CA
Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/09/2025, n. 5111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5111 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 2257/2021
All'udienza collegiale del giorno 16/09/2025 ore 11:50
Presidente Dott. Alberto Tilocca Consigliere Relatore Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. RICCARDI FRANCESCO avv. Capalbo in sost
Appellato/i
Controparte_1
Avv. LEONE GABRIELE presente
Controparte_2
Avv. MARINI LUCIA avv. D'Alessandro in sost
Controparte_3
Avv. DE SANTIS avv. Cosenza in sost CP_4
OP
Avv.
RS IR NQ EREDE Parte_2
Avv. CAPRIO ANGELA avv. Bonsera in sost
NQ EREDE DI Controparte_6 OP
Avv. CAPRIO ANGELA
NQ EREDE DI Controparte_7 OP
Avv. CAPRIO ANGELA
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
DR Alberto Tilocca
Martina Bianchi
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. Alberto Tilocca Presidente dott.ssa Giulia Spadaro Consigliere rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 16.9.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art.
281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2257 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(CF. ), elettivamente domiciliata in Roma, Viale Parte_1 C.F._1
Mazzini n.140, presso lo studio legale dell'Avv. Francesco Riccardi (C.F. , C.F._2 che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLANTE E
(P.IVA ), elettivamente domiciliata in Controparte_8 P.IVA_1
Roma, Via di Santa Costanza 27, presso lo studio legale dell'Avv. Lucia Marini (C.F.
) che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._3
APPELLATA
E
, (C.F. ), elettivamente domiciliato in Arce (Fr), Controparte_3 CodiceFiscale_4 via Magni n.° 6, presso lo studio legale dell'Avv. De Santis Dario Romano (C.F. C.F._5
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
[...]
APPELLATO
E
IR RS (C.F. , C.F._6 Controparte_6
(C.F. ), (C.F. ) nella C.F._7 Controparte_7 C.F._8 qualità di eredi legittimi di elettivamente domiciliati in Roccasecca (FR) alla via OP
Piave n. 1 presso lo studio dell'Avv. Angela Caprio (CF: ) che li rappresenta C.F._9
e difende giusta procura in atti;
APPELLATI
E
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in Cassino, Controparte_1 C.F._10 via Puccini n.16, presso lo studio dell'Avv. Gabriele Leone (C.F. ) che la C.F._11 rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La adiva il Tribunale di Cassino esponendo che la Sig.ra aveva Parte_1 CP_1 intentato un giudizio per danno temuto nei confronti della iscritto al n. R.G. Parte_1
1962/2012, poi rigettato, nel quale era stata disposta una ctu redatta dall'Ing. Da Persona_1 tale relazione, nonché dalle indagini difensive svolte, era emerso che la , unitamente CP_1 all'impresa edile e con la progettazione e direzione dei lavori da parte dell'ing. OP
, si era resa responsabile di una pluralità di violazioni di legge. Alla luce di tali Controparte_3 circostanze, chiedeva la riduzione in pristino ovvero, in subordine, la condanna degli allora convenuti al risarcimento dei danni subiti per una somma non inferiore ad euro 200.000.
Si costituivano in giudizio , e contestando le Controparte_1 Controparte_3 OP doglianze attoree e chiedendo il rigetto delle relative domande. Autorizzata la chiamata in causa dell'assicurazione, la deriva alle contestazioni dei convenuti Pt_3
e, in via subordinata, eccepiva che non era stata provata la sussistenza del rapporto assicurativo.
All'udienza dell'11.9.2017, il giudice istruttore, rilevato che era assolutamente incerta la causa petendi in relazione alla domanda proposta nei confronti di e , per OP Controparte_3
i quali non veniva in citazione identificati gli specifici comportamenti da cui sarebbe originato l'obbligo di risarcimento, dichiarava la nullità della citazione e ne ordinava l'integrazione.
Nella memoria integrativa, la precisava che il e il erano stati evocati Parte_1 CP_5 CP_3 in giudizio nella qualità di concorrenti nella causazione dei danni, il primo quale direttore dei lavori e il secondo come titolare dell'impresa DE. che aveva eseguito i lavori, di cui la società CP_9 attrice chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa.
Il Tribunale di Cassino, con sentenza n. 413/2021, pubblicata il 16.03.2021 così statuiva: “- rigetta le domande attoree;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta;
- CP_1 compensa le spese di lite tra la società attrice e la convenuta;
- condanna la parte attrice CP_1
a rimborsare le spese di lite ai convenuti e da distrarsi in favore dei rispettivi CP_3 CP_5 difensori dichiaratisi antistatari, nonché alla terza chiamata in causa, Controparte_8
che si liquidano, in favore di ciascuno, in complessivi € 9.000,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 %
[...] per spese generali.”
Avverso tale sentenza proponeva appello la formulando le seguenti conclusioni: “Voglia Parte_1
l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, - IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE: sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 413/2021 emessa dal
Tribunale di Cassino Sezione Civile, Giudice Dott. Pierluigi Tonnara, nell'ambito del giudizio civile
n. 3372/2016 R.G., depositata in Cancelleria in data 16 marzo 2021, accogliere integralmente le conclusioni tutte formulate in prime cure che qui abbiansi per integralmente riportate e ritrascritte
e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi al
Tribunale di Cassino per tutti i motivi meglio esposti ed analizzati nel presente atto;
- IN VIA
ISTRUTTORIA: a) disporre l'ammissione dei mezzi istruttori tutti illegittimamente non ammessi in primo grado;
b) riservare ogni altro diritto.”
La nel costituirsi rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia Controparte_8 all'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza disattesa, come di seguito giudicare: in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello per le ragioni esposte in premessa. Nel merito dei rapporti contrattuali tra la e l'Ing. , in via principale accertare e dichiarare CP_2 CP_3
l'inoperatività della polizza ex art. 1892 c.c.. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga assolto dall'Ing. l'onere della prova dell'operatività della garanzia CP_3 assicurativa, limitare tale garanzia assicurativa alla sola manleva dell'Ing. , nel rispetto e CP_3 nei limiti delle condizioni contrattuali come evidenziate nel presente atto (art.
3.4 capo 2 lettera a); art.
3.4 capo 4), nessuna esclusa, anche con applicazione della franchigia contrattuale fissa ed Par assoluta di € 1.000,00 per ogni sinistro. Nel merito della domanda svolta dalla respingere
l'appello proposto poiché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compenso professionale ex D.M. 55/2014. Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice e, nel grado subordinato all'eventuale e denegato superamento dell'eccezione contrattuale suddetta d'inoperatività della garanzia assicurativa ex art. 1892 c.c., accertare
l'effettivo danno patito da parte attrice anche nel rispetto del principio indennitario e dell'art. 1910
c.c. ed, eventualmente, limitare la domanda di manleva dell'assicurato nei confronti dell' CP_10
nel rispetto delle condizioni contrattuali tutte di cui al contratto di assicurazione con
[...] particolare riferimento alla franchigia contrattuale sopra indicata di € 1.000,00. Con compensazione di spese e compensi nei confronti dell'Ing. ” CP_3
nel costituirsi rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia la Corte di Appello adita, Controparte_3 contrariis reiectis, dichiarare inammissibili e nulli, o, in subordine, rigettare l'appello proposto da
e le domande proposte con tale appello, totalmente, o, in via più gradata, quanto Parte_1 meno per quanto concerne il convenuto;
nella subordinata e denegata ipotesi in cui
Controparte_3 invece dovessero essere accolte, in parte o in tutto, le domande della appellante nei confronti del convenuto , condannare la società a garantire,
Controparte_3 Controparte_8 manlevare e tenere indenne esso da ogni condanna e da ogni esborso relativamente
Controparte_3 alle domande della appellante o, in subordine, a rimborsare ad esso tutte le somme
Controparte_3 che esso dovesse essere condannato a pagare, a qualsivoglia titolo, in relazione
Controparte_3 alle domande della appellante;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi anche del giudizio di appello, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, che si dichiara antistatario. In subordine e salvo gravame, nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ritenere accoglibili allo stato le conclusioni qui sopra formulate per l'ing. , accogliere le richieste istruttorie formulate per CP_3 lo stesso ing. nel primo grado del giudizio e sopra riportate e disporre per l'espletamento CP_3 della relativa attività istruttoria”.
IR LL, e nel costituirsi nella qualità di eredi di Controparte_6 Controparte_7 [...]
rassegnavano le seguenti conclusioni: “In via preliminare e pregiudiziale: Accertare e Per_2 dichiarare la carenza di legittimità passiva del Accertare l'inammissibilità dell'appello CP_5 per violazione dell'art 342 cpc;
Nel merito: rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto nei confronti degli appellati eredi del convenuto Condannare l'appellante OP al risarcimento dei danni ex art. 97 LP nella misura che sarà ritenuta di giustizia. In ogni caso condannare l'attrice al pagamento delle spese competenze ed onorari in favore della sottoscritta procuratrice che si dichiara antistataria di entrambi i gradi di giudizio. Per mero tuziorismo difensivo si rileva che l'istanza inibitoria va dichiarata inammissibile. Allo stato non è stata proposta azione esecutiva sulla sentenza di primo grado.”
nel costituirsi rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia la Corte di Appello di Controparte_1
Roma, previo rigetto dell'istanza cautelare di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza, rigettare integralmente l'appello proposto dalla società e confermare la Parte_1 sentenza nr. 413/2021 pronunciata dal Tribunale di Cassino. Di conseguenza, visto la manifesta infondatezza della domanda, revocare l'ammissione del beneficio del gratuito patrocinio di parte appellante. Con vittoria di spese ed onorari di lite del presente grado.”
Nel corso dell'istruttoria è stata espletata una CTU.
Alla presente udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, rinviando ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
Innanzitutto va rigettata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello. Appare sul punto sufficiente richiamare l'orientamento del Supremo Collegio secondo il quale ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, precisando, però, che non occorre all'uopo l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Sez. I n. 7081/2022). Nel caso di specie l'appello contiene una chiara descrizione delle parti contestate, delle relative doglianze e delle soluzioni prospettate in alternativa a quelle adottate dal giudice di primo grado.
L'appello è articolato in sei motivi diretti a censurare la sentenza di primo grado.
La sentenza è motivata come segue.
“Le domande attoree sono infondate.
E' stata ritualmente acquisita agli atti uno stralcio della consulenza tecnica disposta nel giudizio cautelare svoltosi tra le parti, senza che queste abbiano formulato alcuna contestazione (memoria n.
2 di parte ), e che dunque il giudice può porre a fondamento della decisione per le ragioni CP_3 già esposte nell'ordinanza del 29.1.2018, a cui integralmente si rinvia. Dalla relazione così acquisita
- che risulta chiara, precisa e immune da censure e che, pertanto, il Tribunale intende far propria - emerge che la violazione delle distanze tra fabbricati, e tra queste e i confini, è da attribuirsi alla non conformità dell'immobile realizzato dalla società attrice rispetto a quanto autorizzato in sede amministrativa. In particolare, la facciata continua del fabbricato della non era Parte_1 prevista nel progetto originario, che in realtà prevedeva il solo balcone. Qualora la parte attrice si fosse attenuta al progetto, le distanze sarebbero state rispettate, poiché i due fabbricati si sarebbero tra loro trovati a una distanza maggiore di dodici metri e, rispetto al confine, maggiore di sei metri,
e quindi in piena conformità alla disciplina applicabile. Quanto poi alle presunte difformità altimetriche e volumetriche, il ctu ha fornito gli elementi tecnici necessari per ritenere che la convenuta si sia attenuta al progetto assentito, con conseguente inconsistenza delle CP_1 doglianze attoree. Anzi, la medesima relazione evidenzia che è proprio la società attrice ad aver realizzato un immobile con un'altezza totale diversa da quella assentita, tanto da aver presentato una richiesta di condono, che, tuttavia, il Comune ha poi respinto. La parte attrice, invece, pur prospettando che le proprie doglianze troverebbero fondamento nella predetta c.t.u., non ha mai prodotto i relativi estratti, limitandosi a depositare la relazione del proprio c.t.p., che però può valere quale mera allegazione difensiva e che, del resto, è stata recisamente contestate dalle altre parti. Di talché, le doglianze attoree sono, nella maggior parte, smentite dalla stessa relazione agitata dalla
e, per la restante parte, apodittiche e sfornite di qualsivoglia supporto probatorio, Parte_1 essendosi la parte attrice limitata ad articolare prove orali generiche e vertenti su capitoli di natura eminentemente tecnica.
2.1. Parimenti, infondata, è la domanda proposta in via riconvenzionale dalla convenuta . CP_1
In particolare, se è vero che la relazione del ctu, come sopra riportato, ha posto in evidenza la sussistenza di plurime violazioni in materia di edilizia e urbanistica da parte della società attrice;
tuttavia, non è dato in alcun modo comprendere quale sarebbe il complesso intervento di messa in sicurezza che la sarebbe costretta a realizzare e, soprattutto, perché mai tale opera sarebbe CP_1 stata necessitata dalle predette violazioni. Sul punto, le allegazioni della parte convenuta sono rimaste assolutamente generiche, né sono state supportate da documentazione o da precise richieste istruttorie.
3. Alla luce di quanto sopra, sussiste un'ipotesi di reciproca soccombenza tra la parte attrice e la convenuta e, pertanto, deve essere tra loro disposta l'integrale compensazione delle spese CP_1 di lite. La società attrice deve, invece, essere condannata a rimborsare le spese dei lite in favore dei convenuti e nei cui confronti è rimasta totalmente soccombente, nonché in CP_3 CP_5 favore dell'Assicurazione, la cui chiamata in causa è causalmente riconducibile all'evocazione nel presente giudizio del . Dette spese sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, CP_3 tenuto conto della natura e del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate nonché dell'attività effettivamente svolta nel giudizio. Le spese liquidate in favore del e del CP_3 devono essere versate nei confronti dei rispettivi difensori, dichiaratisi antistatari”. CP_5
Con il primo motivo la sentenza è censurata per “violazione del principio ex art.112 c.p.c. di corrispondenza tra chiesto e pronunciato”. Secondo l'appellante il giudice di primo grado erroneamente ha ritenuto che fosse stata proposta domanda di risarcimento per violazione delle distanze, mentre era stata proposta domanda di risarcimento per il fatto illecito della ingiusta servitù determinatasi, in relazione alla quale non vi è stato nessun pronunciamento. Nello specifico si era dedotto che: il fabbricato della , sottoposto a sequestro, è posizionato più alto di cm 70 con CP_1 incremento volumetrico di 110 mc in più, il piano che doveva essere interrato allo stato è completamente fuori terra e non interrabile, per l'orografia e per l'esigua ampiezza del lotto, rilievi tutti che non consentivano né consentono affatto il rispetto di qualsivoglia distanza legale a maggior ragione atteso che la volumetria e le altezze risultano raddoppiate;
la maggiore altezza e volumetria del fabbricato, in violazione delle norme regolatrici dell'ordinato assetto urbanistico, sono elementi sufficienti a determinare un concreto pregiudizio per la diminuzione di aria, luce, panoramicità e soleggiamento dando luogo al formarsi di una illegittima quanto ingiusta servitù; la vena d'acqua poi ha già formato, da tempo, nella zona investita dal “colamento detritico”, visibili, consistenti e dannosi pantani acquitrinosi, che, oltre a rendere impraticabile ed insalubre il terreno della stessa, CP_1 possono con il tempo raggiungere le fondamenta dell'adiacente fabbricato rilevanti sono Parte_1
i danni per lo scolo innaturale delle acque così venutosi a determinare, a causa dell'inappropriato intervento dell'opera dell'uomo, che ha finito per renderlo maggiormente più gravoso;
la venuta d'acqua artificialmente così determinata che si riversa visibilmente sul lotto della Servizi Pt_1 determina un aggravio di servitù di scolo innaturale delle acque e danneggiamento per rendere il terreno paludoso, acquitrinoso e insalubre.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza per “difetto assoluto di motivazione – motivazione in ogni caso gravemente carente, insufficiente e contraddittoria”, evidenziando come il tribunale non precisa se ha posto a fondamento della decisione la relazione di CTU o un suo stralcio e non precisa per quali ragioni l'ha ritenuta esauriente, non motivando in ordine alla CTP.
Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza per “violazione e/o falsa applicazione art. 116
c.p.c. - violazione e/o falsa applicazione art. 115 c.p.c. – motivazione anche in tal caso carente e gravemente insufficiente”. Secondo l'appellante il giudice di primo grado ha aderito alla CTU (o meglio allo stralcio di CTU) di altro procedimento in modo acritico (e solo nella fase cautelare), senza effettuare alcun concreto apprezzamento delle ragioni per cui ha aderito (peraltro solo allo stralcio).
Erroneamente poi ha ritenuto non contestata tale CTU, avendo la parte chiesto l'ammissione dei propri messi istruttori e richiamato la propria CTP.
Con il quarto motivo l'appellante censura la sentenza per “violazione e/o erronea applicazione del disposto di cui agli artt. 872 e segg. codice civile e del disposto di cui all'art. 2043 codice civile - omessa valutazione delle risultanze della ctu redatta a cura dell'ing. Persona_1 specificatamente riferibili alla domanda risarcitoria – travisamento dei fatti – motivazione carente, insufficiente ed in ogni caso illogica e contraddittoria”. Secondo l'appellante erroneamente poi è stata rigettata la domanda risarcitoria attesa la non conformità del fabbricato dell'appellante alle autorizzazioni amministrative, non considerando che a norma dell'art. 872 c.c. e ss., in tema di rapporti di vicinato, l'originaria abusività di un immobile per difformità della concessione non osta al risarcimento del danno allo stesso cagionato da una illecita costruzione sul terreno confinante in considerazione del fatto che l'immobile è comunque in grado di risentire della correlata diminuzione di valore commerciale. Inoltre la domanda risarcitoria non si fondava solo sulla violazione delle distanze legali ma anche sulla illegittima costituzione di servitù e sui danni da smottamento del terreno, movimenti franosi e scoli innaturali delle acque in ogni caso determinati e causati dalla realizzazione del fabbricato sul fondo confinante della . Sul punto il giudice di primo grado CP_1 non ha tenuto conto di quanto accertato in sede di CTU.
Con il quinto motivo l'appellante censura la sentenza per “violazione disposto di cui all'art. 115 c.p.c.
- illegittima negazione del diritto alla prova”. Secondo l'appellante le richieste istruttorie sono state illegittimamente rigettate. Erroneamente poi il giudice ha ritenuto che non fossero stati prodotti gli estratti della CTU posti a fondamento della domanda, atteso che era stata prodotta la CTU integrale.
I motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
Innanzitutto va evidenziato come a fronte del fatto che il giudice di primo grado ha rilevato come parte appellante non ha prodotto la CTU integrale espletata in altro procedimento (essendo stato depositato dal uno stralcio), parte appellante non fornisce elementi concreti per ritenere CP_3
l'erroneità di quanto ritenuto dal giudice in primo grado. In particolare, se nella memoria ex art. 183, comma VI n. 2 c.p.c. viene indicato al punto 1 la CTU, va evidenziato come dal fascicolo telematico risulta prodotto unicamente il frontespizio della CTU (né risulta una ulteriore produzione cartacea e comunque l'appellante non la dimostra).
Ne consegue l'inammissibilità della produzione della CTU integrale (espletata nel cautelare tra le parti) in appello ex art. 345 c.p.c..
Quanto poi all'affermazione dell'appellante secondo cui non è dato comprendere se il giudice ha posto a fondamento della decisione la CTU o lo stralcio, il giudice ha chiaramente indicato di avere valutato unicamente lo stralcio prodotto dal in assenza di produzione della CTU (integrale). CP_3
E sul punto vale quanto sopra osservato in ordine al fatto che non risulta comprovata la produzione della CTU.
Sempre per quanto attiene alla valutazione della CTU, i rilievi dell'appellante secondo cui il giudice, pur a fronte di una consulenza che ritiene di condividere debba espressamente motivare per quali ragioni ritiene di condividerla, non sono fondati. Infatti, in linea di principio, se il giudice ritiene di condividere le conclusioni del c.t.u., giudicandole valide, non è tenuto a motivare la propria adesione, in quanto in tal caso l'obbligo di motivazione è assolto con il semplice rinvio alla consulenza (Cass.,
Sez. Lav., 19 luglio 2005, n. 15164; Cass. 21 febbraio 2001, n. 2486; Cass. 13 settembre 2000, n.
12080; Cass. 9 maggio 1986 n. 3085).
L'appellante censura poi il fatto che il giudice di primo grado ha ritenuto non contestata la CTU, evidenziando di avere richiesto l'ammissione di mezzi istruttori e rinviato alla CTP. Sul punto pare sufficiente rilevare come il giudice facendo riferimento alla “non contestazione” ha chiaramente voluto osservare come non vi erano confutazioni specifiche alla CTU. E l'appellante non indica quali confutazioni specifiche erano formulate.
Secondo l'appellante erroneamente è stata valutata la domanda di risarcimento per violazione delle distanze, mentre era stata proposta domanda di risarcimento per il fatto illecito della ingiusta servitù determinatasi, in relazione alla quale non vi è stato nessun pronunciamento.
In citazione l'attore ha dedotto anche la violazione delle distanze (pg 4 “violazione dei limiti legali sulle distanze delle costruzioni e dei muri”), pertanto l'assunto sul punto è infondato. Del pari infondato è il rilievo secondo cui il giudice si sarebbe pronunciato solo sulla domanda di violazione delle distanze, atteso che il giudice ha affermato che “quanto poi alle presunte difformità altimetriche
e volumetriche, il ctu ha fornito gli elementi tecnici necessari per ritenere che la convenuta CP_1 si sia attenuta al progetto assentito, con conseguente inconsistenza delle doglianze attoree. Anzi, la medesima relazione evidenzia che è proprio la società attrice ad aver realizzato un immobile con un'altezza totale diversa da quella assentita, tanto da aver presentato una richiesta di condono, che, tuttavia, il Comune ha poi respinto” e in relazione agli ulteriori domande, come “le doglianze attoree sono, nella maggior parte, smentite dalla stessa relazione agitata dalla e, per la Parte_1 restante parte, apodittiche e sfornite di qualsivoglia supporto probatorio, essendosi la parte attrice limitata ad articolare prove orali generiche e vertenti su capitoli di natura eminentemente tecnica”.
Per quanto attiene poi alla censura relativa alla errata applicazione dell'art. 872 c.c., va osservato come se il carattere abusivo di un immobile non può escludere di per sé il risarcimento del danno al suo titolare, il giudice di primo grado ha connesso l'abusività della costruzione dell'appellante alla mancata violazione delle norme in materia di distanze da controparte. E sul punto l'appellante non formula alcuna specifica censura diretta a dimostrare tale erroneità.
Quanto alla censura relativa alle richieste istruttorie (richieste e non ammesse), va confermata l'ordinanza di questa Corte del 5.10.2021 che le ha dichiarate inammissibili (come quelle del
) atteso che “alla udienza di precisazione delle conclusioni dinanzi al primo giudice (cfr. CP_3 verb. ud. 16.03.2021) le parti hanno discusso “(…) oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. riportandosi ai rispettivi scritti difensivi”: tale generica formulazione delle rispettive conclusioni configura rinuncia ai mezzi di prova articolati che dunque, in questa sede, devono ritenersi inammissibili seppure riportati negli atti introduttivi del presente giudizio”.
Relativamente poi alla richiesta di CTU, pare sufficiente evidenziare come proprio per accertare la situazione posta a fondamento dei motivi di appello (e di quanto dedotto da controparti) è stata espletata una CTU. Il che assorbe qualsiasi questione sul punto.
