Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/05/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3857 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2024
TRA
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. CASABLANCA MARIA C.F._1
LOREDANA, come da procura in atti,
[...]
nato a [...] il [...], C.F.: CP_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. CASPANELLO SEBASTIANO, C.F._2
come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
21/11/2024, i coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], premesso: CP_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di ALI' il 26/09/2015;
- che dall'unione erano nati i figli a Messina il 07/05/2015 e Persona_1 Per_2
, a Messina il 09/11/2017;
[...]
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“A. I coniugi vivranno separatamente nel reciproco rispetto, liberi ognuno di fissare la propria dimora dove meglio crede, con reciproca autorizzazione a recarsi all'estero ed a ottenere i relativi documenti e permessi per l'espatrio, anche per i figli minorenni. B. Entrambi
i coniugi dichiarano che provvederanno autonomamente al proprio mantenimento. C. La casa coniugale sita in Furci Siculo (ME), via Madonna delle Grazie n. 72/A/1, di proprietà esclusiva della sig.ra con ogni arredo e corredo esistente, verrà assegnata Parte_2
alla stessa la quale ci vivrà unitamente alla prole. D. I figli minorenni e Persona_1
vengono affidati ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la Persona_2
madre. Le decisioni di maggiore interesse per entrambi i figli e relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Il diritto di visita del padre viene regolato come qui di seguito, compatibilmente con gli orari e i turni di lavoro dello stesso (reperibilità compresa): a) il padre potrà tenere con sé i figli il mercoledì e il venerdì dalle ore 17:00 alle ore 21:00 e, a settimane alternate, dalle ore 17:00 del venerdì alle ore 21:00 della domenica;
b) durante le vacanze natalizie i bambini trascorreranno il Natale con la madre (dal giorno successivo alla chiusura della scuola fino al 30 dicembre) e il Capodanno con il padre (dal 31 dicembre al 6 gennaio), ad anni alterni;
la Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre, ad anni alterni;
nel periodo estivo trascorreranno 20 giorni consecutivi o in più soluzioni (tra giugno ed agosto) con il padre, previo accordo con la madre;
c) il padre e la madre terranno con sé i figli il giorno dei rispettivi compleanni e i giorni della festa del papà e della mamma, mentre il giorno del compleanno dei minori verrà trascorso con entrambi i genitori, ovvero, ad anni alterni, una volta con il padre e una volta con la madre. Previo accordo tra le parti, i separandi coniugi potranno apportare modifiche alle condizioni di visita dei minori come sopra stabilite in relazione alle rispettive esigenze ed al preminente interesse dei figli. Il padre, previo avviso, potrà vedere i figli ogni volta che vorrà e tenerli con sé per alcune ore del giorno, il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici, interessi e esigenze dei minori, con l'onore di prelevarli e accompagnarli presso l'abitazione della madre convivente, e concordando con questa gli orari e i termini di rientro. E. Per il mantenimento dei figli minori, il Sig. Per_1
verserà alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese in contanti o a mezzo bonifico, la Pt_1
somma di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile in relazione agli aumenti del costo della vita, come da indice ISTAT. Il padre, inoltre, concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie preventivamente concordate e debitamente documentate dalla madre (libri e materiale scolastico, visite specialistiche e spese mediche non coperte dal SSN, viaggi d'istruzione). F. Le parti concordano che l'assegno unico per i figli, oggi dell'importo di € 592,60 (all. n. 10), verrà percepito e utilizzato da entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno per spese riguardanti i figli minori. Le parti dichiarano di percepire già separatamente l'assegno unico, ciascuno per la propria parte (all. n. 11). G. I libretti nominativi ordinari intestati ai figli minori verranno suddivisi tra i coniugi e nello specifico:
- Libretto n. 000050079889 intestato a verrà custodito dalla madre (all. n. Persona_1
12). - Libretto n. 000049810493 intestato a verrà custodito dal padre (all. n. Persona_2
13). Le somme, attuali e future, presenti su entrambi i libretti dovranno essere utilizzate esclusivamente per far fronte a spese ed esigenze dei figli minori. Ogni spesa deve risultare documentata e provata. H. L'autovettura Dacia Duster, tg EZ475KX, di proprietà del sig.
resta nell'esclusivo possesso di quest'ultimo. I. Le parti allegano al presente CP_1
ricorso il piano genitoriale previsto dall'art. 473 bis 12 ultimo comma e dall'art. 473 bis 50
c.p.c. (all. n. 14). J. I coniugi si danno reciprocamente atto di avere definito in altra sede ogni questione patrimoniale tra di loro pendente, per cui non hanno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra”.
All'udienza del 16/04/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c. Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 21/11/2024, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nata a [...] il [...], e , nato Parte_1 CP_1
a MESSINA (ME) il 22/10/1979, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di ALI' di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 26/09/2015.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 17/04/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.