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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 27/01/2026, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 601/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ALBO FRANCESCO, Presidente e Relatore IPPOLITO SANTO, Giudice PIRAINO ANGELO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1392/2023 depositato il 13/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Sicilia
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200046502873 OL - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210088650052000 OL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210113556765000 OL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220040778382000 OL
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna le cartelle di pagamento in epigrafe, notificategli da ER in data 05.10.2022 per tassa automobilistica dall'anno 2016 al 2019. Ne chiede l'annullamento, vinte le spese, lamentando omessa notifica di atti prodromici, prescrizione, decadenza, omessa motivazione anche di sanzioni ed interessi. Si è costituita Regione Sicilia che allega sgravio relativo al 2016 ed insiste per il resto. ER, ritualmente intimata, non si è costituita. All'odierna udienza del 22/01/2026, nessuno era presente. Al termine, la causa è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio dichiara l'estinzione parziale del giudizio per cessata materia del contendere limitatamente alla pretesa 2016, oggetto di sgravio. Per il resto, il ricorso è da respingere. Infatti, in materia di tasse automobilistiche è prevista l'iscrizione a ruolo automatica ex legge regionale n°16 dell'11 agosto 2015. Le cartelle, relative agli anni 2017/19, alla data del 05.10.2022 non recavano crediti prescritti (termine triennale ex art. 5 del D.l. 953/82), per via della proroga biennale di cui all'art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020, che richiama l'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 159/2015, intervenuta anche sul termine decadenziale, sempre triennale. Priva di pregio risulta la doglianza sulla motivazione, atteso che la cartella è stata redatta secondo i moduli standard e contiene le indicazioni minime per l'esercizio del ditto di difesa, nella fattispecie esercitato. Lo stesso vale per sanzioni ed interessi, che maturano in base a parametri fissati dai DM indicati in cartella, agevolmente verificabili. Spese compensate.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione parziale del giudizio per cessata materia del contendere limitatamente al ruolo 2016. Rigetta per il resto. Spese compensate. Palermo, 22/01/2026 IL PRESIDENTE ESTENSORE Firma digitale
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ALBO FRANCESCO, Presidente e Relatore IPPOLITO SANTO, Giudice PIRAINO ANGELO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1392/2023 depositato il 13/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Sicilia
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200046502873 OL - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210088650052000 OL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210113556765000 OL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220040778382000 OL
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna le cartelle di pagamento in epigrafe, notificategli da ER in data 05.10.2022 per tassa automobilistica dall'anno 2016 al 2019. Ne chiede l'annullamento, vinte le spese, lamentando omessa notifica di atti prodromici, prescrizione, decadenza, omessa motivazione anche di sanzioni ed interessi. Si è costituita Regione Sicilia che allega sgravio relativo al 2016 ed insiste per il resto. ER, ritualmente intimata, non si è costituita. All'odierna udienza del 22/01/2026, nessuno era presente. Al termine, la causa è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio dichiara l'estinzione parziale del giudizio per cessata materia del contendere limitatamente alla pretesa 2016, oggetto di sgravio. Per il resto, il ricorso è da respingere. Infatti, in materia di tasse automobilistiche è prevista l'iscrizione a ruolo automatica ex legge regionale n°16 dell'11 agosto 2015. Le cartelle, relative agli anni 2017/19, alla data del 05.10.2022 non recavano crediti prescritti (termine triennale ex art. 5 del D.l. 953/82), per via della proroga biennale di cui all'art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020, che richiama l'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 159/2015, intervenuta anche sul termine decadenziale, sempre triennale. Priva di pregio risulta la doglianza sulla motivazione, atteso che la cartella è stata redatta secondo i moduli standard e contiene le indicazioni minime per l'esercizio del ditto di difesa, nella fattispecie esercitato. Lo stesso vale per sanzioni ed interessi, che maturano in base a parametri fissati dai DM indicati in cartella, agevolmente verificabili. Spese compensate.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione parziale del giudizio per cessata materia del contendere limitatamente al ruolo 2016. Rigetta per il resto. Spese compensate. Palermo, 22/01/2026 IL PRESIDENTE ESTENSORE Firma digitale