TRIB
Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 26/06/2025, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
Giuseppe Rini Presidente
Maria Margiotta Giudice rel.
Daniele Salvatore Abbate Giudice
SENTENZA nella causa iscritta al n. 405/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi promossa da
(cf: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato a Palermo in via Principe Di Belmonte n. 99, presso lo studio dell'avv. Marianne Sommatino, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE nei confronti di
(cf: , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata a Palermo in via G. Marconi n. 10, presso lo studio degli avv.ti
Fabio Valguarnera e Simonetta Di Vitale, che la rappresentano e difendono giusta procura alle liti in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
avente ad oggetto: divorzio contenzioso – cessazione effetti civili matrimonio;
conclusioni delle parti: come da note scritte depositate (cui si rinvia);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.2.2020, premettendo di avere Parte_2 contratto il 5.10.1981 a Palermo matrimonio concordatario con – Controparte_1 trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 112, parte II, serie Per_ A dell'anno 1981 – dal quale sono nati i figli , il 12.6.1982, e il 2.1.1987, Per_2 domandava al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non sussistendo alcuna possibilità di riconciliazione tra i coniugi, la cui separazione personale era stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto del 20.12.2013 (R.G. n.
8799/2013).
Chiedeva, altresì, di revocare l'obbligo stabilito a suo carico in sede di separazione consensuale, avente ad oggetto la corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore della resistente, deducendo che quest'ultima aveva intrapreso una relazione more uxorio con e, in subordine, di ridurne l'importo in considerazione della Controparte_2 capacità lavorativa di cui era dotata la moglie nonché del sopravvenuto godimento esclusivo della casa coniugale da parte della stessa, che – a partire dal 2019 contravvenendo alle condizioni concordate nell'ambito della separazione – si era stabilita nell'immobile, beneficiando del pagamento delle utenze, degli oneri condominiali e delle spese di manutenzione da parte del ricorrente.
Chiedeva, infine, la revoca della somma versata a titolo di contributo al mantenimento del figlio – anch'essa stabilita in sede di separazione –, avendo quest'ultimo raggiunto la Per_2 propria indipendenza economica.
Nello specifico, sotto il profilo economico, deduceva di essere stato dipendente del Corpo della Guardia di Finanza, percependo quale unica fonte di reddito una pensione di €
2.073,34, sulla quale gravava una rata mensile di € 214,00 in virtù di un finanziamento contratto per l'acquisto di un'autovettura.
Quanto alla resistente, affermava che in passato aveva lavorato saltuariamente come promoter per la ditta Folletto e che, pur essendo dotata di capacità lavorativa, negli anni successivi alla separazione non si era mai compiutamente attivata per trovare un lavoro stabile che le consentisse di raggiungere la propria autonomia economica, giovando del mantenimento che le corrispondeva regolarmente nella misura di € 719,00 mensili.
Nella memoria di costituzione depositata in data 21.1.2021, si associava Controparte_1 alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestando per il resto le deduzioni avversarie.
Chiedeva di porre a carico del ricorrente l'obbligo di versarle la somma mensile di € 750,00 nonché di revocare l'assegnazione della casa coniugale disposta in sede di separazione in favore di invocando l'indipendenza economica di entrambi i figli Parte_1 maggiorenni.
Per altro verso, non negando di avere intrattenuto, oltre tre anni addietro, una frequentazione con , contestava di avere instaurato con quest'ultimo Controparte_2 una stabile convivenza more uxorio, negando “nell'attualità qualunque tipo di convivenza e di ricevere alcun genere di supporto economico da chicchessia”. Quanto all'immobile adibito a casa coniugale – sito a Bagheria in via Tevere n. 24, di proprietà di entrambi i coniugi per ½ ciascuno – precisava che, in sede di separazione consensuale, i coniugi avevano stabilito che lo stesso rimanesse nella disponibilità di in quanto convivente con i figli, sebbene maggiorenni, ma che i Parte_2 presupposti sottesi a tale accordo erano mutati, avendo il ricorrente instaurato una convivenza stabile con la presso altro immobile, non convivendo più Controparte_3 Per_ con i figli e divenuti peraltro entrambi economicamente indipendenti. Per_2
Precisava, pertanto che, dietro consenso del ricorrente, tale immobile era ormai da diversi anni da lei utilizzato unitamente al figlio e che in ogni caso non aveva mai impedito Per_2 al marito di accedervi.
