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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 24/01/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Tribunale Ordinario di NT
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 4783/2022R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, nato a [...] il [...], residente a [...] Parte_1
alla via Processionale 62, (CF: ), rappresentato e difeso, C.F._1
congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Maurizio Zeoli e dall'avv. Daniela
Sarracino, con gli stessi elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
Daniela Sarracino in NT al viale Martiri d'Ungheria 13, in virtù di mandato in atti;
- RICORRENTE -
C O N T R O
(P.IVA , in persona del procuratore generale – CP_1 P.IVA_1
institore della , giusta procura generale in data Parte_2
30 giugno 2014 autenticata dall'avv. Giovanni Iannella, notaio in NT
(Rep. 43161 – Raccolta 18830) registrata in NT il 1 luglio 2014, n. 5053, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Ioele, in virtù di procura in atti, con domicilio eletto presso il suo studio al Corso Umberto I, n. 122 Cava De' Tirreni;
- CONVENUTA –
Alla scadenza del termine fissato per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., del 23.01.2025, la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.11.2022, conveniva in giudizio Parte_1
l esponendo: CP_1
- di essere dipendente della resistente con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con qualifica di operatore di esercizio e mansioni di conducente di autobus adibiti al trasporto viaggiatori sulle linee di cui la datrice di lavoro è concessionaria;
- che da giugno 2012 ad agosto 2021 aveva svolto le proprie mansioni sulle linee
Baselice-NT, della lunghezza di 65 km sola andata, Baselice - SA CO dei Cavoti, della lunghezza di 58 km sola andata, e Parte_3
Castelvetere di Valfortore, tra andata e ritorno di Parte_4 lunghezza pari a 60 Km, effettuando sempre sia l'andata sia il ritorno;
- che i percorsi avevano lunghezza superiore a 50 km e i pullman utilizzati avevano una capacità di almeno 10 persone;
- che non aveva usufruito dei riposi maturati secondo la normativa vigente per tali percorsi, dettata dal regolamento CE n. 561/2006;
- che infatti i conducenti rispettavano il turno di riposo domenicale, con un riposo costante di 24 ore, a cui aggiungere l'intervallo tra lo smonto del sabato e l'avvio lavoro del lunedì, in luogo del maggiore stacco previsto dal citato regolamento;
- che nel periodo giugno 2012- agosto 2021 aveva svolto turni implicanti, a settimane alterne, gli orari di smonto al sabato e ripresa il lunedì successivo indicati analiticamente in ricorso, con perdita di 2688 ore complessive di riposo;
- che, già con nota del 07.11.2022 chiedeva il risarcimento del danno occorso per il mancato rispetto dell'obbligo di fruizione del riposo settimanale regolare di cui al Regolamento CE 561/2006;
- che, in seguito all'ordinanza n. 6 del 27.02.2021 della di CP_2
sospensione dell'attività didattica in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado nel contesto dell'epidemia da COVID 19, l' aveva deciso di ridurre i CP_1
2 servizi e comunicato ai singoli dipendenti la sospensione dal lavoro, con decorrenza 2.03.2021;
- che nella medesima comunicazione aveva precisato che sarebbe stato richiesto l'intervento del Fondo di Solidarietà Autoferrotranvieri per l'accesso all'assegno ordinario con causale “emergenza Covid 19”;
- che la sospensione del servizio era durata sino al 17.04.2021;
- che nella successiva applicazione dell'istituto l'azienda aveva fatto in modo che fossero interessati dalla sospensione e dal conseguente danno retributivo quasi esclusivamente i dipendenti iscritti all'organizzazione sindacale , Parte_5
in maniera discriminatoria;
- che, infatti, su 32 settimane complessive di sospensione ben 26, l'81,25 % del totale, avevano interessato solo personale iscritto alla , a dispetto Parte_5
del fatto per cui, su un totale di 24 operatori di esercizio in servizio durante il periodo considerato dalla cassa integrazione, solo 8, ovvero il 33,33% del totale, erano iscritti alla;
Parte_5
- che la motivazione era dovuta al fatto che quasi tutti gli iscritti alla , tra Pt_5
cui il ricorrente, responsabile sindacale, avevano ottenuto dal Tribunale di
NT sentenze favorevoli in materia di mancata erogazione di indennità agente unico, emesse nel periodo da metà 2020 a febbraio 2021;
- che già con invito e diffida del 30.09.2021 aveva chiesto, in via stragiudiziale, il risarcimento del danno.
Concludeva chiedendo di “- sentire accertare e dichiarare il diritto dell'esponente al godimento dei riposi settimanali nella misura specificata in premessa al paragrafo 5) e per l'effetto condannare in persona del suo legale CP_1
rapp.te p.t., al risarcimento di tutti i danni, nessuno escluso, patiti dal ricorrente per il mancato godimento degli stessi, nella misura di Euro 41.496,51, come liquidato in premessa, oppure in quella diversa maggiore misura, a stabilirsi in sua giustizia, - sentire accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al
3 risarcimento del danno corrispondente alla decurtazione retributiva subita nel periodo di cui al punto 9) della premessa, nella misura di Euro 745,07 o di quel diverso importo a stabilirsi, anche in via equitativa,- con condanna di CP_1
in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento di tutto quanto stabilito in virtù dei predetti accertamenti, in ogni caso con maggiorazione di rivalutazione monetaria ed interessi, dalla maturazione al soddisfo”.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso, poiché CP_1
infondato in fatto ed in diritto.
La società deduceva che l'istante, nel periodo da giugno 2012 a gennaio 2013 era stato effettivamente assegnato alla linea Parte_6
e fino al gennaio 2013 anche sulla linea Baselice Parte_7
/Campobasso; che, dal 2/2013 aveva operato sulla linea Baselice/NT e sulla linea Baselice /Castelvetere, dal gennaio 2020 sulla linea Baselice /Colle
SAnita /SA CO dei Cavoti e sulla linea Baselice/NT; che, era assegnato alle diverse corse a giorni alterni e non tutti i giorni e ciascuna corsa presentava fermate intermedie tra luogo di partenza e luogo di fine corsa, con la cd sosta fuori residenza, prima di ripartire;
che, in estate, il turno B
(Baselice/NT) veniva spezzato in B1 e B2, praticamente due turni part time sul quale ruotavano e che, solo la linea Baselice – Pt_1 Parte_8
Campobasso superava i 50 Km ed era stata effettuata sino al 31 gennaio 2013 dal ricorrente, che vi era assegnato a giorni alterni.
Espletata l'istruttoria richiesta dalle parti, la causa viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorrente domanda, in primo luogo, il risarcimento del danno per l'omessa fruizione, nel periodo giugno 2012 – agosto 2021, dei riposi come previsti dal regolamento CE n. 561/2006.
4 Il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 «disciplina periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada, al fine di armonizzare le condizioni di concorrenza fra diversi modi di trasporto terrestre, con particolare riguardo al trasporto su strada, nonché di migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale» (art. 1).
Esso trova applicazione al trasporto su strada di passeggeri «effettuato da veicoli che, in base al loro tipo di costruzione e alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente e destinati a tal fine» (art. 2, comma 1, lett. b), con la sola esclusione «veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri» (art. 3, lett. a).
Il regolamento non fa alcuna distinzione né fra trasporto urbano ed extraurbano, né fra servizi che si svolgono all'interno di un solo paese o fra più paesi, né infine in base al titolo – contratto fra soggetti privati o titolo autorizzativo pubblico – in virtù del quale il servizio viene espletato.
Del resto, distinzioni siffatte frustrerebbero lo scopo dell'atto, che era quello di apprestare un complesso di regole più semplici e chiare, anche con specifico riferimento al relativo campo di applicazione, proprio per permetterne un'interpretazione e un'attuazione quanto più possibile uniformi ed efficaci, nell'ottica di un miglioramento delle condizioni sociali dei lavoratori dipendenti, nonché della sicurezza stradale in generale (cfr. punti 3, 4, 7, 13, 15 e 17 del preambolo).
L'applicazione del regolamento anche al settore del TPL appare, peraltro, pacifica in considerazione del tenore letterale del regolamento stesso, come attestano gli indirizzi interpretativi che sono stati emanati (cfr. la nota dell'Ispettorato nazionale del lavoro n. 61 del 14.01.2021 allegata alla produzione di parte ricorrente).
5 L'art. 3, lett. a del regolamento parla espressamente, nel testo italiano, di
«percorso», parola che indica l'itinerario che si attraversa per spostarsi da un luogo a un altro. Il percorso, senza ulteriori specificazioni, è, pertanto, il tratto di strada da un punto a un altro;
nel caso in esame, dunque, l'itinerario che collega il punto iniziale e quello finale della linea, senza tenere conto delle tappe intermedie (e quindi della eventuale suddivisione della linea stessa in un numero maggiore o minore di tratte).
È utile, in quanto le espressioni usate sono più trasparenti, il richiamo alle versioni ufficiali in lingua inglese, francese e tedesca del regolamento, che fanno riferimento a «regular services where the route covered by the service in question does not exceed 50 kilometres», a «services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 km», e al caso in cui «die Linienstrecke nicht mehr als 50 km beträgt».
Anche la lettura della norma nel più ampio contesto in cui è inserita induce a ritenere che il legislatore europeo, quando ha parlato di «percorso», abbia inteso riferirsi alla complessiva distanza coperta dalla linea.
Infatti, proprio il punto 24 del preambolo, laddove evidenzia che «Gli Stati membri dovrebbero stabilire regole opportune per i veicoli impiegati nei servizi regolari di trasporto passeggeri operanti entro un raggio di 50 km», tali da garantire un livello di tutela adeguato per quanto attiene a tempi di guida, interruzioni e periodi di riposo, lascia intendere – a contrario – che qualora il servizio operi oltre il raggio di 50 km le tutele sono quelle poste dal regolamento
561; ed è evidente che, in italiano, operare entro od oltre un determinato raggio di chilometri fa univoco riferimento alla complessiva distanza fra il punto di partenza e quello di arrivo. Del resto, le versioni inglese, francese e tedesca del regolamento, a differenza di quella italiana, utilizzano al punto 24 del preambolo esattamente le medesime parole adoperate dall'art. 3, lett. a.
