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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 09/12/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 956/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, Dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
956/2022 R.G., promossa da:
, (C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura apposta in calce al ricorso, dall'Avv.to Andrea Tedeschi del Foro di Reggio
Emilia, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale, sito in
Reggio Emilia, Via Borsellino, n. 2;
RICORRENTE
contro
(P.IVA ), con sede legale in Lesignano de' Bagni (PR), CP_1 P.IVA_1
Via Argini Nord n. 41, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce alla memoria difensiva, dagli
Avv.ti Anna Adele Caraffini e Paola Scasso del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso i relativi studi professionali, siti in Parma, Borgo Garimberti, n. 4,
e in Fontevivo (PR), Via Romitaggio, n. 16;
RESISTENTE
nonché contro
, (C.F. ) e Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
(C.F. ), in proprio e in qualità di associati dello C.F._3 [...] (P.IVA ), Controparte_4 P.IVA_2
rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in calce alla memoria difensiva, dagli Avv.ti Anna Adele Caraffini e Paola Scasso del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso i relativi studi professionali siti in Parma, Borgo Garimberti n. 4 e in Fontevivo (PR), Via Romitaggio n. 16;
RESISTENTI
nonché con la chiamata in causa di
, (C.F. ), con Controparte_5 P.IVA_3
sede legale in Parma, rappresentato e difeso, giusta procura generale ad lites, dagli
Avv.ti Valeria Giroldi e Renato Vestini del Foro di Parma, con domicilio eletto in
Parma, Viale Basetti n 10, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell CP_5
medesimo;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 27.12.2022 e ritualmente notificato, conveniva in giudizio la società Parte_1 CP_1 CP_2
e e - premettendo di aver prestato attività
[...] Controparte_3
lavorativa, dapprima, avendo riguardo al periodo dal febbraio a novembre 2021, a favore dei Dott. e nella loro qualità di associati dello CP_2 CP_3 [...]
e, successivamente, dal dicembre Controparte_4
2021 alla data del 11.07.2022, della società – chiedeva che, previo CP_1
accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso, da un lato, i convenuti, ciascuno per il periodo di rispettiva competenza, fossero condannati alla corresponsione delle differenze retributive e contributive maturate dalla lavoratrice, e, dall'altro, fosse dichiarata l'inefficacia del licenziamento comminatole in forma orale in data 11.07.2022.
A fondamento della domanda, rappresentava: a) di essersi laureata in biologia nell'ottobre 2018; b) che, in data 21/09/2020, nella ricerca di un'occupazione consona agli studi, la ricorrente inviava il proprio curriculum alla D.ssa CP_3
che, all'epoca, lavorava come biologa presso il “Laboratorio DNA Alimenti
[...]
Ambiente” di Traversetolo, la quale, in un primo momento, le rappresentava la propria disponibilità ad instaurare un rapporto di collaborazione, per comunicare in seguito che, a causa delle restrizioni Covid, non le era più possibile mantenere l'offerta e che si sarebbero, quindi, risentite più avanti (doc. 1 fasc. parte ricorrente);
c) che, ad inizio 2021, la D.ssa ricontattava, quindi, la ricorrente CP_3
manifestandole l'intenzione di instaurare un rapporto di collaborazione e proponendole di inquadrare il rapporto come collaborazione occasionale con un compenso di € 500,00 al mese per 40 ore di lavoro;
d) che, ai primi di febbraio 2021, la Dott.ssa cominciava a lavorare presso i locali del laboratorio DNA Alimenti Pt_1
Ambiente di Traversetolo per conto della D.ssa che ivi svolgeva la Controparte_3
sua attività libero professionale insieme al Dr. e) che, dopo soli Controparte_2
cinque giorni dall'inizio della collaborazione, i Dott. e comunicavano CP_2 CP_3
che la loro attività si sarebbe trasferita in una nuova struttura a Lesignano dè Bagni
(Fraz. Santa Maria del Piano) e che, pertanto, la ricorrente non avrebbe potuto recarsi ulteriormente presso il Laboratorio ove aveva iniziato a lavorare (DNA di
Traversetolo); f) che, poiché il nuovo laboratorio in cui i Dott. e si CP_2 CP_3
sarebbero trasferiti non era ancora pronto, questi chiedevano alla ricorrente di recarsi temporaneamente a lavorare presso l'abitazione di una loro collaboratrice, ovvero della che risiedeva in loc. Pilastro (PR), Via Carpaneto n. 6; g) Persona_1
che, fino a metà marzo, quindi, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30 senza pausa pranzo, la ricorrente si recava a lavorare presso l'abitazione della D.ssa ove, utilizzando un computer presumibilmente di proprietà di quest'ultima Per_1
(comunque non suo personale), si occupava in via pressoché esclusiva di inserire nel gestionale aziendale dei dati che le venivano richiesti dai Dott. e vuoi CP_3 CP_2
direttamente vuoi per il tramite della (c.d. data entry); h) che, a metà Per_1 Per_1
marzo 2021, la ricorrente cominciava a lavorare presso la nuova struttura gestita dai dott. e sita nella frazione di Lesignano di Santa Maria del Piano CP_2 CP_3
(PR), ove, dapprima, veniva addetta al reparto di accettazione (ove si occupava di accoglienza clienti, registrazione campioni nel gestionale, loro etichettatura e smistamento nei vari reparti e contatti con i clienti in caso di necessità), per essere poi adibita, nelle ore pomeridiane, dopo qualche settimana, nel laboratorio di chimica dove venivano svolte le analisi sui campioni;
i) che, all'occorrenza, i Dott. e CP_2
chiedevano, altresì, alla Dott.ssa di fornire supporto al reparto di CP_3 Pt_1
microbiologia, principalmente con la gestione delle autoclavi;
l) che, sebbene sin da subito i dott. e abbiano gestito la ricorrente come una vera e propria CP_2 CP_3
dipendente - spostandola da un reparto all'altro a seconda delle esigenze aziendali e impartendole sempre direttive stringenti sia per lo svolgimento dell'attività che per il rispetto degli orari e di quanto meglio si vedrà innanzi - in data 12.04.2021, i due le facevano firmare un primo contratto di prestazione d'opera intellettuale con durata sino al 15.07.2021 e un corrispettivo complessivo di € 2.500,00 netti (doc. 2 fasc. parte ricorrente); m) che, per il periodo da febbraio ad agosto 2021, la ricorrente percepiva l'importo complessivo di € 4.000,00 così suddiviso: - € 2.000,00 con bonifico del 04.06.2021 (con cui le venivano retribuiti i mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2021); - € 800,00 con bonifico del 22.07.2021; - € 1.200,00 con bonifico del 31.08.2021; n) che tali importi venivano contabilizzati con l'emissione di due ricevute per prestazioni occasionali intestate allo Controparte_4
l'una in data 22/07/2021 e l'altra in data 01/09/2021 (docc. 3-4
[...]
fasc. parte ricorrente); n) che, a quel punto, per non sforare il limite previsto dalla normativa fiscale per le collaborazioni occasionali (€ 5.000,00 lordi), la D.ssa CP_3
chiedeva alla ricorrente di aprire una Partita Iva promettendole un aumento di retribuzione sino all'importo mensile di € 1.400,00, come anche risulta dalla scrittura di pugno della d.ssa (docc.
5-6 fasc. parte ricorrente); o) che, inoltre, alla CP_3
ricorrente veniva richiesto di sottoscrivere un secondo contratto di consulenza per la durata di mesi due, che ella sottoscriveva in data 11.10.2021 (doc. 7 fasc. parte ricorrente); p) che la ricorrente, come titolare di partita Iva, emetteva, dunque, tre fatture per i mesi da settembre a dicembre 2021, di cui le prime due intestate allo e la terza alla società della Controparte_4 CP_1
quale i dott. e erano unici soci ed amministratori (doc. 8 fasc. parte CP_2 CP_3
ricorrente); q) che, nel novembre 2021, allorché una collaboratrice addetta al reparto di microbiologia cessava il proprio rapporto, i dott. e disponevano CP_2 CP_3
che la ricorrente passasse dai reparti di chimica e accettazione, dove era stata in via prevalente addetta fino a quel momento, al reparto di microbiologia che era rimasto parzialmente scoperto;
r) che, nel reparto di microbiologia, la ricorrente era addetta a mansioni ripetitive, dovendo pesare i campioni, riempirli con il “brodo”, seminarli su una piastra che veniva riempita con il terreno opportuno, incubata e letta, e procedendo, infine, all'inserimento a gestionale dei risultati così ottenuti;
s) che, nell'espletamento della predetta attività lavorativa, la ricorrente utilizzava strumenti e abbigliamento di proprietà del laboratorio (zoccoli e camice) e si spostava, a rotazione, sulle tre postazioni (una per la pesatura, una per il riempimento del terreno ed una per la lettura delle piastre) indicate di volta in volta dalla D.ssa ovvero CP_3
dalle colleghe più anziane ( e ), senza alcuna possibilità di Per_2 Parte_2
autonomia organizzativa;
t) che, nell'espletamento delle proprie mansioni, la ricorrente era tenuta ad attenersi alle direttive impartite dalla D.ssa e/o dal Dr. CP_3
i quali svolgevano anche un controllo molto intenso sull'attività svolta dalla CP_2
lavoratrice, al pari di tutti gli altri collaboratori/dipendenti che operavano in ufficio;
u) che, nel gennaio 2022, la società, sempre nella persona dei dott. e CP_2 CP_3
comunicava alla ricorrente che, a fronte di un aumento del corrispettivo mensile ad €
1.500,00, questa avrebbe dovuto lavorare anche due sabati mattina al mese;
v) che la ricorrente, pur contraria, constatando che quella era una condizione per la prosecuzione del rapporto di lavoro, acconsentiva e, così, dal febbraio 2022 effettivamente iniziava a lavorare anche due sabati mattina;
z) che, nel corso della settimana, la ricorrente era tenuta in modo rigido al rispetto degli orari di lavoro richiesti dai Dott. e essendole richiesto di lavorare, dal lunedì al CP_2 CP_3
venerdì, dalle 8.30 alle 16.30; aa) che, anche per quanto riguarda ferie e permessi, la ricorrente doveva chiedere autorizzazione alla D.ssa la quale, in particolare, CP_3
da ultimo, autorizzava le ferie estive nel periodo dal 18 al 24 luglio e dal 22 al 28 agosto 2022; bb) che così avveniva anche per le giornate di malattia nelle quali, come si evince dai messaggi Whatsapp, la ricorrente era tenuta ad avvisare delle proprie assenze la D.ssa (doc. 9 fasc. parte ricorrente); cc) che, la ricorrente, dopo CP_3
aver invitato alla regolarizzazione del rapporto lavorativo nonché alla CP_1
corresponsione delle differenze retributive e contributive dovute (doc. 11 fasc. parte ricorrente), in data 11.07.2022, veniva invitata dalla D.ssa alla presenza della CP_3
D.ssa ad allontanarsi dallo studio;
dd) che, il giorno immediatamente CP_6
successivo, la ricorrente impugnava quello che doveva, all'evidenza, considerarsi un licenziamento orale e in ogni caso ritorsivo (docc. 12-13 fasc. parte ricorrente).
