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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/05/2025, n. 2778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2778 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________
IL TRIBUNALE DI CATANIA
__________
Prima Sezione civile
___________
riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott. ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10167/2024 R.G., avente ad oggetto: revisione delle condizioni di divorzio
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria CASABLANCA, presso il C.F._1
cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
RICORRENTE
1 CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Grazia CRIMI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole e ha concluso per l'accoglimento degli accordi dei coniugi con compensazione delle spese tra le parti.
Rimessa in decisione in esito all'udienza del 24/02/2025, fissata per la comparizione personale delle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente il 04/10/2024 , premettendo Parte_1
che con sentenza del Tribunale Civile di Catania n. 3802/2019 del 24/09/2019, emessa a conclusione del giudizio iscritto al n. R.G. 8940/2016, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con a ZA ET (CT) in data CP_1
13/06/2009, matrimonio dal quale è nato il figlio (il 28/01/2010), ha adito questo Per_1
Tribunale per chiedere la revisione delle condizioni di divorzio con particolare riferimento agli incontri con il figlio, essendone il genitore non collocatario.
Nel proprio atto introduttivo il ricorrente ha dedotto, in particolare, che in forza della predetta sentenza di divorzio era stato disposto quanto segue: “Va di seguito prevista una regolamentazione della permanenza del figlio unitamente al padre che consenta loro di mantenere un equilibrato e continuativo rapporto (sollecitando comunque le parti ad un'applicazione flessibile del detto calendario anche tenuto conto della lontananza del Pt_1
dalla residenza del figlio); in particolare, ritiene il Collegio di prevedere che il minore, salvo diversi accordi e compatibilmente con le esigenze del figlio, stia con il padre, nel periodo estivo, complessive 4 settimane con PE (di cui due anche a e da concordare con CP_2
preavviso di almeno un mese prima), per giorni 7 consecutivi nel periodo natalizio
(comprensivi, ad anni alterni, della Festività del Natale e di quella del Capodanno), per giorni 5 nel periodo pasquale (comprensivi, ad anni alterni, della Festività di Pasqua e di quella del Lunedì dell'Angelo); tutte le volte che il verrà in Sicilia per tre giorni con Pt_1 PE […]”.
2 Il ricorrente ha, dunque, concluso chiedendo, in parziale modifica della suddetta previsione, di poter trascorrere con il figlio - nel periodo estivo, complessive 4 settimane con Per_1
PE (di cui due o più anche a e da concordare con preavviso di almeno un mese CP_2
prima); - nel periodo natalizio, 7 giorni consecutivi con PE/soggiorno anche a , CP_2
comprensivi, ad anni alterni, della Festività del Natale e di quella del Capodanno (con preavviso, in caso di soggiorno del minore a , di almeno 30 giorni alla sig.ra CP_2 CP_1
; - nel periodo pasquale per giorni 5 consecutivi con PE/soggiorno anche a
[...] CP_2 comprensivi, ad anni alterni, della Festività di Pasqua e di quella del Lunedì dell'Angelo (con preavviso, in caso di soggiorno del minore a , di almeno 30 giorni alla sig.ra CP_2 CP_1
; - in occasione del compleanno del sig. (28 ottobre) per tre giorni consecutivi
[...] Pt_1
con soggiorno a . CP_2
Il ricorrente ha chiesto, inoltre, di consentire al minore di raggiungerlo a per i periodi CP_2
di soggiorno presso di lui, anche da solo, mediante volo diretto Catania-Venezia ed al ritorno con volo Venezia–Catania o, in alternativa, accompagnato da familiari e amici di assoluta fiducia del genitore, con obbligo della sig.ra di collaborare, provvedendo ad CP_1
accompagnare e riprendere il figlio presso l'aeroporto di Catania ed onere economico a proprio esclusivo carico relativamente alle spese di viaggio di (in aereo o con altro Per_1
mezzo, da Catania per Venezia e ritorno).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 15/01/2025 si è costituita , CP_1
chiedendo il rigetto delle richieste formulate dal ricorrente, dichiarandola non tenuta a prestare il suo consenso a che il figlio minore viaggi da solo in aereo o in compagnia di persone estranee e/o diverse dal padre;
in via subordinata, in caso di accoglimento delle avverse domande, ha chiesto di onerare il di reperire, nella prenotazione dei voli, orari Pt_1
compatibili con le esigenze della , essendo madre di un altro figlio, nato dalla relazione CP_1
con il nuovo compagno.
Tanto premesso, va dato atto che all'udienza di comparizione del 24/02/2025, le parti personalmente presenti hanno manifestato la disponibilità a trovare un accordo nell'interesse di segnatamente, senza apportare sostanziali modifiche al diritto di visita, il si Per_1 Pt_1
è impegnato a prenotare un volo compatibile con orari che non siano notturni in modo da consentire alla di poter accompagnare il figlio all'aeroporto di Catania per la partenza CP_1
3 e prelevarlo dal medesimo aeroporto al rientro e, nel caso di cancellazione o dirottamento del volo su altro aeroporto, il ha manifestato il proprio impegno a spostare ad altra data la Pt_1
partenza.
Stante il raggiunto accordo all'udienza di comparizione del 24/02/2025, che non prevede sostanziali modifiche al diritto di visita rispetto alla pronuncia di divorzio, nonché la rinuncia, in quella sede, da parte dei difensori alle prove orali rispettivamente dedotte - posto l'assenso al riguardo manifestato dai rispettivi assistiti - va pertanto preso atto di quanto sopra concordato.
In ordine alle spese del giudizio (unico punto rimasto controverso, avendo il ricorrente insistito al riguardo), in considerazione della limitatissima portata della chiesta modica e del fatto che l'accordo è stato raggiunto in udienza, su sollecitazione del giudice delegato, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 10167/2024 R.G.:
Prende atto dell'accordo tra le parti e dispone in conformità;
compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 16.05.2025.
IL GIUDICE est. IL PRESIDENTE
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Sonia Di Gesu
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