Prima di esaminare la consulenza espletata pare opportuno in diritto premettere che ai sensi dell'art. 872, comma 2, c.c. il proprietario vicino che abbia subito un danno a seguito di un illecito edilizio altrui ha diritto al risarcimento del danno. Una tutela più intensa come la riduzione in pristino, è accordata solo nell'ipotesi di violazione di regole urbanistiche concernenti le distanze tra costruzioni, poiché le regole della Sezione VI, cui la norma rinvia, ineriscono solo a questo aspetto dei rapporti di vicinato (cfr. tra le tante Cass. n. 13624/2021; Cass. n. 458/2016; Cass. n. 17635/2013). La tutela diretta, dunque, è assicurata in caso di inosservanza di distanze tra costruzioni (cfr. Cass. n.
25495/2021, Cass. n. 21501/2018; Cass. n. 2031/1997), o di distacchi minimi dal confine (Cass. n.
2777/1997) o per la costituzione di intercapedini dannose per la salute (Cass. n. 4639/1997) o per la violazione delle distanze minime tra edifici in zone sismiche (cfr. Cass. n. 6473/1997) nonché in caso di mancato rispetto delle distanze per la costruzione di fabbriche pericolose ai sensi dell'art. 890 (Cass.
n. 7466/1997) così come in caso di violazione di determinazioni convenzionali delle modalità di edificazione, da cui derivano vincoli di natura reale assimilabili alle servitù (Cass. n. 14354/2000;
Cass. n. 4770/1996). Comportano invece il solo diritto al risarcimento del danno tutte le violazioni di disposizioni urbanistiche inerenti all'altezza degli edifici (Cass. 10264/2016; Cass. n. 11259/1996) o non ancora recepite in strumenti urbanistici locali come i p.r.c., perché sono vincolanti solo per la
P.A. (Cass. n. 4413/2001; Cass. n. 10885/1997). L'azione di riduzione in pristino può essere esercitata quando si concretizzano le fattispecie previste negli artt. 873, 889, 890, 891, 892, 893, 896, salvo diverse previsioni degli usi locali o dei regolamenti edilizi e dei p.r.c. ad essi assimilati (Cass. n.
10471/2001; Cass. n. 4125/1979).
Nell'ipotesi di costruzione realizzata in violazione delle norme sulle distanze legali, il diritto del vicino alla riduzione in pristino consegue ipso iure, per cui, anche in considerazione delle finalità pubblicistiche della norma in questione, il giudice non ha alcun margine di accertamento e di valutazione in ordine ai pregiudizi determinati dalla violazione delle relative disposizioni (Cass. n.
8691/2017; Cass. n. 213/2006). In ogni caso, la violazione della normativa in merito alle distanze legali non comporta necessariamente la demolizione integrale dell'opera, ma la demolizione delle sole parti che superano i limiti di legge (Cass. n. 30761/2018). Inoltre, quanto alla rilevanza della concessione edilizia, secondo l'insegnamento della S.C. “La rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra P.A. e privato richiedente o costruttore, senza estendersi ai rapporti tra privati, regolati dalle disposizioni dettate dal codice civile e dalle leggi speciali in materia edilizia, nonché dalle norme dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori generali locali. Ne consegue che, ai fini della decisione delle controversie tra privati derivanti dalla esecuzione di opere edilizie, sono irrilevanti tanto l'esistenza della concessione (salva la ipotesi della c.d. licenza in deroga), quanto il fatto di avere costruito in conformità alla concessione, non escludendo tali circostanze, in sé, la violazione dei diritti dei terzi di cui al codice civile ed agli strumenti urbanistici locali, così come è, del pari, irrilevante la mancanza della licenza o della concessione, quando la costruzione risponda oggettivamente a tutte le disposizioni normative sopraindicate” (Cass. n. 29166/2021).
Ciò premesso, in linea di fatto la consulenza espletata ha dato conto di come la risulta Parte_1 proprietaria di due lotti di terreno siti in Roccasecca (FR) catastalmente posti al foglio 9, particella
471 e 1171. Il lotto 1171 è confinante, tra gli altri, con il fondo, di proprietà della , CP_1 catastalmente posto al foglio 9, particella 1172 – variata in soppressione nel 11/08/2020, per nuova costruzione, nella particella 1404.
Le due proprietà sono disposte lungo quella Via Enrico Fermi che collega, lungo il fianco di una collina, la zona pianeggiante a valle e il centro abitato di Roccasecca, posto ad una quota superiore;
la direzione della strada è sudovest/nordest. La strada comunale risulta in salita e i terreni in argomento si trovano seguendo il naturale andamento altimetrico esistente con la proprietà della posta ad una quota superiore rispetto a quella della I lotti di terreno sono CP_1 Parte_1 definiti, a nordovest, dalla Via Enrico Fermi e, a sudest, dall'alveo del Rio dal Colle mentre a nordest e a sudovest da altre ditte. Entrambi i lotti fanno parte di un'unica superficie continua e regolarmente degradante verso sud/sudovest con una pendenza sostanzialmente uniforme.
Per quanto attiene alla violazione delle distanze, la consulenza ha accertato che le rispettive facciate dei due fabbricati, in corrispondenza del confine dei lotti – p.lla 1171 per la e p.lla Parte_1
1404 per la - siano ad una distanza variabile stimata da un minimo di 10,827 ml (spigolo a CP_1 sud dei fabbricati, verso il Rio dal Colle) fino a un massimo di 11,065 ml (spigolo a nord, verso la
Via Enrico Fermi). Dette distanze sono state misurate dalla facciata a sbalzo dell'edificio di proprietà della alla facciata dell'edificio della considerando solo la parte in aggetto Parte_1 CP_1 del primo fabbricato (è stata realizzata una facciata continua) mentre le parti in aggetto del secondo fabbricato sono costituite esclusivamente da balconi aperti.
La consulenza ha altresì accertato le distanze così rilevate sono compatibili con quanto fissato dalle
N.T.A. del P.R.G. del Comune di Roccasecca, per la zona omogenea “C1”, vigenti all'epoca delle costruzioni (distacco minimo tra fabbricati pari a 10,00 ml). Tale risultato è in linea con quanto risulta dallo stralcio della CTU posta a fondamento della sentenza di primo grado.
Da tale stralcio risulta altresì che l'immobile della rispetta i sei metri dal confine (a CP_1 differenza dell'immobile della considerato che in luogo dei balconi di cui al progetto è Parte_1 stata costruita la facciata).
Pertanto è da escludere che vi sia una violazione delle distanze.
L'appellante sostiene che in conseguenza del carattere abusivo dell'immobile della (per CP_1 maggiore altezza e volumetria del fabbricato) subisce pregiudizi sotto il profilo dell'aria, luce, panoramicità e soleggiamento.
Sul punto la consulenza ha dato conto di come per quanto riguarda la conformità, all'ultima autorizzazione ricevuta, di quanto realizzato, per conto della , si può concludere che il CP_1 fabbricato è conforme alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale allora vigente per il Comune di Roccasecca per la zona omogenea “C1”. In particolare, l'edificato: - rispetta la distanza minima dal fabbricato della - ha una distanza, dalla Via Enrico Fermi, Parte_1 superiore alla distanza minima richiesta;
- è conforme alle distanze minime previste sia dal confine reciproco tra i lotti che dal confine con le altre ditte;
- non presenta modifiche tra quanto progettato e quanto eseguito in relazione alle quote altimetriche, ai profili e ai volumi edilizi realizzati.
Secondo la CTU “in tale contesto, la costruzione della doveva essere edificata con un CP_1 piano di imposta della fondazione tale che tutto il piano cantine e garage (piano interrato/seminterrato) deve risultare interrato completamente su due lati (il lato di fronte al lotto
e il lato verso la Via Enrico Fermi) lasciando libero solamente il lato opposto alla Parte_1 strada (ingresso piano cantine e garage) e parzialmente interrato il quarto lato in corrispondenza della rampa che collega la Via Enrico Fermi e il piazzale antistante il piano cantine e garage. Ad oggi il piano cantine e garage risulta essere non interrato avendo due lati fuori terra, uno interrato ed uno parzialmente interrato ma non è stata ancora realizzata la sistemazione esterna e il previsto rinterro dei due lati;
per detto piano sono stati realizzati, solo parzialmente, i muri di sostegno previsti in progetto avendo predisposto, in opera, gli attacchi delle armature per la futura edificazione. In questa situazione, nell'ipotesi in cui i lavori fossero proseguiti regolarmente, il piano cantine e garage doveva risultare interrato con una sola parete aperta e una seconda parete parzialmente interrata. Ma, nella circostanza che i lavori sono stati interrotti già da diversi anni e, preso atto che il Permesso di Costruire n. 15/2009 si può considerare legittimamente decaduto (rif. art. 15 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 sull'efficacia temporale e decadenza del Permesso di
Costruire che pone il limite temporale in tre anni, dall'inizio dei lavori, entro il quale l'opera deve essere completata), per quanto riguarda la regolarità urbanistica, visto lo stato dei lavori in essere, se la Committente non provvede a ripresentare una richiesta di nuovo titolo edilizio, il piano cantine
e garage può considerarsi abusivo”.
Tali conclusioni sono conformi con lo stralcio di CTU posto a fondamento della decisione di primo grado che ha dato conto di come le altezze dell'immobile della non sono variate rispetto al CP_1 progetto originario.
L'appellante censura quanto ritenuto dal consulente evidenziando il carattere abusivo dell'immobile.
Innanzitutto va dichiarata inammissibile la produzione documentale dell'appellante di cui alle note del 18.5.2022 ex art. 345 c.p.c., trattandosi di documentazione che doveva essere prodotta nel giudizio di primo grado, tranne la relazione a firma del responsabile del VI settore del Comune che è successiva all'atto di appello.
Quanto alla relazione riferita come dei vigili del fuoco (allegato 5), la stessa non appare datata (non sussistendo quindi elementi per affermare la sua tempestività) ed inoltre assume piuttosto la valenza di perizia di parte (essendo redatta dal comandante del distaccamento di Cassino in quiescenza). In tale perizia si dà conto di sopralluoghi effettuati dai VVFF e di foto dei luoghi (su cui si fonda la perizia) da ritenersi inammissibili in quanto dovevano essere prodotte in primo grado. Questo considerando che attraverso una perizia di parte non possono essere eluse le preclusioni istruttorie.
Ne consegue che privi di valenza sono i rilievi dell'appellante fondati su tali documenti (in particolare sulla relazione dei vigili del fuoco).
Circa poi al carattere abusivo dell'immobile (peraltro riconosciuto anche dalla CTU stante la decadenza del permesso a costruire), come sopra osservato, l'abusività riguarda di per sé i rapporti con la pa, rilevando nei rapporti tra i privati unicamente la violazione del codice civile e della normativa in materia di piano regolatore. Nel caso concreto, l'appellante si limita a sostenere il carattere abusivo in relazione all'autorizzazione ad edificare senza addurre elementi dai quali trarre la violazione o del codice civile o del piano regolatore (non accertata dal CTU). Peraltro chiaramente al fini della domanda risarcitoria la violazione deve essere rilevante nei rapporti con chi si assume come danneggiato.
Pertanto i rilievi dell'appellante non possono essere accolti.
A ciò si aggiunga che la CTU ha compiutamente evidenziato come le situazioni di fatto generate dall'azione della parte appellata non sono tali da materializzare danni al fondo di proprietà della parte appellante in relazione alla diminuzione di aria, di luce, di panoramicità e di soleggiamento, non essendosi quindi venuta a creare alcuna ingiusta servitù come lamentata dall'appellante. Né sul punto l'appellante fornisce concreti elementi per ritenere l'erroneità di quanto riferito dal consulente.
L'appellante censura la sentenza per non aver riconosciuto i danni in relazione allo scolo innaturale delle acque (richiamando l'art. 913 c.c.), che insieme alla modifica del pendio è causa di una frana in atto.
