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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/05/2025, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8121/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Maurizio Manzionna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 8121 dell'anno 2019 avente ad oggetto: responsabilità e risarcimento danni da lesione personale;
TRA
e rappresentati e difesi dagli avv. ti Gualano Parte_1 Parte_2
Vincenzo e Gualano Piero Paolo ed elettivamente domiciliati in Foggia presso il loro studio;
ATTORI
E
Controparte_1
CONVENUTO contumace
E
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e Controparte_2
difesa, come da mandato in atti, dall' avv. Rosa Antonio, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: All'udienza del 11.02.2025, la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti riportate a verbale che ivi deve ritenersi integralmente trascritto.
pagina 1 di 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli attori hanno promosso la presente controversia nei confronti del sig. e Controparte_1
della per sentirne pronunciare la condanna al risarcimento dei Controparte_3
danni subiti dall'allora minorenne in relazione al sinistro che si verificò in Parte_2
data 03 settembre 2013 alle ore 21:30 circa allorquando il minore , in Parte_2
Sannicandro Garganico in C.so Garibaldi, si trovava ai piedi del marciapiede in procinto di attraversare la strada, veniva investito dalla autovettura Fiat Croma targata CT529MF di proprietà e condotta dal sig. che procedeva contromano e riportava le Controparte_1
lesioni fisiche che venivano accertate presso il Pronto Soccorso dell'ospedale “Masselli-Mascia di San Severo.
L' costituendosi in giudizio, ha contestato integralmente la Controparte_3
domanda.
Il G.I. ammetteva le prove orali richieste dalle parti e disponeva C.T.U. medico – legale.
Espletate le prove orali e depositato l'elaborato peritale del dott. , la causa Persona_1
veniva rinviata all'udienza del 11.02.2025 per la precisazione delle conclusioni al termine della quale la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attrice è fondata e merita accoglimento, nei limiti di cui si dirà in motivazione.
L'istruttoria del presente giudizio ha provato che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate dagli attori, l'allora minorenne , fermo ai piedi del marciapiede, Parte_2
veniva investita dalla autovettura del sig. . CP_1
Tutti i testimoni ascoltati hanno confermato la ricostruzione della dinamica del sinistro fornita dagli attori e cioè che nelle circostanze di luogo e di tempo su indicate il Parte_2
si trovasse con un piede sul marciapiede e l'altro sulla strada in procinto di
[...]
attraversare allorquando il , a bordo della sua autovettura, allo scopo di evitare alcuni CP_1
pedoni, si spostava sulla corsia di marcia opposta investendolo.
pagina 2 di 5 L'espletata CTU del dott. , poi, ha confermato la compatibilità delle lesioni subite dal Per_1
minore con la descritta dinamica del sinistro.
La difesa della convenuta si è limitata a dedurre la responsabilità dello stesso CP_3
che con la sua condotta, imprudente e negligente, essendosi fermato sulla Parte_2
strada e non sul marciapiede prima di attraversare, avrebbe concorso casualmente all'evento per cui è causa, senza tuttavia fornire adeguata prova di tale assunto.
Sul punto è ormai principio invalso in giurisprudenza che in base all'art. 2054 c.c. il conducente di veicoli a motore è onerato da una presunzione di colpa che muove dal 100%, mentre una eventuale responsabilità concorsuale del pedone, valutabile anche ai fini dell'applicazione dell'art. 1227 c.c., deve essere accertata in concreto al fine di ridurre proporzionalmente quella del conducente del veicolo investitore e, a riguardo, nessuna prova la compagnia convenuta ha fornito per vincere la suddetta presunzione di colpa (cfr. Cass.
03.03.2025 n. 5594; Cass. 25.01.2024 n. 2433).
Analogamente, nessuna colpa in vigilando, pure vagamente invocata dalla convenuta compagnia assicurativa ma assolutamente rimasta priva di specifica prova, appare ascrivibile all'attore Parte_1
Occorre ora determinare la quantificazione del danno derivato dalle lesioni riportate dal minore in occasione del sinistro in esame e, al riguardo, va precisato che la stima ed il criterio operati dal Consulente Tecnico d'Ufficio nell'elaborato peritale risultano congrui e coerenti, nonché sorretti da un ragionamento che non appare viziato tanto nelle premesse quanto nelle conclusioni e che viene, pertanto, fatto proprio dal Tribunale.
