Articolo 71 della Legge 2 aprile 1968, n. 480
Articolo 70Articolo 72
Versione
14 maggio 1968
Art. 71.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1957-58, sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese
accertate per la competenza propria
dell'esercizio 1957-58 (articolo 67)...... L. 13.808.622.336 Somme rimaste da pagare sui residuidegli
esercizi precedenti (articolo 69)......... L. 19.157.191.767
-------------- Residui passivi al 30 giugno 1958... L. 32.965.814.103
Entrata in vigore il 14 maggio 1968