Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 25/05/2025, n. 1216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1216 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dr.ssa Marzia Mingione, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6853 del R.G. 2019, avente ad oggetto:
“alimenti”;
T R A
(C.F.: ), rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dall'avv. Romano Colarusso, presso il cui studio, sito in Taranto alla via Medaglie D'Oro n. 119, è elettivamente domiciliata;
-attrice-
CONTRO
(C.F.: , rappresentato e difeso, in virtù CP_1 C.F._2 di procura in atti, dall'avv. Alfredo Lovelli, presso il cui studio, sito in Taranto alla via
Nitti n. 88, è elettivamente domiciliato;
-convenuto-
Le parti precisavano le conclusioni, come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'10.10.2024; con ordinanza del 15.10.2024, la causa veniva riservata in decisione previa assegnazione dei termini previsti dall'art.190
c.p.c.;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 17.10.2019, la sig.ra Parte_1
- premesso che con sentenza n. 1711/2006, il Tribunale di Taranto, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 22.04.1993 con il sig.
prevedendo l'obbligo a carico del resistente di contribuire al CP_1
mantenimento del figlio (nato in data [...]) con un assegno mensile, ma Per_1
nulla disponendo in ordine alle spese straordinarie ed alla loro ripartizione;
e che, pertanto, provveduto al pagamento, in via esclusiva di tutta una serie di spese straordinarie nell'interesse del figlio (tasse universitarie Bocconi;
alloggio universitario in Milano;
per trasporti da/per sede universitaria;
spese mediche
1
con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Evidenziava di aver già adito l'intestato Tribunale, per ottenere il rimborso del 50% delle spese straordinarie per il figlio , relative a periodi precedenti e che con Per_1 sentenza n. 2725/2018 emessa l'8.11.2018 la domanda era stata integralmente accolta.
Con comparsa depositata telematicamente in data 09.10.2020, si costituiva in giudizio l'arch. evidenziando che la decisione di iscrivere il figlio alla facoltà CP_1 di economia presso l'Università “Bocconi” di Milano era stata assunta unilateralmente dalla madre, in violazione dell'art.337 ter c.c.
Contestava, inoltre, il carattere “straordinario” delle spese oggetto della domanda, essendo del tutto prevedibile che il figlio, conseguito il titolo di studi di scuola media superiore, avrebbe poi frequentato l'università.
Con la sentenza che dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, infatti, il Tribunale aveva previsto a carico del l'obbligo di concorrere al CP_1
mantenimento del figlio nella misura concordata in sede di separazione consensuale, quando il figlio aveva solo quattro anni e, quindi, per un importo oltremodo congruo
(come chiarito dal Collegio nel giudizio di revisione dell'assegno, promosso dall'avv.
a far fronte anche alle spese universitarie. Pt_1
Del pari, rientravano nelle spese ordinarie anche le spese mediche allegate dalla ricorrete, in quanto non originate da patologie improvvise e imprevedibile e le ricariche
Carta Paypal e i bonifici destinate alle quotidiane esigenze di vitto, di abbigliamento e relazionali del figlio , spese già ricomprese nell'assegno di mantenimento. Per_1
Precisava che, il figlio aveva svolto l'attività di stagista di consulenza finanziaria da giugno a settembre dell'anno 2015 presso lo studio di consulenza “Carriero & Lorè
S.r.l.”, ed aveva successivamente lavorato da marzo a giugno dell'anno 2018 come
“analyst” presso la “Madison Corporate Finance S.r.l.” in Milano;
da settembre dell'anno 2018 a marzo dell'anno 2019 aveva svolto un tirocinio presso la “Roland
Berger GmbH”, società di consulenza strategica e commerciale in Milano, e da agosto dell'anno 2019 ero stato assunto a tempo indeterminato alle dipendenze della CP_2
[...
.
Pertanto, stante l'acquisita indipendenza economica del figlio , indebitamente Per_1
2 l'avv. aveva continuato a percepire il contributo mensile di € 719,50, con Pt_1 conseguente obbligo di restituzione del complessivo importo di € 10.792,50, pari a quindici mensilità, relative al periodo novembre 2018-gennaio 2020.
Il resistente spiegava, altresì, domanda riconvenzionale volta al rimborso del valore dei beni di arredo e delle suppellettili presenti nella casa coniugale, dei quali la ricorrente si era illegittimamente appropriata.
In particolare, deduceva che, disposta la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla con decreto del 16.05.2014 e rientrato nel possesso dell'immobile (di sua Pt_1
esclusiva proprietà), il fabbricato si presentava in pessimo stato di manutenzione ed assolutamente saccheggiato, nel senso che tutti gli arredi e le suppellettili erano stato stati portati via.
Subentrata la scrivente al precedente Giudice istruttore e disposto il mutamento del rito, la causa è stata istruita mediante l'interrogatorio formale dell'attrice e prova testimoniale (cfr. nei limiti ammessi con ordinanza del 21.09.2022).
