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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/06/2025, n. 4077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4077 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7205/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 7205 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 - ter c.p.c. del
18.02.2025 e vertente
T R A
(C.F. , in persona del legale rappresentante, con sede legale in Roma, Parte_1 P.IVA_1
Via Sardegna n. 50, nella qualità di procuratrice speciale, della quale cessionaria Controparte_1 dei crediti vantati da nei confronti della rappresentata e difesa Controparte_2 Parte_2 dall'avv. Giovanni Desideri e dall'avv. Paola Ranieri
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa P_ P.IVA_2 dall'avv. Andrea Ferraguto
APPELLATA
E
(C.F. ), in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e Parte_2 P.IVA_3 difesa dall'avv. Gloria Di Gregorio e dall'avv. Andrea Mollo
r.g. n. 7205/2021 1 APPELLATA
E
C.F. ) Controparte_2 P.IVA_4
APPELLATA - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Accertato e dichiarato che è creditrice dell'importo di €. 34.901,81, condannare la Controparte_2
in solido con la ovvero in subordine la , ovvero, in ulteriore P_ Parte_2 P_
subordine, la ognuna per quanto di rispettiva competenza ed obbligazione, al pagamento, Parte_2
in favore di procuratrice speciale di resasi nelle more cessionaria del credito Parte_1 Controparte_1
qui azionato, dell'importo di €. 34.901,81, per le motivazioni di cui in premessa, oltre interessi ex artt. 4 e
5 D. Lgs. 231/2002 con decorrenza dal 31° giorno data fattura, ovvero, in subordine, oltre interessi legali, rivalutazione e maggior danno nella misura pari al costo del denaro;
ovvero, in estremo subordine, oltre gli interessi legali sulle somme via rivalutate, ovvero, oltre ad una indennità risarcitoria commisurata al maggiore saggio tra quello degli interessi legali e quello di rendimento medio annuo netto dei titoli di stato di durata non superiore ai dodici mesi, come da Sent. Cass. 19499/2008. Parte In via di subordine, condannare la in solido con la ovvero in subordine la P_ Pt_2
ovvero, in ulteriore subordine, la ognuna per quanto di rispettiva P_ Parte_2
competenza ed obbligazione, al pagamento dell'importo di €. 34.901,81, o della diversa somma che dovesse risultare di giustizia, a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 C.C., oltre interessi ex artt.4 e 5 D. Lgs. 231/2002 e succ mod e int. e D.lgs. 192/2012. Con condanna altresì, in ogni caso, della in solido con la ovvero in subordine della ovvero, in P_ Parte_2 P_
ulteriore subordine, della ognuna per quanto di rispettiva competenza ed obbligazione, al Parte_2
pagamento degli interessi moratori nella misura prevista dal decreto n. 231/2002 con decorrenza dal momento della proposizione della presente domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 1284 C.C., oltre al pagamento degli interessi maturati sugli interessi scaduti nella misura legale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1283 e 1224 C.C.. Con vittoria delle spese di lite e compensi professionali del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore degli Avv.ti Alessia Melchiorri, Annalisa Melchiorri e
Paolo Melchiorri, che si dichiarano antistatari.”
Per Regione : P_
r.g. n. 7205/2021 2 “In via principale, rigettare l'appello e confermare la sentenza di primo grado che ha accertato e dichiarato la prescrizione del credito fatto valere dall'appellante; in subordine, ove accolga l'appello e dichiari infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla P_
, accertare e dichiarare infondata nel merito la domanda di pagamento di parte appellante;
[...]
in via ancora più subordinata, ove accolga la domanda di pagamento di parte appellante, dichiarare non dovuti gli interessi moratori ex D.Lgsl. 231/2002.”
Per Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, Sezione I Civile, ogni contraria istanza disattesa, rigettare
l'appello proposto dalla in quanto inammissibile, anche ai fini dell'art. 348 bis c.p.c. e Parte_3
comunque nel merito infondato, per le ragioni di cui in narrativa. Vinte le spese. Salvo ogni diritto.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la e la Controparte_2 P_
chiedendone la condanna, in solido, o per quanto di rispettiva competenza, al Parte_2
pagamento della somma di euro 34.901,81, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002, quale integrazione del compenso dovuto per le prestazioni sanitarie erogate in regime di accreditamento provvisorio nel periodo di agosto – settembre 2003.
Il Tribunale di Roma con sentenza n. 7237/2021 accoglieva l'eccezione di prescrizione sollevata dalle convenute e rigettava la domanda.