Passando, dunque, alla quantificazione dei danni, il C.T.U. per quanto attiene al danno biologico ha accertato un periodo di inabilità temporanea stimato in giorni 11 ( undici) per inabilità temporanea totale al 100%; in giorni 50 (cinquanta) come parziale al 75% della totale;
in giorni 30 (trenta) come parziale nella misura del 50% della totale oltre ad ulteriori 20 (venti) giorni come parziale al 25%, nonché una diminuzione permanente della integrità fisica valutata nella misura percentuale del 7% (sette per cento).
pagina 3 di 5 Per quanto attiene al risarcimento del danno relativo alle lesioni occorse all'attore in occasione del suddetto sinistro, sulla scorta dei criteri stabiliti dal D.M. 16.07.2024, pubblicato in G.U. serie Generale n. 173 del 25.07.2024, tenuto conto che all'epoca l'attore aveva poco più di 12 anni, lo stesso ammonta complessivamente ad € 23.048,42= (€ 12.473,10= danno biologico permanente;
€ 3.783,94= danno da invalidità temporanea;
€ 5.418,47= danno morale).
Alle suddette somme deve aggiungersi l'ulteriore importo di € 1.372,91= a titolo di danno emergente per spese sostenute e documentate.
Per quanto attiene alle spese di lite le stesse, determinate ai sensi degli artt. 96 -97 c.p.c., seguono la soccombenza, e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato da e Parte_1 Parte_2
nei confronti di e della Compagnia Assicuratrice in
[...] Controparte_1 CP_3
persona del suo legale rappresentante PT, reietta ogni ulteriore e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1)Accoglie, nei limiti sopra precisati, la domanda degli attori formulata nei confronti dei convenuti e, per l'effetto, condanna il sig. e la Compagnia Assicuratrice Controparte_1
in solido tra loro, al pagamento nei confronti di CP_3 Parte_1
della somma di € 1372,91= e nei confronti di della complessiva somma di Parte_2
€ 21.675,51=, oltre interessi legali dalla domanda;
2)Condanna, altresì, le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze del giudizio in favore degli avv.ti Gualano Vincenzo e Gualano Piero Paolo,
anticipatari, che si liquidano nella misura complessiva di € 5.099,00= (di cui € 264,00 per borsuali), oltre rimborso spese forfettarie (15%), i.v.a. e c.p.a. sul compenso come per legge;
pagina 4 di 5 3)Pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese della espletata CTU,
già liquidate con separato provvedimento;
Così deciso,
Foggia, lì 09.05.2025 Il Giudice Monocratico
Maurizio Manzionna
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Maurizio Manzionna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 8121 dell'anno 2019 avente ad oggetto: responsabilità e risarcimento danni da lesione personale;
TRA
e rappresentati e difesi dagli avv. ti Gualano Parte_1 Parte_2
Vincenzo e Gualano Piero Paolo ed elettivamente domiciliati in Foggia presso il loro studio;
ATTORI
E
Controparte_1
CONVENUTO contumace
E
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e Controparte_2
difesa, come da mandato in atti, dall' avv. Rosa Antonio, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: All'udienza del 11.02.2025, la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti riportate a verbale che ivi deve ritenersi integralmente trascritto.
pagina 1 di 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli attori hanno promosso la presente controversia nei confronti del sig. e Controparte_1
della per sentirne pronunciare la condanna al risarcimento dei Controparte_3
danni subiti dall'allora minorenne in relazione al sinistro che si verificò in Parte_2
data 03 settembre 2013 alle ore 21:30 circa allorquando il minore , in Parte_2
Sannicandro Garganico in C.so Garibaldi, si trovava ai piedi del marciapiede in procinto di attraversare la strada, veniva investito dalla autovettura Fiat Croma targata CT529MF di proprietà e condotta dal sig. che procedeva contromano e riportava le Controparte_1
lesioni fisiche che venivano accertate presso il Pronto Soccorso dell'ospedale “Masselli-Mascia di San Severo.
L' costituendosi in giudizio, ha contestato integralmente la Controparte_3
domanda.
Il G.I. ammetteva le prove orali richieste dalle parti e disponeva C.T.U. medico – legale.
Espletate le prove orali e depositato l'elaborato peritale del dott. , la causa Persona_1
veniva rinviata all'udienza del 11.02.2025 per la precisazione delle conclusioni al termine della quale la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attrice è fondata e merita accoglimento, nei limiti di cui si dirà in motivazione.
L'istruttoria del presente giudizio ha provato che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate dagli attori, l'allora minorenne , fermo ai piedi del marciapiede, Parte_2
veniva investita dalla autovettura del sig. . CP_1
Tutti i testimoni ascoltati hanno confermato la ricostruzione della dinamica del sinistro fornita dagli attori e cioè che nelle circostanze di luogo e di tempo su indicate il Parte_2
si trovasse con un piede sul marciapiede e l'altro sulla strada in procinto di
[...]
attraversare allorquando il , a bordo della sua autovettura, allo scopo di evitare alcuni CP_1
pedoni, si spostava sulla corsia di marcia opposta investendolo.
pagina 2 di 5 L'espletata CTU del dott. , poi, ha confermato la compatibilità delle lesioni subite dal Per_1
minore con la descritta dinamica del sinistro.