Esaurita l'istruttoria orale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.10.2024, a trattazione cartolare ex art.127 ter c.p.c. e con ordinanza del 16.10.2024 riservata in decisione con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di repliche.
La domanda è fondata nei limiti di seguito esposti.
In tema di spese straordinarie è necessario premettere che la previsione della contribuzione alle stesse riguarda quelle che per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità
e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli (Cass. n.
40281/2021) e, per tale ragione, non sono agevolmente conglobabili in un assegno con cadenza periodica, pur essendo destinate a soddisfare esigenze coerenti con le finalità di educazione ed assistenza dei figli, di guisa che rettamente viene disciplinata, tranne che in casi eccezionali, in maniera autonoma dal giudice.
Quanto alla ripartizione pro quota di tali spese straordinarie, le stesse non vanno necessariamente collocate in ragione della metà per parte, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma tenendo conto del duplice criterio delle rispettive sostanze patrimoniali disponibili e della capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascuno dei genitori (Cass. n. 25723/2016).
Va, tuttavia, considerato che, all'interno della contribuzione per spese straordinarie possono confluire più voci, potendosi distinguere tra gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche
3 lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento (spese di istruzione e connesse, spese mediche ordinarie); e le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, sono in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di mantenimento (Cass. n. 379/2021). Da ciò consegue che la quantificazione della contribuzione straordinaria, pur mutuando i criteri già indicati per l'assegno di mantenimento quanto alla comparazione dei redditi dei genitori e alla opportuna proporzionalità della partecipazione, non assolve ad un'esigenza esclusivamente perequativa, come l'assegno di mantenimento, perché la contribuzione straordinaria ha la funzione di assicurare la provvista per specifiche esigenze dei figli, ritenute proporzionate al loro interesse, e ciò, evidentemente, tende a riverberarsi nello specifico apprezzamento che il giudice di merito deve compiere per stabilirne la ripartizione (Cass. n. 15229/2023).
Va, inoltre considerato che, non essendo sempre configurabile, a carico del coniuge affidatario della prole, un onere di informazione e concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese cd "straordinarie", rimane fermo che nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le abbia effettuate, spetta al giudice di merito verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore, commisurandone l'entità all'utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori
(Cass. n. 50597/2021; Cass. n. 19607/2011; Cass. n. 16175/2015), salvo che l'altro genitore non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso (Cass. n.
15240/2018) e nei limiti di questo.
In particolare, anche per le spese eccedenti l'ordinario tenore di vita, la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all'interesse preminente del figlio e al tenore di vita familiare (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 14564/2023; Cass. n. 5059/2021).
Tale principio è stato recentemente ribadito proprio in riferimento alle spese sostenute dal genitore per la locazione di un alloggio utilizzato dal figlio che frequenti corsi universitari in un luogo diverso da quello di residenza, essendo state le stesse qualificate come spese straordinarie, in considerazione non solo della loro imprevedibilità, ma anche della loro rilevanza (cfr. Cass., n. 19532/2023): anche per tali spese, quindi, la mancanza di un preventivo accordo con l'altro genitore o il dissenso da quest'ultimo manifestato in ordine alla loro effettuazione non esclude il diritto al rimborso del
4 genitore collocatario, ai fini del quale è tuttavia richiesta la valutazione della conformità della scelta compiuta all'interesse della prole e dell'adeguatezza della stessa allo standard socio-economico della vita familiare (cfr. Cass. n.33939/2023).
Ciò posto, facendo applicazione di tali principi, le spese scolastiche e quelle relative alla frequenza all'università privata fuori sede, allegate dall'attrice, rientrano nelle spese straordinarie anticipate e direttamente sostenute per il figlio. Trattasi, infatti, di spese non prevedibili e per la loro rilevanza e imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli.
In particolare, come chiarato dalla Suprema Corte - pronunciando sul ricorso proposto da avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce n. 326/2022, sede Parte_1
distaccata di Taranto, pubblicata il 05/10/2022, che in riforma della sentenza del
Tribunale di Taranto n.2725/2018, pubblicata l'8 novembre 2018, accoglieva l'appello proposto da , ritenendo che non rientrassero nella nozione di spese CP_1 straordinarie quelle scolastiche e quelle relative alla frequenza dell'Università Bocconi, con sede a Milano, diversa e lontana dal luogo di residenza, perché la frequenza universitaria e le conseguenti spese erano prevedibili, tenuto conto dell'elevato livello socio-culturale della famiglia di origine del figlio - la prevedibilità e la ponderabilità, in concreto e nell'attualità, della spesa, va (…) riferita al tempo della determinazione del contributo e senza dubbio non può riguardare spese neppure ipotizzabili al tempo della determinazione dell'assegno perché suscettibili di possibile verificazione molti anni dopo (come la frequentazione universitaria di un bambino), e dunque prive del requisito dell'attualità (cfr. Cass. ord. n. 7169/2024).
Inoltre, nel caso di specie, il brillante esito del percorso universitario comprova la rispondenza della scelta all'interesse formativo del figlio, alle sue attitudini e capacità; scelta che, proprio in considerazione del titolo di studi e della qualità professionale dei genitori (avvocato e architetto) può ritenersi adeguata rispetto allo standard socio- economico della vita familiare.