Con ordinanza del 18.2.2021, il Presidente del Tribunale, rilevato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, confermava le condizioni della separazione consensuale, ad eccezione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio nelle more divenuto Per_2 economicamente indipendente, rimettendo le parti innanzi al giudice istruttore designato.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, con ordinanza del 13.3.2025, emessa in seguito alle note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata assunta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 cpc.
************
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Così ricostruite le posizioni della parti, va subito detto che la domanda volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti è fondata e va accolta, essendo trascorso il termine di legge dalla data della comparizione personale dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo, nell'ambito del giudizio di separazione consensuale (R.G. 8799/2013), conclusosi con decreto di omologa del 20.12.2013, senza che medio tempore sia avvenuta la ricostituzione della comunione materiale e spirituale, come peraltro acclarata dall'esito negativo del tentativo di conciliazione.
Sull'assegno divorzile
Quanto alla corresponsione di un assegno divorzile in favore della resistente, deve osservarsi che, ai sensi dell'art. 5, co. 6, l. n. 898/70: “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, interpretando il dettato normativo, con la sentenza n. 18287/2018, hanno affermato che “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale: “L'assegno divorzile, nella sua componente compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali. In assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli” evidenziando che , compete a quest'ultimo l'onere della prova, che può essere assolto con presunzioni, ma sempre muovendo da allegazioni fattuali, puntuali e specifiche degli indici rilevatori, quali l'età delle parti al momento del matrimonio, la durata non breve di questo, la presenza di figli, le scelte comuni di conduzione di vita familiare (cfr., ex multis, Cass. n.
10614/2023).
Con l'ordinanza n. 14179/2024 i giudici di legittimità, dopo aver ribadito che “costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che l'assegno divorzile può essere riconosciuto solo se il richiedente sia privo di mezzi adeguati e non possa procurarseli per ragioni obiettive, con onere della prova sul punto a carico di chi richiede l'assegno”, ha evidenziato come
“la mera differenza reddituale non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno” e che “La funzione assistenziale dell'assegno divorzile può invero assumere rilevanza preponderante in taluni casi, ma sempre a condizione che la mancanza di mezzi sia dovuta a ragioni oggettive. In tal senso, questa Corte ha già affermato che può anche attribuirsi alla funzione assistenziale una rilevanza prevalente in casi specifici, in cui l'assegno sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, derivante da una situazione incolpevole, ad esempio da una malattia o stato di invalidità” restando ineludibile per il richiedente assolvere all'onere della prova (richiama Cass., n. 21234/2019; Cass., n. 38362/2021; Cass., n. 5055/2021 Cass.,
n. 13420/2023; Cass., n. 19306/2023).
Ebbene, nel caso sub iudice, ad avviso del Tribunale, sussistono i presupposti per riconoscere alla resistente il diritto a percepire l'assegno divorzile.
Infatti, dalla documentazione offerta è, innanzitutto, emersa la sussistenza di una sperequazione economico-patrimoniale tra le parti che, come si è detto, costituisce il primo passaggio dell'indagine in questione, da porre in relazione – sotto il profilo causale – con
“il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali” (Cass., S.U., n. 18287/2018, sopra cit.), dovendo essere riconducibile a scelte di vita adottate nel corso della vita matrimoniale, con la precisazione che tale accertamento può concludersi favorevolmente per il coniuge istante ove lo stesso dimostri, innanzitutto, di essere privo di mezzi adeguati o che di trovarsi nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
A tale riguardo deve osservarsi che, dalla documentazione reddituale prodotta da
è emerso che egli percepisce una pensione pari a circa € 2.300,00 Parte_2 mensili (cfr. documentazione reddituale in atti), mentre – pur avendo Controparte_1 ammesso di avere in passato effettivamente svolto per un breve periodo (dal 22 luglio 2013 sino al 27 giugno 2014) attività di promoter per la ditta “Folletto” – ha dedotto “di essere priva di capacità lavorativa” per ragioni oggettive.
Più precisamente, la resistente ha affermato di essere disoccupata e di non percepire alcun reddito e/o beneficio non per sua inerzia, ma a causa delle mutate condizioni di salute – essendo affetta da “problemi cardiocircolatori, nonché disfunzione tiroidea, ipertensione arteriosa
e lombosciatalgia cronica” (cfr. documentazione medica in atti) – che, in assenza di particolari competenze e in considerazione della sua età anagrafica (66 anni), rendono inverosimile, se non impossibile, il suo inserimento nel mondo del lavoro, avuto riguardo altresì alle “attuali condizioni di crisi del mercato”.