In diritto l'art. 913 c.c. impone a carico dei rispettivi proprietari dei fondi un obbligo di non fare ed è volto al sostanziale mantenimento della situazione naturale dei fondi (Cass. n. 6976/1986); esso consiste nel divieto di ogni manufatto che modifichi direttamente o indirettamente il deflusso naturale delle acque (Cass. n. 30239/2019; Cass. n. 10039/2000) e correlativamente legittima il proprietario e il titolare di altri diritti sul fondo inferiore ad agire per il ripristino dello stato naturale dei luoghi
(Cass. n. 10039/2000). La soggezione del proprietario del fondo inferiore a ricevere le acque reflue provenienti dal fondo superiore, stabilita dall'art. 913 c.c., riguarda una limitazione legale della proprietà, non una servitù prediale (Cass. 13301/2002).
Innanzitutto va evidenziato come parte attrice/appellante ha proposto non domanda di ripristino dello stato dei luoghi ma unicamente domanda di risarcimento del danno.
La CTU espletata ha accertato come, per quanto attiene ad eventuali modifiche dei piani dei terreni, delle vene d'acqua presenti e dei flussi dell'acqua piovana apportate dalla costruzione della , CP_1 il primo intervento rilevante è stata la realizzazione di uno scavo di sbancamento verso la Via Enrico
Fermi per definire un piano di posa orizzontale per le strutture di fondazione (strato di stabilizzato, magrone di calcestruzzo e platea di fondazione). Successivamente è stato realizzato uno strato di materiale di riporto, in parte riportato sullo scavo e in parte – verso il Rio dal Colle e la zona antistante
– direttamente sul terreno esistente, per livellare il citato piano di posa. Questo strato, verso il confine con il lotto della ha creato una scarpata artificiale dovuta al salto di quota tra Parte_1
l'appezzamento su cui insiste la costruzione della e il terreno adiacente già modificato CP_1 dall'esecuzione dello sbancamento per il fabbricato della La realizzazione della Parte_1
ha determinato un'alterazione nella morfologia del lotto rispetto alla forma originaria diretta CP_1 conseguenza dell'opera di edificazione prevista. Prima dell'inizio dei lavori, il terreno aveva un andamento costante, e comune agli altri lotti limitrofi, regolarmente degradante verso sud/sudovest con una pendenza sostanzialmente uniforme. A seguito della realizzazione di questa superfetazione con materiale di riporto, il lotto della mantiene una pendenza complessiva in direzione CP_1 sud/sudovest (verso il confine con la proprietà della , non più, però, attraverso una Parte_1 superficie continua ma con un salto di quota in corrispondenza del realizzato. Una volta ottenuto questo nuovo basamento, si è proceduto alla costruzione della palazzina con la sua struttura portante e con le sue lavorazioni edili associate. Ad oggi, con il cantiere sospeso già da diversi anni, tra le finiture non eseguite, risulta non realizzata tutta la sistemazione esterna del lotto. A livello progettuale non sono state individuate proposte, valutazioni nel merito o indicazioni circa la eventuale realizzazione di opere di contenimento per definire le quote del terreno intorno all'edificato.
Inoltre la consulenza ha accertato che non risultano, all'interno della proprietà della , CP_1 presenti opere di drenaggio e regimentazione delle acque meteoriche e non sono state reperite indicazioni progettuali in tal senso. La realizzazione del fabbricato ha modificato, infatti, il deflusso naturale delle acque di pioggia che, per la naturale conformazione del terreno, tendono comunque a scorrere verso sud/sudovest con recapito finale costituito dal Rio dal Colle. La costruzione del fabbricato ha ovviamente modificato la situazione di contesto, poiché la sua stessa presenza ha creato diverse vie di deflusso preferenziale dell'acqua di superficie e una diversa distribuzione degli afflussi idrici nei vari punti del lotto (ad esempio si devono considerare i punti di scarico in corrispondenza dei discendenti provenienti dalla copertura dell'immobile).
Sempre la consulenza ha poi specificato che la prima modifica del pendio naturale è stata effettuata dai lavori per la realizzazione del fabbricato della che ha determinato la realizzazione Parte_1 di uno scavo, sul pendio esistente a profondità decrescente a partire dalla sezione vicino alla Via
Enrico Fermi fino ad un minimo di profondità verso valle, per la realizzazione del piano di posa per le fondazioni. Verso la proprietà , a seguito dello sbancamento, si è creata una scarpata (a CP_1 profondità decrescente a partire dalla sezione vicino alla Via Enrico Fermi fino ad un minimo di profondità verso valle) che non è stata mai sostenuta per evitare che il terreno scivolasse verso valle a seguito del naturale scorrimento dell'acqua piovana sul pendio. Successivamente è stato realizzato lo scavo di sbancamento (anche questo sul pendio esistente a profondità decrescente a partire dalla sezione vicino alla Via Enrico Fermi fino ad un minimo di profondità verso valle) per la palazzina della e la formazione dello strato di materiale di riporto che ha allargato la base su cui CP_1 realizzare le fondazioni. Di conseguenza, lungo il confine tra i due lotti, si vanno a sovrapporre due salti di quota artificiali, il primo dovuto allo scavo della e il secondo a seguito della Parte_1 realizzazione del piano di posa delle fondazioni per la . La nuova orografia determinata dalla CP_1 costruzione della e la mancanza di opere di regimazione delle acque piovane hanno CP_1 determinato un deflusso non controllato delle acque superficiali generando fenomeni di erosione sul ciglio e sulla scarpata in corrispondenza del confine tra i due lotti in argomento (confine già rimaneggiato e alterato anche dall'intervento della . Dal punto di vista geologico- Parte_1 tecnico il dissesto che interessa la scarpata al confine tra le parti può definirsi come “colamento detritico” indicando con ciò il trasporto verso valle di materiale detritico ad opere delle acque di ruscellamento superficiale;
in particolare, in questo caso, le condizioni sono aggravate dal fatto che il solido in cui è incisa la scarpata è costituito da materiale di riporto per definizione eterogeneo, di dimensioni variegate ed incoerente. Oltre a trasportare a valle, in modo caotico, la frazione detritica dell'ammasso terroso, le acque di pioggia esercitano l'ulteriore effetto negativo di imbibizione della frazione fine dell'ammasso, favorendo l'innesco di localizzate nicchie di distacco che agiscono in modo sinergico con il meccanismo di trasporto detritico precedentemente descritto. Il dissesto in essere al confine tra le due proprietà è da attribuire alla modificazione geometrica del pendio, alla natura stessa del materiale in cui è stata formata la scarpata al confine ed alla assenza di opere di regimazione idraulica e/o accorgimenti per il convogliamento ed allontanamento dalla scarpata delle acque meteoriche, stante il mantenimento di una pendenza generale da nord/est verso sud/ovest ossia dal lotto morfologicamente dominate (Minicillo) verso il lotto più ribassato ( . La Parte_1 carente idonea canalizzazione delle acque piovane, tese a favorire il drenaggio e a regolare le acque meteoriche in eccesso, incanalandole in un sistema di canalizzazioni e manufatti atti a raccoglierle ed allontanare dagli edifici, sta provocando smottamenti di terreno ed allagamenti. Inoltre questo scorrimento incontrollato delle acque rende, in occasione degli eventi meteorici, il terreno della
[...] paludoso, acquitrinoso e insalubre. Il mancato completamento dei lavori e delle Pt_1 sistemazioni esterne, per quanto riguarda la , comprendendo anche la realizzazione di idonei CP_1 sistemi di raccolta e scorrimento delle acque piovane nonché la mancanza della sistemazione del confine tra i due lotti mediante, ad esempio, la costruzione di una struttura di contenimento della scarpata che preveda, a monte, idonee predisposizioni per lo smaltimento delle acque presenti nel terreno, rendono la manifestazione del “colamento detritico”, così come descritto, un fenomeno attualmente in atto. Tale evenienza non può essere, quindi, esclusa in assenza di accorgimenti che consentano il convogliamento ed allontanamento delle acque meteoriche ed in assenza di adeguate opere di contenimento della scarpata, che siano progettate ed eseguite tenendo conto della natura del materiale costituente l'ammasso a monte.
Pertanto la consulenza espletata ha accertato allo stato una situazione definita di colamento idrico, avendo parte appellata con il manufatto creato realizzato un mutamento della situazione idrica in concorso con la stessa appellante. Né vale in senso contrario il rilievo che lo sbancamento è stato inizialmente effettuato dall'appellante, avendo comunque concorso la a modificare la CP_1 situazione idrica.
Per quanto attiene alla quantificazione dei danni subiti dall'immobile dell'appellante - essendo in tali termini circoscritta la domanda -, la consulenza, evidenziato come il colamento detritico in argomento, che consiste un'occupazione di materiale terroso eterogeno sulla proprietà della
[...] costituisce sicuramente un pregiudizio per la fruibilità del fondo, ha altresì sottolineato Pt_1 come “dal punto di vista prettamente economico non può darsene una quantificazione significativa, anche perché lo stesso fabbricato della non è ultimato, né fruibile e in sospensione di Parte_1 ogni attività edilizia;
quindi non risulterebbe applicabile alcun metodo di calcolo risarcitorio, non praticandosi alcuna attività umana di tipo economicamente rilevante tale da poterne configurare un pregiudizio al suo esercizio, dalla presenza del colamento detritico ad oggi riscontrato e della relativa occupazione”. Pertanto secondo il consulente tale danno non è significativo (tenuto conto delle caratteristiche del terreno dell'appellante). E in questo peraltro va considerando il concorso dell'appellante nella causazione del danno.
L'appellante ha chiesto sul punto il richiamo del CTU senza tuttavia considerare di non avere fornito elementi per ritenere erroneo quanto concluso dal CTU né per una quantificazione (neanche in via astratta o quanto meno presuntiva).
Ne consegue che in assenza di prova del quantum di danno effettivamente subito la domanda non può essere accolta.
In definitiva quindi nel merito va confermata la sentenza di primo grado, non risultando i motivi di appello fondati.
Con il sesto motivo l'appellante censura la sentenza per “illegittima condanna al pagamento delle spese processuali – illegittima liquidazione delle spese stesse – violazione art. 91 c.p.c. e disposizioni dm 55/2014”. Secondo l'opponente le spese processuali sono state liquidate in maniera a dir poco spropositata e senza alcuna specificazione dei criteri di liquidazione, il tutto in violazione dei dettami di legge in materia e delle indicazioni pur precise al riguardo fornite dalla stessa giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (circa la distinzione delle voci).
Il motivo è infondato.
Considerato che il valore della domanda attorea è di € 200.000,00, quindi ricompresa nello scaglione sino ad € 260.000, va innanzitutto evidenziato come la censura in ordine all'eccessività è del tutto generica. Peraltro i compensi riconosciuti per € 9.000,00 sono inferiori a quelli medi (pari a €
13.434,00).
Infondato è anche il rilievo secondo cui il giudice non ha indicato distintamente le voci, atteso che nel caso di specie sono stati riconosciuti unicamente i compensi (e non quindi compensi e spese o onorari e diritti), potendo quindi essere verificato facilmente il calcolo effettuato e il rispetto delle tariffe professionali).
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del
DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (valore della causa sino ad € 260.000, valori tra i medi e i minimi stante la non complessità delle questioni trattate). Le spese di CTU sono poste in via definitiva a carico dell'appellante.
Poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 413/2021, depositata il 16.03.2021 del Tribunale di Cassino, così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
condanna la alla refusione a favore di , a favore di Parte_1 Controparte_1 CP_3
, a favore di IR LL, e a favore della
[...] Controparte_6 Controparte_7 CP_8
delle spese del grado liquidate a favore di ciascuna delle quattro parti nella somma di € 8.500
[...] per compensi, oltre spese generali, Iva e CPA, con distrazione a favore dell'Avv. Angela Caprio antistataria (relativamente alla parte IR LL, e e a Controparte_6 Controparte_7 favore dell'avv. De Santis Dario Romano antistatario (relativamente al ); CP_3 pone le spese di CTU definitivamente a carico di Parte_1 dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di Parte_1 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello (se) dovuto per l'impugnazione.