Poste tali premesse fattuali, la ricorrente, assumendo che il rapporto fosse connotato, sin dalla sua instaurazione, dalle caratteristiche proprie della subordinazione, da un lato, chiedeva che i convenuti, ciascuno per il periodo di rispettiva competenza, fossero condannati alla corresponsione delle differenze retributive e contributive maturate dalla lavoratrice, e, dall'altro, fosse dichiarata l'inefficacia del licenziamento comminatole in forma orale in data 11.07.2022.
L'istante, in particolare, evidenziava che, nell'espletamento dei compiti assegnati, era assoggettata alle puntuali e specifiche direttive impartitele dai Dott. e CP_2
che le imponevano le modalità di esecuzione della sua prestazione e ai quali CP_3
la ricorrente rendeva, altresì, contro del proprio operato e dai quali riceveva apprezzamenti o rimproveri.
Ancora, affermava che l'orario osservato sarebbe stato dal lunedì al venerdì dalle ore
8,30 alle ore 16,30 nonché, per due sabati al mese, alla mattina, e, inoltre, di non aver usufruito delle ferie e dei riposi spettanti in base al CCNL di settore, né di aver percepito quanto previsto per legge e dal CCNL di categoria.
Deduceva, ancora, di aver sempre svolto mansioni riconducibili nel III° livello del
CCNL Studi Professionali, al quale appartengono “i lavoratori che, in possesso di specifiche conoscenze ed esperienze tecnico/amministrative svolgono mansioni che implicano l'utilizzo di strumenti e di particolari sistemi informatici nonché lavoratori che coordinano altri lavoratori ed hanno la gestione dei rapporti con la clientela dello studio” (cfr. 18 fasc. parte ricorrente).
L'istante precisava, poi, di aver ricevuto, sino al suo licenziamento, una retribuzione mensile pari, da ultimo, ad Euro 1.500,00, lamentando, tuttavia, che i compensi percepiti non sarebbero stati proporzionati alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto.
Aggiungeva che i resistenti non avrebbero mai versato alla ricorrente quanto dovuto per contributi fiscali e previdenziali in quanto non risulterebbe regolare la sua posizione assistenziale e previdenziale.
La Dott.ssa precisava, infine, che il rapporto di lavoro cessava in data Pt_1
11.07.2022, allorquando la medesima veniva licenziata oralmente;
licenziamento del quale la ricorrente deduceva l'inefficacia, invocando, dunque, l'applicazione della tutela normativamente prevista.
La ricorrente, con il presente procedimento, conveniva, dunque, in giudizio i Dott.
e nella loro qualità di associati dello CP_2 CP_3 [...]
nonché la società instando per Controparte_4 CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del lavoro, contrariis reiectis, accertata e dichiarata preliminarmente la natura subordinata del rapporto intercorso tra la ricorrente e i Dott. e nella loro qualità di associati CP_2 CP_3
dello dal febbraio a Controparte_4 novembre 2021 oltre che del rapporto intercorso tra la ricorrente e dal CP_1
dicembre 2021 alla data del 11/07/2022,
a) condannare i convenuti Dott. e nella loro qualità di associati CP_2 CP_3
dello con sede in Controparte_4
Lesignano de Bagni, via Bassetta 11, P. IVA , al pagamento delle P.IVA_2
differenze retributive e contributive che alla ricorrente sarebbero spettate come dipendente inquadrata al 3° livello del CCNL Studi Professionali, ovvero in altro inquadramento ritenuto di giustizia, quantificate, quanto alle differenze retributive, in € 4.833,38, oltre all'ulteriore somma di € 3.168,64 a titolo di rimborso degli oneri fiscali che la ricorrente ha sostenuto come libera professionista, ovvero nelle somme diverse che dovessero essere accertate in corso di causa o ritenute di giustizia;
b) condannare la società al pagamento delle differenze retributive e CP_1
contributive che alla ricorrente sarebbero spettate come dipendente inquadrata al 3° livello del CCNL Studi Professionali, ovvero in altro inquadramento ritenuto di giustizia, quantificate, quanto alle sole differenze retributive , in € 4.258,62, ovvero nella somma diversa che dovesse essere accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, con espressa riserva di documentare gli oneri fiscali di competenza dell'esercizio 2022 che la ricorrente andrà a pagare nel corso del 2023;
c) accertare e dichiarare l 'inefficacia del licenziamento intimato verbalmente in data 11/07/2022 dalla D.ssa quale amministratore di e Controparte_3 CP_1
comunque la sua nullità perchè ritorsivo e discriminatorio e, per l'effetto, condannare la società alla reintegra della lavoratrice, fatta salva la CP_1
facoltà di questa di chiedere l'indennità sostitutiva pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r., oltre al risarcimento del danno commisurato in un'indennità risarcitoria non inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r., oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Contro interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo e con ogni conseguenziale provvedimento di legge e del caso. Con vittoria di spese da distrarsi a favore dello scrivente difensore”.
1.2. Con memoria difensiva del 21.03.2023, si costituivano in giudizio le parti convenute, eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva di e in quanto il relativo rapporto di collaborazione si Controparte_2 Controparte_3
era risolto per scadenza naturale e contestando, nel merito, la fondatezza delle pretese attoree.
1.3. Fallito il tentativo di bonaria composizione della lite, la causa veniva, dunque, istruita sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti nonché delle prove orali condotte in seno al giudizio.
1.4. All'udienza del 9.12.2025, il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. I motivi della decisione.
2.1. Il ricorso è fondato e merita, dunque, accoglimento per le ragioni che si andranno ad esporre.
2.2. È noto che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Nel caso concreto, va preliminarmente osservato che il rapporto di lavoro subordinato
(art. 2094 cod. civ.) si distingue dal rapporto di lavoro autonomo, reso con una o più prestazioni isolate (art. 2222 cod. civ.) ovvero con una prestazione d'opera continuativa e coordinata (art. 409, n. 3, cod. proc. civ.), in base a diversi e variabili criteri;
il principale e, perciò, decisivo, di essi consiste nell'assoggettamento del prestatore al potere direttivo (e disciplinare) del datore di lavoro, ossia al potere di precisare il contenuto della prestazione lavorativa e di controllarne l'esecuzione.
A tale potere corrisponde l'obbligo di retribuire il lavoratore quand'anche il lavoro, pur esattamente eseguito, non abbia dato l'utilità economica sperata. Il suo esercizio si estrinseca in specifiche disposizioni e non in generali direttive, compatibili anche col lavoro autonomo, nel relativo controllo sull'esecuzione e, quindi, si risolve nell'inserimento del lavoratore nell'organizzazione produttiva diretta dal datore (Cass. 3 giugno 1998 n. 5464, 11 settembre 2000 n. 12458).
Il primo adempie, così, l'obbligazione servendosi di mezzi, non già propri, bensì appartenenti al secondo.
La non rilevanza del risultato economico prodotto dalla prestazione esclude che il lavoratore sia assoggettato al relativo rischio e, più in generale, al rischio d'impresa e questa assenza di rischio è ben compatibile con una variabilità della retribuzione - sempre dovuta almeno nei limiti dell'art. 36, primo comma, Cost. - in ragione degli utili conseguiti dal datore.
Ai fini della sussistenza dello svolgimento di lavoro subordinato deve, pertanto, emergere l'esistenza di un vincolo di assoggettamento gerarchico, consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione, nonché
l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro ed il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass.
9.3.2009 n. 5645) attraverso direttive cui il lavoratore è obbligato ad attenersi, così com'è obbligato a mantenere nel tempo la messa a disposizione delle energie lavorative per il raggiungimento degli scopi produttivi dell'impresa (cfr. in tal senso, Cassazione 25.5.98 n. 5214; pressoché sovrapponibile è anche Cassazione 19.11.98 n. 11711).
La giurisprudenza ha, poi, enucleato i criteri definiti complementari e sussidiari quali:
- l'assenza del rischio di impresa;
- la continuità della prestazione;
- l'obbligo di osservare un orario di lavoro;
la cadenza e la forma della retribuzione;
-
l'utilizzazione di strumenti di lavoro e lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione dal datore di lavoro (così, Cassazione n. 5645 del 9 marzo 2009; vedi, altresì, tra le tante, Cass. n. 21028/2006, n. 4171/2006, n. 20669/2004); - quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa, dell'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale (così, Cassazione 27.11.2002 n. 16805 e Cassazione SSUU 30.6.99 n.
379); - ancora la collaborazione, la continuità delle prestazioni stesse, il tipo di retribuzione (compenso mensile forfetario), lo svolgimento dell'attività in giorni prefissati, l'assenza nel lavoratore di un assetto organizzativo imprenditoriale e di rischio in proprio, la fornitura degli strumenti di lavoro da parte datoriale, il sostanziale (e necessario) inserimento costante, compatibilmente con la natura della società e gli scopi da perseguire (cfr. in tal senso, Cassazione 19.10.98 n. 1171; sostanzialmente dello stesso tenore sono, altresì, Cassazione 25.5.98 n. 5214 e
Cassazione 3.6.98 n. 5464).
2.3. Orbene, nella fattispecie in controversia, alla stregua delle risultanze dell'istruttoria orale, risulta provato:
- che, una volta che ha iniziato a lavorare presso il nuovo laboratorio di Lesignano, la ricorrente, su indicazione dei Dott.ri e è stata addetta, dapprima, al CP_2 CP_3
reparto di accettazione, per essere poi adibita, nelle ore pomeridiane, al laboratorio di chimica, e, quindi, dal novembre 2021, al reparto di microbiologia (che era rimasto parzialmente scoperto);
- che la ricorrente svolgeva la propria attività tutti i giorni presso il laboratorio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.30 alle ore 16.30, era stabilmente inserita nell'organizzazione imprenditoriale ed era, altresì, assoggettata al potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro, senza alcun margine di autonomia nello svolgimento della propria attività (neppure per ciò che concerne l'abbigliamento).
Sotto il primo profilo, le relative circostanze - oggetto dei capitoli nn. 111, 122, 133 e
154 del ricorso introduttivo - sono state confermate, in modo univoco, dalla maggior parte dei testi escussi (ossia, nello specifico, dalle testimoni e Tes_1 Per_1
all'udienza del 12.03.2024, dalle testimoni e
[...] Testimone_2 Tes_3
all'udienza del 13.03.2025, e, infine, dalla teste
[...] Testimone_4
all'udienza del 26.06.2025).
