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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/03/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. _____/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Opposizione nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha a ordinanza ingiunzione pronunciato la seguente
SENTENZA
(con motivazione contestuale)
Registro Generale nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 2785/23 R.G. Affari
N. 2785/23 Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127
ter cpc nel termine del giorno 18.03.2025, avente ad oggetto: CRONOLOGICO
“Opposizione a ordinanza ingiunzione”; e vertente N. _______________ tra
REPERTORIO
, rappresentato e difeso dall'avv. F. Verlotta del Parte_1
N. ______________ Foro di Salerno in virtù di procura allegata al ricorso, elettivamente P.IVA_ n. R.B. domiciliato presso lo studio del difensore in Castelcivita (Sa), Via
Cosentini, n. 49;
Ricorrente Discusso nel termine del 18.03.2025 e con scambio di note scritte
, in persona ex art. 127 ter cpc Parte_2
del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. T. Parisi in virtù
di procura generale in data 23.01.2023 per atto notar di Per_1 Deposito minuta
Roma, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura _________________
Distrettuale in Salerno, Corso G. Garibaldi, n. 38;
Resistente Pubblicazione in data
__________________
Giudizio n. 2785/23 R.G. Cembalo c/o pag. 1 Pt_2 §§§
Nel termine fissato del giorno 18.03.2025 la parte ricorrente ha discusso la causa con deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, ha precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 17.05.2023, adiva Parte_1
il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, e impugnava l'ordinanza ingiunzione n. OI-001615387, notificata dall in data 19.04.2023, Pt_2
relative a sanzioni per omesso versamento delle ritenute previdenziali ex art. 2, comma 1 bis, del D.L. n. 463/1983, e ne chiedeva l'annullamento, con condanna dell'opposto al rimborso delle spese di lite, Pt_2
eccependo: 1) l'avvenuta estinzione della pretesa creditoria;
2) l'omessa notifica dell'atto di accertamento;
2) la violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981; 3) la mancanza di motivazione;
4) l'intervenuta prescrizione quinquennale;
4) la mancanza dei requisiti di legge.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la notifica nel termine fissato
(cfr. relata di notifica, agli atti), si costituiva in giudizio l'opposto il Pt_2
quale impugnava l'avversa domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto, e ne chiedeva il rigetto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, nel termine fissato del giorno 18.03.2025 la parte ricorrente ha discusso la causa, con deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. Il ricorso proposto da è fondato e, pertanto, va Parte_1
accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Giudizio n. 2785/23 R.G. c/o pag. 2 Pt_1 Pt_2
Invero, è fondata l'eccezione della parte opponente circa l'avvenuta estinzione della pretesa creditoria. In applicazione del principio della c.d. “ragione più liquida” per la risoluzione della controversia (cfr. Cass.,
Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014; Cass., SS. UU., Sentenza
n. 9936 del 08/05/2014), va evidenziato che, nel caso in esame, l'odierno ricorrente, a seguito della ricezione dei contributi a carico dei lavoratori per l'anno 2017, risulta avere effettuato i relativi pagamenti, come comprovato dalla documentazione allegata: in effetti, le somme riportate negli F24 risultano pagate in data 24.08.2017, in data 10.09.2017 e in data 22.11.2017 (cfr. all. n. 2 del fascicolo telematico di parte ricorrente).
L'accoglimento di tale motivo di impugnazione rende superfluo l'esame da parte del Tribunale adito delle altre doglianze sollevate dall'opponente avverso l'ordinanza ingiunzione impugnata.
In conclusione, quindi, per i suesposti motivi, il ricorso proposto risulta fondato e, pertanto, va accolto.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, sussistono gravi ed eccezionali ragioni, a norma dell'art. 92, comma II, cod. proc. civ., per procedere all'integrale compensazione delle stesse fra le parti, tenuto conto dello jus superveniens nella materia in oggetto, della controvertibilità delle questioni trattate e del contrasto giurisprudenziale in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Pt_1
nei confronti dell con ricorso depositato in data
[...] Pt_2
17.05.2023 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione impugnata;
Giudizio n. 2785/23 R.G. c/o pag. 3 Pt_1 Pt_2
2) Dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Salerno in data 18.03.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 2785/23 R.G. c/o pag. 4 Pt_1 Pt_2