Roma, 16.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Spadaro Alberto Tilocca
Sezione VI civile
R.G. 2257/2021
All'udienza collegiale del giorno 16/09/2025 ore 11:50
Presidente Dott. Alberto Tilocca Consigliere Relatore Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. RICCARDI FRANCESCO avv. Capalbo in sost
Appellato/i
Controparte_1
Avv. LEONE GABRIELE presente
Controparte_2
Avv. MARINI LUCIA avv. D'Alessandro in sost
Controparte_3
Avv. DE SANTIS avv. Cosenza in sost CP_4
OP
Avv.
RS IR NQ EREDE Parte_2
Avv. CAPRIO ANGELA avv. Bonsera in sost
NQ EREDE DI Controparte_6 OP
Avv. CAPRIO ANGELA
NQ EREDE DI Controparte_7 OP
Avv. CAPRIO ANGELA
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
DR Alberto Tilocca
Martina Bianchi
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. Alberto Tilocca Presidente dott.ssa Giulia Spadaro Consigliere rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 16.9.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art.
281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2257 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(CF. ), elettivamente domiciliata in Roma, Viale Parte_1 C.F._1
Mazzini n.140, presso lo studio legale dell'Avv. Francesco Riccardi (C.F. , C.F._2 che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLANTE E
(P.IVA ), elettivamente domiciliata in Controparte_8 P.IVA_1
Roma, Via di Santa Costanza 27, presso lo studio legale dell'Avv. Lucia Marini (C.F.
) che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._3
APPELLATA
E
, (C.F. ), elettivamente domiciliato in Arce (Fr), Controparte_3 CodiceFiscale_4 via Magni n.° 6, presso lo studio legale dell'Avv. De Santis Dario Romano (C.F. C.F._5
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
[...]
APPELLATO
E
IR RS (C.F. , C.F._6 Controparte_6
(C.F. ), (C.F. ) nella C.F._7 Controparte_7 C.F._8 qualità di eredi legittimi di elettivamente domiciliati in Roccasecca (FR) alla via OP
Piave n. 1 presso lo studio dell'Avv. Angela Caprio (CF: ) che li rappresenta C.F._9
e difende giusta procura in atti;
APPELLATI
E
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in Cassino, Controparte_1 C.F._10 via Puccini n.16, presso lo studio dell'Avv. Gabriele Leone (C.F. ) che la C.F._11 rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La adiva il Tribunale di Cassino esponendo che la Sig.ra aveva Parte_1 CP_1 intentato un giudizio per danno temuto nei confronti della iscritto al n. R.G. Parte_1
1962/2012, poi rigettato, nel quale era stata disposta una ctu redatta dall'Ing. Da Persona_1 tale relazione, nonché dalle indagini difensive svolte, era emerso che la , unitamente CP_1 all'impresa edile e con la progettazione e direzione dei lavori da parte dell'ing. OP
, si era resa responsabile di una pluralità di violazioni di legge. Alla luce di tali Controparte_3 circostanze, chiedeva la riduzione in pristino ovvero, in subordine, la condanna degli allora convenuti al risarcimento dei danni subiti per una somma non inferiore ad euro 200.000.
Si costituivano in giudizio , e contestando le Controparte_1 Controparte_3 OP doglianze attoree e chiedendo il rigetto delle relative domande. Autorizzata la chiamata in causa dell'assicurazione, la deriva alle contestazioni dei convenuti Pt_3
e, in via subordinata, eccepiva che non era stata provata la sussistenza del rapporto assicurativo.
All'udienza dell'11.9.2017, il giudice istruttore, rilevato che era assolutamente incerta la causa petendi in relazione alla domanda proposta nei confronti di e , per OP Controparte_3
i quali non veniva in citazione identificati gli specifici comportamenti da cui sarebbe originato l'obbligo di risarcimento, dichiarava la nullità della citazione e ne ordinava l'integrazione.
Nella memoria integrativa, la precisava che il e il erano stati evocati Parte_1 CP_5 CP_3 in giudizio nella qualità di concorrenti nella causazione dei danni, il primo quale direttore dei lavori e il secondo come titolare dell'impresa DE. che aveva eseguito i lavori, di cui la società CP_9 attrice chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa.
Il Tribunale di Cassino, con sentenza n. 413/2021, pubblicata il 16.03.2021 così statuiva: “- rigetta le domande attoree;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta;
- CP_1 compensa le spese di lite tra la società attrice e la convenuta;
- condanna la parte attrice CP_1
a rimborsare le spese di lite ai convenuti e da distrarsi in favore dei rispettivi CP_3 CP_5 difensori dichiaratisi antistatari, nonché alla terza chiamata in causa, Controparte_8
che si liquidano, in favore di ciascuno, in complessivi € 9.000,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 %
[...] per spese generali.”
Avverso tale sentenza proponeva appello la formulando le seguenti conclusioni: “Voglia Parte_1
l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, - IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE: sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 413/2021 emessa dal
Tribunale di Cassino Sezione Civile, Giudice Dott. Pierluigi Tonnara, nell'ambito del giudizio civile
n. 3372/2016 R.G., depositata in Cancelleria in data 16 marzo 2021, accogliere integralmente le conclusioni tutte formulate in prime cure che qui abbiansi per integralmente riportate e ritrascritte
e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi al
Tribunale di Cassino per tutti i motivi meglio esposti ed analizzati nel presente atto;
- IN VIA
ISTRUTTORIA: a) disporre l'ammissione dei mezzi istruttori tutti illegittimamente non ammessi in primo grado;
b) riservare ogni altro diritto.”
La nel costituirsi rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia Controparte_8 all'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza disattesa, come di seguito giudicare: in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello per le ragioni esposte in premessa. Nel merito dei rapporti contrattuali tra la e l'Ing. , in via principale accertare e dichiarare CP_2 CP_3
l'inoperatività della polizza ex art. 1892 c.c.. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga assolto dall'Ing. l'onere della prova dell'operatività della garanzia CP_3 assicurativa, limitare tale garanzia assicurativa alla sola manleva dell'Ing. , nel rispetto e CP_3 nei limiti delle condizioni contrattuali come evidenziate nel presente atto (art.
3.4 capo 2 lettera a); art.
3.4 capo 4), nessuna esclusa, anche con applicazione della franchigia contrattuale fissa ed Par assoluta di € 1.000,00 per ogni sinistro. Nel merito della domanda svolta dalla respingere
l'appello proposto poiché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compenso professionale ex D.M. 55/2014. Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice e, nel grado subordinato all'eventuale e denegato superamento dell'eccezione contrattuale suddetta d'inoperatività della garanzia assicurativa ex art. 1892 c.c., accertare
l'effettivo danno patito da parte attrice anche nel rispetto del principio indennitario e dell'art. 1910
c.c. ed, eventualmente, limitare la domanda di manleva dell'assicurato nei confronti dell' CP_10
nel rispetto delle condizioni contrattuali tutte di cui al contratto di assicurazione con
[...] particolare riferimento alla franchigia contrattuale sopra indicata di € 1.000,00. Con compensazione di spese e compensi nei confronti dell'Ing. ” CP_3
nel costituirsi rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia la Corte di Appello adita, Controparte_3 contrariis reiectis, dichiarare inammissibili e nulli, o, in subordine, rigettare l'appello proposto da
e le domande proposte con tale appello, totalmente, o, in via più gradata, quanto Parte_1 meno per quanto concerne il convenuto;
nella subordinata e denegata ipotesi in cui
Controparte_3 invece dovessero essere accolte, in parte o in tutto, le domande della appellante nei confronti del convenuto , condannare la società a garantire,
Controparte_3 Controparte_8 manlevare e tenere indenne esso da ogni condanna e da ogni esborso relativamente
Controparte_3 alle domande della appellante o, in subordine, a rimborsare ad esso tutte le somme
Controparte_3 che esso dovesse essere condannato a pagare, a qualsivoglia titolo, in relazione
Controparte_3 alle domande della appellante;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi anche del giudizio di appello, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, che si dichiara antistatario. In subordine e salvo gravame, nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ritenere accoglibili allo stato le conclusioni qui sopra formulate per l'ing. , accogliere le richieste istruttorie formulate per CP_3 lo stesso ing. nel primo grado del giudizio e sopra riportate e disporre per l'espletamento CP_3 della relativa attività istruttoria”.
IR LL, e nel costituirsi nella qualità di eredi di Controparte_6 Controparte_7 [...]
rassegnavano le seguenti conclusioni: “In via preliminare e pregiudiziale: Accertare e Per_2 dichiarare la carenza di legittimità passiva del Accertare l'inammissibilità dell'appello CP_5 per violazione dell'art 342 cpc;
Nel merito: rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto nei confronti degli appellati eredi del convenuto Condannare l'appellante OP al risarcimento dei danni ex art. 97 LP nella misura che sarà ritenuta di giustizia. In ogni caso condannare l'attrice al pagamento delle spese competenze ed onorari in favore della sottoscritta procuratrice che si dichiara antistataria di entrambi i gradi di giudizio. Per mero tuziorismo difensivo si rileva che l'istanza inibitoria va dichiarata inammissibile. Allo stato non è stata proposta azione esecutiva sulla sentenza di primo grado.”
nel costituirsi rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia la Corte di Appello di Controparte_1
Roma, previo rigetto dell'istanza cautelare di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza, rigettare integralmente l'appello proposto dalla società e confermare la Parte_1 sentenza nr. 413/2021 pronunciata dal Tribunale di Cassino. Di conseguenza, visto la manifesta infondatezza della domanda, revocare l'ammissione del beneficio del gratuito patrocinio di parte appellante. Con vittoria di spese ed onorari di lite del presente grado.”
Nel corso dell'istruttoria è stata espletata una CTU.
Alla presente udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, rinviando ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
Innanzitutto va rigettata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello. Appare sul punto sufficiente richiamare l'orientamento del Supremo Collegio secondo il quale ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, precisando, però, che non occorre all'uopo l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Sez. I n. 7081/2022). Nel caso di specie l'appello contiene una chiara descrizione delle parti contestate, delle relative doglianze e delle soluzioni prospettate in alternativa a quelle adottate dal giudice di primo grado.
L'appello è articolato in sei motivi diretti a censurare la sentenza di primo grado.
La sentenza è motivata come segue.
“Le domande attoree sono infondate.
E' stata ritualmente acquisita agli atti uno stralcio della consulenza tecnica disposta nel giudizio cautelare svoltosi tra le parti, senza che queste abbiano formulato alcuna contestazione (memoria n.
2 di parte ), e che dunque il giudice può porre a fondamento della decisione per le ragioni CP_3 già esposte nell'ordinanza del 29.1.2018, a cui integralmente si rinvia. Dalla relazione così acquisita
- che risulta chiara, precisa e immune da censure e che, pertanto, il Tribunale intende far propria - emerge che la violazione delle distanze tra fabbricati, e tra queste e i confini, è da attribuirsi alla non conformità dell'immobile realizzato dalla società attrice rispetto a quanto autorizzato in sede amministrativa. In particolare, la facciata continua del fabbricato della non era Parte_1 prevista nel progetto originario, che in realtà prevedeva il solo balcone. Qualora la parte attrice si fosse attenuta al progetto, le distanze sarebbero state rispettate, poiché i due fabbricati si sarebbero tra loro trovati a una distanza maggiore di dodici metri e, rispetto al confine, maggiore di sei metri,
e quindi in piena conformità alla disciplina applicabile. Quanto poi alle presunte difformità altimetriche e volumetriche, il ctu ha fornito gli elementi tecnici necessari per ritenere che la convenuta si sia attenuta al progetto assentito, con conseguente inconsistenza delle CP_1 doglianze attoree. Anzi, la medesima relazione evidenzia che è proprio la società attrice ad aver realizzato un immobile con un'altezza totale diversa da quella assentita, tanto da aver presentato una richiesta di condono, che, tuttavia, il Comune ha poi respinto. La parte attrice, invece, pur prospettando che le proprie doglianze troverebbero fondamento nella predetta c.t.u., non ha mai prodotto i relativi estratti, limitandosi a depositare la relazione del proprio c.t.p., che però può valere quale mera allegazione difensiva e che, del resto, è stata recisamente contestate dalle altre parti. Di talché, le doglianze attoree sono, nella maggior parte, smentite dalla stessa relazione agitata dalla
e, per la restante parte, apodittiche e sfornite di qualsivoglia supporto probatorio, Parte_1 essendosi la parte attrice limitata ad articolare prove orali generiche e vertenti su capitoli di natura eminentemente tecnica.