Quanto al secondo profilo evidenziato – ossia quello relativo alla sottoposizione della ricorrente al potere direttivo, gerarchico e disciplinare degli odierni convenuti - occorre evidenziare che la teste , responsabile del reparto di chimica, ha, Tes_1
anzitutto, così riferito: “Nel mio reparto, quando lavoravamo insieme, ero io che le davo le direttive” (cap. 19 ricorso5)…“Ero io la responsabile ad effettuare i controlli.” (cap. 21 ricorso6).
La teste ha, poi, riconosciuto che: “Quando la ricorrente è arrivata Persona_1
non sapeva svolgere molte mansioni” (cap. 19 ricorso) e che: “Ci si organizzava all'interno dei singoli reparti. Lavoro organizzato dalle persone con più esperienza”
(cap. 20 ricorso7).
La teste ha parimenti riconosciuto che “la ricorrente sarebbe stata introdotta anche dei sabati al mese quando avrebbe raggiunto una capacità di lavorare in autonomia”
(cap. 22 ricorso8). Ancora, la teste ha pienamente confermato le circostanze Testimone_2
dedotte ai capitoli 19, 20 e 21 del ricorso introduttivo e quindi: - che la ricorrente doveva occupare le postazioni che le venivano di volta in volta indicate dai titolari o dalle colleghe più anziane;
- che i titolari impartivano quotidianamente le direttive a cui la ricorrente doveva attenersi;
- che la ricorrente era, altresì, sottoposta ad un controllo quotidiano sul proprio lavoro da parte dei titolari.
La stessa teste ha, altresì, confermato che le ferie dovevano essere Tes_2
autorizzate dai titolari e che anche eventuali cause di indisposizione dovevano essere parimenti comunicate ai titolari (capitoli 259 e 2610 del ricorso), così come, peraltro, attestato anche dal contenuto dei messaggi Whatsapp prodotti dalla difesa di parte ricorrente sub doc. 9.
Sotto tale ultimo profilo, in particolare, se, da un lato, la teste ha riferito di Tes_2
non ricordare tali circostanze con particolare riguardo alla posizione della ricorrente, dall'altro, ha confermato che “in generale era così”.
Appare significativo, sotto questo profilo, anche il fatto che il profilo professionale della ricorrente, al pari di quello degli altri “collaboratori”, fosse menzionato anche nell'organigramma aziendale della società (doc. 15 fasc. parte ricorrente); CP_1
circostanza, questa, che rappresenta un indice dello stabile inserimento della ricorrente nell'organizzazione aziendale.
Ad abundantiam, occorre evidenziare che la ricorrente – la quale ha, da sempre, svolto la propria attività svolto in regime di assoluta mono-committenza (come emerge dalla numerazione progressiva delle fatture emesse) - era retribuita con un compenso fisso predefinito e non era, quindi, assoggettata ad alcun rischio d'impresa.
Nella fattispecie in controversia, risulta, altresì, provata la ricorrenza del requisito della prestazione di attività lavorativa onerosa all'interno dei locali dell'azienda e con l'utilizzo di attrezzature proprie della stessa. In particolare:
a) la circostanza relativa all'utilizzo, da parte della ricorrente, di strumenti di proprietà del laboratorio – oltreché non contestata specificatamente dai resistenti - è stata riferita, in modo univoco, dalla maggior parte dei testi escussi, i quali hanno confermato le circostanze di cui al capitolo 17 del ricorso introduttivo11 (ci si riferisce, nello specifico, alle testimoni e , escusse Tes_1 Persona_1
all'udienza del 12.03.2024, alle testimoni e Testimone_2 [...]
, sentite all'udienza del 13.03.2025, nonché alla teste , Tes_5 Testimone_4
escussa all'udienza del 26.06.2025);
b) la circostanza relativa alla fornitura, da parte degli odierni convenuti, della divisa da lavoro, e, in particolare, di zoccoli e camice, risulta incontestata tra le parti.
In applicazione dei principi dei quali si è dato conto nel paragrafo che precede, consolidati nella giurisprudenza di legittimità, deve, dunque, osservarsi che, nel caso di specie, è emersa, in modo inequivoco, la prova positiva in ordine all'effettivo assoggettamento della Dott.ssa al potere direttivo e organizzativo degli odierni Pt_1
resistenti; elemento, questo, che, congiuntamente agli ulteriori elementi evidenziati, risulta suscettibile di attestare lo svolgimento, da parte della ricorrente, di un'attività lavorativa in regime di subordinazione, non essendo, per contro, emersa alcuna prova in ordine alla ricorrenza delle connotazioni tipiche del rapporto di collaborazione autonoma.
2.4. Dall'accertamento della natura subordinata del rapporto discende, anzitutto,
l'accertamento del diritto della ricorrente alle differenze retributive e contributive che le sarebbero spettate qualora la medesima fosse stata assunta, quale dipendente, con inquadramento al livello III° del CCNL Studi Professionali.
A riguardo, va, invero, anzitutto, specificato che, nel caso in esame, trova pacifica applicazione il Contratto Collettivo Nazionale Studi Professionali;
circostanza che, peraltro, non risulta contestata dalla parte resistente. La ricorrente ha rivendicato il diritto ad essere inquadrata nel III° livello del suddetto
CCNL, in ragione delle mansioni effettivamente svolte nel corso del rapporto.
Le attività concretamente espletate, per come confermate dai testi appaiono effettivamente compatibili con il profilo professionale previsto per il III° livello contrattuale - al quale appartengono, come testé precisato, “i lavoratori che, in possesso di specifiche conoscenze ed esperienze tecnico/amministrative, svolgono mansioni che implicano l'utilizzo di strumenti e di particolari sistemi informatici nonché lavoratori che coordinano altri lavoratori ed hanno la gestione dei rapporti con la clientela dello studio” (cfr. 18 fasc. parte ricorrente) -, con conseguente diritto della ricorrente alle differenze retributive maturate.
In senso diverso, non depone quanto eccepito dalla resistente circa l'assenza di esperienza della (nonché il mancato superamento, all'inizio della collaborazione, Pt_1
dell'esame di abilitazione all'iscrizione all'Albo dei Biologici) e la conseguente impossibilità, di attribuire alle mansioni eventualmente espletate la professionalità richiesta ai fini del riconoscimento del III° livello.
Dalla declaratoria contrattuale, infatti, emerge che appartengono al III° livello del
CCNL di settore “i lavoratori che, in possesso di specifiche conoscenze ed esperienze tecnico/amministrative, svolgono mansioni che implicano l'utilizzo di strumenti e di particolari sistemi informatici nonché lavoratori che coordinano altri lavoratori ed hanno la gestione dei rapporti con la clientela dello studio”.
Le mansioni descritte – oltreché attenere ad un generico profilo impiegatizio (e non di esperto biologo) - trascendono, invero, con riferimento alla declaratoria di riferimento, dall'acquisizione di una data pregressa esperienza professionale, menzionando, piuttosto, la stessa declaratoria il possesso di quelle conoscenze ed esperienze funzionali all'utilizzo di strumenti e sistemi informatici, che, incontestabilmente, la ricorrente impiegava ordinariamente nell'espletamento delle proprie mansioni di carattere amministrativo. Così delibato l'an, venendo al quantum della pretesa, si rileva che l'istante – a differenza di quanto dedotto da parte convenuta - ha allegato in atti puntuale e dettagliata relazione contenente i conteggi relativi alle differenze retributive maturate, quantificate, come detto, avendo riguardo al parametro retributivo proprio del III° livello del CCNL Studi Professionali.
Tali conteggi non sono stati oggetto di specifica contestazione e possono, pertanto, essere posti a fondamento della decisione.
Tanto in applicazione del consolidato e condivisibile principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. lav. n. 9285 del 10/6/2003) secondo cui “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., comma 1, e art. 416 c.p.c., comma 3, con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado - rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto - rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile”.
Come ulteriormente precisato (Cass. sez. lav. n. 945 del 19/1/2006) infatti “nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum - la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda - opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato.” (cfr. da ultimo Cass. n. 4051/2011 secondo cui “la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva vincolando in tal senso il giudice e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile”). Ne discende che, avendo riguardo al periodo complessivo di durata del rapporto lavorativo (28/02/2021 – 31/07/2022), la Dott.ssa ha diritto alla corresponsione Pt_1
di una somma complessivamente pari ad euro 9.849,50.
Tale importo andrà peraltro suddiviso con riferimento, da un lato, al periodo in cui la ricorrente ha operato alle dipendenze dirette dei Dott. e quali CP_2 CP_3
associati del loro studio professionale (02/2021-12/2021) e, dall'altro, al periodo in cui la ricorrente ha operato alle dipendenze dirette della società el frattempo CP_1
divenuto operativa (1/2022-07/2022).
Le differenze retributive maturate dalla ricorrente in relazione al periodo intercorrente tra febbraio 2021 e dicembre 2021 nei riguardi dei Dott.ri e CP_2
quali associati del loro studio professionale12 ammontano, in particolare, ad CP_3
euro 4.833,38.
A tale somma debbono essere, altresì, aggiunti gli importi che la ricorrente ha versato, a titolo di imposte, sui redditi dichiarati nell'esercizio, quantificabili nella somma di € 3.168,64, come documentato (doc. 19 fasc. parte ricorrente).
Di talché, le pretese creditorie che la ricorrente vanta, in relazione al periodo suindicato, nei riguardi dei Dott. e in proprio e nella loro di associati CP_2 CP_3
del relativo studio professionale, ammontano ad € 8.002,02, di cui € 4.833,38 a titolo di differenze retributive ed € 3.168,64 a titolo di rimborso degli oneri fiscali che la ricorrente ha sostenuto come libero professionista.
Le differenze retributive maturate dalla ricorrente in relazione al periodo intercorrente tra gennaio 2022 e luglio 2022 nei riguardi della società CP_1
ammontano, invece, ad euro 4.258,62.
Sui crediti della lavoratrice spettano, inoltre, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle singole maturazioni al saldo (Corte Cost., 2 novembre 2000, n. 459 e Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2001, n. 38).
Quanto alla domanda di regolarizzazione contributiva nei confronti dell a CP_8
fronte di retribuzioni spettanti per gli anni 2021 e 2022 (cfr. ricorso notificato all CP_8
in data 27.10.2025 come da deposito di pari data), in mancanza di prova del versamento dei contributi dovuti sulla retribuzione spettante alla ricorrente, i convenuti vanno condannati, in relazione al periodo di competenza, al versamento all'ente previdenziale dei contributi omessi per l'attività lavorativa svolta dal
28/02/2021 all'11/07/2022 le (cfr. Cass. n. 19398/2014 e Cass. n. 14853/2019).
Per tutto quanto esposto e considerato, in conclusione, parte resistente va condannata al pagamento in favore della ricorrente, per le causali di cui in parte motiva, di una somma complessivamente pari ad euro 9.849,50 (cui va aggiunto, in relazione al primo periodo di svolgimento del rapporto, un ulteriore importo pari ad € 3.168,64 a titolo di rimborso degli oneri fiscali sostenuti dalla ricorrente).
