Art. 1. Art. 135. - La scuola di specializzazione in oncologia ha sede presso l'istituto di anatomia e istologia patologica e conferisce il diploma di specialista in oncologia.
Art. 136. - La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.
Art. 137. - Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto almeno all'inizio del corso il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente.
Art. 138. - La durata del corso di studi e' di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazioni.
Art. 139. - Il numero massimo degli allievi e' di venticinque per anno di corso e complessivamente di settantacinque iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 140. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 141. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
patologia generale dei tumori I;
oncologia sperimentale I;
anatomia ed istologia patologica dei tumori I;
cancerogenesi ambientale e professionale e prevenzione primaria;
immunologia dei tumori.
2° Anno:
patologia generale dei tumori II;
oncologia sperimentale II;
anatomia e istologia patologica dei tumori II;
citodiagnostica dei tumori;
prevenzione clinica e tecniche diagnostiche di laboratorio;
radiodiagnostica dei tumori;
oncologia medica I;
oncologia chirurgica I.
3° Anno:
oncologia medica II;
oncologia chirurgica II;
radioterapia dei tumori;
oncologia dell'apparato genitale femminile;
oncologia pediatrica;
principi di riabilitazione oncologica;
organizzazione della lotta contro i tumori.
Ogni scuola dovra' provvedere ad organizzare seminari e conferenze su specifici argomenti ad integrazione di quelli elencati nello statuto.
Art. 142. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria per l'ammissione agli esami; il superamento degli esami di ciascun anno sara' condizione indispensabile per l'iscrizione all'anno successivo. Per le materie a corso pluriennale l'esame sara' sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Art. 143. - Al termine del triennio per ottenere il diploma i candidati dovranno presentare una dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione.
Art. 136. - La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.
Art. 137. - Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto almeno all'inizio del corso il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente.
Art. 138. - La durata del corso di studi e' di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazioni.
Art. 139. - Il numero massimo degli allievi e' di venticinque per anno di corso e complessivamente di settantacinque iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 140. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 141. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
patologia generale dei tumori I;
oncologia sperimentale I;
anatomia ed istologia patologica dei tumori I;
cancerogenesi ambientale e professionale e prevenzione primaria;
immunologia dei tumori.
2° Anno:
patologia generale dei tumori II;
oncologia sperimentale II;
anatomia e istologia patologica dei tumori II;
citodiagnostica dei tumori;
prevenzione clinica e tecniche diagnostiche di laboratorio;
radiodiagnostica dei tumori;
oncologia medica I;
oncologia chirurgica I.
3° Anno:
oncologia medica II;
oncologia chirurgica II;
radioterapia dei tumori;
oncologia dell'apparato genitale femminile;
oncologia pediatrica;
principi di riabilitazione oncologica;
organizzazione della lotta contro i tumori.
Ogni scuola dovra' provvedere ad organizzare seminari e conferenze su specifici argomenti ad integrazione di quelli elencati nello statuto.
Art. 142. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria per l'ammissione agli esami; il superamento degli esami di ciascun anno sara' condizione indispensabile per l'iscrizione all'anno successivo. Per le materie a corso pluriennale l'esame sara' sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Art. 143. - Al termine del triennio per ottenere il diploma i candidati dovranno presentare una dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione.