Art. 13.
Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sara' emanato, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, il regolamento di applicazione ed esecuzione.
Con il regolamento saranno determinati i punti di raccolta del gioco e la loro ubicazione nel territorio dello Stato, tenuto conto di obiettivi criteri di funzionalita' e di distanza in modo da assicurare progressivamente la distribuzione dei punti di raccolta in relazione al raggiungimento di indici di produttivita' prefissati per le singole aree. Saranno altresi' stabiliti il piano di attuazione della automazione del servizio e la misura percentuale di calcolo delle spese di cui all'articolo precedente; la disciplina del rapporto di concessione con i raccoglitori del gioco ed in particolare le garanzie che questi sono tenuti a prestare; i termini e le modalita' di contabilizzazione e versamento delle somme riscosse dai raccoglitori, nonche' i termini e le modalita' di contabilizzazione, di emissione di assegni speciali e di riscossione dei premi anche mediante compensazione - per quanto riguarda quelli di importo non superiore a L. 250.000 - con i versamenti di cui sopra; l'entita' del compenso da attribuire ai raccoglitori da determinarsi in misura percentuale unica sull'incasso lordo derivante dalle scommesse e le relative modalita' di erogazione; le norme di responsabilita' dei raccoglitori nei confronti della Amministrazione e dei partecipanti al gioco; ogni altra modalita' per la custodia e la conservazione delle matrici per lo svolgimento e la organizzazione del gioco, per la pubblicita' delle decisioni, per i riscontri ed i controlli.
Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sara' emanato, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, il regolamento di applicazione ed esecuzione.
Con il regolamento saranno determinati i punti di raccolta del gioco e la loro ubicazione nel territorio dello Stato, tenuto conto di obiettivi criteri di funzionalita' e di distanza in modo da assicurare progressivamente la distribuzione dei punti di raccolta in relazione al raggiungimento di indici di produttivita' prefissati per le singole aree. Saranno altresi' stabiliti il piano di attuazione della automazione del servizio e la misura percentuale di calcolo delle spese di cui all'articolo precedente; la disciplina del rapporto di concessione con i raccoglitori del gioco ed in particolare le garanzie che questi sono tenuti a prestare; i termini e le modalita' di contabilizzazione e versamento delle somme riscosse dai raccoglitori, nonche' i termini e le modalita' di contabilizzazione, di emissione di assegni speciali e di riscossione dei premi anche mediante compensazione - per quanto riguarda quelli di importo non superiore a L. 250.000 - con i versamenti di cui sopra; l'entita' del compenso da attribuire ai raccoglitori da determinarsi in misura percentuale unica sull'incasso lordo derivante dalle scommesse e le relative modalita' di erogazione; le norme di responsabilita' dei raccoglitori nei confronti della Amministrazione e dei partecipanti al gioco; ogni altra modalita' per la custodia e la conservazione delle matrici per lo svolgimento e la organizzazione del gioco, per la pubblicita' delle decisioni, per i riscontri ed i controlli.