6 Infine, in chiave teleologica, si desume dalla finalità del regolamento – che si ribadisce essere stata quella di «armonizzare le condizioni di concorrenza … con particolare riguardo al trasporto su strada, nonché di migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale» – che l'esclusione dalle maggiori tutele ivi previste si giustifica in ragione di percorrenze che il legislatore considera esigue e, come tali, bisognevoli di minori cautele per gli autisti, sia nell'ottica della tutela del lavoro che della complessiva sicurezza della circolazione.
Da questo angolo visuale, si impone di concludere che la soglia di percorrenza individuata dal regolamento va valutata con riferimento all'intera linea servita dal medesimo autista con una determinata corsa, e non alle eventuali frazioni di cui essa, per determinazione aziendale, può essere composta.
Sono, invece, del tutto irrilevanti le interruzioni dell'attività di guida dovute alle soste per la fermata e la discesa dei passeggeri nei vari comuni posti lungo l'itinerario.
Tali soste, se possono rilevare, sul diverso versante dell'orario di lavoro degli autisti, ai fini del computo del tempo complessivamente trascorso alla guida, non costituiscono, infatti, «interruzioni» del «periodo di guida» ai sensi del regolamento 561, che definisce le prime come «ogni periodo in cui il conducente non può guidare o svolgere altre mansioni e che serve unicamente al suo riposo»
e il secondo come «il periodo complessivo di guida che intercorre tra il momento in cui un conducente comincia a guidare dopo un periodo di riposo o un'interruzione fino al periodo di riposo o interruzione successivi».
Del resto, una diversa lettura, che consentisse, di fatto, ai singoli esercenti di determinare la durata del «percorso», frustrerebbe l'esigenza di uniforme applicazione del regolamento da parte delle autorità nazionali preposte al controllo (punto 13 del preambolo).
7 Anche l'Ispettorato nazionale del Lavoro ha, da ultimo, acceduto a tale interpretazione (cfr. al riguardo la nota n. 61 del 14.01.2021, prodotta da parte ricorrente).
Il ricorrente ha dedotto di essere stato addetto alla guida di autobus di linea su tratte extraurbane del TPL aventi percorrenza superiore ai 50 km, e specificamente sulle linee linee Baselice-NT, della lunghezza di 65 km sola andata, Baselice - SA CO dei Cavoti, della lunghezza di 58 km sola andata, Baselice – e Baselice – Castelvetere di Parte_3 Parte_4
Valfortore, tra andata e ritorno di lunghezza pari a 60 Km.
La resistente ha confermato lo svolgimento delle suddette linee da parte del ricorrente, per il periodo giugno 2012- agosto 2021, indicando specificatamente i periodi di adibizione ad ognuna di esse, ma ha dedotto che, ad eccezione della linea , alla quale il ricorrente è stato addetto a giorni Parte_3
alterni, fino a gennaio 2013, la lunghezza del percorso non superava i 50 Km e a sostegno di quanto dedotto ha depositato gli estratti dei percorsi tratti da google maps.
L'adibizione del ricorrente alle predette linee è stata, inoltre, confermata anche dai testi che ha riferito solo in merito alla linea Testimone_1 Parte_6
e dal teste di parte resistente
[...] Testimone_2 Testimone_3
quale ha confermato solo le tratte alle quali era addetto , nei periodi Pt_1
indicati dalla società, nulla riferendo in ordine alla lunghezza delle stesse e alla tipologia delle strade percorse.
In ordine alla lunghezza dei tragitti, alle capacità degli autobus utilizzati e alla tipologia di strade percorse, il teste , collega del ricorrente, ha Testimone_1 confermato che l'istante era assegnato alla linea della Parte_6
lunghezza di circa 70 km sola andata e di non ricordare se coprisse altre linee. Il teste ha confermato che l'istante faceva sempre andata e ritorno con pullman con
8 capacità di almeno dieci persone e che il percorso si svolgeva su strade secondarie e provinciali, tortuose, sconnesse e piene di curve.
Il teste anch'esso collega del ricorrente, ha riferito che Tes_2 Pt_1
percorreva le linee Baselice-NT, da Baselice-SA CO,
[...]
e la tratta Baselice- SA Bartolomeo- Castelvetere di Valfortore, che Parte_3
tutte superano i 50 km, che l'istante faceva sempre andata e ritorno con pullman con capacità di almeno dieci persone e che il percorso si svolgeva su strade sconnesse, piene di curve e dissestate.
Ebbene, in ordine alla lunghezza dei percorsi relativi alle singole linee, i testi e a conoscenza dei fatti per essere colleghi del ricorrente che, Tes_1 Tes_2
pur non avendo la medesima residenza di servizio, lo incontravano, il al Tes_1 deposito di NT e poiché vi era una fermata creata ad hoc per lo Tes_2
scambio dei passeggeri tra la linea da lui coperta e quella assegnata all'istante- hanno confermato che tutte le linee e non solo la linea Baselice- Parte_3
superava i 50 km.
Tali dichiarazioni, a parere della scrivente, sono attendibili e non smentite dagli estratti di google maps depositati dalla società. Invero, confrontando i predetti estratti con i turni che la stessa ha depositato, emerge che gli itinerari CP_1
selezionati sugli estratti non tengono conto delle diverse fermate, che nel corso del tragitto dovevano essere effettuate, con ovvio aumento dei km percorsi.
Si veda, ad esempio, la linea : l'estratto di google maps Parte_6
depositato dalla società, prevede tre possibili itinerari, della lunghezza rispettivamente di 42,3 km, 43,9 km e 44,6 km e nessuno di questi tiene conto di tutte le fermate previste dal turno di riferimento allegato dalla stessa società.
Alla luce dell'istruttoria orale, si ritiene provato, quindi, lo svolgimento da parte del ricorrente, per il periodo oggetto di causa, di linee con percorsi superiori a 50
Km, con mezzi di trasporto con capienza superiore a 10 persone.
9 Per tutte le ragioni esposte deve ritenersi fondata la doglianza del ricorrente, essendo circostanze provate, che: (a) sia stato addetto, nei periodi di cui Pt_1
al ricorso, alle specifiche linee ivi indicate;
(b) le suddette linee implichino una percorrenza, dalla partenza al capolinea, superiore ai 50 km;
(c) il ricorrente abbia fruito dei riposi settimanali nella misura indicata in ricorso.
Al riguardo, si rammenta che possono ritenersi pacifici e, come tali, non bisognevoli di specifica dimostrazione, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., non solo i fatti oggetto di esplicita ammissione da parte del convenuto, ma anche i fatti e le circostanze in ordine ai quali egli, in violazione del generale disposto di cui all'art. 416 comma 3 c.p.c., nessuno specifico rilievo di segno contrario abbia formulato, fatta salva ovviamente l'ipotesi di una logica incompatibilità tra la linea difensiva adottata in generale e il fatto non oggetto di puntuale contestazione.
Le Sezioni unite della Cassazione hanno di recente riaffermato che l'art. 416
c.p.c., per il rito del lavoro, e l'art. 167 c.p.c., comma 1, imponendo al convenuto di prendere posizione nell'atto di costituzione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, configurano la non contestazione come un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato, e dovrà ritenerlo sussistente proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti;
pertanto la mancata contestazione, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal legislatore, rappresenta l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto, e quindi rende inutile provarlo perché non controverso (Cass. Sez. Un., 29 maggio 2014, n. 12065).
Tanto la dottrina quanto la giurisprudenza hanno poi precisato che la «non contestazione» è esclusa solo in caso di contestazione «chiara e specifica». La
10 contestazione, infatti, serve a mettere l'attore prima, e il giudice poi, in condizione di sapere quali siano i fatti controversi (che quindi dovranno essere provati) e quali invece i fatti incontroversi, come tali esclusi dal thema probandum (così Cass. Sez. L, Sentenza n. 2832 del 12/02/2016).
Nel caso in esame, parte resistente, in punto di fatto, non ha contestato gli orari di partenza indicati dal ricorrente, che trovano conferma anche nei turni allegati dall' mentre quanto ai turni si è limitata a dedurre che le buste paga relative CP_1
agli anni dal 2012 al 2021, sottoscritte dal ricorrente, smentivano l'andamento costante della prestazione lavorativa come dedotta in ricorso.
In realtà il LUL, non contenendo gli orari dei turni, non attesta alcunché in proposito, laddove alla luce delle difese di parte resistente può ritenersi pacifico che il ricorrente svolgesse turni implicanti lo smonto il sabato e la ripresa il lunedì negli orari analiticamente indicati in ricorso, con conseguente fruizione di un riposo settimanale inferiore a quello “regolare” previsto dal reg. 561.
L'osservanza dei turni indicati in ricorso è stata inoltre confermata dai testi e a conoscenza dei fatti di causa in quanto colleghi. Tes_1 Tes_2
Sussistono pertanto la violazione lamentata e l'inadempimento datoriale, che nel periodo oggetto di causa ha – pacificamente – comportato il godimento dei riposi settimanali nella misura prevista dalla l. 138/1958, art. 8 («Il personale ha diritto ad un riposo settimanale di 24 ore da usufruire nella sua residenza e senza pregiudizio del riposo continuato giornaliero e delle ferie stabilite dai contratti di lavoro. […] È consentito il cumulo di due riposi settimanali consecutivi quando sia reso necessario dalle esigenze del servizio o vi sia accordo fra le parti») in luogo di quella prevista dall'art. 8, comma 6 del reg. 561/06, a mente del quale
«Nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno: - due periodi di riposo settimanale regolare [di almeno 45 ore ex art. 4, lett. h] oppure – un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore. La riduzione è tuttavia compensata da un tempo di
11 riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione».