Il tribunale rilevava che, anche applicando il più favorevole termine decennale di prescrizione, il diritto doveva ritenersi prescritto, atteso che parte attrice – che aveva introdotto il giudizio nel 2017 – dopo aver richiesto formalmente il pagamento delle fatture il 25.02.2004, non aveva più posto in essere validi atti interruttivi. Alcuna valenza, a tal fine, aveva la nota del
18.01.2008 prodotta in atti, trattandosi di mera mail di trasmissione di due allegati (nemmeno depositati), priva di formale e apposita richiesta idonea a costituire in mora il debitore.
Né, come sostenuto dalla casa di cura, poteva farsi decorrere il termine prescrizionale dal deposito della sentenza del Consiglio di Stato del 14.01.2009 n. 99 poiché essa aveva ad oggetto l'applicabilità delle tariffe di cui ai dd. mm. 1994 e 1997 alle prestazioni erogate nel triennio r.g. n. 7205/2021 3 1996-1998, mentre nel caso sottoposto all'esame del tribunale si trattava di fatture relative a prestazioni rese nel 2003.
La nella qualità di procuratrice speciale della cessionaria dei Parte_1 Controparte_1
crediti vantati da ha impugnato la suddetta sentenza sostenendo che: Controparte_2
1) il tribunale ha erroneamente ritenuto che la missiva del 18.01.2008 non costituisse valido atto interruttivo, mentre lo era, non richiedendo l'atto di costituzione in mora particolari formalità, se non la forma scritta e l'essere stato portato adeguatamente a conoscenza del destinatario;
2) in ogni caso il diritto alla remunerazione delle prestazioni erogate dalla casa di cura non poteva ritenersi prescritto, atteso che la possibilità di agire efficacemente in giudizio era sorta in capo alla casa di cura solo con la sentenza del Consiglio di Stato citata che aveva dato piena validità al decreto commissariale n. 1/2005, così facendo sorgere, dal momento del suo deposito (gennaio 2009), la possibilità per l'istante di pretendere le somme per cui
è causa.
L'appellante ha pertanto rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.
Si sono costituite la e la chiedendo il rigetto dell'appello e P_ Parte_2
riproponendo le eccezioni sollevate nel giudizio di primo grado.
Non si è costituita Controparte_2
L'appello è infondato.
Sotto il primo profilo deve rilevarsi che perché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, IV co, c.c., deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, e un elemento oggettivo, consistente nell'esplicitazione di una pretesa e nell'intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora.
E' evidente che, a prescindere dall'eventuale riferimento alle fatture del 2003 asseritamente contenuto negli allegati, la mail del 18.01.2008 che indica nell'oggetto “Riconciliazione crediti fino al 31/12/2006 - ” e nel testo recita “Si trasmette l'allegato 1 da Voi denominato Controparte_2
“Elenco Crediti Certificati” e l'allegato 2 da Voi denominato “Recapiti” relativi alla riconciliazione dei crediti al 31/12/2006 della società .” non contiene alcun elemento idoneo a Controparte_2
manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del debitore e non può quindi ritenersi valido atto interruttivo della prescrizione.
Anche la seconda censura è infondata.
r.g. n. 7205/2021 4 La sentenza del Consiglio di Stato n. 99/2009 ha dichiarato “la legittimità del provvedimento del
Commissario ad acta n. 1 del 17 novembre 2005” il quale aveva determinato che “alle case di cura ricorrenti, le prestazioni sanitarie rese nel periodo 1996 – 1998 devono essere remunerate sulla base delle tariffe di cui al D.M. Sanità 14 dicembre 1194 e del successivo D.M. 30 giugno 1997”. Ciò premesso, onde sottoporre efficacemente a critica la statuizione del tribunale, l'appellante avrebbe dovuto chiaramente e specificatamente allegare i presupposti della applicabilità di tale provvedimento commissariale anche alle prestazioni erogate nel 2003, onere che non ha assolto.
Vale la pena inoltre osservare che, in ogni caso, il provvedimento del commissario ad acta, seppur successivamente annullato dal tribunale amministrativo, era stato adottato nel 2005, per cui, anche a voler seguire il ragionamento della appellante, la casa di cura avrebbe potuto far valere il proprio diritto già a decorrere dal 2005.
L'appello, pertanto, deve essere respinto.
La condanna alle spese in favore di entrambe le parti vittoriose, liquidate come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014, come modif. dal DM 147/2022, segue la soccombenza.