2.1. Parimenti, infondata, è la domanda proposta in via riconvenzionale dalla convenuta . CP_1
In particolare, se è vero che la relazione del ctu, come sopra riportato, ha posto in evidenza la sussistenza di plurime violazioni in materia di edilizia e urbanistica da parte della società attrice;
tuttavia, non è dato in alcun modo comprendere quale sarebbe il complesso intervento di messa in sicurezza che la sarebbe costretta a realizzare e, soprattutto, perché mai tale opera sarebbe CP_1 stata necessitata dalle predette violazioni. Sul punto, le allegazioni della parte convenuta sono rimaste assolutamente generiche, né sono state supportate da documentazione o da precise richieste istruttorie.
3. Alla luce di quanto sopra, sussiste un'ipotesi di reciproca soccombenza tra la parte attrice e la convenuta e, pertanto, deve essere tra loro disposta l'integrale compensazione delle spese CP_1 di lite. La società attrice deve, invece, essere condannata a rimborsare le spese dei lite in favore dei convenuti e nei cui confronti è rimasta totalmente soccombente, nonché in CP_3 CP_5 favore dell'Assicurazione, la cui chiamata in causa è causalmente riconducibile all'evocazione nel presente giudizio del . Dette spese sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, CP_3 tenuto conto della natura e del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate nonché dell'attività effettivamente svolta nel giudizio. Le spese liquidate in favore del e del CP_3 devono essere versate nei confronti dei rispettivi difensori, dichiaratisi antistatari”. CP_5
Con il primo motivo la sentenza è censurata per “violazione del principio ex art.112 c.p.c. di corrispondenza tra chiesto e pronunciato”. Secondo l'appellante il giudice di primo grado erroneamente ha ritenuto che fosse stata proposta domanda di risarcimento per violazione delle distanze, mentre era stata proposta domanda di risarcimento per il fatto illecito della ingiusta servitù determinatasi, in relazione alla quale non vi è stato nessun pronunciamento. Nello specifico si era dedotto che: il fabbricato della , sottoposto a sequestro, è posizionato più alto di cm 70 con CP_1 incremento volumetrico di 110 mc in più, il piano che doveva essere interrato allo stato è completamente fuori terra e non interrabile, per l'orografia e per l'esigua ampiezza del lotto, rilievi tutti che non consentivano né consentono affatto il rispetto di qualsivoglia distanza legale a maggior ragione atteso che la volumetria e le altezze risultano raddoppiate;
la maggiore altezza e volumetria del fabbricato, in violazione delle norme regolatrici dell'ordinato assetto urbanistico, sono elementi sufficienti a determinare un concreto pregiudizio per la diminuzione di aria, luce, panoramicità e soleggiamento dando luogo al formarsi di una illegittima quanto ingiusta servitù; la vena d'acqua poi ha già formato, da tempo, nella zona investita dal “colamento detritico”, visibili, consistenti e dannosi pantani acquitrinosi, che, oltre a rendere impraticabile ed insalubre il terreno della stessa, CP_1 possono con il tempo raggiungere le fondamenta dell'adiacente fabbricato rilevanti sono Parte_1
i danni per lo scolo innaturale delle acque così venutosi a determinare, a causa dell'inappropriato intervento dell'opera dell'uomo, che ha finito per renderlo maggiormente più gravoso;
la venuta d'acqua artificialmente così determinata che si riversa visibilmente sul lotto della Servizi Pt_1 determina un aggravio di servitù di scolo innaturale delle acque e danneggiamento per rendere il terreno paludoso, acquitrinoso e insalubre.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza per “difetto assoluto di motivazione – motivazione in ogni caso gravemente carente, insufficiente e contraddittoria”, evidenziando come il tribunale non precisa se ha posto a fondamento della decisione la relazione di CTU o un suo stralcio e non precisa per quali ragioni l'ha ritenuta esauriente, non motivando in ordine alla CTP.
Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza per “violazione e/o falsa applicazione art. 116
c.p.c. - violazione e/o falsa applicazione art. 115 c.p.c. – motivazione anche in tal caso carente e gravemente insufficiente”. Secondo l'appellante il giudice di primo grado ha aderito alla CTU (o meglio allo stralcio di CTU) di altro procedimento in modo acritico (e solo nella fase cautelare), senza effettuare alcun concreto apprezzamento delle ragioni per cui ha aderito (peraltro solo allo stralcio).
Erroneamente poi ha ritenuto non contestata tale CTU, avendo la parte chiesto l'ammissione dei propri messi istruttori e richiamato la propria CTP.
Con il quarto motivo l'appellante censura la sentenza per “violazione e/o erronea applicazione del disposto di cui agli artt. 872 e segg. codice civile e del disposto di cui all'art. 2043 codice civile - omessa valutazione delle risultanze della ctu redatta a cura dell'ing. Persona_1 specificatamente riferibili alla domanda risarcitoria – travisamento dei fatti – motivazione carente, insufficiente ed in ogni caso illogica e contraddittoria”. Secondo l'appellante erroneamente poi è stata rigettata la domanda risarcitoria attesa la non conformità del fabbricato dell'appellante alle autorizzazioni amministrative, non considerando che a norma dell'art. 872 c.c. e ss., in tema di rapporti di vicinato, l'originaria abusività di un immobile per difformità della concessione non osta al risarcimento del danno allo stesso cagionato da una illecita costruzione sul terreno confinante in considerazione del fatto che l'immobile è comunque in grado di risentire della correlata diminuzione di valore commerciale. Inoltre la domanda risarcitoria non si fondava solo sulla violazione delle distanze legali ma anche sulla illegittima costituzione di servitù e sui danni da smottamento del terreno, movimenti franosi e scoli innaturali delle acque in ogni caso determinati e causati dalla realizzazione del fabbricato sul fondo confinante della . Sul punto il giudice di primo grado CP_1 non ha tenuto conto di quanto accertato in sede di CTU.
Con il quinto motivo l'appellante censura la sentenza per “violazione disposto di cui all'art. 115 c.p.c.
- illegittima negazione del diritto alla prova”. Secondo l'appellante le richieste istruttorie sono state illegittimamente rigettate. Erroneamente poi il giudice ha ritenuto che non fossero stati prodotti gli estratti della CTU posti a fondamento della domanda, atteso che era stata prodotta la CTU integrale.
I motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
Innanzitutto va evidenziato come a fronte del fatto che il giudice di primo grado ha rilevato come parte appellante non ha prodotto la CTU integrale espletata in altro procedimento (essendo stato depositato dal uno stralcio), parte appellante non fornisce elementi concreti per ritenere CP_3
l'erroneità di quanto ritenuto dal giudice in primo grado. In particolare, se nella memoria ex art. 183, comma VI n. 2 c.p.c. viene indicato al punto 1 la CTU, va evidenziato come dal fascicolo telematico risulta prodotto unicamente il frontespizio della CTU (né risulta una ulteriore produzione cartacea e comunque l'appellante non la dimostra).
Ne consegue l'inammissibilità della produzione della CTU integrale (espletata nel cautelare tra le parti) in appello ex art. 345 c.p.c..
Quanto poi all'affermazione dell'appellante secondo cui non è dato comprendere se il giudice ha posto a fondamento della decisione la CTU o lo stralcio, il giudice ha chiaramente indicato di avere valutato unicamente lo stralcio prodotto dal in assenza di produzione della CTU (integrale). CP_3
E sul punto vale quanto sopra osservato in ordine al fatto che non risulta comprovata la produzione della CTU.
Sempre per quanto attiene alla valutazione della CTU, i rilievi dell'appellante secondo cui il giudice, pur a fronte di una consulenza che ritiene di condividere debba espressamente motivare per quali ragioni ritiene di condividerla, non sono fondati. Infatti, in linea di principio, se il giudice ritiene di condividere le conclusioni del c.t.u., giudicandole valide, non è tenuto a motivare la propria adesione, in quanto in tal caso l'obbligo di motivazione è assolto con il semplice rinvio alla consulenza (Cass.,
Sez. Lav., 19 luglio 2005, n. 15164; Cass. 21 febbraio 2001, n. 2486; Cass. 13 settembre 2000, n.
12080; Cass. 9 maggio 1986 n. 3085).
L'appellante censura poi il fatto che il giudice di primo grado ha ritenuto non contestata la CTU, evidenziando di avere richiesto l'ammissione di mezzi istruttori e rinviato alla CTP. Sul punto pare sufficiente rilevare come il giudice facendo riferimento alla “non contestazione” ha chiaramente voluto osservare come non vi erano confutazioni specifiche alla CTU. E l'appellante non indica quali confutazioni specifiche erano formulate.
Secondo l'appellante erroneamente è stata valutata la domanda di risarcimento per violazione delle distanze, mentre era stata proposta domanda di risarcimento per il fatto illecito della ingiusta servitù determinatasi, in relazione alla quale non vi è stato nessun pronunciamento.
In citazione l'attore ha dedotto anche la violazione delle distanze (pg 4 “violazione dei limiti legali sulle distanze delle costruzioni e dei muri”), pertanto l'assunto sul punto è infondato. Del pari infondato è il rilievo secondo cui il giudice si sarebbe pronunciato solo sulla domanda di violazione delle distanze, atteso che il giudice ha affermato che “quanto poi alle presunte difformità altimetriche
e volumetriche, il ctu ha fornito gli elementi tecnici necessari per ritenere che la convenuta CP_1 si sia attenuta al progetto assentito, con conseguente inconsistenza delle doglianze attoree. Anzi, la medesima relazione evidenzia che è proprio la società attrice ad aver realizzato un immobile con un'altezza totale diversa da quella assentita, tanto da aver presentato una richiesta di condono, che, tuttavia, il Comune ha poi respinto” e in relazione agli ulteriori domande, come “le doglianze attoree sono, nella maggior parte, smentite dalla stessa relazione agitata dalla e, per la Parte_1 restante parte, apodittiche e sfornite di qualsivoglia supporto probatorio, essendosi la parte attrice limitata ad articolare prove orali generiche e vertenti su capitoli di natura eminentemente tecnica”.
Per quanto attiene poi alla censura relativa alla errata applicazione dell'art. 872 c.c., va osservato come se il carattere abusivo di un immobile non può escludere di per sé il risarcimento del danno al suo titolare, il giudice di primo grado ha connesso l'abusività della costruzione dell'appellante alla mancata violazione delle norme in materia di distanze da controparte. E sul punto l'appellante non formula alcuna specifica censura diretta a dimostrare tale erroneità.
Quanto alla censura relativa alle richieste istruttorie (richieste e non ammesse), va confermata l'ordinanza di questa Corte del 5.10.2021 che le ha dichiarate inammissibili (come quelle del
) atteso che “alla udienza di precisazione delle conclusioni dinanzi al primo giudice (cfr. CP_3 verb. ud. 16.03.2021) le parti hanno discusso “(…) oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. riportandosi ai rispettivi scritti difensivi”: tale generica formulazione delle rispettive conclusioni configura rinuncia ai mezzi di prova articolati che dunque, in questa sede, devono ritenersi inammissibili seppure riportati negli atti introduttivi del presente giudizio”.
Relativamente poi alla richiesta di CTU, pare sufficiente evidenziare come proprio per accertare la situazione posta a fondamento dei motivi di appello (e di quanto dedotto da controparti) è stata espletata una CTU. Il che assorbe qualsiasi questione sul punto.