Per altro verso, nel ricostruire il contributo fornito alla vita familiare, ha Controparte_1 allegato che, in costanza di matrimonio (durato 32 anni), non ha mai svolto alcuna attività lavorativa, in quanto, di comune accordo con il marito “si è sempre occupata a tempo pieno della famiglia e dei figli, ha contribuito alla conduzione della vita familiare con il lavoro domestico, rinunciando ad una posizione lavorativa per il benessere della famiglia”; circostanza questa non contestata dal ricorrente, oltre che corroborata dal contenuto del ricorso per separazione consensuale, dove testualmente si legge: “la SI.ra è inoccupata, avendo i coniugi, sin CP_1 dal momento della celebrazione del matrimonio, fatto la scelta che la stessa si occupasse esclusivamente della cura della casa e dei componenti del nucleo familiare” (cfr. ricorso allegato alla produzione del ricorrente). Ebbene, alla luce delle argomentazioni svolte e tenuto conto dell'età della resistente (66 anni), della difficoltà oggettiva di inserirsi nel mercato del lavoro, anche alla luce delle patologie – sia pure non totalmente invalidanti – da cui è affetta (comprovate dalla documentazione medica offerta, cfr. allegati alla memoria di costituzione) e dell'assenza di particolari competenze, senza trascurare la circostanza che la stessa nel corso della vita matrimoniale, durata 32 anni, ha contributo con il proprio lavoro domestico, per scelta condivisa dai coniugi, alla formazione del patrimonio familiare, può affermarsi il diritto di alla corresponsione dell'assegno divorzile. Controparte_1
È opportuno precisare che su tale profilo nessuna incidenza ha la circostanza – dedotta dal resistente – secondo cui la resistente, già di diversi anni, avrebbe intrapreso una stabile convivenza con . Controparte_2
Si tratta, invero, di dato fattuale non adeguatamente provato ed espressamente contestato dalla resistente, la quale ha affermato di avere in passato intrattenuto con il predetto una relazione more uxorio, mai tradottasi in una convivenza stabile e peraltro poi cessata, senza considerare che, secondo la giurisprudenza più recente, “L'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza, che venga giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno, in relazione alla sua componente compensativa”(Cass., n. 11610/2025).
Peraltro, “in mancanza dell'elemento oggettivo della stabile coabitazione, occorre che
l'accertamento dell'effettivo legame di convivenza, allorquando esso costituisca un fattore impeditivo del diritto all'assegno divorzile, sia compiuto in modo rigoroso, in riferimento agli elementi indiziari potenzialmente rilevanti, perché gravi e precisi, così come previsto dall'art. 2729, comma 1, c.c.: il giudice è quindi tenuto, perché è la stessa norma dell'art. 2729 c.c. che lo richiede,
a procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi così isolati, nonché di eventuali argomenti di prova acquisiti al giudizio” Deve esserci, in sostanza, “un nuovo progetto di vita con il nuovo partner, dal quale inevitabilmente discendono reciproche contribuzioni economiche”, il cui relativo onere probatorio incombe su chi contesta il diritto all'assegno
(cfr. Cass., n. 3645/2023; Cass., n. 34374/2023, Cass., 27043/2024), che non è stato assolto nel caso di specie da . Parte_2
Venendo al quantum, deve rilevarsi che, se la circostanza che il ricorrente abbia donato a
– con atto del 3.10.2024 trascritto in data 22.10.2024 – la propria quota Controparte_1 indivisa di ½ della casa coniugale (già di proprietà della stessa per la restante parte) non fa venir meno il diritto della stessa alla corresponsione dell'assegno divorzile, di tale dato dovrà tenersi conto nella determinazione della misura dello stesso, determinando di certo siffatta donazione un incremento del patrimonio e incidendo, di riflesso, sulla situazione economica della resistente. Ebbene, in considerazione degli elementi sin qui passati in rassegna, va posto a carico di l'obbligo di versare mensilmente a l'importo di € Parte_1 Controparte_1
450,00, rivalutabile secondo gli indici Istat.