Per quanto riguarda il risarcimento del danno da usura psico-fisica derivante dalla fruizione di riposi settimanali in misura inferiore a quella garantita dalla legge, si osserva che, in linea generale (cfr., da ultimo, Cass. Sez. L, Sentenza n.
2886 del 10/02/2014), il danno da stress, o usura psicofisica, si inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale e, in linea generale, la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto sofferto dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici.
Con specifico riferimento al lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo, peraltro, la S.C. ha ritenuto (Sez. L, Sentenza n. 16398 del 20/08/2004) di distinguere il danno da "usura psico-fisica", conseguente alla mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di lavoro, dall'ulteriore danno alla salute o danno biologico, che si concretizza, invece, in una "infermità" del lavoratore determinata dall'attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita dai riposi settimanali e che nella prima ipotesi, a differenza che nella seconda ipotesi, il danno sull'an deve ritenersi presunto (così anche Sez. L, Sentenza n. 2455 del 04/03/2000, Cass. Sez. L,
Sentenza n. 17179 del 27/07/2006). La soluzione si spiega in considerazione della circostanza che l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno non patrimoniale. La soluzione si spiega in considerazione della circostanza che l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno non patrimoniale (a differenza di quanto avviene in altre diverse fattispecie – per le quali siffatta copertura non
12 sussiste –, come in relazione al danno derivante dal mancato riconoscimento delle soste obbligatorie nella guida per una durata di almeno 15 minuti tra una corsa e quella successiva e, complessivamente, di almeno un'ora per turno giornaliero – previste del Regolamento n. 3820/85/CEE, nonché dall'art. 14 del
Regolamento O.I.L. n. 67 del 1939 e dall'art. 6, primo comma, lett. a) della legge
14 febbraio del 1958, n. 138 –, esaminato dalla sentenza 2886/2014 su richiamata).
Su tali premesse si è pertanto affermato nella giurisprudenza di legittimità
l'orientamento per cui «La prestazione lavorativa, svolta in violazione della disciplina dei riposi giornalieri e settimanali (nella specie, la guida di autobus senza fruire di un riposo minimo di 11 ore giornaliere e un riposo settimanale di
45 ore consecutive) protrattasi per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura psico-fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36
Cost., mentre, ai fini della determinazione del quantum, occorre tenere conto della gravosità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento de qua, da non confondere con la maggiorazione contrattualmente prevista per la coincidenza di giornate di festività con la giornata di riposo settimanale» (così Cass. Sez. L, Sentenza n. 14710 del
14/07/2015; conformi Cass. Sez. L, Sentenza n. 15157 del 20/07/2015, Sez. L,
Sentenza n. 16665 del 10/08/2015; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 25135 del
08/10/2019).
Ancora, la S.C., sia pure con riferimento ad ambiti diversi dall'autotrasporto, ha ribadito che «La mancata fruizione del riposo giornaliero e settimanale, in assenza di previsioni legittimanti la scelta datoriale, è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto, perché l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento del datore ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36
Cost., sicché la lesione del predetto interesse espone direttamente il datore
13 medesimo al risarcimento del danno» (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 18884 del
15/07/2019; cfr., nello stesso senso, anche Cass. Sez. L, Ordinanza n. 12538 del
10/05/2019).
Nella fattispecie, provata documentalmente la violazione della disciplina dei riposi settimanali, occorre considerare che tale violazione, a causa della ciclica ripetizione di turni che comportavano che la prestazione venisse costantemente resa oltre i limiti di legge, si è protratta per oltre nove anni.
Ciò ha, inevitabilmente, prodotto un aumento della gravosità della prestazione, posto che la riduzione del riposo settimanale ha indubbiamente inciso negativamente sulla possibilità di ricostituire le energie psicofisiche e di dedicare il tempo allo svolgimento di attività ricreative.
Proprio in tale maggiore gravosità, che incide «su diritti costituzionalmente protetti inerenti i diritti fondamentali della persona (rispetto ai quali dunque la valutazione della gravità dell'offesa e della serietà del pregiudizio, e quindi della sua risarcibilità, è già operata dall'ordinamento)» (così, ancora, Cass.
14710/2015, cit.), si sostanzia il danno da usura psico-fisica, che per le ragioni sin qui esposte va, conseguentemente, ritenuto sussistente a fronte della prova della sistematica riduzione dei riposi settimanali.
Del resto, la violazione della disciplina sui riposi appare particolarmente penalizzante in un settore come quello considerato, in cui le giornate lavorative, implicando la necessità di effettuare pause inoperose che – tuttavia – non configurano riposo, vedono il lavoratore ciclicamente impegnato per un numero di ore superiore alla durata effettiva del turno di guida.
Il risarcimento dev'essere liquidato, in mancanza di criteri legali o di principi di razionalità che ne impongano la liquidazione in una somma pari ad un'altra retribuzione giornaliera, alla stregua di una valutazione equitativa che tenga conto della concreta gravosità delle varie prestazioni lavorative, non essendo il danno per il sacrificio del riposo settimanale determinabile in astratto.
14 Nel caso concreto, ai fini della quantificazione occorre considerare il maggior valore della prestazione resa oltre i limiti fissati dalla legge, che consente di assimilare al lavoro straordinario l'espletamento della prestazione in giornate che avrebbero dovuto essere dedicate al riposo, ma anche la circostanza che non si discorra di soppressione dei riposi settimanali, bensì di loro riduzione sotto i limiti di legge. Inoltre, relativamente alla quantificazione, va rilevato che il numero di ore di riposo mensilmente perdute, per il quale il ricorrente chiede il risarcimento, non tiene conto che nel periodo considerato il ricorrente ha goduto di ferie, permessi, si è assentato dal lavoro per malattia o altre ragioni diverse, circostanze che incidono sull'entità del pregiudizio effettivo, così come va considerato che la rotazione sui due diversi turni pure incide sulla quantità di riposi perduti.
Alla stregua delle considerazioni che precedono appare equa una quantificazione dei riposi perduti nella misura di 18 ore mensili (corrispondenti a sei ore di riposo non fruite per tre volte al mese).
In ordine all'eccezione di prescrizione, trattandosi di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale trova applicazione il termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c.
Il ricorrente ha inviato un primo atto di diffida/reclamo gerarchico in data
07.11.2022. Pertanto, l'eccezione è fondata limitatamente ai riposi non fruiti nei mesi da giugno ad ottobre 2012.
Si ritiene dunque equa una determinazione del risarcimento in complessivi €
29.627,64, tenuto conto del numero di ore di riposo non fruite nel periodo considerato (36 per l'anno 2012, 216 per gli anni dal 2013 al 2020 e 144 per l'anno 2021) e dell'importo della retribuzione oraria, maggiorata del 10%
(corrispondente alla maggiorazione prevista dal CCNL per il lavoro straordinario), pari a € 14,63 per l'anno 2012, a € 15,11 per gli anni 2013-2014-
2015, a € 15,39 per l'anno 2016, a € 15,67 per l'anno 2017 e € 15,91 per gli anni
15 dal 2018 al 2021, come da calcoli effettuati in ricorso e non specificamente contestati.
L' va quindi condannata a corrispondere al ricorrente, a titolo CP_1
risarcitorio, il suddetto importo, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme via via rivalutate, da calcolarsi a decorrere dalla messa in mora
(richiesta del 07.11.2022, valida a costituire in mora il debitore in ossequio al principio per cui «Ai fini dell'interruzione della prescrizione è sufficiente la mera comunicazione del fatto costitutivo della pretesa posto che si tratta di atto non soggetto a formule sacramentali, avendo l'esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore, chiaramente manifestata, di far valere il proprio diritto»: Cass. Sez. L, Sentenza n. 24054 del 25/11/2015) al saldo.
In secondo luogo, il ricorrente chiede il risarcimento del danno assumendo di essere stato penalizzato, in quanto iscritto alla , nella scelta dei Parte_5
lavoratori da collocare in cassa integrazione nel periodo dell'emergenza Covid.
Ai sensi dell'art. 15, l. 300/1970, “È nullo qualsiasi patto od atto diretto a: … b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero”.
L'art. 2 del D. Lgs. 09/07/2003, n. 216 sancisce poi che “per principio di parità di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della religione, delle convinzioni personali, degli handicap, dell'età, della nazionalità o dell'orientamento sessuale. Tale principio comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta…”.
La S.C. ha in proposito ritenuto che “L'intervenuto rafforzamento della tutela antidiscriminatoria, quale garanzia dei diritti fondamentali, costituisce elemento di lettura della direttiva n. 78/2000, recepita nell'ordinamento nazionale dal
16 D.lgs. n. 216 del 2003, nel senso che i diritti in materia di lavoro e sindacali, riconosciuti dall'ordinamento unionale e nazionale, devono potersi svolgere in condizioni di parità, e devono essere tutelati da violenze, mobbing e altri atti o condotte lesive, senza che possano assumere rilievo i suddetti fattori. In particolare, l'espressione "convinzioni personali" deve essere interpretata in tale contesto, come formula di chiusura del sistema, nel senso che le opinioni del lavoratore, che possono riguardare temi diversi tra cui anche l'esercizio dei diritti sociali (associazione sindacale, sciopero), anche con una proiezione dinamica e fattuale (adesione ad una associazione sindacale, esercizio del diritto di sciopero), non possono legittimare una condotta discriminatoria, che cioè non consenta al lavoratore di esercitare in situazione di parità i propri diritti. Ne consegue che nell'espressione "convinzioni personali", richiamata dagli artt. 1 e 4 del predetto D.lgs. n. 216 del 2003, caratterizzata dall'eterogeneità delle ipotesi di discriminazione ideologica estesa alla sfera dei rapporti sociali, va ricompresa la discriminazione per motivi sindacali” (Cass. civ. Sez. Unite, 21/07/2021, n.
