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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 02/02/2026, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 967/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6392/2020 depositato il 17/11/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale NT - Viale Della Vittoria 19 92100 NT AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - NT - Piazza Metello 92100 NT AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 271/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale AGRIGENTO sez. 1
e pubblicata il 28/01/2020
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120180010404436 REGISTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo il contribuente impugnava la cartella di pagamento n. 29120180010404436, relativa a imposta di registro e sanzioni, deducendo plurimi profili di illegittimità.
La CTP di NT, con sentenza n. 271/01/2020, rigettava il ricorso, ritenendo:
- provata la notifica dell'avviso presupposto;
-infondate le censure di difetto di motivazione;
-insussistenti le doglianze relative alla sottoscrizione del ruolo e della cartella. Avverso tale decisione Ricorrente_1 proponeva appello articolato in molteplici motivi (error in procedendo, difetto di motivazione, vizi della notifica, difetto di legittimazione dei resistenti).
Le amministrazioni appellate - Agenzia delle Entrate DP NT e SS Sicilia depositavano ampie e dettagliate controdeduzioni,
Con ordinanza del 22 luglio 2022, la Commissione disponeva la sospensione necessaria del processo ex art. 39 d.lgs. 546/1992, per la preannunciata querela di falso sulla relata di notifica dell'avviso presupposto.
Tale querela, tuttavia, non risulta mai coltivata, né risulta introdotto giudizio avanti al giudice ordinario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1. Sull'eccezione di inammissibilità delle controdeduzioni e della legittimazione processuale
Dalle controdeduzioni e dalla documentazione dell'Agenzia delle Entrate emerge che l'atto è stato sottoscritto dal Capo Team legittimamente preposto, in conformità alla giurisprudenza della Cassazione (sent.
17369/2020), secondo cui la validità della firma del preposto non richiede delega formale, salvo prova di usurpazione del potere – prova che l'appellante non offre.
Parimenti, le eccezioni verso la costituzione di SS Sicilia risultano infondate, essendo la società legittimata per i vizi propri della cartella (Cass. n. 220/2009) e avendo depositato procura valida e conforme alle risultanze documentali.pdf).
2. Sulla notifica dell'avviso presupposto
L'Agenzia delle Entrate documenta:
1. notifica dell'avviso di rettifica n. 20161T000557000 del 30/10/2017,
2. consegna alla madre del contribuente, convivente all'epoca dei fatti, ai sensi dell'art. 7 L. 890/82,
3. spedizione della raccomandata informativa (CAN) lo stesso giorno.
Tale impianto probatorio è puntualmente descritto nelle controdeduzioni dell'Ufficio legale di NT (doc.
3, 5 e 6) e già valorizzato dalla CTP nella sentenza impugnata. Le censure dell'appellante si fondano su presunta falsità della sottoscrizione della consegnataria, ma – come dalle controdeduzioni dell'Agenzia – mai è stata introdotta formale querela di falso, né è stato dato seguito alla sospensione disposta nel 2022.
La giurisprudenza (Cass. 23095/2020) richiede, in caso di contestazione della copia, specifica dimostrazione della difformità: qui manca totalmente. La notifica deve pertanto ritenersi valida.
3. Sulla motivazione della cartella
Le controdeduzioni dell'Agenzia chiariscono che la cartella riproduce il contenuto del ruolo e contiene tutti gli elementi richiesti dagli artt. 12 e 25 DPR 602/1973. L'appellante aveva piena conoscenza degli elementi dell'imposizione, come dimostrato dal fatto stesso di contestarli puntualmente.
4. Sulla sottoscrizione del ruolo
SS Sicilia richiama correttamente la costante giurisprudenza (Cass. 7800/2020, 14894/2008,
10258/2018) secondo cui:
la sottoscrizione del ruolo non è elemento essenziale,
l'esecutività deriva dalla validazione dei dati, anche informatica, spetta al contribuente provare specificamente l'inesistenza del potere dell'ufficio, onere non assolto.
5. Sulla notifica via PEC della cartella
Le controdeduzioni di SS Sicilia ricostruiscono integralmente il procedimento PEC, conforme agli artt. 48 CAD, 26 DPR 602/73, al DPR 68/2005 e alla giurisprudenza delle Sezioni Unite 7665/2016 e
10266/2018.pdf). Il contribuente ha ricevuto e impugnato la cartella: ogni eccezione formale è sanata.
6. Sulla pretesa inesistenza del tributo
La doglianza è solo assertiva.
Nessuna prova in giudizio, né in primo grado né in appello, è stata fornita.
Le controdeduzioni dell'Agenzia evidenziano che:
1. l'avviso presupposto contiene puntuale ricostruzione della maggiore imposta di registro sul terreno edificabile indicato nel rogito;
2, nessuna eccezione di merito è stata proposta nei confronti dell'avviso unitamente alla cartella, come richiesto dall'art. 19, co. 3, d.lgs. 546/92.
7. Sull'effetto della sospensione del 2022
L'appello era stato sospeso in attesa della definizione della querela di falso.
Non essendo mai stato instaurato alcun giudizio di falso, l'onere di coltivare l'azione – gravante sull'appellante – non è stato adempiuto. Pertanto, le doglianze relative alla presunta falsità della relata rimangono prive di riscontro e non possono incidere sulla decisione.