Sul mantenimento del figlio maggiorenne
Essendo incontestato il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio maggiorenne nulla va disposto a tale riguardo. Per_2
Sull'assegnazione della casa coniugale
Riguardo a tale profilo deve osservarsi che, ai sensi dell'art. 337 sexies cc, “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà”.
Invero, secondo il granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità,
l'assegnazione della casa familiare è finalizzata a preservare l'habitat domestico dei figli minorenni ovvero maggiorenni ma non economicamente autosufficienti (Cass., n.
24106/2023; Cass., n. 18440/2013), con la conseguenza che essa non può essere disposta in favore del coniuge che non abbia l'affidamento – o la collocazione presso di sé – della prole
(Cass., n. 2106/2018).
Il diritto dei figli alla continuità domestica – inscindibilmente connesso allo sviluppo della loro personalità in quanto volto al “mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate” (Cass., n. 25604/2018) – prevale, dunque, anche sulle eventuali ragioni proprietarie. Per_ Ora, tenuto conto del fatto che entrambi i figli maggiorenni delle parti, e hanno Per_2 raggiunto la propria indipendenza economica va revocata l'ordinanza presidenziale del
18.2.2021, nella parte in cui ha confermato l'assegnazione della casa coniugale in favore del ricorrente, atteso che l'assegnazione della casa coniugale in ossequio all'indirizzo interpretativo appena richiamato, postula “l'affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti” (Cass., n. 18440/2013).
Sulle spese di lite
Il parziale accoglimento delle domande e la natura del giudizio depongono nel senso della compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa: - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il
5.10.1981 a Palermo da e , trascritto nel Registro degli Parte_1 Controparte_1 atti di matrimonio del predetto comune al n. 112, parte II, serie A, dell'anno 1981;
- pone a carico di l'obbligo di versare a entro il giorno Parte_1 Controparte_1
5 di ogni mese la somma di € 450,00, rivalutabile secondo gli indici Istat, a titolo di assegno divorzile;
- revoca l'ordinanza presidenziale del 18.2.2021 nella parte in cui ha confermato l'assegnazione della casa coniugale in favore del ricorrente;
- dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio del 25 giugno 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Margiotta Giuseppe Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
Giuseppe Rini Presidente
Maria Margiotta Giudice rel.
Daniele Salvatore Abbate Giudice
SENTENZA nella causa iscritta al n. 405/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi promossa da
(cf: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato a Palermo in via Principe Di Belmonte n. 99, presso lo studio dell'avv. Marianne Sommatino, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE nei confronti di
(cf: , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata a Palermo in via G. Marconi n. 10, presso lo studio degli avv.ti
Fabio Valguarnera e Simonetta Di Vitale, che la rappresentano e difendono giusta procura alle liti in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
avente ad oggetto: divorzio contenzioso – cessazione effetti civili matrimonio;
conclusioni delle parti: come da note scritte depositate (cui si rinvia);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.2.2020, premettendo di avere Parte_2 contratto il 5.10.1981 a Palermo matrimonio concordatario con – Controparte_1 trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 112, parte II, serie Per_ A dell'anno 1981 – dal quale sono nati i figli , il 12.6.1982, e il 2.1.1987, Per_2 domandava al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non sussistendo alcuna possibilità di riconciliazione tra i coniugi, la cui separazione personale era stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto del 20.12.2013 (R.G. n.
8799/2013).
Chiedeva, altresì, di revocare l'obbligo stabilito a suo carico in sede di separazione consensuale, avente ad oggetto la corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore della resistente, deducendo che quest'ultima aveva intrapreso una relazione more uxorio con e, in subordine, di ridurne l'importo in considerazione della Controparte_2 capacità lavorativa di cui era dotata la moglie nonché del sopravvenuto godimento esclusivo della casa coniugale da parte della stessa, che – a partire dal 2019 contravvenendo alle condizioni concordate nell'ambito della separazione – si era stabilita nell'immobile, beneficiando del pagamento delle utenze, degli oneri condominiali e delle spese di manutenzione da parte del ricorrente.
Chiedeva, infine, la revoca della somma versata a titolo di contributo al mantenimento del figlio – anch'essa stabilita in sede di separazione –, avendo quest'ultimo raggiunto la Per_2 propria indipendenza economica.