20819; Sez. L, Sentenza n. 1 del 02/01/2020).
Quanto all'agevolazione probatoria in favore del soggetto che lamenta la discriminazione, è stato evidenziato (cfr. Cass. 27.9.2018 n. 23338, Cass.
12.10.2018 n. 25543) che le direttive in materia (n. 2000/78, così come le nn.
2006/54 e 2000/43), come interpretate della Corte di Giustizia, e i decreti legislativi di recepimento impongono l'introduzione di un meccanismo di agevolazione probatoria o alleggerimento del carico probatorio gravante sull'attore "prevedendo che questi alleghi e dimostri circostanze di fatto dalle quali possa desumersi per inferenza che la discriminazione abbia avuto luogo, per far scattare l'onere per il datore di lavoro di dimostrare l'insussistenza della discriminazione", (cfr. Cass. n. 14206 del 2013, in materia di discriminazione di genere), con precisazione che "nulla ... autorizza a ritenere il suddetto regime probatorio applicabile solo all'azione speciale e, del resto, una interpretazione in
17 senso così limitativo confliggerebbe con i principi posti dal legislatore comunitario". L'agevolazione probatoria in tanto può realizzarsi in quanto l'inversione dell'onere venga a situarsi in un punto del ragionamento presuntivo anteriore rispetto alla sua completa realizzazione secondo i canoni di cui all'art. 2729 c.c., finendosi altrimenti per porre a carico di chi agisce l'onere di una prova piena del fatto discriminatorio, ancorché raggiunta per via presuntiva. Il lavoratore deve provare il fattore di rischio, il trattamento che assume come meno favorevole rispetto a quello riservato a soggetti in condizioni analoghe e non portatori del fattore di rischio, deducendo una correlazione significativa fra questi elementi che rende plausibile la discriminazione;
il datore di lavoro deve dedurre e provare circostanze inequivoche, idonee a escludere, per precisione, gravità e concordanza di significato, la natura discriminatoria del recesso, in quanto dimostrative di una scelta che sarebbe stata operata con i medesimi parametri nei confronti di qualsiasi lavoratore privo del fattore di rischio, che si fosse trovato nella stessa posizione, (cfr. Cass. n. 14206/13 coerente con le indicazioni espresse dalla Corte di Giustizia 17.7.08, C303/06 10.7.08 Per_1
C-54/07 , 16.7.15 C- 83/14 in termini, Cass. n. 1/2020, cit.). Per_2 Per_3
Con Nella fattispecie, l'accesso al è scaturito dalle ordinanze della Giunta regionale della Campania che, nel contesto dell'emergenza pandemica, hanno disposto la sospensione dell'attività didattica in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado dall'1.03.2021, e ha interessato il periodo dal 2.03.2021 al
17.04.2021.
Il ricorrente ha dedotto che, su 32 settimane complessive di cassa integrazione
Covid, 26, ovvero l'81,25% del totale, avevano interessato operatori di esercizio iscritti alla FAISA CISAL, pari al 33,33% del totale degli operatori in servizio.
Tuttavia, come si evince dalla stessa prospettazione di cui al ricorso, tale
“discriminazione” non avrebbe alcun rapporto con l'affiliazione sindacale dei lavoratori, bensì con il fatto che tutti loro avevano promosso azioni individuali
18 dinanzi al giudice del lavoro, conclusesi favorevolmente per i lavoratori nel periodo immediatamente antecedente alla cassa integrazione, per il pagamento dell'indennità agente unico.
Tali azioni sono state singolarmente promosse, senza alcun riferimento al sindacato o intervento di quest'ultimo, e vi hanno partecipato anche lavoratori la cui appartenenza sindacale non è nota (sigg. e sent. Tribunale di CP_4 CP_5
NT n. 101/2021).
Il ricorrente non ha prospettato alcun contrasto, precedente o successivo, fra la datrice e la . Parte_5
Ne discende che la condotta datoriale di cui il ricorrente lamenta l'illegittimità, tenuto conto delle argomentazioni usate, sia da ricondurre all'alveo non della discriminazione in senso proprio ma della rappresaglia o ritorsione, ovvero della ingiusta e arbitraria reazione datoriale a un comportamento legittimo del lavoratore.
In tale caso, non opera l'agevolazione probatoria di cui sopra e grava interamente su chi deduce il carattere ritorsivo della condotta l'onere di dare dimostrazione tanto del comportamento ritorsivo, quanto del rilievo determinante del motivo ritorsivo.
Nella fattispecie, tale prova manca.
Da un lato, risulta che fra i lavoratori che hanno ottenuto sentenze favorevoli per l'indennità agente unico e non ancora in quiescenza solo sei sono stati interessati dalla sospensione, mentre due (peraltro parimenti iscritti alla ) non Parte_5
sono stati coinvolti.
I verbali degli incontri con le OO.SS. svolti ai sensi dell'art. 19, co. 2, D.L.
17/03/2020, n. 18, comprovano che la società ha sin dall'inizio sostenuto, anche dibattendo con i sindacati, l'impossibilità di far ruotare tutto il personale, tenuto conto delle esigenze organizzative dell'azienda e dei turni e della dislocazione territoriale delle diverse corse espletate: tanto è vero che nel corso dell'incontro
19 del 4.03.2021 proprio il rappresentante della , “comprendendo le Parte_5
esigenze organizzative circa la dislocazione territoriale delle corse”, chiedeva che venisse effettuata la rotazione fra tutti i lavoratori appartenenti ai vari gruppi dei capolinea interessati alla soppressione del servizio scolastico, in modo da garantire un'equa distribuzione. Nel verbale del 18.03.2021, l' ribadiva CP_1
che tutti i lavoratori avrebbero ruotato per “gruppi omogenei” a patto che questo non comportasse un aggravio di costi per l'azienda, e nel successivo verbale del
24.03.2021 ribadiva che avrebbe cercato una soluzione per far ruotare anche i tre addetti del gruppo di NT (fra cui il ), purché senza aggravio di _6
costi (id est, pagamento dell'indennità di trasferta).
Ed infatti, risulta dai dati forniti dal ricorrente, e non specificamente contestati, che i tre operatori full time del gruppo di NT ( e , iscritti Tes_1 _6
, e iscritto UIL) sono stati quelli maggiormente Parte_5 Per_4
penalizzati dalle sospensioni, verosimilmente per la concentrazione di corse scolastiche. In particolare, ha fatto meno cassa integrazione in quanto Per_4
ammalato dal 1° al 13 marzo (cfr. certificati medici in prod. ETAC). Con In definitiva, deve escludersi che la maggior collocazione in del ricorrente sia stata dettata in via esclusiva o comunque determinante da un intento punitivo per il giudizio intrapreso nei confronti dell'azienda.
Ciò posto, sebbene il d.lgs. 148/2015 non contenga, per la cassa integrazione ordinaria e per il FIS, una previsione analoga all'art. 24, co. 3, che per l'integrazione salariale straordinaria impone l'individuazione di meccanismi di rotazione ovvero l'indicazione delle ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi siffatti, il datore di lavoro non può esimersi dal rispettare i canoni generali di buona fede, correttezza e non discriminazione.
Nella fattispecie, l'azienda ha essenzialmente rifiutato di far ruotare gli operatori pacificamente fungibili, nonostante le sollecitazioni delle OO.SS., fra i diversi
20 gruppi, e ha invece proceduto solo alla rotazione per gruppi omogenei, in riferimento alla residenza di servizio.
Ciò però, nel protrarsi della sospensione, ha fatto sì che alcuni gruppi (fra cui
NT) siano risultati molto più penalizzati rispetto ad altri (ad esempio, nel gruppo di SA CO dei Cavoti vi sono ben due dipendenti che non hanno subito nemmeno una settimana di sospensione).
Inoltre, la datrice si è difesa esclusivamente con riguardo al gruppo di Baselice, omettendo di dare conto delle ragioni organizzative che hanno portato, all'interno di altri gruppi e nel complesso, a evidenti sperequazioni nel numero di settimane di sospensione dei vari operatori (es. gruppo di con due dipendenti – Per_5
e – sospesi nettamente più di altri, e uno non sospeso affatto). Tes_2 Per_6
In definitiva, mancando la prova che la datrice abbia attuato la sospensione secondo buona fede, la stessa va condannata al risarcimento del danno, commisurato – in applicazione analogica del criterio indicato dalla giurisprudenza in materia di violazione dei criteri di scelta per i lavoratori da porre in CIGS – alla differenza fra la retribuzione piena (al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali) ed il trattamento corrisposto dalla cassa integrazione guadagni (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 24738 del 04/12/2015; Sez. L, Sentenza
n. 10376 del 20/04/2021).
Il relativo importo può essere quantificato in € 745,07, come richiesto in ricorso, stante l'assenza di qualsivoglia contestazione sul punto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i valori medi dello scaglione di valore della controversia, ridotta del
30% stante l'assenza di questioni complesse di fatto e/o di diritto e vista la serialità.
La presente sentenza è esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando, così provvede:
21 1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente al risarcimento del danno da usura psico-fisica derivante dal mancato adeguamento della turnazione alle disposizioni del regolamento comunitario 561/2006;
2) per l'effetto, condanna in persona del legale rapp.te p.t., a CP_1 corrispondere al ricorrente l'importo di € 29.627,64, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme via via rivalutate, da calcolarsi a decorrere dalla messa in mora (07.11.2022) al saldo;
3) accerta e dichiara il diritto del ricorrente al risarcimento del danno in relazione alla collocazione in CIG Covid nel periodo marzo/aprile 2021;
4) per l'effetto, condanna al pagamento in favore del ricorrente di € CP_1
745,07 a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione al soddisfo;
6) condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in € CP_1
5.331,20, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Così deciso in NT, 24.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Emanuela Colangelo, addetta all'ufficio per il processo.