A tale importo dovranno aggiungersi rivalutazione monetaria e interessi legali ai sensi dell'art. 429, comma 3, c.p.c., nonché la contribuzione previdenziale non versata.
2.5. Deve essere accolta anche la domanda di impugnativa del recesso verbale intimato in data 11 luglio 2022, data nella quale è provato – in quanto incontestato tra le parti - che il rapporto di lavoro sia cessato.
L'art. 2 della L. n. 604 del 1966 dispone: “Il datore di lavoro deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro. La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è inefficace”.
Secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 23 del 2015 (“jobs act”), “Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell'articolo 15 L. n. 300 del 1970 e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto…Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale. Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subìto dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e
l'inefficacia, stabilendo, a tal fine, un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso, la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR. Il datore di lavoro è condannato, altresì per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al comma 2, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione.”
Occorre precisare che - mentre il licenziamento scritto dev'essere impugnato entro il termine decadenziale di sessanta giorni successivi al momento in cui se ne ha conoscenza - il licenziamento verbale (cui deve essere equiparato, sotto questo questo profilo, il licenziamento nemmeno comunicato, considerato che l'eccezione di decadenza ha come elemento costitutivo la sussistenza di un licenziamento quale atto negoziale scritto e comunicato) può essere impugnato entro il termine ordinario ex lege di prescrizione di cinque anni dal momento in cui viene irrogato. E', invero, consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “l'azione per far valere l'inefficacia del licenziamento orale è sottratta all'onere dell'impugnazione stragiudiziale in ragione dell'assenza di un atto scritto da cui l'art. 6 della L. n. 604 del 1966, anche a seguito delle modifiche apportate dall'art. 32 della L. n. 183 del
2010, possa far decorrere il termine di decadenza per proporre impugnazione”, con la conseguenza che l'azione avverso il licenziamento così intimato risulta assoggettata al solo termine prescrizionale (Cass. n. 25561/2018).
Va detto, altresì, che il lavoratore subordinato che impugni un licenziamento allegando che è stato intimato senza l'osservanza della forma prescritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della sua domanda, che la risoluzione del rapporto di lavoro è ascrivibile alla volontà del datore di lavoro, anche se manifestata con comportamenti concludenti;
la mera cessazione nell'esecuzione delle prestazioni non
è circostanza, di per sé sola, idonea a fornire tale prova. (Cass. n. 18402/2019).
Orbene, nell'ipotesi in controversia, parte ricorrente ha dato prova documentale che il licenziamento era ascrivibile a esclusiva volontà del datore di lavoro, stante l'offerta formale della propria prestazione da parte della lavoratrice nonché l'impugnativa del licenziamento del 12.07.2022 (doc. n. 13 fasc. di parte ricorrente).
Le circostanze in questione – oltreché la natura ritorsiva della condotta datoriale13 - risultano, peraltro, acclarate anche dalle trascrizioni delle conversazioni avvenute tra la ricorrente e la Dott.ssa in data 11.07.2022 (documento 12 e 12 bis fasc. CP_3
parte ricorrente - “allora siccome stamattina ho ricevuto la lettera dell'Avvocato
……… Per me puoi raccogliere le tue cose e andare poi se la vedranno i nostri avvocati insomma”); di talché, considerati gli ulteriori elementi di prova addotti, può ritenersi confermata la circostanza della mancata comunicazione del licenziamento nelle forme prescritte. Era, peraltro, onere della convenuta dimostrare di aver comunicato per iscritto il recesso alla ricorrente e, pertanto, alla stregua degli elementi dei quali si è dato conto, non resta che ritenere il licenziamento impugnato inefficace/inesistente e, come tale, inidoneo ad incidere sulla continuità del rapporto di lavoro e, quindi, sul diritto della lavoratrice alla retribuzione fino alla riammissione in servizio.
Di conseguenza, dichiarata l'inefficacia del licenziamento intimato in forma orale dalla alla ricorrente in data 11.07.2022, condanna parte CP_1 Parte_1
convenuta alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro, dichiarando, altresì, il diritto della lavoratrice ad un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto14, corrispondente al periodo 14 Ai fini della valorizzazione della retribuzione utile ai fini del Tfr, si tratterà di prendere la retribuzione di base del lavoratore all'atto del licenziamento (includendo o escludendo gli eventuali elementi che la compongono secondo le previsioni legali /o contrattuali, e, quindi, arrivando alla, eventualmente diversa, retribuzione base RBT), moltiplicare la stessa per il numero di mensilità in atto in azienda e dividerla per 12, trovando così la prima parte che compone la nozione ed il calcolo dell'importo richiesto dalla legge.
in formula: RBT x m : 12 = RMP (retribuzione mensile di proiezione, ove “m” è il numero di mensilità )
Poi si osserverà un periodo di riferimento a ritroso del mese di cessazione del rapporto (ed escluso lo stesso), che si ritiene congruo essere di 12 mesi (essendo il Tfr calcolato su base annua), nel quale si sommeranno tutti gli altri elementi (diversi ovviamente dalla retribuzione base) utili al calcolo del Tfr, sempre in stretto ossequio alla disciplina legale e contrattuale) dividendo l'importo per 12 o per il minor numero dei mesi presi a considerazione (se il rapporto è durato meno).
in formula: EUT(M) : M2 = QRM
dove EUT è la somma degli elementi utili ai fini del Tfr (con esclusione della retribuzione base), M
è il numero di mesi3 presi ad osservazione (di regola 12, ma potrebbero essere minori se il rapporto
è stato di durata inferiore) e QRM è la quota di retribuzione mensile storicizzata.
Individuati questi due elementi con i predetti metodi distinti, basterà sommarli per trovare, infine,
l'ultima retribuzione utile di riferimento per il calcolo del Tfr (URT) (contemplata dalla norma in argomento).
RMP + QRM = URT
In assenza di elementi variabili o significativi nel periodo considerato, si evidenzia che, più semplicemente, RMP = URT. dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative.
3. Sulle spese di lite.
Le spese del presente giudizio sono liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno poste a carico di parte resistente.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, nel loro valore minimo (per controversie in materia di lavoro nello scaglione relativo alle controversia di valore indeterminabile e complessità media): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in Euro 5.664,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accertata e dichiarata la natura subordinata del rapporto intercorso, nel periodo intercorrente tra febbraio 2021 e dicembre 2021, tra la Dott.ssa da Parte_1
un lato e i Dott.ri e nella loro qualità di associati dello CP_2 CP_3 [...]
dall'altro, condanna i convenuti Controparte_4
e nella loro qualità di associati dello CP_2 CP_3 CP_4 [...]
, al pagamento delle differenze retributive che Controparte_4
alla ricorrente sarebbero spettate come dipendente inquadrata al 3° livello del CCNL Studi Professionali, pari ad € 4.833,38, oltre all'ulteriore somma di € 3.168,64 a titolo di rimborso degli oneri fiscali sostenuti.
2. Accertata e dichiarata la natura subordinata del rapporto intercorso, nel periodo intercorrente tra gennaio 2022 e luglio 2022, tra la Dott.ssa e la Parte_1
società condanna tale società al pagamento delle differenze retributive CP_1
che alla ricorrente sarebbero spettate come dipendente inquadrata al 3° livello del
CCNL Studi Professionali, pari ad € 4.258,62.
3. Condanna i convenuti, in relazione al periodo di rispettiva competenza, alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente.
4. Accertata e dichiarata la natura subordinata del rapporto intercorso, nel periodo intercorrente tra gennaio 2022 e luglio 2022, tra la Dott.ssa e la Parte_1
società nonché l'inefficacia del licenziamento intimato in forma orale CP_1
dalla società in data 11.07.2022, condanna tale società alla reintegrazione CP_1
della ricorrente nel posto di lavoro, nonché alla corresponsione, a favore della lavoratrice, di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (calcolata alla stregua dei parametri indicati in parte motiva), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative.
5. Condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere, a favore della ricorrente, le spese di lite che si liquidano in € 5.664,00 per compensi professionali, oltre C.U. se ed in quanto dovuto, 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Parma, il 9 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Se sia vero che la stessa, su indicazione dei Dott. e , è stata addetta dapprima al CP_2 CP_3 reparto di accettazione ove si occupava di accoglienza clienti, registrazione campioni nel gestionale, loro etichettatura e smistamento nei vari reparti e contatti i clienti in caso di necessità”. 2 “Se sia vero che dopo qualche settimana la ricorrente, su indicazione dei Dott. e , CP_2 CP_3
è stata spostata nelle ore pomeridiane nel laboratorio di chimica dove venivano svolte le analisi sui campioni”. 3 “Se sia vero che, all'occorrenza, i Dott. e chiedevano altresì alla ricorrente di CP_2 CP_3 fornire supporto al reparto di microbiologia, principalmente con la gestione delle autoclavi”. 4 “Se sia vero che nel novembre 2021, allorché una collaboratrice addetta al reparto di microbiologia ebbe a cessare il proprio rapporto, i dott. e disposero che la CP_2 CP_3 ricorrente passasse stabilmente al reparto di microbiologia che era rimasto parzialmente scoperto”. 5 “Se sia vero che nello svolgimento della propria attività la ricorrente doveva occupare le postazioni che le venivano indicate di volta in volta dalla D.ssa ovvero dalle colleghe più CP_3 anziane e ), senza alcuna possibilità di alcuna autonomia organizzativa al Per_2 Parte_2 riguardo”. 6 “Se sia vero che i Dott. e svolgevano un controllo quotidiano sul lavoro della CP_2 CP_3 ricorrente” 7 “Se sia vero che i Dott. e impartivano quotidianamente le direttive alle quali la CP_3 CP_2 ricorrente doveva attenersi per lo svolgimento della propria attività”. 8 “Se sia vero che nel gennaio 2022 i dott. e dissero alla ricorrente che avrebbe CP_2 CP_3 dovuto lavorare anche due sabati mattina al mese”. 9 “Se sia vero che il periodo di ferie della ricorrente veniva decis o dai Dott. e . CP_2 CP_3 10 “Se sia vero che se era malata o indisposta la ricorrente doveva comunicarlo ai Dott. e CP_2
. CP_3 11 “Se sia vero che nello svolgimento della propria attività la ricorrente utilizzava strumenti di proprietà del laboratorio (descriva il teste quali strumenti)”. 12 Soggetti in relazione ai quali sussiste pacificamente - avendo riguardo alla domanda di condanna alla corresponsione delle differenze retributive e contributive maturate dalla lavoratrice al periodo intercorrente tra febbraio 2021 e dicembre 2021 - la legittimazione passiva, risultando il fondamento dell'eccezione formulata sul punto dalla difesa dei convenuti scarsamente intelligibile. 13 La quale rappresenta la conseguenza, immediata e diretta, delle richieste di regolarizzazione della propria posizione lavorativa avanzate dalla Dott.ssa a mezzo del proprio legale (doc. 11 fasc. Pt_1 parte ricorrente).