Prima di esaminare la consulenza espletata pare opportuno in diritto premettere che ai sensi dell'art. 872, comma 2, c.c. il proprietario vicino che abbia subito un danno a seguito di un illecito edilizio altrui ha diritto al risarcimento del danno. Una tutela più intensa come la riduzione in pristino, è accordata solo nell'ipotesi di violazione di regole urbanistiche concernenti le distanze tra costruzioni, poiché le regole della Sezione VI, cui la norma rinvia, ineriscono solo a questo aspetto dei rapporti di vicinato (cfr. tra le tante Cass. n. 13624/2021; Cass. n. 458/2016; Cass. n. 17635/2013). La tutela diretta, dunque, è assicurata in caso di inosservanza di distanze tra costruzioni (cfr. Cass. n.
25495/2021, Cass. n. 21501/2018; Cass. n. 2031/1997), o di distacchi minimi dal confine (Cass. n.
2777/1997) o per la costituzione di intercapedini dannose per la salute (Cass. n. 4639/1997) o per la violazione delle distanze minime tra edifici in zone sismiche (cfr. Cass. n. 6473/1997) nonché in caso di mancato rispetto delle distanze per la costruzione di fabbriche pericolose ai sensi dell'art. 890 (Cass.
n. 7466/1997) così come in caso di violazione di determinazioni convenzionali delle modalità di edificazione, da cui derivano vincoli di natura reale assimilabili alle servitù (Cass. n. 14354/2000;
Cass. n. 4770/1996). Comportano invece il solo diritto al risarcimento del danno tutte le violazioni di disposizioni urbanistiche inerenti all'altezza degli edifici (Cass. 10264/2016; Cass. n. 11259/1996) o non ancora recepite in strumenti urbanistici locali come i p.r.c., perché sono vincolanti solo per la
P.A. (Cass. n. 4413/2001; Cass. n. 10885/1997). L'azione di riduzione in pristino può essere esercitata quando si concretizzano le fattispecie previste negli artt. 873, 889, 890, 891, 892, 893, 896, salvo diverse previsioni degli usi locali o dei regolamenti edilizi e dei p.r.c. ad essi assimilati (Cass. n.
10471/2001; Cass. n. 4125/1979).
Nell'ipotesi di costruzione realizzata in violazione delle norme sulle distanze legali, il diritto del vicino alla riduzione in pristino consegue ipso iure, per cui, anche in considerazione delle finalità pubblicistiche della norma in questione, il giudice non ha alcun margine di accertamento e di valutazione in ordine ai pregiudizi determinati dalla violazione delle relative disposizioni (Cass. n.
8691/2017; Cass. n. 213/2006). In ogni caso, la violazione della normativa in merito alle distanze legali non comporta necessariamente la demolizione integrale dell'opera, ma la demolizione delle sole parti che superano i limiti di legge (Cass. n. 30761/2018). Inoltre, quanto alla rilevanza della concessione edilizia, secondo l'insegnamento della S.C. “La rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra P.A. e privato richiedente o costruttore, senza estendersi ai rapporti tra privati, regolati dalle disposizioni dettate dal codice civile e dalle leggi speciali in materia edilizia, nonché dalle norme dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori generali locali. Ne consegue che, ai fini della decisione delle controversie tra privati derivanti dalla esecuzione di opere edilizie, sono irrilevanti tanto l'esistenza della concessione (salva la ipotesi della c.d. licenza in deroga), quanto il fatto di avere costruito in conformità alla concessione, non escludendo tali circostanze, in sé, la violazione dei diritti dei terzi di cui al codice civile ed agli strumenti urbanistici locali, così come è, del pari, irrilevante la mancanza della licenza o della concessione, quando la costruzione risponda oggettivamente a tutte le disposizioni normative sopraindicate” (Cass. n. 29166/2021).
Ciò premesso, in linea di fatto la consulenza espletata ha dato conto di come la risulta Parte_1 proprietaria di due lotti di terreno siti in Roccasecca (FR) catastalmente posti al foglio 9, particella
471 e 1171. Il lotto 1171 è confinante, tra gli altri, con il fondo, di proprietà della , CP_1 catastalmente posto al foglio 9, particella 1172 – variata in soppressione nel 11/08/2020, per nuova costruzione, nella particella 1404.
Le due proprietà sono disposte lungo quella Via Enrico Fermi che collega, lungo il fianco di una collina, la zona pianeggiante a valle e il centro abitato di Roccasecca, posto ad una quota superiore;
la direzione della strada è sudovest/nordest. La strada comunale risulta in salita e i terreni in argomento si trovano seguendo il naturale andamento altimetrico esistente con la proprietà della posta ad una quota superiore rispetto a quella della I lotti di terreno sono CP_1 Parte_1 definiti, a nordovest, dalla Via Enrico Fermi e, a sudest, dall'alveo del Rio dal Colle mentre a nordest e a sudovest da altre ditte. Entrambi i lotti fanno parte di un'unica superficie continua e regolarmente degradante verso sud/sudovest con una pendenza sostanzialmente uniforme.
Per quanto attiene alla violazione delle distanze, la consulenza ha accertato che le rispettive facciate dei due fabbricati, in corrispondenza del confine dei lotti – p.lla 1171 per la e p.lla Parte_1
1404 per la - siano ad una distanza variabile stimata da un minimo di 10,827 ml (spigolo a CP_1 sud dei fabbricati, verso il Rio dal Colle) fino a un massimo di 11,065 ml (spigolo a nord, verso la
Via Enrico Fermi). Dette distanze sono state misurate dalla facciata a sbalzo dell'edificio di proprietà della alla facciata dell'edificio della considerando solo la parte in aggetto Parte_1 CP_1 del primo fabbricato (è stata realizzata una facciata continua) mentre le parti in aggetto del secondo fabbricato sono costituite esclusivamente da balconi aperti.
La consulenza ha altresì accertato le distanze così rilevate sono compatibili con quanto fissato dalle
N.T.A. del P.R.G. del Comune di Roccasecca, per la zona omogenea “C1”, vigenti all'epoca delle costruzioni (distacco minimo tra fabbricati pari a 10,00 ml). Tale risultato è in linea con quanto risulta dallo stralcio della CTU posta a fondamento della sentenza di primo grado.
Da tale stralcio risulta altresì che l'immobile della rispetta i sei metri dal confine (a CP_1 differenza dell'immobile della considerato che in luogo dei balconi di cui al progetto è Parte_1 stata costruita la facciata).
Pertanto è da escludere che vi sia una violazione delle distanze.
L'appellante sostiene che in conseguenza del carattere abusivo dell'immobile della (per CP_1 maggiore altezza e volumetria del fabbricato) subisce pregiudizi sotto il profilo dell'aria, luce, panoramicità e soleggiamento.
Sul punto la consulenza ha dato conto di come per quanto riguarda la conformità, all'ultima autorizzazione ricevuta, di quanto realizzato, per conto della , si può concludere che il CP_1 fabbricato è conforme alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale allora vigente per il Comune di Roccasecca per la zona omogenea “C1”. In particolare, l'edificato: - rispetta la distanza minima dal fabbricato della - ha una distanza, dalla Via Enrico Fermi, Parte_1 superiore alla distanza minima richiesta;
- è conforme alle distanze minime previste sia dal confine reciproco tra i lotti che dal confine con le altre ditte;
- non presenta modifiche tra quanto progettato e quanto eseguito in relazione alle quote altimetriche, ai profili e ai volumi edilizi realizzati.
Secondo la CTU “in tale contesto, la costruzione della doveva essere edificata con un CP_1 piano di imposta della fondazione tale che tutto il piano cantine e garage (piano interrato/seminterrato) deve risultare interrato completamente su due lati (il lato di fronte al lotto
e il lato verso la Via Enrico Fermi) lasciando libero solamente il lato opposto alla Parte_1 strada (ingresso piano cantine e garage) e parzialmente interrato il quarto lato in corrispondenza della rampa che collega la Via Enrico Fermi e il piazzale antistante il piano cantine e garage. Ad oggi il piano cantine e garage risulta essere non interrato avendo due lati fuori terra, uno interrato ed uno parzialmente interrato ma non è stata ancora realizzata la sistemazione esterna e il previsto rinterro dei due lati;
per detto piano sono stati realizzati, solo parzialmente, i muri di sostegno previsti in progetto avendo predisposto, in opera, gli attacchi delle armature per la futura edificazione. In questa situazione, nell'ipotesi in cui i lavori fossero proseguiti regolarmente, il piano cantine e garage doveva risultare interrato con una sola parete aperta e una seconda parete parzialmente interrata. Ma, nella circostanza che i lavori sono stati interrotti già da diversi anni e, preso atto che il Permesso di Costruire n. 15/2009 si può considerare legittimamente decaduto (rif. art. 15 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 sull'efficacia temporale e decadenza del Permesso di
Costruire che pone il limite temporale in tre anni, dall'inizio dei lavori, entro il quale l'opera deve essere completata), per quanto riguarda la regolarità urbanistica, visto lo stato dei lavori in essere, se la Committente non provvede a ripresentare una richiesta di nuovo titolo edilizio, il piano cantine
e garage può considerarsi abusivo”.
Tali conclusioni sono conformi con lo stralcio di CTU posto a fondamento della decisione di primo grado che ha dato conto di come le altezze dell'immobile della non sono variate rispetto al CP_1 progetto originario.
L'appellante censura quanto ritenuto dal consulente evidenziando il carattere abusivo dell'immobile.
Innanzitutto va dichiarata inammissibile la produzione documentale dell'appellante di cui alle note del 18.5.2022 ex art. 345 c.p.c., trattandosi di documentazione che doveva essere prodotta nel giudizio di primo grado, tranne la relazione a firma del responsabile del VI settore del Comune che è successiva all'atto di appello.
Quanto alla relazione riferita come dei vigili del fuoco (allegato 5), la stessa non appare datata (non sussistendo quindi elementi per affermare la sua tempestività) ed inoltre assume piuttosto la valenza di perizia di parte (essendo redatta dal comandante del distaccamento di Cassino in quiescenza). In tale perizia si dà conto di sopralluoghi effettuati dai VVFF e di foto dei luoghi (su cui si fonda la perizia) da ritenersi inammissibili in quanto dovevano essere prodotte in primo grado. Questo considerando che attraverso una perizia di parte non possono essere eluse le preclusioni istruttorie.
Ne consegue che privi di valenza sono i rilievi dell'appellante fondati su tali documenti (in particolare sulla relazione dei vigili del fuoco).
Circa poi al carattere abusivo dell'immobile (peraltro riconosciuto anche dalla CTU stante la decadenza del permesso a costruire), come sopra osservato, l'abusività riguarda di per sé i rapporti con la pa, rilevando nei rapporti tra i privati unicamente la violazione del codice civile e della normativa in materia di piano regolatore. Nel caso concreto, l'appellante si limita a sostenere il carattere abusivo in relazione all'autorizzazione ad edificare senza addurre elementi dai quali trarre la violazione o del codice civile o del piano regolatore (non accertata dal CTU). Peraltro chiaramente al fini della domanda risarcitoria la violazione deve essere rilevante nei rapporti con chi si assume come danneggiato.
Pertanto i rilievi dell'appellante non possono essere accolti.
A ciò si aggiunga che la CTU ha compiutamente evidenziato come le situazioni di fatto generate dall'azione della parte appellata non sono tali da materializzare danni al fondo di proprietà della parte appellante in relazione alla diminuzione di aria, di luce, di panoramicità e di soleggiamento, non essendosi quindi venuta a creare alcuna ingiusta servitù come lamentata dall'appellante. Né sul punto l'appellante fornisce concreti elementi per ritenere l'erroneità di quanto riferito dal consulente.
L'appellante censura la sentenza per non aver riconosciuto i danni in relazione allo scolo innaturale delle acque (richiamando l'art. 913 c.c.), che insieme alla modifica del pendio è causa di una frana in atto.