Nulla sulle spese nei confronti di non costituitasi in giudizio. Controparte_2
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante a rifondere ad entrambe le parti appellate le spese di lite da queste anticipate, che liquida in € 4.538,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, per ciascuna delle parti vittoriose;
3) Nulla sulle spese nei confronti di Controparte_2
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 26.06.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 7205/2021 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 7205 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 - ter c.p.c. del
18.02.2025 e vertente
T R A
(C.F. , in persona del legale rappresentante, con sede legale in Roma, Parte_1 P.IVA_1
Via Sardegna n. 50, nella qualità di procuratrice speciale, della quale cessionaria Controparte_1 dei crediti vantati da nei confronti della rappresentata e difesa Controparte_2 Parte_2 dall'avv. Giovanni Desideri e dall'avv. Paola Ranieri
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa P_ P.IVA_2 dall'avv. Andrea Ferraguto
APPELLATA
E
(C.F. ), in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e Parte_2 P.IVA_3 difesa dall'avv. Gloria Di Gregorio e dall'avv. Andrea Mollo
r.g. n. 7205/2021 1 APPELLATA
E
C.F. ) Controparte_2 P.IVA_4
APPELLATA - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Accertato e dichiarato che è creditrice dell'importo di €. 34.901,81, condannare la Controparte_2
in solido con la ovvero in subordine la , ovvero, in ulteriore P_ Parte_2 P_
subordine, la ognuna per quanto di rispettiva competenza ed obbligazione, al pagamento, Parte_2
in favore di procuratrice speciale di resasi nelle more cessionaria del credito Parte_1 Controparte_1
qui azionato, dell'importo di €. 34.901,81, per le motivazioni di cui in premessa, oltre interessi ex artt. 4 e
5 D. Lgs. 231/2002 con decorrenza dal 31° giorno data fattura, ovvero, in subordine, oltre interessi legali, rivalutazione e maggior danno nella misura pari al costo del denaro;
ovvero, in estremo subordine, oltre gli interessi legali sulle somme via rivalutate, ovvero, oltre ad una indennità risarcitoria commisurata al maggiore saggio tra quello degli interessi legali e quello di rendimento medio annuo netto dei titoli di stato di durata non superiore ai dodici mesi, come da Sent. Cass. 19499/2008. Parte In via di subordine, condannare la in solido con la ovvero in subordine la P_ Pt_2
ovvero, in ulteriore subordine, la ognuna per quanto di rispettiva P_ Parte_2
competenza ed obbligazione, al pagamento dell'importo di €. 34.901,81, o della diversa somma che dovesse risultare di giustizia, a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 C.C., oltre interessi ex artt.4 e 5 D. Lgs. 231/2002 e succ mod e int. e D.lgs. 192/2012. Con condanna altresì, in ogni caso, della in solido con la ovvero in subordine della ovvero, in P_ Parte_2 P_
ulteriore subordine, della ognuna per quanto di rispettiva competenza ed obbligazione, al Parte_2
pagamento degli interessi moratori nella misura prevista dal decreto n. 231/2002 con decorrenza dal momento della proposizione della presente domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 1284 C.C., oltre al pagamento degli interessi maturati sugli interessi scaduti nella misura legale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1283 e 1224 C.C.. Con vittoria delle spese di lite e compensi professionali del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore degli Avv.ti Alessia Melchiorri, Annalisa Melchiorri e
Paolo Melchiorri, che si dichiarano antistatari.”
Per Regione : P_
r.g. n. 7205/2021 2 “In via principale, rigettare l'appello e confermare la sentenza di primo grado che ha accertato e dichiarato la prescrizione del credito fatto valere dall'appellante; in subordine, ove accolga l'appello e dichiari infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla P_
, accertare e dichiarare infondata nel merito la domanda di pagamento di parte appellante;
[...]
in via ancora più subordinata, ove accolga la domanda di pagamento di parte appellante, dichiarare non dovuti gli interessi moratori ex D.Lgsl. 231/2002.”
Per Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, Sezione I Civile, ogni contraria istanza disattesa, rigettare
l'appello proposto dalla in quanto inammissibile, anche ai fini dell'art. 348 bis c.p.c. e Parte_3
comunque nel merito infondato, per le ragioni di cui in narrativa. Vinte le spese. Salvo ogni diritto.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la e la Controparte_2 P_
chiedendone la condanna, in solido, o per quanto di rispettiva competenza, al Parte_2
pagamento della somma di euro 34.901,81, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002, quale integrazione del compenso dovuto per le prestazioni sanitarie erogate in regime di accreditamento provvisorio nel periodo di agosto – settembre 2003.
Il Tribunale di Roma con sentenza n. 7237/2021 accoglieva l'eccezione di prescrizione sollevata dalle convenute e rigettava la domanda.