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, Dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
956/2022 R.G., promossa da:
, (C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura apposta in calce al ricorso, dall'Avv.to Andrea Tedeschi del Foro di Reggio
Emilia, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale, sito in
Reggio Emilia, Via Borsellino, n. 2;
RICORRENTE
contro
(P.IVA ), con sede legale in Lesignano de' Bagni (PR), CP_1 P.IVA_1
Via Argini Nord n. 41, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce alla memoria difensiva, dagli
Avv.ti Anna Adele Caraffini e Paola Scasso del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso i relativi studi professionali, siti in Parma, Borgo Garimberti, n. 4,
e in Fontevivo (PR), Via Romitaggio, n. 16;
RESISTENTE
nonché contro
, (C.F. ) e Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
(C.F. ), in proprio e in qualità di associati dello C.F._3 [...] (P.IVA ), Controparte_4 P.IVA_2
rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in calce alla memoria difensiva, dagli Avv.ti Anna Adele Caraffini e Paola Scasso del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso i relativi studi professionali siti in Parma, Borgo Garimberti n. 4 e in Fontevivo (PR), Via Romitaggio n. 16;
RESISTENTI
nonché con la chiamata in causa di
, (C.F. ), con Controparte_5 P.IVA_3
sede legale in Parma, rappresentato e difeso, giusta procura generale ad lites, dagli
Avv.ti Valeria Giroldi e Renato Vestini del Foro di Parma, con domicilio eletto in
Parma, Viale Basetti n 10, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell CP_5
medesimo;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 27.12.2022 e ritualmente notificato, conveniva in giudizio la società Parte_1 CP_1 CP_2
e e - premettendo di aver prestato attività
[...] Controparte_3
lavorativa, dapprima, avendo riguardo al periodo dal febbraio a novembre 2021, a favore dei Dott. e nella loro qualità di associati dello CP_2 CP_3 [...]
e, successivamente, dal dicembre Controparte_4
2021 alla data del 11.07.2022, della società – chiedeva che, previo CP_1
accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso, da un lato, i convenuti, ciascuno per il periodo di rispettiva competenza, fossero condannati alla corresponsione delle differenze retributive e contributive maturate dalla lavoratrice, e, dall'altro, fosse dichiarata l'inefficacia del licenziamento comminatole in forma orale in data 11.07.2022.
A fondamento della domanda, rappresentava: a) di essersi laureata in biologia nell'ottobre 2018; b) che, in data 21/09/2020, nella ricerca di un'occupazione consona agli studi, la ricorrente inviava il proprio curriculum alla D.ssa CP_3
che, all'epoca, lavorava come biologa presso il “Laboratorio DNA Alimenti
[...]
Ambiente” di Traversetolo, la quale, in un primo momento, le rappresentava la propria disponibilità ad instaurare un rapporto di collaborazione, per comunicare in seguito che, a causa delle restrizioni Covid, non le era più possibile mantenere l'offerta e che si sarebbero, quindi, risentite più avanti (doc. 1 fasc. parte ricorrente);
c) che, ad inizio 2021, la D.ssa ricontattava, quindi, la ricorrente CP_3
manifestandole l'intenzione di instaurare un rapporto di collaborazione e proponendole di inquadrare il rapporto come collaborazione occasionale con un compenso di € 500,00 al mese per 40 ore di lavoro;
d) che, ai primi di febbraio 2021, la Dott.ssa cominciava a lavorare presso i locali del laboratorio DNA Alimenti Pt_1
Ambiente di Traversetolo per conto della D.ssa che ivi svolgeva la Controparte_3
sua attività libero professionale insieme al Dr. e) che, dopo soli Controparte_2
cinque giorni dall'inizio della collaborazione, i Dott. e comunicavano CP_2 CP_3
che la loro attività si sarebbe trasferita in una nuova struttura a Lesignano dè Bagni
(Fraz. Santa Maria del Piano) e che, pertanto, la ricorrente non avrebbe potuto recarsi ulteriormente presso il Laboratorio ove aveva iniziato a lavorare (DNA di
Traversetolo); f) che, poiché il nuovo laboratorio in cui i Dott. e si CP_2 CP_3
sarebbero trasferiti non era ancora pronto, questi chiedevano alla ricorrente di recarsi temporaneamente a lavorare presso l'abitazione di una loro collaboratrice, ovvero della che risiedeva in loc. Pilastro (PR), Via Carpaneto n. 6; g) Persona_1
che, fino a metà marzo, quindi, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30 senza pausa pranzo, la ricorrente si recava a lavorare presso l'abitazione della D.ssa ove, utilizzando un computer presumibilmente di proprietà di quest'ultima Per_1
(comunque non suo personale), si occupava in via pressoché esclusiva di inserire nel gestionale aziendale dei dati che le venivano richiesti dai Dott. e vuoi CP_3 CP_2
direttamente vuoi per il tramite della (c.d. data entry); h) che, a metà Per_1 Per_1
marzo 2021, la ricorrente cominciava a lavorare presso la nuova struttura gestita dai dott. e sita nella frazione di Lesignano di Santa Maria del Piano CP_2 CP_3
(PR), ove, dapprima, veniva addetta al reparto di accettazione (ove si occupava di accoglienza clienti, registrazione campioni nel gestionale, loro etichettatura e smistamento nei vari reparti e contatti con i clienti in caso di necessità), per essere poi adibita, nelle ore pomeridiane, dopo qualche settimana, nel laboratorio di chimica dove venivano svolte le analisi sui campioni;
i) che, all'occorrenza, i Dott. e CP_2
chiedevano, altresì, alla Dott.ssa di fornire supporto al reparto di CP_3 Pt_1
microbiologia, principalmente con la gestione delle autoclavi;
l) che, sebbene sin da subito i dott. e abbiano gestito la ricorrente come una vera e propria CP_2 CP_3
dipendente - spostandola da un reparto all'altro a seconda delle esigenze aziendali e impartendole sempre direttive stringenti sia per lo svolgimento dell'attività che per il rispetto degli orari e di quanto meglio si vedrà innanzi - in data 12.04.2021, i due le facevano firmare un primo contratto di prestazione d'opera intellettuale con durata sino al 15.07.2021 e un corrispettivo complessivo di € 2.500,00 netti (doc. 2 fasc. parte ricorrente); m) che, per il periodo da febbraio ad agosto 2021, la ricorrente percepiva l'importo complessivo di € 4.000,00 così suddiviso: - € 2.000,00 con bonifico del 04.06.2021 (con cui le venivano retribuiti i mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2021); - € 800,00 con bonifico del 22.07.2021; - € 1.200,00 con bonifico del 31.08.2021; n) che tali importi venivano contabilizzati con l'emissione di due ricevute per prestazioni occasionali intestate allo Controparte_4
l'una in data 22/07/2021 e l'altra in data 01/09/2021 (docc. 3-4
[...]
fasc. parte ricorrente); n) che, a quel punto, per non sforare il limite previsto dalla normativa fiscale per le collaborazioni occasionali (€ 5.000,00 lordi), la D.ssa CP_3
chiedeva alla ricorrente di aprire una Partita Iva promettendole un aumento di retribuzione sino all'importo mensile di € 1.400,00, come anche risulta dalla scrittura di pugno della d.ssa (docc.
5-6 fasc. parte ricorrente); o) che, inoltre, alla CP_3
ricorrente veniva richiesto di sottoscrivere un secondo contratto di consulenza per la durata di mesi due, che ella sottoscriveva in data 11.10.2021 (doc. 7 fasc. parte ricorrente); p) che la ricorrente, come titolare di partita Iva, emetteva, dunque, tre fatture per i mesi da settembre a dicembre 2021, di cui le prime due intestate allo e la terza alla società della Controparte_4 CP_1
quale i dott. e erano unici soci ed amministratori (doc. 8 fasc. parte CP_2 CP_3
ricorrente); q) che, nel novembre 2021, allorché una collaboratrice addetta al reparto di microbiologia cessava il proprio rapporto, i dott. e disponevano CP_2 CP_3
che la ricorrente passasse dai reparti di chimica e accettazione, dove era stata in via prevalente addetta fino a quel momento, al reparto di microbiologia che era rimasto parzialmente scoperto;
r) che, nel reparto di microbiologia, la ricorrente era addetta a mansioni ripetitive, dovendo pesare i campioni, riempirli con il “brodo”, seminarli su una piastra che veniva riempita con il terreno opportuno, incubata e letta, e procedendo, infine, all'inserimento a gestionale dei risultati così ottenuti;
s) che, nell'espletamento della predetta attività lavorativa, la ricorrente utilizzava strumenti e abbigliamento di proprietà del laboratorio (zoccoli e camice) e si spostava, a rotazione, sulle tre postazioni (una per la pesatura, una per il riempimento del terreno ed una per la lettura delle piastre) indicate di volta in volta dalla D.ssa ovvero CP_3
dalle colleghe più anziane ( e ), senza alcuna possibilità di Per_2 Parte_2
autonomia organizzativa;
t) che, nell'espletamento delle proprie mansioni, la ricorrente era tenuta ad attenersi alle direttive impartite dalla D.ssa e/o dal Dr. CP_3
i quali svolgevano anche un controllo molto intenso sull'attività svolta dalla CP_2
lavoratrice, al pari di tutti gli altri collaboratori/dipendenti che operavano in ufficio;
u) che, nel gennaio 2022, la società, sempre nella persona dei dott. e CP_2 CP_3
comunicava alla ricorrente che, a fronte di un aumento del corrispettivo mensile ad €
1.500,00, questa avrebbe dovuto lavorare anche due sabati mattina al mese;
v) che la ricorrente, pur contraria, constatando che quella era una condizione per la prosecuzione del rapporto di lavoro, acconsentiva e, così, dal febbraio 2022 effettivamente iniziava a lavorare anche due sabati mattina;
z) che, nel corso della settimana, la ricorrente era tenuta in modo rigido al rispetto degli orari di lavoro richiesti dai Dott. e essendole richiesto di lavorare, dal lunedì al CP_2 CP_3
venerdì, dalle 8.30 alle 16.30; aa) che, anche per quanto riguarda ferie e permessi, la ricorrente doveva chiedere autorizzazione alla D.ssa la quale, in particolare, CP_3
da ultimo, autorizzava le ferie estive nel periodo dal 18 al 24 luglio e dal 22 al 28 agosto 2022; bb) che così avveniva anche per le giornate di malattia nelle quali, come si evince dai messaggi Whatsapp, la ricorrente era tenuta ad avvisare delle proprie assenze la D.ssa (doc. 9 fasc. parte ricorrente); cc) che, la ricorrente, dopo CP_3
aver invitato alla regolarizzazione del rapporto lavorativo nonché alla CP_1
corresponsione delle differenze retributive e contributive dovute (doc. 11 fasc. parte ricorrente), in data 11.07.2022, veniva invitata dalla D.ssa alla presenza della CP_3
D.ssa ad allontanarsi dallo studio;
dd) che, il giorno immediatamente CP_6
successivo, la ricorrente impugnava quello che doveva, all'evidenza, considerarsi un licenziamento orale e in ogni caso ritorsivo (docc. 12-13 fasc. parte ricorrente).