La difesa della convenuta si è limitata a dedurre la responsabilità dello stesso CP_3
che con la sua condotta, imprudente e negligente, essendosi fermato sulla Parte_2
strada e non sul marciapiede prima di attraversare, avrebbe concorso casualmente all'evento per cui è causa, senza tuttavia fornire adeguata prova di tale assunto.
Sul punto è ormai principio invalso in giurisprudenza che in base all'art. 2054 c.c. il conducente di veicoli a motore è onerato da una presunzione di colpa che muove dal 100%, mentre una eventuale responsabilità concorsuale del pedone, valutabile anche ai fini dell'applicazione dell'art. 1227 c.c., deve essere accertata in concreto al fine di ridurre proporzionalmente quella del conducente del veicolo investitore e, a riguardo, nessuna prova la compagnia convenuta ha fornito per vincere la suddetta presunzione di colpa (cfr. Cass.
03.03.2025 n. 5594; Cass. 25.01.2024 n. 2433).
Analogamente, nessuna colpa in vigilando, pure vagamente invocata dalla convenuta compagnia assicurativa ma assolutamente rimasta priva di specifica prova, appare ascrivibile all'attore Parte_1
Occorre ora determinare la quantificazione del danno derivato dalle lesioni riportate dal minore in occasione del sinistro in esame e, al riguardo, va precisato che la stima ed il criterio operati dal Consulente Tecnico d'Ufficio nell'elaborato peritale risultano congrui e coerenti, nonché sorretti da un ragionamento che non appare viziato tanto nelle premesse quanto nelle conclusioni e che viene, pertanto, fatto proprio dal Tribunale.
Passando, dunque, alla quantificazione dei danni, il C.T.U. per quanto attiene al danno biologico ha accertato un periodo di inabilità temporanea stimato in giorni 11 ( undici) per inabilità temporanea totale al 100%; in giorni 50 (cinquanta) come parziale al 75% della totale;
in giorni 30 (trenta) come parziale nella misura del 50% della totale oltre ad ulteriori 20 (venti) giorni come parziale al 25%, nonché una diminuzione permanente della integrità fisica valutata nella misura percentuale del 7% (sette per cento).
pagina 3 di 5 Per quanto attiene al risarcimento del danno relativo alle lesioni occorse all'attore in occasione del suddetto sinistro, sulla scorta dei criteri stabiliti dal D.M. 16.07.2024, pubblicato in G.U. serie Generale n. 173 del 25.07.2024, tenuto conto che all'epoca l'attore aveva poco più di 12 anni, lo stesso ammonta complessivamente ad € 23.048,42= (€ 12.473,10= danno biologico permanente;
€ 3.783,94= danno da invalidità temporanea;
€ 5.418,47= danno morale).
Alle suddette somme deve aggiungersi l'ulteriore importo di € 1.372,91= a titolo di danno emergente per spese sostenute e documentate.
Per quanto attiene alle spese di lite le stesse, determinate ai sensi degli artt. 96 -97 c.p.c., seguono la soccombenza, e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato da e Parte_1 Parte_2
nei confronti di e della Compagnia Assicuratrice in
[...] Controparte_1 CP_3
persona del suo legale rappresentante PT, reietta ogni ulteriore e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1)Accoglie, nei limiti sopra precisati, la domanda degli attori formulata nei confronti dei convenuti e, per l'effetto, condanna il sig. e la Compagnia Assicuratrice Controparte_1
in solido tra loro, al pagamento nei confronti di CP_3 Parte_1
della somma di € 1372,91= e nei confronti di della complessiva somma di Parte_2
€ 21.675,51=, oltre interessi legali dalla domanda;
2)Condanna, altresì, le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze del giudizio in favore degli avv.ti Gualano Vincenzo e Gualano Piero Paolo,
anticipatari, che si liquidano nella misura complessiva di € 5.099,00= (di cui € 264,00 per borsuali), oltre rimborso spese forfettarie (15%), i.v.a. e c.p.a. sul compenso come per legge;
pagina 4 di 5 3)Pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese della espletata CTU,
già liquidate con separato provvedimento;
Così deciso,
Foggia, lì 09.05.2025 Il Giudice Monocratico
Maurizio Manzionna
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