Il tribunale rilevava che, anche applicando il più favorevole termine decennale di prescrizione, il diritto doveva ritenersi prescritto, atteso che parte attrice – che aveva introdotto il giudizio nel 2017 – dopo aver richiesto formalmente il pagamento delle fatture il 25.02.2004, non aveva più posto in essere validi atti interruttivi. Alcuna valenza, a tal fine, aveva la nota del
18.01.2008 prodotta in atti, trattandosi di mera mail di trasmissione di due allegati (nemmeno depositati), priva di formale e apposita richiesta idonea a costituire in mora il debitore.
Né, come sostenuto dalla casa di cura, poteva farsi decorrere il termine prescrizionale dal deposito della sentenza del Consiglio di Stato del 14.01.2009 n. 99 poiché essa aveva ad oggetto l'applicabilità delle tariffe di cui ai dd. mm. 1994 e 1997 alle prestazioni erogate nel triennio r.g. n. 7205/2021 3 1996-1998, mentre nel caso sottoposto all'esame del tribunale si trattava di fatture relative a prestazioni rese nel 2003.
La nella qualità di procuratrice speciale della cessionaria dei Parte_1 Controparte_1
crediti vantati da ha impugnato la suddetta sentenza sostenendo che: Controparte_2
1) il tribunale ha erroneamente ritenuto che la missiva del 18.01.2008 non costituisse valido atto interruttivo, mentre lo era, non richiedendo l'atto di costituzione in mora particolari formalità, se non la forma scritta e l'essere stato portato adeguatamente a conoscenza del destinatario;
2) in ogni caso il diritto alla remunerazione delle prestazioni erogate dalla casa di cura non poteva ritenersi prescritto, atteso che la possibilità di agire efficacemente in giudizio era sorta in capo alla casa di cura solo con la sentenza del Consiglio di Stato citata che aveva dato piena validità al decreto commissariale n. 1/2005, così facendo sorgere, dal momento del suo deposito (gennaio 2009), la possibilità per l'istante di pretendere le somme per cui
è causa.
L'appellante ha pertanto rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.
Si sono costituite la e la chiedendo il rigetto dell'appello e P_ Parte_2
riproponendo le eccezioni sollevate nel giudizio di primo grado.
Non si è costituita Controparte_2
L'appello è infondato.
Sotto il primo profilo deve rilevarsi che perché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, IV co, c.c., deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, e un elemento oggettivo, consistente nell'esplicitazione di una pretesa e nell'intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora.
E' evidente che, a prescindere dall'eventuale riferimento alle fatture del 2003 asseritamente contenuto negli allegati, la mail del 18.01.2008 che indica nell'oggetto “Riconciliazione crediti fino al 31/12/2006 - ” e nel testo recita “Si trasmette l'allegato 1 da Voi denominato Controparte_2
“Elenco Crediti Certificati” e l'allegato 2 da Voi denominato “Recapiti” relativi alla riconciliazione dei crediti al 31/12/2006 della società .” non contiene alcun elemento idoneo a Controparte_2
manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del debitore e non può quindi ritenersi valido atto interruttivo della prescrizione.
Anche la seconda censura è infondata.
r.g. n. 7205/2021 4 La sentenza del Consiglio di Stato n. 99/2009 ha dichiarato “la legittimità del provvedimento del
Commissario ad acta n. 1 del 17 novembre 2005” il quale aveva determinato che “alle case di cura ricorrenti, le prestazioni sanitarie rese nel periodo 1996 – 1998 devono essere remunerate sulla base delle tariffe di cui al D.M. Sanità 14 dicembre 1194 e del successivo D.M. 30 giugno 1997”. Ciò premesso, onde sottoporre efficacemente a critica la statuizione del tribunale, l'appellante avrebbe dovuto chiaramente e specificatamente allegare i presupposti della applicabilità di tale provvedimento commissariale anche alle prestazioni erogate nel 2003, onere che non ha assolto.
Vale la pena inoltre osservare che, in ogni caso, il provvedimento del commissario ad acta, seppur successivamente annullato dal tribunale amministrativo, era stato adottato nel 2005, per cui, anche a voler seguire il ragionamento della appellante, la casa di cura avrebbe potuto far valere il proprio diritto già a decorrere dal 2005.
L'appello, pertanto, deve essere respinto.
La condanna alle spese in favore di entrambe le parti vittoriose, liquidate come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014, come modif. dal DM 147/2022, segue la soccombenza.
Nulla sulle spese nei confronti di non costituitasi in giudizio. Controparte_2
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante a rifondere ad entrambe le parti appellate le spese di lite da queste anticipate, che liquida in € 4.538,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, per ciascuna delle parti vittoriose;
3) Nulla sulle spese nei confronti di Controparte_2
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 26.06.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 7205/2021 5