Manziana (RM) il 22.02.2002 con registrato agli atti dello Stato Civile del medesimo Comune CP_1 all'anno 2002 atto n. 3, parte 1;
- che dall'unione tra le parti erano nate le figlie (19.04.2003), Per_1 maggiorenne non economicamente indipendente e (07.05.2007); Per_2
- che il 04.01.2024 il Tribunale di Civitavecchia omologava la separazione personale dei coniugi prevedendo, tra l'altro, l'assegnazione della casa coniugale alla l'affidamento condiviso della figlia con Parte_1 Per_2 collocamento presso la madre, un assegno di mantenimento per le figlie di euro 500,00 mensili (euro 250,00 per ciascuna figlia) a carico del padre oltre al
50% delle spese straordinarie;
- che dalla separazione il padre non aveva mai corrisposto il mantenimento per le figlie;
- di percepire un reddito di euro 1.000,00 mensili, mentre il percepiva un CP_1 reddito di euro 1.500,00 mensili;
- di aver tentato di addivenire ad un accordo ma senza esito;
- che dopo la separazione non era ripresa la convivenza, né si era ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi ed erano decorsi i termini di legge per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Tanto dedotto, la ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione.
Con memoria difensiva del 10.02.2025 si costituiva in giudizio che CP_1 aderiva alla domanda di divorzio alle condizioni formulate dalla ricorrente.
In data 10.02.2025 le parti depositavano istanza congiunta di mutamento del rito da ricorso per divorzio giudiziale in ricorso congiunto.
All'udienza del 12.02.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo alle medesime condizioni della separazione e precisavano le conclusioni in via congiunta con indicate nel dettaglio le condizioni dell'accordo raggiunto senza
2 richiesta di assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c. e il Giudice rimetteva la decisione al Collegio senza assegnazione del termine ex art. 473 bis. 28
c.p.c.
Ritiene il Tribunale che nulla osti all'accoglimento delle condizioni concordate in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del presente procedimento nonché alle ragioni della decisione e al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1880/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento;
2) la figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori Per_2 con collocamento prevalente presso la madre;
3) la casa coniugale, di esclusiva proprietà della sig.ra resterà Parte_1 naturalmente assegnata a quest'ultima che vi risiederà insieme alle figlie;
4) considerata l'età della figlia minore la stessa sceglierà Per_2 autonomamente le modalità di frequentazione con il padre;
5) il sig. contribuirà al mantenimento delle figlie versando alla CP_1 moglie, entro il giorno 5 di ciascun mese, l'importo di € 250,00 mensili per la figlia e direttamente alla figlia maggiorenne, la Per_2 Per_1 somma di € 250,00 mensili rivalutabili ogni anno secondo gli indici istat;
6) entrambi i genitori contribuiranno alle spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie nell'interesse delle figlie nella misura del
50% ciascuno;
dette spese dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi salvo i casi di particolare urgenza e verranno corrisposte con le medesime modalità di versamento;
7) i coniugi esprimono sin d'ora reciproco e formale consenso per il rilascio e il rinnovo delle carte d'identità valide per l'espatrio e dei propri passaporti nonché dei passaporti e delle carte d'identità valide per l'espatrio delle figlie.
Nulla sulle spese.
3 Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, in Civitavecchia il 2 aprile 2025
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
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