In diritto l'art. 913 c.c. impone a carico dei rispettivi proprietari dei fondi un obbligo di non fare ed è volto al sostanziale mantenimento della situazione naturale dei fondi (Cass. n. 6976/1986); esso consiste nel divieto di ogni manufatto che modifichi direttamente o indirettamente il deflusso naturale delle acque (Cass. n. 30239/2019; Cass. n. 10039/2000) e correlativamente legittima il proprietario e il titolare di altri diritti sul fondo inferiore ad agire per il ripristino dello stato naturale dei luoghi
(Cass. n. 10039/2000). La soggezione del proprietario del fondo inferiore a ricevere le acque reflue provenienti dal fondo superiore, stabilita dall'art. 913 c.c., riguarda una limitazione legale della proprietà, non una servitù prediale (Cass. 13301/2002).
Innanzitutto va evidenziato come parte attrice/appellante ha proposto non domanda di ripristino dello stato dei luoghi ma unicamente domanda di risarcimento del danno.
La CTU espletata ha accertato come, per quanto attiene ad eventuali modifiche dei piani dei terreni, delle vene d'acqua presenti e dei flussi dell'acqua piovana apportate dalla costruzione della , CP_1 il primo intervento rilevante è stata la realizzazione di uno scavo di sbancamento verso la Via Enrico
Fermi per definire un piano di posa orizzontale per le strutture di fondazione (strato di stabilizzato, magrone di calcestruzzo e platea di fondazione). Successivamente è stato realizzato uno strato di materiale di riporto, in parte riportato sullo scavo e in parte – verso il Rio dal Colle e la zona antistante
– direttamente sul terreno esistente, per livellare il citato piano di posa. Questo strato, verso il confine con il lotto della ha creato una scarpata artificiale dovuta al salto di quota tra Parte_1
l'appezzamento su cui insiste la costruzione della e il terreno adiacente già modificato CP_1 dall'esecuzione dello sbancamento per il fabbricato della La realizzazione della Parte_1
ha determinato un'alterazione nella morfologia del lotto rispetto alla forma originaria diretta CP_1 conseguenza dell'opera di edificazione prevista. Prima dell'inizio dei lavori, il terreno aveva un andamento costante, e comune agli altri lotti limitrofi, regolarmente degradante verso sud/sudovest con una pendenza sostanzialmente uniforme. A seguito della realizzazione di questa superfetazione con materiale di riporto, il lotto della mantiene una pendenza complessiva in direzione CP_1 sud/sudovest (verso il confine con la proprietà della , non più, però, attraverso una Parte_1 superficie continua ma con un salto di quota in corrispondenza del realizzato. Una volta ottenuto questo nuovo basamento, si è proceduto alla costruzione della palazzina con la sua struttura portante e con le sue lavorazioni edili associate. Ad oggi, con il cantiere sospeso già da diversi anni, tra le finiture non eseguite, risulta non realizzata tutta la sistemazione esterna del lotto. A livello progettuale non sono state individuate proposte, valutazioni nel merito o indicazioni circa la eventuale realizzazione di opere di contenimento per definire le quote del terreno intorno all'edificato.
Inoltre la consulenza ha accertato che non risultano, all'interno della proprietà della , CP_1 presenti opere di drenaggio e regimentazione delle acque meteoriche e non sono state reperite indicazioni progettuali in tal senso. La realizzazione del fabbricato ha modificato, infatti, il deflusso naturale delle acque di pioggia che, per la naturale conformazione del terreno, tendono comunque a scorrere verso sud/sudovest con recapito finale costituito dal Rio dal Colle. La costruzione del fabbricato ha ovviamente modificato la situazione di contesto, poiché la sua stessa presenza ha creato diverse vie di deflusso preferenziale dell'acqua di superficie e una diversa distribuzione degli afflussi idrici nei vari punti del lotto (ad esempio si devono considerare i punti di scarico in corrispondenza dei discendenti provenienti dalla copertura dell'immobile).
Sempre la consulenza ha poi specificato che la prima modifica del pendio naturale è stata effettuata dai lavori per la realizzazione del fabbricato della che ha determinato la realizzazione Parte_1 di uno scavo, sul pendio esistente a profondità decrescente a partire dalla sezione vicino alla Via
Enrico Fermi fino ad un minimo di profondità verso valle, per la realizzazione del piano di posa per le fondazioni. Verso la proprietà , a seguito dello sbancamento, si è creata una scarpata (a CP_1 profondità decrescente a partire dalla sezione vicino alla Via Enrico Fermi fino ad un minimo di profondità verso valle) che non è stata mai sostenuta per evitare che il terreno scivolasse verso valle a seguito del naturale scorrimento dell'acqua piovana sul pendio. Successivamente è stato realizzato lo scavo di sbancamento (anche questo sul pendio esistente a profondità decrescente a partire dalla sezione vicino alla Via Enrico Fermi fino ad un minimo di profondità verso valle) per la palazzina della e la formazione dello strato di materiale di riporto che ha allargato la base su cui CP_1 realizzare le fondazioni. Di conseguenza, lungo il confine tra i due lotti, si vanno a sovrapporre due salti di quota artificiali, il primo dovuto allo scavo della e il secondo a seguito della Parte_1 realizzazione del piano di posa delle fondazioni per la . La nuova orografia determinata dalla CP_1 costruzione della e la mancanza di opere di regimazione delle acque piovane hanno CP_1 determinato un deflusso non controllato delle acque superficiali generando fenomeni di erosione sul ciglio e sulla scarpata in corrispondenza del confine tra i due lotti in argomento (confine già rimaneggiato e alterato anche dall'intervento della . Dal punto di vista geologico- Parte_1 tecnico il dissesto che interessa la scarpata al confine tra le parti può definirsi come “colamento detritico” indicando con ciò il trasporto verso valle di materiale detritico ad opere delle acque di ruscellamento superficiale;
in particolare, in questo caso, le condizioni sono aggravate dal fatto che il solido in cui è incisa la scarpata è costituito da materiale di riporto per definizione eterogeneo, di dimensioni variegate ed incoerente. Oltre a trasportare a valle, in modo caotico, la frazione detritica dell'ammasso terroso, le acque di pioggia esercitano l'ulteriore effetto negativo di imbibizione della frazione fine dell'ammasso, favorendo l'innesco di localizzate nicchie di distacco che agiscono in modo sinergico con il meccanismo di trasporto detritico precedentemente descritto. Il dissesto in essere al confine tra le due proprietà è da attribuire alla modificazione geometrica del pendio, alla natura stessa del materiale in cui è stata formata la scarpata al confine ed alla assenza di opere di regimazione idraulica e/o accorgimenti per il convogliamento ed allontanamento dalla scarpata delle acque meteoriche, stante il mantenimento di una pendenza generale da nord/est verso sud/ovest ossia dal lotto morfologicamente dominate (Minicillo) verso il lotto più ribassato ( . La Parte_1 carente idonea canalizzazione delle acque piovane, tese a favorire il drenaggio e a regolare le acque meteoriche in eccesso, incanalandole in un sistema di canalizzazioni e manufatti atti a raccoglierle ed allontanare dagli edifici, sta provocando smottamenti di terreno ed allagamenti. Inoltre questo scorrimento incontrollato delle acque rende, in occasione degli eventi meteorici, il terreno della
[...] paludoso, acquitrinoso e insalubre. Il mancato completamento dei lavori e delle Pt_1 sistemazioni esterne, per quanto riguarda la , comprendendo anche la realizzazione di idonei CP_1 sistemi di raccolta e scorrimento delle acque piovane nonché la mancanza della sistemazione del confine tra i due lotti mediante, ad esempio, la costruzione di una struttura di contenimento della scarpata che preveda, a monte, idonee predisposizioni per lo smaltimento delle acque presenti nel terreno, rendono la manifestazione del “colamento detritico”, così come descritto, un fenomeno attualmente in atto. Tale evenienza non può essere, quindi, esclusa in assenza di accorgimenti che consentano il convogliamento ed allontanamento delle acque meteoriche ed in assenza di adeguate opere di contenimento della scarpata, che siano progettate ed eseguite tenendo conto della natura del materiale costituente l'ammasso a monte.
Pertanto la consulenza espletata ha accertato allo stato una situazione definita di colamento idrico, avendo parte appellata con il manufatto creato realizzato un mutamento della situazione idrica in concorso con la stessa appellante. Né vale in senso contrario il rilievo che lo sbancamento è stato inizialmente effettuato dall'appellante, avendo comunque concorso la a modificare la CP_1 situazione idrica.
Per quanto attiene alla quantificazione dei danni subiti dall'immobile dell'appellante - essendo in tali termini circoscritta la domanda -, la consulenza, evidenziato come il colamento detritico in argomento, che consiste un'occupazione di materiale terroso eterogeno sulla proprietà della
[...] costituisce sicuramente un pregiudizio per la fruibilità del fondo, ha altresì sottolineato Pt_1 come “dal punto di vista prettamente economico non può darsene una quantificazione significativa, anche perché lo stesso fabbricato della non è ultimato, né fruibile e in sospensione di Parte_1 ogni attività edilizia;
quindi non risulterebbe applicabile alcun metodo di calcolo risarcitorio, non praticandosi alcuna attività umana di tipo economicamente rilevante tale da poterne configurare un pregiudizio al suo esercizio, dalla presenza del colamento detritico ad oggi riscontrato e della relativa occupazione”. Pertanto secondo il consulente tale danno non è significativo (tenuto conto delle caratteristiche del terreno dell'appellante). E in questo peraltro va considerando il concorso dell'appellante nella causazione del danno.
L'appellante ha chiesto sul punto il richiamo del CTU senza tuttavia considerare di non avere fornito elementi per ritenere erroneo quanto concluso dal CTU né per una quantificazione (neanche in via astratta o quanto meno presuntiva).
Ne consegue che in assenza di prova del quantum di danno effettivamente subito la domanda non può essere accolta.
In definitiva quindi nel merito va confermata la sentenza di primo grado, non risultando i motivi di appello fondati.
Con il sesto motivo l'appellante censura la sentenza per “illegittima condanna al pagamento delle spese processuali – illegittima liquidazione delle spese stesse – violazione art. 91 c.p.c. e disposizioni dm 55/2014”. Secondo l'opponente le spese processuali sono state liquidate in maniera a dir poco spropositata e senza alcuna specificazione dei criteri di liquidazione, il tutto in violazione dei dettami di legge in materia e delle indicazioni pur precise al riguardo fornite dalla stessa giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (circa la distinzione delle voci).
Il motivo è infondato.
Considerato che il valore della domanda attorea è di € 200.000,00, quindi ricompresa nello scaglione sino ad € 260.000, va innanzitutto evidenziato come la censura in ordine all'eccessività è del tutto generica. Peraltro i compensi riconosciuti per € 9.000,00 sono inferiori a quelli medi (pari a €
13.434,00).
Infondato è anche il rilievo secondo cui il giudice non ha indicato distintamente le voci, atteso che nel caso di specie sono stati riconosciuti unicamente i compensi (e non quindi compensi e spese o onorari e diritti), potendo quindi essere verificato facilmente il calcolo effettuato e il rispetto delle tariffe professionali).
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del
DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (valore della causa sino ad € 260.000, valori tra i medi e i minimi stante la non complessità delle questioni trattate). Le spese di CTU sono poste in via definitiva a carico dell'appellante.
Poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 413/2021, depositata il 16.03.2021 del Tribunale di Cassino, così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
condanna la alla refusione a favore di , a favore di Parte_1 Controparte_1 CP_3
, a favore di IR LL, e a favore della
[...] Controparte_6 Controparte_7 CP_8
delle spese del grado liquidate a favore di ciascuna delle quattro parti nella somma di € 8.500
[...] per compensi, oltre spese generali, Iva e CPA, con distrazione a favore dell'Avv. Angela Caprio antistataria (relativamente alla parte IR LL, e e a Controparte_6 Controparte_7 favore dell'avv. De Santis Dario Romano antistatario (relativamente al ); CP_3 pone le spese di CTU definitivamente a carico di Parte_1 dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di Parte_1 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello (se) dovuto per l'impugnazione.
Roma, 16.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Spadaro Alberto Tilocca