Poste tali premesse fattuali, la ricorrente, assumendo che il rapporto fosse connotato, sin dalla sua instaurazione, dalle caratteristiche proprie della subordinazione, da un lato, chiedeva che i convenuti, ciascuno per il periodo di rispettiva competenza, fossero condannati alla corresponsione delle differenze retributive e contributive maturate dalla lavoratrice, e, dall'altro, fosse dichiarata l'inefficacia del licenziamento comminatole in forma orale in data 11.07.2022.
L'istante, in particolare, evidenziava che, nell'espletamento dei compiti assegnati, era assoggettata alle puntuali e specifiche direttive impartitele dai Dott. e CP_2
che le imponevano le modalità di esecuzione della sua prestazione e ai quali CP_3
la ricorrente rendeva, altresì, contro del proprio operato e dai quali riceveva apprezzamenti o rimproveri.
Ancora, affermava che l'orario osservato sarebbe stato dal lunedì al venerdì dalle ore
8,30 alle ore 16,30 nonché, per due sabati al mese, alla mattina, e, inoltre, di non aver usufruito delle ferie e dei riposi spettanti in base al CCNL di settore, né di aver percepito quanto previsto per legge e dal CCNL di categoria.
Deduceva, ancora, di aver sempre svolto mansioni riconducibili nel III° livello del
CCNL Studi Professionali, al quale appartengono “i lavoratori che, in possesso di specifiche conoscenze ed esperienze tecnico/amministrative svolgono mansioni che implicano l'utilizzo di strumenti e di particolari sistemi informatici nonché lavoratori che coordinano altri lavoratori ed hanno la gestione dei rapporti con la clientela dello studio” (cfr. 18 fasc. parte ricorrente).
L'istante precisava, poi, di aver ricevuto, sino al suo licenziamento, una retribuzione mensile pari, da ultimo, ad Euro 1.500,00, lamentando, tuttavia, che i compensi percepiti non sarebbero stati proporzionati alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto.
Aggiungeva che i resistenti non avrebbero mai versato alla ricorrente quanto dovuto per contributi fiscali e previdenziali in quanto non risulterebbe regolare la sua posizione assistenziale e previdenziale.
La Dott.ssa precisava, infine, che il rapporto di lavoro cessava in data Pt_1
11.07.2022, allorquando la medesima veniva licenziata oralmente;
licenziamento del quale la ricorrente deduceva l'inefficacia, invocando, dunque, l'applicazione della tutela normativamente prevista.
La ricorrente, con il presente procedimento, conveniva, dunque, in giudizio i Dott.
e nella loro qualità di associati dello CP_2 CP_3 [...]
nonché la società instando per Controparte_4 CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del lavoro, contrariis reiectis, accertata e dichiarata preliminarmente la natura subordinata del rapporto intercorso tra la ricorrente e i Dott. e nella loro qualità di associati CP_2 CP_3
dello dal febbraio a Controparte_4 novembre 2021 oltre che del rapporto intercorso tra la ricorrente e dal CP_1
dicembre 2021 alla data del 11/07/2022,
a) condannare i convenuti Dott. e nella loro qualità di associati CP_2 CP_3
dello con sede in Controparte_4
Lesignano de Bagni, via Bassetta 11, P. IVA , al pagamento delle P.IVA_2
differenze retributive e contributive che alla ricorrente sarebbero spettate come dipendente inquadrata al 3° livello del CCNL Studi Professionali, ovvero in altro inquadramento ritenuto di giustizia, quantificate, quanto alle differenze retributive, in € 4.833,38, oltre all'ulteriore somma di € 3.168,64 a titolo di rimborso degli oneri fiscali che la ricorrente ha sostenuto come libera professionista, ovvero nelle somme diverse che dovessero essere accertate in corso di causa o ritenute di giustizia;
b) condannare la società al pagamento delle differenze retributive e CP_1
contributive che alla ricorrente sarebbero spettate come dipendente inquadrata al 3° livello del CCNL Studi Professionali, ovvero in altro inquadramento ritenuto di giustizia, quantificate, quanto alle sole differenze retributive , in € 4.258,62, ovvero nella somma diversa che dovesse essere accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, con espressa riserva di documentare gli oneri fiscali di competenza dell'esercizio 2022 che la ricorrente andrà a pagare nel corso del 2023;
c) accertare e dichiarare l 'inefficacia del licenziamento intimato verbalmente in data 11/07/2022 dalla D.ssa quale amministratore di e Controparte_3 CP_1
comunque la sua nullità perchè ritorsivo e discriminatorio e, per l'effetto, condannare la società alla reintegra della lavoratrice, fatta salva la CP_1
facoltà di questa di chiedere l'indennità sostitutiva pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r., oltre al risarcimento del danno commisurato in un'indennità risarcitoria non inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r., oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Contro interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo e con ogni conseguenziale provvedimento di legge e del caso. Con vittoria di spese da distrarsi a favore dello scrivente difensore”.
1.2. Con memoria difensiva del 21.03.2023, si costituivano in giudizio le parti convenute, eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva di e in quanto il relativo rapporto di collaborazione si Controparte_2 Controparte_3
era risolto per scadenza naturale e contestando, nel merito, la fondatezza delle pretese attoree.
1.3. Fallito il tentativo di bonaria composizione della lite, la causa veniva, dunque, istruita sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti nonché delle prove orali condotte in seno al giudizio.
1.4. All'udienza del 9.12.2025, il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. I motivi della decisione.
2.1. Il ricorso è fondato e merita, dunque, accoglimento per le ragioni che si andranno ad esporre.
2.2. È noto che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Nel caso concreto, va preliminarmente osservato che il rapporto di lavoro subordinato
(art. 2094 cod. civ.) si distingue dal rapporto di lavoro autonomo, reso con una o più prestazioni isolate (art. 2222 cod. civ.) ovvero con una prestazione d'opera continuativa e coordinata (art. 409, n. 3, cod. proc. civ.), in base a diversi e variabili criteri;
il principale e, perciò, decisivo, di essi consiste nell'assoggettamento del prestatore al potere direttivo (e disciplinare) del datore di lavoro, ossia al potere di precisare il contenuto della prestazione lavorativa e di controllarne l'esecuzione.
A tale potere corrisponde l'obbligo di retribuire il lavoratore quand'anche il lavoro, pur esattamente eseguito, non abbia dato l'utilità economica sperata. Il suo esercizio si estrinseca in specifiche disposizioni e non in generali direttive, compatibili anche col lavoro autonomo, nel relativo controllo sull'esecuzione e, quindi, si risolve nell'inserimento del lavoratore nell'organizzazione produttiva diretta dal datore (Cass. 3 giugno 1998 n. 5464, 11 settembre 2000 n. 12458).
Il primo adempie, così, l'obbligazione servendosi di mezzi, non già propri, bensì appartenenti al secondo.
La non rilevanza del risultato economico prodotto dalla prestazione esclude che il lavoratore sia assoggettato al relativo rischio e, più in generale, al rischio d'impresa e questa assenza di rischio è ben compatibile con una variabilità della retribuzione - sempre dovuta almeno nei limiti dell'art. 36, primo comma, Cost. - in ragione degli utili conseguiti dal datore.
Ai fini della sussistenza dello svolgimento di lavoro subordinato deve, pertanto, emergere l'esistenza di un vincolo di assoggettamento gerarchico, consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione, nonché
l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro ed il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass.
9.3.2009 n. 5645) attraverso direttive cui il lavoratore è obbligato ad attenersi, così com'è obbligato a mantenere nel tempo la messa a disposizione delle energie lavorative per il raggiungimento degli scopi produttivi dell'impresa (cfr. in tal senso, Cassazione 25.5.98 n. 5214; pressoché sovrapponibile è anche Cassazione 19.11.98 n. 11711).
La giurisprudenza ha, poi, enucleato i criteri definiti complementari e sussidiari quali:
- l'assenza del rischio di impresa;
- la continuità della prestazione;
- l'obbligo di osservare un orario di lavoro;
la cadenza e la forma della retribuzione;
-
l'utilizzazione di strumenti di lavoro e lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione dal datore di lavoro (così, Cassazione n. 5645 del 9 marzo 2009; vedi, altresì, tra le tante, Cass. n. 21028/2006, n. 4171/2006, n. 20669/2004); - quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa, dell'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale (così, Cassazione 27.11.2002 n. 16805 e Cassazione SSUU 30.6.99 n.
379); - ancora la collaborazione, la continuità delle prestazioni stesse, il tipo di retribuzione (compenso mensile forfetario), lo svolgimento dell'attività in giorni prefissati, l'assenza nel lavoratore di un assetto organizzativo imprenditoriale e di rischio in proprio, la fornitura degli strumenti di lavoro da parte datoriale, il sostanziale (e necessario) inserimento costante, compatibilmente con la natura della società e gli scopi da perseguire (cfr. in tal senso, Cassazione 19.10.98 n. 1171; sostanzialmente dello stesso tenore sono, altresì, Cassazione 25.5.98 n. 5214 e
Cassazione 3.6.98 n. 5464).
2.3. Orbene, nella fattispecie in controversia, alla stregua delle risultanze dell'istruttoria orale, risulta provato:
- che, una volta che ha iniziato a lavorare presso il nuovo laboratorio di Lesignano, la ricorrente, su indicazione dei Dott.ri e è stata addetta, dapprima, al CP_2 CP_3
reparto di accettazione, per essere poi adibita, nelle ore pomeridiane, al laboratorio di chimica, e, quindi, dal novembre 2021, al reparto di microbiologia (che era rimasto parzialmente scoperto);
- che la ricorrente svolgeva la propria attività tutti i giorni presso il laboratorio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.30 alle ore 16.30, era stabilmente inserita nell'organizzazione imprenditoriale ed era, altresì, assoggettata al potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro, senza alcun margine di autonomia nello svolgimento della propria attività (neppure per ciò che concerne l'abbigliamento).
Sotto il primo profilo, le relative circostanze - oggetto dei capitoli nn. 111, 122, 133 e
154 del ricorso introduttivo - sono state confermate, in modo univoco, dalla maggior parte dei testi escussi (ossia, nello specifico, dalle testimoni e Tes_1 Per_1
all'udienza del 12.03.2024, dalle testimoni e
[...] Testimone_2 Tes_3
all'udienza del 13.03.2025, e, infine, dalla teste
[...] Testimone_4
all'udienza del 26.06.2025).