22
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Tribunale Ordinario di NT
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 4783/2022R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, nato a [...] il [...], residente a [...] Parte_1
alla via Processionale 62, (CF: ), rappresentato e difeso, C.F._1
congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Maurizio Zeoli e dall'avv. Daniela
Sarracino, con gli stessi elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
Daniela Sarracino in NT al viale Martiri d'Ungheria 13, in virtù di mandato in atti;
- RICORRENTE -
C O N T R O
(P.IVA , in persona del procuratore generale – CP_1 P.IVA_1
institore della , giusta procura generale in data Parte_2
30 giugno 2014 autenticata dall'avv. Giovanni Iannella, notaio in NT
(Rep. 43161 – Raccolta 18830) registrata in NT il 1 luglio 2014, n. 5053, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Ioele, in virtù di procura in atti, con domicilio eletto presso il suo studio al Corso Umberto I, n. 122 Cava De' Tirreni;
- CONVENUTA –
Alla scadenza del termine fissato per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., del 23.01.2025, la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.11.2022, conveniva in giudizio Parte_1
l esponendo: CP_1
- di essere dipendente della resistente con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con qualifica di operatore di esercizio e mansioni di conducente di autobus adibiti al trasporto viaggiatori sulle linee di cui la datrice di lavoro è concessionaria;
- che da giugno 2012 ad agosto 2021 aveva svolto le proprie mansioni sulle linee
Baselice-NT, della lunghezza di 65 km sola andata, Baselice - SA CO dei Cavoti, della lunghezza di 58 km sola andata, e Parte_3
Castelvetere di Valfortore, tra andata e ritorno di Parte_4 lunghezza pari a 60 Km, effettuando sempre sia l'andata sia il ritorno;
- che i percorsi avevano lunghezza superiore a 50 km e i pullman utilizzati avevano una capacità di almeno 10 persone;
- che non aveva usufruito dei riposi maturati secondo la normativa vigente per tali percorsi, dettata dal regolamento CE n. 561/2006;
- che infatti i conducenti rispettavano il turno di riposo domenicale, con un riposo costante di 24 ore, a cui aggiungere l'intervallo tra lo smonto del sabato e l'avvio lavoro del lunedì, in luogo del maggiore stacco previsto dal citato regolamento;
- che nel periodo giugno 2012- agosto 2021 aveva svolto turni implicanti, a settimane alterne, gli orari di smonto al sabato e ripresa il lunedì successivo indicati analiticamente in ricorso, con perdita di 2688 ore complessive di riposo;
- che, già con nota del 07.11.2022 chiedeva il risarcimento del danno occorso per il mancato rispetto dell'obbligo di fruizione del riposo settimanale regolare di cui al Regolamento CE 561/2006;
- che, in seguito all'ordinanza n. 6 del 27.02.2021 della di CP_2
sospensione dell'attività didattica in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado nel contesto dell'epidemia da COVID 19, l' aveva deciso di ridurre i CP_1
2 servizi e comunicato ai singoli dipendenti la sospensione dal lavoro, con decorrenza 2.03.2021;
- che nella medesima comunicazione aveva precisato che sarebbe stato richiesto l'intervento del Fondo di Solidarietà Autoferrotranvieri per l'accesso all'assegno ordinario con causale “emergenza Covid 19”;
- che la sospensione del servizio era durata sino al 17.04.2021;
- che nella successiva applicazione dell'istituto l'azienda aveva fatto in modo che fossero interessati dalla sospensione e dal conseguente danno retributivo quasi esclusivamente i dipendenti iscritti all'organizzazione sindacale , Parte_5
in maniera discriminatoria;
- che, infatti, su 32 settimane complessive di sospensione ben 26, l'81,25 % del totale, avevano interessato solo personale iscritto alla , a dispetto Parte_5
del fatto per cui, su un totale di 24 operatori di esercizio in servizio durante il periodo considerato dalla cassa integrazione, solo 8, ovvero il 33,33% del totale, erano iscritti alla;
Parte_5
- che la motivazione era dovuta al fatto che quasi tutti gli iscritti alla , tra Pt_5
cui il ricorrente, responsabile sindacale, avevano ottenuto dal Tribunale di
NT sentenze favorevoli in materia di mancata erogazione di indennità agente unico, emesse nel periodo da metà 2020 a febbraio 2021;
- che già con invito e diffida del 30.09.2021 aveva chiesto, in via stragiudiziale, il risarcimento del danno.
Concludeva chiedendo di “- sentire accertare e dichiarare il diritto dell'esponente al godimento dei riposi settimanali nella misura specificata in premessa al paragrafo 5) e per l'effetto condannare in persona del suo legale CP_1
rapp.te p.t., al risarcimento di tutti i danni, nessuno escluso, patiti dal ricorrente per il mancato godimento degli stessi, nella misura di Euro 41.496,51, come liquidato in premessa, oppure in quella diversa maggiore misura, a stabilirsi in sua giustizia, - sentire accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al
3 risarcimento del danno corrispondente alla decurtazione retributiva subita nel periodo di cui al punto 9) della premessa, nella misura di Euro 745,07 o di quel diverso importo a stabilirsi, anche in via equitativa,- con condanna di CP_1
in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento di tutto quanto stabilito in virtù dei predetti accertamenti, in ogni caso con maggiorazione di rivalutazione monetaria ed interessi, dalla maturazione al soddisfo”.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso, poiché CP_1
infondato in fatto ed in diritto.
La società deduceva che l'istante, nel periodo da giugno 2012 a gennaio 2013 era stato effettivamente assegnato alla linea Parte_6
e fino al gennaio 2013 anche sulla linea Baselice Parte_7
/Campobasso; che, dal 2/2013 aveva operato sulla linea Baselice/NT e sulla linea Baselice /Castelvetere, dal gennaio 2020 sulla linea Baselice /Colle
SAnita /SA CO dei Cavoti e sulla linea Baselice/NT; che, era assegnato alle diverse corse a giorni alterni e non tutti i giorni e ciascuna corsa presentava fermate intermedie tra luogo di partenza e luogo di fine corsa, con la cd sosta fuori residenza, prima di ripartire;
che, in estate, il turno B
(Baselice/NT) veniva spezzato in B1 e B2, praticamente due turni part time sul quale ruotavano e che, solo la linea Baselice – Pt_1 Parte_8
Campobasso superava i 50 Km ed era stata effettuata sino al 31 gennaio 2013 dal ricorrente, che vi era assegnato a giorni alterni.
Espletata l'istruttoria richiesta dalle parti, la causa viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorrente domanda, in primo luogo, il risarcimento del danno per l'omessa fruizione, nel periodo giugno 2012 – agosto 2021, dei riposi come previsti dal regolamento CE n. 561/2006.
4 Il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 «disciplina periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada, al fine di armonizzare le condizioni di concorrenza fra diversi modi di trasporto terrestre, con particolare riguardo al trasporto su strada, nonché di migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale» (art. 1).
Esso trova applicazione al trasporto su strada di passeggeri «effettuato da veicoli che, in base al loro tipo di costruzione e alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente e destinati a tal fine» (art. 2, comma 1, lett. b), con la sola esclusione «veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri» (art. 3, lett. a).
Il regolamento non fa alcuna distinzione né fra trasporto urbano ed extraurbano, né fra servizi che si svolgono all'interno di un solo paese o fra più paesi, né infine in base al titolo – contratto fra soggetti privati o titolo autorizzativo pubblico – in virtù del quale il servizio viene espletato.
Del resto, distinzioni siffatte frustrerebbero lo scopo dell'atto, che era quello di apprestare un complesso di regole più semplici e chiare, anche con specifico riferimento al relativo campo di applicazione, proprio per permetterne un'interpretazione e un'attuazione quanto più possibile uniformi ed efficaci, nell'ottica di un miglioramento delle condizioni sociali dei lavoratori dipendenti, nonché della sicurezza stradale in generale (cfr. punti 3, 4, 7, 13, 15 e 17 del preambolo).
L'applicazione del regolamento anche al settore del TPL appare, peraltro, pacifica in considerazione del tenore letterale del regolamento stesso, come attestano gli indirizzi interpretativi che sono stati emanati (cfr. la nota dell'Ispettorato nazionale del lavoro n. 61 del 14.01.2021 allegata alla produzione di parte ricorrente).
5 L'art. 3, lett. a del regolamento parla espressamente, nel testo italiano, di
«percorso», parola che indica l'itinerario che si attraversa per spostarsi da un luogo a un altro. Il percorso, senza ulteriori specificazioni, è, pertanto, il tratto di strada da un punto a un altro;
nel caso in esame, dunque, l'itinerario che collega il punto iniziale e quello finale della linea, senza tenere conto delle tappe intermedie (e quindi della eventuale suddivisione della linea stessa in un numero maggiore o minore di tratte).
È utile, in quanto le espressioni usate sono più trasparenti, il richiamo alle versioni ufficiali in lingua inglese, francese e tedesca del regolamento, che fanno riferimento a «regular services where the route covered by the service in question does not exceed 50 kilometres», a «services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 km», e al caso in cui «die Linienstrecke nicht mehr als 50 km beträgt».
Anche la lettura della norma nel più ampio contesto in cui è inserita induce a ritenere che il legislatore europeo, quando ha parlato di «percorso», abbia inteso riferirsi alla complessiva distanza coperta dalla linea.
Infatti, proprio il punto 24 del preambolo, laddove evidenzia che «Gli Stati membri dovrebbero stabilire regole opportune per i veicoli impiegati nei servizi regolari di trasporto passeggeri operanti entro un raggio di 50 km», tali da garantire un livello di tutela adeguato per quanto attiene a tempi di guida, interruzioni e periodi di riposo, lascia intendere – a contrario – che qualora il servizio operi oltre il raggio di 50 km le tutele sono quelle poste dal regolamento
561; ed è evidente che, in italiano, operare entro od oltre un determinato raggio di chilometri fa univoco riferimento alla complessiva distanza fra il punto di partenza e quello di arrivo. Del resto, le versioni inglese, francese e tedesca del regolamento, a differenza di quella italiana, utilizzano al punto 24 del preambolo esattamente le medesime parole adoperate dall'art. 3, lett. a.