Nello specifico, sotto il profilo economico, deduceva di essere stato dipendente del Corpo della Guardia di Finanza, percependo quale unica fonte di reddito una pensione di €
2.073,34, sulla quale gravava una rata mensile di € 214,00 in virtù di un finanziamento contratto per l'acquisto di un'autovettura.
Quanto alla resistente, affermava che in passato aveva lavorato saltuariamente come promoter per la ditta Folletto e che, pur essendo dotata di capacità lavorativa, negli anni successivi alla separazione non si era mai compiutamente attivata per trovare un lavoro stabile che le consentisse di raggiungere la propria autonomia economica, giovando del mantenimento che le corrispondeva regolarmente nella misura di € 719,00 mensili.
Nella memoria di costituzione depositata in data 21.1.2021, si associava Controparte_1 alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestando per il resto le deduzioni avversarie.
Chiedeva di porre a carico del ricorrente l'obbligo di versarle la somma mensile di € 750,00 nonché di revocare l'assegnazione della casa coniugale disposta in sede di separazione in favore di invocando l'indipendenza economica di entrambi i figli Parte_1 maggiorenni.
Per altro verso, non negando di avere intrattenuto, oltre tre anni addietro, una frequentazione con , contestava di avere instaurato con quest'ultimo Controparte_2 una stabile convivenza more uxorio, negando “nell'attualità qualunque tipo di convivenza e di ricevere alcun genere di supporto economico da chicchessia”. Quanto all'immobile adibito a casa coniugale – sito a Bagheria in via Tevere n. 24, di proprietà di entrambi i coniugi per ½ ciascuno – precisava che, in sede di separazione consensuale, i coniugi avevano stabilito che lo stesso rimanesse nella disponibilità di in quanto convivente con i figli, sebbene maggiorenni, ma che i Parte_2 presupposti sottesi a tale accordo erano mutati, avendo il ricorrente instaurato una convivenza stabile con la presso altro immobile, non convivendo più Controparte_3 Per_ con i figli e divenuti peraltro entrambi economicamente indipendenti. Per_2
Precisava, pertanto che, dietro consenso del ricorrente, tale immobile era ormai da diversi anni da lei utilizzato unitamente al figlio e che in ogni caso non aveva mai impedito Per_2 al marito di accedervi.
Con ordinanza del 18.2.2021, il Presidente del Tribunale, rilevato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, confermava le condizioni della separazione consensuale, ad eccezione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio nelle more divenuto Per_2 economicamente indipendente, rimettendo le parti innanzi al giudice istruttore designato.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, con ordinanza del 13.3.2025, emessa in seguito alle note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata assunta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 cpc.
************
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Così ricostruite le posizioni della parti, va subito detto che la domanda volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti è fondata e va accolta, essendo trascorso il termine di legge dalla data della comparizione personale dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo, nell'ambito del giudizio di separazione consensuale (R.G. 8799/2013), conclusosi con decreto di omologa del 20.12.2013, senza che medio tempore sia avvenuta la ricostituzione della comunione materiale e spirituale, come peraltro acclarata dall'esito negativo del tentativo di conciliazione.
Sull'assegno divorzile
Quanto alla corresponsione di un assegno divorzile in favore della resistente, deve osservarsi che, ai sensi dell'art. 5, co. 6, l. n. 898/70: “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, interpretando il dettato normativo, con la sentenza n. 18287/2018, hanno affermato che “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale: “L'assegno divorzile, nella sua componente compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali. In assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli” evidenziando che , compete a quest'ultimo l'onere della prova, che può essere assolto con presunzioni, ma sempre muovendo da allegazioni fattuali, puntuali e specifiche degli indici rilevatori, quali l'età delle parti al momento del matrimonio, la durata non breve di questo, la presenza di figli, le scelte comuni di conduzione di vita familiare (cfr., ex multis, Cass. n.
10614/2023).