Ne consegue, ad una valutazione in concreto della idoneità e adeguatezza della scelta concernente la facoltà e la sede universitaria del figlio, che all'attrice spetta il rimborso delle spese sostenute (tasse universitarie, alloggio in Milano, trasporto da/per la sede universitaria), nella misura della metà.
Le spese mediche allegate, di importo non rilevante (oltre che riferibili anche ad analisi cliniche e ad acquisti di lenti a contatto) non sono spese in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento (cfr. Cass. n.
5 379/2021) e, pertanto, risultino assimilabili, quanto al regime di contribuzione del genitore non collocatario, alle ordinarie spese mediche, rientranti nell'assegno di mantenimento.
Gli esborsi per le ulteriori necessità di (ricariche carta PayPal, bonifici) Per_1
risultano del tutto generici e privi di specificità e, quindi, non esaminabili, sotto il profilo della prevedibilità e rilevanza.
Con la costituzione in giudizio, l'arch. ha spiegato domanda riconvenzionale CP_1
volta ad ottenere il rimborso delle somme versate a titolo di assegno di mantenimento, attesa la raggiunta indipendenza economica del figlio , a decorrere dal mese Per_1
successivo al conseguimento della laurea sino al mese di gennaio 2020.
La domanda è inammissibile. Trattandosi di domanda di restituzione di somme che sottende la modifica (o la revoca) dell'assegno di mantenimento a favore del figlio, soggetta a rito camerale, deve escludersi che possa essere proposta in questa sede.
In particolare, pur essendo le domande inerenti alla medesima vicenda familiare complessivamente considerata, a ben vedere, difetta l'identità di titolo tra le pretese economiche dell' fondate sulla sentenza di divorzio (e, segnatamente, aventi ad Pt_1
oggetto il contributo alle spese straordinarie, da presumersi ripartite al 50% tra i genitori) e quelle del che, essendo volte al rimborso di quanto indebitamente CP_1
pagato a titolo di mantenimento del figlio, per il periodo successivo il conseguimento della laurea, presuppongo la revisione delle condizioni del divorzio.
La diversità logico-giuridica dei titoli delle pretese del rispetto a quelli fatti CP_1 valere dall'attrice non consente di ricondurre tali pretese alla fattispecie della domanda riconvenzionale ex art. 36 c.p.c. e, quindi, a ritenere quella connessione qualificata che giustifica la trattazione simultanea di domande soggette a riti distinti, con conseguente improponibilità (o inammissibilità) della domanda.
Ancora in via riconvenzionale, il convenuto chiede la condanna dell'attrice alla restituzione del valore dei beni mobili che assume illegittimamente asportati dalla casa coniugale.
La domanda è infondata.
In particolare, la circostanza che i beni (descritti in comparsa e che il assume CP_1
essere di sua esclusiva proprietà per essere stati acquistati prima del matrimonio) fossero presenti, al momento della separazione (e per il periodo successivo), nell'immobile di via Verdi, 10, in San Giorgio Jonico, adibito a casa coniugale, è un fatto rimasto sfornito di prova;
né può desumersi dall'esito dell'istruttoria che proprio
6 quei beni siano stati portati via dall' in occasione del trasferimento Pt_1 dall'appartamento.
Le indicazioni dell'attore e di alcuni testi ( e , in Testimone_1 Testimone_2 ordine al valore di tali beni e alla loro eventuale asportazione ad opera dell' Pt_1
appaiono generiche e non consentono (in assenza di più precisi elementi) di potere procedere ad una quantificazione, neppure in via equitativa;
del resto, anche il provvedimento di archiviazione del 24 marzo 2017, seppure abbia un valore meramente indiziario, smentisce che l'odierna attrice si sia appropriata di beni (di pregio) di proprietà dell'ex coniuge.
Pertanto, stante la carenza assertiva e probatoria, la domanda deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai valori minimi del D.M. n.147/2022, tenuto conto dell'esito complessivo della controversia e della non complessità delle questioni di fatto e diritto affrontate.
P.Q.M.
il Tribunale, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
1) In parziale accoglimento della domanda, condanna il convenuto a versare all'attrice a titolo di rimborso, nella misura della metà, delle spese straordinarie per tasse e alloggio universitario e per trasporto da/per la sede universitaria, anticipate dall'attrice, l'importo di € 31.104,88 oltre interessi legali dalla data dei singoli esborsi e fino al soddisfo;
2) dichiara inammissibile la domanda di rimborso del contributo nel mantenimento del figlio, , formulata in via riconvenzionale dal convenuto;
Parte_2
3) rigetta l'ulteriore domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto;
4) condanna il convenuto a rimborsare all'attrice le spese processuali, che si liquidano in complessivi € 3.809,00 per compensi ed € 286,00 per esborsi, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Taranto, 25.05.2025 Il Giudice
dott.ssa Marzia Mingione
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