6 Infine, in chiave teleologica, si desume dalla finalità del regolamento – che si ribadisce essere stata quella di «armonizzare le condizioni di concorrenza … con particolare riguardo al trasporto su strada, nonché di migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale» – che l'esclusione dalle maggiori tutele ivi previste si giustifica in ragione di percorrenze che il legislatore considera esigue e, come tali, bisognevoli di minori cautele per gli autisti, sia nell'ottica della tutela del lavoro che della complessiva sicurezza della circolazione.
Da questo angolo visuale, si impone di concludere che la soglia di percorrenza individuata dal regolamento va valutata con riferimento all'intera linea servita dal medesimo autista con una determinata corsa, e non alle eventuali frazioni di cui essa, per determinazione aziendale, può essere composta.
Sono, invece, del tutto irrilevanti le interruzioni dell'attività di guida dovute alle soste per la fermata e la discesa dei passeggeri nei vari comuni posti lungo l'itinerario.
Tali soste, se possono rilevare, sul diverso versante dell'orario di lavoro degli autisti, ai fini del computo del tempo complessivamente trascorso alla guida, non costituiscono, infatti, «interruzioni» del «periodo di guida» ai sensi del regolamento 561, che definisce le prime come «ogni periodo in cui il conducente non può guidare o svolgere altre mansioni e che serve unicamente al suo riposo»
e il secondo come «il periodo complessivo di guida che intercorre tra il momento in cui un conducente comincia a guidare dopo un periodo di riposo o un'interruzione fino al periodo di riposo o interruzione successivi».
Del resto, una diversa lettura, che consentisse, di fatto, ai singoli esercenti di determinare la durata del «percorso», frustrerebbe l'esigenza di uniforme applicazione del regolamento da parte delle autorità nazionali preposte al controllo (punto 13 del preambolo).
7 Anche l'Ispettorato nazionale del Lavoro ha, da ultimo, acceduto a tale interpretazione (cfr. al riguardo la nota n. 61 del 14.01.2021, prodotta da parte ricorrente).
Il ricorrente ha dedotto di essere stato addetto alla guida di autobus di linea su tratte extraurbane del TPL aventi percorrenza superiore ai 50 km, e specificamente sulle linee linee Baselice-NT, della lunghezza di 65 km sola andata, Baselice - SA CO dei Cavoti, della lunghezza di 58 km sola andata, Baselice – e Baselice – Castelvetere di Parte_3 Parte_4
Valfortore, tra andata e ritorno di lunghezza pari a 60 Km.
La resistente ha confermato lo svolgimento delle suddette linee da parte del ricorrente, per il periodo giugno 2012- agosto 2021, indicando specificatamente i periodi di adibizione ad ognuna di esse, ma ha dedotto che, ad eccezione della linea , alla quale il ricorrente è stato addetto a giorni Parte_3
alterni, fino a gennaio 2013, la lunghezza del percorso non superava i 50 Km e a sostegno di quanto dedotto ha depositato gli estratti dei percorsi tratti da google maps.
L'adibizione del ricorrente alle predette linee è stata, inoltre, confermata anche dai testi che ha riferito solo in merito alla linea Testimone_1 Parte_6
e dal teste di parte resistente
[...] Testimone_2 Testimone_3
quale ha confermato solo le tratte alle quali era addetto , nei periodi Pt_1
indicati dalla società, nulla riferendo in ordine alla lunghezza delle stesse e alla tipologia delle strade percorse.
In ordine alla lunghezza dei tragitti, alle capacità degli autobus utilizzati e alla tipologia di strade percorse, il teste , collega del ricorrente, ha Testimone_1 confermato che l'istante era assegnato alla linea della Parte_6
lunghezza di circa 70 km sola andata e di non ricordare se coprisse altre linee. Il teste ha confermato che l'istante faceva sempre andata e ritorno con pullman con
8 capacità di almeno dieci persone e che il percorso si svolgeva su strade secondarie e provinciali, tortuose, sconnesse e piene di curve.
Il teste anch'esso collega del ricorrente, ha riferito che Tes_2 Pt_1
percorreva le linee Baselice-NT, da Baselice-SA CO,
[...]
e la tratta Baselice- SA Bartolomeo- Castelvetere di Valfortore, che Parte_3
tutte superano i 50 km, che l'istante faceva sempre andata e ritorno con pullman con capacità di almeno dieci persone e che il percorso si svolgeva su strade sconnesse, piene di curve e dissestate.
Ebbene, in ordine alla lunghezza dei percorsi relativi alle singole linee, i testi e a conoscenza dei fatti per essere colleghi del ricorrente che, Tes_1 Tes_2
pur non avendo la medesima residenza di servizio, lo incontravano, il al Tes_1 deposito di NT e poiché vi era una fermata creata ad hoc per lo Tes_2
scambio dei passeggeri tra la linea da lui coperta e quella assegnata all'istante- hanno confermato che tutte le linee e non solo la linea Baselice- Parte_3
superava i 50 km.
Tali dichiarazioni, a parere della scrivente, sono attendibili e non smentite dagli estratti di google maps depositati dalla società. Invero, confrontando i predetti estratti con i turni che la stessa ha depositato, emerge che gli itinerari CP_1
selezionati sugli estratti non tengono conto delle diverse fermate, che nel corso del tragitto dovevano essere effettuate, con ovvio aumento dei km percorsi.
Si veda, ad esempio, la linea : l'estratto di google maps Parte_6
depositato dalla società, prevede tre possibili itinerari, della lunghezza rispettivamente di 42,3 km, 43,9 km e 44,6 km e nessuno di questi tiene conto di tutte le fermate previste dal turno di riferimento allegato dalla stessa società.
Alla luce dell'istruttoria orale, si ritiene provato, quindi, lo svolgimento da parte del ricorrente, per il periodo oggetto di causa, di linee con percorsi superiori a 50
Km, con mezzi di trasporto con capienza superiore a 10 persone.
9 Per tutte le ragioni esposte deve ritenersi fondata la doglianza del ricorrente, essendo circostanze provate, che: (a) sia stato addetto, nei periodi di cui Pt_1
al ricorso, alle specifiche linee ivi indicate;
(b) le suddette linee implichino una percorrenza, dalla partenza al capolinea, superiore ai 50 km;
(c) il ricorrente abbia fruito dei riposi settimanali nella misura indicata in ricorso.
Al riguardo, si rammenta che possono ritenersi pacifici e, come tali, non bisognevoli di specifica dimostrazione, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., non solo i fatti oggetto di esplicita ammissione da parte del convenuto, ma anche i fatti e le circostanze in ordine ai quali egli, in violazione del generale disposto di cui all'art. 416 comma 3 c.p.c., nessuno specifico rilievo di segno contrario abbia formulato, fatta salva ovviamente l'ipotesi di una logica incompatibilità tra la linea difensiva adottata in generale e il fatto non oggetto di puntuale contestazione.
Le Sezioni unite della Cassazione hanno di recente riaffermato che l'art. 416
c.p.c., per il rito del lavoro, e l'art. 167 c.p.c., comma 1, imponendo al convenuto di prendere posizione nell'atto di costituzione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, configurano la non contestazione come un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato, e dovrà ritenerlo sussistente proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti;
pertanto la mancata contestazione, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal legislatore, rappresenta l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto, e quindi rende inutile provarlo perché non controverso (Cass. Sez. Un., 29 maggio 2014, n. 12065).
Tanto la dottrina quanto la giurisprudenza hanno poi precisato che la «non contestazione» è esclusa solo in caso di contestazione «chiara e specifica». La
10 contestazione, infatti, serve a mettere l'attore prima, e il giudice poi, in condizione di sapere quali siano i fatti controversi (che quindi dovranno essere provati) e quali invece i fatti incontroversi, come tali esclusi dal thema probandum (così Cass. Sez. L, Sentenza n. 2832 del 12/02/2016).
Nel caso in esame, parte resistente, in punto di fatto, non ha contestato gli orari di partenza indicati dal ricorrente, che trovano conferma anche nei turni allegati dall' mentre quanto ai turni si è limitata a dedurre che le buste paga relative CP_1
agli anni dal 2012 al 2021, sottoscritte dal ricorrente, smentivano l'andamento costante della prestazione lavorativa come dedotta in ricorso.
In realtà il LUL, non contenendo gli orari dei turni, non attesta alcunché in proposito, laddove alla luce delle difese di parte resistente può ritenersi pacifico che il ricorrente svolgesse turni implicanti lo smonto il sabato e la ripresa il lunedì negli orari analiticamente indicati in ricorso, con conseguente fruizione di un riposo settimanale inferiore a quello “regolare” previsto dal reg. 561.
L'osservanza dei turni indicati in ricorso è stata inoltre confermata dai testi e a conoscenza dei fatti di causa in quanto colleghi. Tes_1 Tes_2
Sussistono pertanto la violazione lamentata e l'inadempimento datoriale, che nel periodo oggetto di causa ha – pacificamente – comportato il godimento dei riposi settimanali nella misura prevista dalla l. 138/1958, art. 8 («Il personale ha diritto ad un riposo settimanale di 24 ore da usufruire nella sua residenza e senza pregiudizio del riposo continuato giornaliero e delle ferie stabilite dai contratti di lavoro. […] È consentito il cumulo di due riposi settimanali consecutivi quando sia reso necessario dalle esigenze del servizio o vi sia accordo fra le parti») in luogo di quella prevista dall'art. 8, comma 6 del reg. 561/06, a mente del quale
«Nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno: - due periodi di riposo settimanale regolare [di almeno 45 ore ex art. 4, lett. h] oppure – un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore. La riduzione è tuttavia compensata da un tempo di
11 riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione».