Con l'ordinanza n. 14179/2024 i giudici di legittimità, dopo aver ribadito che “costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che l'assegno divorzile può essere riconosciuto solo se il richiedente sia privo di mezzi adeguati e non possa procurarseli per ragioni obiettive, con onere della prova sul punto a carico di chi richiede l'assegno”, ha evidenziato come
“la mera differenza reddituale non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno” e che “La funzione assistenziale dell'assegno divorzile può invero assumere rilevanza preponderante in taluni casi, ma sempre a condizione che la mancanza di mezzi sia dovuta a ragioni oggettive. In tal senso, questa Corte ha già affermato che può anche attribuirsi alla funzione assistenziale una rilevanza prevalente in casi specifici, in cui l'assegno sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, derivante da una situazione incolpevole, ad esempio da una malattia o stato di invalidità” restando ineludibile per il richiedente assolvere all'onere della prova (richiama Cass., n. 21234/2019; Cass., n. 38362/2021; Cass., n. 5055/2021 Cass.,
n. 13420/2023; Cass., n. 19306/2023).
Ebbene, nel caso sub iudice, ad avviso del Tribunale, sussistono i presupposti per riconoscere alla resistente il diritto a percepire l'assegno divorzile.
Infatti, dalla documentazione offerta è, innanzitutto, emersa la sussistenza di una sperequazione economico-patrimoniale tra le parti che, come si è detto, costituisce il primo passaggio dell'indagine in questione, da porre in relazione – sotto il profilo causale – con
“il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali” (Cass., S.U., n. 18287/2018, sopra cit.), dovendo essere riconducibile a scelte di vita adottate nel corso della vita matrimoniale, con la precisazione che tale accertamento può concludersi favorevolmente per il coniuge istante ove lo stesso dimostri, innanzitutto, di essere privo di mezzi adeguati o che di trovarsi nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
A tale riguardo deve osservarsi che, dalla documentazione reddituale prodotta da
è emerso che egli percepisce una pensione pari a circa € 2.300,00 Parte_2 mensili (cfr. documentazione reddituale in atti), mentre – pur avendo Controparte_1 ammesso di avere in passato effettivamente svolto per un breve periodo (dal 22 luglio 2013 sino al 27 giugno 2014) attività di promoter per la ditta “Folletto” – ha dedotto “di essere priva di capacità lavorativa” per ragioni oggettive.
Più precisamente, la resistente ha affermato di essere disoccupata e di non percepire alcun reddito e/o beneficio non per sua inerzia, ma a causa delle mutate condizioni di salute – essendo affetta da “problemi cardiocircolatori, nonché disfunzione tiroidea, ipertensione arteriosa
e lombosciatalgia cronica” (cfr. documentazione medica in atti) – che, in assenza di particolari competenze e in considerazione della sua età anagrafica (66 anni), rendono inverosimile, se non impossibile, il suo inserimento nel mondo del lavoro, avuto riguardo altresì alle “attuali condizioni di crisi del mercato”.
Per altro verso, nel ricostruire il contributo fornito alla vita familiare, ha Controparte_1 allegato che, in costanza di matrimonio (durato 32 anni), non ha mai svolto alcuna attività lavorativa, in quanto, di comune accordo con il marito “si è sempre occupata a tempo pieno della famiglia e dei figli, ha contribuito alla conduzione della vita familiare con il lavoro domestico, rinunciando ad una posizione lavorativa per il benessere della famiglia”; circostanza questa non contestata dal ricorrente, oltre che corroborata dal contenuto del ricorso per separazione consensuale, dove testualmente si legge: “la SI.ra è inoccupata, avendo i coniugi, sin CP_1 dal momento della celebrazione del matrimonio, fatto la scelta che la stessa si occupasse esclusivamente della cura della casa e dei componenti del nucleo familiare” (cfr. ricorso allegato alla produzione del ricorrente). Ebbene, alla luce delle argomentazioni svolte e tenuto conto dell'età della resistente (66 anni), della difficoltà oggettiva di inserirsi nel mercato del lavoro, anche alla luce delle patologie – sia pure non totalmente invalidanti – da cui è affetta (comprovate dalla documentazione medica offerta, cfr. allegati alla memoria di costituzione) e dell'assenza di particolari competenze, senza trascurare la circostanza che la stessa nel corso della vita matrimoniale, durata 32 anni, ha contributo con il proprio lavoro domestico, per scelta condivisa dai coniugi, alla formazione del patrimonio familiare, può affermarsi il diritto di alla corresponsione dell'assegno divorzile. Controparte_1
È opportuno precisare che su tale profilo nessuna incidenza ha la circostanza – dedotta dal resistente – secondo cui la resistente, già di diversi anni, avrebbe intrapreso una stabile convivenza con . Controparte_2
Si tratta, invero, di dato fattuale non adeguatamente provato ed espressamente contestato dalla resistente, la quale ha affermato di avere in passato intrattenuto con il predetto una relazione more uxorio, mai tradottasi in una convivenza stabile e peraltro poi cessata, senza considerare che, secondo la giurisprudenza più recente, “L'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza, che venga giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno, in relazione alla sua componente compensativa”(Cass., n. 11610/2025).