Quanto al secondo profilo evidenziato – ossia quello relativo alla sottoposizione della ricorrente al potere direttivo, gerarchico e disciplinare degli odierni convenuti - occorre evidenziare che la teste , responsabile del reparto di chimica, ha, Tes_1
anzitutto, così riferito: “Nel mio reparto, quando lavoravamo insieme, ero io che le davo le direttive” (cap. 19 ricorso5)…“Ero io la responsabile ad effettuare i controlli.” (cap. 21 ricorso6).
La teste ha, poi, riconosciuto che: “Quando la ricorrente è arrivata Persona_1
non sapeva svolgere molte mansioni” (cap. 19 ricorso) e che: “Ci si organizzava all'interno dei singoli reparti. Lavoro organizzato dalle persone con più esperienza”
(cap. 20 ricorso7).
La teste ha parimenti riconosciuto che “la ricorrente sarebbe stata introdotta anche dei sabati al mese quando avrebbe raggiunto una capacità di lavorare in autonomia”
(cap. 22 ricorso8). Ancora, la teste ha pienamente confermato le circostanze Testimone_2
dedotte ai capitoli 19, 20 e 21 del ricorso introduttivo e quindi: - che la ricorrente doveva occupare le postazioni che le venivano di volta in volta indicate dai titolari o dalle colleghe più anziane;
- che i titolari impartivano quotidianamente le direttive a cui la ricorrente doveva attenersi;
- che la ricorrente era, altresì, sottoposta ad un controllo quotidiano sul proprio lavoro da parte dei titolari.
La stessa teste ha, altresì, confermato che le ferie dovevano essere Tes_2
autorizzate dai titolari e che anche eventuali cause di indisposizione dovevano essere parimenti comunicate ai titolari (capitoli 259 e 2610 del ricorso), così come, peraltro, attestato anche dal contenuto dei messaggi Whatsapp prodotti dalla difesa di parte ricorrente sub doc. 9.
Sotto tale ultimo profilo, in particolare, se, da un lato, la teste ha riferito di Tes_2
non ricordare tali circostanze con particolare riguardo alla posizione della ricorrente, dall'altro, ha confermato che “in generale era così”.
Appare significativo, sotto questo profilo, anche il fatto che il profilo professionale della ricorrente, al pari di quello degli altri “collaboratori”, fosse menzionato anche nell'organigramma aziendale della società (doc. 15 fasc. parte ricorrente); CP_1
circostanza, questa, che rappresenta un indice dello stabile inserimento della ricorrente nell'organizzazione aziendale.
Ad abundantiam, occorre evidenziare che la ricorrente – la quale ha, da sempre, svolto la propria attività svolto in regime di assoluta mono-committenza (come emerge dalla numerazione progressiva delle fatture emesse) - era retribuita con un compenso fisso predefinito e non era, quindi, assoggettata ad alcun rischio d'impresa.
Nella fattispecie in controversia, risulta, altresì, provata la ricorrenza del requisito della prestazione di attività lavorativa onerosa all'interno dei locali dell'azienda e con l'utilizzo di attrezzature proprie della stessa. In particolare:
a) la circostanza relativa all'utilizzo, da parte della ricorrente, di strumenti di proprietà del laboratorio – oltreché non contestata specificatamente dai resistenti - è stata riferita, in modo univoco, dalla maggior parte dei testi escussi, i quali hanno confermato le circostanze di cui al capitolo 17 del ricorso introduttivo11 (ci si riferisce, nello specifico, alle testimoni e , escusse Tes_1 Persona_1
all'udienza del 12.03.2024, alle testimoni e Testimone_2 [...]
, sentite all'udienza del 13.03.2025, nonché alla teste , Tes_5 Testimone_4
escussa all'udienza del 26.06.2025);
b) la circostanza relativa alla fornitura, da parte degli odierni convenuti, della divisa da lavoro, e, in particolare, di zoccoli e camice, risulta incontestata tra le parti.
In applicazione dei principi dei quali si è dato conto nel paragrafo che precede, consolidati nella giurisprudenza di legittimità, deve, dunque, osservarsi che, nel caso di specie, è emersa, in modo inequivoco, la prova positiva in ordine all'effettivo assoggettamento della Dott.ssa al potere direttivo e organizzativo degli odierni Pt_1
resistenti; elemento, questo, che, congiuntamente agli ulteriori elementi evidenziati, risulta suscettibile di attestare lo svolgimento, da parte della ricorrente, di un'attività lavorativa in regime di subordinazione, non essendo, per contro, emersa alcuna prova in ordine alla ricorrenza delle connotazioni tipiche del rapporto di collaborazione autonoma.
2.4. Dall'accertamento della natura subordinata del rapporto discende, anzitutto,
l'accertamento del diritto della ricorrente alle differenze retributive e contributive che le sarebbero spettate qualora la medesima fosse stata assunta, quale dipendente, con inquadramento al livello III° del CCNL Studi Professionali.
A riguardo, va, invero, anzitutto, specificato che, nel caso in esame, trova pacifica applicazione il Contratto Collettivo Nazionale Studi Professionali;
circostanza che, peraltro, non risulta contestata dalla parte resistente. La ricorrente ha rivendicato il diritto ad essere inquadrata nel III° livello del suddetto
CCNL, in ragione delle mansioni effettivamente svolte nel corso del rapporto.
Le attività concretamente espletate, per come confermate dai testi appaiono effettivamente compatibili con il profilo professionale previsto per il III° livello contrattuale - al quale appartengono, come testé precisato, “i lavoratori che, in possesso di specifiche conoscenze ed esperienze tecnico/amministrative, svolgono mansioni che implicano l'utilizzo di strumenti e di particolari sistemi informatici nonché lavoratori che coordinano altri lavoratori ed hanno la gestione dei rapporti con la clientela dello studio” (cfr. 18 fasc. parte ricorrente) -, con conseguente diritto della ricorrente alle differenze retributive maturate.
In senso diverso, non depone quanto eccepito dalla resistente circa l'assenza di esperienza della (nonché il mancato superamento, all'inizio della collaborazione, Pt_1
dell'esame di abilitazione all'iscrizione all'Albo dei Biologici) e la conseguente impossibilità, di attribuire alle mansioni eventualmente espletate la professionalità richiesta ai fini del riconoscimento del III° livello.
Dalla declaratoria contrattuale, infatti, emerge che appartengono al III° livello del
CCNL di settore “i lavoratori che, in possesso di specifiche conoscenze ed esperienze tecnico/amministrative, svolgono mansioni che implicano l'utilizzo di strumenti e di particolari sistemi informatici nonché lavoratori che coordinano altri lavoratori ed hanno la gestione dei rapporti con la clientela dello studio”.
Le mansioni descritte – oltreché attenere ad un generico profilo impiegatizio (e non di esperto biologo) - trascendono, invero, con riferimento alla declaratoria di riferimento, dall'acquisizione di una data pregressa esperienza professionale, menzionando, piuttosto, la stessa declaratoria il possesso di quelle conoscenze ed esperienze funzionali all'utilizzo di strumenti e sistemi informatici, che, incontestabilmente, la ricorrente impiegava ordinariamente nell'espletamento delle proprie mansioni di carattere amministrativo. Così delibato l'an, venendo al quantum della pretesa, si rileva che l'istante – a differenza di quanto dedotto da parte convenuta - ha allegato in atti puntuale e dettagliata relazione contenente i conteggi relativi alle differenze retributive maturate, quantificate, come detto, avendo riguardo al parametro retributivo proprio del III° livello del CCNL Studi Professionali.
Tali conteggi non sono stati oggetto di specifica contestazione e possono, pertanto, essere posti a fondamento della decisione.
Tanto in applicazione del consolidato e condivisibile principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. lav. n. 9285 del 10/6/2003) secondo cui “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., comma 1, e art. 416 c.p.c., comma 3, con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado - rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto - rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile”.
Come ulteriormente precisato (Cass. sez. lav. n. 945 del 19/1/2006) infatti “nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum - la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda - opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato.” (cfr. da ultimo Cass. n. 4051/2011 secondo cui “la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva vincolando in tal senso il giudice e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile”). Ne discende che, avendo riguardo al periodo complessivo di durata del rapporto lavorativo (28/02/2021 – 31/07/2022), la Dott.ssa ha diritto alla corresponsione Pt_1
di una somma complessivamente pari ad euro 9.849,50.
Tale importo andrà peraltro suddiviso con riferimento, da un lato, al periodo in cui la ricorrente ha operato alle dipendenze dirette dei Dott. e quali CP_2 CP_3
associati del loro studio professionale (02/2021-12/2021) e, dall'altro, al periodo in cui la ricorrente ha operato alle dipendenze dirette della società el frattempo CP_1
divenuto operativa (1/2022-07/2022).
Le differenze retributive maturate dalla ricorrente in relazione al periodo intercorrente tra febbraio 2021 e dicembre 2021 nei riguardi dei Dott.ri e CP_2
quali associati del loro studio professionale12 ammontano, in particolare, ad CP_3
euro 4.833,38.
A tale somma debbono essere, altresì, aggiunti gli importi che la ricorrente ha versato, a titolo di imposte, sui redditi dichiarati nell'esercizio, quantificabili nella somma di € 3.168,64, come documentato (doc. 19 fasc. parte ricorrente).
Di talché, le pretese creditorie che la ricorrente vanta, in relazione al periodo suindicato, nei riguardi dei Dott. e in proprio e nella loro di associati CP_2 CP_3
del relativo studio professionale, ammontano ad € 8.002,02, di cui € 4.833,38 a titolo di differenze retributive ed € 3.168,64 a titolo di rimborso degli oneri fiscali che la ricorrente ha sostenuto come libero professionista.
Le differenze retributive maturate dalla ricorrente in relazione al periodo intercorrente tra gennaio 2022 e luglio 2022 nei riguardi della società CP_1
ammontano, invece, ad euro 4.258,62.
Sui crediti della lavoratrice spettano, inoltre, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle singole maturazioni al saldo (Corte Cost., 2 novembre 2000, n. 459 e Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2001, n. 38).
Quanto alla domanda di regolarizzazione contributiva nei confronti dell a CP_8
fronte di retribuzioni spettanti per gli anni 2021 e 2022 (cfr. ricorso notificato all CP_8
in data 27.10.2025 come da deposito di pari data), in mancanza di prova del versamento dei contributi dovuti sulla retribuzione spettante alla ricorrente, i convenuti vanno condannati, in relazione al periodo di competenza, al versamento all'ente previdenziale dei contributi omessi per l'attività lavorativa svolta dal
28/02/2021 all'11/07/2022 le (cfr. Cass. n. 19398/2014 e Cass. n. 14853/2019).
Per tutto quanto esposto e considerato, in conclusione, parte resistente va condannata al pagamento in favore della ricorrente, per le causali di cui in parte motiva, di una somma complessivamente pari ad euro 9.849,50 (cui va aggiunto, in relazione al primo periodo di svolgimento del rapporto, un ulteriore importo pari ad € 3.168,64 a titolo di rimborso degli oneri fiscali sostenuti dalla ricorrente).