La sentenza di primo grado merita conferma integrale e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia:
rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1; conferma integralmente la sentenza n. 271/01/2020 della CTP di NT;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge a favore di ADER e a € 800,00 a favore dell'Agenzia delle
Entrate Direzione Provinciale di Agrgigento
Palermo,27.11.25
Il Relatore Il Presidente
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6392/2020 depositato il 17/11/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale NT - Viale Della Vittoria 19 92100 NT AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - NT - Piazza Metello 92100 NT AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 271/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale AGRIGENTO sez. 1
e pubblicata il 28/01/2020
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120180010404436 REGISTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo il contribuente impugnava la cartella di pagamento n. 29120180010404436, relativa a imposta di registro e sanzioni, deducendo plurimi profili di illegittimità.
La CTP di NT, con sentenza n. 271/01/2020, rigettava il ricorso, ritenendo:
- provata la notifica dell'avviso presupposto;
-infondate le censure di difetto di motivazione;
-insussistenti le doglianze relative alla sottoscrizione del ruolo e della cartella. Avverso tale decisione Ricorrente_1 proponeva appello articolato in molteplici motivi (error in procedendo, difetto di motivazione, vizi della notifica, difetto di legittimazione dei resistenti).
Le amministrazioni appellate - Agenzia delle Entrate DP NT e SS Sicilia depositavano ampie e dettagliate controdeduzioni,
Con ordinanza del 22 luglio 2022, la Commissione disponeva la sospensione necessaria del processo ex art. 39 d.lgs. 546/1992, per la preannunciata querela di falso sulla relata di notifica dell'avviso presupposto.
Tale querela, tuttavia, non risulta mai coltivata, né risulta introdotto giudizio avanti al giudice ordinario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1. Sull'eccezione di inammissibilità delle controdeduzioni e della legittimazione processuale
Dalle controdeduzioni e dalla documentazione dell'Agenzia delle Entrate emerge che l'atto è stato sottoscritto dal Capo Team legittimamente preposto, in conformità alla giurisprudenza della Cassazione (sent.
17369/2020), secondo cui la validità della firma del preposto non richiede delega formale, salvo prova di usurpazione del potere – prova che l'appellante non offre.
Parimenti, le eccezioni verso la costituzione di SS Sicilia risultano infondate, essendo la società legittimata per i vizi propri della cartella (Cass. n. 220/2009) e avendo depositato procura valida e conforme alle risultanze documentali.pdf).
2. Sulla notifica dell'avviso presupposto
L'Agenzia delle Entrate documenta:
1. notifica dell'avviso di rettifica n. 20161T000557000 del 30/10/2017,
2. consegna alla madre del contribuente, convivente all'epoca dei fatti, ai sensi dell'art. 7 L. 890/82,
3. spedizione della raccomandata informativa (CAN) lo stesso giorno.
Tale impianto probatorio è puntualmente descritto nelle controdeduzioni dell'Ufficio legale di NT (doc.
3, 5 e 6) e già valorizzato dalla CTP nella sentenza impugnata. Le censure dell'appellante si fondano su presunta falsità della sottoscrizione della consegnataria, ma – come dalle controdeduzioni dell'Agenzia – mai è stata introdotta formale querela di falso, né è stato dato seguito alla sospensione disposta nel 2022.
La giurisprudenza (Cass. 23095/2020) richiede, in caso di contestazione della copia, specifica dimostrazione della difformità: qui manca totalmente. La notifica deve pertanto ritenersi valida.
3. Sulla motivazione della cartella
Le controdeduzioni dell'Agenzia chiariscono che la cartella riproduce il contenuto del ruolo e contiene tutti gli elementi richiesti dagli artt. 12 e 25 DPR 602/1973. L'appellante aveva piena conoscenza degli elementi dell'imposizione, come dimostrato dal fatto stesso di contestarli puntualmente.
4. Sulla sottoscrizione del ruolo
SS Sicilia richiama correttamente la costante giurisprudenza (Cass. 7800/2020, 14894/2008,
10258/2018) secondo cui:
la sottoscrizione del ruolo non è elemento essenziale,
l'esecutività deriva dalla validazione dei dati, anche informatica, spetta al contribuente provare specificamente l'inesistenza del potere dell'ufficio, onere non assolto.
5. Sulla notifica via PEC della cartella
Le controdeduzioni di SS Sicilia ricostruiscono integralmente il procedimento PEC, conforme agli artt. 48 CAD, 26 DPR 602/73, al DPR 68/2005 e alla giurisprudenza delle Sezioni Unite 7665/2016 e
10266/2018.pdf). Il contribuente ha ricevuto e impugnato la cartella: ogni eccezione formale è sanata.
6. Sulla pretesa inesistenza del tributo
La doglianza è solo assertiva.
Nessuna prova in giudizio, né in primo grado né in appello, è stata fornita.
Le controdeduzioni dell'Agenzia evidenziano che:
1. l'avviso presupposto contiene puntuale ricostruzione della maggiore imposta di registro sul terreno edificabile indicato nel rogito;
2, nessuna eccezione di merito è stata proposta nei confronti dell'avviso unitamente alla cartella, come richiesto dall'art. 19, co. 3, d.lgs. 546/92.
7. Sull'effetto della sospensione del 2022
L'appello era stato sospeso in attesa della definizione della querela di falso.
Non essendo mai stato instaurato alcun giudizio di falso, l'onere di coltivare l'azione – gravante sull'appellante – non è stato adempiuto. Pertanto, le doglianze relative alla presunta falsità della relata rimangono prive di riscontro e non possono incidere sulla decisione.
La sentenza di primo grado merita conferma integrale e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia:
rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1; conferma integralmente la sentenza n. 271/01/2020 della CTP di NT;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge a favore di ADER e a € 800,00 a favore dell'Agenzia delle
Entrate Direzione Provinciale di Agrgigento
Palermo,27.11.25
Il Relatore Il Presidente