Per quanto riguarda il risarcimento del danno da usura psico-fisica derivante dalla fruizione di riposi settimanali in misura inferiore a quella garantita dalla legge, si osserva che, in linea generale (cfr., da ultimo, Cass. Sez. L, Sentenza n.
2886 del 10/02/2014), il danno da stress, o usura psicofisica, si inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale e, in linea generale, la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto sofferto dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici.
Con specifico riferimento al lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo, peraltro, la S.C. ha ritenuto (Sez. L, Sentenza n. 16398 del 20/08/2004) di distinguere il danno da "usura psico-fisica", conseguente alla mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di lavoro, dall'ulteriore danno alla salute o danno biologico, che si concretizza, invece, in una "infermità" del lavoratore determinata dall'attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita dai riposi settimanali e che nella prima ipotesi, a differenza che nella seconda ipotesi, il danno sull'an deve ritenersi presunto (così anche Sez. L, Sentenza n. 2455 del 04/03/2000, Cass. Sez. L,
Sentenza n. 17179 del 27/07/2006). La soluzione si spiega in considerazione della circostanza che l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno non patrimoniale. La soluzione si spiega in considerazione della circostanza che l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno non patrimoniale (a differenza di quanto avviene in altre diverse fattispecie – per le quali siffatta copertura non
12 sussiste –, come in relazione al danno derivante dal mancato riconoscimento delle soste obbligatorie nella guida per una durata di almeno 15 minuti tra una corsa e quella successiva e, complessivamente, di almeno un'ora per turno giornaliero – previste del Regolamento n. 3820/85/CEE, nonché dall'art. 14 del
Regolamento O.I.L. n. 67 del 1939 e dall'art. 6, primo comma, lett. a) della legge
14 febbraio del 1958, n. 138 –, esaminato dalla sentenza 2886/2014 su richiamata).
Su tali premesse si è pertanto affermato nella giurisprudenza di legittimità
l'orientamento per cui «La prestazione lavorativa, svolta in violazione della disciplina dei riposi giornalieri e settimanali (nella specie, la guida di autobus senza fruire di un riposo minimo di 11 ore giornaliere e un riposo settimanale di
45 ore consecutive) protrattasi per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura psico-fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36
Cost., mentre, ai fini della determinazione del quantum, occorre tenere conto della gravosità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento de qua, da non confondere con la maggiorazione contrattualmente prevista per la coincidenza di giornate di festività con la giornata di riposo settimanale» (così Cass. Sez. L, Sentenza n. 14710 del
14/07/2015; conformi Cass. Sez. L, Sentenza n. 15157 del 20/07/2015, Sez. L,
Sentenza n. 16665 del 10/08/2015; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 25135 del
08/10/2019).
Ancora, la S.C., sia pure con riferimento ad ambiti diversi dall'autotrasporto, ha ribadito che «La mancata fruizione del riposo giornaliero e settimanale, in assenza di previsioni legittimanti la scelta datoriale, è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto, perché l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento del datore ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36
Cost., sicché la lesione del predetto interesse espone direttamente il datore
13 medesimo al risarcimento del danno» (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 18884 del
15/07/2019; cfr., nello stesso senso, anche Cass. Sez. L, Ordinanza n. 12538 del
10/05/2019).
Nella fattispecie, provata documentalmente la violazione della disciplina dei riposi settimanali, occorre considerare che tale violazione, a causa della ciclica ripetizione di turni che comportavano che la prestazione venisse costantemente resa oltre i limiti di legge, si è protratta per oltre nove anni.
Ciò ha, inevitabilmente, prodotto un aumento della gravosità della prestazione, posto che la riduzione del riposo settimanale ha indubbiamente inciso negativamente sulla possibilità di ricostituire le energie psicofisiche e di dedicare il tempo allo svolgimento di attività ricreative.
Proprio in tale maggiore gravosità, che incide «su diritti costituzionalmente protetti inerenti i diritti fondamentali della persona (rispetto ai quali dunque la valutazione della gravità dell'offesa e della serietà del pregiudizio, e quindi della sua risarcibilità, è già operata dall'ordinamento)» (così, ancora, Cass.
14710/2015, cit.), si sostanzia il danno da usura psico-fisica, che per le ragioni sin qui esposte va, conseguentemente, ritenuto sussistente a fronte della prova della sistematica riduzione dei riposi settimanali.
Del resto, la violazione della disciplina sui riposi appare particolarmente penalizzante in un settore come quello considerato, in cui le giornate lavorative, implicando la necessità di effettuare pause inoperose che – tuttavia – non configurano riposo, vedono il lavoratore ciclicamente impegnato per un numero di ore superiore alla durata effettiva del turno di guida.
Il risarcimento dev'essere liquidato, in mancanza di criteri legali o di principi di razionalità che ne impongano la liquidazione in una somma pari ad un'altra retribuzione giornaliera, alla stregua di una valutazione equitativa che tenga conto della concreta gravosità delle varie prestazioni lavorative, non essendo il danno per il sacrificio del riposo settimanale determinabile in astratto.
14 Nel caso concreto, ai fini della quantificazione occorre considerare il maggior valore della prestazione resa oltre i limiti fissati dalla legge, che consente di assimilare al lavoro straordinario l'espletamento della prestazione in giornate che avrebbero dovuto essere dedicate al riposo, ma anche la circostanza che non si discorra di soppressione dei riposi settimanali, bensì di loro riduzione sotto i limiti di legge. Inoltre, relativamente alla quantificazione, va rilevato che il numero di ore di riposo mensilmente perdute, per il quale il ricorrente chiede il risarcimento, non tiene conto che nel periodo considerato il ricorrente ha goduto di ferie, permessi, si è assentato dal lavoro per malattia o altre ragioni diverse, circostanze che incidono sull'entità del pregiudizio effettivo, così come va considerato che la rotazione sui due diversi turni pure incide sulla quantità di riposi perduti.
Alla stregua delle considerazioni che precedono appare equa una quantificazione dei riposi perduti nella misura di 18 ore mensili (corrispondenti a sei ore di riposo non fruite per tre volte al mese).
In ordine all'eccezione di prescrizione, trattandosi di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale trova applicazione il termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c.
Il ricorrente ha inviato un primo atto di diffida/reclamo gerarchico in data
07.11.2022. Pertanto, l'eccezione è fondata limitatamente ai riposi non fruiti nei mesi da giugno ad ottobre 2012.
Si ritiene dunque equa una determinazione del risarcimento in complessivi €
29.627,64, tenuto conto del numero di ore di riposo non fruite nel periodo considerato (36 per l'anno 2012, 216 per gli anni dal 2013 al 2020 e 144 per l'anno 2021) e dell'importo della retribuzione oraria, maggiorata del 10%
(corrispondente alla maggiorazione prevista dal CCNL per il lavoro straordinario), pari a € 14,63 per l'anno 2012, a € 15,11 per gli anni 2013-2014-
2015, a € 15,39 per l'anno 2016, a € 15,67 per l'anno 2017 e € 15,91 per gli anni
15 dal 2018 al 2021, come da calcoli effettuati in ricorso e non specificamente contestati.
L' va quindi condannata a corrispondere al ricorrente, a titolo CP_1
risarcitorio, il suddetto importo, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme via via rivalutate, da calcolarsi a decorrere dalla messa in mora
(richiesta del 07.11.2022, valida a costituire in mora il debitore in ossequio al principio per cui «Ai fini dell'interruzione della prescrizione è sufficiente la mera comunicazione del fatto costitutivo della pretesa posto che si tratta di atto non soggetto a formule sacramentali, avendo l'esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore, chiaramente manifestata, di far valere il proprio diritto»: Cass. Sez. L, Sentenza n. 24054 del 25/11/2015) al saldo.
In secondo luogo, il ricorrente chiede il risarcimento del danno assumendo di essere stato penalizzato, in quanto iscritto alla , nella scelta dei Parte_5
lavoratori da collocare in cassa integrazione nel periodo dell'emergenza Covid.
Ai sensi dell'art. 15, l. 300/1970, “È nullo qualsiasi patto od atto diretto a: … b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero”.
L'art. 2 del D. Lgs. 09/07/2003, n. 216 sancisce poi che “per principio di parità di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della religione, delle convinzioni personali, degli handicap, dell'età, della nazionalità o dell'orientamento sessuale. Tale principio comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta…”.
La S.C. ha in proposito ritenuto che “L'intervenuto rafforzamento della tutela antidiscriminatoria, quale garanzia dei diritti fondamentali, costituisce elemento di lettura della direttiva n. 78/2000, recepita nell'ordinamento nazionale dal
16 D.lgs. n. 216 del 2003, nel senso che i diritti in materia di lavoro e sindacali, riconosciuti dall'ordinamento unionale e nazionale, devono potersi svolgere in condizioni di parità, e devono essere tutelati da violenze, mobbing e altri atti o condotte lesive, senza che possano assumere rilievo i suddetti fattori. In particolare, l'espressione "convinzioni personali" deve essere interpretata in tale contesto, come formula di chiusura del sistema, nel senso che le opinioni del lavoratore, che possono riguardare temi diversi tra cui anche l'esercizio dei diritti sociali (associazione sindacale, sciopero), anche con una proiezione dinamica e fattuale (adesione ad una associazione sindacale, esercizio del diritto di sciopero), non possono legittimare una condotta discriminatoria, che cioè non consenta al lavoratore di esercitare in situazione di parità i propri diritti. Ne consegue che nell'espressione "convinzioni personali", richiamata dagli artt. 1 e 4 del predetto D.lgs. n. 216 del 2003, caratterizzata dall'eterogeneità delle ipotesi di discriminazione ideologica estesa alla sfera dei rapporti sociali, va ricompresa la discriminazione per motivi sindacali” (Cass. civ. Sez. Unite, 21/07/2021, n.