Peraltro, “in mancanza dell'elemento oggettivo della stabile coabitazione, occorre che
l'accertamento dell'effettivo legame di convivenza, allorquando esso costituisca un fattore impeditivo del diritto all'assegno divorzile, sia compiuto in modo rigoroso, in riferimento agli elementi indiziari potenzialmente rilevanti, perché gravi e precisi, così come previsto dall'art. 2729, comma 1, c.c.: il giudice è quindi tenuto, perché è la stessa norma dell'art. 2729 c.c. che lo richiede,
a procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi così isolati, nonché di eventuali argomenti di prova acquisiti al giudizio” Deve esserci, in sostanza, “un nuovo progetto di vita con il nuovo partner, dal quale inevitabilmente discendono reciproche contribuzioni economiche”, il cui relativo onere probatorio incombe su chi contesta il diritto all'assegno
(cfr. Cass., n. 3645/2023; Cass., n. 34374/2023, Cass., 27043/2024), che non è stato assolto nel caso di specie da . Parte_2
Venendo al quantum, deve rilevarsi che, se la circostanza che il ricorrente abbia donato a
– con atto del 3.10.2024 trascritto in data 22.10.2024 – la propria quota Controparte_1 indivisa di ½ della casa coniugale (già di proprietà della stessa per la restante parte) non fa venir meno il diritto della stessa alla corresponsione dell'assegno divorzile, di tale dato dovrà tenersi conto nella determinazione della misura dello stesso, determinando di certo siffatta donazione un incremento del patrimonio e incidendo, di riflesso, sulla situazione economica della resistente. Ebbene, in considerazione degli elementi sin qui passati in rassegna, va posto a carico di l'obbligo di versare mensilmente a l'importo di € Parte_1 Controparte_1
450,00, rivalutabile secondo gli indici Istat.
Sul mantenimento del figlio maggiorenne
Essendo incontestato il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio maggiorenne nulla va disposto a tale riguardo. Per_2
Sull'assegnazione della casa coniugale
Riguardo a tale profilo deve osservarsi che, ai sensi dell'art. 337 sexies cc, “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà”.
Invero, secondo il granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità,
l'assegnazione della casa familiare è finalizzata a preservare l'habitat domestico dei figli minorenni ovvero maggiorenni ma non economicamente autosufficienti (Cass., n.
24106/2023; Cass., n. 18440/2013), con la conseguenza che essa non può essere disposta in favore del coniuge che non abbia l'affidamento – o la collocazione presso di sé – della prole
(Cass., n. 2106/2018).
Il diritto dei figli alla continuità domestica – inscindibilmente connesso allo sviluppo della loro personalità in quanto volto al “mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate” (Cass., n. 25604/2018) – prevale, dunque, anche sulle eventuali ragioni proprietarie. Per_ Ora, tenuto conto del fatto che entrambi i figli maggiorenni delle parti, e hanno Per_2 raggiunto la propria indipendenza economica va revocata l'ordinanza presidenziale del
18.2.2021, nella parte in cui ha confermato l'assegnazione della casa coniugale in favore del ricorrente, atteso che l'assegnazione della casa coniugale in ossequio all'indirizzo interpretativo appena richiamato, postula “l'affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti” (Cass., n. 18440/2013).
Sulle spese di lite
Il parziale accoglimento delle domande e la natura del giudizio depongono nel senso della compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa: - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il
5.10.1981 a Palermo da e , trascritto nel Registro degli Parte_1 Controparte_1 atti di matrimonio del predetto comune al n. 112, parte II, serie A, dell'anno 1981;
- pone a carico di l'obbligo di versare a entro il giorno Parte_1 Controparte_1
5 di ogni mese la somma di € 450,00, rivalutabile secondo gli indici Istat, a titolo di assegno divorzile;
- revoca l'ordinanza presidenziale del 18.2.2021 nella parte in cui ha confermato l'assegnazione della casa coniugale in favore del ricorrente;
- dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio del 25 giugno 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Margiotta Giuseppe Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.