A tale importo dovranno aggiungersi rivalutazione monetaria e interessi legali ai sensi dell'art. 429, comma 3, c.p.c., nonché la contribuzione previdenziale non versata.
2.5. Deve essere accolta anche la domanda di impugnativa del recesso verbale intimato in data 11 luglio 2022, data nella quale è provato – in quanto incontestato tra le parti - che il rapporto di lavoro sia cessato.
L'art. 2 della L. n. 604 del 1966 dispone: “Il datore di lavoro deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro. La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è inefficace”.
Secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 23 del 2015 (“jobs act”), “Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell'articolo 15 L. n. 300 del 1970 e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto…Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale. Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subìto dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e
l'inefficacia, stabilendo, a tal fine, un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso, la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR. Il datore di lavoro è condannato, altresì per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al comma 2, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione.”
Occorre precisare che - mentre il licenziamento scritto dev'essere impugnato entro il termine decadenziale di sessanta giorni successivi al momento in cui se ne ha conoscenza - il licenziamento verbale (cui deve essere equiparato, sotto questo questo profilo, il licenziamento nemmeno comunicato, considerato che l'eccezione di decadenza ha come elemento costitutivo la sussistenza di un licenziamento quale atto negoziale scritto e comunicato) può essere impugnato entro il termine ordinario ex lege di prescrizione di cinque anni dal momento in cui viene irrogato. E', invero, consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “l'azione per far valere l'inefficacia del licenziamento orale è sottratta all'onere dell'impugnazione stragiudiziale in ragione dell'assenza di un atto scritto da cui l'art. 6 della L. n. 604 del 1966, anche a seguito delle modifiche apportate dall'art. 32 della L. n. 183 del
2010, possa far decorrere il termine di decadenza per proporre impugnazione”, con la conseguenza che l'azione avverso il licenziamento così intimato risulta assoggettata al solo termine prescrizionale (Cass. n. 25561/2018).
Va detto, altresì, che il lavoratore subordinato che impugni un licenziamento allegando che è stato intimato senza l'osservanza della forma prescritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della sua domanda, che la risoluzione del rapporto di lavoro è ascrivibile alla volontà del datore di lavoro, anche se manifestata con comportamenti concludenti;
la mera cessazione nell'esecuzione delle prestazioni non
è circostanza, di per sé sola, idonea a fornire tale prova. (Cass. n. 18402/2019).
Orbene, nell'ipotesi in controversia, parte ricorrente ha dato prova documentale che il licenziamento era ascrivibile a esclusiva volontà del datore di lavoro, stante l'offerta formale della propria prestazione da parte della lavoratrice nonché l'impugnativa del licenziamento del 12.07.2022 (doc. n. 13 fasc. di parte ricorrente).
Le circostanze in questione – oltreché la natura ritorsiva della condotta datoriale13 - risultano, peraltro, acclarate anche dalle trascrizioni delle conversazioni avvenute tra la ricorrente e la Dott.ssa in data 11.07.2022 (documento 12 e 12 bis fasc. CP_3
parte ricorrente - “allora siccome stamattina ho ricevuto la lettera dell'Avvocato
……… Per me puoi raccogliere le tue cose e andare poi se la vedranno i nostri avvocati insomma”); di talché, considerati gli ulteriori elementi di prova addotti, può ritenersi confermata la circostanza della mancata comunicazione del licenziamento nelle forme prescritte. Era, peraltro, onere della convenuta dimostrare di aver comunicato per iscritto il recesso alla ricorrente e, pertanto, alla stregua degli elementi dei quali si è dato conto, non resta che ritenere il licenziamento impugnato inefficace/inesistente e, come tale, inidoneo ad incidere sulla continuità del rapporto di lavoro e, quindi, sul diritto della lavoratrice alla retribuzione fino alla riammissione in servizio.
Di conseguenza, dichiarata l'inefficacia del licenziamento intimato in forma orale dalla alla ricorrente in data 11.07.2022, condanna parte CP_1 Parte_1
convenuta alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro, dichiarando, altresì, il diritto della lavoratrice ad un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto14, corrispondente al periodo 14 Ai fini della valorizzazione della retribuzione utile ai fini del Tfr, si tratterà di prendere la retribuzione di base del lavoratore all'atto del licenziamento (includendo o escludendo gli eventuali elementi che la compongono secondo le previsioni legali /o contrattuali, e, quindi, arrivando alla, eventualmente diversa, retribuzione base RBT), moltiplicare la stessa per il numero di mensilità in atto in azienda e dividerla per 12, trovando così la prima parte che compone la nozione ed il calcolo dell'importo richiesto dalla legge.
in formula: RBT x m : 12 = RMP (retribuzione mensile di proiezione, ove “m” è il numero di mensilità )
Poi si osserverà un periodo di riferimento a ritroso del mese di cessazione del rapporto (ed escluso lo stesso), che si ritiene congruo essere di 12 mesi (essendo il Tfr calcolato su base annua), nel quale si sommeranno tutti gli altri elementi (diversi ovviamente dalla retribuzione base) utili al calcolo del Tfr, sempre in stretto ossequio alla disciplina legale e contrattuale) dividendo l'importo per 12 o per il minor numero dei mesi presi a considerazione (se il rapporto è durato meno).
in formula: EUT(M) : M2 = QRM
dove EUT è la somma degli elementi utili ai fini del Tfr (con esclusione della retribuzione base), M
è il numero di mesi3 presi ad osservazione (di regola 12, ma potrebbero essere minori se il rapporto
è stato di durata inferiore) e QRM è la quota di retribuzione mensile storicizzata.
Individuati questi due elementi con i predetti metodi distinti, basterà sommarli per trovare, infine,
l'ultima retribuzione utile di riferimento per il calcolo del Tfr (URT) (contemplata dalla norma in argomento).
RMP + QRM = URT
In assenza di elementi variabili o significativi nel periodo considerato, si evidenzia che, più semplicemente, RMP = URT. dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative.
3. Sulle spese di lite.
Le spese del presente giudizio sono liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno poste a carico di parte resistente.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, nel loro valore minimo (per controversie in materia di lavoro nello scaglione relativo alle controversia di valore indeterminabile e complessità media): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in Euro 5.664,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accertata e dichiarata la natura subordinata del rapporto intercorso, nel periodo intercorrente tra febbraio 2021 e dicembre 2021, tra la Dott.ssa da Parte_1
un lato e i Dott.ri e nella loro qualità di associati dello CP_2 CP_3 [...]
dall'altro, condanna i convenuti Controparte_4
e nella loro qualità di associati dello CP_2 CP_3 CP_4 [...]
, al pagamento delle differenze retributive che Controparte_4
alla ricorrente sarebbero spettate come dipendente inquadrata al 3° livello del CCNL Studi Professionali, pari ad € 4.833,38, oltre all'ulteriore somma di € 3.168,64 a titolo di rimborso degli oneri fiscali sostenuti.
2. Accertata e dichiarata la natura subordinata del rapporto intercorso, nel periodo intercorrente tra gennaio 2022 e luglio 2022, tra la Dott.ssa e la Parte_1
società condanna tale società al pagamento delle differenze retributive CP_1
che alla ricorrente sarebbero spettate come dipendente inquadrata al 3° livello del
CCNL Studi Professionali, pari ad € 4.258,62.
3. Condanna i convenuti, in relazione al periodo di rispettiva competenza, alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente.
4. Accertata e dichiarata la natura subordinata del rapporto intercorso, nel periodo intercorrente tra gennaio 2022 e luglio 2022, tra la Dott.ssa e la Parte_1
società nonché l'inefficacia del licenziamento intimato in forma orale CP_1
dalla società in data 11.07.2022, condanna tale società alla reintegrazione CP_1
della ricorrente nel posto di lavoro, nonché alla corresponsione, a favore della lavoratrice, di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (calcolata alla stregua dei parametri indicati in parte motiva), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative.
5. Condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere, a favore della ricorrente, le spese di lite che si liquidano in € 5.664,00 per compensi professionali, oltre C.U. se ed in quanto dovuto, 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Parma, il 9 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Se sia vero che la stessa, su indicazione dei Dott. e , è stata addetta dapprima al CP_2 CP_3 reparto di accettazione ove si occupava di accoglienza clienti, registrazione campioni nel gestionale, loro etichettatura e smistamento nei vari reparti e contatti i clienti in caso di necessità”. 2 “Se sia vero che dopo qualche settimana la ricorrente, su indicazione dei Dott. e , CP_2 CP_3
è stata spostata nelle ore pomeridiane nel laboratorio di chimica dove venivano svolte le analisi sui campioni”. 3 “Se sia vero che, all'occorrenza, i Dott. e chiedevano altresì alla ricorrente di CP_2 CP_3 fornire supporto al reparto di microbiologia, principalmente con la gestione delle autoclavi”. 4 “Se sia vero che nel novembre 2021, allorché una collaboratrice addetta al reparto di microbiologia ebbe a cessare il proprio rapporto, i dott. e disposero che la CP_2 CP_3 ricorrente passasse stabilmente al reparto di microbiologia che era rimasto parzialmente scoperto”. 5 “Se sia vero che nello svolgimento della propria attività la ricorrente doveva occupare le postazioni che le venivano indicate di volta in volta dalla D.ssa ovvero dalle colleghe più CP_3 anziane e ), senza alcuna possibilità di alcuna autonomia organizzativa al Per_2 Parte_2 riguardo”. 6 “Se sia vero che i Dott. e svolgevano un controllo quotidiano sul lavoro della CP_2 CP_3 ricorrente” 7 “Se sia vero che i Dott. e impartivano quotidianamente le direttive alle quali la CP_3 CP_2 ricorrente doveva attenersi per lo svolgimento della propria attività”. 8 “Se sia vero che nel gennaio 2022 i dott. e dissero alla ricorrente che avrebbe CP_2 CP_3 dovuto lavorare anche due sabati mattina al mese”. 9 “Se sia vero che il periodo di ferie della ricorrente veniva decis o dai Dott. e . CP_2 CP_3 10 “Se sia vero che se era malata o indisposta la ricorrente doveva comunicarlo ai Dott. e CP_2
. CP_3 11 “Se sia vero che nello svolgimento della propria attività la ricorrente utilizzava strumenti di proprietà del laboratorio (descriva il teste quali strumenti)”. 12 Soggetti in relazione ai quali sussiste pacificamente - avendo riguardo alla domanda di condanna alla corresponsione delle differenze retributive e contributive maturate dalla lavoratrice al periodo intercorrente tra febbraio 2021 e dicembre 2021 - la legittimazione passiva, risultando il fondamento dell'eccezione formulata sul punto dalla difesa dei convenuti scarsamente intelligibile. 13 La quale rappresenta la conseguenza, immediata e diretta, delle richieste di regolarizzazione della propria posizione lavorativa avanzate dalla Dott.ssa a mezzo del proprio legale (doc. 11 fasc. Pt_1 parte ricorrente).