20819; Sez. L, Sentenza n. 1 del 02/01/2020).
Quanto all'agevolazione probatoria in favore del soggetto che lamenta la discriminazione, è stato evidenziato (cfr. Cass. 27.9.2018 n. 23338, Cass.
12.10.2018 n. 25543) che le direttive in materia (n. 2000/78, così come le nn.
2006/54 e 2000/43), come interpretate della Corte di Giustizia, e i decreti legislativi di recepimento impongono l'introduzione di un meccanismo di agevolazione probatoria o alleggerimento del carico probatorio gravante sull'attore "prevedendo che questi alleghi e dimostri circostanze di fatto dalle quali possa desumersi per inferenza che la discriminazione abbia avuto luogo, per far scattare l'onere per il datore di lavoro di dimostrare l'insussistenza della discriminazione", (cfr. Cass. n. 14206 del 2013, in materia di discriminazione di genere), con precisazione che "nulla ... autorizza a ritenere il suddetto regime probatorio applicabile solo all'azione speciale e, del resto, una interpretazione in
17 senso così limitativo confliggerebbe con i principi posti dal legislatore comunitario". L'agevolazione probatoria in tanto può realizzarsi in quanto l'inversione dell'onere venga a situarsi in un punto del ragionamento presuntivo anteriore rispetto alla sua completa realizzazione secondo i canoni di cui all'art. 2729 c.c., finendosi altrimenti per porre a carico di chi agisce l'onere di una prova piena del fatto discriminatorio, ancorché raggiunta per via presuntiva. Il lavoratore deve provare il fattore di rischio, il trattamento che assume come meno favorevole rispetto a quello riservato a soggetti in condizioni analoghe e non portatori del fattore di rischio, deducendo una correlazione significativa fra questi elementi che rende plausibile la discriminazione;
il datore di lavoro deve dedurre e provare circostanze inequivoche, idonee a escludere, per precisione, gravità e concordanza di significato, la natura discriminatoria del recesso, in quanto dimostrative di una scelta che sarebbe stata operata con i medesimi parametri nei confronti di qualsiasi lavoratore privo del fattore di rischio, che si fosse trovato nella stessa posizione, (cfr. Cass. n. 14206/13 coerente con le indicazioni espresse dalla Corte di Giustizia 17.7.08, C303/06 10.7.08 Per_1
C-54/07 , 16.7.15 C- 83/14 in termini, Cass. n. 1/2020, cit.). Per_2 Per_3
Con Nella fattispecie, l'accesso al è scaturito dalle ordinanze della Giunta regionale della Campania che, nel contesto dell'emergenza pandemica, hanno disposto la sospensione dell'attività didattica in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado dall'1.03.2021, e ha interessato il periodo dal 2.03.2021 al
17.04.2021.
Il ricorrente ha dedotto che, su 32 settimane complessive di cassa integrazione
Covid, 26, ovvero l'81,25% del totale, avevano interessato operatori di esercizio iscritti alla FAISA CISAL, pari al 33,33% del totale degli operatori in servizio.
Tuttavia, come si evince dalla stessa prospettazione di cui al ricorso, tale
“discriminazione” non avrebbe alcun rapporto con l'affiliazione sindacale dei lavoratori, bensì con il fatto che tutti loro avevano promosso azioni individuali
18 dinanzi al giudice del lavoro, conclusesi favorevolmente per i lavoratori nel periodo immediatamente antecedente alla cassa integrazione, per il pagamento dell'indennità agente unico.
Tali azioni sono state singolarmente promosse, senza alcun riferimento al sindacato o intervento di quest'ultimo, e vi hanno partecipato anche lavoratori la cui appartenenza sindacale non è nota (sigg. e sent. Tribunale di CP_4 CP_5
NT n. 101/2021).
Il ricorrente non ha prospettato alcun contrasto, precedente o successivo, fra la datrice e la . Parte_5
Ne discende che la condotta datoriale di cui il ricorrente lamenta l'illegittimità, tenuto conto delle argomentazioni usate, sia da ricondurre all'alveo non della discriminazione in senso proprio ma della rappresaglia o ritorsione, ovvero della ingiusta e arbitraria reazione datoriale a un comportamento legittimo del lavoratore.
In tale caso, non opera l'agevolazione probatoria di cui sopra e grava interamente su chi deduce il carattere ritorsivo della condotta l'onere di dare dimostrazione tanto del comportamento ritorsivo, quanto del rilievo determinante del motivo ritorsivo.
Nella fattispecie, tale prova manca.
Da un lato, risulta che fra i lavoratori che hanno ottenuto sentenze favorevoli per l'indennità agente unico e non ancora in quiescenza solo sei sono stati interessati dalla sospensione, mentre due (peraltro parimenti iscritti alla ) non Parte_5
sono stati coinvolti.
I verbali degli incontri con le OO.SS. svolti ai sensi dell'art. 19, co. 2, D.L.
17/03/2020, n. 18, comprovano che la società ha sin dall'inizio sostenuto, anche dibattendo con i sindacati, l'impossibilità di far ruotare tutto il personale, tenuto conto delle esigenze organizzative dell'azienda e dei turni e della dislocazione territoriale delle diverse corse espletate: tanto è vero che nel corso dell'incontro
19 del 4.03.2021 proprio il rappresentante della , “comprendendo le Parte_5
esigenze organizzative circa la dislocazione territoriale delle corse”, chiedeva che venisse effettuata la rotazione fra tutti i lavoratori appartenenti ai vari gruppi dei capolinea interessati alla soppressione del servizio scolastico, in modo da garantire un'equa distribuzione. Nel verbale del 18.03.2021, l' ribadiva CP_1
che tutti i lavoratori avrebbero ruotato per “gruppi omogenei” a patto che questo non comportasse un aggravio di costi per l'azienda, e nel successivo verbale del
24.03.2021 ribadiva che avrebbe cercato una soluzione per far ruotare anche i tre addetti del gruppo di NT (fra cui il ), purché senza aggravio di _6
costi (id est, pagamento dell'indennità di trasferta).
Ed infatti, risulta dai dati forniti dal ricorrente, e non specificamente contestati, che i tre operatori full time del gruppo di NT ( e , iscritti Tes_1 _6
, e iscritto UIL) sono stati quelli maggiormente Parte_5 Per_4
penalizzati dalle sospensioni, verosimilmente per la concentrazione di corse scolastiche. In particolare, ha fatto meno cassa integrazione in quanto Per_4
ammalato dal 1° al 13 marzo (cfr. certificati medici in prod. ETAC). Con In definitiva, deve escludersi che la maggior collocazione in del ricorrente sia stata dettata in via esclusiva o comunque determinante da un intento punitivo per il giudizio intrapreso nei confronti dell'azienda.
Ciò posto, sebbene il d.lgs. 148/2015 non contenga, per la cassa integrazione ordinaria e per il FIS, una previsione analoga all'art. 24, co. 3, che per l'integrazione salariale straordinaria impone l'individuazione di meccanismi di rotazione ovvero l'indicazione delle ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi siffatti, il datore di lavoro non può esimersi dal rispettare i canoni generali di buona fede, correttezza e non discriminazione.
Nella fattispecie, l'azienda ha essenzialmente rifiutato di far ruotare gli operatori pacificamente fungibili, nonostante le sollecitazioni delle OO.SS., fra i diversi
20 gruppi, e ha invece proceduto solo alla rotazione per gruppi omogenei, in riferimento alla residenza di servizio.
Ciò però, nel protrarsi della sospensione, ha fatto sì che alcuni gruppi (fra cui
NT) siano risultati molto più penalizzati rispetto ad altri (ad esempio, nel gruppo di SA CO dei Cavoti vi sono ben due dipendenti che non hanno subito nemmeno una settimana di sospensione).
Inoltre, la datrice si è difesa esclusivamente con riguardo al gruppo di Baselice, omettendo di dare conto delle ragioni organizzative che hanno portato, all'interno di altri gruppi e nel complesso, a evidenti sperequazioni nel numero di settimane di sospensione dei vari operatori (es. gruppo di con due dipendenti – Per_5
e – sospesi nettamente più di altri, e uno non sospeso affatto). Tes_2 Per_6
In definitiva, mancando la prova che la datrice abbia attuato la sospensione secondo buona fede, la stessa va condannata al risarcimento del danno, commisurato – in applicazione analogica del criterio indicato dalla giurisprudenza in materia di violazione dei criteri di scelta per i lavoratori da porre in CIGS – alla differenza fra la retribuzione piena (al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali) ed il trattamento corrisposto dalla cassa integrazione guadagni (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 24738 del 04/12/2015; Sez. L, Sentenza
n. 10376 del 20/04/2021).
Il relativo importo può essere quantificato in € 745,07, come richiesto in ricorso, stante l'assenza di qualsivoglia contestazione sul punto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i valori medi dello scaglione di valore della controversia, ridotta del
30% stante l'assenza di questioni complesse di fatto e/o di diritto e vista la serialità.
La presente sentenza è esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando, così provvede:
21 1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente al risarcimento del danno da usura psico-fisica derivante dal mancato adeguamento della turnazione alle disposizioni del regolamento comunitario 561/2006;
2) per l'effetto, condanna in persona del legale rapp.te p.t., a CP_1 corrispondere al ricorrente l'importo di € 29.627,64, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme via via rivalutate, da calcolarsi a decorrere dalla messa in mora (07.11.2022) al saldo;
3) accerta e dichiara il diritto del ricorrente al risarcimento del danno in relazione alla collocazione in CIG Covid nel periodo marzo/aprile 2021;
4) per l'effetto, condanna al pagamento in favore del ricorrente di € CP_1
745,07 a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione al soddisfo;
6) condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in € CP_1
5.331,20, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Così deciso in NT, 24.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Emanuela Colangelo, addetta all'ufficio per il processo.
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